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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 19/03/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 18 marzo 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 429 c.p.c..; rilevato che con decreto l'udienza è stata sostituita con lo scambio di note scritte, comunicato alle parti, che non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
rilevato che entro il termine fissato le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate
P.Q.M.
Pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 429 c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi,
Lagonegro, 19 marzo 2025
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex art.429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1442 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
Parte_1
(c.f. in persona del Prefetto in carica, rapp.to e difeso, P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso i cui uffici, in al Pt_1 Pt_1
corso XVIII Agosto n. 46, è ope legis domiciliato
APPELLANTE
E
(c.f. ), rapp.to e difeso, giusta procura in CP_1 C.F._1
atti, dall'avv. Antonio Roccanova, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Michele Aldinio, in Lagonegro (Pz) alla Piazza IV Novembre n. 3
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3/2018 del Giudice di Pace di Lagonegro;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso in appello, depositato in data 23.10.2028, l'
[...]
, in persona del Prefetto in carica, ha chiesto la riforma Parte_1
della sentenza del Giudice di Pace di Lagonegro n. 3/2018, depositata il 16.04.2018
e non notificata, con la quale, su ricorso del Sig. , veniva annullato il CP_1
verbale di accertamento e contestazione n. 700013035983 elevato dalla Polizia
Stradale di Lagonegro in data 31.01.2017 per violazione dell'art. 176, comma 1 lett.
a) e comma 19 del C.d.s., poiché lo stesso aveva sì effettuato inversione del senso di marcia in autostrada, ma tale comportamento era da ritenersi non punibile poiché posto in essere in presenza dello stato di necessità di cui all'art. 54 c.p..
Ciò posto, l'appellante ha impugnato la predetta sentenza: 1) per extrapetizione, in quanto l'opposizione era stata esclusivamente proposta per la sussistenza di un presunto stato confusionale dell'appellato al momento della commissione della infrazione del codice della strada e non per stato di necessità; 2) e per insussistenza dello stato di necessità, in quanto le circostanze riferite dall'appellato in primo grado non rientravano nei limiti di cui all'art. 54 c.p..
Pertanto, l ha concluso per l'accoglimento dell'appello e Controparte_2
la riforma integrale della sent. n. 3/2018 resa dal Giudice di Pace di Lagonegro, il tutto con vittoria di spese di lite.
Correttamente notificato al Sig. il ricorso ed il pedissequo decreto di CP_1
fissazione di udienza di comparizione delle parti, il predetto appellato si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data19.12.2018, con la quale ha contestato integralmente l'avverso atto di appello.
In particolare, il Sig. ha rappresentato che il Giudice di prime cure CP_1
avesse fatto, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, corretta applicazione dei principi di diritto in materia di stato di necessità e, pertanto, ha concluso insistendo per il rigetto dall'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Acquisito agli atti il fascicolo di primo grado a cura della Cancelleria, all'esito dell'udienza del 08.04.2019, il Giudice, ha rinviato all'udienza del 01.06.2020 per la discussione concedendo alle parti termine per note conclusive sino a dieci giorni prima dell'udienza.
Mutata più volte la persona fisica del giudicante, dopo ulteriori rinvii per i medesimi incombenti per esigenze di ruolo, la causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Tutto ciò premesso in fatto e passando al merito dell'appello, lo stesso è fondato e deve essere accolto per i motivi che seguono.
Nella specie appare dirimente la questione relativa alla applicabilità o meno al caso di specie dell'art. 54 c.p. che disciplina lo stato di necessità.
L'art. 4 L. 689/81 dispone che "Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa”.
La norma, dunque, annovera tra le cause di giustificazione che elidono l'antigiuridicità della condotta di colui che viola le norme del Codice della Strada, lo stato di necessità. Poiché la legge in questione non fornisce una definizione della suddetta causa di giustificazione, è opinione unanime che occorre avere riguardo all'art. 54 del Codice Penale, dal momento che le norme che ivi prevedono e disciplinano le cause di giustificazione non hanno natura esclusivamente penale, in quanto costituiscono principi generali dell'intero ordinamento giuridico.
Elementi costitutivi dello stato di necessità sono, dunque, la sussistenza di una situazione di pericolo, che non deve essere stata causata volontariamente dall'agente e che deve presentare i caratteri dell'attualità e della non evitabilità, avente ad oggetto la minaccia di un danno grave alla persona e la necessità dell'azione illecita commessa.
