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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/04/2025, n. 6483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6483 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Di Salvo Presidente dott. Maurizio Manzi Giudice
dott. Paolo Goggi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 5160 Ruolo Generale dell'anno 2020, e rimessa per la decisione al collegio a seguito dell'udienza cartolare dell'01.10.2024, vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Roma, Via XXIV Maggio n. 43, presso lo studio legale dell'Avv. Silvio Martuccelli, che, insieme con gli Avv.ti Luca Liistro, Antonio Donato e Luisa Frigeni, la rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di citazione
Attrice
E
(C.F./P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore Dott. RI OF, elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Quattro Fontane n.
20, presso lo studio legale degli Avv.ti Andrea Marani, Tomaso Cenci, Antonio Auricchio e
Augusta Ciminelli, che la rappresentano e difendono giusta procura rilasciata su foglio separato e allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
E in persona del legale rappresentante pro tempore RO
Avv. , elettivamente domiciliata in Roma, Piazza della Croce Rossa 2c, Controparte_3
1 presso lo studio legale rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_4
Alessandro De Nicola, Elisabetta Santo e Federico Urbani, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
OGGETTO: Impugnazione deliberazione aumento di capitale s.p.a.
CONCLUSIONI
Nelle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
• La difesa dell'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda anche riconvenzionale ed eccezione, così provvedere: in via principale, accertare e pronunciare la nullità, l'annullamento e/o l'inefficacia della delibera assunta dall'assemblea dei soci di in data 11 ottobre 2019 e iscritta presso il Registro delle imprese in data 28 Controparte_1 ottobre 2019, avente ad oggetto l'aumento di capitale sociale scindibile da Euro stessa, in quanto abusiva, discriminatoria e adottata in violazione di legge e di statuto, e comunque per le ragioni in atti;
per l'effetto, inibire alla Società e per essa all'Amministratore Unico, di Controparte_1
dare esecuzione alla predetta Delibera di aumento di capitale iscritta il 28 ottobre 2019,
ordinando alla stessa di porre in essere ogni atto necessario e/o opportuno al fine di rimuoverne gli effetti;
sempre in via principale: accertare e dichiarare in ogni caso l'invalidità e comunque inefficacia dell'accettazione da parte di dell'offerta in opzione RO
formulata in data 4 novembre 2019 da in relazione alla Delibera di aumento di Controparte_1 capitale iscritta il 28 ottobre 2019, e della relativa sottoscrizione dell'aumento di capitale e esercizio del diritto di prelazione sull'eventuale inoptato da parte di , RO per le ragioni indicate in atti;
accertare e dichiarare l'effettiva quota di partecipazione dei soci di al capitale sociale e i relativi diritti partecipativi, amministrativi e di voto;
Controparte_1
condannare e , in solido tra loro, al risarcimento Controparte_1 RO
dei danni, anche in relazione alla diluizione della partecipazione, subiti e subendi da Parte_1
per effetto della illegittimità della Delibera di aumento di capitale e dei relativi atti
[...]
esecutivi e di attuazione, nella misura determinata in corso di causa, anche in forma specifica e/o via equitativa, oltre interessi moratori ai sensi dell'art. 1284 c.c. e rivalutazione;
con vittoria di compensi professionali, accessori e spese;
[…]”;
• La difesa della convenuta “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, premessa Controparte_1 ogni necessaria e opportuna declaratoria, ivi incluso l'accertamento e declaratoria di nullità, per
2 le ragioni di cui alle note di trattazione scritta depositate da in data 5 ottobre 2022 per CP_1
l'udienza del 10 ottobre 2022, della consulenza tecnica d'ufficio svolta dal consulente nominato
e, comunque e in ogni caso, respinta ogni contraria istanza, domanda, deduzione od eccezione,
così giudicare: nel merito, rigettare ogni avversa domanda perché inammissibile e infondata, per le ragioni tutte esposte in atti;
in via istruttoria, respingere le richieste istruttorie formulate dall'Attrice; in subordine, in denegata ipotesi di loro ammissione, ammettere a prova CP_1
contraria, come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., pag. 11; in ogni caso, con condanna dell'Attrice alla rifusione di spese, competenze e onorari di giudizio.”;
• La difesa della convenuta “Piaccia all'Ill.mo Tribunale RO
adito, premessa ogni necessaria ed opportuna declaratoria, respinta ogni contraria istanza,
domanda, deduzione od eccezione, previo accertamento e declaratoria della nullità della consulenza tecnica d'ufficio svolta dal consulente nominato, per le ragioni di cui alle note di trattazione scritta depositate dalla difesa di per l'udienza del 10 Controparte_5 ottobre 2022, così giudicare: Nel merito 1) Respingere ogni domanda promossa dall'attrice nel presente giudizio, in quanto inammissibile ed infondata per le ragioni tutte esposte in atti;
2) con vittoria di spese e competenze, anche della fase cautelare;
[…]”.
Premesso in fatto che
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
e la esponendo: CP_1 RO
- che era titolare al 30,5% del capitale sociale di e che a tale titolo impugnava la CP_1
delibera assembleare di apparente aumento del capitale sociale a pagamento, pregiudizievole dei propri diritti e dei diritti di quali entrambi soci di minoranza;
Controparte_6
- che, infatti, la delibera impugnata era stata adottata al fine di perseguire l'interesse riconducibile alla socia di maggioranza, e della sorella RO CP
, socia accomandataria di maggioranza della medesima s.a.p.a.;
[...]
- che la delibera de qua doveva essere dichiarata invalida con tutti i relativi atti di esecuzione, nonché doveva essere accertata l'illegittimità dell'amento di capitale a pagamento, da eseguirsi con esercizio di opzione mediante compensazione dei crediti e richiesta di prelazione sull'inoptato;
- che dovevano anche essere risarciti gli eventuali danni subiti e derivanti dalla diluizione della propria partecipazione in Controparte_1
3 - che, sino alla deliberazione di aumento del capitale, deteneva un capitale Controparte_1 pari a € 6.240.000,00, del quale il 68,5% era di titolarità di il 30,5% RO era di propria titolarità e l'1% era riconducibile alla Controparte_6
- che 98 era socia di maggioranza di OF Health Care s.p.a. (GHC), direttamente CP_1
partecipata da , la quale ne era anche amministratrice delegata;
Controparte_3
- che quasi la totalità delle case di cura gestite da 98 erano state conferite alla GHC, CP_1
attraverso aumenti di capitale in natura;
- che GHC, il 06.11.2019, aveva concluso la propria quotazione in borsa, collocando nel mercato 20.000.000 di azioni, a fronte di un ricavo di circa € 64.500.000,00, mentre CP
aveva mantenuto in GHC una partecipazione diretta pari al 13% del capitale e indiretta
[...]
pari al 55% tramite Larama 98;
- che nel corso del 2019 GHC aveva acquisito partecipazioni in diverse altre società, tra le quali quelle nella società veicolo interamente controllata da GHC, attraverso Controparte_7
la quale, poi, GHC aveva ulteriormente acquisito ulteriori partecipazioni di controllo in altre società, con operazioni dal valore complessivo di € 51.200.000,00;
- che 98 deteneva direttamente o indirettamente, sempre per il tramite di GHC, CP_1
ulteriori partecipazioni di controllo in altre società del gruppo sempre riconducibili, anche indirettamente, a , la quale esercitava un potere di controllo e indirizzo in Controparte_3
quasi tutte le società del gruppo, ricoprendo in esse cariche amministrative verticistiche;
- che, grazie a tali attività, erano stati riconosciuti a diversi emolumenti Controparte_3
ulteriori a quelli connessi alle sue partecipazioni sociali;
- che 98, per volontà di , non distribuiva da anni alcun dividendo CP_1 Controparte_3
e tutte le iniziative volte ad ottenerne la distribuzione erano state osteggiate dalla propria sorella;
- che a seguito di alcuni finanziamenti in favore di era creditrice della stessa per CP_1
l'importo di € 5.983.281,00, mentre i finanziamenti concessi a da parte di RI CP_1
OF e di erano stati ceduti alla socia di Controparte_3 RO
maggioranza di;
CP_1
- che aveva riconosciuto i propri debiti da finanziamento e, tuttavia, non li aveva CP_1
mai onorati;
- che, dunque, aveva agito in diritto al fine di ottenere il rimborso dei finanziamenti, negati da ai sensi dell'art. 2467 c.c., nonostante la stessa avesse la disponibilità patrimoniale ed CP_1
4 economica per farvi fronte, come dichiarato dalla stessa in occasione di Controparte_3 un'assemblea sociale del 29.07.2014;
- che, proprio a seguito della sua azione giudiziaria tesa al rimborso dei finanziamenti, in data
31.07.2019 l'assemblea di 98 con il solo voto favorevole della aveva deliberato il CP_1 CP_2 conferimento del mandato di convocazione dell'assemblea straordinaria all'Amministratore
Unico, al fine di deliberare un aumento di capitale a pagamento da € 6.240.000,00 a €
28.080.000,00, con destinazione dell'intero ricavato dell'aumento di capitale al rimborso dei finanziamenti soci;
- che aveva contestato la legittimità dell'aumento di capitale, in quanto non confacente all'interesse sociale, perché teso a garantire l'interesse personale della s.a.p.a. e a pregiudicare i propri diritti;
- che, nonostante il suo voto contrario, la delibera di aumento del capitale era stata iscritta nel
Registro delle Imprese in data 28.10.2019, con cui era stata prevista anche la compensazione di eventuali crediti vantati dai soci nei confronti di Larama 98;
- che anche aveva espresso voto contrario;
CP_6
- che, a integrazione della predetta delibera, l'amministratore unico di aveva CP_1
indicato le modalità di aumento nei seguenti termini: “modalità mediante le quali ciascun Socio
potrà effettuare il versamento dei decimi residui (75% del capitale sottoscritto) nel termine di 90 giorni dalla pubblicazione dell'offerta in opzione e dalla comunicazione via PEC della medesima ai Soci (…)”, affermando, altresì, che “in considerazione delle finalità del deliberato aumento di capitale sociale, ed in conformità di quanto deliberato dall'assemblea ordinaria del 31 luglio u.s
– ossia destinare l'intero ammontare del capitale sottoscritto a rimborso dei finanziamenti effettuati dai Soci - nonché tenuto conto della necessità che tale rimborso debba avvenire in favore
di tutti i soci ed in proporzione tra loro in funzione dei finanziamenti da ciascuno effettuati, ne consegue che l'importo complessivamente utilizzabile in compensazione da ciascun Socio in pagamento delle azioni sottoscritte non potrà eccedere l'importo spettante al Socio stesso a titolo di rimborso del finanziamento effettuato”;
- che, dunque, l'intento sotteso alla delibera impugnata era quello di obbligarla a conferire indirettamente il proprio credito in vista dell'aumento di capitale, con annessa riviviscenza del credito da finanziamento da parte della la quale, tuttavia, nel corso degli anni non lo aveva CP_2
mai esercitato con conseguente sua prescrizione;
5 - che la s.a.p.a. aveva accettato l'offerta in opzione, portando in compensazione il proprio credito ed esercitando il diritto di prelazione sulla quota capitale eventualmente inoptata;
- che, del pari, priva di legittimazione all'impugnazione, aveva accettato l'opzione CP_6
e aveva esercitato il diritto di prelazione sull'inoptato;
- che, tuttavia, aveva comunicato a l'invalidità dell'esercizio del diritto CP_1 CP_6
di opzione per decorso dei termini, nonché aveva indicato termini e modalità per esercitare il diritto di opzione;
- che dunque, aveva chiesto a 98 di rendere noto l'esercizio di opzione da CP_6 CP_1 parte degli altri soci, al fine di valutare l'esercizio del proprio diritto di prelazione sull'inoptato;
- che, a seguito di comunicazione, aveva contestato la validità dell'esercizio di CP_6
opzione disposto dalla s.a.p.a., per violazione degli artt. 2440, 2342, co. 3 e 23343 c.c.;
- che era stata resa dunque palese la inutilità dell'aumento di capitale disposto, in quanto non vi era stato un effettivo incremento patrimoniale;
- che, dunque, intendeva contestare la delibera di aumento di capitale in quanto frutto dell'abuso di maggioranza e tesa a imporle o una rinuncia al credito azionato in giudizio con l'onere di dover versare anche l'ulteriore somma di € 700.000,00 o a subire una diluizione della propria partecipazione;
- che, infatti, le azioni di nuova emissione da sottoscrivere erano di valore superiore al credito da compensare e, dunque, avrebbe dovuto elargire nuovi apporti economici, impegno finanziario non richiesto invece al socio di maggioranza s.a.p.a., il cui credito era stato anche contestato dalla società;
- che, pertanto, la delibera impugnava violava la par condicio tra i soci, manifestando carattere discriminatorio, in violazione dell'art. 2348 c.c. e dell'art. 2351 c.c., con conseguente sua annullabilità ai sensi degli artt. 2377 e 2388 c.c.;
- che, inoltre, erano state violate anche le disposizioni di cui agli artt. 2440, 2342, co. 3 e 2343
c.c., posto che, in ipotesi di conferimento di crediti, avrebbe dovuto essere presentata la relazione giurata di stima del credito conferito, circostanza non verificatasi nel caso di specie;
- che, dunque, la aveva illegittimamente esercitato il diritto di opzione Parte_2
e il diritto di prelazione, a prescindere financo dalla invalidità della delibera impugnata e le modalità di sottoscrizione del capitale confliggevano con la finalità dichiarata di reperire nuove risorse finanziarie.
Concludeva, pertanto, come riportato in epigrafe.
