Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/06/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il tribunale composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Maria landiorio presidente relatore ed estensore
2) dott. Pasquale Russolillo giudice giudice 3) dott. Paola Beatrice
nel procedimento iscritto al n. 2041/2023 R.G.V.G., avente ad oggetto "altri istituti di diritto di famiglia” e vertente
Parte_1 nata a [...].no il 29.06.1975, c.f. C.F. 1
rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Nunziata,
RICORRENTE
E
Controparte_1 nato a [...] il [...], C.F. Codice Fiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del p.m.
INTERVENTORE NECESSARIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi del comma 9 octies dell'art. 16 bis del d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012, il presente decreto, depositato con modalità telematiche, viene redatto in maniera sintetica.
Il collegio ratifica tutta l'attività espletata dal suo presidente nel corso del presente procedimento, pienamente conforme alla delega conferitagli dallo stesso collegio.
Parere del PM acquisito in data 20.12.2024.
affettiva con Controparte_1 iniziata nel 2018 e terminata nel 2023 dalla quale in data 19 giugno 2018 a Nola era nata Per_1 che dopo una convivenza di circa 5 anni la stessa era cessata e la ricorrente si era stabilita presso l'abitazione della madre in Domicella, via II trav. G. Marconi n. 6;
che da gennaio dell'anno 2023, Controparte_1 ha iniziato a manifestare squilibri mentali caratterizzati da disturbi della personalità, alternando momenti di lucidità e momenti di delirio, in cui risultava essere aggressivo non solo verbalmente ma anche fisicamente;
che a causa dei suoi atteggiamenti violenti, è stato sottoposto, all'inizio del 2023, a trattamentoControparte_1
sanitario obbligatorio disposto dal Sindaco di Lauro, presso il centro di igiene mentale dell'ASL di
Avellino ove gli veniva diagnosticato di essere affetto di "Psicosi Paranoide"; che gli veniva prescritta una cura farmacologica che lo aveva riportato, per un breve periodo ad uno stato di normalità finché,
a decorrere dal marzo del 2023, lo stesso aveva deciso da solo di sospendere i farmaci e, pertanto, si sono nuovamente manifestati gli atteggiamenti aggressivi e violenti;
che la Parte_1 pertanto, era
,
stata costretta ad allontanarlo dall'abitazione familiare, dopo aver ricevuto varie minacce di morte sia rivolte nei suoi confronti che nei confronti dei familiari della stessa;
che era stato necessario sporgere denuncia querela in data 02/05/2023; che inoltre, aveva iniziato a pubblicareControparte_1
sui social network e, particolarmente, su TIK TOK una serie di video denigratori e con minacce gravi nei confronti della Sig. Parte_1 ; che in data 07/08/2023, verso le ore 15.00, la ricorrente, tornando a casa trovava il CP_1 intento a danneggiare l'impianto dei citofoni della sua abitazione ed entrando in casa trovava la finestra della camera da letto e del bagno aperte e anche la cabina armadio spalancata;
che la Parte_1, successivamente, si accorgeva che dalla cabina armadio mancavano un paio di jeans ed alcuni minuti dopo il CP_1 pubblicava su Tik Tok, un video con addosso i jeans
CP_1 si presentava presso l'abitazione della della ricorrente;
che in data 08/08/2023, il
Parte_1 a suo dire per far visita a la figlia, ma mentre era in giardino con la minore, in presenza
,
della ricorrente, improvvisamente veniva preso da uno scatto di rabbia ed iniziava a scagliarsi con violenza prima contro i citofoni della palazzina e poi contro la nicchia contenente i contatori dell' Pt_2 danneggiandoli e provocando un black out alla palazzina ove vive la Parte 1, la quale immediatamente sporgeva una nuova denunzia presso Questura di Lauro (All. 5); che a seguito di
,quest'ultima denuncia sporta dalla Parte_1 il CP_1 era stato sottoposto al provvedimento di avvenuta carcerazione, Ordinanza di Custodia Cautelare nr. 3768/2023 R.G Notizie di Reato e nr.2626/2023 R.G G.I.P del 22.8.2023, per poi tornare libero in data 22.8.2024.
