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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/03/2025, n. 2215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2215 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Sesta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21355 /2024 R.G., avente ad oggetto: impugnazione sentenza n. 8360/2024, emessa dal Giudice di Pace di Napoli,
II Sez., dott. Ciro Ravenna, pubblicata in data 25.03.2024, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Pasquale Ottaviano (C.F. ), giusta procura a C.F._2
margine dell'atto di citazione di primo grado ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Napoli al Corso Garibaldi n. 62, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec:
Email_1
Appellante
e
(Partita Iva – C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'Avv.
Valerio Molino (C.F. ed elett.te domiciliata presso C.F._3
il suo studio in Napoli alla Via A. D'Antona n. 20, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec:
Email_2
Appellata
1 Nonché
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._4
dall'Avv. Gianpaolo Mandolese (C.F. ), in virtù di C.F._5
procura alle liti conferitagli in primo grado ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via Posillipo n. 26, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec:
Email_3
Appellata
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN
DIRITTO
a) Con atto di citazione ritualmente notificato il 23.06.2020, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, la compagnia VA in persona del legale rapp.te pro tempore e Controparte_1
, al fine di sentirle condannare al risarcimento di tutti i danni Controparte_2
subiti dalla propria autovettura, a seguito del sinistro stradale verificatosi il giorno 18/12/2019, alle ore 14.00 circa, in Napoli, alla Via A. De Pretis, danni quantificati in € 1.198,47, con vittoria di spese e competenze di lite.
Assumeva l'attrice, odierna appellante, che, nelle dette circostanze di tempo e di luogo, la propria autovettura VW Tiguan tg. DW 044 ZD era regolarmente incolonnata nel traffico alla via A. Depretis, allorquando veniva collisa e danneggiata, nella parte laterale anteriore sinistra, dalla parte laterale destra dell'autovettura Lancia Y tg. EG 513 PX, assicurata per la RCA con la di proprietà di essa convenuta , il cui Controparte_3 Controparte_2
conducente, mentre procedeva per la via De Gasperi con direzione di marcia piazza Municipio, giunto in prossimità dell'incrocio con la via De Pretis e nel tentativo immettersi in essa, ometteva di concedere la dovuta precedenza a destra all'autovettura attorea tagliandone la direttrice di marcia.
2 Incardinata la lite, con R.G. n. 47670/2020 assegnato alla sez. II del Giudice di Pace di Napoli, dapprima in persona della dott.ssa Stefania Pisciotta e, successivamente, nella persona del dott. Ciro Ravenna, si costituiva l'odierna appellata la quale, eccepiva, in via preliminare, Controparte_1
l'improponibilità, l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda avversa, nonché la nullità dell'atto di citazione e la mancanza di prova in ordine alla legittimazione attiva e passiva. Nel merito, evidenziava l'assoluta infondatezza di ogni avversa pretesa, alla luce di quanto denunciato da nella querela sporta presso la Questura di Napoli, laddove Controparte_2 ella disconosceva l'effettivo accadimento del sinistro, in quanto, alla data del
18/12/2019 alle ore 14.00, la propria autovettura modello Lancia Y tg.
EG513PX non si trovava alla Via Depretis in Napoli e non aveva mai urtato alcun altro veicolo, trovandosi, invece, parcheggiata nel cortile di casa.
La convenuta compagnia VA, odierna appellata, in comparsa di costituzione risposta rilevava, altresì, la sinistrosità dell'istante Parte_1
depositando agli atti banca dati e ANIA, dalla quale emergeva
[...] CP_4 una singolare sinistrosità dell'istante, che risultava coinvolta in ben 15 sinistri. Rappresentava, inoltre, che il perito di parte non Tes_1 Per_1 aveva riscontrato la compatibilità di tutti i danni lamentati dall'attrice rispetto al sinistro in oggetto. Su tali premesse, quindi, la convenuta compagnia VA chiedeva il rigetto della domanda con contestuale condanna dell'attrice al pagamento delle spese processuali.
Si costituiva anche l'altra convenuta , la quale impugnava e Controparte_2 contestava la domanda attorea, disconoscendo l'evento storico, depositando agli atti querela di disconoscimento del sinistro per cui è causa presentata dalla stessa alla Questura di Napoli- Commissariato di P.S. Posillipo, in data
04.2.2020, in quanto, alla data e all'orario indicati da parte attrice, la propria
3 autovettura modello Lancia Y tg. EG513PX si trovava in tutt'altro luogo rispetto a quello descritto dall'attrice, ossia parcheggiata nel cortile privato della stessa, eccependo, altresì, l'improcedibilità della domanda per il mancato invito alla negoziazione assistita ad opera di parte attrice, e concludendo, per il rigetto della domanda attorea con vittoria delle spese di lite.
