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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 14/03/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1558/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Rocchi ha pronunciato ex art. 281 sexies u.c. c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al N° 1558 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da:
(C.F. – tramite la mandataria (C.F. CP_1 P.IVA_1 CP_2
- rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Panzavuota, giusta procura allegata P.IVA_2 all'atto introduttivo del giudizio;
-ricorrente-
CONTRO
(C.F. ), non costituito nel presente Controparte_3 C.F._1 giudizio;
-resistente contumace-
***
OGGETTO: “accertamento della qualità di erede”
***
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 12/2/2025 il difensore di parte ricorrente “precisa le conclusioni riportandosi al ricorso introduttivo ed agli atti allo stesso allegati” – vengono di seguito trascritte le conclusioni richiamate “In via principale: - accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione dell'eredità della Sig.ra
(cod. fisc. , sopra meglio generalizzata, in capo al Sig. Persona_1 C.F._2
(c.f. ), anch'egli sopra identificato, per tutte le Controparte_3 C.F._3 argomentazioni e produzioni sopra esposte ed ordinare alla competente Agenzia delle Entrate Uff. Prov. Di
Ascoli Piceno - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Fermo, la trascrizione dell'intervenuta accettazione sugli immobili sopra descritti;
- in ogni caso con vittoria di competenze e spese di lite”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 14/11/2024 CP_1
– tramite la mandataria - ha domandato di accertare e dichiarare CP_2
l'intervenuta accettazione da parte di dell'eredità relitta dalla madre Controparte_3
Persona_1
A fondamento della domanda parte ricorrente ha dedotto che:
− in data 5/5/2009 e hanno sottoscritto con Controparte_3 Persona_1
atto notarile di mutuo ipotecario (rep. 8697 - Racc. 2830) Controparte_4
– per l'importo di euro 170.000;
− è divenuta titolare del credito derivante dal predetto rapporto per CP_1
atto di cessione pubblicato in Gazzetta in data 10/12/2019;
− a garanzia del predetto rapporto ha concesso ipoteca (iscritta in Persona_1
data 08/05/2009 presso l'Agenzia del Territorio - r.g. n. 3822, r.p. n. 829) sui seguenti beni immobili di relativa proprietà siti a Sant'Elpidio a Mare, via Ignazio
Silone: “1) Fabbricato così composto: a-laboratorio al piano terra censito al Catasto Fabbricati del
Comune di Sant'Elpidio a Mare al foglio 27, part. 499 sub 2, cat. C/3, cl. 3, mq. 96, R.C. euro
267,73, p. T;
b-appartamento al primo piano censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Sant'Elpidio a Mare al foglio 27, part. 499 sub 3, cat. A/3, cl. 4, vani 5, R.C. euro 175,60, p.
1; c-garage al piano terra censito al Catasto Fabbricati del Comune di Sant'Elpidio a Mare al
2 foglio 27, part. 499 sub 4, cat. C/6, cl. 2, mq. 40, R.C. euro 59,91, p.T; 2) Terreno della estensione di circa ettari 4, are 30, centiare 39, censito al Catasto Terreni del Comune di
Sant'Elpidio a Mare al foglio 27, part. 498 (ex 8), seminativo erborato, cl. 3, ha 4.30.39, R.D. euro 177,82, R.A. euro 244,51”;
− a seguito della morte di (avvenuta il 9/3/2014), in data Persona_1
16/10/2019 la figlia ha accettato la relativa eredità (con atto a rogito Controparte_5
Notaio Daniela Spano di Sassari Rep. n. 1735 – Racc. n. 1416); mentre nessuna accettazione espressa è stata compiuta dal figlio;
Controparte_3
− sussistono i presupposti per dichiarare erede puro e semplice Controparte_3
della madre per avvenuta accettazione tacita dell'eredità, in ragione Persona_1 dei seguenti atti: a) dichiarazione di successione trascritta presso l'Agenzia delle
Entrate in data 15/09/2020 (nn. 5759 r.g. e 4164 r.p.); b) visura catastale attestante l'avvenuta voltura in favore di degli immobili appartenuti a Controparte_3
gravati da ipoteca concessa a garanzia del mutuo. Persona_1
2. Alla prima udienza del 12/2/2025, nessuno si è costituito per il convenuto e - verificata la regolarità della notifica - lo stesso è stato dichiarato Controparte_3 contumace. A tale udienza, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione ex artt. 281 sexies u.c. e 281 terdecies c.p.c.
3. Ciò premesso e riportato in relazione al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse, la domanda di parte ricorrente va rigettata.
4. È noto come ai sensi dell'art. 474 c.c. l'accettazione dell'eredità possa avvenire sia mediante dichiarazione espressa dell'erede, a mezzo di atto pubblico ovvero di scrittura privata (art. 475 c.c.), sia tacitamente, mediante il compimento da parte del chiamato all'eredità di un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare, che lo stesso non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (art. 476 c.c.). Secondo la giurisprudenza prevalente “l'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal compimento da parte del del chiamato di una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e
3 civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile”
(in tal senso Cass. n. 10796/2009; Cass. 1438/2020).
