CASS
Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
Massime • 1
In tema di sequestro conservativo, in presenza di più debitori chiamati a rispondere in solido, spettando al creditore la libera scelta del condebitore contro cui agire, il "periculum in mora" va valutato esclusivamente in relazione ai singoli soggetti contro cui la parte civile ha chiesto il sequestro conservativo e non anche in relazione ai patrimoni degli altri condebitori solidali. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione dei giudici di merito che hanno accolto la richiesta di sequestro formulata solo nei confronti di tutti i coimputati nonostante la presenza di un responsabile civile il cui patrimonio, di sicura capienza, non era stato invece attinto dalla richiesta cautelare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/04/2024, n. 23603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23603 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NA ID nato il [...] avverso l'ordinanza del 24/11/2023 del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
lette/sentite le conclusioni del PG PERLA LORI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il difensore di P.C. TO CE, del foro di ROMA, che si riporta alle note difensive depositate a mezzo PEC dall'avvocato BELLACOSA MAURIZIO del foro di ROMA in data 26/03/2024. Udito il difensore PA GI TO OL del foro di ROMA, che si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimentO dello stesso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 23603 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 03/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Bologna, pronunciando in sede di rinvio, conseguente all'annullamento disposto con sentenza di questa Corte n. 43389 del 16/10/2023, ha confermato il decreto di sequestro conservativo adottato, ai sensi dell'art. 316 cod. proc. pen., dal medesimo Tribunale - Sez. I penale, in favore di BA NN Euramerica s.p.a.., con riguardo ai beni di tutti gli imputati, fino alla concorrenza di euro 17 milioni. 1.1. Il processo ha riguardo ai reati, commessi in forma concorsuale, di manipolazione di mercato continuata ( capo 1), bancarotta impropria da reato societario in relazione ai fatti punibili ex art. 2622 cod. civ. (capo 2), bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva ( capo 3), e sono relativi al fallimento della società BIO-On s.p.a., dichiarata fallita dal Tribunale di Bologna con sentenza del 19 dicembre 2019. 1.2. Il ricorrente UI IC è imputato dei suddetti reati, in concorso con altri, quale socio e consigliere delegato e vice presidente del c.d.a. della fallita dal 4/12/2014 al 31/10/2019. 1.3. Nel procedimento penale in corso si è costituita parte civile, nei confronti degli imputati, la BA NN Euramerica s.p.a., che ha chiesto il sequestro conservativo in esame. 2. Ricorre per cassazione UI IC, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Luigi A.P.Panella, che, con un unico articolato motivo, denuncia violazione dell'art. 316 cod. proc. pen., anche per motivazione apparente in merito alla sussistenza dei presupposti legali per l'adozione dell'impugnato decreto. 2.1. Premette che, nel giudizio penale in corso, non è stato citato il responsabile civile per il : I n fatto del coimputato AN ND - Price US RS s.p.a. ( P.W.C.), società di revisione della quale il LA era dipendente all'epoca dei fatti - nei cui confronti la costituita parte civile BA NN non ha richiesto il sequestro conservativo, pur trattandosi di società di notoria solidità patrimoniale e finanziaria, in grado di soddisfare le pretese economiche vantate dalla parte civile, come riconosciuto dallo stesso Tribunale di Bologna, che ha revocato il sequestro preventivo disposto nei confronti del coimputato LA, per insussistenza del periculum. In realtà, sostiene il ricorrente, analoga valutazione di insussistenza del periculum dovrebbe farsi anche con riguardo agli altri coimputati, tra cui il IC, in virtù, appunto, della presenza del responsabile civile, dal momento che, ai sensi degli artt. 187 cod. proc. pen. e 2055 cod. civ., la responsabilità civile del LA è indivisibile e solidale con i coimputati. La capienza patrimoniale della PWC è tale, cioè, da escludere il periculum in mora nei riguardi di tutti i concorrenti del LA ( tra cui il ricorrente) responsabili in solido per le restituzioni e il risarcimento del danno, poiché - si sostiene - "dal momento che Price US si è costituita come responsabile civile nel processo in corso nei confronti dell'imputato BE, dipendente di Price, la stessa PwC ha assunto la qualifica di coobbligato solidale di BE e di tutti gli altri imputati in concorso con lui rispetto alle pretese risarcitorie di tutte le parti civili costituite" 2.2. Contesta, quindi, la difesa ricorrente - con riguardo al profilo del periculum in mora - l'affermazione che, in presenza di una pluralità di debitori chiamati a rispondere in solido, il creditore sarebbe libero di scegliere il debitore contro il quale agire, con la conseguenza che il 2 periculum in mora andrebbe valutato in relazione al singolo soggetto contro il quale il creditore/parte civile ha chiesto la misura cautelare. Sostiene, invece, alla luce di richiamato orientamento della giurisprudenza civile, che, laddove il creditore abbia già promosso l'azione civile nel giudizio di merito nei confronti di tutti i debitori solidali, ove formuli domanda di sequestro conservativo, debba rivolgerla necessariamente nei confronti di tutti i debitori, giacchè, con !'azione civile, instando per il risarcimento del danno nei confronti di tutti gli imputati, ha dato luogo a un litisconsorzio processuale tra i destinatari della domanda risarcitoria, anche ai fini cautelari. Tanto perché l'obbligazione solidale dà luogo a un'unica situazione giuridica passiva facente capo a più soggetti e non a una pluralità di rapporti giuridici di credito-debito tra loro distinti e autonomi. In sintesi - secondo la linea ermeneutica propugnata dalla Difesa - un creditore può sì scegliere il debitore contro il quale agire sia nel merito che in via cautelare, ma una volta che, come nel caso di specie, il creditore abbia già agito contro tutti, ed esista un responsabile civile, la selezione del debitore incapiente, omettendo di rivolgersi a quello capiente ( qui, il responsabile civile), si risolve, in tesi difensiva, in un'azione cautelare inammissibile e, in subordine, in un abuso dello strumento processuale, dal momento che il creditore ha già attaccato il patrimonio cumulato di tutti i debitori. 2.3. Deduce, inoltre, che, omettendo di coinvolgere il responsabile civile nella richiesta cautelare, il creditore avrebbe creato artificialmente un periculum di incapienza del patrimonio, in realtà insussistente stante, appunto, la garanzia effettiva offerta dal responsabile civile, in violazione dell'art. 316 cod. proc. pen., che consente il ricorso al sequestro conservativo laddove manchino le garanzie del credito, garanzie qui costituite dalla presenza del responsabile civile. 2.4. Con ulteriore censura, denuncia il mancato rispetto del principio di proporzionalità, che costituisce, alla luce degli approdi della giurisprudenza interna e sovranazionale, parametro di valutazione delle ingerenze statuali rispetto al diritto di proprietà, tutelato dalla costituzione e dall'art. 1, Prot. 1, CEDU, nel senso che il generale controllo di ragionevolezza, a sua volta effettuato attraverso il bilanciamento tra gli interessi in conflitto, deve comprendere il canone modale della proporzionalità. 