6 Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la la quale esponeva: Controparte_1
- che, nelle more, l'attrice aveva instaurato un procedimento cautelare per la sospensione della delibera impugnata e per inibire l'esecuzione della stessa;
- che era soggetto estraneo alla propria compagine sociale e ai propri Controparte_3
organi amministrativi;
- che al fine di far fronte alla richiesta di rimborso del finanziamento soci azionata in giudizio da parte attrice aveva posto in essere varie operazioni per reperire le risorse finanziarie,
rimborsando poi il finanziamento;
- che parte attrice era a conoscenza della indisponibilità economica al tempo della richiesta di rimborso e che era impossibile svincolare alcune proprie partecipazioni in quanto ciò avrebbe inficiato il piano di sviluppo perseguito, con il rischio di perdere il controllo della GHC;
- che la sottoscrivendo l'aumento di capitale, aveva compensato un RO proprio rilevante credito e aveva anche elargito ulteriori € 5.541.603,00, con ciò venendo meno la contestazione di parte attrice circa l'interesse individuale del socio di maggioranza sotteso all'adozione della delibera di aumento di capitale;
- che era stata costituita da , e RI OF;
Parte_1 Controparte_3
- che, successivamente, era stata costituita la rispetto alla quale RO
deteneva il 48,04% del capitale, RI OF il 47,95% e Controparte_3 Parte_1
lo 0,013% e l restante 4%;
[...] Controparte_8
- che, anteriormente alla delibera impugnata, i propri soci erano la con il 68,5% del CP_2
capitale sociale, l'attrice con il 30,5% e con l'1%, società riconducibile a Controparte_6 Parte_1
;
[...]
- che, al fine di reperire mezzi finanziari, i soci esistenti alla fine degli anni '90 avevano effettuato finanziamenti infruttiferi, parte a titolo di investimento e parte a titolo di finanziamento soci;
- che il rimborso dei finanziamenti era stato condizionato alla dotazione di necessarie risorse finanziare e alla valutazione rimessa al CdA, da effettuarsi inoltre proporzionalmente tra tutti i soci in ragione degli apporti individualmente versati;
- che i crediti vantati da e RI OF erano stati poi ceduti alla Controparte_3
CP_2
7 - che l'attrice, già esercente l'attività di chirurgo presso strutture del , aveva Parte_3
intenzione di intraprendere altre attività professionali in autonomia, tanto da recedere da una società del gruppo GHC, a fronte di un corrispettivo pari a € 4.062.568,00;
- che, nonostante i vari tentativi di spiegare all'attrice le motivazioni che impedivano a quel tempo il rimborso del finanziamento, la stessa aveva instaurato un giudizio civile, al fine di ottenere la condanna al rimborso del finanziamento, nonostante l'applicabilità dell'art. 2467 c.c. e delle condizioni a cui era stato sottoposto il rimborso;
- che, dunque, proprio per eseguire il rimborso richiesto dall'attrice, era stato deliberato l'aumento di capitale, il quale avrebbe potuto essere sottoscritto anche dall'attrice con varie modalità, tra cui il versamento di denaro o con la compensazione del proprio credito;
- che, peraltro, ben avrebbe potuto l'attrice non sottoscrivere l'aumento di capitale, lasciando inalterato il proprio credito;
- che l'aumento di capitale era stato approvato già il 31.06.2019, con delibera mai impugnata e, dunque, la domanda di invalidità odiernamente avanzata dall'attrice doveva essere dichiarata inammissibile, in quanto la delibera impugnata era qualificabile quale atto esecutivo della prima;
- che a seguito della delibera di aumento l'attrice aveva ottenuto il rimborso;
- che la delibera non presentava carattere discriminatorio nei riguardi dei soci di minoranza, né poteva essere definita quale confliggente con l'interesse sociale;
- che, invero, l'attrice si era lamentata solo delle modalità dell'aumento del capitale sociale, ma non della scelta di aumentarlo in quanto tale e perché contrario agli interessi sociali;
- che sulle scelte di esecuzione dell'aumento di capitale non poteva essere svolto alcun sindacato di merito da parte del Tribunale;
- che la necessità di un ulteriore versamento di denaro da parte dell'attrice, in aggiunta alla compensazione del credito, derivava dalla circostanza secondo cui il finanziamento eseguito da non era proporzionale alla sua partecipazione, presentandosi rispetto a questa Controparte_9
come inferiore;
- che la perizia di stima non era necessaria in ipotesi di conferimento di crediti dei soci derivanti da precedenti finanziamenti, in quanto il relativo debito sociale era stato correttamente già iscritto in bilancio;
- che la possibilità di utilizzare la compensazione dei crediti dei soci ai fini di aumentare il capitale sociale era ammissibile proprio al fine di evitare loro un ulteriore esborso monetario;
8 - che la s.a.p.a. non aveva mai rinunciato al proprio credito, il quale, inoltre, non poteva dirsi prescritto;
- che non era vero che sussisteva incertezza circa l'attuale capitale sociale;
- che, inoltre, l'asserito esercizio del diritto di opzione per come vantato da parte attrice era inefficace, in quanto lo stesso era stato sospensivamente condizionato, con termine di avveramento fissato oltre il termine per esercitare il diritto di opzione;
- che, ormai, la delibera di aumento era stata correttamente e definitivamente eseguita, avendo Contr la aderito all'opzione, così come avevano dichiarato la 2012 e la RO
stessa attrice;
- che, successivamente, la aveva esercitato anche il diritto di prelazione sull'inoptato; CP_2
- che, del pari, la aveva esercitato anch'essa il diritto di prelazione;
CP_6
- che entrambe le società avevano poi provveduto a versare la somma afferente al capitale sottoscritto.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni
contraria istanza ed eccezione, rigettare ogni avversa domanda perché inammissibile ed infondata.
Con condanna dell'Attrice alla rifusione di spese, competenze ed onorari di giudizio. Con espressa riserva di meglio articolare, dedurre, precisare e modificare le proprie domande e di articolare mezzi istruttori.”.
Si costituiva in giudizio la quale esponeva: Controparte_10
- che era partecipata da per il 48,04% del capitale, da RI OF Controparte_3
per il 47,95%, da per il 4%, di cui il 2% in capo a e il Controparte_11 Controparte_3
restante in capo a RI OF e da , per lo 0,01%; Parte_1
- che era socia accomandataria;
Controparte_3
- che in deteneva il 68,5% del capitale sociale ed il principale asset della Controparte_1
società era la partecipazione in GHC s.p.a., società quotata nel mercato;
- che l'idea di fondo era stata quella di rendere la GHC quale holding di tutte le società operanti nel settore della sanità al gruppo OF riconducibili;
- che deteneva in GHC una partecipazione pari al 55,51%; Controparte_1
- che era amministratrice delegata di GHC, mentre rivestiva alcune Controparte_3
cariche di carattere amministrativo in altre società del gruppo;
9 - che, dunque, esercitava poteri gestori e di indirizzo delle società al pari Controparte_3
di qualsiasi altro amministratore;
- che il rimborso del finanziamento concesso dall'attrice a era stato impedito dalla CP_1
indisponibilità finanziaria della società, nonché dalle previsioni contrattualmente previste in scritture ricognitive dei debiti, nelle quali la restituzione era stata sottoposta alla condizione del reperimento delle risorse necessarie e al rispetto della proporzionalità del rimborso a ciascun socio in base al relativo apporto, nonché al vaglio positivo da parte del CdA;
- che e RI AR le avevano ceduto i propri crediti vantati nei Controparte_3
confronti di CP_1
- che alla richiesta di rimborso avanzata da non era stata formulata alcuna Parte_1 opposizione da parte dei soci o dell'organo amministrativo di Larama 98, né, quale cessionaria dei crediti, aveva rinunciato espressamente agli stessi;
- che era stato chiarito a parte attrice come il rimborso sarebbe stato possibile solo all'esito del reperimento delle risorse necessarie e del rispetto dell'istituto della postergazione di cui all'art. 2467 c.c.;
- che, a seguito della citazione in giudizio di da parte di per CP_1 Parte_1
ottenere il rimborso del finanziamento, era stata disposto l'aumento del capitale sociale di CP_1
[...
, con voto favorevole dei soci di maggioranza;
- che la delibera di aumento di capitale era stata regolarmente iscritta nel Registro delle
Imprese;
- che aveva irrevocabilmente aderito alla offerta, esercitando sia il diritto di opzione sia quello di prelazione sull'inoptato, portando in compensazione i propri controcrediti al pari di CP_6
la quale, non vantando crediti, aveva versato il controvalore delle quote optate;
- che , pur contestando la delibera de qua, aveva dichiarato di esercitare il Parte_1
diritto di opzione, condizionando la sottoscrizione del capitale sociale alla legittimità della delibera da compiersi in sede di giudizio di impugnazione;
- che, a seguito di ulteriori atti esecutivi della delibera di aumento del capitale, insieme con aveva sottoscritto l'aumento del capitale, il quale era stato correttamente aggiornato CP_6
presso il Registro delle Imprese;
- che, inoltre, era stato eseguito anche il rimborso del finanziamento a parte attrice;
10 - che la delibera impugnata non era frutto di un abuso di maggioranza, ben potendo l'aumento del capitale sociale disporsi con la compensazione di eventuali crediti vantati dai soci, anche al fine di esentarli da ulteriori elargizioni di denaro;
- che non era vero che la delibera de qua era stata assunta nel proprio esclusivo interesse, avendo rinunciato ad un proprio credito e avendo versato ulteriori € 5.541.603,00;
- che, comunque, la compensazione dei crediti era subordinata al requisito di proporzione con la partecipazione detenuta nella società;
- che , compensando il proprio credito, avrebbe comunque ottenuto delle Parte_1 azioni ulteriori relative all'aumento di capitale e, comunque, non era stata costretta in tal senso, ben potendo versare in denaro il relativo capitale sottoscritto;
- che il proprio credito non era prescritto e, dunque, la relativa compensazione era legittima;
- che 98 non aveva mai contestato l'esistenza del proprio credito poi portato in CP_1
compensazione;
- che non era possibile nemmeno ipotizzare un pregiudizio ai creditori sociali;
- che anche la natura postergata dei crediti non ne impediva la compensazione;
- che non era dovuta una perizia di stima con riguardo a crediti vantati dai soci e iscritti tra le passività del bilancio sociale;
- che ormai la delibera di aumento del capitale era stata definitivamente attuata e, dunque, una eventuale declaratoria di invalidità non avrebbe potuto avere efficacia retroattiva;
- che la domanda risarcitoria era infondata in quanto priva di riscontri probatori;
- che la domanda attorea, pertanto, doveva essere rigettata.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, premessa ogni necessaria ed opportuna declaratoria, respinta ogni contraria istanza, domanda, deduzione od eccezione, così giudicare: 1) Respingere ogni domanda promossa dall'attrice nel presente giudizio, in quanto inammissibile ed infondata per le ragioni tutte esposte in atti;
2) con vittoria di spese e competenze.”.
La causa, ritenuta l'inammissibilità delle prove orali articolate dalle parti con memorie di cui all'art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., veniva istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU, al fine di verificare la capacità finanziaria della
[...]
antecedentemente all'approvazione della delibera impugnata, di procedere al rimborso CP_1
dei finanziamenti riferibili a parte attrice e alla Controparte_12
11 La causa, a seguito dell'udienza cartolare dell'01.10.2024, veniva rimessa per la decisione al collegio, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
Le domande formulate dall'attrice sono infondate e, come tali, devono essere rigettate per le ragioni di seguito indicate.
In via preliminare appare opportuna una ricostruzione dell'operazione societaria che ha condotto all'iniziativa giudiziaria dell'attrice, la quale ha impugnato la delibera dell'11.10.2019 con la quale l'assemblea straordinaria della a maggioranza dei soci, ha approvato Controparte_1
l'aumento a pagamento, scindibile, del capitale sociale da euro 6.240.000,00 ad euro
28.080.000,00, mediante emissione di n. 42.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro
0.52 ciascuna, da offrire in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni già possedute,
anche mediante compensazione con eventuali crediti vantati dagli stessi nei confronti della società
e con diritto di prelazione sull'eventuale inoptato (doc. 27 parte attrice).
Come infatti ricostruito in punto di fatto dal giudice della cautela (ricorso in corso di causa ex art. 2378 terzo comma c.c. promosso dall'attrice per la sospensione della delibera impugnata):
«Tale decisione è stata dall'assemblea giustificata con la necessità di far fronte agli ingenti debiti
per finanziamenti infruttiferi che la società aveva accumulato nei confronti dei soci Parte_1
e debiti che, alla data della delibera impugnata, erano
[...] RO pari a € 5.983,281,00 versati da;
€ 8.123.092,00 versati da OF RI Parte_1
e ceduti alla il 7.3.2012 (doc. 10 fasc. Larama); € 4.241.030,00 RO
versati da e ceduti alla il 7.3.2012 (doc. 11 Controparte_3 RO
fasc. Larama).
Con atti ricognitivi del 27.9.2006 (docc. da 5 a 9 fascicolo la società resistente ha CP_1
riconosciuto tali debiti impegnandosi ad estinguerli non appena avesse avuto le necessarie disponibilità e disponendo che i rimborsi sarebbero stati eseguiti "proporzionalmente tra tutti i
finanziatori in ragione dell'apporto effettuato da ciascuno" (così documenti citati).
L'aumento del capitale sociale è stato dunque deciso per munire la società della liquidità
necessaria per estinguere tali finanziamenti, e gli altri maturati nel tempo, per un complessivo debito verso i soci che, nella delibera del 31.7.2019 e poi in quella impugnata dell'11.10.2019,
viene quantificato in € 22.203.000.