Al riguardo la giurisprudenza più recente ha, tuttavia, chiarito che “L'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale (come la denuncia di successione), ma al contempo fiscali e civili (come la voltura catastale), esclusivamente se posti in essere dal chiamato o a questo riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio, seguiti da ratifica dell'interessato; pertanto, non è configurabile
l'accettazione tacita in caso di omessa identificazione del soggetto che ha conferito la delega o successivamente ratificato l'operato di chi ha in concreto compiuto l'atto” (cfr. Cass. Ordinanza n. 22769 del
13/08/2024; conforme Corte d'Appello di Venezia n. 1702 del 20/7/2022 - secondo cui l'efficacia probatoria della voltura catastale è subordinata alla dimostrazione che sia stato il chiamato all'eredità a richiedere personalmente tale adempimento, sicchè la mera risultanza di una voltura non costituisce prova sufficiente dell'accettazione tacita).
4.1. Nel caso di specie, in applicazione dei sopra richiamati principi, la domanda del ricorrente non può essere accolta, risultando prodotta in atti esclusivamente documentazione attestante l'avvenuta voltura catastale dei beni appartenuti a in favore Persona_1 dell'erede e dell'ulteriore chiamato all'eredità – Controparte_5 Controparte_3 documentazione dalla quale tuttavia non emerge alcun elemento (neppure specificamente dedotto dal ricorrente) tale da far ritenere che la richiesta di voltura sia stata effettivamente posta in essere dal chiamato o sia in altro modo allo stesso direttamente riferibile.
Al riguardo va, altresì, rilevato come in specie, considerata la contumacia del resistente, neppure risulta applicabile il principio di non contestazione ex 115 c.p.c. – atteso che
“L'esclusione dei fatti non contestati dal "thema probandum" non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema;
pertanto, al convenuto, costituitosi in appello, non è precluso contestare i fatti costitutivi e giustificativi allegati dall'attore a sostegno della domanda.” (cfr. Cass. 14623/2009).
La domanda viene, pertanto, rigettata.
5. Nulla a provvedere sulle spese del giudizio, in considerazione della contumacia del resistente (cfr. Cass. n. 12897/2019).
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta a R.G. n.
1558/2024, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
RIGETTA
La domanda svolta da CP_1
Fermo, 13/3/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Rocchi ha pronunciato ex art. 281 sexies u.c. c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al N° 1558 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da:
(C.F. – tramite la mandataria (C.F. CP_1 P.IVA_1 CP_2
- rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Panzavuota, giusta procura allegata P.IVA_2 all'atto introduttivo del giudizio;
-ricorrente-
CONTRO
(C.F. ), non costituito nel presente Controparte_3 C.F._1 giudizio;
-resistente contumace-
***
OGGETTO: “accertamento della qualità di erede”
***
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 12/2/2025 il difensore di parte ricorrente “precisa le conclusioni riportandosi al ricorso introduttivo ed agli atti allo stesso allegati” – vengono di seguito trascritte le conclusioni richiamate “In via principale: - accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione dell'eredità della Sig.ra
(cod. fisc. , sopra meglio generalizzata, in capo al Sig. Persona_1 C.F._2
(c.f. ), anch'egli sopra identificato, per tutte le Controparte_3 C.F._3 argomentazioni e produzioni sopra esposte ed ordinare alla competente Agenzia delle Entrate Uff. Prov. Di
Ascoli Piceno - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Fermo, la trascrizione dell'intervenuta accettazione sugli immobili sopra descritti;
- in ogni caso con vittoria di competenze e spese di lite”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 14/11/2024 CP_1
– tramite la mandataria - ha domandato di accertare e dichiarare CP_2
l'intervenuta accettazione da parte di dell'eredità relitta dalla madre Controparte_3
Persona_1
A fondamento della domanda parte ricorrente ha dedotto che:
− in data 5/5/2009 e hanno sottoscritto con Controparte_3 Persona_1
atto notarile di mutuo ipotecario (rep. 8697 - Racc. 2830) Controparte_4
– per l'importo di euro 170.000;
− è divenuta titolare del credito derivante dal predetto rapporto per CP_1
atto di cessione pubblicato in Gazzetta in data 10/12/2019;
− a garanzia del predetto rapporto ha concesso ipoteca (iscritta in Persona_1
data 08/05/2009 presso l'Agenzia del Territorio - r.g. n. 3822, r.p. n. 829) sui seguenti beni immobili di relativa proprietà siti a Sant'Elpidio a Mare, via Ignazio
Silone: “1) Fabbricato così composto: a-laboratorio al piano terra censito al Catasto Fabbricati del
Comune di Sant'Elpidio a Mare al foglio 27, part. 499 sub 2, cat. C/3, cl. 3, mq. 96, R.C. euro
267,73, p. T;
b-appartamento al primo piano censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Sant'Elpidio a Mare al foglio 27, part. 499 sub 3, cat. A/3, cl. 4, vani 5, R.C. euro 175,60, p.