2.5. Quanto al profilo del fumus boni juris, posto che, secondo la prospettazione fatta propria dalla ordinanza impugnata, il danno ( calcolato nell'importo di circa 17 milioni di euro) sarebbe derivato all'istante BA NN esclusivamente dalla bancarotta impropria per falso in bilancio di cui al capo 2 dell'imputazione, in relazione al quale è responsabile civile P.W.C., il ricorrente deduce l'insussistenza di tale requisito, dal momento che BA NN, per i ruoli da questa assunti nella quotazione e nel sostegno in borsa del titolo ON S.p.A., non potrebbe essere considerata soggetto leso dai reati contestati, ma, piuttosto, un collaboratore consapevole del reale stato finanziario di Bio On S.p.A. La BA NN avrebbe, cioè, svolto un ruolo pregnante di verifica nei confronti di ON per tutta la durata della sua attività, dopo che la stessa, nel 2014, si è quotata in AIM, cosicchè sarebbe del tutto infondata la asserita induzione in errore, rappresentata dallo stesso istituto bancario, che ha prospettato il danno sul rilievo di essere stato indotto a concedere un nuovo finanziamento di quindici milioni di euro alla ON e alla 3 compravendita in perdita per due milioni di euro di azioni della fallita, perché ingannato circa la reale solidità economico finanziaria della società dalle condotte manipolatorie sub 1) e dai fatti di bancarotta sub 2). 3. Ha presentato memoria di costituzione l'Avv. Prof. Maurizio Bellacosa, difensore e procuratore speciale della parte civile BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A. 3.1. Quanto al profilo del periculum in mora, la parte civile si rifà all'unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo cui tale periculum va valutato in relazione ad ogni singolo soggetto contro cui è richiesto il sequestro conservativo;
e ciò proprio tenuto conto della natura solidale delle obbligazioni nascenti da reato ex art. 187 cod. pen. atteso che: i) la solidarietà è istituto che la legge prevede a vantaggio del creditore e non già per schermare il debitore;
li) in base alle norme del codice civile è prerogativa del creditore la libera scelta del debitore azionando ( cita Sez. IV, sent. n. 13510 del 31 marzo 2023; Sez. V sent. n. 33143 del 25 novembre 2020; sent. n. 32541 del 19 novembre 2020 : sent. n. 8445 del 1° febbraio 2019 (in C.E.D., n. 276123; Sez. II, sent. n. 51576 del 20 dicembre 2019, in C.E.D., n. 277813, c). Proprio in forza del principio di solidarietà, il creditore può esigere l'adempimento totale da parte dell'uno o dell'altro debitore a sua scelta, "con la conseguenza che la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 cod. civ. grava sul patrimonio di ciascun coobbligato, separatamente e per l'intero credito (Cass. civ. Sez. 3, n. 2623 del 13/03/1987, Rv. 451742 [...]; Cass. civ. Sez. 3, n. 8315 del 31/03/2017, Rv. 643834)"; "il debitore solidale escusso per il totale del dovuto, ove tema che gli altri condebitori possano, nelle more, sottrarsi al proprio debito, a tutela del proprio credito (nei confronti dei condebitori), può, a sua volta, promuovere tutte le azioni ritenute opportune (fra cui, la richiesta di sequestri conservativi) nei confronti dei condebitori [...] (Cass. civ. Sez. 1, n. 13180 del 05/06/2007, Rv. 597427)". In conclusione - si dice - proprio in ragione della (pacifica) natura solidale della responsabilità civile da reato, il periculum del sequestro deve essere valutato in riferimento al singolo condebitore attinto dal sequestro, non potendo a tal fine tenersi conto dell'astratta presenza sullo sfondo di ulteriori presunti coobbligati (la cui responsabilità per di più è tutta da dimostrare).Pertanto, tutti i problemi relativi alla ripartizione del danno (in proporzione delle rispettive responsabilità), diventa un problema estraneo al creditore, e si riduce ad una questione che va risolta fra i condebitori in solido (così nella sentenza Rv. 597427). Inoltre, si evidenzia come, nel caso di specie, BA NN abbia richiesto il sequestro conservativo nei confronti di tutti gli imputati verso i quali ha mosso azione civile di risarcimento;
vi è, dunque, perfetta corrispondenza fra la domanda principale e la domanda cautelare, cosicchè in ogni caso, i richiamati principi (aventi rilievo esclusivamente civil processualistico) di buona fede e proporzionalità risulterebbero, anche a tutto concedere, integralmente rispettati. Ancora, non sarebbe conducente l'argomento per cui l'intervenuta revoca del sequestro in favore dell'imputato BE (la cui posizione risarcitoria risulta accompagnata dalla responsabilità oggettiva del datore di lavoro PriceWaterhouise Cooper) dovrebbe comportare la revoca anche per tutti i restanti coimputati, in ragione della solidarietà di cui all'art. 187 4 4 cod.pen., dal momento che il danno prospettato da BA NN Euramerica S.p.A. scaturisce quale conseguenza di entrambi i reati di cui ai capi 1) (manipolazione di mercato) e 2) (bancarotta fraudolenta da reato societario) dell'imputazione, mentre il Sig. BE è imputato del solo reato di bancarotta fraudolenta di cui al capo 2). Si osserva anche che ben. diverso è il rapporto che lega, da un lato, la Price US RS e il Dott. BE, rispetto al vincolo giuridico che, invece, unisce, dall'altro, il medesimo Dott. BE ai suoi coimputati. Di qui, l'improprio accostamento delle due vicende processuali - responsabilità oggettiva di padroni e committenti da un lato e concorso nel reato dall'altro -peraltro, in contrasto con i principi giurisprudenziali ai quali si sono correttamente conformati i giudici di merito. Invero, mentre la responsabilità di Price US RS, a norma dell'art. 2049 c.c., segue ipso jure all'accertamento della responsabilità del proprio incaricato, Dott. BE, secondo il paradigma della responsabilità oggettiva per fatto altrui, lo stesso non può certo dirsi per la sorte dei singoli coimputati, a ciascuno dei quali viene imputata una responsabilità soggettiva per fatto proprio, improntata ai principi di colpevolezza e personalità del reato. In sintesi, proprio in ragione della (pacifica) natura solidale della responsabilità civile da reato, il periculum del sequestro deve essere valutato in riferimento al singolo condebitore attinto dal sequestro, non potendo a tal fine tenersi conto della astratta presenza sullo sfondo di ulteriori presunti coobbligati (la cui responsabilità per di più è tutta da dimostrare). 3.2. Quanto alle censure in punto di fumus boni iuris, esse sono manifestamente infondate alla stregua del principio secondo cui "la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del fumus del reato è preclusa per le misure cautelari reali in generale (Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 30596 del 17 aprile 2009, in C.E.D., n. 244476) e per il sequestro conservativo, in particolare (Cass. Pen., Sez. 5, sent. n. 50521 del 20 settembre 2018, in C.E.D., n. 275227; Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 805 del 12 novembre 2003, in C.E.D., n. 227802; Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 2264 del 5 aprile 1996, in C.E.D., n. 204820), quando risulti già disposto il rinvio a giudizio del soggetto interessato (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 26588 del 9 aprile 2014) e la ratio di tale preclusione è collegata ad una valutazione del giudice sulla idoneità e sufficienza degli elementi acquisiti per sostenere l'accusa in giudizio (Cass. Pen., Sez. 5, sent. 33143 del 25 novembre 2020; Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 51147 del 2 ottobre 2014, in C.E.D., n. 261906; Sez. II, sent. n. 805 del 12 novembre 2003, in C.E.D., n. 227802). In ogni caso, nessun valore può conferirsi alla circostanza per cui BA NN avrebbe assistito la ON S.p.A. nella procedura di quotazione in borsa. Tale ruolo, infatti, pur consentendo in ipotesi l'accesso alla documentazione societaria strettamente utile a gestire le pratiche di quotazione, comunque non avrebbe potuto consentire (né ha nei fatti consentito) a BA NN Euramerica S.p.A. di restare immune dalle condotte artificiose realizzate dagli imputati, come contestate nell'odierno procedimento. Ne è testimonianza l'ingente perdita patrimoniale sofferta da BA NN, che evidentemente tratta in errore sulla solidità economica di ON S.p.A., ha concesso l'ingente finanziamento di C 15 mm, per di più 5 acquisendo nel tempo, anche a garanzia del credito, un importante pacchetto azionario della Bio-on S.p.A. per circa C 2 mln (oggi privo di valore alcuno). Infine, si osserva che tutte le circostanze ora richiamate (del tutto apodittiche e non provate) sono estranee alla fase cautelare e attengono invece al merito della pretesa risarcitoria di BA NN S.p.A., attualmente in corso di valutazione in sede di istruttoria nel contraddittorio fra le parti. Nella sede cautelare, invece, l'unanime giurisprudenza di legittimità afferma che per l'accertamento del fumus è sufficiente il vaglio sulla tesi d'accusa operato in sede di udienza preliminare, all'esito della quale il GUP ha disposto il rinvio a giudizio degli odierni imputati. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non è fondato. 1.In premessa, deve essere ricordato che l'art. 325 cod. proc. pen. prevede che il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali possa essere proposto esclusivamente deducendo la violazione di legge. La giurisprudenza di legittimità, anche nel suo massimo Consesso, ha più volte ribadito come, in tale nozione, debbano ricomprendersi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. Un. n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. Conf. Sez.Un., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto, nonché Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296). 2. Occorre, altresì, considerare che, in sede di riesame del provvedimento che dispone il sequestro conservativo, la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del "fumus" del reato è preclusa se sia stato disposto il rinvio a giudizio del soggetto interessato (Sez. 5 n. 50521 del 20/09/2018, Rv. 275227), essendovi, in tali casi, una preventiva verifica giurisdizionale sulla consistenza del fondamento dell'accusa (Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Rv. 28069403). 2.1. Nondimeno, quanto al profilo del fumus, pur non essendovi la necessità di specifica motivazione, il provvedimento impugnato ha individuato una situazione di seria compromissione degli interessi economici della p.c. per effetto delle condotte poste in essere dl I.r. della fallita, illustrando compiutamente il danno, di straordinaria gravità. 2.2.Non ha alcun rilievo la circostanza, illustrata nel ricorso, che la parte civile, in epoca in cui la società fallita era quotata in borsa, non poteva essere tratta in inganno sulla reale situazione della società, osservandosi che tale ruolo e la possibilità di accesso alla documentazione societaria strettamente utile a gestire le pratiche di quotazione non necessariamente comportavano che la BA NN fosse venuta a conoscenza della situazione finanziaria della Price, né la tenevano immune dalle condotte artificiose realizzate dagli imputati, come di fatto è avvenuto, in considerazione del danno dedotto. 6 3. Con riguardo al profilo del periculum in mora, va ricordato che, nella giurisprudenza di legittimità, le Sezioni unite ‘Zambito' hanno chiarito che, per l'attivazione del provvedimento di sequestro conservativo, è sufficiente la valutazione dell'incapienza del patrimonio del debitore, non essendo necessaria la prova che lo stesso debitore stia ponendo in essere o possa comunque porre in essere attività di dispersione patrimoniale (Sez. U, n. 51660 del 25/09/2014, Zambito, Rv. 261118). Quindi, per la configurabilità del periculum in mora, basta la "attuale" insufficienza del patrimonio del debitore ad adempiere le obbligazioni, senza che sia necessario il compimento (reale o seriamente paventato) di attività che portino ad un futuro depauperamento dello stesso. 4. Ciò posto e venendo al tema, prospettato con il ricorso, riguardante l'ammissibilità del sequestro conservativo, nel caso di condebitori solidali, con specifico riferimento al quesito se, per la valutazione del periculum in mora legato alla dispersione delle garanzie patrimoniali, debba essere presa in considerazione la complessiva consistenza patrimoniale di tutti i debitori (in solido) o possa aversi riferimento alla posizione anche di uno solo dei debitori, e, quindi, al tema correlato della possibilità per la parte civile creditrice e richiedente il sequestro di selezionare tra i debitori solidali quelli contro i quali agire, alla tesi che sostiene come, atteso che la solidarietà adempie ad una funzione di garanzia lato sensu, occorrerebbe parametrarsi al complesso dei patrimoni, salvo il caso della fidejussione con beneficio di escussione, si contrappone chi osserva come, per tale via, si verrebbe a menomare il diritto del creditore di rivolgersi per l'adempimento a ciascun debitore, costringendolo ad agire nei confronti di un soggetto piuttosto che di un altro, a causa della impossibilità di tutelare le proprie ragioni sul piano cautelare. 4.1. La giurisprudenza penale di questa Corte (Sez. 2 n. 51576 del 04/12/2019 Rv. 277813) si è orientata in tale ultimo senso, affermando che, in tema di sequestro conservativo, in presenza di più debitori chiamati a rispondere in solido, il "periculum in mora" va valutato esclusivamente in relazione al singolo soggetto contro cui la parte civile ha chiesto il sequestro conservativo e non anche in relazione ai patrimoni dei condebitori solidali, spettando al creditore, in base alle norme del codice civile, la libera scelta del debitore contro il quale agire. In senso conforme, si è pronunciata sez. 5, n. del 23/01/2018 Rv. 272850, affermando che, ai fini del "periculum in mora", occorre valutare esclusivamente la garanzia patrimoniale del destinatario del provvedimento cautelare, mentre, non rileva la eventuale garanzia patrimoniale offerta dal responsabile civile, la cui condanna alla restituzione e al risarcimento del danno è solo eventuale e in solido, a condizione che venga riconosciuta la sua responsabilità. A fondamento di tale orientamento, si è osservato che il titolo giuridico che legittima la parte civile a chiedere il sequestro è un illecito penale che le ha provocato un danno, venendo in rilievo l'art. 2055 cod. civ., per cui, trattandosi di obbligazione derivante da reato, tutte le persone responsabili (quindi, nella specie, il ricorrente, i coimputati ed eventuali responsabili civili) rispondono in solido del risarcimento del danno nei confronti del creditore (lato "esterno" dell'obbligazione), salvo il regresso fra di loro (secondo comma: c.d. lato "interno" dell'obbligazione). 7 Funzione della solidarietà passiva è, infatti, la garanzia del creditore, in quanto rende più sicura ed agevole la realizzazione del credito, consentendogli di rivolgersi solo ad uno di essi ed evitandogli il disagio di esercitare una pretesa per ciascun debitore e per la rispettiva quota (opinione pacifica anche in dottrina). Una volta chiarito che ci si trova di fronte ad un'obbligazione solidale, se ne sono tratte le seguenti conseguenze: a) ciascun debitore è tenuto per l'intero e il creditore può quindi esigere l'adempimento totale da parte dell'uno o dell'altro a sua scelta: «in ipotesi di più condebitori solidali verso un unico creditore si configura una pluralità di rapporti giuridici di credito-debito tra loro distinti ed autonomi, correnti tra il creditore ed ogni singolo debitore solidale ed aventi in comune solo l'oggetto della prestazione, di tal che il creditore ha la facoltà, ex art. 1292 cod. civ., di scegliere il condebitore solidale a cui chiedere l'integrale adempimento, con la conseguenza che la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 cod. civ. grava sul patrimonio di ciascun coobbligato, separatamente e per l'intero credito» (Cass. civ. Sez. 3, n. 2623 del 13/03/1987, Rv. 451742), con l'ulteriore conseguenza che «Qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore promuovere l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. - ricorrendone i presupposti - nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento» (Cass. civ. Sez. 3, n. 8315 del 31/03/2017, Rv. 643834); b) contro la pretesa del creditore, il singolo debitore solidale aggredito, nulla può eccepire salvo il beneficio d'ordine o il beneficio d'escussione, o eccezioni personali e comuni: casi, questi, non ipotizzabili nel caso di specie;