12 Tornando alla delibera in esame, il capitale è stato offerto in opzione agli azionisti in
proporzione alle quote dagli stessi detenute, secondo quanto disposto dall'art. 2441 c.c., mediante offerta di n. 7 nuove azioni ogni n. 2 possedute. Tale decisione, adottata con il voto favorevole
della (socia al 68,5%) e con il voto contrario di RO Controparte_6
(socia all'1%) e (socia per il 30,5%), ha fissato un termine di quindici giorni Parte_1
dalla pubblicazione dell'offerta e dalla ricezione della pec per la sottoscrizione dell'aumento
"anche mediante compensazione con eventuali crediti vantati dai soci nei confronti della Società"
ed un ulteriore termine di novanta giorni, sempre dalla pubblicazione dell'offerta, per la sua conclusione con versamento integrale del capitale sottoscritto.
L'avviso di offerta è stato pubblicato nel registro imprese e comunicato via PEC ai soci il
4.11.2019 e con successiva comunicazione del 5.11.2019 l'amministratore ha chiarito le modalità con le quali ciascun socio avrebbe potuto liberare mediante compensazione il 75% del capitale
sottoscritto (docc. 30 e 31 fasc. ricorrente).
Successivamente la ha esercitato il diritto di opzione in RO
relazione a tutti i diritti ad essa spettanti, come da comunicazione inviata il 15.11.2019 (doc. 32 ricorrente), sottoscrivendo n. 28.770.000 nuove azioni per un valore di complessivi € 14.960.400 immediatamente versati per il 25% mediante compensazione con i crediti vantati verso CP_1
e dichiarando di volersi avvalere anche per il residuo 75% della facoltà di compensare il dovuto con il proprio credito sino all'importo massimo consentito. Nella stessa comunicazione ha
dichiarato di voler esercitare il diritto di prelazione su tutte le azioni eventualmente rimaste inoptate.
Anche ha aderito all'aumento di capitale subordinando tuttavia Parte_1
l'accettazione dell'offerta in opzione alla validità della delibera di aumento del capitale (v.
comunicazione del 18.11.2019, ribadita il 21.11.2019: docc. 33 e 34 ricorrente).
Infine, la socia ha aderito all'aumento sottoscrivendo n. 420.000 azioni come Controparte_6
da comunicazione del 19.11.2019 (doc. 35 ricorrente).
Con successiva missiva del 5.12.2019 ha comunicato ai soci CP_1 RO
e il numero di azioni rimaste inoptate, pari a 12.810.000 e
[...] Controparte_6 corrispondenti a € 6.661.200,00, ribadendo alla prima che la compensazione sarebbe stata consentita per un importo parti al 73,19% del capitale sottoscritto (coincidente con la quota di
finanziamento della quale era creditrice).
13 Entrambi i soci hanno esercitato il diritto di prelazione ed all'esito dell'operazione:
[...]
si è vista assegnare n. 41.395.683 azioni per complessivi € 21.525.755,16, RO somma versata tramite compensazione con il credito da finanziamento per € 15.984.152,63 e tramite esborso effettivo per € 5.541.602,53 (doc. 33 e 35 fasc. Larama 98); si è Controparte_6
vista assegnare n. 604.317 azioni per complessivi € 314.244,84, interamente versati (v. doc. 33 e
36 fasc. 98)». CP_1
Tanto premesso in punto di fatto, occorre reiterare in via preliminare, anche nell'odierno giudizio di merito, l'infondatezza dell'eccezione, formulata da di inammissibilità Controparte_1
della domanda, sul presupposto che la delibera impugnata sarebbe meramente esecutiva della decisione adottata dall'assemblea ordinaria il 31.7.2019 (con la quale l'amministratore della società
è stato autorizzato ad indire l'assemblea straordinaria per sottoporre alla stessa l'aumento di capitale necessario per restituire i finanziamenti effettuati dai soci nel tempo). Secondo la prospettazione della convenuta non sarebbe possibile mettere in discussione la validità di quanto deliberato dall'assemblea straordinaria 1'11.10.2019 senza avere preventivamente impugnato (cosa che l'attrice non ha fatto) la delibera del 31.7.2019 che ha individuato le modalità di estinzione dei finanziamenti soci, innescando il meccanismo di aumento del capitale di cui si è detto.
La tesi sostenuta dalla società convenuta non è condivisibile, tenuto conto che la decisione in ordine all'opportunità o meno di aumentare il capitale sociale è prerogativa affidata dall'art. 2365
c.c. all'assemblea straordinaria. Ne consegue che, nonostante quanto deciso nel corso dell'assemblea del 31.7.2019, i soci in assemblea straordinaria hanno mantenuto la piena discrezionalità sia sulle modalità di reperimento delle risorse da destinare a e Parte_1
alla (di seguito ) sia sulle modalità di attuazione della RO CP_2
sottoscrizione del nuovo capitale. Non è dunque possibile sostenere la natura meramente esecutiva dell'unico atto decisionale che ha prodotto effetti diretti sul capitale sociale, rispetto al quale la delibera del 31.7.2019 ha avuto un valore soltanto programmatico.
In definitiva, non vi sono dubbi sul fatto che l'aumento di capitale di cui si discute sia stato un effetto della delibera dell'11.10.2019, con conseguente sussistenza dell'interesse dell'attrice alla relativa impugnazione.
Quanto deliberato dall'assemblea della in data 31.7.2019, rileva nel presente CP_1
giudizio, semmai, per un altro aspetto. Nel corso di tale assemblea, infatti, l'oggetto della discussione da parte dei soci e dell'amministratore unico era relativo alle esigenze per le quali era necessario procedere all'aumento di capitale, e venivano rappresentati, in particolare, i motivi per
14 cui l'alternativa di liquidare parte dell'attivo, al fine di procedere al rimborso dei finanziamenti e mantenere comunque la stabilità finanziaria della società, non era percorribile, e non rispondeva all'interesse della società, tenuto conto che, in tal modo, si sarebbe messo a rischio l'asset principale della , costituito dalla partecipazione di controllo in GHC S.p.A., società CP_1
quotata in borsa. In tale occasione l'attrice si limitava a contestare che l'adottanda delibera di aumento di capitale avrebbe consentito l'illegittimo perseguimento dell'interesse individuale del socio e di soggetti al medesimo riconducibili, con grave pregiudizio per se stessa e per CP_2
l'altro socio senza tuttavia fornire alcuna giustificazione al riguardo, tantomeno Controparte_6
in ordine alla dedotta sussistenza, in tale data, della capacità finanziaria della società di far fronte alla restituzione dei finanziamenti con le proprie risorse.
Ebbene, nell'odierno giudizio la socia sostiene, in primo luogo, Parte_1
l'annullabilità della delibera ritenendola ingiustificata, contraddittoria e discriminatoria nei propri confronti e dunque frutto di una condotta abusiva posta in essere dal socio di maggioranza . CP_2
In particolare, secondo la sua prospettazione, l'aumento di capitale sarebbe del tutto ingiustificato in quanto la società avrebbe potuto trovare in altro modo la liquidità necessaria per restituirle i finanziamenti erogati. Tale operazione, inoltre, avrebbe avuto l'unico scopo di porla nella condizione di scegliere tra la rinuncia al pagamento effettivo del proprio credito (che consegue alla sottoscrizione dell'aumento mediante compensazione) e la possibilità di vedere fortemente diluita la propria partecipazione al capitale sociale della (in caso di rinuncia CP_1
alla sottoscrizione del capitale).
La decisione impugnata avrebbe invece comportato indubbi vantaggi per il socio di maggioranza, consistenti nel conseguimento del riconoscimento di un credito che non aveva mai fatto valere (e dunque da considerarsi rinunciato oltre che prescritto).
Considerata inoltre la sua natura di società di capitali e le capacità finanziarie che possiede,
l'aumento di capitale avrebbe offerto alla socia l'opportunità di mantenere la sua quota di CP_2
partecipazione nella società e anche di aumentarla con l'esercizio della prelazione sulle quote non optate.
Tali conseguenze ed il diverso onere creato dalla delibera a carico dei due soci renderebbero evidente lo scopo perseguito dal socio di maggioranza, di natura esclusivamente individuale.
Le finalità così perseguite sarebbero inoltre in contrasto con l'interesse della società, la quale non avrebbe ottenuto da tale operazione effettiva liquidità, avrebbe compensato l'ingente credito da aumento di capitale vantato verso il socio con un debito che aveva disconosciuto, CP_2
15 inserendolo in bilancio tra i crediti inesigibili e, inoltre, consentendo la facoltà di ciascun socio di optare per la compensazione, sarebbe venuta meno all'obbligo di restituzione dei finanziamenti in proporzione tra i diversi soci assunto con gli atti ricognitivi del 2006 di cui si è detto.
Le predette doglianze non sono fondate.
Va infatti ricordato che, per quanto riguarda l'abuso di maggioranza (o eccesso di potere), unica ipotesi in cui al giudice è concesso un esame del merito della deliberazione assembleare e non di mera legalità formale, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte "(…) il vizio di una deliberazione assembleare costituito dal cosiddetto eccesso di potere si verifica tutte le volte in cui la delibera stessa sia stata adottata ad esclusivo beneficio dei soci di maggioranza in danno di
quelli di minoranza, essendo in tal caso applicabile l'art. 1375 c.c., in forza del quale il contratto
deve essere eseguito in buona fede, atteso che le determinazioni dei soci durante lo svolgimento del rapporto associativo debbono essere considerate, a tutti gli effetti, come veri e propri atti di esecuzione, dacché preordinati alla migliore attuazione del contratto sociale” (cosi. Cass. n.
9353/2003). Dunque, è necessario, ai fini dell'invocato annullamento della deliberazione assembleare per eccesso di potere, dimostrare il perseguimento e soddisfacimento dell'esclusivo interesse dei soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza e non dell'interesse sociale, inteso come l'insieme di quegli interessi che sono comuni a tutti i soci, in quanto parti del contratto di società. Quindi la deliberazione, per essere annullata per eccesso di potere, deve in concreto risultare priva di una propria giustificazione causale rispetto al perseguimento degli interessi sociali, oppure deve essere il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza, diretta a ledere i diritti partecipativi o gli altri diritti patrimoniali dei soci di minoranza, in violazione del canone della buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto (cfr.
Cass. n. 27387/2005 e n. 1361/2011; v., altresì, Cass. n. 4034/2024).
Sulla base di tali principi e all'esito dell'espletata istruttoria, non si ravvisano elementi sufficienti per ritenere che la delibera dell'11.10.2019 sia invalida per abuso di maggioranza.
In primo luogo, occorre rilevare che la decisione di aumentare il capitale è scaturita dall'azione promossa dall'odierna attrice per ottenere la restituzione dei finanziamenti erogati in favore della società e che con le succitate scritture ricognitive del settembre 2006 (doc. 21 parte attrice) la si è obbligata, in caso di rimborsi, a pagare proporzionalmente tutti i soci finanziatori. CP_1
A fronte, dunque, di un credito di oltre cinque milioni di euro vantato da e Parte_1
di un credito di oltre sedici milioni di euro vantato dall'altro socio , l'assemblea della Larama CP_2
16 98 ha deciso di reperire la liquidità necessaria per estinguere tali obbligazioni ricorrendo all'aumento di capitale.
Ciò in quanto le capacità finanziarie della non avrebbero consentito il pagamento di CP_1
tali crediti, circostanza ammessa dalla stessa attrice, che fornisce, quale unica alternativa all'aumento di capitale disposto, quella della dismissione di una parte del patrimonio sociale.
Ebbene la contestazione di parte attrice non attiene alla circostanza dell'effettiva sussistenza della necessità per la società di reperire risorse necessarie al rimborso dei finanziamenti, ma alle specifiche modalità adottate per raggiungere tale scopo.
E tale censura, per come delimitata, non può ritenersi fondata. Invero, una volta accertata la necessità per la , attraverso la delibera impugnata, di reperire la liquidità necessaria al CP_1 fine di perseguire l'interesse al rimborso dei finanziamenti, a seguito della richiesta formulata al riguardo dalla stessa attrice (e della notifica, in data 23.10.2018, dell'atto di citazione per la condanna della al relativo rimborso), non è consentito al socio mettere in discussione CP_1
le concrete scelte gestionali adottate dalla società, attraverso la stessa delibera approvata a maggioranza, su proposta dell'amministratore unico, trattandosi di valutazioni di merito sulle modalità operative per realizzare tale interesse le quali, nei limiti in cui sono assunte con ragionevolezza, sono insindacabili. Si rientra, in altri termini, nell'ambito della discrezionalità gestoria dell'amministratore, la quale, appunto, se conforme a criteri di ragionevolezza e di diligenza nell'apprezzamento dei relativi presupposti, non è valutabile nel merito e non può essere assunta quale motivo di invalidità di una delibera approvata dall'assemblea a maggioranza dei soci.
Né appare percorribile la soluzione alternativa al disposto aumento di capitale, consistente della dismissione di una parte del patrimonio sociale
Invero, dovendosi procedere al rimborso dei finanziamenti ai soci e mantenere, al contempo, la stabilità finanziaria e la solidità della società, la scelta di ricorrere ad un aumento di capitale rappresentava senza dubbio la scelta più razionale nell'interesse della compagine e, quindi, degli stessi soci.
Va infatti considerato che, per concorde prospettazione delle parti, l'elemento patrimoniale più rilevante di è dato dalla partecipazione del 55% detenuta nella GHC s.p.a. e che tramite CP_1
tale società il gruppo facente capo alla famiglia ha, negli ultimi anni, portato avanti un CP
importante progetto di sviluppo (conferendo a GHC quasi tutte le case di cura gestite dal gruppo stesso sino ad arrivare, nel 2018, alla sua quotazione in borsa).