Ammessa ed espletata la prova orale, con l'escussione di due testi (un teste indotto dall'attrice ed un teste indotto dalla convenuta ), Controparte_2
nonché una CTU tecnica, estimativa e comparativa, precisate le conclusioni, il Giudice, all'udienza del 12.12.2023 tratteneva la causa in decisione.
b) Con sentenza n. 8360/2024, emessa dal Giudice di Pace di Napoli, pubblicata in data 25.03.2024, il Giudice di Pace di Napoli, Dott. Ciro
Ravenna così statuiva: “… ritiene questo giudicante, però, che alla luce della istruttoria espletata e delle contrastanti versioni rese dai testimoni escussi in relazione al sinistro ed alla dinamica dello stesso, non essendo possibile procedere alla esatta ricostruzione dell'evento, trova applicazione il secondo comma dell'art. 2054 CC., il quale ha appunto funzione "sussidiaria" , operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura 1a condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le rispettive responsabilità dello stesso… dichiara la pari responsabilità di e Parte_1 P_
nella determinazione dell'incidente per cui è causa e per l'effetto
[...]
condanna la Compagnia in persona del legale rapp.te p.t., al CP_5
pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento danni, della Parte_1
somma di euro 318,00 (euro trecento diciotto/00) oltre interessi dalla domanda al soddisfo. – Compensa le spese legali al 50% e condanna la
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione delle spese di CP_1
4 Giudizio, liquidate, per il residuo 50%, secondo i parametri del DM 55/2014, in complessivi euro 550,00 di cui euro 125,00 per esborsi, per competenze professionali, oltre il rimborso forfettario, Cpa ed iva se dovuta, con attribuzione al difensore anticipatario, Avv. Pasquale Ottaviano. -Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di
, con quanto ne consegue in ordine ai rimborsi in favore della Controparte_1
parte che le ha anticipate”.
c) La sentenza del Giudice di Pace di Napoli, che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da con atto di appello, nel quale è Parte_1
stata chiesta la riforma parziale della medesima sentenza e, per l'effetto, di dichiarare la completa responsabilità della sig.ra nella Controparte_2
produzione del sinistro per cui è causa;
condannare la al Controparte_6 pagamento della complessiva somma di € 636,00, al lordo di quanto già versato dalla con la rivalutazione e gli interessi, dal fatto, come CP_1
per legge e come richiesti in primo grado;
condannare la Controparte_1
al pagamento degli onorari di primo grado nella complessiva somma di €
850,00, al lordo di quanto già dalla stessa versato;
condannare la CP_1
alla refusione delle spese ed onorari del presente grado di giudizio con
[...]
attribuzione, in favore del procuratore antistatario, sulla base dei seguenti motivi: Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 c.c., omessa ed erronea considerazione delle risultanze processuali ed istruttorie.
d) L'appellata in persona del l.r.p.t., si è costituita in Controparte_1
appello e ha chiesto di dichiarare l'appello inammissibile poichè proposto in violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c, non avendo lo stesso una ragionevole probabilità di essere accolto, e, in ogni caso, nel merito, rigettarlo perché infondato in fatto ed in diritto in quanto totalmente carente di qualsivoglia
5 elemento giustificativo, con conferma della sentenza appellata, tenuto conto anche della pregressa sinistrosità dell'istante odierna Parte_1
appellante e con vittoria delle spese di lite.
e) L'appellata si è costituita con comparsa di costituzione e Controparte_2
risposta in appello, ha impugnato tutto quanto ex adverso dedotto nella domanda, rilevandone l'improponibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza e chiedendone il rigetto, eccependo, anche in questa sede, il mancato invito alla negoziazione assistita da parte dell'attrice, rassegnando al Tribunale adito, in funzione di giudice d'appello, le seguenti conclusioni: “respingere l'appello proposto da perché infondato in fatto e in diritto;
confermare Parte_1
integralmente la sentenza impugnata n. 8360/2024 del Giudice di Pace di
Napoli; con vittoria di spese e onorari del presente grado di giudizio”.
f) All'udienza del 18.02.2025 - presenti i procuratori delle parti in causa, i quali, si riportavano ai propri scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento e rinunciavano agli scritti conclusionali - la causa veniva riservata in decisione.
g) In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla parte appellata.
Invero, l'appello in esame è regolato dal regime delineato dagli artt. 342, 345,
348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e che si applica ai giudizi di appello introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso in esame.
In particolare, il nuovo art. 342 c.p.c. prevede che “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'art.163. L'appello deve
6 essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice. Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
Sebbene non risulti necessario l'utilizzo di formule sacramentali o la proposizione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. S.U. sentenza 27199 del 16 novembre 2017), resta da considerare il principio della necessaria specificità dei motivi di appello, previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c., che richiede pertanto che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, al giudice siano indicate, oltre ai punti ed ai capi della decisione investiti dal gravame, anche le ragioni correlate ed alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è chiesta la riforma, cosicché il "quantum appellatum" resti individuato in modo chiaro ed esauriente. Per costante giurisprudenza, in particolare secondo l'orientamento consolidatosi dopo la nota novella dell'art. 342 c.p.c.,
l'appellante deve riproporre la richiesta di tutela formulata al primo giudice con una sufficiente puntualizzazione, sì da consentire la precisa delimitazione
7 dell'oggetto del contendere nel giudizio di secondo grado, così come era peraltro prescritto, pur se con minor rigore, anche nel regime processuale previgente. Quindi le doglianze dell'appellante debbono essere specificamente riferite a parti individuate della sentenza, e ciò anche ai fini dell'applicazione della regola del giudicato c.d. interno, poiché le parti della sentenza non oggetto di impugnazione passano in giudicato ex art. 329, II comma, c.p.c. (così anche Cass. n. 14740/2005 e più di recente Cass. n.
7931/2013).
Come infatti reiteratamente chiarito dalla Cassazione, il principio della necessaria specificità dei motivi di appello, previsto dall'art. 342, comma 1,
c.p.c., richiede che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, al giudice siano indicate, oltre ai punti ed ai capi della decisione investiti dal gravame, anche le ragioni correlate ed alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è chiesta la riforma, cosicché il quantum appellatum resti individuato in modo chiaro ed esauriente” (Cass. n.