c) il debitore solidale escusso per il totale del dovuto, ove tema che gli altri condebitori possano, nelle more, sottrarsi al proprio debito, a tutela del proprio credito (nei confronti dei condebitori), può, a sua volta, promuovere tutte le azioni -ritenute opportune (fra cui, la richiesta di sequestri conservativi) nei confronti dei condebitori: «L'art. 1227, primo comma, cod. civ., che prevede la diminuzione del risarcimento nei confronti del danneggiato nel caso di concorso della colpa del danneggiato alla causazione del danno, si applica al solo rapporto tra danneggiante e danneggiato, ma non nei rapporti di rivalsa tra più danneggianti responsabili in solido, in quanto soltanto sul versante esterno l'obbligazione solidale comporta l'obbligo di eseguire la prestazione dovuta nella sua totalità, mentre sul versante interno agli obbligati essa si divide tra i diversi debitori e, per quanto riguarda l'obbligazione risarcitoria derivante da illecito, la prestazione si divide tra i corresponsabili, ai sensi dell'art. 2055 cod. civ., in proporzione alla gravità delle colpe e all'entità delle conseguenze dannose» (Cass. civ. Sez. 1, n. 13180 del 05/06/2007, Rv. 597427); d) la regola sub c), comporta, quindi, che i problemi relativi alla ripartizione del danno (in proporzione delle rispettive responsabilità), diventano un problema estraneo al creditore, e si riducono a una questione che va risolta fra i condebitori in solido: «Ai fini della determinazione della riduzione del risarcimento del danno in caso di accertato concorso colposo tra danneggiante e danneggiato in materia di responsabilità extracontrattuale, occorre - ai sensi dell'art. 1227, 8 comma primo, cod. civ. - porre riferimento sia alla gravità della colpa e che all'entità delle conseguenze che ne sono derivate. In particolare, la valutazione dell'elemento della gravità della colpa deve essere rapportata alla misura della diligenza violata e, solo se non sia possibile provare le diverse entità degli apporti causali tra danneggiante e danneggiato nella realizzazione dell'evento dannoso, il giudice può avvalersi del principio generale di cui all'art. 2055, ultimo comma, cod. civ., ossia della presunzione di pari concorso di colpa, rimanendo esclusa la possibilità di far ricorso al criterio equitativo (previsto dall'art. 1226 cod. civ. e richiamato dall'art. 2056 cod. civ.), il quale può essere adottato solo in sede di liquidazione del danno ma non per la determinazione delle singole colpe» (Cass. civ. Sez. 3, n. 1002 del 21/01/2010, Rv. 611050). 4.2. Alla luce di quanto appena enunciato se ne è tratto il principio - che il Collegio condivide e intende ribadire - secondo il quale compete al creditore la libera scelta del debitore (chiamato a rispondere in solido con altri) contro il quale agire, con l'ulteriore conseguenza che, venendo in considerazione il rapporto diretto creditore/debitore, il periculum in mora va valutato solo ed esclusivamente in relazione al singolo soggetto contro cui il creditore/parte civile ha chiesto il sequestro conservativo e non anche in relazione ai patrimoni complessivamente intesi di tutti i condebitori in solido (nel caso in esame, coimputato e responsabile civile) (cfr. sez. 5, n. del 23/01/2018 cit.) 5. Nell'ottica di tale linea ermeneutica non coglie nel segno la deduzione difensiva che evoca a sostegno della propria tesi un ultradecennale orientamento della giurisprudenza civile. 5.1. Si osserva, in primo luogo, che quella prospettata dal ricorrente, è una ipotesi di solidarietà tra una pluralità di imputati e il responsabile civile per il danno prodotto da uno solo dei debitori, dolendosi la Difesa della mancata configurazione del litisconsorzio necessario tra tali parti. La giurisprudenza citata nel ricorso si è, invece, formata con riguardo alla diversa situazione della univoca responsabilità civile che governa le obbligazioni solidali in caso di pluralità di debitori, i quali si trovano sul medesimo piano: in tal caso, la solidarietà rileva tra posizioni processualmente omogenee. Nella fattispecie in scrutinio, invece, rileva una pluralità di rapporti giuridici di credito-debito distinti e autonomi, e non omogenei, fondanti due tipologie di responsabilità civilistiche differenti - quella del debitore (che è una responsabilità soggettiva), e quella del responsabile civile di altro debitore ( che è responsabilità oggettiva) - le quali trovano fondamento, la prima, nel fatto illecito proprio, la seconda, nel fatto illecito del dipendente coimputato. Da qui la genericità della deduzione difensiva, laddove si pretende, a fronte di diverse posizioni processuali, di utilizzare principi analoghi a quelli della solidarietà tra condebitori equivalenti, senza illustrare le ragioni per cui la situazione processuale esaminata dalle sentenze dei giudici civili citate nel ricorso - avente riguardo, come si ripete, a una pluralità di debitori solidali - sarebbe assimilabile a quella qui in esame, che vede il coinvolgimento di un soggetto, il responsabile civile, che riveste una posizione processuale del tutto differente rispetto al debitore - imputato. 9 5.2. Vale anche la pena di osservare che, venendo, appunto, in rilievo una responsabilità per fatto proprio, la scelta della parte civile di aggredire il patrimonio di uno solo degli imputati trae fondamento nella legittima valutazione in ordine alla maggiore probabilità di condanna del soggetto così individuato, valutazione che, nel caso di specie, si è concentrata sull'A.D. della fallita, secondo un giudizio fattuale, non illogico, che deve ritenersi riservato alla parte che agisce. In tal senso, può richiamarsi un risalente, e mai smentito, indirizzo affermatosi in tema di valutazione delle condizioni che autorizzano la riduzione del pignoramento o del sequestro conservativo, riservata al discrezionale apprezzamento del giudice del merito, anche relativamente alla eventuale concentrazione della misura cautelare sui beni di uno soltanto di più condebitori in solido, precisandosi che, in tal caso, il proprietario dei beni rimasti sequestrati non è abilitato a dolersi della adozione del provvedimento che, se pur vantaggioso per i coobbligati, non lo espone a rischi più gravi di quelli originariamente compresi nella sua posizione di condebitore solidale, tenuto come tale per l'intero e soggetto ad escussione per il corrispondente importo. ( Sez. 1 civ. n. 1305 del 01/03/1986 (Rv. 444743) che ha richiamato sent. 1919/79, mass. n. 398313 e sent. 837/78, mass. n 390170; orientamento ribadito da sez. 3 civ., n. 702 del 16/01/2006 (Rv. 58641801), nonché, da ultimo, da Sez. 3 - , Ordinanza n. 58 del 03/01/2023 (Rv. 666956 - 01). 5.3. La possibilità di scegliere il debitore nei cui confronti agire in sede cautelare, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, costituisce una conseguenza del principio di solidarietà: non v'è ragione, infatti, per negare tale facoltà nella fase cautelare, nella quale la valutazione discrezionale -incentrata sulla solvibilità del debitore da aggredire - sarà evidentemente orientata anche verso un giudizio di probabilità di condanna. In tale ottica, non può non considerarsi anche la circostanza che - trattandosi di responsabilità, quella dei debitori e quella del responsabile civile, distinte l'una dall'altra, e che qui, pacificamente, il responsabile civile Price dovrebbe eventualmente coprire solo la posizione del Beddan4 ,i quale dipendente della stessa, il quale non è imputato per tutti i reati contestati al ricorrente - la eventuale diversa definizione della posizione del Bendami porterebbe all'azzeramento della posizione del responsabile civile, che non sarebbe più responsabile anche nei confronti degli altri coimputati. 6. Il principio che deve essere affermato è che, in tema di sequestro conservativo, in presenza di più debitori chiamati a rispondere in solido, la possibilità di scegliere il debitore nei cui confronti agire in sede cautelare costituisce una conseguenza del principio di solidarietà: il "periculum in mora" va valutato esclusivamente in relazione al singolo soggetto contro cui la parte civile ha chiesto il sequestro conservativo e non anche in relazioni ai patrimoni dei condebitori solidali, spettando al creditore in base alle norme del codice civile, la libera scelta del debitore contro il quale agire. 7. Del tutto generica è la censura relativa al mancato rispetto del principio di proporzionalità, dal momento che il sequestro fino alla concorrenza di euro 17 milioni di euro coincide esattamente con il danno denunciato. 10 Corte Suprema di Cassazione Depositata;