Presupposti fondamentale ed imprescindibili sono, quindi, l'attualità e la inevitabilità del pericolo. L'attualità deve essere intesa quale perduranza ed incombenza del pericolo al momento del fatto: in sostanza, non deve trattarsi di un'emergenza ormai passata, che si è già verificata, giacché in tal caso verrebbe meno la necessità di prevenire la situazione non altrimenti rinviabile, né di un pericolo futuro, poiché l'agente avrebbe in tal modo il tempo e la possibilità di richiedere l'intervento dell'autorità.
Al contrario, proprio l'imminenza del pericolo deve precludere al soggetto la facoltà di effettuare una scelta diversa da quella effettuata. L'inevitabilità comporta a sua volta che l'agente non abbia altra alternativa che quella di violare la legge: in altri termini, l'azione illecita commessa deve presentarsi come necessaria per salvare sé
o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona.
Ovviamente, grava su chi invoca a giustificazione della propria condotta la ricorrenza di uno stato di necessità, l'onere di dimostrare la sussistenza di tali elementi.
La Suprema Corte, pronunciatasi in materia, ha recentemente ribadito che “In tema di sanzioni amministrative, l'esimente dello stato di necessità di cui all'art. 4 l. n. 689 del 1981, in applicazione degli artt. 54 e 59 c.p., presuppone la sussistenza di un'effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea convinzione, provocata da concrete circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione.” (Cassazione civile sez. II, 12/07/2022,
n.22020; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16155 del 17/06/2019).
Ed invero dalle risultanze istruttorie non sono emersi elementi che dimostrino in concreto che il conducente, al momento in cui veniva accertata l'infrazione, versasse in una situazione di imminente pericolo di danno grave per l'incolumità del proprio fratello tale da far ritenere necessitata la condotta posta in essere.
Il ricorrente non ha in alcun modo dimostrato (ad esempio, mediante la produzione in giudizio di certificazione sanitaria) che, in orario compatibile con l'accertamento della infrazione, si fosse effettivamente recato a prestare soccorso.
Oltretutto, deve considerarsi che, laddove si fosse effettivamente verificata una situazione di serio e grave nocumento per la vita del proprio fratello, il ricorrente in primo grado avrebbe ben potuto chiedere l'intervento del 118 o allertare la più vicina guardia medica di turno.
Peraltro, come rammentato dalla Suprema Corte nella citata pronuncia del 2022 n.
22020, “Bisogna inoltre ricordare che qualora venga invocato uno stato di necessità di carattere medico - sanitario la situazione di pericolo deve avere un carattere di indilazionabilità e cogenza tale da non lasciare all'agente alternativa diversa dalla violazione della legge;
ciò perché la moderna organizzazione sociale, venendo incontro, con i mezzi più disparati a coloro che possono trovarsi in pericolo di vita, per il non soddisfacimento dei predetti bisogni, ha modo di evitare il possibile, irreparabile danno alla persona (Cass., n. 4818 del 1986)”.
Nel caso di specie la gravità della situazione non è stata debitamente rappresentata agli Agenti accertatori: ad essi, infatti, il ricorrente non ha riferito della grave situazione di imminente pericolo in cui versava il proprio fratello potendo, in tal caso ricorrere anche all'aiuto della pubblica autorità, ma limitandosi a dichiarare di essere confuso per una telefonata ricevuta perché un parente non stava bene (verbale in atti).
La testimonianza raccolta in primo grado della cognata è, inoltre, Persona_1
assolutamente generica e non tale da fondare gli elementi dello stato di necessità per come indicati.
Va negata, quindi, nel caso di specie, la ravvisabilità dello stato di necessità atteso che, in primo luogo, la telefonata con la quale il Sig. veniva avvisato di un CP_1
malore subito dal fratello – che si trovava a - non può essere di tutta evidenza Pt_1
idonea a dimostrare la sussistenza della necessità di salvare sé (o altri) dal pericolo attuale ed immediato di un danno alla persona con l'unico mezzo della commissione dell'illecito.
Pertanto, l'appello viene accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, il verbale confermato.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Quanto alle spese di lite, la natura della causa nonché le questioni giuridiche ivi trattate consentono l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3/2018 del
Giudice di Pace di Lagonegro, rigetta l'opposizione;
• Compensa le spese di lite.
Lagonegro, 19 marzo 2025
Il Giudice,
Dott.ssa Antonella Tedesco