Dati i comportamenti gravemente pregiudizievole per la crescita educativa della figlia,
comportamento che si pone non in termini di mera conflittualità tra i genitori ma di oggettiva inidoneità e pericolosità del padre alla condivisione dell'esercizio della potestà genitoriale in termini compatibili con la tutela dell'interesse primario della minore, insisteva affinché la figlia minore le venisse affidata in maniera esclusiva, con previsione di incontri padre -Persona_2
figlia in modalità protetta.
All'udienza del 6.6.2025, dopo aver ascoltato la ricorrente, la causa è stata assegnata in decisione.
La richiesta di affido esclusivo va certamente accolta.
Dall'ascolto della ricorrente è emerso in maniera chiara e serena come Parte_1
debba prendersi cura di Per_1 in maniera esclusiva anche a causa dello stato detentivo dell'ex compagno in una città distante dall'attuale luogo di residenza.
Ella, infatti, ha dichiarato che ad oggi è di nuovo detenuto presso la casa circondariale di
Alessandria e che né lei né la bambina lo sentono più.
Ritiene il collegio che il resistente è effettivamente scomparso dalla vita della figlia anche a causa dei suoi problemi psichiatrici che dovranno essere seriamente curati per poter fattivamente prendere parte ai processi decisionali che si renderanno necessari per la piccola Per_1
D'altra parte al momento della stesura del ricorso la ricorrente nemmeno sapeva che il padre di fosse nuovamente detenuto;
questo comprova che il padre realmente si disinteressa della Per_1
minore. Va precisato che il provvedimento di affido esclusivo comporta non la perdita della responsabilità genitoriale, bensì una sua limitazione: il genitore non affidatario deve comunque partecipare alle decisioni rilevanti che riguardano i figli ed esercitare il suo diritto di visita nei tempi e nei modi stabiliti dal giudice, con possibilità di ricorrere dinanzi all'autorità giudiziaria qualora ritenga che le decisioni assunte dal genitore affidatario, in via esclusiva, siano contrarie all'interesse del figlio minore.
Anche nel caso di affidamento esclusivo, infatti, va rispettato il principio della bigenitorialità,
da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (Cfr. Cassazione civile, sez. VI, 23/09/2015, n. 18817).
Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte la regola dell'affidamento condiviso dei figli può
derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità ovvero sulla manifesta carenza educativa dell'altro genitore (cfr. Cass. n. 16593/2008).
Anche nel caso di affidamento esclusivo, infatti, va rispettato il principio della bigenitorialità,
da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (Cfr. Cassazione civile, sez. VI, 23/09/2015, n. 18817).
Con riguardo al mantenimento, il resistente contribuirà, nei limiti delle proprie possibilità, con il versamento di euro 100,00 mensili, con spese straordinarie al 50%.
Alla madre va riconosciuto integralmente l'assegno unico familiare.
Va, pertanto, disposto l'affido esclusivo in favore della madre Parte_1 della figli
Persona_2 Quando il padre uscirà dal regime di detenzione carceraria, i servizi sociali competenti per territorio procederanno alla verifica della possibilità di ripristino del rapporto padre -figlia con cadenza settimanale.
Le spese vanno compensate in ragione della mancata opposizione del resistente.
P. Q. M.
- affida la figlia minore Persona_2 n. a Nola il 19.6.2018 in via esclusiva alla madre
Parte_1
dispone che Controparte_1 versi per il mantenimento della minore la somma di euro 100,00 mensili;
dispone che le spese straordinarie siano poste nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori secondo il protocollo stipulato con il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Avellino in data 28 dicembre 2018 e successive modifiche;
dispone che l'assegno unico familiare venga percepito integralmente dalla madre Parte_1
dispone che le visite padre -figlia vengano gestite dai servizi sociali territorialmente competenti per territorio con cadenza settimanale quando il padre uscirà dal regime di detenzione carceraria compensa le spese di lite tra le parti
Si comunichi alle parti, compreso il P.M.