i -i Cancelleria Roma, lì 12 G i U 2024 Il Presidente 8.AI rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. C ì deciso in Roma, addì 03 aprile 2024 Il Consigliere estensore Mrr IR MO e
lette/sentite le conclusioni del PG PERLA LORI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il difensore di P.C. TO CE, del foro di ROMA, che si riporta alle note difensive depositate a mezzo PEC dall'avvocato BELLACOSA MAURIZIO del foro di ROMA in data 26/03/2024. Udito il difensore PA GI TO OL del foro di ROMA, che si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimentO dello stesso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 23603 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 03/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Bologna, pronunciando in sede di rinvio, conseguente all'annullamento disposto con sentenza di questa Corte n. 43389 del 16/10/2023, ha confermato il decreto di sequestro conservativo adottato, ai sensi dell'art. 316 cod. proc. pen., dal medesimo Tribunale - Sez. I penale, in favore di BA NN Euramerica s.p.a.., con riguardo ai beni di tutti gli imputati, fino alla concorrenza di euro 17 milioni. 1.1. Il processo ha riguardo ai reati, commessi in forma concorsuale, di manipolazione di mercato continuata ( capo 1), bancarotta impropria da reato societario in relazione ai fatti punibili ex art. 2622 cod. civ. (capo 2), bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva ( capo 3), e sono relativi al fallimento della società BIO-On s.p.a., dichiarata fallita dal Tribunale di Bologna con sentenza del 19 dicembre 2019. 1.2. Il ricorrente UI IC è imputato dei suddetti reati, in concorso con altri, quale socio e consigliere delegato e vice presidente del c.d.a. della fallita dal 4/12/2014 al 31/10/2019. 1.3. Nel procedimento penale in corso si è costituita parte civile, nei confronti degli imputati, la BA NN Euramerica s.p.a., che ha chiesto il sequestro conservativo in esame. 2. Ricorre per cassazione UI IC, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Luigi A.P.Panella, che, con un unico articolato motivo, denuncia violazione dell'art. 316 cod. proc. pen., anche per motivazione apparente in merito alla sussistenza dei presupposti legali per l'adozione dell'impugnato decreto. 2.1. Premette che, nel giudizio penale in corso, non è stato citato il responsabile civile per il : I n fatto del coimputato AN ND - Price US RS s.p.a. ( P.W.C.), società di revisione della quale il LA era dipendente all'epoca dei fatti - nei cui confronti la costituita parte civile BA NN non ha richiesto il sequestro conservativo, pur trattandosi di società di notoria solidità patrimoniale e finanziaria, in grado di soddisfare le pretese economiche vantate dalla parte civile, come riconosciuto dallo stesso Tribunale di Bologna, che ha revocato il sequestro preventivo disposto nei confronti del coimputato LA, per insussistenza del periculum. In realtà, sostiene il ricorrente, analoga valutazione di insussistenza del periculum dovrebbe farsi anche con riguardo agli altri coimputati, tra cui il IC, in virtù, appunto, della presenza del responsabile civile, dal momento che, ai sensi degli artt. 187 cod. proc. pen. e 2055 cod. civ., la responsabilità civile del LA è indivisibile e solidale con i coimputati. La capienza patrimoniale della PWC è tale, cioè, da escludere il periculum in mora nei riguardi di tutti i concorrenti del LA ( tra cui il ricorrente) responsabili in solido per le restituzioni e il risarcimento del danno, poiché - si sostiene - "dal momento che Price US si è costituita come responsabile civile nel processo in corso nei confronti dell'imputato BE, dipendente di Price, la stessa PwC ha assunto la qualifica di coobbligato solidale di BE e di tutti gli altri imputati in concorso con lui rispetto alle pretese risarcitorie di tutte le parti civili costituite" 2.2. Contesta, quindi, la difesa ricorrente - con riguardo al profilo del periculum in mora - l'affermazione che, in presenza di una pluralità di debitori chiamati a rispondere in solido, il creditore sarebbe libero di scegliere il debitore contro il quale agire, con la conseguenza che il 2 periculum in mora andrebbe valutato in relazione al singolo soggetto contro il quale il creditore/parte civile ha chiesto la misura cautelare. Sostiene, invece, alla luce di richiamato orientamento della giurisprudenza civile, che, laddove il creditore abbia già promosso l'azione civile nel giudizio di merito nei confronti di tutti i debitori solidali, ove formuli domanda di sequestro conservativo, debba rivolgerla necessariamente nei confronti di tutti i debitori, giacchè, con !'azione civile, instando per il risarcimento del danno nei confronti di tutti gli imputati, ha dato luogo a un litisconsorzio processuale tra i destinatari della domanda risarcitoria, anche ai fini cautelari. Tanto perché l'obbligazione solidale dà luogo a un'unica situazione giuridica passiva facente capo a più soggetti e non a una pluralità di rapporti giuridici di credito-debito tra loro distinti e autonomi. In sintesi - secondo la linea ermeneutica propugnata dalla Difesa - un creditore può sì scegliere il debitore contro il quale agire sia nel merito che in via cautelare, ma una volta che, come nel caso di specie, il creditore abbia già agito contro tutti, ed esista un responsabile civile, la selezione del debitore incapiente, omettendo di rivolgersi a quello capiente ( qui, il responsabile civile), si risolve, in tesi difensiva, in un'azione cautelare inammissibile e, in subordine, in un abuso dello strumento processuale, dal momento che il creditore ha già attaccato il patrimonio cumulato di tutti i debitori. 2.3. Deduce, inoltre, che, omettendo di coinvolgere il responsabile civile nella richiesta cautelare, il creditore avrebbe creato artificialmente un periculum di incapienza del patrimonio, in realtà insussistente stante, appunto, la garanzia effettiva offerta dal responsabile civile, in violazione dell'art. 316 cod. proc. pen., che consente il ricorso al sequestro conservativo laddove manchino le garanzie del credito, garanzie qui costituite dalla presenza del responsabile civile. 2.4. Con ulteriore censura, denuncia il mancato rispetto del principio di proporzionalità, che costituisce, alla luce degli approdi della giurisprudenza interna e sovranazionale, parametro di valutazione delle ingerenze statuali rispetto al diritto di proprietà, tutelato dalla costituzione e dall'art. 1, Prot. 1, CEDU, nel senso che il generale controllo di ragionevolezza, a sua volta effettuato attraverso il bilanciamento tra gli interessi in conflitto, deve comprendere il canone modale della proporzionalità. 2.5. Quanto al profilo del fumus boni juris, posto che, secondo la prospettazione fatta propria dalla ordinanza impugnata, il danno ( calcolato nell'importo di circa 17 milioni di euro) sarebbe derivato all'istante BA NN esclusivamente dalla bancarotta impropria per falso in bilancio di cui al capo 2 dell'imputazione, in relazione al quale è responsabile civile P.W.C., il ricorrente deduce l'insussistenza di tale requisito, dal momento che BA NN, per i ruoli da questa assunti nella quotazione e nel sostegno in borsa del titolo ON S.p.A., non potrebbe essere considerata soggetto leso dai reati contestati, ma, piuttosto, un collaboratore consapevole del reale stato finanziario di Bio On S.p.A. La BA NN avrebbe, cioè, svolto un ruolo pregnante di verifica nei confronti di ON per tutta la durata della sua attività, dopo che la stessa, nel 2014, si è quotata in AIM, cosicchè sarebbe del tutto infondata la asserita induzione in errore, rappresentata dallo stesso istituto bancario, che ha prospettato il danno sul rilievo di essere stato indotto a concedere un nuovo finanziamento di quindici milioni di euro alla ON e alla 3 compravendita in perdita per due milioni di euro di azioni della fallita, perché ingannato circa la reale solidità economico finanziaria della società dalle condotte manipolatorie sub 1) e dai fatti di bancarotta sub 2). 3. Ha presentato memoria di costituzione l'Avv. Prof. Maurizio Bellacosa, difensore e procuratore speciale della parte civile BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A. 3.1. Quanto al profilo del periculum in mora, la parte civile si rifà all'unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo cui tale periculum va valutato in relazione ad ogni singolo soggetto contro cui è richiesto il sequestro conservativo;