10878/2015). Invero, sensi dell'art. 342 c.p.c., ai fini della specificità dei motivi di appello – necessari anche sulla scorta della disciplina previgente-
l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle stesse ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. Pertanto, nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede l'appello devono avere i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta la precisa individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino le
8 dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione (Cass. civile, sez. II, 08/04/2016, n. 6932).
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che l'appellante ha indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo Giudice.
h) Occorre, poi, vagliare le eccezioni di improponibilità ed improcedibilità della domanda sollevata dalle parti convenute, odierne appellate, in primo grado.
Nella produzione di primo grado dell'attrice, odierna appellante, sono contenute le lettere di costituzione in mora inviate a mezzo p.e.c. alla
[...]
alla ed alla (errando il CP_1 Controparte_3 Controparte_7
cognome della proprietaria del presunto veicolo danneggiante e non dimostrando che la presunta responsabile civile abbia effettivamente ricevuto tali lettere di costituzione in mora), con l'indicazione degli elementi, requisiti di forma e contenuto previsti dal D. Lgs 209/2005.
Inoltre, giova precisare che l'istante provvedeva ad inviare Parte_1
l'informativa ex. art. 2, co. 7 D.L. n. 13/2014 alla sola convenuta compagnia VA , odierna appellata. CP_1
Tuttavia, parte appellante non provvedeva ad inviare invito alla negoziazione assistita né nei confronti della convenuta , la quale sollevava, Controparte_2
in primo grado, apposita eccezione, disattesa nella sentenza impugnata.
Il Tribunale osserva che l'art. 3 del d.l. n. 132 del 2014 prevede che «chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di
9 negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. 4 marzo
2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza».
Con la previsione di un procedimento stragiudiziale finalizzato alla composizione amichevole della lite, la trascritta norma stabilisce una condizione di accesso alla tutela giurisdizionale per due, ben distinte e tra loro indipendenti, tipologie di controversie: l'una, correlata alla materia del contendere e senza limite di valore;
l'altra, individuata in rapporto alla tipologia di domanda formulata ed al valore della stessa.
L'esperimento della negoziazione assistita è dalla legge concepito come un fatto impeditivo all'esercizio del diritto di agire in giudizio, o più precisamente allo svolgimento del processo intentato in difetto di esso: configura, in altre parole, un'eccezione di carattere processuale, rilevabile anche di ufficio dal giudice (siccome rispondente all'interesse generale alla deflazione del contenzioso), ma assoggettata ad una rigorosa barriera preclusiva di ordine temporale, rappresentata (per la parte convenuta e per il giudice) dalla prima udienza, ovviamente del giudizio di prima istanza.
L'invito alla negoziazione assistita deve essere rivolto sia alla persona fisica
(o giuridica) proprietaria del veicolo, sia alla compagnia di assicurazioni che garantisce la RCA del veicolo ritenuto responsabile.
Nel caso che ci occupa, l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea, per il mancato invito alla negoziazione assistita nei confronti della persona
10 fisica proprietaria del veicolo Lancia Y tg. presunto danneggiante, regolarmente sollevata in primo grado dalla difesa della è Controparte_2
stata reiterata in sede di appello ed è stata fatta propria dalla Controparte_1
la quale si associava all'eccezione formulata dal procuratore della P_
, evidenziando che il difensore della Avv. Pasquale
[...] Parte_1
Ottaviano, eluse tale eccezione in primo grado esibendo l'Informativa sulla
Negoziazione Assistita così da trarre in inganno il procuratore della P_
, il quale interlineò tale eccezione sollevata a verbale.
[...]
Tuttavia, poiché la difesa delle parti appellate in persona Controparte_1
del l.r.p.t. e non hanno spiegato appello incidentale, Controparte_2
limitandosi, in tale grado di giudizio, a costituirsi semplicemente con comparsa di costituzione in appello, concludendo per la conferma integrale della sentenza impugnata, in assenza di specifica domanda sul punto, questa pronuncia si deve limitare ad esaminare le doglianze di cui all'atto di appello e verificare se lo stesso sia o meno meritevole di accoglimento.
Secondo la prospettazione dell'appellante, la sentenza sarebbe da riformare, in quanto il Giudice di Pace non avrebbe adeguatamente valutato le risultanze dell'espletata prova testimoniale e avrebbe, conseguentemente, errato nell'applicare il concorso di colpa, dichiarando erroneamente la pari responsabilità dei conducenti dei due veicoli coinvolti nella determinazione dell'incidente, fondandola su un'errata valutazione delle prove testimoniali raccolte in corso di causa e delle risultanze della CTU ivi espletata, che, invece, secondo dal difesa dell'appellante avrebbero confermato i fatti così come prospettati da parte attrice, con conseguente responsabilità esclusiva a carico del conducente della vettura Lancia Y tg. EG 513 PX, di proprietà della
. Controparte_2
11 Nel caso di specie, il Tribunale, alla stregua del prudente apprezzamento di cui all'art. 116 c.p.c., ritiene che sussistano dubbi sull'attendibilità della teste citata dall'attrice, che non ha superato il rigoroso vaglio giudiziale circa l'univoca coerenza delle dichiarazioni rese innanzi al Giudice di Pace.
Invero, si rileva che la descrizione dei fatti da parte della teste escussa nel giudizio di primo grado, è generica, scarna ed imprecisa, pedissequa delle asserzioni attoree, quindi, tale da non provare le modalità del sinistro verificatosi il giorno 18.12.2019.
In particolare, la teste (nuora dell'attrice), escussa Testimone_2 all'udienza del 06.07.2022 ha riferito di aver scattato la foro all'auto Lancia dopo l'urto e che l'auto si sarebbe allontanata anziché fermarsi.
