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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/03/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6020/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-Sez. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6020/2022 promossa da:
, con l'Avv. Claudio Currò (PEC: Parte_1 Email_1
OPPONENTE contro
in persona del legale rappresentante p.t. e per essa, quale mandataria, Controparte_1
con l'Avv. Attilio Cavallo (PEC: CP_2 Email_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di discussione del 14/03/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n. 1481/2022 reso dal Tribunale di Taranto nel procedimento monitorio n. 5002/2022 r.g., ottenuto dalla , procuratrice della CP_2 CP_1
, quale cessionaria del credito derivante dalla linea di credito concesso in data 29/04/2005
[...] sino a concorrenza dell'importo di €. 10.000,00, successivamente elevato ad €. 15.000,00, inscritta su conto corrente n. 10442623 intrattenuto dall'ingiunto con la UniCredit Banca S.p.A., successivamente ceduto alla società opposta a decorrere dal 14/7/2017 nel contesto di una operazione di cartolarizzazione ai sensi della L.
n.130/1999, nei confronti del correntista-debitore per il pagamento della residua Parte_1 somma, a saldo, di €. 20.055,39, oltre accessori e le spese di procedura.
L'intimato ha proposto opposizione deducendo: il difetto di legittimazione attiva ovvero di titolarità sostanziale del credito vantato dall'opposta; l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione;
il difetto di prova;
contesta inoltre la conformità all'originale dei contratti di affidamento prodotti in copia dalla società opposta deducendone l'inintelligibilità quanto alla pattuizione dei tassi di interesse ultralegali;
conclude per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese.
Costituendosi in giudizio, la ha contestato variamente gli assunti Controparte_1 dell'opponente deducendone l'infondatezza, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Verificata la condizione di procedibilità ex art. 5 D.lgs n. 28/2010, stante l'esperimento della mediazione in data 14/04/2023 dinanzi alla Camera di Conciliazione di Taranto, conclusa con esito negativo per mancata adesione dell'opponente, all'udienza del 23/06/2023 alle parti venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. Alla successiva udienza del 17/11/2023, il giudizio, di natura documentale, veniva rimesso all'udienza del 15/03/2024 per la precisazione delle conclusioni ed a tale udienza veniva introitato per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusive e note di replica.
Con ordinanza resa fuori udienza in data 28/11/2024, la causa veniva rimessa sul ruolo per chiarimenti.
Agli esposti fini ed, all'esito, per la decisione previa discussione orale, veniva fissata l'udienza del 14/03/2025.
All'udienza odierna, forniti i chiarimenti richiesti ed esaurita la discussione orale, la causa è stata decisa con separato provvedimento mediante lettura alle parti ex art. 281 sexies c.p.c.
Ora, con riguardo agli assunti delle parti, deve essere innanzitutto esaminata l'eccezione di parte opponente in
CP_ ordine all'asserito difetto di legittimazione della ad esigere il pagamento della Controparte_1 somma ingiunta.
Il concetto di legittimazione attiva nella specie risulta impropriamente declinato dall'opponente, in quanto la legittimazione ad agire – come noto - difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che la società ricorrente-opposta non sia titolare della relativa posizione attiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità di detta posizione.
Nel caso di specie, la società opposta, affermandosi titolare esclusiva del credito azionato in forza di contratto di cessione, consente di rilevare dalla sua stessa prospettazione la sussistenza della legitimatio ad causam.
L'eccezione appare infondata anche sotto il profilo della effettiva titolarità sostanziale del diritto azionato.