Avellino, 3/6/2025
Il presidente relatore ed estensore
(dott.ssa Maria Iandiorio) TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Addi 28 dicembre 2018, nel Palazzo di Giustizia, ufficio del Presidente del
Tribunale, alla presenza del Presidente del Tribunale dott. Vincenzo
Beatrice, nonchè del Presidente dell'Ordine degli Avvocati avv. Fabio
Benigni e del Consigliere Segretario dell'Ordine avv.Biancamaria
D'Agostino, si dà lettura e si sottoscrive il protocollo d'intesa che segue:
Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle SPESE PER I FIGLI nei procedimenti per in materia di separazione, divorzio e in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso
PREMESSA
Il presente protocollo, riferito ai procedimenti per crisi familiare e comunque ad ogni altro procedimento nel quale sia necessario o opportuno regolamentare il profilo economico dei rapporti tra genitori e figli: a) individua in forma descrittiva sia le voci di spesa che rientrano nell'assegno i mantenimento per i figli sia le spese extra assegno, non rientranti cioè nel b) regolamenta, individuandole in maniera tendenzialmente analitica, le spese, c) Indica le modalità di decisione e quindi la necessità o meno del preventivo accordo sulle spese extra assegno d) contiene altre previsioni generali volte a garantire chiarezza nella materia
Esso si rende necessario al fine di affievolire sensibilmente quell'aspra e perdurante conflittualità genitoriale che può essere a volte riscontrata in sede giudiziale nei rapporti tra genitori e, più in generale, anche per porsi come possibile punto di riferimento di eventuali accordi tra genitori al di fuori di uno specifico gladizio
In effetti, la conflittualità registrata in materia può derivare dall'assenza di regole certe di carattere normativo, il che alimenta talvolta una situazione di incertezza nella giurisprudenza e nel Foro, nonché dall'impossibilità di assorbire tutte le spese da sostenere nell'interesse dei figli nel contributo di mantenimento mensile previsto in misura fissa. Si tratta di conflittualità, la quale è foriera di notevole contenzioso in sede civile e penale (basti pensare alla recente introduzione dell' art 570 bis c.p.)
B
Il protocollo si pone pertanto, in primo luogo, come utile riferimento nelle ipotesi di accordi congiunti in sede di separazione e divorzio, nonché nel procedimenti ex art. 316 comma IV ec. e 337 bis cc. e in quegli altri casi nei quali esso è comunque utilizzabile. In secondo luogo, lo stesso persegue pure l'obiettivo di garantire nella maggior misura possibile, compatibilmente con le peculiarità delle singole controversie sottoposte all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria, la prevedibilità delle decisioni giudiziarie in materia.
Il presente protocollo costituisce il frutto dell'esperienza maturata in materia tra i magistrati di questo Tribunale e gli avvocati del Foro di Avellino e fa tesoro di quelle maturate e cristallizzate nei protocolli stipulati in ambito nazionale e in altri ambiti territoriali
Il presente protocollo sarà sottoscritto in doppio originale e depositato presso gli uffici di presidenza del Tribunale e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Avellino
Ove le parti e/o i giudici intendano riferirvisi quale punto qualificante di accordi o di provvedimenti, potranno anche semplicemente richiamarlo, indicando il titolo, la data di sottoscrizione, i luoghi di deposito.
Distinzione tra spese ordinarie, spese extra assegno ordinarie e spese extra assegno straordinarie.
Spese ordinarie
Sono le spese, ricorrenti in pratica nella totalità delle famiglie di media disponibilità economica, per la soddisfazione di ordinari bisogni esistenziali e comunque riferibili alle normali abitudini di vita dei figli. Tall spese, di importo non previamente quantificabile con precisione, per il loro elevato numero e per la loro frequenza non possono che determinarsi in via forfettaria, riflettendosi quindi il relativo obbligo in un assegno periodion, normalmente mensile, posto a carico del genitore che non convive in misura prevalente con i figli.
Spese extra assegno ordinarie Sono le spese che, pur essendo destinate a soddisfare esigenze ordinarie, tuttavia non si presentano con alta frequenza, sono quindi in numero inferiore e sono agevolmente comprovabili senza impegnativi oneri di contabilizzazione, Queste spese si prestano quindi ad una precisa ripartizione pro-quota.