All'udienza del 18.05.2022 veniva escusso (figlio della Testimone_3
) teste indotto dalla convenuta odierna appellata Controparte_2 P_
, il quale riferiva che il giorno 18 dicembre 2019, intorno alle ore 14.00,
[...]
si trovava in casa con la madre , il fratello e la zia Controparte_2 [...]
ed alle 14.00 erano a tavola a pranzo tutti e quattro in attesa di Persona_2
recarsi alla messa del trigesimo che si sarebbe tenuta alla Chiesa della
Villanova e che, in quell'occasione, l'auto era ferma, parcheggiata sotto casa nel cortile di via Posillipo n. 314 e non era in uso a nessun altro. Il teste, precisava, altresì, che l'autovettura Lancia Y è in uso esclusivo della madre che non permette di usarla a nessun altro.
Si rinvengono, dunque, due dichiarazioni testimoniali palesemente in antitesi tra di loro, con versioni dei fatti completamente incompatibili, che non permettono di ritenere provata la domanda risarcitoria dell'istante Parte_1
né l'effettiva dinamica del sinistro per cui è causa, né la circostanza che
[...]
lo stesso si sia effettivamente verificato.
12 Il Tribunale, non condividendo la tesi del Giudice di prime cure, che ha ritenuto di dichiarare la pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro per cui è causa, applicando il principio del concorso di colpa e quello della pari responsabilità di cui all'art. 2054, II comma, c.c., ritiene la deposizione testimoniale di teste indotto dall'attrice, Testimone_2
lacunosa e generica, quindi, tale da non provare in concreto il sinistro verificatosi il 18.12.2019 né le sue modalità in assenza di altri riscontri in grado di corroborarla.
Invero, la teste, infatti, nuora dell'attrice, ha soltanto riferito che, al momento del presunto sinistro, si trovava a bordo dell'auto della suocera Parte_1
che l'auto si trovava ferma nel traffico di Via Depretis
[...] CP_8 all'incrocio con Via De Gasperi, allorquando sarebbe stata attinta dalla Lancia
Y della convenuta, il cui conducente, proveniente da Via De Gasperi, nell'immettersi su Via Depretis, avrebbe urtato, con la sua parte laterale anteriore destra, la parte anteriore laterale sinistra della . CP_8
La difesa dell'istante odierna appellante, nell'atto di Parte_1
gravame, ha censurato la decisione del Giudice di Pace ritenendo dirimente la circostanza che la teste escussa, al momento del fatto, aveva scattato, con il proprio telefono cellulare, una fotografia del veicolo responsabile e che tale rilievo avrebbe dimostrato la presenza della Lancia Y tg. EG513PX sul luogo del sinistro, nelle circostanze di tempo indicate dall'attrice odierna appellante.
Invero, secondo questo giudicante, alla riproduzione fotografica di cui trattasi, in atti, non può essere attribuito un valore probatorio dirimente.
Difatti, la fotografia risulta priva di data certa e, per di più sbiadita e poco nitida che non permette di leggere in modo chiaro i due numeri della targa del veicolo auto Lancia Y successivi al numero 5.
13 D'altro canto, controparte, oltre a fornire, con il proprio teste, una dinamica dei fatti completamente diversa, ha anche prodotto querela nei confronti dell'appellante a supporto della propria tesi.
In base a tali considerazioni, non può dirsi provata la dinamica dei fatti come descritti dalla parte attrice, né che i danni riportati dal veicolo di proprietà dell'istante odierna appellante, siano causalmente ricollegabili alla condotta del conducente del veicolo auto modello Lancia Y tg. di proprietà della
. Controparte_2
Tra l'altro, come da banca dati depositata Parte_1 CP_4 dall'odierna appellata già in primo grado, risulta coinvolta in ben 15 sinistri pregressi,
Elementi dirimenti a sostegno del rigetto dell'appello si ricavano anche dalla ctu tecnica, estimativa e comparativa, eseguita in primo grado, laddove il ctu per. ind. , nell'elaborato peritale, così statuiva: “non tutti i Controparte_9 danni lamentati dall'attore, si ritengono, per natura, morfologia e andamento, coerenti e compatibili con la dinamica in narrativa, pertanto, lo scrivente, ha ritenuto opportuno decurtare del 50% il costo del paraurti anteriore… dall'ispezione eseguita sul veicolo attoreo, si sono riscontrati danneggiamenti nelle zone ritratte nei rilievi versati in atti, non tutti inerenti ad un unico evento...
Pertanto, alla luce dei rilievi che precedono non risulta provata la domanda attorea presentata nel giudizio di primo grado.
Per tutto quanto precede, non potendo ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sulla parte attrice, la domanda non può trovare accoglimento,
l'appello de quo andrà rigettato ed, in assenza, di appello incidentale, questa pronuncia si limita a rigettare l'appello de quo, con condanna di parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
14 i) Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M. 147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento, ed applicato il valore minimo dei parametri per causa ricompresa nello scaglione fino ad € 1.100,00 applicando i parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nella causa d'appello tra nei confronti della Parte_1 [...]
nonché di , così dispone: CP_1 Controparte_2
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
2) condanna l'appellante, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi €. 462,00 oltre rimborso generale, IVA e CPA se per legge dovuti, a favore della
[...]
in persona del l.r.p.t.; CP_1
3) condanna l'appellante, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi €. 462,00 oltre rimborso generale, IVA e CPA se per legge dovuti, a favore di
; Controparte_2
4) dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.M.