e ciò proprio tenuto conto della natura solidale delle obbligazioni nascenti da reato ex art. 187 cod. pen. atteso che: i) la solidarietà è istituto che la legge prevede a vantaggio del creditore e non già per schermare il debitore;
li) in base alle norme del codice civile è prerogativa del creditore la libera scelta del debitore azionando ( cita Sez. IV, sent. n. 13510 del 31 marzo 2023; Sez. V sent. n. 33143 del 25 novembre 2020; sent. n. 32541 del 19 novembre 2020 : sent. n. 8445 del 1° febbraio 2019 (in C.E.D., n. 276123; Sez. II, sent. n. 51576 del 20 dicembre 2019, in C.E.D., n. 277813, c). Proprio in forza del principio di solidarietà, il creditore può esigere l'adempimento totale da parte dell'uno o dell'altro debitore a sua scelta, "con la conseguenza che la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 cod. civ. grava sul patrimonio di ciascun coobbligato, separatamente e per l'intero credito (Cass. civ. Sez. 3, n. 2623 del 13/03/1987, Rv. 451742 [...]; Cass. civ. Sez. 3, n. 8315 del 31/03/2017, Rv. 643834)"; "il debitore solidale escusso per il totale del dovuto, ove tema che gli altri condebitori possano, nelle more, sottrarsi al proprio debito, a tutela del proprio credito (nei confronti dei condebitori), può, a sua volta, promuovere tutte le azioni ritenute opportune (fra cui, la richiesta di sequestri conservativi) nei confronti dei condebitori [...] (Cass. civ. Sez. 1, n. 13180 del 05/06/2007, Rv. 597427)". In conclusione - si dice - proprio in ragione della (pacifica) natura solidale della responsabilità civile da reato, il periculum del sequestro deve essere valutato in riferimento al singolo condebitore attinto dal sequestro, non potendo a tal fine tenersi conto dell'astratta presenza sullo sfondo di ulteriori presunti coobbligati (la cui responsabilità per di più è tutta da dimostrare).Pertanto, tutti i problemi relativi alla ripartizione del danno (in proporzione delle rispettive responsabilità), diventa un problema estraneo al creditore, e si riduce ad una questione che va risolta fra i condebitori in solido (così nella sentenza Rv. 597427). Inoltre, si evidenzia come, nel caso di specie, BA NN abbia richiesto il sequestro conservativo nei confronti di tutti gli imputati verso i quali ha mosso azione civile di risarcimento;
vi è, dunque, perfetta corrispondenza fra la domanda principale e la domanda cautelare, cosicchè in ogni caso, i richiamati principi (aventi rilievo esclusivamente civil processualistico) di buona fede e proporzionalità risulterebbero, anche a tutto concedere, integralmente rispettati. Ancora, non sarebbe conducente l'argomento per cui l'intervenuta revoca del sequestro in favore dell'imputato BE (la cui posizione risarcitoria risulta accompagnata dalla responsabilità oggettiva del datore di lavoro PriceWaterhouise Cooper) dovrebbe comportare la revoca anche per tutti i restanti coimputati, in ragione della solidarietà di cui all'art. 187 4 4 cod.pen., dal momento che il danno prospettato da BA NN Euramerica S.p.A. scaturisce quale conseguenza di entrambi i reati di cui ai capi 1) (manipolazione di mercato) e 2) (bancarotta fraudolenta da reato societario) dell'imputazione, mentre il Sig. BE è imputato del solo reato di bancarotta fraudolenta di cui al capo 2). Si osserva anche che ben. diverso è il rapporto che lega, da un lato, la Price US RS e il Dott. BE, rispetto al vincolo giuridico che, invece, unisce, dall'altro, il medesimo Dott. BE ai suoi coimputati. Di qui, l'improprio accostamento delle due vicende processuali - responsabilità oggettiva di padroni e committenti da un lato e concorso nel reato dall'altro -peraltro, in contrasto con i principi giurisprudenziali ai quali si sono correttamente conformati i giudici di merito. Invero, mentre la responsabilità di Price US RS, a norma dell'art. 2049 c.c., segue ipso jure all'accertamento della responsabilità del proprio incaricato, Dott. BE, secondo il paradigma della responsabilità oggettiva per fatto altrui, lo stesso non può certo dirsi per la sorte dei singoli coimputati, a ciascuno dei quali viene imputata una responsabilità soggettiva per fatto proprio, improntata ai principi di colpevolezza e personalità del reato. In sintesi, proprio in ragione della (pacifica) natura solidale della responsabilità civile da reato, il periculum del sequestro deve essere valutato in riferimento al singolo condebitore attinto dal sequestro, non potendo a tal fine tenersi conto della astratta presenza sullo sfondo di ulteriori presunti coobbligati (la cui responsabilità per di più è tutta da dimostrare). 3.2. Quanto alle censure in punto di fumus boni iuris, esse sono manifestamente infondate alla stregua del principio secondo cui "la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del fumus del reato è preclusa per le misure cautelari reali in generale (Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 30596 del 17 aprile 2009, in C.E.D., n. 244476) e per il sequestro conservativo, in particolare (Cass. Pen., Sez. 5, sent. n. 50521 del 20 settembre 2018, in C.E.D., n. 275227; Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 805 del 12 novembre 2003, in C.E.D., n. 227802; Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 2264 del 5 aprile 1996, in C.E.D., n. 204820), quando risulti già disposto il rinvio a giudizio del soggetto interessato (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 26588 del 9 aprile 2014) e la ratio di tale preclusione è collegata ad una valutazione del giudice sulla idoneità e sufficienza degli elementi acquisiti per sostenere l'accusa in giudizio (Cass. Pen., Sez. 5, sent. 33143 del 25 novembre 2020; Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 51147 del 2 ottobre 2014, in C.E.D., n. 261906; Sez. II, sent. n. 805 del 12 novembre 2003, in C.E.D., n. 227802). In ogni caso, nessun valore può conferirsi alla circostanza per cui BA NN avrebbe assistito la ON S.p.A. nella procedura di quotazione in borsa. Tale ruolo, infatti, pur consentendo in ipotesi l'accesso alla documentazione societaria strettamente utile a gestire le pratiche di quotazione, comunque non avrebbe potuto consentire (né ha nei fatti consentito) a BA NN Euramerica S.p.A. di restare immune dalle condotte artificiose realizzate dagli imputati, come contestate nell'odierno procedimento. Ne è testimonianza l'ingente perdita patrimoniale sofferta da BA NN, che evidentemente tratta in errore sulla solidità economica di ON S.p.A., ha concesso l'ingente finanziamento di C 15 mm, per di più 5 acquisendo nel tempo, anche a garanzia del credito, un importante pacchetto azionario della Bio-on S.p.A. per circa C 2 mln (oggi privo di valore alcuno). Infine, si osserva che tutte le circostanze ora richiamate (del tutto apodittiche e non provate) sono estranee alla fase cautelare e attengono invece al merito della pretesa risarcitoria di BA NN S.p.A., attualmente in corso di valutazione in sede di istruttoria nel contraddittorio fra le parti. Nella sede cautelare, invece, l'unanime giurisprudenza di legittimità afferma che per l'accertamento del fumus è sufficiente il vaglio sulla tesi d'accusa operato in sede di udienza preliminare, all'esito della quale il GUP ha disposto il rinvio a giudizio degli odierni imputati. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non è fondato. 