17 In una tale ottica, e cioè considerando il ruolo strategico che la GHC ricopre nella politica aziendale del gruppo, non può ritenersi priva di giustificazione la decisione di non smobilizzare il patrimonio con una cessione, anche parziale, delle sue partecipazioni, che avrebbe compromesso il ruolo di socia di maggioranza svolto da 98. CP_1
Le ragioni appena esposte emergono sin dall'assemblea del 31.7.2019, richiamata nella delibera oggetto di causa, con la quale i soci a maggioranza hanno conferito all'amministratore l'incarico di procedere in tal senso. In tale documento si legge, infatti, che “L'equilibrio finanziario è attualmente assicurato dal capitale netto per € 33.957.000 e dai debiti consolidati rappresentati da obbligazioni per € 6.197.000 e debiti verso i soci per € 22.203.000, per complessivi €
62.357.000. Si propone pertanto che la presente Assemblea conferisca mandato
all'Amministratore unico per convocare un'assemblea straordinaria chiamata a deliberare
l'aumento del capitale sociale della Società da € 6.240.000 ad € 28.080.000 mediante emissione di nuove azioni alla pari da offrire in opzione agli azionisti, al fine di consentire, con il ricavato,
l'integrale rimborso dei finanziamenti concessi dai soci.”. Nel verbale di assemblea dell'11.10.2019 si precisa inoltre che “ (…) pur trovandosi ad oggi la società in una situazione di equilibrio finanziario, si rende opportuno gettare le basi per stabilizzare tale situazione di
equilibrio al fine di non dover incorrere nella necessità di liquidare parte dell'attivo immobilizzato,
per reperire pronte risorse finanziarie;
infatti la partecipazione nella società OF Health
Care s.p.a. - società quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa
Italiana S.p.A. - rappresenta l'asset di gran lunga più rilevante dell'attivo immobilizzato ed una eventuale cessione, anche parziale, della detta partecipazione metterebbe a rischio il controllo
della partecipata, attualmente posseduto al 55,51%, con conseguente perdita di valore e danno per . Controparte_1
Lo stesso nominato CTU, nel valutare la situazione economico-finanziaria della società alla data dell'adozione della delibera (2019), ha confermato in modo inequivoco la ragionevolezza del disposto aumento di capitale quale operazione che avrebbe consentito di reperire, in tempi rapidi,
le risorse necessarie per rimborsare i finanziamenti dei soci (“Esaminando la questione dal punto di vista della fattibilità, si deve evidenziare che la somma in questione, data l'entità, non si reperisce nell'arco di alcuni mesi, ma avrebbe necessitato di un lungo accumulo per cui la società avrebbe dovuto mantenere immobilizzata una liquidità crescente per diversi anni. Le risorse
finanziarie, soprattutto per importi di parecchi milioni di euro, non sono facilmente reperibili ed hanno un costo sia in termini di interessi, sia in termini di opportunità a cui si rinuncia mantenendo
18 improduttiva la liquidità nei conti correnti (…) Tali considerazioni pratiche consentono di escludere (…) che la società potesse avere nel 2019 mezzi monetari per oltre 20 milioni di euro”: cfr. pag. 10 relazione;
ed ancora: “la nell'anno 2019 ha manifestato una capacità CP_1 finanziaria pari alla liquidità prodotta dalla gestione complessiva per € 478.466, come emerge dal rendiconto finanziario” (cfr. pagg. 81-82 relazione).
Non può infine dubitarsi degli effetti favorevoli che l'operazione in esame ha prodotto in capo alla società, che ha così abbattuto un debito molto consistente, aumentando la sua solidità
patrimoniale e finanziaria e trasformando il corrispondente credito dei soci in capitale di rischio.
L'attrice ha poi lamentato che la società avrebbe potuto procedere al rimborso dei finanziamenti già negli anni precedenti al 2019. Tale argomentazione, tuttavia, è estranea all'oggetto del presente giudizio, vertente sull'impugnativa della delibera dell'11.10.2019, e riguarda altra causa promossa sempre dall'attrice nei confronti della (R.G.N. 69025/2018) per ottenere la condanna CP_1
della società al rimborso dei finanziamenti e l'accertamento del relativo ritardo, conclusosi con la sentenza di primo grado n. 10299/2022, pubblicata il 27/06/2022, che ha accertato la cessazione tra le parti della materia del contendere e, sebbene ai soli fini della soccombenza virtuale, il difetto di prova, considerata la totalità dei finanziamenti versati da tutti i soci, “che vi siano mai state le condizioni per farsi luogo alla restituzione in favore dell'attrice delle somme di cui ai finanziamenti” (cfr. documento allegato alle note di trattazione scritta della convenuta del
5.10.2022).
Così come, per l'effetto, deve ritenersi estranea al presente giudizio l'indagine sulla situazione in cui la società versava negli anni precedenti al 2019 e la questione del presunto ritardo con il quale i predetti finanziamenti sarebbero stati restituiti ai soci, oltre che della eventuale responsabilità dell'organo amministrativo al riguardo.
Non senza considerare, comunque, con riguardo agli esercizi 2013-2019, che dalla stessa relazione di CTU si evince “(…) che nel periodo in esame la ha avuto liquidità disponibile CP_1
per impieghi discrezionali per oltre 14,5 min e che essa è stata impiegata al fine di acquisire partecipazioni e concedere crediti a controllate per 4,4 milioni e al fine di rimborsare debiti di finanziamento verso società controllate per 10 milioni €.” (cfr. pag. 36 relazione CTU).
Emergendo, quindi, dalla relazione peritale che gli impieghi delle risorse liquide, nel predetto periodo, sono stati interamente utilizzati dall'organo gestorio, nell'ambito delle scelte imprenditoriali discrezionali al medesimo riservate, per lo sviluppo ed il consolidamento del
19 Gruppo e, quindi, per la creazione di valore aggiunto, a vantaggio della società e nell'interesse anche dei soci.
Non vi sono inoltre elementi concreti per ritenere ingiustificata rispetto al credito per finanziamenti vantato dalla che, secondo l'attrice, sarebbe stato in precedenza contestato CP_2
dalla stessa società, sarebbe stato rinunciato dalla socia (che non avrebbe mai preteso il suo pagamento) o, comunque, sarebbe prescritto.
Al riguardo, per contro, si osserva che: 1) l'inserimento di tale credito, nel bilancio Larama 98,
tra i debiti "esigibili oltre l'esercizio successivo" riguarda la scadenza del pagamento e non l'esistenza del relativo obbligo e pertanto da tale indicazione contabile non può desumersi la volontà della società finanziata di contestare il diritto del socio;
2) l'assenza di richieste della CP_2
di pagamento delle somme di sua spettanza non può essere valutata, in assenza di ulteriori elementi presuntivi, come rinuncia al credito stesso (ed è peraltro giustificata dal contenuto delle scritture ricognitive del 2006); 3) la prescrizione è genericamente sostenuta e non appare comunque configurabile rispetto alle condizioni di rimborso indicate sempre negli atti ricognitivi appena menzionati (rispetto alle quali va valutata la decorrenza, ex art. 2935 c.c., del termine prescrizionale come chiarito, proprio in tema di finanziamento soci, da Cass. n. 7471/2017) ed al suo costante inserimento nei bilanci, regolarmente approvati anche dal socio creditore.
Tanto basterebbe per rigettare la domanda di accertamento della invalidità della delibera per cui
è causa, posto che la necessità di reperire risorse finanziarie per il rimborso proporzionale dei finanziamenti soci senza rinunciare al progetto di sviluppo di cui si è detto e nella piena validità degli obblighi esistenti verso entrambi i soci, rende di per sé la delibera coerente e non discriminatoria.
Va tuttavia chiarito, per mera completezza espositiva, che nell'operazione descritta non è
ravvisabile né una diversa onerosità per i due soci creditori né una violazione del principio di uguaglianza e parità invocato dall'attrice.
La possibilità, infatti, di sottoscrivere l'aumento di capitale mediante compensazione ha determinato a carico dei due soci le medesime conseguenze.
Entrambi, infatti, hanno ricevuto il rimborso dei propri crediti né si può dubitare, come fa l'attrice, del fatto che la compensazione si sia tradotta in un incremento patrimoniale o finanziario.
Infatti, pur in presenza di un esborso solo parziale da parte della – che in data 21.1.2020 ha CP_2 provveduto al versamento dell'importo residuo, pari ad euro 16.144.316,31, del capitale sociale sottoscritto, quanto ad euro 10.602.706,31, mediante compensazione del credito residuo vantato
20 nei confronti della 98 e quanto ad euro 5.541.610,00 mediante bonifico bancario in favore CP_1
della società (doc. 37 fasc. ) - la prevista compensazione ha posto i due soci nella condizione CP_2
di sottoscrivere l'ingente aumento di capitale mantenendo nel contempo le proporzioni di partecipazione al finanziamento.
Si consideri, infatti, che per entrambi è stato fissato un limite posto alla compensabilità dei rispettivi crediti, come chiarito nella comunicazione dell'amministratore della del CP_1
5.11.2019, limite in virtù del quale non avrebbe potuto compensare più del Parte_1
26,81% del capitale sottoscritto avendo finanziato la società in tale misura e, per le stesse ragioni, la non avrebbe potuto compensare più del 73,19% del capitale sottoscritto (doc. 27 fasc. CP_2
). CP_2
La diversa misura in cui è stata consentita la compensabilità è dunque chiaramente collegata al dato, oggettivo, della diversa entità dell'apporto finanziario fornito alla società.
La situazione in cui si è venuta a trovare , che non ha liberato il capitale Parte_1
sottoscritto, così diminuendo la propria partecipazione in favore degli altri due soci, va ricondotta ad una sua libera scelta e non può per ciò solo essere considerata elemento presuntivo di una condotta abusiva o discriminatoria posta in essere dal socio di maggioranza ai suoi danni.
Non è infine condivisibile la ragione di annullabilità della delibera ravvisata nella violazione degli artt. 2440, 2342, 3° comma e 2343 c.c. per mancanza della perizia di stima relativa alle somme compensate.
Come infatti chiarito dalla Suprema Corte “(…) a differenza dall'ipotesi di conferimento del credito (in cui la valutazione del grado di sua realizzabilità e di solvibilità del debitore ceduto
assume funzione centrale), nella compensazione tale esigenza: non ricorre, atteso che, per effetto di essa, il sottoscrittore dell'aumento di capitale è liberato dalla sua obbligazione pecuniaria nello
stesso momento in cui la società è, a sua volta, liberata dal proprio debito. Autorevole dottrina ha
osservato, al riguardo, che la vicenda, rappresentando l'eliminazione di una passività per il patrimonio sociale, va considerata dal punto di vista della società, onde la valutazione del credito
(o, meglio, del debito) non può avvenire altrimenti che alla stregua del suo valore nominale: anche per questa via, quindi, la tutela della società finisce per coincidere con quella dei terzi” (cfr. Cass.
24/04/1998 n. 4236 in motivazione).
Da ultimo, sebbene l'attrice non abbia formulato alcuna specifica domanda in proposito, non può riconoscersi validità alla sottoscrizione da parte della stessa dell'aumento di capitale di cui alla delibera impugnata, sospensivamente condizionata “alla espressa condizione che la delibera di
21 aumento di capitale divenga definitiva e ne sia dunque accertata (in denegata ipotesi) la legittimità all'esito del relativo giudizio di impugnazione”, condizione estesa anche all'esercizio del diritto di prelazione sulle azioni eventualmente rimaste inoptate (cfr. doc. 32 parte attrice). Trattasi, infatti,
di sottoscrizione di aumento di capitale sospensivamente condizionata ad un fatto destinato a verificarsi successivamente alla scadenza del termine ultimo per l'esercizio del diritto di opzione, in quanto l'odierno giudizio è stato instaurato con la notifica dell'atto di citazione in data
20.1.2020, mentre il termine ultimo per la sottoscrizione dell'aumento di capitale era fissato al
30.1.2020 e il 19.2.2020 ha rimborsato all'attrice e a il rispettivo credito (cfr. CP_1 CP_2
docc. 21 e 40 fasc. ). Al riguardo, infatti, va sottolineato che il termine di cui all'art. 2441 CP_2
secondo comma c.c. per l'esercizio del diritto di opzione è previsto non solo, quale termine minimo, nell'interesse dei soci per valutare la convenienza di esercitare tale diritto ma, altresì, quale termine massimo, nell'interesse della società per prevenire incertezze e controversie sulla validità dell'esercizio del diritto. Nel caso di specie, attesa l'impossibilità del verificarsi della condizione sospensiva entro tale termine, la sottoscrizione condizionata da parte dell'attrice deve ritenersi nulla, ai sensi dell'art. 1354 secondo comma c.c..
Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, non può essere accolta la domanda formulata dall'attrice volta all'accertamento della invalidità della delibera impugnata e della consequenziale invalidità e, comunque, inefficacia dell'accettazione da parte della dell'offerta in opzione CP_2
formulata in data 4.11.2019 dalla in relazione alla delibera di aumento di capitale e CP_1 della relativa sottoscrizione dell'aumento di capitale, nonchè dell'esercizio del diritto di prelazione sull'eventuale inoptato. Con conseguente infondatezza, altresì, della domanda, sempre avanzata dall'attrice, avente ad oggetto l'accertamento della diluizione illegittima della propria quota e del diritto della medesima al risarcimento del relativo danno, quantificato nel minor valore della partecipazione complessiva del socio di minoranza, la quale, dunque, deve essere rigettata.