Dalla documentazione versata in atti dalla società opposta risulta che, il credito derivante dai suindicati contratti di apertura e di affidamento, stipulati dall'odierno opponente con la UniCredit Banca S.p.A., nel contesto di una operazione di cartolarizzazione ai sensi della L. n.130/1999, sono stati oggetto di cessione pro- soluto alla società opposta. Tali circostanze, trovano puntuale riscontro della documentazione prodotta dalla cessionaria, anche in relazione all'avvenuta notifica al debitore della cessione mediante pubblicazione nella
G.U. n. 93 del 08/08/2017 ex art. 58 T.U.B., contrassegnati dal codice redazionale , contenente C.F._1
l'elenco dei debitori ceduti, identificabili per NDG/Codice CERI, tra i quali figurano quelli identificativi dell'opponente (Ndg 46635248 - Codice. Ce.RI 2332519255) nonché dalla dichiarazione della cedente
UniCredit Banca S.p.A., che conferma l'avvenuta cessione con esplicito riferimento (anche) ai crediti vantati nei confronti dell'odierno opponente derivanti dal rapporto di conto corrente numero 10442623-codice 8023027130 (cfr. Cass. 16/4/2021, n. 10200).
A ciò si aggiunga che, la prova della cessione e, quindi della titolarità (sostanziale) del credito azionato, può essere integrata, oltre che dall'avviso di pubblicazione in G.U. (con indicazione del credito ceduto) da atti di intimazione del cessionario (citazione, ricorso e pedissequo provvedimento monitorio, precetto di pagamento, ecc.) ai quali la Suprema Corte attribuisce efficacia ricognitiva (cfr. Cass. n. 10200/2021).
L'opponente eccepisce, altresì, la carenza di prova circa l'an ed il quantum del credito ingiunto sulla base del rilievo che la società opposta non ha allegato al ricorso monitorio gli estratti di conto corrente.
Vero che, in tema di conto corrente bancario, la banca che assume di essere creditrice del cliente ha l'onere di produrre in giudizio i relativi estratti conto a partire dalla data della sua apertura.
Per inciso, sempre in ordine alla prova delle ragioni creditorie della banca, va opportunamente evidenziato che, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale del funzionario della banca creditrice o del notaio accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito) dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute nell'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca.
Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo instaurato dalla banca mutuante (o dal cessionario ex art. 50 TUB), l'estratto conto, trascorso il previsto periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è conseguentemente idoneo a fungere da prova nel successivo giudizio contenzioso di opposizione (cfr. ex multis Cass. n. 21092/2016).
E tuttavia, in tema di conto corrente bancario, la banca (o il cessionario) che assume di essere creditrice del cliente ha l'onere – come detto - di produrre in giudizio i relativi estratti conto a partire dalla data della sua apertura.
Ebbene, nel caso in esame la società opposta ha prodotto, tra gli altri documenti (contratto di conto corrente n. 10442623, acceso in data 21/04/2005 presso l'agenzia di Taranto di UniCredit Banca S.p.A. corredato da documento di sintesi e condizioni economiche sottoscritte;
contratto di affidamento del 29/04/2005, corredato da condizioni economiche e normative sottoscritte;
contratto di affidamento del 30.11.2005, corredato da condizioni economiche e normative sottoscritte;
estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. c/c
10442623; visura Cerved su impresa e informativa di rintraccio obbligato) copia di tutti gli estratti conto e scalari per valuta relativi al rapporto dedotto in giudizio per l'intera sua durata, dalla data di accensione sino alla sua chiusura, riportante le movimentazioni contabili con l'indicazione di tutti gli elementi necessari ad identificare il credito vantato (importo affidato, con indicazione analitica dei versamenti effettuati, ecc.) nonché il prospetto delle Condizioni Economiche applicate (nella misura del 10,000% nominale annuo, pari al 10,381% effettivo annuo).
Purtuttavia, l'opponente contesta la conformità all'originale del contratto di apertura di credito in conto corrente datato 30/11/2005 nonché del contratto di affidamento del 29/4/2005, prodotti in copia dall'opposta.
E ius receptum il principio, formatosi sul solco di una giurisprudenza granitica, secondo cui la contestazione della conformità all'originale è validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 cod. civ. quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa dell'originale.