115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Napoli, così deciso il 28/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Sesta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21355 /2024 R.G., avente ad oggetto: impugnazione sentenza n. 8360/2024, emessa dal Giudice di Pace di Napoli,
II Sez., dott. Ciro Ravenna, pubblicata in data 25.03.2024, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Pasquale Ottaviano (C.F. ), giusta procura a C.F._2
margine dell'atto di citazione di primo grado ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Napoli al Corso Garibaldi n. 62, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec:
Email_1
Appellante
e
(Partita Iva – C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'Avv.
Valerio Molino (C.F. ed elett.te domiciliata presso C.F._3
il suo studio in Napoli alla Via A. D'Antona n. 20, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec:
Email_2
Appellata
1 Nonché
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._4
dall'Avv. Gianpaolo Mandolese (C.F. ), in virtù di C.F._5
procura alle liti conferitagli in primo grado ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via Posillipo n. 26, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec:
Email_3
Appellata
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN
DIRITTO
a) Con atto di citazione ritualmente notificato il 23.06.2020, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, la compagnia VA in persona del legale rapp.te pro tempore e Controparte_1
, al fine di sentirle condannare al risarcimento di tutti i danni Controparte_2
subiti dalla propria autovettura, a seguito del sinistro stradale verificatosi il giorno 18/12/2019, alle ore 14.00 circa, in Napoli, alla Via A. De Pretis, danni quantificati in € 1.198,47, con vittoria di spese e competenze di lite.
Assumeva l'attrice, odierna appellante, che, nelle dette circostanze di tempo e di luogo, la propria autovettura VW Tiguan tg. DW 044 ZD era regolarmente incolonnata nel traffico alla via A. Depretis, allorquando veniva collisa e danneggiata, nella parte laterale anteriore sinistra, dalla parte laterale destra dell'autovettura Lancia Y tg. EG 513 PX, assicurata per la RCA con la di proprietà di essa convenuta , il cui Controparte_3 Controparte_2
conducente, mentre procedeva per la via De Gasperi con direzione di marcia piazza Municipio, giunto in prossimità dell'incrocio con la via De Pretis e nel tentativo immettersi in essa, ometteva di concedere la dovuta precedenza a destra all'autovettura attorea tagliandone la direttrice di marcia.
2 Incardinata la lite, con R.G. n. 47670/2020 assegnato alla sez. II del Giudice di Pace di Napoli, dapprima in persona della dott.ssa Stefania Pisciotta e, successivamente, nella persona del dott. Ciro Ravenna, si costituiva l'odierna appellata la quale, eccepiva, in via preliminare, Controparte_1
l'improponibilità, l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda avversa, nonché la nullità dell'atto di citazione e la mancanza di prova in ordine alla legittimazione attiva e passiva. Nel merito, evidenziava l'assoluta infondatezza di ogni avversa pretesa, alla luce di quanto denunciato da nella querela sporta presso la Questura di Napoli, laddove Controparte_2 ella disconosceva l'effettivo accadimento del sinistro, in quanto, alla data del
18/12/2019 alle ore 14.00, la propria autovettura modello Lancia Y tg.
EG513PX non si trovava alla Via Depretis in Napoli e non aveva mai urtato alcun altro veicolo, trovandosi, invece, parcheggiata nel cortile di casa.
La convenuta compagnia VA, odierna appellata, in comparsa di costituzione risposta rilevava, altresì, la sinistrosità dell'istante Parte_1
depositando agli atti banca dati e ANIA, dalla quale emergeva
[...] CP_4 una singolare sinistrosità dell'istante, che risultava coinvolta in ben 15 sinistri. Rappresentava, inoltre, che il perito di parte non Tes_1 Per_1 aveva riscontrato la compatibilità di tutti i danni lamentati dall'attrice rispetto al sinistro in oggetto. Su tali premesse, quindi, la convenuta compagnia VA chiedeva il rigetto della domanda con contestuale condanna dell'attrice al pagamento delle spese processuali.
Si costituiva anche l'altra convenuta , la quale impugnava e Controparte_2 contestava la domanda attorea, disconoscendo l'evento storico, depositando agli atti querela di disconoscimento del sinistro per cui è causa presentata dalla stessa alla Questura di Napoli- Commissariato di P.S. Posillipo, in data
04.2.2020, in quanto, alla data e all'orario indicati da parte attrice, la propria
3 autovettura modello Lancia Y tg. EG513PX si trovava in tutt'altro luogo rispetto a quello descritto dall'attrice, ossia parcheggiata nel cortile privato della stessa, eccependo, altresì, l'improcedibilità della domanda per il mancato invito alla negoziazione assistita ad opera di parte attrice, e concludendo, per il rigetto della domanda attorea con vittoria delle spese di lite.
Ammessa ed espletata la prova orale, con l'escussione di due testi (un teste indotto dall'attrice ed un teste indotto dalla convenuta ), Controparte_2
nonché una CTU tecnica, estimativa e comparativa, precisate le conclusioni, il Giudice, all'udienza del 12.12.2023 tratteneva la causa in decisione.
b) Con sentenza n. 8360/2024, emessa dal Giudice di Pace di Napoli, pubblicata in data 25.03.2024, il Giudice di Pace di Napoli, Dott. Ciro
Ravenna così statuiva: “… ritiene questo giudicante, però, che alla luce della istruttoria espletata e delle contrastanti versioni rese dai testimoni escussi in relazione al sinistro ed alla dinamica dello stesso, non essendo possibile procedere alla esatta ricostruzione dell'evento, trova applicazione il secondo comma dell'art. 2054 CC., il quale ha appunto funzione "sussidiaria" , operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura 1a condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le rispettive responsabilità dello stesso… dichiara la pari responsabilità di e Parte_1 P_
nella determinazione dell'incidente per cui è causa e per l'effetto
[...]