Le spese di lite, comprese quelle della fase cautelare, liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, seguono il criterio generale della soccombenza. Per le medesime ragioni le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, disattesa od assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, anche istruttoria, così provvede:
22 1) rigetta le domande attoree;
2) condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore delle convenute Controparte_1
e che liquida, per ciascuna delle due, in € 12.500,00 per compensi, RO oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, per la fase cautelare ed in € 28.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, per la fase di merito;
3) pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico di parte attrice.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29.4.2025.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
Il Giudice estensore
Dott. Paolo Goggi
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Di Salvo Presidente dott. Maurizio Manzi Giudice
dott. Paolo Goggi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 5160 Ruolo Generale dell'anno 2020, e rimessa per la decisione al collegio a seguito dell'udienza cartolare dell'01.10.2024, vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Roma, Via XXIV Maggio n. 43, presso lo studio legale dell'Avv. Silvio Martuccelli, che, insieme con gli Avv.ti Luca Liistro, Antonio Donato e Luisa Frigeni, la rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di citazione
Attrice
E
(C.F./P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore Dott. RI OF, elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Quattro Fontane n.
20, presso lo studio legale degli Avv.ti Andrea Marani, Tomaso Cenci, Antonio Auricchio e
Augusta Ciminelli, che la rappresentano e difendono giusta procura rilasciata su foglio separato e allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
E in persona del legale rappresentante pro tempore RO
Avv. , elettivamente domiciliata in Roma, Piazza della Croce Rossa 2c, Controparte_3
1 presso lo studio legale rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_4
Alessandro De Nicola, Elisabetta Santo e Federico Urbani, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
OGGETTO: Impugnazione deliberazione aumento di capitale s.p.a.
CONCLUSIONI
Nelle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
• La difesa dell'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda anche riconvenzionale ed eccezione, così provvedere: in via principale, accertare e pronunciare la nullità, l'annullamento e/o l'inefficacia della delibera assunta dall'assemblea dei soci di in data 11 ottobre 2019 e iscritta presso il Registro delle imprese in data 28 Controparte_1 ottobre 2019, avente ad oggetto l'aumento di capitale sociale scindibile da Euro stessa, in quanto abusiva, discriminatoria e adottata in violazione di legge e di statuto, e comunque per le ragioni in atti;
per l'effetto, inibire alla Società e per essa all'Amministratore Unico, di Controparte_1
dare esecuzione alla predetta Delibera di aumento di capitale iscritta il 28 ottobre 2019,
ordinando alla stessa di porre in essere ogni atto necessario e/o opportuno al fine di rimuoverne gli effetti;
sempre in via principale: accertare e dichiarare in ogni caso l'invalidità e comunque inefficacia dell'accettazione da parte di dell'offerta in opzione RO
formulata in data 4 novembre 2019 da in relazione alla Delibera di aumento di Controparte_1 capitale iscritta il 28 ottobre 2019, e della relativa sottoscrizione dell'aumento di capitale e esercizio del diritto di prelazione sull'eventuale inoptato da parte di , RO per le ragioni indicate in atti;
accertare e dichiarare l'effettiva quota di partecipazione dei soci di al capitale sociale e i relativi diritti partecipativi, amministrativi e di voto;
Controparte_1
condannare e , in solido tra loro, al risarcimento Controparte_1 RO
dei danni, anche in relazione alla diluizione della partecipazione, subiti e subendi da Parte_1
per effetto della illegittimità della Delibera di aumento di capitale e dei relativi atti
[...]
esecutivi e di attuazione, nella misura determinata in corso di causa, anche in forma specifica e/o via equitativa, oltre interessi moratori ai sensi dell'art. 1284 c.c. e rivalutazione;
con vittoria di compensi professionali, accessori e spese;
[…]”;
• La difesa della convenuta “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, premessa Controparte_1 ogni necessaria e opportuna declaratoria, ivi incluso l'accertamento e declaratoria di nullità, per
2 le ragioni di cui alle note di trattazione scritta depositate da in data 5 ottobre 2022 per CP_1
l'udienza del 10 ottobre 2022, della consulenza tecnica d'ufficio svolta dal consulente nominato
e, comunque e in ogni caso, respinta ogni contraria istanza, domanda, deduzione od eccezione,
così giudicare: nel merito, rigettare ogni avversa domanda perché inammissibile e infondata, per le ragioni tutte esposte in atti;
in via istruttoria, respingere le richieste istruttorie formulate dall'Attrice; in subordine, in denegata ipotesi di loro ammissione, ammettere a prova CP_1
contraria, come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., pag. 11; in ogni caso, con condanna dell'Attrice alla rifusione di spese, competenze e onorari di giudizio.”;
• La difesa della convenuta “Piaccia all'Ill.mo Tribunale RO
adito, premessa ogni necessaria ed opportuna declaratoria, respinta ogni contraria istanza,
domanda, deduzione od eccezione, previo accertamento e declaratoria della nullità della consulenza tecnica d'ufficio svolta dal consulente nominato, per le ragioni di cui alle note di trattazione scritta depositate dalla difesa di per l'udienza del 10 Controparte_5 ottobre 2022, così giudicare: Nel merito 1) Respingere ogni domanda promossa dall'attrice nel presente giudizio, in quanto inammissibile ed infondata per le ragioni tutte esposte in atti;
2) con vittoria di spese e competenze, anche della fase cautelare;
[…]”.
Premesso in fatto che
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
e la esponendo: CP_1 RO
- che era titolare al 30,5% del capitale sociale di e che a tale titolo impugnava la CP_1
delibera assembleare di apparente aumento del capitale sociale a pagamento, pregiudizievole dei propri diritti e dei diritti di quali entrambi soci di minoranza;
Controparte_6
- che, infatti, la delibera impugnata era stata adottata al fine di perseguire l'interesse riconducibile alla socia di maggioranza, e della sorella RO CP
, socia accomandataria di maggioranza della medesima s.a.p.a.;
[...]
- che la delibera de qua doveva essere dichiarata invalida con tutti i relativi atti di esecuzione, nonché doveva essere accertata l'illegittimità dell'amento di capitale a pagamento, da eseguirsi con esercizio di opzione mediante compensazione dei crediti e richiesta di prelazione sull'inoptato;
- che dovevano anche essere risarciti gli eventuali danni subiti e derivanti dalla diluizione della propria partecipazione in Controparte_1
3 - che, sino alla deliberazione di aumento del capitale, deteneva un capitale Controparte_1 pari a € 6.240.000,00, del quale il 68,5% era di titolarità di il 30,5% RO era di propria titolarità e l'1% era riconducibile alla Controparte_6
- che 98 era socia di maggioranza di OF Health Care s.p.a. (GHC), direttamente CP_1
partecipata da , la quale ne era anche amministratrice delegata;
Controparte_3
- che quasi la totalità delle case di cura gestite da 98 erano state conferite alla GHC, CP_1
attraverso aumenti di capitale in natura;
- che GHC, il 06.11.2019, aveva concluso la propria quotazione in borsa, collocando nel mercato 20.000.000 di azioni, a fronte di un ricavo di circa € 64.500.000,00, mentre CP
aveva mantenuto in GHC una partecipazione diretta pari al 13% del capitale e indiretta
[...]
pari al 55% tramite Larama 98;
- che nel corso del 2019 GHC aveva acquisito partecipazioni in diverse altre società, tra le quali quelle nella società veicolo interamente controllata da GHC, attraverso Controparte_7
la quale, poi, GHC aveva ulteriormente acquisito ulteriori partecipazioni di controllo in altre società, con operazioni dal valore complessivo di € 51.200.000,00;
- che 98 deteneva direttamente o indirettamente, sempre per il tramite di GHC, CP_1
ulteriori partecipazioni di controllo in altre società del gruppo sempre riconducibili, anche indirettamente, a , la quale esercitava un potere di controllo e indirizzo in Controparte_3
quasi tutte le società del gruppo, ricoprendo in esse cariche amministrative verticistiche;
- che, grazie a tali attività, erano stati riconosciuti a diversi emolumenti Controparte_3
ulteriori a quelli connessi alle sue partecipazioni sociali;
- che 98, per volontà di , non distribuiva da anni alcun dividendo CP_1 Controparte_3
e tutte le iniziative volte ad ottenerne la distribuzione erano state osteggiate dalla propria sorella;
- che a seguito di alcuni finanziamenti in favore di era creditrice della stessa per CP_1
l'importo di € 5.983.281,00, mentre i finanziamenti concessi a da parte di RI CP_1
OF e di erano stati ceduti alla socia di Controparte_3 RO
maggioranza di;
CP_1
- che aveva riconosciuto i propri debiti da finanziamento e, tuttavia, non li aveva CP_1
mai onorati;
- che, dunque, aveva agito in diritto al fine di ottenere il rimborso dei finanziamenti, negati da ai sensi dell'art. 2467 c.c., nonostante la stessa avesse la disponibilità patrimoniale ed CP_1
4 economica per farvi fronte, come dichiarato dalla stessa in occasione di Controparte_3 un'assemblea sociale del 29.07.2014;
- che, proprio a seguito della sua azione giudiziaria tesa al rimborso dei finanziamenti, in data
31.07.2019 l'assemblea di 98 con il solo voto favorevole della aveva deliberato il CP_1 CP_2 conferimento del mandato di convocazione dell'assemblea straordinaria all'Amministratore
Unico, al fine di deliberare un aumento di capitale a pagamento da € 6.240.000,00 a €
28.080.000,00, con destinazione dell'intero ricavato dell'aumento di capitale al rimborso dei finanziamenti soci;
- che aveva contestato la legittimità dell'aumento di capitale, in quanto non confacente all'interesse sociale, perché teso a garantire l'interesse personale della s.a.p.a. e a pregiudicare i propri diritti;
- che, nonostante il suo voto contrario, la delibera di aumento del capitale era stata iscritta nel
Registro delle Imprese in data 28.10.2019, con cui era stata prevista anche la compensazione di eventuali crediti vantati dai soci nei confronti di Larama 98;
- che anche aveva espresso voto contrario;
CP_6
- che, a integrazione della predetta delibera, l'amministratore unico di aveva CP_1
indicato le modalità di aumento nei seguenti termini: “modalità mediante le quali ciascun Socio
potrà effettuare il versamento dei decimi residui (75% del capitale sottoscritto) nel termine di 90 giorni dalla pubblicazione dell'offerta in opzione e dalla comunicazione via PEC della medesima ai Soci (…)”, affermando, altresì, che “in considerazione delle finalità del deliberato aumento di capitale sociale, ed in conformità di quanto deliberato dall'assemblea ordinaria del 31 luglio u.s
– ossia destinare l'intero ammontare del capitale sottoscritto a rimborso dei finanziamenti effettuati dai Soci - nonché tenuto conto della necessità che tale rimborso debba avvenire in favore
di tutti i soci ed in proporzione tra loro in funzione dei finanziamenti da ciascuno effettuati, ne consegue che l'importo complessivamente utilizzabile in compensazione da ciascun Socio in pagamento delle azioni sottoscritte non potrà eccedere l'importo spettante al Socio stesso a titolo di rimborso del finanziamento effettuato”;
- che, dunque, l'intento sotteso alla delibera impugnata era quello di obbligarla a conferire indirettamente il proprio credito in vista dell'aumento di capitale, con annessa riviviscenza del credito da finanziamento da parte della la quale, tuttavia, nel corso degli anni non lo aveva CP_2
mai esercitato con conseguente sua prescrizione;
5 - che la s.a.p.a. aveva accettato l'offerta in opzione, portando in compensazione il proprio credito ed esercitando il diritto di prelazione sulla quota capitale eventualmente inoptata;
- che, del pari, priva di legittimazione all'impugnazione, aveva accettato l'opzione CP_6
e aveva esercitato il diritto di prelazione sull'inoptato;
- che, tuttavia, aveva comunicato a l'invalidità dell'esercizio del diritto CP_1 CP_6
di opzione per decorso dei termini, nonché aveva indicato termini e modalità per esercitare il diritto di opzione;
- che dunque, aveva chiesto a 98 di rendere noto l'esercizio di opzione da CP_6 CP_1 parte degli altri soci, al fine di valutare l'esercizio del proprio diritto di prelazione sull'inoptato;
- che, a seguito di comunicazione, aveva contestato la validità dell'esercizio di CP_6
opzione disposto dalla s.a.p.a., per violazione degli artt. 2440, 2342, co. 3 e 23343 c.c.;
- che era stata resa dunque palese la inutilità dell'aumento di capitale disposto, in quanto non vi era stato un effettivo incremento patrimoniale;
- che, dunque, intendeva contestare la delibera di aumento di capitale in quanto frutto dell'abuso di maggioranza e tesa a imporle o una rinuncia al credito azionato in giudizio con l'onere di dover versare anche l'ulteriore somma di € 700.000,00 o a subire una diluizione della propria partecipazione;
- che, infatti, le azioni di nuova emissione da sottoscrivere erano di valore superiore al credito da compensare e, dunque, avrebbe dovuto elargire nuovi apporti economici, impegno finanziario non richiesto invece al socio di maggioranza s.a.p.a., il cui credito era stato anche contestato dalla società;
- che, pertanto, la delibera impugnava violava la par condicio tra i soci, manifestando carattere discriminatorio, in violazione dell'art. 2348 c.c. e dell'art. 2351 c.c., con conseguente sua annullabilità ai sensi degli artt. 2377 e 2388 c.c.;
- che, inoltre, erano state violate anche le disposizioni di cui agli artt. 2440, 2342, co. 3 e 2343
c.c., posto che, in ipotesi di conferimento di crediti, avrebbe dovuto essere presentata la relazione giurata di stima del credito conferito, circostanza non verificatasi nel caso di specie;
- che, dunque, la aveva illegittimamente esercitato il diritto di opzione Parte_2
e il diritto di prelazione, a prescindere financo dalla invalidità della delibera impugnata e le modalità di sottoscrizione del capitale confliggevano con la finalità dichiarata di reperire nuove risorse finanziarie.
Concludeva, pertanto, come riportato in epigrafe.
6 Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la la quale esponeva: Controparte_1
- che, nelle more, l'attrice aveva instaurato un procedimento cautelare per la sospensione della delibera impugnata e per inibire l'esecuzione della stessa;
- che era soggetto estraneo alla propria compagine sociale e ai propri Controparte_3
organi amministrativi;
- che al fine di far fronte alla richiesta di rimborso del finanziamento soci azionata in giudizio da parte attrice aveva posto in essere varie operazioni per reperire le risorse finanziarie,
rimborsando poi il finanziamento;
- che parte attrice era a conoscenza della indisponibilità economica al tempo della richiesta di rimborso e che era impossibile svincolare alcune proprie partecipazioni in quanto ciò avrebbe inficiato il piano di sviluppo perseguito, con il rischio di perdere il controllo della GHC;
- che la sottoscrivendo l'aumento di capitale, aveva compensato un RO proprio rilevante credito e aveva anche elargito ulteriori € 5.541.603,00, con ciò venendo meno la contestazione di parte attrice circa l'interesse individuale del socio di maggioranza sotteso all'adozione della delibera di aumento di capitale;
- che era stata costituita da , e RI OF;
Parte_1 Controparte_3
- che, successivamente, era stata costituita la rispetto alla quale RO
deteneva il 48,04% del capitale, RI OF il 47,95% e Controparte_3 Parte_1
lo 0,013% e l restante 4%;
[...] Controparte_8
- che, anteriormente alla delibera impugnata, i propri soci erano la con il 68,5% del CP_2
capitale sociale, l'attrice con il 30,5% e con l'1%, società riconducibile a Controparte_6 Parte_1
;
[...]
- che, al fine di reperire mezzi finanziari, i soci esistenti alla fine degli anni '90 avevano effettuato finanziamenti infruttiferi, parte a titolo di investimento e parte a titolo di finanziamento soci;
- che il rimborso dei finanziamenti era stato condizionato alla dotazione di necessarie risorse finanziare e alla valutazione rimessa al CdA, da effettuarsi inoltre proporzionalmente tra tutti i soci in ragione degli apporti individualmente versati;
- che i crediti vantati da e RI OF erano stati poi ceduti alla Controparte_3
CP_2
7 - che l'attrice, già esercente l'attività di chirurgo presso strutture del , aveva Parte_3
intenzione di intraprendere altre attività professionali in autonomia, tanto da recedere da una società del gruppo GHC, a fronte di un corrispettivo pari a € 4.062.568,00;
- che, nonostante i vari tentativi di spiegare all'attrice le motivazioni che impedivano a quel tempo il rimborso del finanziamento, la stessa aveva instaurato un giudizio civile, al fine di ottenere la condanna al rimborso del finanziamento, nonostante l'applicabilità dell'art. 2467 c.c. e delle condizioni a cui era stato sottoposto il rimborso;
- che, dunque, proprio per eseguire il rimborso richiesto dall'attrice, era stato deliberato l'aumento di capitale, il quale avrebbe potuto essere sottoscritto anche dall'attrice con varie modalità, tra cui il versamento di denaro o con la compensazione del proprio credito;
- che, peraltro, ben avrebbe potuto l'attrice non sottoscrivere l'aumento di capitale, lasciando inalterato il proprio credito;
- che l'aumento di capitale era stato approvato già il 31.06.2019, con delibera mai impugnata e, dunque, la domanda di invalidità odiernamente avanzata dall'attrice doveva essere dichiarata inammissibile, in quanto la delibera impugnata era qualificabile quale atto esecutivo della prima;
- che a seguito della delibera di aumento l'attrice aveva ottenuto il rimborso;
- che la delibera non presentava carattere discriminatorio nei riguardi dei soci di minoranza, né poteva essere definita quale confliggente con l'interesse sociale;
- che, invero, l'attrice si era lamentata solo delle modalità dell'aumento del capitale sociale, ma non della scelta di aumentarlo in quanto tale e perché contrario agli interessi sociali;
- che sulle scelte di esecuzione dell'aumento di capitale non poteva essere svolto alcun sindacato di merito da parte del Tribunale;
- che la necessità di un ulteriore versamento di denaro da parte dell'attrice, in aggiunta alla compensazione del credito, derivava dalla circostanza secondo cui il finanziamento eseguito da non era proporzionale alla sua partecipazione, presentandosi rispetto a questa Controparte_9
come inferiore;
- che la perizia di stima non era necessaria in ipotesi di conferimento di crediti dei soci derivanti da precedenti finanziamenti, in quanto il relativo debito sociale era stato correttamente già iscritto in bilancio;
- che la possibilità di utilizzare la compensazione dei crediti dei soci ai fini di aumentare il capitale sociale era ammissibile proprio al fine di evitare loro un ulteriore esborso monetario;
8 - che la s.a.p.a. non aveva mai rinunciato al proprio credito, il quale, inoltre, non poteva dirsi prescritto;
- che non era vero che sussisteva incertezza circa l'attuale capitale sociale;
- che, inoltre, l'asserito esercizio del diritto di opzione per come vantato da parte attrice era inefficace, in quanto lo stesso era stato sospensivamente condizionato, con termine di avveramento fissato oltre il termine per esercitare il diritto di opzione;
- che, ormai, la delibera di aumento era stata correttamente e definitivamente eseguita, avendo Contr la aderito all'opzione, così come avevano dichiarato la 2012 e la RO
stessa attrice;
- che, successivamente, la aveva esercitato anche il diritto di prelazione sull'inoptato; CP_2
- che, del pari, la aveva esercitato anch'essa il diritto di prelazione;
CP_6
- che entrambe le società avevano poi provveduto a versare la somma afferente al capitale sottoscritto.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni
contraria istanza ed eccezione, rigettare ogni avversa domanda perché inammissibile ed infondata.
Con condanna dell'Attrice alla rifusione di spese, competenze ed onorari di giudizio. Con espressa riserva di meglio articolare, dedurre, precisare e modificare le proprie domande e di articolare mezzi istruttori.”.
Si costituiva in giudizio la quale esponeva: Controparte_10
- che era partecipata da per il 48,04% del capitale, da RI OF Controparte_3
per il 47,95%, da per il 4%, di cui il 2% in capo a e il Controparte_11 Controparte_3
restante in capo a RI OF e da , per lo 0,01%; Parte_1
- che era socia accomandataria;
Controparte_3
- che in deteneva il 68,5% del capitale sociale ed il principale asset della Controparte_1
società era la partecipazione in GHC s.p.a., società quotata nel mercato;
- che l'idea di fondo era stata quella di rendere la GHC quale holding di tutte le società operanti nel settore della sanità al gruppo OF riconducibili;
- che deteneva in GHC una partecipazione pari al 55,51%; Controparte_1
- che era amministratrice delegata di GHC, mentre rivestiva alcune Controparte_3
cariche di carattere amministrativo in altre società del gruppo;
9 - che, dunque, esercitava poteri gestori e di indirizzo delle società al pari Controparte_3
di qualsiasi altro amministratore;
- che il rimborso del finanziamento concesso dall'attrice a era stato impedito dalla CP_1
indisponibilità finanziaria della società, nonché dalle previsioni contrattualmente previste in scritture ricognitive dei debiti, nelle quali la restituzione era stata sottoposta alla condizione del reperimento delle risorse necessarie e al rispetto della proporzionalità del rimborso a ciascun socio in base al relativo apporto, nonché al vaglio positivo da parte del CdA;
- che e RI AR le avevano ceduto i propri crediti vantati nei Controparte_3
confronti di CP_1
- che alla richiesta di rimborso avanzata da non era stata formulata alcuna Parte_1 opposizione da parte dei soci o dell'organo amministrativo di Larama 98, né, quale cessionaria dei crediti, aveva rinunciato espressamente agli stessi;
- che era stato chiarito a parte attrice come il rimborso sarebbe stato possibile solo all'esito del reperimento delle risorse necessarie e del rispetto dell'istituto della postergazione di cui all'art. 2467 c.c.;
- che, a seguito della citazione in giudizio di da parte di per CP_1 Parte_1
ottenere il rimborso del finanziamento, era stata disposto l'aumento del capitale sociale di CP_1
[...
, con voto favorevole dei soci di maggioranza;
- che la delibera di aumento di capitale era stata regolarmente iscritta nel Registro delle
Imprese;
- che aveva irrevocabilmente aderito alla offerta, esercitando sia il diritto di opzione sia quello di prelazione sull'inoptato, portando in compensazione i propri controcrediti al pari di CP_6
la quale, non vantando crediti, aveva versato il controvalore delle quote optate;
- che , pur contestando la delibera de qua, aveva dichiarato di esercitare il Parte_1
diritto di opzione, condizionando la sottoscrizione del capitale sociale alla legittimità della delibera da compiersi in sede di giudizio di impugnazione;
- che, a seguito di ulteriori atti esecutivi della delibera di aumento del capitale, insieme con aveva sottoscritto l'aumento del capitale, il quale era stato correttamente aggiornato CP_6
presso il Registro delle Imprese;
- che, inoltre, era stato eseguito anche il rimborso del finanziamento a parte attrice;
10 - che la delibera impugnata non era frutto di un abuso di maggioranza, ben potendo l'aumento del capitale sociale disporsi con la compensazione di eventuali crediti vantati dai soci, anche al fine di esentarli da ulteriori elargizioni di denaro;
- che non era vero che la delibera de qua era stata assunta nel proprio esclusivo interesse, avendo rinunciato ad un proprio credito e avendo versato ulteriori € 5.541.603,00;
- che, comunque, la compensazione dei crediti era subordinata al requisito di proporzione con la partecipazione detenuta nella società;
- che , compensando il proprio credito, avrebbe comunque ottenuto delle Parte_1 azioni ulteriori relative all'aumento di capitale e, comunque, non era stata costretta in tal senso, ben potendo versare in denaro il relativo capitale sottoscritto;
- che il proprio credito non era prescritto e, dunque, la relativa compensazione era legittima;
- che 98 non aveva mai contestato l'esistenza del proprio credito poi portato in CP_1
compensazione;
- che non era possibile nemmeno ipotizzare un pregiudizio ai creditori sociali;
- che anche la natura postergata dei crediti non ne impediva la compensazione;
- che non era dovuta una perizia di stima con riguardo a crediti vantati dai soci e iscritti tra le passività del bilancio sociale;
- che ormai la delibera di aumento del capitale era stata definitivamente attuata e, dunque, una eventuale declaratoria di invalidità non avrebbe potuto avere efficacia retroattiva;
- che la domanda risarcitoria era infondata in quanto priva di riscontri probatori;
- che la domanda attorea, pertanto, doveva essere rigettata.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, premessa ogni necessaria ed opportuna declaratoria, respinta ogni contraria istanza, domanda, deduzione od eccezione, così giudicare: 1) Respingere ogni domanda promossa dall'attrice nel presente giudizio, in quanto inammissibile ed infondata per le ragioni tutte esposte in atti;
2) con vittoria di spese e competenze.”.
La causa, ritenuta l'inammissibilità delle prove orali articolate dalle parti con memorie di cui all'art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., veniva istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU, al fine di verificare la capacità finanziaria della
[...]
antecedentemente all'approvazione della delibera impugnata, di procedere al rimborso CP_1
dei finanziamenti riferibili a parte attrice e alla Controparte_12
11 La causa, a seguito dell'udienza cartolare dell'01.10.2024, veniva rimessa per la decisione al collegio, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
Le domande formulate dall'attrice sono infondate e, come tali, devono essere rigettate per le ragioni di seguito indicate.
In via preliminare appare opportuna una ricostruzione dell'operazione societaria che ha condotto all'iniziativa giudiziaria dell'attrice, la quale ha impugnato la delibera dell'11.10.2019 con la quale l'assemblea straordinaria della a maggioranza dei soci, ha approvato Controparte_1
l'aumento a pagamento, scindibile, del capitale sociale da euro 6.240.000,00 ad euro
28.080.000,00, mediante emissione di n. 42.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro
0.52 ciascuna, da offrire in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni già possedute,
anche mediante compensazione con eventuali crediti vantati dagli stessi nei confronti della società
e con diritto di prelazione sull'eventuale inoptato (doc. 27 parte attrice).
Come infatti ricostruito in punto di fatto dal giudice della cautela (ricorso in corso di causa ex art. 2378 terzo comma c.c. promosso dall'attrice per la sospensione della delibera impugnata):
«Tale decisione è stata dall'assemblea giustificata con la necessità di far fronte agli ingenti debiti
per finanziamenti infruttiferi che la società aveva accumulato nei confronti dei soci Parte_1
e debiti che, alla data della delibera impugnata, erano
[...] RO pari a € 5.983,281,00 versati da;
€ 8.123.092,00 versati da OF RI Parte_1
e ceduti alla il 7.3.2012 (doc. 10 fasc. Larama); € 4.241.030,00 RO
versati da e ceduti alla il 7.3.2012 (doc. 11 Controparte_3 RO
fasc. Larama).
Con atti ricognitivi del 27.9.2006 (docc. da 5 a 9 fascicolo la società resistente ha CP_1
riconosciuto tali debiti impegnandosi ad estinguerli non appena avesse avuto le necessarie disponibilità e disponendo che i rimborsi sarebbero stati eseguiti "proporzionalmente tra tutti i
finanziatori in ragione dell'apporto effettuato da ciascuno" (così documenti citati).
L'aumento del capitale sociale è stato dunque deciso per munire la società della liquidità
necessaria per estinguere tali finanziamenti, e gli altri maturati nel tempo, per un complessivo debito verso i soci che, nella delibera del 31.7.2019 e poi in quella impugnata dell'11.10.2019,
viene quantificato in € 22.203.000.
12 Tornando alla delibera in esame, il capitale è stato offerto in opzione agli azionisti in
proporzione alle quote dagli stessi detenute, secondo quanto disposto dall'art. 2441 c.c., mediante offerta di n. 7 nuove azioni ogni n. 2 possedute. Tale decisione, adottata con il voto favorevole
della (socia al 68,5%) e con il voto contrario di RO Controparte_6
(socia all'1%) e (socia per il 30,5%), ha fissato un termine di quindici giorni Parte_1
dalla pubblicazione dell'offerta e dalla ricezione della pec per la sottoscrizione dell'aumento
"anche mediante compensazione con eventuali crediti vantati dai soci nei confronti della Società"
ed un ulteriore termine di novanta giorni, sempre dalla pubblicazione dell'offerta, per la sua conclusione con versamento integrale del capitale sottoscritto.
L'avviso di offerta è stato pubblicato nel registro imprese e comunicato via PEC ai soci il
4.11.2019 e con successiva comunicazione del 5.11.2019 l'amministratore ha chiarito le modalità con le quali ciascun socio avrebbe potuto liberare mediante compensazione il 75% del capitale
sottoscritto (docc. 30 e 31 fasc. ricorrente).
Successivamente la ha esercitato il diritto di opzione in RO
relazione a tutti i diritti ad essa spettanti, come da comunicazione inviata il 15.11.2019 (doc. 32 ricorrente), sottoscrivendo n. 28.770.000 nuove azioni per un valore di complessivi € 14.960.400 immediatamente versati per il 25% mediante compensazione con i crediti vantati verso CP_1
e dichiarando di volersi avvalere anche per il residuo 75% della facoltà di compensare il dovuto con il proprio credito sino all'importo massimo consentito. Nella stessa comunicazione ha
dichiarato di voler esercitare il diritto di prelazione su tutte le azioni eventualmente rimaste inoptate.
Anche ha aderito all'aumento di capitale subordinando tuttavia Parte_1
l'accettazione dell'offerta in opzione alla validità della delibera di aumento del capitale (v.
comunicazione del 18.11.2019, ribadita il 21.11.2019: docc. 33 e 34 ricorrente).
Infine, la socia ha aderito all'aumento sottoscrivendo n. 420.000 azioni come Controparte_6
da comunicazione del 19.11.2019 (doc. 35 ricorrente).
Con successiva missiva del 5.12.2019 ha comunicato ai soci CP_1 RO
e il numero di azioni rimaste inoptate, pari a 12.810.000 e
[...] Controparte_6 corrispondenti a € 6.661.200,00, ribadendo alla prima che la compensazione sarebbe stata consentita per un importo parti al 73,19% del capitale sottoscritto (coincidente con la quota di
finanziamento della quale era creditrice).
13 Entrambi i soci hanno esercitato il diritto di prelazione ed all'esito dell'operazione:
[...]
si è vista assegnare n. 41.395.683 azioni per complessivi € 21.525.755,16, RO somma versata tramite compensazione con il credito da finanziamento per € 15.984.152,63 e tramite esborso effettivo per € 5.541.602,53 (doc. 33 e 35 fasc. Larama 98); si è Controparte_6
vista assegnare n. 604.317 azioni per complessivi € 314.244,84, interamente versati (v. doc. 33 e
36 fasc. 98)». CP_1
Tanto premesso in punto di fatto, occorre reiterare in via preliminare, anche nell'odierno giudizio di merito, l'infondatezza dell'eccezione, formulata da di inammissibilità Controparte_1
della domanda, sul presupposto che la delibera impugnata sarebbe meramente esecutiva della decisione adottata dall'assemblea ordinaria il 31.7.2019 (con la quale l'amministratore della società
è stato autorizzato ad indire l'assemblea straordinaria per sottoporre alla stessa l'aumento di capitale necessario per restituire i finanziamenti effettuati dai soci nel tempo). Secondo la prospettazione della convenuta non sarebbe possibile mettere in discussione la validità di quanto deliberato dall'assemblea straordinaria 1'11.10.2019 senza avere preventivamente impugnato (cosa che l'attrice non ha fatto) la delibera del 31.7.2019 che ha individuato le modalità di estinzione dei finanziamenti soci, innescando il meccanismo di aumento del capitale di cui si è detto.
La tesi sostenuta dalla società convenuta non è condivisibile, tenuto conto che la decisione in ordine all'opportunità o meno di aumentare il capitale sociale è prerogativa affidata dall'art. 2365
c.c. all'assemblea straordinaria. Ne consegue che, nonostante quanto deciso nel corso dell'assemblea del 31.7.2019, i soci in assemblea straordinaria hanno mantenuto la piena discrezionalità sia sulle modalità di reperimento delle risorse da destinare a e Parte_1
alla (di seguito ) sia sulle modalità di attuazione della RO CP_2
sottoscrizione del nuovo capitale. Non è dunque possibile sostenere la natura meramente esecutiva dell'unico atto decisionale che ha prodotto effetti diretti sul capitale sociale, rispetto al quale la delibera del 31.7.2019 ha avuto un valore soltanto programmatico.
In definitiva, non vi sono dubbi sul fatto che l'aumento di capitale di cui si discute sia stato un effetto della delibera dell'11.10.2019, con conseguente sussistenza dell'interesse dell'attrice alla relativa impugnazione.
Quanto deliberato dall'assemblea della in data 31.7.2019, rileva nel presente CP_1
giudizio, semmai, per un altro aspetto. Nel corso di tale assemblea, infatti, l'oggetto della discussione da parte dei soci e dell'amministratore unico era relativo alle esigenze per le quali era necessario procedere all'aumento di capitale, e venivano rappresentati, in particolare, i motivi per
14 cui l'alternativa di liquidare parte dell'attivo, al fine di procedere al rimborso dei finanziamenti e mantenere comunque la stabilità finanziaria della società, non era percorribile, e non rispondeva all'interesse della società, tenuto conto che, in tal modo, si sarebbe messo a rischio l'asset principale della , costituito dalla partecipazione di controllo in GHC S.p.A., società CP_1
quotata in borsa. In tale occasione l'attrice si limitava a contestare che l'adottanda delibera di aumento di capitale avrebbe consentito l'illegittimo perseguimento dell'interesse individuale del socio e di soggetti al medesimo riconducibili, con grave pregiudizio per se stessa e per CP_2
l'altro socio senza tuttavia fornire alcuna giustificazione al riguardo, tantomeno Controparte_6
in ordine alla dedotta sussistenza, in tale data, della capacità finanziaria della società di far fronte alla restituzione dei finanziamenti con le proprie risorse.
Ebbene, nell'odierno giudizio la socia sostiene, in primo luogo, Parte_1
l'annullabilità della delibera ritenendola ingiustificata, contraddittoria e discriminatoria nei propri confronti e dunque frutto di una condotta abusiva posta in essere dal socio di maggioranza . CP_2
In particolare, secondo la sua prospettazione, l'aumento di capitale sarebbe del tutto ingiustificato in quanto la società avrebbe potuto trovare in altro modo la liquidità necessaria per restituirle i finanziamenti erogati. Tale operazione, inoltre, avrebbe avuto l'unico scopo di porla nella condizione di scegliere tra la rinuncia al pagamento effettivo del proprio credito (che consegue alla sottoscrizione dell'aumento mediante compensazione) e la possibilità di vedere fortemente diluita la propria partecipazione al capitale sociale della (in caso di rinuncia CP_1
alla sottoscrizione del capitale).
La decisione impugnata avrebbe invece comportato indubbi vantaggi per il socio di maggioranza, consistenti nel conseguimento del riconoscimento di un credito che non aveva mai fatto valere (e dunque da considerarsi rinunciato oltre che prescritto).
Considerata inoltre la sua natura di società di capitali e le capacità finanziarie che possiede,
l'aumento di capitale avrebbe offerto alla socia l'opportunità di mantenere la sua quota di CP_2
partecipazione nella società e anche di aumentarla con l'esercizio della prelazione sulle quote non optate.
Tali conseguenze ed il diverso onere creato dalla delibera a carico dei due soci renderebbero evidente lo scopo perseguito dal socio di maggioranza, di natura esclusivamente individuale.
Le finalità così perseguite sarebbero inoltre in contrasto con l'interesse della società, la quale non avrebbe ottenuto da tale operazione effettiva liquidità, avrebbe compensato l'ingente credito da aumento di capitale vantato verso il socio con un debito che aveva disconosciuto, CP_2
15 inserendolo in bilancio tra i crediti inesigibili e, inoltre, consentendo la facoltà di ciascun socio di optare per la compensazione, sarebbe venuta meno all'obbligo di restituzione dei finanziamenti in proporzione tra i diversi soci assunto con gli atti ricognitivi del 2006 di cui si è detto.
Le predette doglianze non sono fondate.
Va infatti ricordato che, per quanto riguarda l'abuso di maggioranza (o eccesso di potere), unica ipotesi in cui al giudice è concesso un esame del merito della deliberazione assembleare e non di mera legalità formale, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte "(…) il vizio di una deliberazione assembleare costituito dal cosiddetto eccesso di potere si verifica tutte le volte in cui la delibera stessa sia stata adottata ad esclusivo beneficio dei soci di maggioranza in danno di
quelli di minoranza, essendo in tal caso applicabile l'art. 1375 c.c., in forza del quale il contratto
deve essere eseguito in buona fede, atteso che le determinazioni dei soci durante lo svolgimento del rapporto associativo debbono essere considerate, a tutti gli effetti, come veri e propri atti di esecuzione, dacché preordinati alla migliore attuazione del contratto sociale” (cosi. Cass. n.
9353/2003). Dunque, è necessario, ai fini dell'invocato annullamento della deliberazione assembleare per eccesso di potere, dimostrare il perseguimento e soddisfacimento dell'esclusivo interesse dei soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza e non dell'interesse sociale, inteso come l'insieme di quegli interessi che sono comuni a tutti i soci, in quanto parti del contratto di società. Quindi la deliberazione, per essere annullata per eccesso di potere, deve in concreto risultare priva di una propria giustificazione causale rispetto al perseguimento degli interessi sociali, oppure deve essere il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza, diretta a ledere i diritti partecipativi o gli altri diritti patrimoniali dei soci di minoranza, in violazione del canone della buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto (cfr.
Cass. n. 27387/2005 e n. 1361/2011; v., altresì, Cass. n. 4034/2024).
Sulla base di tali principi e all'esito dell'espletata istruttoria, non si ravvisano elementi sufficienti per ritenere che la delibera dell'11.10.2019 sia invalida per abuso di maggioranza.
In primo luogo, occorre rilevare che la decisione di aumentare il capitale è scaturita dall'azione promossa dall'odierna attrice per ottenere la restituzione dei finanziamenti erogati in favore della società e che con le succitate scritture ricognitive del settembre 2006 (doc. 21 parte attrice) la si è obbligata, in caso di rimborsi, a pagare proporzionalmente tutti i soci finanziatori. CP_1
A fronte, dunque, di un credito di oltre cinque milioni di euro vantato da e Parte_1
di un credito di oltre sedici milioni di euro vantato dall'altro socio , l'assemblea della Larama CP_2
16 98 ha deciso di reperire la liquidità necessaria per estinguere tali obbligazioni ricorrendo all'aumento di capitale.
Ciò in quanto le capacità finanziarie della non avrebbero consentito il pagamento di CP_1
tali crediti, circostanza ammessa dalla stessa attrice, che fornisce, quale unica alternativa all'aumento di capitale disposto, quella della dismissione di una parte del patrimonio sociale.
Ebbene la contestazione di parte attrice non attiene alla circostanza dell'effettiva sussistenza della necessità per la società di reperire risorse necessarie al rimborso dei finanziamenti, ma alle specifiche modalità adottate per raggiungere tale scopo.
E tale censura, per come delimitata, non può ritenersi fondata. Invero, una volta accertata la necessità per la , attraverso la delibera impugnata, di reperire la liquidità necessaria al CP_1 fine di perseguire l'interesse al rimborso dei finanziamenti, a seguito della richiesta formulata al riguardo dalla stessa attrice (e della notifica, in data 23.10.2018, dell'atto di citazione per la condanna della al relativo rimborso), non è consentito al socio mettere in discussione CP_1
le concrete scelte gestionali adottate dalla società, attraverso la stessa delibera approvata a maggioranza, su proposta dell'amministratore unico, trattandosi di valutazioni di merito sulle modalità operative per realizzare tale interesse le quali, nei limiti in cui sono assunte con ragionevolezza, sono insindacabili. Si rientra, in altri termini, nell'ambito della discrezionalità gestoria dell'amministratore, la quale, appunto, se conforme a criteri di ragionevolezza e di diligenza nell'apprezzamento dei relativi presupposti, non è valutabile nel merito e non può essere assunta quale motivo di invalidità di una delibera approvata dall'assemblea a maggioranza dei soci.
Né appare percorribile la soluzione alternativa al disposto aumento di capitale, consistente della dismissione di una parte del patrimonio sociale
Invero, dovendosi procedere al rimborso dei finanziamenti ai soci e mantenere, al contempo, la stabilità finanziaria e la solidità della società, la scelta di ricorrere ad un aumento di capitale rappresentava senza dubbio la scelta più razionale nell'interesse della compagine e, quindi, degli stessi soci.
Va infatti considerato che, per concorde prospettazione delle parti, l'elemento patrimoniale più rilevante di è dato dalla partecipazione del 55% detenuta nella GHC s.p.a. e che tramite CP_1
tale società il gruppo facente capo alla famiglia ha, negli ultimi anni, portato avanti un CP
importante progetto di sviluppo (conferendo a GHC quasi tutte le case di cura gestite dal gruppo stesso sino ad arrivare, nel 2018, alla sua quotazione in borsa).