Nel caso in esame, la contestazione è formulata in maniera generica atteso che, pur non negando espressamente l'esistenza del documento originale (il che rende irrilevante il disconoscimento a priori della sottoscrizione), l'opponente non indica alcun elemento circostanziale specifico da cui desumere la non conformità della copia.
Si consideri, altresì, che, il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura, non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, co. 2° c. p. c., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa apprezzarne il contenuto e l'efficacia rappresentativa ai fini della decisione.
Destituita di fondamento si appalesa, infine, l'eccezione di prescrizione del credito.
Come noto, in ipotesi di conto corrente assistito da un fido bancario, il termine ordinario di prescrizione decennale decorre dalla chiusura del rapporto di conto corrente. Nel caso in esame il rapporto risulta estino il
24/4/2008; la prescrizione decennale è stata interrotta mediante l'invio dell'atto di diffida e messa in mora, a mezzo racc. a.r. in data 23/03/2018 (n. cronologico 73/08), presso la residenza dell'opponente, sita in
Crispiano (TA) alla via La Pira n. 93, tornata al mittente per compiuta giacenza. Sul punto va, all'uopo, precisato che, l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari;
pertanto, in caso di mancato ritiro, la prova che la raccomandata sia arrivata a destinazione è desumibile dall'attestazione di compiuta giacenza (Cass. Ord. n. 34212/2021). Consegue che, alla data di proposizione del ricorso monitorio il termine di prescrizione ordinaria non era affatto spirato, sicché il diritto di credito vantato dalla società opposta non può ritenersi estinto.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, confermato il D.I. opposto.
La peculiarità della controversia, l'esistenza di una polifonia interpretativa sulle questioni poste a fondamento della decisione consentono la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1481/2022 reso dal Tribunale di Taranto Parte_1 su ricorso della , quale procuratrice della nel procedimento CP_2 Controparte_1 monitorio n. 5002/2022 r.g., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Taranto il 14/03/2025
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì
Sentenza resa mediante lettura ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-Sez. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6020/2022 promossa da:
, con l'Avv. Claudio Currò (PEC: Parte_1 Email_1
OPPONENTE contro
in persona del legale rappresentante p.t. e per essa, quale mandataria, Controparte_1
con l'Avv. Attilio Cavallo (PEC: CP_2 Email_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di discussione del 14/03/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n. 1481/2022 reso dal Tribunale di Taranto nel procedimento monitorio n. 5002/2022 r.g., ottenuto dalla , procuratrice della CP_2 CP_1
, quale cessionaria del credito derivante dalla linea di credito concesso in data 29/04/2005
[...] sino a concorrenza dell'importo di €. 10.000,00, successivamente elevato ad €. 15.000,00, inscritta su conto corrente n. 10442623 intrattenuto dall'ingiunto con la UniCredit Banca S.p.A., successivamente ceduto alla società opposta a decorrere dal 14/7/2017 nel contesto di una operazione di cartolarizzazione ai sensi della L.
n.130/1999, nei confronti del correntista-debitore per il pagamento della residua Parte_1 somma, a saldo, di €. 20.055,39, oltre accessori e le spese di procedura.
L'intimato ha proposto opposizione deducendo: il difetto di legittimazione attiva ovvero di titolarità sostanziale del credito vantato dall'opposta; l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione;
il difetto di prova;
contesta inoltre la conformità all'originale dei contratti di affidamento prodotti in copia dalla società opposta deducendone l'inintelligibilità quanto alla pattuizione dei tassi di interesse ultralegali;
conclude per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese.
Costituendosi in giudizio, la ha contestato variamente gli assunti Controparte_1 dell'opponente deducendone l'infondatezza, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Verificata la condizione di procedibilità ex art. 5 D.lgs n. 28/2010, stante l'esperimento della mediazione in data 14/04/2023 dinanzi alla Camera di Conciliazione di Taranto, conclusa con esito negativo per mancata adesione dell'opponente, all'udienza del 23/06/2023 alle parti venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. Alla successiva udienza del 17/11/2023, il giudizio, di natura documentale, veniva rimesso all'udienza del 15/03/2024 per la precisazione delle conclusioni ed a tale udienza veniva introitato per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusive e note di replica.