1; c-garage al piano terra censito al Catasto Fabbricati del Comune di Sant'Elpidio a Mare al
2 foglio 27, part. 499 sub 4, cat. C/6, cl. 2, mq. 40, R.C. euro 59,91, p.T; 2) Terreno della estensione di circa ettari 4, are 30, centiare 39, censito al Catasto Terreni del Comune di
Sant'Elpidio a Mare al foglio 27, part. 498 (ex 8), seminativo erborato, cl. 3, ha 4.30.39, R.D. euro 177,82, R.A. euro 244,51”;
− a seguito della morte di (avvenuta il 9/3/2014), in data Persona_1
16/10/2019 la figlia ha accettato la relativa eredità (con atto a rogito Controparte_5
Notaio Daniela Spano di Sassari Rep. n. 1735 – Racc. n. 1416); mentre nessuna accettazione espressa è stata compiuta dal figlio;
Controparte_3
− sussistono i presupposti per dichiarare erede puro e semplice Controparte_3
della madre per avvenuta accettazione tacita dell'eredità, in ragione Persona_1 dei seguenti atti: a) dichiarazione di successione trascritta presso l'Agenzia delle
Entrate in data 15/09/2020 (nn. 5759 r.g. e 4164 r.p.); b) visura catastale attestante l'avvenuta voltura in favore di degli immobili appartenuti a Controparte_3
gravati da ipoteca concessa a garanzia del mutuo. Persona_1
2. Alla prima udienza del 12/2/2025, nessuno si è costituito per il convenuto e - verificata la regolarità della notifica - lo stesso è stato dichiarato Controparte_3 contumace. A tale udienza, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione ex artt. 281 sexies u.c. e 281 terdecies c.p.c.
3. Ciò premesso e riportato in relazione al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse, la domanda di parte ricorrente va rigettata.
4. È noto come ai sensi dell'art. 474 c.c. l'accettazione dell'eredità possa avvenire sia mediante dichiarazione espressa dell'erede, a mezzo di atto pubblico ovvero di scrittura privata (art. 475 c.c.), sia tacitamente, mediante il compimento da parte del chiamato all'eredità di un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare, che lo stesso non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (art. 476 c.c.). Secondo la giurisprudenza prevalente “l'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal compimento da parte del del chiamato di una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e
3 civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile”
(in tal senso Cass. n. 10796/2009; Cass. 1438/2020).
Al riguardo la giurisprudenza più recente ha, tuttavia, chiarito che “L'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale (come la denuncia di successione), ma al contempo fiscali e civili (come la voltura catastale), esclusivamente se posti in essere dal chiamato o a questo riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio, seguiti da ratifica dell'interessato; pertanto, non è configurabile
l'accettazione tacita in caso di omessa identificazione del soggetto che ha conferito la delega o successivamente ratificato l'operato di chi ha in concreto compiuto l'atto” (cfr. Cass. Ordinanza n. 22769 del
13/08/2024; conforme Corte d'Appello di Venezia n. 1702 del 20/7/2022 - secondo cui l'efficacia probatoria della voltura catastale è subordinata alla dimostrazione che sia stato il chiamato all'eredità a richiedere personalmente tale adempimento, sicchè la mera risultanza di una voltura non costituisce prova sufficiente dell'accettazione tacita).
4.1. Nel caso di specie, in applicazione dei sopra richiamati principi, la domanda del ricorrente non può essere accolta, risultando prodotta in atti esclusivamente documentazione attestante l'avvenuta voltura catastale dei beni appartenuti a in favore Persona_1 dell'erede e dell'ulteriore chiamato all'eredità – Controparte_5 Controparte_3 documentazione dalla quale tuttavia non emerge alcun elemento (neppure specificamente dedotto dal ricorrente) tale da far ritenere che la richiesta di voltura sia stata effettivamente posta in essere dal chiamato o sia in altro modo allo stesso direttamente riferibile.
Al riguardo va, altresì, rilevato come in specie, considerata la contumacia del resistente, neppure risulta applicabile il principio di non contestazione ex 115 c.p.c. – atteso che
“L'esclusione dei fatti non contestati dal "thema probandum" non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema;
pertanto, al convenuto, costituitosi in appello, non è precluso contestare i fatti costitutivi e giustificativi allegati dall'attore a sostegno della domanda.” (cfr. Cass. 14623/2009).
La domanda viene, pertanto, rigettata.
5. Nulla a provvedere sulle spese del giudizio, in considerazione della contumacia del resistente (cfr. Cass. n. 12897/2019).
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta a R.G. n.
1558/2024, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
RIGETTA
La domanda svolta da CP_1
Fermo, 13/3/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
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