condanna la Compagnia in persona del legale rapp.te p.t., al CP_5
pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento danni, della Parte_1
somma di euro 318,00 (euro trecento diciotto/00) oltre interessi dalla domanda al soddisfo. – Compensa le spese legali al 50% e condanna la
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione delle spese di CP_1
4 Giudizio, liquidate, per il residuo 50%, secondo i parametri del DM 55/2014, in complessivi euro 550,00 di cui euro 125,00 per esborsi, per competenze professionali, oltre il rimborso forfettario, Cpa ed iva se dovuta, con attribuzione al difensore anticipatario, Avv. Pasquale Ottaviano. -Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di
, con quanto ne consegue in ordine ai rimborsi in favore della Controparte_1
parte che le ha anticipate”.
c) La sentenza del Giudice di Pace di Napoli, che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da con atto di appello, nel quale è Parte_1
stata chiesta la riforma parziale della medesima sentenza e, per l'effetto, di dichiarare la completa responsabilità della sig.ra nella Controparte_2
produzione del sinistro per cui è causa;
condannare la al Controparte_6 pagamento della complessiva somma di € 636,00, al lordo di quanto già versato dalla con la rivalutazione e gli interessi, dal fatto, come CP_1
per legge e come richiesti in primo grado;
condannare la Controparte_1
al pagamento degli onorari di primo grado nella complessiva somma di €
850,00, al lordo di quanto già dalla stessa versato;
condannare la CP_1
alla refusione delle spese ed onorari del presente grado di giudizio con
[...]
attribuzione, in favore del procuratore antistatario, sulla base dei seguenti motivi: Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 c.c., omessa ed erronea considerazione delle risultanze processuali ed istruttorie.
d) L'appellata in persona del l.r.p.t., si è costituita in Controparte_1
appello e ha chiesto di dichiarare l'appello inammissibile poichè proposto in violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c, non avendo lo stesso una ragionevole probabilità di essere accolto, e, in ogni caso, nel merito, rigettarlo perché infondato in fatto ed in diritto in quanto totalmente carente di qualsivoglia
5 elemento giustificativo, con conferma della sentenza appellata, tenuto conto anche della pregressa sinistrosità dell'istante odierna Parte_1
appellante e con vittoria delle spese di lite.
e) L'appellata si è costituita con comparsa di costituzione e Controparte_2
risposta in appello, ha impugnato tutto quanto ex adverso dedotto nella domanda, rilevandone l'improponibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza e chiedendone il rigetto, eccependo, anche in questa sede, il mancato invito alla negoziazione assistita da parte dell'attrice, rassegnando al Tribunale adito, in funzione di giudice d'appello, le seguenti conclusioni: “respingere l'appello proposto da perché infondato in fatto e in diritto;
confermare Parte_1
integralmente la sentenza impugnata n. 8360/2024 del Giudice di Pace di
Napoli; con vittoria di spese e onorari del presente grado di giudizio”.
f) All'udienza del 18.02.2025 - presenti i procuratori delle parti in causa, i quali, si riportavano ai propri scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento e rinunciavano agli scritti conclusionali - la causa veniva riservata in decisione.
g) In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla parte appellata.
Invero, l'appello in esame è regolato dal regime delineato dagli artt. 342, 345,
348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e che si applica ai giudizi di appello introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso in esame.
In particolare, il nuovo art. 342 c.p.c. prevede che “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'art.163. L'appello deve
6 essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice. Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
Sebbene non risulti necessario l'utilizzo di formule sacramentali o la proposizione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. S.U. sentenza 27199 del 16 novembre 2017), resta da considerare il principio della necessaria specificità dei motivi di appello, previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c., che richiede pertanto che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, al giudice siano indicate, oltre ai punti ed ai capi della decisione investiti dal gravame, anche le ragioni correlate ed alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è chiesta la riforma, cosicché il "quantum appellatum" resti individuato in modo chiaro ed esauriente. Per costante giurisprudenza, in particolare secondo l'orientamento consolidatosi dopo la nota novella dell'art. 342 c.p.c.,
l'appellante deve riproporre la richiesta di tutela formulata al primo giudice con una sufficiente puntualizzazione, sì da consentire la precisa delimitazione
7 dell'oggetto del contendere nel giudizio di secondo grado, così come era peraltro prescritto, pur se con minor rigore, anche nel regime processuale previgente. Quindi le doglianze dell'appellante debbono essere specificamente riferite a parti individuate della sentenza, e ciò anche ai fini dell'applicazione della regola del giudicato c.d. interno, poiché le parti della sentenza non oggetto di impugnazione passano in giudicato ex art. 329, II comma, c.p.c. (così anche Cass. n. 14740/2005 e più di recente Cass. n.
7931/2013).
Come infatti reiteratamente chiarito dalla Cassazione, il principio della necessaria specificità dei motivi di appello, previsto dall'art. 342, comma 1,
c.p.c., richiede che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, al giudice siano indicate, oltre ai punti ed ai capi della decisione investiti dal gravame, anche le ragioni correlate ed alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è chiesta la riforma, cosicché il quantum appellatum resti individuato in modo chiaro ed esauriente” (Cass. n.