1.In premessa, deve essere ricordato che l'art. 325 cod. proc. pen. prevede che il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali possa essere proposto esclusivamente deducendo la violazione di legge. La giurisprudenza di legittimità, anche nel suo massimo Consesso, ha più volte ribadito come, in tale nozione, debbano ricomprendersi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. Un. n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. Conf. Sez.Un., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto, nonché Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296). 2. Occorre, altresì, considerare che, in sede di riesame del provvedimento che dispone il sequestro conservativo, la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del "fumus" del reato è preclusa se sia stato disposto il rinvio a giudizio del soggetto interessato (Sez. 5 n. 50521 del 20/09/2018, Rv. 275227), essendovi, in tali casi, una preventiva verifica giurisdizionale sulla consistenza del fondamento dell'accusa (Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Rv. 28069403). 2.1. Nondimeno, quanto al profilo del fumus, pur non essendovi la necessità di specifica motivazione, il provvedimento impugnato ha individuato una situazione di seria compromissione degli interessi economici della p.c. per effetto delle condotte poste in essere dl I.r. della fallita, illustrando compiutamente il danno, di straordinaria gravità. 2.2.Non ha alcun rilievo la circostanza, illustrata nel ricorso, che la parte civile, in epoca in cui la società fallita era quotata in borsa, non poteva essere tratta in inganno sulla reale situazione della società, osservandosi che tale ruolo e la possibilità di accesso alla documentazione societaria strettamente utile a gestire le pratiche di quotazione non necessariamente comportavano che la BA NN fosse venuta a conoscenza della situazione finanziaria della Price, né la tenevano immune dalle condotte artificiose realizzate dagli imputati, come di fatto è avvenuto, in considerazione del danno dedotto. 6 3. Con riguardo al profilo del periculum in mora, va ricordato che, nella giurisprudenza di legittimità, le Sezioni unite ‘Zambito' hanno chiarito che, per l'attivazione del provvedimento di sequestro conservativo, è sufficiente la valutazione dell'incapienza del patrimonio del debitore, non essendo necessaria la prova che lo stesso debitore stia ponendo in essere o possa comunque porre in essere attività di dispersione patrimoniale (Sez. U, n. 51660 del 25/09/2014, Zambito, Rv. 261118). Quindi, per la configurabilità del periculum in mora, basta la "attuale" insufficienza del patrimonio del debitore ad adempiere le obbligazioni, senza che sia necessario il compimento (reale o seriamente paventato) di attività che portino ad un futuro depauperamento dello stesso. 4. Ciò posto e venendo al tema, prospettato con il ricorso, riguardante l'ammissibilità del sequestro conservativo, nel caso di condebitori solidali, con specifico riferimento al quesito se, per la valutazione del periculum in mora legato alla dispersione delle garanzie patrimoniali, debba essere presa in considerazione la complessiva consistenza patrimoniale di tutti i debitori (in solido) o possa aversi riferimento alla posizione anche di uno solo dei debitori, e, quindi, al tema correlato della possibilità per la parte civile creditrice e richiedente il sequestro di selezionare tra i debitori solidali quelli contro i quali agire, alla tesi che sostiene come, atteso che la solidarietà adempie ad una funzione di garanzia lato sensu, occorrerebbe parametrarsi al complesso dei patrimoni, salvo il caso della fidejussione con beneficio di escussione, si contrappone chi osserva come, per tale via, si verrebbe a menomare il diritto del creditore di rivolgersi per l'adempimento a ciascun debitore, costringendolo ad agire nei confronti di un soggetto piuttosto che di un altro, a causa della impossibilità di tutelare le proprie ragioni sul piano cautelare. 4.1. La giurisprudenza penale di questa Corte (Sez. 2 n. 51576 del 04/12/2019 Rv. 277813) si è orientata in tale ultimo senso, affermando che, in tema di sequestro conservativo, in presenza di più debitori chiamati a rispondere in solido, il "periculum in mora" va valutato esclusivamente in relazione al singolo soggetto contro cui la parte civile ha chiesto il sequestro conservativo e non anche in relazione ai patrimoni dei condebitori solidali, spettando al creditore, in base alle norme del codice civile, la libera scelta del debitore contro il quale agire. In senso conforme, si è pronunciata sez. 5, n. del 23/01/2018 Rv. 272850, affermando che, ai fini del "periculum in mora", occorre valutare esclusivamente la garanzia patrimoniale del destinatario del provvedimento cautelare, mentre, non rileva la eventuale garanzia patrimoniale offerta dal responsabile civile, la cui condanna alla restituzione e al risarcimento del danno è solo eventuale e in solido, a condizione che venga riconosciuta la sua responsabilità. A fondamento di tale orientamento, si è osservato che il titolo giuridico che legittima la parte civile a chiedere il sequestro è un illecito penale che le ha provocato un danno, venendo in rilievo l'art. 2055 cod. civ., per cui, trattandosi di obbligazione derivante da reato, tutte le persone responsabili (quindi, nella specie, il ricorrente, i coimputati ed eventuali responsabili civili) rispondono in solido del risarcimento del danno nei confronti del creditore (lato "esterno" dell'obbligazione), salvo il regresso fra di loro (secondo comma: c.d. lato "interno" dell'obbligazione). 7 Funzione della solidarietà passiva è, infatti, la garanzia del creditore, in quanto rende più sicura ed agevole la realizzazione del credito, consentendogli di rivolgersi solo ad uno di essi ed evitandogli il disagio di esercitare una pretesa per ciascun debitore e per la rispettiva quota (opinione pacifica anche in dottrina). Una volta chiarito che ci si trova di fronte ad un'obbligazione solidale, se ne sono tratte le seguenti conseguenze: a) ciascun debitore è tenuto per l'intero e il creditore può quindi esigere l'adempimento totale da parte dell'uno o dell'altro a sua scelta: «in ipotesi di più condebitori solidali verso un unico creditore si configura una pluralità di rapporti giuridici di credito-debito tra loro distinti ed autonomi, correnti tra il creditore ed ogni singolo debitore solidale ed aventi in comune solo l'oggetto della prestazione, di tal che il creditore ha la facoltà, ex art. 1292 cod. civ., di scegliere il condebitore solidale a cui chiedere l'integrale adempimento, con la conseguenza che la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 cod. civ. grava sul patrimonio di ciascun coobbligato, separatamente e per l'intero credito» (Cass. civ. Sez. 3, n. 2623 del 13/03/1987, Rv. 451742), con l'ulteriore conseguenza che «Qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore promuovere l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. - ricorrendone i presupposti - nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento» (Cass. civ. Sez. 3, n. 8315 del 31/03/2017, Rv. 643834); b) contro la pretesa del creditore, il singolo debitore solidale aggredito, nulla può eccepire salvo il beneficio d'ordine o il beneficio d'escussione, o eccezioni personali e comuni: casi, questi, non ipotizzabili nel caso di specie;
c) il debitore solidale escusso per il totale del dovuto, ove tema che gli altri condebitori possano, nelle more, sottrarsi al proprio debito, a tutela del proprio credito (nei confronti dei condebitori), può, a sua volta, promuovere tutte le azioni -ritenute opportune (fra cui, la richiesta di sequestri conservativi) nei confronti dei condebitori: «L'art. 1227, primo comma, cod. civ., che prevede la diminuzione del risarcimento nei confronti del danneggiato nel caso di concorso della colpa del danneggiato alla causazione del danno, si applica al solo rapporto tra danneggiante e danneggiato, ma non nei rapporti di rivalsa tra più danneggianti responsabili in solido, in quanto soltanto sul versante esterno l'obbligazione solidale comporta l'obbligo di eseguire la prestazione dovuta nella sua totalità, mentre sul versante interno agli obbligati essa si divide tra i diversi debitori e, per quanto riguarda l'obbligazione risarcitoria derivante da illecito, la prestazione si divide tra i corresponsabili, ai sensi dell'art. 2055 cod. civ., in proporzione alla gravità delle colpe e all'entità delle conseguenze dannose» (Cass. civ. Sez. 1, n. 13180 del 05/06/2007, Rv. 597427); d) la regola sub c), comporta, quindi, che i problemi relativi alla ripartizione del danno (in proporzione delle rispettive responsabilità), diventano un problema estraneo al creditore, e si riducono a una questione che va risolta fra i condebitori in solido: «Ai fini della determinazione della riduzione del risarcimento del danno in caso di accertato concorso colposo tra danneggiante e danneggiato in materia di responsabilità extracontrattuale, occorre - ai sensi dell'art. 1227, 8 comma primo, cod. civ. - porre riferimento sia alla gravità della colpa e che all'entità delle conseguenze che ne sono derivate. In particolare, la valutazione dell'elemento della gravità della colpa deve essere rapportata alla misura della diligenza violata e, solo se non sia possibile provare le diverse entità degli apporti causali tra danneggiante e danneggiato nella realizzazione dell'evento dannoso, il giudice può avvalersi del principio generale di cui all'art. 2055, ultimo comma, cod. civ., ossia della presunzione di pari concorso di colpa, rimanendo esclusa la possibilità di far ricorso al criterio equitativo (previsto dall'art. 1226 cod. civ. e richiamato dall'art. 2056 cod. civ.), il quale può essere adottato solo in sede di liquidazione del danno ma non per la determinazione delle singole colpe» (Cass. civ. Sez. 3, n. 1002 del 21/01/2010, Rv. 611050). 4.2. Alla luce di quanto appena enunciato se ne è tratto il principio - che il Collegio condivide e intende ribadire - secondo il quale compete al creditore la libera scelta del debitore (chiamato a rispondere in solido con altri) contro il quale agire, con l'ulteriore conseguenza che, venendo in considerazione il rapporto diretto creditore/debitore, il periculum in mora va valutato solo ed esclusivamente in relazione al singolo soggetto contro cui il creditore/parte civile ha chiesto il sequestro conservativo e non anche in relazione ai patrimoni complessivamente intesi di tutti i condebitori in solido (nel caso in esame, coimputato e responsabile civile) (cfr. sez. 5, n. del 23/01/2018 cit.) 5. Nell'ottica di tale linea ermeneutica non coglie nel segno la deduzione difensiva che evoca a sostegno della propria tesi un ultradecennale orientamento della giurisprudenza civile. 5.1. Si osserva, in primo luogo, che quella prospettata dal ricorrente, è una ipotesi di solidarietà tra una pluralità di imputati e il responsabile civile per il danno prodotto da uno solo dei debitori, dolendosi la Difesa della mancata configurazione del litisconsorzio necessario tra tali parti. La giurisprudenza citata nel ricorso si è, invece, formata con riguardo alla diversa situazione della univoca responsabilità civile che governa le obbligazioni solidali in caso di pluralità di debitori, i quali si trovano sul medesimo piano: in tal caso, la solidarietà rileva tra posizioni processualmente omogenee. Nella fattispecie in scrutinio, invece, rileva una pluralità di rapporti giuridici di credito-debito distinti e autonomi, e non omogenei, fondanti due tipologie di responsabilità civilistiche differenti - quella del debitore (che è una responsabilità soggettiva), e quella del responsabile civile di altro debitore ( che è responsabilità oggettiva) - le quali trovano fondamento, la prima, nel fatto illecito proprio, la seconda, nel fatto illecito del dipendente coimputato. Da qui la genericità della deduzione difensiva, laddove si pretende, a fronte di diverse posizioni processuali, di utilizzare principi analoghi a quelli della solidarietà tra condebitori equivalenti, senza illustrare le ragioni per cui la situazione processuale esaminata dalle sentenze dei giudici civili citate nel ricorso - avente riguardo, come si ripete, a una pluralità di debitori solidali - sarebbe assimilabile a quella qui in esame, che vede il coinvolgimento di un soggetto, il responsabile civile, che riveste una posizione processuale del tutto differente rispetto al debitore - imputato. 9 5.2. Vale anche la pena di osservare che, venendo, appunto, in rilievo una responsabilità per fatto proprio, la scelta della parte civile di aggredire il patrimonio di uno solo degli imputati trae fondamento nella legittima valutazione in ordine alla maggiore probabilità di condanna del soggetto così individuato, valutazione che, nel caso di specie, si è concentrata sull'A.D. della fallita, secondo un giudizio fattuale, non illogico, che deve ritenersi riservato alla parte che agisce. In tal senso, può richiamarsi un risalente, e mai smentito, indirizzo affermatosi in tema di valutazione delle condizioni che autorizzano la riduzione del pignoramento o del sequestro conservativo, riservata al discrezionale apprezzamento del giudice del merito, anche relativamente alla eventuale concentrazione della misura cautelare sui beni di uno soltanto di più condebitori in solido, precisandosi che, in tal caso, il proprietario dei beni rimasti sequestrati non è abilitato a dolersi della adozione del provvedimento che, se pur vantaggioso per i coobbligati, non lo espone a rischi più gravi di quelli originariamente compresi nella sua posizione di condebitore solidale, tenuto come tale per l'intero e soggetto ad escussione per il corrispondente importo. ( Sez. 1 civ. n. 1305 del 01/03/1986 (Rv. 444743) che ha richiamato sent. 1919/79, mass. n. 398313 e sent. 837/78, mass. n 390170; orientamento ribadito da sez. 3 civ., n. 702 del 16/01/2006 (Rv. 58641801), nonché, da ultimo, da Sez. 3 - , Ordinanza n. 58 del 03/01/2023 (Rv. 666956 - 01). 5.3. La possibilità di scegliere il debitore nei cui confronti agire in sede cautelare, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, costituisce una conseguenza del principio di solidarietà: non v'è ragione, infatti, per negare tale facoltà nella fase cautelare, nella quale la valutazione discrezionale -incentrata sulla solvibilità del debitore da aggredire - sarà evidentemente orientata anche verso un giudizio di probabilità di condanna. In tale ottica, non può non considerarsi anche la circostanza che - trattandosi di responsabilità, quella dei debitori e quella del responsabile civile, distinte l'una dall'altra, e che qui, pacificamente, il responsabile civile Price dovrebbe eventualmente coprire solo la posizione del Beddan4 ,i quale dipendente della stessa, il quale non è imputato per tutti i reati contestati al ricorrente - la eventuale diversa definizione della posizione del Bendami porterebbe all'azzeramento della posizione del responsabile civile, che non sarebbe più responsabile anche nei confronti degli altri coimputati. 6. Il principio che deve essere affermato è che, in tema di sequestro conservativo, in presenza di più debitori chiamati a rispondere in solido, la possibilità di scegliere il debitore nei cui confronti agire in sede cautelare costituisce una conseguenza del principio di solidarietà: il "periculum in mora" va valutato esclusivamente in relazione al singolo soggetto contro cui la parte civile ha chiesto il sequestro conservativo e non anche in relazioni ai patrimoni dei condebitori solidali, spettando al creditore in base alle norme del codice civile, la libera scelta del debitore contro il quale agire. 7. Del tutto generica è la censura relativa al mancato rispetto del principio di proporzionalità, dal momento che il sequestro fino alla concorrenza di euro 17 milioni di euro coincide esattamente con il danno denunciato. 10 Corte Suprema di Cassazione Depositata;
i -i Cancelleria Roma, lì 12 G i U 2024 Il Presidente 8.AI rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. C ì deciso in Roma, addì 03 aprile 2024 Il Consigliere estensore Mrr IR MO e