Con ordinanza resa fuori udienza in data 28/11/2024, la causa veniva rimessa sul ruolo per chiarimenti.
Agli esposti fini ed, all'esito, per la decisione previa discussione orale, veniva fissata l'udienza del 14/03/2025.
All'udienza odierna, forniti i chiarimenti richiesti ed esaurita la discussione orale, la causa è stata decisa con separato provvedimento mediante lettura alle parti ex art. 281 sexies c.p.c.
Ora, con riguardo agli assunti delle parti, deve essere innanzitutto esaminata l'eccezione di parte opponente in
CP_ ordine all'asserito difetto di legittimazione della ad esigere il pagamento della Controparte_1 somma ingiunta.
Il concetto di legittimazione attiva nella specie risulta impropriamente declinato dall'opponente, in quanto la legittimazione ad agire – come noto - difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che la società ricorrente-opposta non sia titolare della relativa posizione attiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità di detta posizione.
Nel caso di specie, la società opposta, affermandosi titolare esclusiva del credito azionato in forza di contratto di cessione, consente di rilevare dalla sua stessa prospettazione la sussistenza della legitimatio ad causam.
L'eccezione appare infondata anche sotto il profilo della effettiva titolarità sostanziale del diritto azionato.
Dalla documentazione versata in atti dalla società opposta risulta che, il credito derivante dai suindicati contratti di apertura e di affidamento, stipulati dall'odierno opponente con la UniCredit Banca S.p.A., nel contesto di una operazione di cartolarizzazione ai sensi della L. n.130/1999, sono stati oggetto di cessione pro- soluto alla società opposta. Tali circostanze, trovano puntuale riscontro della documentazione prodotta dalla cessionaria, anche in relazione all'avvenuta notifica al debitore della cessione mediante pubblicazione nella
G.U. n. 93 del 08/08/2017 ex art. 58 T.U.B., contrassegnati dal codice redazionale , contenente C.F._1
l'elenco dei debitori ceduti, identificabili per NDG/Codice CERI, tra i quali figurano quelli identificativi dell'opponente (Ndg 46635248 - Codice. Ce.RI 2332519255) nonché dalla dichiarazione della cedente
UniCredit Banca S.p.A., che conferma l'avvenuta cessione con esplicito riferimento (anche) ai crediti vantati nei confronti dell'odierno opponente derivanti dal rapporto di conto corrente numero 10442623-codice 8023027130 (cfr. Cass. 16/4/2021, n. 10200).
A ciò si aggiunga che, la prova della cessione e, quindi della titolarità (sostanziale) del credito azionato, può essere integrata, oltre che dall'avviso di pubblicazione in G.U. (con indicazione del credito ceduto) da atti di intimazione del cessionario (citazione, ricorso e pedissequo provvedimento monitorio, precetto di pagamento, ecc.) ai quali la Suprema Corte attribuisce efficacia ricognitiva (cfr. Cass. n. 10200/2021).
L'opponente eccepisce, altresì, la carenza di prova circa l'an ed il quantum del credito ingiunto sulla base del rilievo che la società opposta non ha allegato al ricorso monitorio gli estratti di conto corrente.
Vero che, in tema di conto corrente bancario, la banca che assume di essere creditrice del cliente ha l'onere di produrre in giudizio i relativi estratti conto a partire dalla data della sua apertura.
Per inciso, sempre in ordine alla prova delle ragioni creditorie della banca, va opportunamente evidenziato che, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale del funzionario della banca creditrice o del notaio accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito) dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute nell'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca.
Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo instaurato dalla banca mutuante (o dal cessionario ex art. 50 TUB), l'estratto conto, trascorso il previsto periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è conseguentemente idoneo a fungere da prova nel successivo giudizio contenzioso di opposizione (cfr. ex multis Cass. n. 21092/2016).
E tuttavia, in tema di conto corrente bancario, la banca (o il cessionario) che assume di essere creditrice del cliente ha l'onere – come detto - di produrre in giudizio i relativi estratti conto a partire dalla data della sua apertura.
Ebbene, nel caso in esame la società opposta ha prodotto, tra gli altri documenti (contratto di conto corrente n. 10442623, acceso in data 21/04/2005 presso l'agenzia di Taranto di UniCredit Banca S.p.A. corredato da documento di sintesi e condizioni economiche sottoscritte;
contratto di affidamento del 29/04/2005, corredato da condizioni economiche e normative sottoscritte;
contratto di affidamento del 30.11.2005, corredato da condizioni economiche e normative sottoscritte;
estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. c/c
10442623; visura Cerved su impresa e informativa di rintraccio obbligato) copia di tutti gli estratti conto e scalari per valuta relativi al rapporto dedotto in giudizio per l'intera sua durata, dalla data di accensione sino alla sua chiusura, riportante le movimentazioni contabili con l'indicazione di tutti gli elementi necessari ad identificare il credito vantato (importo affidato, con indicazione analitica dei versamenti effettuati, ecc.) nonché il prospetto delle Condizioni Economiche applicate (nella misura del 10,000% nominale annuo, pari al 10,381% effettivo annuo).
Purtuttavia, l'opponente contesta la conformità all'originale del contratto di apertura di credito in conto corrente datato 30/11/2005 nonché del contratto di affidamento del 29/4/2005, prodotti in copia dall'opposta.
E ius receptum il principio, formatosi sul solco di una giurisprudenza granitica, secondo cui la contestazione della conformità all'originale è validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 cod. civ. quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa dell'originale.
Nel caso in esame, la contestazione è formulata in maniera generica atteso che, pur non negando espressamente l'esistenza del documento originale (il che rende irrilevante il disconoscimento a priori della sottoscrizione), l'opponente non indica alcun elemento circostanziale specifico da cui desumere la non conformità della copia.
Si consideri, altresì, che, il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura, non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, co. 2° c. p. c., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa apprezzarne il contenuto e l'efficacia rappresentativa ai fini della decisione.
Destituita di fondamento si appalesa, infine, l'eccezione di prescrizione del credito.
Come noto, in ipotesi di conto corrente assistito da un fido bancario, il termine ordinario di prescrizione decennale decorre dalla chiusura del rapporto di conto corrente. Nel caso in esame il rapporto risulta estino il
24/4/2008; la prescrizione decennale è stata interrotta mediante l'invio dell'atto di diffida e messa in mora, a mezzo racc. a.r. in data 23/03/2018 (n. cronologico 73/08), presso la residenza dell'opponente, sita in
Crispiano (TA) alla via La Pira n. 93, tornata al mittente per compiuta giacenza. Sul punto va, all'uopo, precisato che, l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari;
pertanto, in caso di mancato ritiro, la prova che la raccomandata sia arrivata a destinazione è desumibile dall'attestazione di compiuta giacenza (Cass. Ord. n. 34212/2021). Consegue che, alla data di proposizione del ricorso monitorio il termine di prescrizione ordinaria non era affatto spirato, sicché il diritto di credito vantato dalla società opposta non può ritenersi estinto.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, confermato il D.I. opposto.
La peculiarità della controversia, l'esistenza di una polifonia interpretativa sulle questioni poste a fondamento della decisione consentono la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1481/2022 reso dal Tribunale di Taranto Parte_1 su ricorso della , quale procuratrice della nel procedimento CP_2 Controparte_1 monitorio n. 5002/2022 r.g., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Taranto il 14/03/2025
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì
Sentenza resa mediante lettura ex art. 281 sexies c.p.c.