10878/2015). Invero, sensi dell'art. 342 c.p.c., ai fini della specificità dei motivi di appello – necessari anche sulla scorta della disciplina previgente-
l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle stesse ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. Pertanto, nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede l'appello devono avere i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta la precisa individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino le
8 dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione (Cass. civile, sez. II, 08/04/2016, n. 6932).
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che l'appellante ha indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo Giudice.
h) Occorre, poi, vagliare le eccezioni di improponibilità ed improcedibilità della domanda sollevata dalle parti convenute, odierne appellate, in primo grado.
Nella produzione di primo grado dell'attrice, odierna appellante, sono contenute le lettere di costituzione in mora inviate a mezzo p.e.c. alla
[...]
alla ed alla (errando il CP_1 Controparte_3 Controparte_7
cognome della proprietaria del presunto veicolo danneggiante e non dimostrando che la presunta responsabile civile abbia effettivamente ricevuto tali lettere di costituzione in mora), con l'indicazione degli elementi, requisiti di forma e contenuto previsti dal D. Lgs 209/2005.
Inoltre, giova precisare che l'istante provvedeva ad inviare Parte_1
l'informativa ex. art. 2, co. 7 D.L. n. 13/2014 alla sola convenuta compagnia VA , odierna appellata. CP_1
Tuttavia, parte appellante non provvedeva ad inviare invito alla negoziazione assistita né nei confronti della convenuta , la quale sollevava, Controparte_2
in primo grado, apposita eccezione, disattesa nella sentenza impugnata.
Il Tribunale osserva che l'art. 3 del d.l. n. 132 del 2014 prevede che «chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di
9 negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. 4 marzo
2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza».
Con la previsione di un procedimento stragiudiziale finalizzato alla composizione amichevole della lite, la trascritta norma stabilisce una condizione di accesso alla tutela giurisdizionale per due, ben distinte e tra loro indipendenti, tipologie di controversie: l'una, correlata alla materia del contendere e senza limite di valore;
l'altra, individuata in rapporto alla tipologia di domanda formulata ed al valore della stessa.
L'esperimento della negoziazione assistita è dalla legge concepito come un fatto impeditivo all'esercizio del diritto di agire in giudizio, o più precisamente allo svolgimento del processo intentato in difetto di esso: configura, in altre parole, un'eccezione di carattere processuale, rilevabile anche di ufficio dal giudice (siccome rispondente all'interesse generale alla deflazione del contenzioso), ma assoggettata ad una rigorosa barriera preclusiva di ordine temporale, rappresentata (per la parte convenuta e per il giudice) dalla prima udienza, ovviamente del giudizio di prima istanza.
L'invito alla negoziazione assistita deve essere rivolto sia alla persona fisica
(o giuridica) proprietaria del veicolo, sia alla compagnia di assicurazioni che garantisce la RCA del veicolo ritenuto responsabile.
Nel caso che ci occupa, l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea, per il mancato invito alla negoziazione assistita nei confronti della persona
10 fisica proprietaria del veicolo Lancia Y tg. presunto danneggiante, regolarmente sollevata in primo grado dalla difesa della è Controparte_2
stata reiterata in sede di appello ed è stata fatta propria dalla Controparte_1
la quale si associava all'eccezione formulata dal procuratore della P_
, evidenziando che il difensore della Avv. Pasquale
[...] Parte_1
Ottaviano, eluse tale eccezione in primo grado esibendo l'Informativa sulla
Negoziazione Assistita così da trarre in inganno il procuratore della P_
, il quale interlineò tale eccezione sollevata a verbale.
[...]
Tuttavia, poiché la difesa delle parti appellate in persona Controparte_1
del l.r.p.t. e non hanno spiegato appello incidentale, Controparte_2
limitandosi, in tale grado di giudizio, a costituirsi semplicemente con comparsa di costituzione in appello, concludendo per la conferma integrale della sentenza impugnata, in assenza di specifica domanda sul punto, questa pronuncia si deve limitare ad esaminare le doglianze di cui all'atto di appello e verificare se lo stesso sia o meno meritevole di accoglimento.
Secondo la prospettazione dell'appellante, la sentenza sarebbe da riformare, in quanto il Giudice di Pace non avrebbe adeguatamente valutato le risultanze dell'espletata prova testimoniale e avrebbe, conseguentemente, errato nell'applicare il concorso di colpa, dichiarando erroneamente la pari responsabilità dei conducenti dei due veicoli coinvolti nella determinazione dell'incidente, fondandola su un'errata valutazione delle prove testimoniali raccolte in corso di causa e delle risultanze della CTU ivi espletata, che, invece, secondo dal difesa dell'appellante avrebbero confermato i fatti così come prospettati da parte attrice, con conseguente responsabilità esclusiva a carico del conducente della vettura Lancia Y tg. EG 513 PX, di proprietà della
. Controparte_2
11 Nel caso di specie, il Tribunale, alla stregua del prudente apprezzamento di cui all'art. 116 c.p.c., ritiene che sussistano dubbi sull'attendibilità della teste citata dall'attrice, che non ha superato il rigoroso vaglio giudiziale circa l'univoca coerenza delle dichiarazioni rese innanzi al Giudice di Pace.
Invero, si rileva che la descrizione dei fatti da parte della teste escussa nel giudizio di primo grado, è generica, scarna ed imprecisa, pedissequa delle asserzioni attoree, quindi, tale da non provare le modalità del sinistro verificatosi il giorno 18.12.2019.
In particolare, la teste (nuora dell'attrice), escussa Testimone_2 all'udienza del 06.07.2022 ha riferito di aver scattato la foro all'auto Lancia dopo l'urto e che l'auto si sarebbe allontanata anziché fermarsi.