Spese extra assegno straordinarie Sono le spese destinate a soddisfare esigenze eccezionali e imprevedibili sia nell'an che nel quantum oppure quelle spese che siano di importo considerevole oppure abbiano natura voluttuaria. la distincione nell'ambito delle spese extra assegno é importante per due ragioni In primo luogo, il fatto che una spesa rientri in una (extra assegno ordinarie) o nell'altra categoria (extra assegno straordinarie) rileva ai fini del consenso da parte dell'altro genitore. Va comunque avvertito, alla luce degli attuali Indirizzi giurisprudenziali sul tema del consenso, che la mancata prestazione da parte di un genitore non lo esime tout court dal dovere di rimborso pro-quota, potendo il giudice, compulsato dal genitore che ha comunque deciso di sostenere la spesa, accordare il rimborso accertando che il dissenso non è giustificato
In secondo luogo, per le spese extra assegno mediche e scolastiche ordinarie la giurisprudenza di legittimità ha formulato l'orientamento sintetizzato nella seguente massima: il provvedimento (presidenziale, del G., sentenza di separazione o divorzio ece) con il quale si stabilisce la ripartizione delle stesse pro quota costituisce titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione qualora il genitore creditore possa allegare e documentare Teffettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell'altro coniuge di contestare Tesistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d'individuazione dei bisogni del minore (Cass. civ., Sez. 6-1, 2 marzo 2016, n° 4182, Cass, elv, Sez. III, 23 maggio 2011, n 11316). Relativamente, invece, alle spese extra assegno straordinarie è necessario che il genitore che ha sopportato la spesa, per il caso d'inadempimento del genitore operato della contribuzione, adisca nuovamente il giudice, al fine di accertare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità (v. Case. civ., Sez. 1, 28 gennaio 2008, 1758).
ARTICOLATO
Art.
1-Principi generali 1. Le scelte di istruzione, educazione e salute relative ai figli minori devono essere sempre concordate dai genitori fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 5, comma 4, del presente Protocollo. In caso di figli maggiorenal queste scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con entrambi i genitori
Art.
2-Spese comprese nell'assegno di mantenimento 1. Fatta salva diversa espressa previsione negli articoli che seguono, si considerano comprese nel contributo di mantenimento previsto in misura fissa, a titolo esemplificativo le seguenti spese: contributo per le spese di abitazione (ivi comprese le utenze), il vitto e la mensa scolastica (perché quest'ultima è sostitutiva del g) occhiali o lenti a contatto, apparecchi ortodontici, protesi e comunque altri presidi se prescritti da medico specialista per esigenze diverse da quelle meramente estetiche h) spese di manutenzione, bollo e assicurazioni relative a mezzi di locomozione acquistate in accordo tra i genitori;
1) spese per il conseguimento della patente di guida.
2. Le spese elencate nel presente articolo non richiedono il preventivo accordo tra i genitori e/o consenso espresso/tacito da parte dell'altro genitore e sono rimborsate pro-quota al genitore che le ha anticipate, dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo.
Art.
5-Spese extra assegno straordinarie
1. Si tratta delle seguenti spese spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati. laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese scolastiche/universitatie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati (anche per l'infanzia); b) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche ed altri eventi formativi con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private: e) corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
Dalloggio e relative utenue presso la sede universitaria;
g) spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi: spese extrascolastiche: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
e) centro ricreativo estivo;
d) soggiorno estivo di studio/sportivo, stage sportivo;
e) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio f) attività sportive, ricreative e ladiche e pertinenti attrezzature;
g) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
h) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati al figli
2. Tutte le spese straordinarie menzionate nel presente articolo richiedono il preventivo accordo dei genitori e comunque possono essere rimborsate solo dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo. importo
3. In particolare, per tali spese al fini della dimostrazione del preventivo accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail, o comunque in forma scritta, con indicazione di massima della spesa da sostenere, con espressa richiesta di riscontro entro so giorni. In caso di mancato espresso e motivato dissenso manifestato in forma scritta entro il predetto termine la spesa si intende come approvata
4.11 preventivo accordo tra i genitori non è necessario nei casi di affidamento c.d. super esclusivo e cioè in quei casi in cui il giudice si è avvalso del potere conferitogli dall'art. 337 quater, comma 3. c.e. di stabilire che il solo genitore affidatario esclusivo prenda le decisioni di maggiore interesse per i figli.