17 In una tale ottica, e cioè considerando il ruolo strategico che la GHC ricopre nella politica aziendale del gruppo, non può ritenersi priva di giustificazione la decisione di non smobilizzare il patrimonio con una cessione, anche parziale, delle sue partecipazioni, che avrebbe compromesso il ruolo di socia di maggioranza svolto da 98. CP_1
Le ragioni appena esposte emergono sin dall'assemblea del 31.7.2019, richiamata nella delibera oggetto di causa, con la quale i soci a maggioranza hanno conferito all'amministratore l'incarico di procedere in tal senso. In tale documento si legge, infatti, che “L'equilibrio finanziario è attualmente assicurato dal capitale netto per € 33.957.000 e dai debiti consolidati rappresentati da obbligazioni per € 6.197.000 e debiti verso i soci per € 22.203.000, per complessivi €
62.357.000. Si propone pertanto che la presente Assemblea conferisca mandato
all'Amministratore unico per convocare un'assemblea straordinaria chiamata a deliberare
l'aumento del capitale sociale della Società da € 6.240.000 ad € 28.080.000 mediante emissione di nuove azioni alla pari da offrire in opzione agli azionisti, al fine di consentire, con il ricavato,
l'integrale rimborso dei finanziamenti concessi dai soci.”. Nel verbale di assemblea dell'11.10.2019 si precisa inoltre che “ (…) pur trovandosi ad oggi la società in una situazione di equilibrio finanziario, si rende opportuno gettare le basi per stabilizzare tale situazione di
equilibrio al fine di non dover incorrere nella necessità di liquidare parte dell'attivo immobilizzato,
per reperire pronte risorse finanziarie;
infatti la partecipazione nella società OF Health
Care s.p.a. - società quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa
Italiana S.p.A. - rappresenta l'asset di gran lunga più rilevante dell'attivo immobilizzato ed una eventuale cessione, anche parziale, della detta partecipazione metterebbe a rischio il controllo
della partecipata, attualmente posseduto al 55,51%, con conseguente perdita di valore e danno per . Controparte_1
Lo stesso nominato CTU, nel valutare la situazione economico-finanziaria della società alla data dell'adozione della delibera (2019), ha confermato in modo inequivoco la ragionevolezza del disposto aumento di capitale quale operazione che avrebbe consentito di reperire, in tempi rapidi,
le risorse necessarie per rimborsare i finanziamenti dei soci (“Esaminando la questione dal punto di vista della fattibilità, si deve evidenziare che la somma in questione, data l'entità, non si reperisce nell'arco di alcuni mesi, ma avrebbe necessitato di un lungo accumulo per cui la società avrebbe dovuto mantenere immobilizzata una liquidità crescente per diversi anni. Le risorse
finanziarie, soprattutto per importi di parecchi milioni di euro, non sono facilmente reperibili ed hanno un costo sia in termini di interessi, sia in termini di opportunità a cui si rinuncia mantenendo
18 improduttiva la liquidità nei conti correnti (…) Tali considerazioni pratiche consentono di escludere (…) che la società potesse avere nel 2019 mezzi monetari per oltre 20 milioni di euro”: cfr. pag. 10 relazione;
ed ancora: “la nell'anno 2019 ha manifestato una capacità CP_1 finanziaria pari alla liquidità prodotta dalla gestione complessiva per € 478.466, come emerge dal rendiconto finanziario” (cfr. pagg. 81-82 relazione).
Non può infine dubitarsi degli effetti favorevoli che l'operazione in esame ha prodotto in capo alla società, che ha così abbattuto un debito molto consistente, aumentando la sua solidità
patrimoniale e finanziaria e trasformando il corrispondente credito dei soci in capitale di rischio.
L'attrice ha poi lamentato che la società avrebbe potuto procedere al rimborso dei finanziamenti già negli anni precedenti al 2019. Tale argomentazione, tuttavia, è estranea all'oggetto del presente giudizio, vertente sull'impugnativa della delibera dell'11.10.2019, e riguarda altra causa promossa sempre dall'attrice nei confronti della (R.G.N. 69025/2018) per ottenere la condanna CP_1
della società al rimborso dei finanziamenti e l'accertamento del relativo ritardo, conclusosi con la sentenza di primo grado n. 10299/2022, pubblicata il 27/06/2022, che ha accertato la cessazione tra le parti della materia del contendere e, sebbene ai soli fini della soccombenza virtuale, il difetto di prova, considerata la totalità dei finanziamenti versati da tutti i soci, “che vi siano mai state le condizioni per farsi luogo alla restituzione in favore dell'attrice delle somme di cui ai finanziamenti” (cfr. documento allegato alle note di trattazione scritta della convenuta del
5.10.2022).
Così come, per l'effetto, deve ritenersi estranea al presente giudizio l'indagine sulla situazione in cui la società versava negli anni precedenti al 2019 e la questione del presunto ritardo con il quale i predetti finanziamenti sarebbero stati restituiti ai soci, oltre che della eventuale responsabilità dell'organo amministrativo al riguardo.
Non senza considerare, comunque, con riguardo agli esercizi 2013-2019, che dalla stessa relazione di CTU si evince “(…) che nel periodo in esame la ha avuto liquidità disponibile CP_1
per impieghi discrezionali per oltre 14,5 min e che essa è stata impiegata al fine di acquisire partecipazioni e concedere crediti a controllate per 4,4 milioni e al fine di rimborsare debiti di finanziamento verso società controllate per 10 milioni €.” (cfr. pag. 36 relazione CTU).
Emergendo, quindi, dalla relazione peritale che gli impieghi delle risorse liquide, nel predetto periodo, sono stati interamente utilizzati dall'organo gestorio, nell'ambito delle scelte imprenditoriali discrezionali al medesimo riservate, per lo sviluppo ed il consolidamento del
19 Gruppo e, quindi, per la creazione di valore aggiunto, a vantaggio della società e nell'interesse anche dei soci.
Non vi sono inoltre elementi concreti per ritenere ingiustificata rispetto al credito per finanziamenti vantato dalla che, secondo l'attrice, sarebbe stato in precedenza contestato CP_2
dalla stessa società, sarebbe stato rinunciato dalla socia (che non avrebbe mai preteso il suo pagamento) o, comunque, sarebbe prescritto.
Al riguardo, per contro, si osserva che: 1) l'inserimento di tale credito, nel bilancio Larama 98,
tra i debiti "esigibili oltre l'esercizio successivo" riguarda la scadenza del pagamento e non l'esistenza del relativo obbligo e pertanto da tale indicazione contabile non può desumersi la volontà della società finanziata di contestare il diritto del socio;
2) l'assenza di richieste della CP_2
di pagamento delle somme di sua spettanza non può essere valutata, in assenza di ulteriori elementi presuntivi, come rinuncia al credito stesso (ed è peraltro giustificata dal contenuto delle scritture ricognitive del 2006); 3) la prescrizione è genericamente sostenuta e non appare comunque configurabile rispetto alle condizioni di rimborso indicate sempre negli atti ricognitivi appena menzionati (rispetto alle quali va valutata la decorrenza, ex art. 2935 c.c., del termine prescrizionale come chiarito, proprio in tema di finanziamento soci, da Cass. n. 7471/2017) ed al suo costante inserimento nei bilanci, regolarmente approvati anche dal socio creditore.
Tanto basterebbe per rigettare la domanda di accertamento della invalidità della delibera per cui
è causa, posto che la necessità di reperire risorse finanziarie per il rimborso proporzionale dei finanziamenti soci senza rinunciare al progetto di sviluppo di cui si è detto e nella piena validità degli obblighi esistenti verso entrambi i soci, rende di per sé la delibera coerente e non discriminatoria.
Va tuttavia chiarito, per mera completezza espositiva, che nell'operazione descritta non è
ravvisabile né una diversa onerosità per i due soci creditori né una violazione del principio di uguaglianza e parità invocato dall'attrice.
La possibilità, infatti, di sottoscrivere l'aumento di capitale mediante compensazione ha determinato a carico dei due soci le medesime conseguenze.
Entrambi, infatti, hanno ricevuto il rimborso dei propri crediti né si può dubitare, come fa l'attrice, del fatto che la compensazione si sia tradotta in un incremento patrimoniale o finanziario.
Infatti, pur in presenza di un esborso solo parziale da parte della – che in data 21.1.2020 ha CP_2 provveduto al versamento dell'importo residuo, pari ad euro 16.144.316,31, del capitale sociale sottoscritto, quanto ad euro 10.602.706,31, mediante compensazione del credito residuo vantato
20 nei confronti della 98 e quanto ad euro 5.541.610,00 mediante bonifico bancario in favore CP_1
della società (doc. 37 fasc. ) - la prevista compensazione ha posto i due soci nella condizione CP_2
di sottoscrivere l'ingente aumento di capitale mantenendo nel contempo le proporzioni di partecipazione al finanziamento.
Si consideri, infatti, che per entrambi è stato fissato un limite posto alla compensabilità dei rispettivi crediti, come chiarito nella comunicazione dell'amministratore della del CP_1
5.11.2019, limite in virtù del quale non avrebbe potuto compensare più del Parte_1
26,81% del capitale sottoscritto avendo finanziato la società in tale misura e, per le stesse ragioni, la non avrebbe potuto compensare più del 73,19% del capitale sottoscritto (doc. 27 fasc. CP_2
). CP_2
La diversa misura in cui è stata consentita la compensabilità è dunque chiaramente collegata al dato, oggettivo, della diversa entità dell'apporto finanziario fornito alla società.
La situazione in cui si è venuta a trovare , che non ha liberato il capitale Parte_1
sottoscritto, così diminuendo la propria partecipazione in favore degli altri due soci, va ricondotta ad una sua libera scelta e non può per ciò solo essere considerata elemento presuntivo di una condotta abusiva o discriminatoria posta in essere dal socio di maggioranza ai suoi danni.
Non è infine condivisibile la ragione di annullabilità della delibera ravvisata nella violazione degli artt. 2440, 2342, 3° comma e 2343 c.c. per mancanza della perizia di stima relativa alle somme compensate.
Come infatti chiarito dalla Suprema Corte “(…) a differenza dall'ipotesi di conferimento del credito (in cui la valutazione del grado di sua realizzabilità e di solvibilità del debitore ceduto
assume funzione centrale), nella compensazione tale esigenza: non ricorre, atteso che, per effetto di essa, il sottoscrittore dell'aumento di capitale è liberato dalla sua obbligazione pecuniaria nello
stesso momento in cui la società è, a sua volta, liberata dal proprio debito. Autorevole dottrina ha
osservato, al riguardo, che la vicenda, rappresentando l'eliminazione di una passività per il patrimonio sociale, va considerata dal punto di vista della società, onde la valutazione del credito
(o, meglio, del debito) non può avvenire altrimenti che alla stregua del suo valore nominale: anche per questa via, quindi, la tutela della società finisce per coincidere con quella dei terzi” (cfr. Cass.
24/04/1998 n. 4236 in motivazione).
Da ultimo, sebbene l'attrice non abbia formulato alcuna specifica domanda in proposito, non può riconoscersi validità alla sottoscrizione da parte della stessa dell'aumento di capitale di cui alla delibera impugnata, sospensivamente condizionata “alla espressa condizione che la delibera di
21 aumento di capitale divenga definitiva e ne sia dunque accertata (in denegata ipotesi) la legittimità all'esito del relativo giudizio di impugnazione”, condizione estesa anche all'esercizio del diritto di prelazione sulle azioni eventualmente rimaste inoptate (cfr. doc. 32 parte attrice). Trattasi, infatti,
di sottoscrizione di aumento di capitale sospensivamente condizionata ad un fatto destinato a verificarsi successivamente alla scadenza del termine ultimo per l'esercizio del diritto di opzione, in quanto l'odierno giudizio è stato instaurato con la notifica dell'atto di citazione in data
20.1.2020, mentre il termine ultimo per la sottoscrizione dell'aumento di capitale era fissato al
30.1.2020 e il 19.2.2020 ha rimborsato all'attrice e a il rispettivo credito (cfr. CP_1 CP_2
docc. 21 e 40 fasc. ). Al riguardo, infatti, va sottolineato che il termine di cui all'art. 2441 CP_2
secondo comma c.c. per l'esercizio del diritto di opzione è previsto non solo, quale termine minimo, nell'interesse dei soci per valutare la convenienza di esercitare tale diritto ma, altresì, quale termine massimo, nell'interesse della società per prevenire incertezze e controversie sulla validità dell'esercizio del diritto. Nel caso di specie, attesa l'impossibilità del verificarsi della condizione sospensiva entro tale termine, la sottoscrizione condizionata da parte dell'attrice deve ritenersi nulla, ai sensi dell'art. 1354 secondo comma c.c..
Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, non può essere accolta la domanda formulata dall'attrice volta all'accertamento della invalidità della delibera impugnata e della consequenziale invalidità e, comunque, inefficacia dell'accettazione da parte della dell'offerta in opzione CP_2
formulata in data 4.11.2019 dalla in relazione alla delibera di aumento di capitale e CP_1 della relativa sottoscrizione dell'aumento di capitale, nonchè dell'esercizio del diritto di prelazione sull'eventuale inoptato. Con conseguente infondatezza, altresì, della domanda, sempre avanzata dall'attrice, avente ad oggetto l'accertamento della diluizione illegittima della propria quota e del diritto della medesima al risarcimento del relativo danno, quantificato nel minor valore della partecipazione complessiva del socio di minoranza, la quale, dunque, deve essere rigettata.
Le spese di lite, comprese quelle della fase cautelare, liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, seguono il criterio generale della soccombenza. Per le medesime ragioni le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, disattesa od assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, anche istruttoria, così provvede:
22 1) rigetta le domande attoree;
2) condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore delle convenute Controparte_1
e che liquida, per ciascuna delle due, in € 12.500,00 per compensi, RO oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, per la fase cautelare ed in € 28.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, per la fase di merito;
3) pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico di parte attrice.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29.4.2025.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
Il Giudice estensore
Dott. Paolo Goggi
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