All'udienza del 18.05.2022 veniva escusso (figlio della Testimone_3
) teste indotto dalla convenuta odierna appellata Controparte_2 P_
, il quale riferiva che il giorno 18 dicembre 2019, intorno alle ore 14.00,
[...]
si trovava in casa con la madre , il fratello e la zia Controparte_2 [...]
ed alle 14.00 erano a tavola a pranzo tutti e quattro in attesa di Persona_2
recarsi alla messa del trigesimo che si sarebbe tenuta alla Chiesa della
Villanova e che, in quell'occasione, l'auto era ferma, parcheggiata sotto casa nel cortile di via Posillipo n. 314 e non era in uso a nessun altro. Il teste, precisava, altresì, che l'autovettura Lancia Y è in uso esclusivo della madre che non permette di usarla a nessun altro.
Si rinvengono, dunque, due dichiarazioni testimoniali palesemente in antitesi tra di loro, con versioni dei fatti completamente incompatibili, che non permettono di ritenere provata la domanda risarcitoria dell'istante Parte_1
né l'effettiva dinamica del sinistro per cui è causa, né la circostanza che
[...]
lo stesso si sia effettivamente verificato.
12 Il Tribunale, non condividendo la tesi del Giudice di prime cure, che ha ritenuto di dichiarare la pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro per cui è causa, applicando il principio del concorso di colpa e quello della pari responsabilità di cui all'art. 2054, II comma, c.c., ritiene la deposizione testimoniale di teste indotto dall'attrice, Testimone_2
lacunosa e generica, quindi, tale da non provare in concreto il sinistro verificatosi il 18.12.2019 né le sue modalità in assenza di altri riscontri in grado di corroborarla.
Invero, la teste, infatti, nuora dell'attrice, ha soltanto riferito che, al momento del presunto sinistro, si trovava a bordo dell'auto della suocera Parte_1
che l'auto si trovava ferma nel traffico di Via Depretis
[...] CP_8 all'incrocio con Via De Gasperi, allorquando sarebbe stata attinta dalla Lancia
Y della convenuta, il cui conducente, proveniente da Via De Gasperi, nell'immettersi su Via Depretis, avrebbe urtato, con la sua parte laterale anteriore destra, la parte anteriore laterale sinistra della . CP_8
La difesa dell'istante odierna appellante, nell'atto di Parte_1
gravame, ha censurato la decisione del Giudice di Pace ritenendo dirimente la circostanza che la teste escussa, al momento del fatto, aveva scattato, con il proprio telefono cellulare, una fotografia del veicolo responsabile e che tale rilievo avrebbe dimostrato la presenza della Lancia Y tg. EG513PX sul luogo del sinistro, nelle circostanze di tempo indicate dall'attrice odierna appellante.
Invero, secondo questo giudicante, alla riproduzione fotografica di cui trattasi, in atti, non può essere attribuito un valore probatorio dirimente.
Difatti, la fotografia risulta priva di data certa e, per di più sbiadita e poco nitida che non permette di leggere in modo chiaro i due numeri della targa del veicolo auto Lancia Y successivi al numero 5.
13 D'altro canto, controparte, oltre a fornire, con il proprio teste, una dinamica dei fatti completamente diversa, ha anche prodotto querela nei confronti dell'appellante a supporto della propria tesi.
In base a tali considerazioni, non può dirsi provata la dinamica dei fatti come descritti dalla parte attrice, né che i danni riportati dal veicolo di proprietà dell'istante odierna appellante, siano causalmente ricollegabili alla condotta del conducente del veicolo auto modello Lancia Y tg. di proprietà della
. Controparte_2
Tra l'altro, come da banca dati depositata Parte_1 CP_4 dall'odierna appellata già in primo grado, risulta coinvolta in ben 15 sinistri pregressi,
Elementi dirimenti a sostegno del rigetto dell'appello si ricavano anche dalla ctu tecnica, estimativa e comparativa, eseguita in primo grado, laddove il ctu per. ind. , nell'elaborato peritale, così statuiva: “non tutti i Controparte_9 danni lamentati dall'attore, si ritengono, per natura, morfologia e andamento, coerenti e compatibili con la dinamica in narrativa, pertanto, lo scrivente, ha ritenuto opportuno decurtare del 50% il costo del paraurti anteriore… dall'ispezione eseguita sul veicolo attoreo, si sono riscontrati danneggiamenti nelle zone ritratte nei rilievi versati in atti, non tutti inerenti ad un unico evento...
Pertanto, alla luce dei rilievi che precedono non risulta provata la domanda attorea presentata nel giudizio di primo grado.
Per tutto quanto precede, non potendo ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sulla parte attrice, la domanda non può trovare accoglimento,
l'appello de quo andrà rigettato ed, in assenza, di appello incidentale, questa pronuncia si limita a rigettare l'appello de quo, con condanna di parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
14 i) Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M. 147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento, ed applicato il valore minimo dei parametri per causa ricompresa nello scaglione fino ad € 1.100,00 applicando i parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nella causa d'appello tra nei confronti della Parte_1 [...]
nonché di , così dispone: CP_1 Controparte_2
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
2) condanna l'appellante, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi €. 462,00 oltre rimborso generale, IVA e CPA se per legge dovuti, a favore della
[...]
in persona del l.r.p.t.; CP_1
3) condanna l'appellante, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi €. 462,00 oltre rimborso generale, IVA e CPA se per legge dovuti, a favore di
; Controparte_2
4) dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.M.
115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Napoli, così deciso il 28/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
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