Be
pasto che altrimenti sarebbe erogato presso la casa familiare), il materiale scolastico di cancelleria (quaderni, penne, matite e similia) escluso quello occorrecte all'inizio dell'anno scolastico, l'abbigliamento, le spese di trasporto urbano extra-scolastico (biglietti ed abbonamenti per autobus, metropolitana ecc.), l'acquisto di telefoni cellulari e smartphone con relativi abbonamenti e ricariche (ivi inclasa la connessione dati), i trattamenti estetici ordinari (esempio: barbiere, parrucchiere), le attività ricreative abituali (esempio: cinema, feste e attività conviviali con relativi regali d'uso), il contributo per la cura degli animali domestici, ove già presenti nella famiglia all'epoca della crisi familiare.
2. Il contributo dovuto per tall spese dal genitore non collocatario (o non affidatario) deve intendersi soddisfatto mediante la corresponsione dell'assegno periodico di mantenimento, determinato con riferimento ad un intero anno, ma ripartito in 12 frazioni con cadenza mensile, salvi sempre diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti. Resta infatti fermo che il contributo al mantenimento dei figli, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore collocatario/affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensi la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno. Ne consegue che il genitore non collocatario (o non affidatario) non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di frequentazione disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveds in modo esclusivo al loro mantenimento. (v. Cass. civ., Sez. 1, 8 settembre 2014, n 18869)
Art.
3-Assegni familiari/assegni per il nucleo familiare 1. Tall assegni devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno faso di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi tra le parti o diversa indicazione giudiziale.
Art.
4-Spese extra assegno ordinarie 1. Si tratta delle seguenti spese, le quali pur cbbedendo ad esigenze ordinarie e non evitabili, esalano dal contributo di mantenimento fissato nell'assegno mensile a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti pubblici (comprese scuole per l'infanzia) ed università pubbliche b) libri di testo e materiale di corredo scolastico/universitario di inizio anno (escluso il materiale scolastico di cancelleria); c) trasporto scolastico;
d) gite scolastiche ed altri eventi formativi senza pernottamento;
el tickets o oneri di altra natura per i trattamenti sanitari, i farmaci e altri presidi sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) trattamenti sanitari e farmaci, prescritti dal medico e non erogati dal SSN;
Nel caso in cui il genitore affidatario esclusivo sia stato investito soltanto delle decisioni di maggiore interesse in un determinato ambito, per gli altri ambiti è necessario il preventivo accordo (ad esempio: se il giudice ha riservato al genitore affidatario esclusivo le sole decisioni in ambito medico, l'accordo dei genitori è necessario quanto alle spese da sostenere in ambito scolastico).
5. Il preventivo accordo deve intendersi anche richiesto laddove, sebbene la spesa proposta da un genitore non rientri in uno dei casi menzionati al primo comma, il suo importo sia elevato in relazione alle effettive capacità economiche dell'altro genitore.
Art.
6-Criteri di suddivisione delle spese extra-assegno tra i genitori
1. I difensori, il Presidente del Tribunale ed il Tribunale, nel ripartire le spese extra assegno tra i genitori, determinano la percentuale che fa carico a ciascun genitore, nel rispetto del principio di proporzionalità.
Art.
7-Onere di documentazione delle spese extra-assegno
1. Tutte le spese elencate agli artt. 4 e 5 del presente Protocollo dovranno essere documentate.
2. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute, nonché al figlio per il quale sono state effettuate.
3. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio.
Art.
8-Modalità per il rimborso delle spese extra assegno al genitore che ha anticipato la spesa
1. In relazione alle spese elencate agli artt.4 e 5 del presente Protocollo è auspicabile che entrambi i genitori provvedano contestualmente al pagamento della spesa extra assegno per i figli (anche mediante la messa a disposizione della provvista), secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza, evitando così di addossare ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro.
2. Ove ciò non avvenga, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il rendiconto delle spese extra assegno sostenute con i relativi documenti giustificativi e la richiesta del rimborso pro-quota entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta. I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile.
3. Ai fini di una responsabile gestione delle spese per i figli, è opportuno in ogni caso che ciascuna delle parti comunichi preventivamente all'altra, con il mezzo più idoneo in relazione all'eventuale urgenza del caso, la necessità di una spesa extra assegno.
Art.-Altre previsioni h 1.1 documenti fiscali di ogni spesa estra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro trenta giorni e, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, al fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta. Le deduzioni per i figli a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.
