Trib. Bergamo, sentenza 26/06/2025, n. 589
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Sentenza 26 giugno 2025

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Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, ha esaminato il ricorso presentato da una docente avverso il Ministero dell'Istruzione, volto ad ottenere la liquidazione dell'indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute e festività soppresse relative agli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, per un importo complessivo di € 3.844,92, oltre interessi e rivalutazione. La docente ha dedotto il proprio diritto basandosi sulla normativa contrattuale e legislativa vigente, lamentando la mancata fruizione di tali periodi di riposo. L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio contestando le pretese attoree e sollevando, in via preliminare, l'eccezione di prescrizione quinquennale. La causa è stata trattata in forma scritta e decisa con motivazione contestuale.

Il Tribunale ha accolto il ricorso, rigettando l'eccezione di prescrizione sollevata dall'amministrazione e qualificando il termine prescrizionale applicabile come decennale, in ragione della natura mista (risarcitoria e retributiva) dell'indennità sostitutiva di ferie non godute, con prevalenza del carattere risarcitorio volto a compensare il danno da mancato riposo. Nel merito, il Giudice ha ritenuto fondata la domanda della docente, aderendo all'orientamento giurisprudenziale consolidato, anche della Corte di Cassazione, secondo cui il docente a tempo determinato ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, a meno che il datore di lavoro non dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita del diritto in caso contrario. Tale principio è stato interpretato in conformità con la giurisprudenza eurounitaria, che impone al datore di lavoro l'onere di provare di aver posto il lavoratore in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie. Non essendo emersa alcuna prova di tale invito da parte dell'amministrazione, il Tribunale ha condannato il Ministero al pagamento della somma di € 3.844,92, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo, e alle spese di lite, liquidate in € 1.400,00 per compensi professionali, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bergamo, sentenza 26/06/2025, n. 589
    Giurisdizione : Trib. Bergamo
    Numero : 589
    Data del deposito : 26 giugno 2025

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