2. Gã eventuali rimborsi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici o privati, per spese scolastiche e sanitarie relative ai figli vanno ripartiti tra entrambi i genitori nella stessa percentuale della loro partecipazione alle spese extra assegno,
Jo M Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Avellino avv.Fabio Benigni Art.
3-Assegno unico e universale per i figli a carico di cui al D.Lgs. 230/2021
1. In essequio a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 6 del Decreto Legislativo Il Consigliere Segretario del Consiglio 230/2021 in presenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del D.Lgs. 230/2021: in caso di dell'Ordine Avvocati di Avellino affidamento condiviso l'assegno è ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la avv.Biancamaria D'Agostino responsabilità genitoriale, fatti salvi diversi accordi tra i genitori;
in caso di affidamento esclusivo l'assegno, in mancanza di diverso accordo tra i genitori, spetta al genitore affidatario Il Presidente del Tribunale dott.Vincenzo Beatrice esclusivo. Resta fermo il potere del Tribunale se del caso di disporre, nell'interesse della prole ed apprezzate le circostanze del caso concreto, che anche in caso di affidamento condiviso il genitore non collocatario riversi al genitore collocatario l'importo dell'assegno da lai riscosso.
In mancanza della relativa comunicazione et autorizzazione ad opera del genitore non richiedente il Tribunale potrà tenere conto della predetta inerzia (tale da privare la famiglia di utili risorse economiche) ai fini dei provvedimenti di sua spettanza in tema di contribuzioni per mantenimento della peole.il2. In caso di affidamento condiviso nell'interesse dei figli minori e del figli maggiorenni non autosufficienti (entro i limiti di età previsti dal D.Lgs. 230/2021) i genitori, 3. In caso di affidamento esclusivo salvo diverso accordo provvederà il genitore salvo diverso accordo tra loro (in tal caso lo stesso dovrà consistere preferibilmente nel affidatario a richiedere la corresponsione dell'assegno predetto consenso datato e sottoscritto che un genitore presta all'altro affinché quest'ultimo chieda che Nell'ipotesi di eventuale inerzia di tale genitore il Tribunale potrà tenere conto della l'intero importo dell'assegno gli sia interamente corrisposto in qualità di richiedente) e fatto predetta inerzia (tale da privare la famiglia di utili risorse economiche) ai fini dei provvedimenti salvo quanto previsto al paragrafo 5 del presente articolo, provvederanno entrambi a richiedere di sua spettanza in tema di contribuzioni per il mantenimento della peole. all'INPS la corresponsione dell'assegno predetto 4. Le parti per mezzo dei rispettivi difensori provvederanno ad informare il Tribunale Nell'ipotesi di eventuale inerzia di un genitore provvederà l'altro a chiedere la delle richieste già presentate mediante specifics deduzione nei rispettivi ani introduttivi (o corresponsione dell'assegno predetto secondo la ripartizione indicata al paragrafo 1 del comunque negli anti processuali successivi alla presentazione della richiesta), comprovata presente articolo. In questo caso il genitore che non intenda presentare la richiesta sari dall'allegarione della ricevuta della richiesta presentata all'INPS elo del testo degli eventuali comunque tenuto a comunicare tempestivamente all'altro genitore richiedente preferibilmente accordi sul punto raggiunti dai genitor 5. Relativamente ai figli maggiorenni, laddove questi presentino autocena domanda con dichiarazione sottoscritta e datata le modalità con le quali intende percepire l'assegno all'INPS in sostituzione dei genitori le parti provvederanno ad informare il Tribunale di tale suddetto (esclusivamente tra quelle contemplate dall'INPS, le quali allo stato sono: accredito circostanza (allegando anche la relativa documentazione dimostrativa della stessa, acquisita ad su conto corrente bancario o postale: bonifico domiciliato presso lo sportello postale;
accredito epers del genitore se del caso anche mediante accesso in sede amministrativa) e questo su libretto postale;
accredito su conto corrente estero area SEPA;
accredito su carta prepagata prenderà in considerazione la stessa al fini dei provvedimenti di sua spettanza in tema di con IBAN) e l'autorizzazione alla relativa indicazione nei confronti dell'INPS contribuzioni per il mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti.