Ordinanza collegiale 1 luglio 2025
Accoglimento
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13/03/2026, n. 2102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2102 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02102/2026REG.PROV.COLL.
N. 07413/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7413 del 2023, proposto da
A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, A.D.E.R. - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
Società Agricola Gavazzoli S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere n. 80;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per l’Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, n. 65 del 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Società Agricola Gavazzoli S.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il Cons. IO AL;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Società Agricola Gavazzoli società semplice ha ricevuto, in data 18 ottobre 2021, l’intimazione di pagamento n. 07820219000263013000 con cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha richiesto alla predetta il pagamento della somma complessiva di € 278.770,36 a titolo di prelievo supplementare “quote latte” per le campagne 1995/1996, 1996/1997, 1999/2000, 2000/2001.
Successivamente, in data 29 ottobre 2021, la medesima società ha ricevuto l’intimazione di pagamento n. 078 2021 90002612 88/000 con cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione le ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 279.037,21 sempre a titolo di prelievo supplementare per le campagne 1995/1996, 1996/1997, 1999/2000, 2000/2001.
Poco dopo, in data 26 novembre 2021, sempre la Società Agricola Gavazzoli ha ricevuto l’atto di pignoramento presso terzi del 26 novembre 2021, con cui l’Agenzia delle Entrate - Riscossione ha disposto un pignoramento presso terzi delle somme indicate nell’atto ed asseritamente dovute dalla Società Agricola Gavazzoli.
2. Con ricorso notificato il 13 dicembre 2021 e depositato il 15 dicembre 2021 la Società Agricola Gavazzoli ha chiesto dinanzi al T.A.R. per l’milia – Romagna – sede staccata di Parma l’annullamento, previa sospensiva dell’efficacia di tali atti nonché la condanna di A.G.E.A. e di A.D.E.R. al risarcimento dei danni subiti.
2.1 A sostegno del ricorso di primo grado ha dedotto i seguenti motivi:
1) In via preliminare ed assorbente: nullità e/o annullabilità degli atti impugnati per inesistenza ovvero nullità insanabile della notifica - violazione e falsa applicazione degli artt. 3-bis, 6, 6-bis e 6-ter del D.Lgs. n. 82/05, dell’art. 16-ter del decreto legge n. 179/2012 convertito in L. n. 221/12, dell’art. 28 del decreto-legge n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, dell’art. 3-bis della L. n. 53/94 e degli artt. 26 e 50 del D.P.R. n. 602/73, dell’art. 60 del D.P.R. n. 600/73 ;
2) Sempre in via preliminare ed assorbente: nullità e/o comunque illegittimità degli atti impugnati per violazione e falsa applicazione dell’art. 50 D.P.R. n. 602/73 – eccesso di potere Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione ;
3) Nullità e/o comunque illegittimità, propria e derivata degli atti impugnati, per nullità e/o comunque illegittimità comunitaria derivata dei provvedimenti di compensazione nazionale e di imputazione di prelievo supplementare (per tutti i periodi indicati nella cartella qui impugnata) per violazione e falsa applicazione dei Reg. (CEE) n. 3950/92, n. 536/93, n. 1256/1999, n. 1392/2001, n. 1788/2003, n. 595/2004, n. 1234/2007 e n. 72/2009 sia per effettuazione delle compensazioni nazionali in contrasto con la normativa UE sia per mancata verifica in concreto delle produzioni nazionali dichiarate - eccezione di nullità degli atti presupposti siccome emanati sulla base di norme interne, attributive del potere, che debbono essere disapplicate per contrarietà al diritto comunitario - mancata disapplicazione della normativa interna non conforme ai regolamenti comunitari - violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 34, della L. n. 119/03, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, degli artt. 1 e 3, L. n. 241/1990, degli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Costituzione nonché dell’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE) - Eccesso di potere per violazione del principio di primazia del diritto dell’Unione Europea, del principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE), dei principi unionali di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di non discriminazione e di effettività, nonché per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Costituzione - Violazione degli artt. 1, 6 e 13, CEDU ;
4) Comunque ed in ogni caso: decadenza ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 602/73 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione ;
5) Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, Reg. (CE) n. 2988/1995, degli artt. 2943 e segg., dell’art. 2946 e dell’art. 2948, n. 4, c.c., degli artt. 1308 e 1310 c.c. e degli artt. 1, 3 e 21-bis, L. n. 241/90 - eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta N. 00319/2021 REG.RIC. ingiustizia, violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione - Intervenuta prescrizione della pretesa di AGEA ;
6) Violazione e falsa applicazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della L. n. 33/2009, degli artt. 633 e segg. e degli artt. 474 e segg. del c.p.c., degli artt. 10 e segg. del D.P.R. n. 602/73 e dell’art. 67 del D.P.R. n. 600/73, degli artt. 1, 3 e 21- bis della L. n. 241/90, nonché degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione. - illegittima duplicazione del ruolo - illegittima duplicazione delle procedure di recupero - illegittimità della procedura di recupero ;
7) Violazione e falsa applicazione dell’art. 5-ter, Reg. (CE) n. 885/06, introdotto dall’art. 1, Reg. (CE) 1034/08, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/03, e degli artt. 3 e 21-bis, L. n. 241/90, dell’art. 7 della L. n. 212/02 e degli art. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione. Errata quantificazione del debito esigibile per mancata imputazione delle somme già recuperate sui premi pac - contestazione dell’an e del quantum della pretesa ;
8) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, Reg. (CE) n. 536/93, dell’art. 7, Reg. (CE) n. 1392/01 e dell’art. 13, Reg. (CE) n. 595/03, nonché dell’art. 21-bis, L. n. N. 00319/2021 REG.RIC. 241/1990, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, del D.M. n. 321 del 03.09.1999 (art. 1, 2 e 6), e successive modifiche ed integrazioni, degli artt. 12 e segg., D.P.R. n. 602/73, degli artt. 1 e 7, L. n. 212/2000, ancora degli artt. 1 e 3, L. n. 241/90, e degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis della L. n. 53/94, degli artt. 6-bis e 6-ter del D.Lgs. n. 82/05, dell’art. 16-ter della L. n. 221/12, dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/73 e dell’art. 60 del D.P.R. n. 600/73 - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi unionali di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di non discriminazione e di effettività, nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione. Mancata notifica e/o nullità della notifica degli atti presupposti - conseguente inefficacia degli atti di accertamento presupposti - mancanza di esigibilità delle somme iscritte a ruolo - violazione delle procedure di recupero ;
9) Nullità e/o comunque illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/09 e degli artt. 10, 12, 25, 49 e 50 D.P.R. n. 602/73, degli art. 1, 3 e segg., L. n. 241/90, dell’art. 7, L. n. 212/00 nonché dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione – Eccesso di potere; 10) Nullità e/o comunque illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 21-bis e 21-septies, L. n. 241/90, dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/2003, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/09, degli artt. 10, 12, 25, 49 e 50 D.P.R. n. 602/73, degli art. 1, 3 e segg., L. n. 241/90, dell’art. 7, L. n. 212/00, dell’art. 1283 c.c., nonché dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - Nullità e/o annullabilità delle intimazioni di pagamento e del “residuo ruolo” per mancanza dei requisiti essenziali - Contestazione della procedura di recupero - Contestazione dell’an e del quantum della pretesa indicata a residuo debito per prelievi latte ed interessi nelle intimazioni di pagamento impugnate - Contestazione della pretesa di interessi di mora e oneri di riscossione .
3. Ad esito del relativo giudizio, con la sentenza indicata in epigrafe, l’adito T.A.R. ha:
- dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo quanto all’impugnazione dell’atto di pignoramento presso terzi, salva la riproposizione della questione innanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.;
- dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse relativamente all’impugnazione dell’intimazione di pagamento n. 07820219000263013000;
- ritenuto fondato in via assorbente il terzo motivo di ricorso ed ha, per l’effetto, accolto la domanda di annullamento dell’intimazione di pagamento n. 078 2021 90002612 88/000, salva la possibilità per l’Amministrazione di procedere ad una complessiva attività di rideterminazione;
- rigettato la domanda risarcitoria.
3.1 In particolare, con riferimento all’impugnazione dell’intimazione di pagamento n. 07820219000263013000, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse atteso che in data 20 dicembre 2021, ossia successivamente alla proposizione del ricorso depositato in data 15 dicembre 2021, l’amministrazione ha provveduto al suo annullamento in autotutela.
Ha poi ritenuto, con riguardo all’altra intimazione oggetto di gravame, fondato il terzo motivo di impugnazione relativo alla contrarietà della normativa nazionale rispetto a quella comunitaria circa il metodo di compensazione nazionale utilizzato nel calcolo del prelievo.
Ha infine preso atto che questo Consiglio, sulla scorta della sentenza della Corte di Giustizia UE 13 gennaio 2022 in causa C-377/19, ha annullato una parte dei prelievi imputati alla Società Agricola Gavazzoli Ss. iscritti a ruolo e richiesti in pagamento con l’intimazione di pagamento gravata in prime cure (in particolare il prelievo relativo all’annata 2000/2001, annullato con la sentenza n. 6661/2022), osservando che questa è ragione “ritenuta sufficiente da altri Tribunali per addivenire all’annullamento della cartella impugnata «in quanto fondata su di un unico ruolo di pagamento, la cui integrale illegittimità deriva dall’inesigibilità di una parte dei debiti iscritti a ruolo per effetto del sopravvenuto annullamento degli atti che li hanno originati» (vedi Tar Veneto, sentenza n. 712/2022)”.
4. Ora con ricorso notificato il 12 settembre 2023 e depositato il 13 settembre 2023 A.G.E.A. ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma e, in particolare, dichiarando inammissibile e comunque infondato il ricorso proposto in prime cure con riguardo all’impugnazione dell’intimazione di pagamento n. 07820219000261288/000 in relazione alle annualità 1995/96, 1996/97 e 1999/2000.
4.1 Ha affidato il gravame ai motivi così rubricati:
1) Violazione dell’art. 2909 c.c. Erroneità della sentenza che, con riguardo alle campagne lattiere 1995/96, 1996/97 e 1999/2000, anziché rilevare l’inammissibilità del ricorso che solleva questioni non più proponibili, anche alla luce dell’intervenuto giudicato tra le parti sulle questioni in discussione, lo ha accolto lo accoglie per violazione del diritto UE. Violazione del principio costituzionale, eurounionale e convenzionale di certezza del diritto (cfr sent. CdS nn.4538/2014, 5041/2021, 2580/22, 3910/2022, 6335/2022, 3123-3124-3125-3126/23) ;
2) Illegittimità, erroneità in diritto e, comunque, ingiustizia manifesta della sentenza resa in prime cure, per l’annullamento integrale e non solo parziale della cartella di pagamento .
5. In data 13 novembre 2023 si è costituita in giudizio l’azienda agricola appellata chiedendo la reiezione dell’appello in quanto inammissibile o comunque infondato.
5.1 Ha quindi riproposto ex art. 101, comma 2, c.p.a. i seguenti motivi:
1) “ V. - Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, Reg. (CE) n. 2988/1995, degli artt. 2943 e segg., dell’art. 2946 e dell’art. 2948, n. 4, c.c., degli artt. 1308 e 1310 c.c. e degli artt. 1, 3 e 21-bis, L. n. 241/90 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione - INTERVENUTA PRESCRIZIONE DELLE PRETESA CREDITORIA DI AGEA ”;
2) “ III. Nullità e/o comunque illegittimità, propria e derivata, degli atti impugnati, per nullità e/o comunque illegittimità comunitaria derivata dei provvedimenti di compensazione nazionale e di imputazione di prelievo (per tutti i periodi indicati nell’intimazione qui impugnata) per violazione e falsa applicazione dei Reg. (CEE) n. 3950/92, n. 536/93, n. 1256/1999, n. 1392/2001, n. 1788/2003, n. 595/2004, n. 1234/2007 e n. 72/2009 sia per effettuazione delle compensazioni nazionali in contrasto con la normativa UE sia per mancata verifica in concreto delle produzioni nazionali dichiarate – eccezione di nullità degli atti presupposti siccome emanati sulla base di norme interne, attributive del potere, che debbono essere disapplicate per contrarietà al diritto comunitario - mancata disapplicazione della normativa interna non conforme ai regolamenti comunitari - violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/03, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, degli artt. 1 e 3, L. n. 241/1990, degli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Costituzione nonché dell’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE) – Eccesso di potere per violazione del principio di primazia del diritto UE, del principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE), dei principi unionali di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di non discriminazione e di effettività, nonché per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di 22 buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Cost. - Violazione degli artt. 1, 6 e 13, CEDU ”;
3) “ IV. - Comunque ed in ogni caso: decadenza ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 602/73 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione ”;
4) “ VI. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della L. n. 33/2009, degli artt. 633 e segg. e degli artt. 474 e segg. del c.p.c., degli artt. 10 e segg. del D.P.R. n. 602/73 e dell’art. 67 del D.P.R. n. 600/73, degli artt. 1, 3 e 21-bis della L. n. 241/90, nonché degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. – ILLEGITTIMA DUPLICAZIONE DEL RUOLO – ILLEGITTIMA DUPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI RECUPERO – ILLEGITTIMITÀ DELLA PROCEDURA DI RECUPERO” – “VII. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 5-ter, Reg. (CE) n. 885/06, introdotto dall’art. 1, Reg. (CE) 1034/08, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/03, e degli artt. 3 e 21-bis, L. n. 241/90, dell’art. 7 della L. n. 212/02 e degli art. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - ERRATA QUANTIFICAZIONE DEL DEBITO ESIGIBILE PER MANCATA IMPUTAZIONE DELLE SOMME GIÀ RECUPERATE SUI PREMI PAC - CONTESTAZIONE DELL’AN E DEL QUANTUM DELLA PRETESA ”;
5) “ VIII. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, Reg. (CE) n. 536/93, dell’art. 7, Reg. (CE) n. 1392/01 e dell’art. 13, Reg. (CE) n. 595/03, nonché dell’art. 21-bis, L. n. 241/1990, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8- quinquies, L. n. 33/2009, del D.M. n. 321 del 03.09.1999 (art. 1, 2 e 6), e successive modifiche ed integrazioni, degli artt. 12 e segg., D.P.R. n. 602/73, degli artt. 1 e 7, L. n. 212/2000, ancora degli artt. 1 e 3, L. n. 241/90, e degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis della L. n. 53/94, degli artt. 6-bis e 6-ter del D.Lgs. n.82/05, dell’art. 16-ter della L. n. 221/12, dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/73 e dell’art. 60 del D.P.R. n. 600/73 - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi unionali di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di non discriminazione e di effettività, nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - MANCATA NOTIFICA E/O NULLITÀ DELLA NOTIFICA DEGLI ATTI 27 PRESUPPOSTI - CONSEGUENTE INEFFICACIA DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO PRESUPPOSTI – MANCANZA DI ESIGIBILITÀ DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO - VIOLAZIONE DELLE PROCEDURE DI RECUPERO ”;
6) “ IX. - Nullità e/o comunque illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/09 e degli artt. 10, 12, 25, 49 e 50 D.P.R. n. 602/73, degli art. 1, 3 e segg., L. n. 28 241/90, dell’art. 7, L. n. 212/00 nonché dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. – Eccesso di potere ”;
7) “ X. - Nullità e/o comunque illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 21-bis e 21-septies, L. n. 241/90, dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/2003, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/09, degli artt. 10, 12, 25, 49 e 50 D.P.R. n. 602/73, degli art. 1, 3 e segg., L. n. 241/90, dell’art. 7, L. n. 212/00, dell’art. 1283 c.c., nonché dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - NULLITÀ E/O ANNULLABILITÀ DELLE INTIMAZIONI DI PAGAMENTO E DEL “RESIDUO RUOLO” PER MANCANZA DEI REQUISITI ESSENZIALI - CONTESTAZIONE DELLA PROCEDURA DI RECUPERO – CONTESTAZIONE DELL’AN E DEL QUANTUM DELLA PRETESA INDICATA A RESIDUO DEBITO PER PRELIEVI LATTE ED INTERESSI NELLE 29 INTIMAZIONI DI PAGAMENTO IMPUGNATE – CONTESTAZIONE DELLA PRETESA DI INTERESSI DI MORA E ONERI DI RISCOSSIONE ”;
8) “ I. – IN VIA PRELIMINARE ED ASSORBENTE: NULLITÀ E/O ANNULLABILITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI PER INESISTENZA OVVERO NULLITÀ INSANABILE DELLA NOTIFICA - violazione e falsa applicazione degli artt. 3- bis, 6, 6-bis e 6-ter del D.Lgs. n. 82/05, dell’art. 16-ter del decreto-legge n. 179/2012 convertito in L. n. 221/12, dell’art. 28 del decreto-legge n. 76/2020, convertito in L. 34 n. 120/2020, dell’art. 3-bis della L. n. 53/94 e degli artt. 26 e 50 del D.P.R. n. 602/73, dell’art. 60 del D.P.R. n. 600/73 ”.
6. Nelle date del 14 maggio 2025, 23 maggio 2025 e 4 giugno 2025, A.G.E.A. e l’azienda agricola appellata hanno depositato memorie difensive.
In particolare:
- con la memoria del 13 settembre 2023, nel riproporre ex art. 101, comma 2, c.p.a. il quinto motivo del ricorso di primo grado con cui è stata eccepita la prescrizione del credito azionato da A.G.E.A., la difesa dell’azienda agricola appellata ha chiesto, nel caso in cui si dovessero nutrire dubbi sull’applicazione del termine di prescrizione di cui all’art. 3, comma 1, del Reg. (CE) n. 2988/1995, di operare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ai sensi dell’art. 267 del TFUE, per chiarire la seguente questione di diritto: “se, a seguito dell’entrata in vigore del Reg. (CE) n. 1290/05 - che, all’art. 34, par. 1, lett. b, prevede che il prelievo sul latte versato dagli Stati membri è considerato un’entrata con destinazione specifica del bilancio comunitario – e nel rispetto dei principi unionali della certezza del diritto, di non discriminazione e di proporzionalità, per il recupero dei prelievi latte debbano trovare applicazione le norme di cui al Reg. (CE) n. 2899/1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità, ed in particolare il termine di prescrizione quadriennale dettato dall’art. 3, comma 1, di tale regolamento”;
- con la memoria del 23 maggio 2025 la difesa della società agricola appellata ha dedotto l’illegittimità sopravvenuta dell’intimazione gravata in prime cure per illegittimità sopravvenuta della cartella AGEA del 2018 n. 30020180000012398/000 (riattivata ai sensi dell’art. 50 D.P.R. n. 602/73 con la medesima intimazione) in ragione dell’intervenuta pronuncia della sentenza del T.A.R. per il Lazio- sede di Roma n. 6644/2023 (non definitiva in quanto oggetto di appello R.G. n. 7994 del 2023) che ha annullato l’intimazione di versamento AGEA ex l. n. 33/09 prot. agea.dirigen.2021.4963 ricevuta il 28 settembre 2012, relativa a tutti i prelievi per cui è causa e posta a base del ruolo presupposto;
- con la memoria del 4 giugno 2025, nel riproporre ex art. 101, comma 2, c.p.a. il terzo motivo del ricorso di primo grado, la difesa dell’azienda agricola appellata ha chiesto, nel caso si dubiti sul dovere da parte dei giudici interni e dell’amministrazione di non mettere in esecuzione atti (anche se definitivi o addirittura giudicati) formati sulla base di norme contrarie al diritto comunitario, di operare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ai sensi dell’art. 267 del TFUE, per chiarire la seguente questione di diritto: “se gli artt. 260 e 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, letti anche alla luce dei principi di proporzionalità, di non discriminazione, di uguaglianza, oltre che di primazia del diritto comunitario, di effettività e di leale collaborazione, possano essere interpretati nel senso di consentire che uno Stato membro, dichiarato inadempiente per non aver saputo applicare il diritto UE relativo al regime di contingentamento delle c.d. “quote latte” (di cui ai regolamenti del Consiglio 3950/92, 1377/03 e 1234/07) e dopo che la Corte di Giustizia UE ha interpretato i relativi regolamenti chiarendo che norme del tipo di quelle applicate in tale Stato membro per la quantificazione dei prelievi supplementari non sono compatibili con il diritto UE, possa continuare a pretendere dai soggetti che hanno prodotto oltre la propria quota il pagamento dei prelievi latte calcolati sulla base di norme interne in base alle quali lo Stato membro è stato dichiarato inadempiente e che comunque sono incompatibili con il diritto UE, senza prendere i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza dichiarativa di inadempimento”; “se i regolamenti del Consiglio 3950/92, 1377/03 e 1234/07, che hanno confermato il regime di contingentamento per il latte vaccino in sede UE per i periodi dal 1995/96 al 2008/09, letti anche alla luce dei principi di proporzionalità, di non discriminazione, di uguaglianza, oltre che di primazia 6 del diritto comunitario, di effettività e di leale collaborazione, possano essere interpretati nel senso di consentire ad uno Stato membro, già dichiarato inadempiente ai sensi dell’art. 260 del Trattato per non aver saputo dare applicazione dal regime delle c.d. “quote latte” dal 1995/96 al 2008/09, di mantenere in vigore una normativa che ha comportato la dichiarazione di inadempimento e che è comunque incompatibile con il diritto UE, e quindi di pretendere, solo da una parte di produttori, il pagamento dei prelievi che avrebbero dovuto essere imputati ad altri e quindi maggiori di quelli dovuti”.
7. Ad esito dell’udienza pubblica del 26 giugno 2025, questa Sezione, con ordinanza collegiale n. 5674 del 1° luglio 2025, “Considerato che l’appello presenta elementi di connessione con il ricorso in appello r.g. n. 7994 del 2023, riguardante la medesima vicenda sostanziale ed in cui è parte anche l’odierna appellata, la cui trattazione è fissata per il 23 ottobre 2025”, ha rinviato la trattazione dell’appello.
8. In data 22 settembre 2025 l’azienda agricola appellata ha depositato memorie reiterando le difese già svolte.
9. All’udienza pubblica del 26 febbraio 2026 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. In limine va disattesa l’eccezione sollevata dalla difesa di parte appellata a mezzo delle memorie depositate il 23 maggio 2025.
In disparte dalla considerazione in rito che tale deduzione (con cui si è denunciato un nuovo vizio di illegittimità, ancorché sopravvenuta, del provvedimento gravato in prime cure) è stata svolta a mezzo di atto non notificato alle altre parti, la stessa risulta comunque superata dalla circostanza che l’appello R.G. n. 7994 del 2023 proposto avverso l’invocata sentenza del TA.R. per il Lazio – sede di Roma n. 6644/2023 è stato deciso con sentenza n. 8582 del 5 novembre 2025 di questo Consiglio che ha accolto il gravame e, per l’effetto, in riforma di tale pronuncia, ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado; sicché nessuna illegittimità derivata si è determinata rispetto all’intimazione di pagamento n. 078 2021 90002612 88/000 oggetto del presente giudizio.
2. Nel merito, con il primo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha rilevato l’inammissibilità del ricorso di primo grado in quanto:
- con esso vengono proposte questioni suscettibili di essere fatte valere soltanto nei confronti dell’atto precedente o presupposto (c.d. atto a valle) di cui quello impugnato (c.d. atto a monte) costituisce esecuzione;
- sussisterebbero in relazione alla vicenda in esame pronunciamenti giurisdizionali favorevoli all’amministrazione.
Nel dettaglio, si deduce che l’azienda agricola odierna appellata, dopo le rituali comunicazioni di fine campagna, ha fatto ricorso all’Autorità Giudiziaria, la quale ha emesso i seguenti provvedimenti:
- sentenza n. 5134/2010 (prodotta da parte appellante sub all. 1 all’atto di appello), a mezzo della quale il T.A.R. Emilia - Romagna, sede di Bologna ha dichiarato perento il ricorso del produttore avverso le imputazioni di prelievo supplementare per le campagne lattiere 1995/1996 e 1996/1997 (provvedimento passato in giudicato, in quanto non impugnato dal produttore);
- sentenza n. 4878/2010 (prodotta da parte appellante sub all. 2 all’atto di appello), a mezzo della quale il T.A.R. Emilia - Romagna, sede di Bologna ha dichiarato perento il ricorso del produttore avverso le imputazioni di prelievo supplementare per le campagne lattiere 1995/1996 e 1996/1997 (provvedimento passato in giudicato, in quanto non impugnato dal produttore);
- sentenza n. 7667/2017 (prodotta da parte appellante sub all. 3 all’atto di appello) a mezzo della quale il T.A.R. per il Lazio, sede di Roma ha respinto il ricorso del produttore avverso l’imputazione di prelievo supplementare per la campagna lattiera 1999/00 (provvedimento passato in giudicato, in quanto non impugnato dal produttore).
Secondo parte appellante la sentenza qui impugnata sarebbe, pertanto, errata in quanto ha annullato l’intimazione gravata in prime cure sulla base della contrarietà al diritto unionale, pur a fronte di rapporti giuridici esauriti. Per contro, i prelievi supplementari oggetto della cartella e dell’intimazione de qua sarebbero a norma dell’art. 8-quinques 14 primo comma L. 33/09, perfettamente esigibili in quanto, su di essi si è ormai formato un giudicato favorevole all’amministrazione.
Si osserva che l’effetto delle sentenze della Corte di Giustizia Europea incontrerebbe, in forza del principio di certezza del diritto, un limite nella formazione del giudicato interno.
Anche con riguardo al decreto di perenzione, lo stesso, pur non assumendo autorità di giudicato, comporterebbe la definitiva consolidazione del provvedimento originariamente impugnato.
Si aggiunge, poi, che, anche voler prescindere dai rilievi che precedono il ricorso di primo grado sarebbe inammissibile atteso che, con esso vengono proposte questioni suscettibili di essere fatte valere soltanto nei confronti dell’atto precedente o presupposto (c.d. atto a valle) di cui quello qui gravato (c.d. atto a monte) costituisce esecuzione. Ciò in quanto eventuali vizi (se anche risultanti dall’inosservanza del diritto U.E.) avrebbero potuto - e quindi dovuto - essere fatti valere gravando gli atti a monte nei cui confronti già potevano essere fatti valere e non potrebbero essere oggi agitati nuovamente nell’impugnazione del provvedimento, a valle, per cui è odierno giudizio, in quanto ciò, in buona sostanza, altro non vorrebbe dire che vanificare la perentorietà dei termini di impugnazione dei provvedimenti illegittimi (e non nulli).
2.1 Va, anzitutto, disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale avverso la documentazione prodotta dalla difesa erariale.
Non sussiste, infatti, la lamentata violazione dell’art. 104, comma 2, c.p.a..
E invero, tale norma, a differenza del gemello del codice di procedura civile (art. 345, comma 3, c.p.c.), permette l’ingresso nel grado di appello anche di documenti che non siano nuovi in senso stretto (perché materialmente sopravvenuti), e anche al di là del caso in cui la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile purché si tratti di documenti “indispensabili ai fini della decisione della causa”.
In questo senso depone la giurisprudenza anche di questa Sezione proprio in materia di contenzioso sulle cd. “quote latte” secondo cui “va affermata l’ammissibilità, ai sensi dell’art. 104 c.p.a., della produzione documentale in questo grado di giudizio essendo essa indispensabile ai fini della decisione della causa che, avendo ad oggetto provviste finanziarie di derivazione eurounionale, impegna direttamente lo Stato nei confronti dell’Unione al recupero dell’indebito” (a partire da Cons. Stato, sez. VI, n. 5761 del 2023).
Deve aggiungersi, solo per completezza e al solo fine di evidenziare che non sussistono preclusioni processuali alla produzione della nuova documentazione in parola che, nel caso di specie, a differenza di altri sottoposti all’attenzione di questa Sezione (si veda la sentenza n. 11049 del 2023), il thema probandum che adesso viene in rilievo non è stato approfondito in primo grado a mezzo di apposita istruttoria tanto che la relativa doglianza è stata ritenuta assorbita dal T.A.R..
Preme notare peraltro, solo per completezza, che vanno comunque sempre ammessi i documenti, come nel caso di specie la sentenza n. 7667/2017 del TA.R. per il Lazio, attestanti la formazione di un giudicato (Cons. Stato, sez. VI, nr. 742 del 31 gennaio 2025, 907 del 5 febbraio e 1297 del 18 febbraio del 2025). Difatti, in tale ipotesi, oltre a non venire in rilievo documenti ma provvedimenti giurisdizionali, sussiste l’inderogabile esigenza di evitare che si formi un contrasto tra giudicati esponendo consapevolmente la pronuncia a revocazione ex artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 5), c.p.c.. Inoltre, l’eccezione di giudicato esterno rientra, anche secondo la giurisprudenza di legittimità (si veda Cass. civ., sez. III, 28 luglio 2014, n. 17069, con ampi richiami a pronunce precedenti rese anche a Sezioni Unite; Cass., Sez. Un., civ., 25 maggio 2001, n. 226), nel novero delle eccezioni in senso lato, rilevabili anche ex officio in grado di appello e rispetto al cui accertamento non operano i limiti che l’art. 104 c.p.a. pone alla produzione di nuovi documenti in appello.
2.2 Nel merito il motivo in scrutinio è fondato.
Secondo il consolidato orientamento di questa Sezione (da ultimo Cons. Stato, sez. VI, 22 dicembre 2025, n. 10211, relativa ad un caso, analogo a quello che occupa, di impugnazione di una intimazione pagamento):
- “la violazione del diritto eurounionale, al pari della violazione di legge domestica (e addirittura al pari del caso del provvedimento c.d. incostituzionale), si risolve «solamente» in un motivo di annullabilità dell’atto, non di sua nullità. Con l’assorbente conseguenza che, se il provvedimento (che per primo è inficiato dal vizio) non è tempestivamente impugnato, il vizio non è più contestabile oltre termine, né è contestabile impugnando formalmente atti a valle rispetto a quelli nei confronti del quale si sarebbe potuto (e quindi dovuto) già far valere il vizio (proprio in riferimento ad un caso similare cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 1 luglio 2021, n. 5041:«ad essere dichiarata comunitariamente incompatibile con le sentenze rese dalla Corte di Giustizia UE (nelle cause C 46 e 348/2018) non è la norma attributiva del potere conferito allo Stato di applicare il prelievo supplementare, ma una delle disposizioni nazionali disciplinanti le modalità di esercizio di tale potere (più in particolare il calcolo del prelievo)»”;
- “alla stregua della consolidata giurisprudenza di questo Consiglio (si vedano, tra le altre, sez. V, n. 3072/2009 e sez. VI n. 1983/2011), anche la contrarietà del provvedimento amministrativo al diritto dell'Unione, sia essa «diretta» (laddove il contenuto del provvedimento contrasti in sé con tale diritto), sia essa «indiretta» come nella presente fattispecie (in cui il provvedimento è conforme alla norma nazionale, ma questa è incompatibile con il diritto dell'Unione), si risolve in un normale vizio di violazione di legge che determina la semplice annullabilità del provvedimento amministrativo, da far valere entro il termine di decadenza con una ordinaria azione di annullamento […] cfr. anche Cons. St. n. 6335 del 2022: «la natura autoritativa di un provvedimento amministrativo non viene meno se la disposizione attributiva del potere è poi dichiarata incostituzionale … o si manifesta in contrasto col diritto europeo (Cons. St. 2580/22; 2194/22; 1920/22), a maggior ragione quando – come nella specie – il contrasto col diritto UE non ha riguardato la disposizione attributiva del potere, ma una regola sui criteri da seguire per il legittimo esercizio del potere; tali considerazioni rilevano sia quando la cartella di pagamento non sia stata a suo tempo impugnata (Cons. St., III, n. 3910/22) sia, a maggior ragione, quando essa sia stata impugnata e si sia formato un giudicato…»)”;
- “In definitiva, per la giurisprudenza, la violazione del diritto europeo implica un vizio d’illegittimità con conseguente annullabilità dell’atto amministrativo con esso contrastante e da ciò discende un duplice ordine di conseguenze: sul piano processuale, l’onere dell’impugnazione del provvedimento contrastante con il diritto europeo davanti al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di sessanta giorni, pena l’inoppugnabilità del provvedimento stesso; sul piano sostanziale, l’obbligo per l’amministrazione di dar corso all’applicazione dell’atto, fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela (in senso conforme cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 8; Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11168)”.
Va aggiunto che, fermo il dato oggettivo per cui nel caso di specie non risulta essere stata formulata istanza di intervento in autotutela in ragione delle sopravvenute pronunce della Corte di Giustizia, esulando dall’ambito del giudizio ogni disquisizione sul dovere di provvedere su un’ipotetica istanza di autotutela, va in ogni caso precisato che il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini ragionevoli di ricorso in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, risulta connesso al primario principio di certezza del diritto e da ciò deriva che, tendenzialmente, il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia in linea di principio obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo (cfr. Corte Giust. sentenza Kuhne & Heitz del 13 gennaio 2004). Nello stesso senso, la giurisprudenza europea ha ulteriormente evidenziato come, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, il principio della certezza nei rapporti giuridici non determina che gli stessi, una volta esauriti, debbano essere messi nuovamente e continuamente in discussione per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia che sancisca la sostanziale incompatibilità di un determinato atto con la normativa europea (cfr. le sentenze della Corte di Giustizia Randstad del 21 dicembre 2021 e OF La HE del 7 luglio 2022, che nel riaffermare i principi di autonomia procedurale degli Stati membri e la necessità del rispetto dei principi di effettività ed equivalenza, non pongono in discussione che un atto amministrativo, come considerato da una sentenza del giudice nazionale passata in giudicato che sia poi accertata da una sentenza della Corte di Giustizia come violativa del diritto europeo, continui a spiegare i spiegare i propri effetti).
Infine, preme rilevare che l’intervenuto consolidamento del provvedimento inibisce in questa sede l’invocata disapplicazione dello stesso la quale è, in ogni caso, demandata all’amministrazione, i cui poteri di intervento in autotutela, come osservato, restano fermi (Cons. Stato, sez. VI, n. 9338 del 2024).
2.3 Alla luce delle suddette coordinate ermeneutiche va rilevato che oggetto di controversia è, nel caso che occupa, un’intimazione di pagamento (n. 078 2021 90002612 88/000) avente ad oggetto anche crediti discendenti da imputazioni di prelievo relative alle annualità 1995/96, 1996/97 e 1999/2000 (le uniche ancora qui in contestazione) che, come risulta dalla documentazione prodotta dalla difesa erariale (documentazione che si è statuito al precedente punto 2.1 essere ammissibile), sono state infruttuosamente impugnate dall’azienda appellata.
A nulla rileva, peraltro, che due dei giudizi a suo tempo promossi avverso le imputazioni di pagamento 1995/96 e 1996/97 siano stati definitivi con una pronuncia di rito (ossia con decreto di perenzione) posto che tale esito processuale, pur inidoneo ad acquisire valore di giudicato, importa in ogni caso la sopravvenuta inoppugnabilità e definitività dell’atto di accertamento del credito.
Ne discende che:
- l’eventuale vizio di anticomunitarietà afferente all’imputazione di prelievo a monte (che andava tempestivamente e fruttuosamente dedotto contr quest’ultima) non può essere surrettiziamente fatto valere in questa sede come inficiante in via derivata il successivo atto esecutivo;
- ha errato il giudice di prime cure a ritenere ammissibili e ad accogliere tali censure.
3. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato l’intera intimazione di pagamento (relativa alla richiesta di pagamento del prelievo supplementare di quattro campagne lattiere), sul presupposto che, avendo questo Consiglio, con sentenza n. 6661/2022, annullato i provvedimenti di prelievo per il periodo 2000/01, ed essendo il ruolo unico, l’intero atto gravato dovrebbe ritenersi illegittimo.
Secondo parte appellante detta statuizione sarebbe errata in quanto il primo giudice avrebbe comunque dovuto limitare la pronuncia di annullamento alla sola parte relativa alla riscossione dell’annualità per cui era già intervenuta la sentenza di questo Consiglio.
In proposito si osserva che sarebbe irrilevante la circostanza che la cartella si fondi su un unico ruolo; ciò in quanto:
- il ruolo, ai sensi dell’art. 10, co. 1, lett. b), d.P.R. n. 602/1973, altro non è che un mero documento contabile formato di svariate voci, in cui l’amministrazione iscrive tutti i suoi crediti;
- il venir meno di alcuni dei singoli crediti ivi iscritti non possa avere come effetto quello di determinare l’illegittimità o l’incorrettezza dell’intero ruolo, quando si tratti di poste creditorie del tutto differenti;
- il solo fatto che la pretesa sia stata iscritta in un “unico ruolo” non muterebbe la natura sostanziale dei differenti crediti azionati dall’Amministrazione a mezzo della cartella di pagamento, che rimarrebbero in tutto e per tutto autonomi e separati tra loro.
Si aggiunge che A.G.E.A. sta procedendo al discarico parziale della cartella n. 30020180000012398000 con riguardo alla campagna lattiera 2000/01 e, in ottemperanza alla predetta sentenza, ad inviare la relativa comunicazione di ricalcolo.
3.1 Anche tale motivo è fondato.
Il giudice di prime cure ha errato nell’annullare in toto l’intimazione di pagamento n. 078 2021 90002612 88/000 sul presupposto dell’intervenuto annullamento da parte di questo Consiglio, con sentenza n. 6661/2022, dei provvedimenti di prelievo per il periodo 2000/01.
La natura oggettivamente complessa dell’intimazione di pagamento gravate in prime cure (che ha portato ad esecuzione somme relative ad annualità differenti) in uno con la scindibilità sul piano oggettivo dei suoi effetti (in ragione della separata ed autonoma indicazione del dettaglio degli addebiti relativi a ciascun anno), venendo in rilievo un’ipotesi di illegittimità solo parziale (e non integrale), impone infatti di modulare gli effetti della pronuncia di annullamento (in termini ex multis Cons. Stato, sez. VI, 13 marzo 2024 n. 2433) limitandone la portata demolitoria alle sole annualità in relazione alle quali sussistono i vizi accertati.
Irrilevante è, inoltre, la circostanza che la pretesa sia stata iscritta in un “unico ruolo” atteso che anche quest’ultimo è atto collettivo ad effetti soggettivamente ed oggettivamente scindibili trattandosi di elenco nominativo di soggetti debitori compilato con l’indicazione non solo delle generalità di questi ultimi ma anche delle somme dovute e di relativi titoli (qui differenti trattandosi di distinte annualità).
4. Per le ragioni sopra esposte l‘appello è fondato e va accolto.
5. Occorre ora procedere all’esame dei motivi riproposti ex art. 101, comma 2, c.p.a. da parte appellata.
5.1 Va da sé che detti motivi, in ragione del principio del tantum devolutum quantum appellatum e del carattere solo parziale dell’appello proposto dall’avvocatura erariale, saranno esaminati solo con riguardo alle annualità ancora in contestazione ( id est le annualità 1995/1996, 1996/1997, 1999/2000, con esclusione della campagna 2000/2001 non investita dalle doglianze svolte nell’atto di gravame).
5.2 In via preliminare preme poi ribadire che gli atti impugnati nel presente giudizio sono meri atti propedeutici alla riscossione, che sono stati preceduti da altri atti relativi allo stesso procedimento e dagli atti di accertamento del credito.
Ciò precisato, siccome oggetto dell’impugnazione è un atto riferito a pregresse debenze già accertate, vale a dire non già un autonomo atto impositivo, va ricordato che questo è impugnabile unicamente per vizi propri (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 febbraio 2024, n. 1316; Cons. Stato, sez. VI, 22 dicembre 2025, n. 10211); ne deriva l’impossibilità di dedurre censure che avrebbero dovuto essere rivolte all’originario atto di accertamento del credito o agli atti che comunque hanno preceduto l’emissione di quelli impugnati nel presente giudizio.
Ogni rilievo avrebbe potuto essere fatto valere avverso gli atti in precedenza notificati, oppure fatto valere attraverso i ricorsi che pure sono stati proposti avverso gli stessi.
5.3 In ogni caso, come si dirà in seguito, le doglianze riproposte sono anche infondate alla stregua dei principi più volte affermati dalla giurisprudenza della Sezione e di seguito sinteticamente richiamati.
6. Con il primo dei motivi riproposti ex art. 101., comma 2, c.p.a. (corrispondente al quinto motivo del ricorso di primo grado) si eccepisce la prescrizione della pretesa creditoria di A.G.E.A. con riferimento a tutti i prelievi portati dall’intimazione impugnata:
- in via principale, per il decorso del termine quadriennale di prescrizione di cui all’art. 3, comma 1, del Reg. (CE) n. 2988/1995;
- in via subordinata, per il decorso del termine quinquennale di prescrizione ex art. 2948, n. 4, c.c.;
- in via ulteriormente subordinata, per il decorso del termine decennale di prescrizione, ex art. 2946 c.c., fermo comunque per gli interessi il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c..
Si osserva in particolare che i decreti di perenzione e la sentenza del T.A.R. per il Lazio prodotti in grado di appello dalla difesa erariale non avrebbero interrotto i termini di prescrizione posto che, trattandosi dei prelievi relativi alle annualità 1995/96, 1996/97, 1999/00 e 2000/01, il termine di prescrizione sarebbe già ampiamente decorso all’atto del ricevimento, nel 2018, della cartella presupposta all’intimazione qui oggetto di gravame.
6.1 Il motivo è infondato.
Prima di procedere al suo scrutinio nel merito va disattesa l’eccezione di inammissibilità per violazione dell’art. 104 c.p.a. della documentazione prodotta dalla difesa erariale all’atto del deposito della memoria del 14 maggio 2025.
In proposito è peraltro sufficiente richiamare quanto già osservato con riguardo alla documentazione prodotta dalla difesa erariale in uno con l’atto di appello al precedente punto 2.1 e alla giurisprudenza di questa Sezione ivi indicata.
6.2 Sempre in limine, nel solco della giurisprudenza di questa Sezione (Cons. Stato, sez. VI, 22 dicembre 2025, n. 10211), va rilevato, con riguardo all’eccezione di prescrizione ed indipendentemente dal termine di prescrizione applicabile (anche se in ipotesi quadriennale ai sensi dell’art. 3, comma 1, Reg. (CE) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995), che “nel caso di impugnazione di un atto, che fa seguito ad una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi e che non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, questo è sindacabile in giudizio soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti precedenti, che dovevano essere fatti valere con la loro impugnazione”.
Ciò è ricavabile per analogia dalla giurisprudenza tributaria secondo cui “qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato” (Cass. civ., sez. trib., 29 novembre 2021, n. 37259).
Ne deriva che ogni questione afferente all’eventuale prescrizione del credito, verificatasi antecedentemente all’emissione dell’ultimo atto che ha preceduto quello impugnato nel presente giudizio, avrebbe dovuto essere fatta valere, al più tardi, in sede di impugnazione di tale ultimo atto (vale a dire la cartella di pagamento n. 30020180000012398/000 posta a base dell’intimazione di pagamento gravata in prime cure).
Da quest’ultimo atto a quello impugnato nel presente giudizio non è evidentemente maturato il termine di prescrizione, neppure se si ritenesse applicabile quello quadriennale ai sensi dell’art. 3, comma 1, Reg. (CE) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995.
Ne deriva, peraltro, l’irrilevanza del quesito pregiudiziale che l’appellante chiede di sottoporre alla Corte di Giustizia (“se, a seguito dell’entrata in vigore del Reg. (CE) n. 1290/05 - che, all’art. 34, par. 1, lett. b, prevede che il prelievo sul latte versato dagli Stati membri è considerato un’entrata con destinazione specifica del bilancio comunitario – e nel rispetto dei principi unionali della certezza del diritto, di non discriminazione e di proporzionalità, per il recupero dei prelievi latte debbano trovare applicazione le norme di cui al Reg. (CE) n. 2899/1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità, ed in particolare il termine di prescrizione quadriennale dettato dall’art. 3, comma 1, di tale regolamento”).
Naturalmente va anche rilevato che l’art. 3 del Reg. (CE) citato, all’ultimo comma, fa salvi i più lunghi termini prescrizionali previsti dalle normative nazionali salvando quindi il termine decennale ritenuto applicabile dalla giurisprudenza interna, che risulta anche più vantaggioso per gli interessi finanziari dell’UE.
6.3 Il Collegio, del resto, non intende discostarsi dall’orientamento assolutamente maggioritario che ritiene applicabile in materia di quote latte il termine prescrizionale ordinario decennale (ex multis Cons. Stato, sez. III, 7 novembre 2022 n. 9706; Cons. Stato sez. III, nn. 2730 del 2022; secondo cui “gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale”).
E tanto anche in considerazione anche del fatto che, da un lato, non può essere invocata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ. (Cons. Stato, Sez. II 28 dicembre 2021 n. 8659) e, dall’altro, non è neppure applicabile il termine prescrizionale breve ex art. 3, comma 1, Regolamento CE 2988/95 venendo in rilievo nella fattispecie in esame crediti derivanti da norme eurounionali regolatrici del mercato, o meglio, di misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali. Con riguardo a tale secondo aspetto pare, in particolare, che vada confermato l’orientamento (tra cui Cons. Stato, sez. VI, 19 novembre 2025, n. 9024) che ha evidenziato come il presupposto dell'applicazione del suddetto termine sia un'irregolarità idonea a incidere sul bilancio dell'Unione (come espressamente specificato dall'art. 1 par. 2 del Reg. CE 2988/95 secondo cui “Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita”) nel mentre, nel caso delle quote latte, non vi è un simile rischio, in quanto la tutela del bilancio dell'Unione è assicurata direttamente dagli Stati attraverso la reintegrazione del fondo (restando a carico delle autorità statali il recupero del prelievo supplementare dai produttori che hanno contribuito allo sforamento della quota nazionale). Il che fuga, peraltro, anche ogni perplessità in ordine all’eventuale incompatibilità della disciplina interna in termine di prescrizione (aspetto sul quale si veda anche funditus la posizione espressa da questa Sezione con la sentenza del 9 febbraio 2024 n. 1316).
Ne discende che il credito azionato in via esecutiva da A.G.E.A a mezzo degli atti gravati in prime cure non è prescritto, né con riferimento al capitale, né con riferimento agli interessi.
6.4 Solo per completezza preme rilevare che, dalla documentazione prodotta da parte appellante, emerge che nel caso che occupa:
- il T.A.R. Emilia- Romagna, sede di Bologna, con sentenza n. 5134/2010 (prodotta da parte appellante sub all. 1 all’atto di appello), ha dichiarato perento il ricorso del produttore avverso le imputazioni di prelievo supplementare per le campagne lattiere 1995/1996 e 1996/1997 (provvedimento passato in giudicato, in quanto non impugnato dal produttore); detto giudizio, nell’ambito del quale si è costituita A.G.E.A., è stato intrapreso nel 2009 (con ricorso R.G. n. 5134 del 2009) e si è concluso il 28 maggio 2010;
- il T.A.R. per il Lazio - sede di Roma, con sentenza n. 7667/2017 (prodotta da parte appellante sub all. 3 all’atto di appello) ha respinto il ricorso del produttore avverso l’imputazione di prelievo supplementare per la campagna lattiera 1999/00 (provvedimento passato in giudicato, in quanto non impugnato dal produttore); detto giudizio, nell’ambito del quale si è costituita A.G.E.A., è stato intrapreso nel 2000 (con ricorso R.G. n. 17643 del 2000) e si è concluso il 3 luglio 2017.
Deve aggiungersi che, prima della presupposta cartella di pagamento e dell’intimazione gravata, è stata ritualmente notificata al produttore, in data 28 settembre 2012, l’intimazione ex art. 8- quinquies , comma 1, della l. n. 33 del 2009 n. AGEA.DIRGEN.2012.4963 del 12 settembre 2012, relativa alle campagne 1995/96, 1996/97, 1999/00 e 2000/01.
Ebbene, è appena il caso di rammentare che secondo l’orientamento di questa Sezione espresso a partire dalle sentenze Cons. Stato, sez. VI, 7 agosto 2023 n. 7609 e 29 novembre 2023, n. 10303 (che riprende le indicazioni della giurisprudenza di Cassazione in materia lavoristica - Cass. civ., sez. lav., 29 luglio 2021, n.21799) il combinato disposto ex artt. 2943, comma 1 c.c. (ai sensi del quale “La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo”) e 2945, commi 1 e 2 c.c. (a mente dei quali, rispettivamente, “Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione” e “Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”) trova applicazione anche ove l’iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore (odierno appellato) ed il giudizio abbia assunto forma impugnatoria (come quello di impugnazione dell’originario provvedimento impositivo del prelievo). Tale lettura pare, invero, confortata sia dal dato letterale dello stesso art. 2943, comma 1 c.c. (che ricollega l'interruzione della prescrizione alla sola notificazione dell'atto introduttivo del giudizio senza indicare il soggetto che deve iniziare lo stesso) sia la ratio della previsione che è quella di mettere in quiescenza il meccanismo prescrizionale fintanto che l’accertamento dell’ an o quantum della pretesa creditoria risulta ancora sub judice . Inoltre, detta lettura sembra meglio sposarsi con l’esigenza di conciliare il dettato codicistico “comune” con la struttura impugnatoria del giudizio amministrativo che ha ad oggetto un provvedimento con il quale l’amministrazione ha in precedenza esercitato il suo potere secondo lo schema del diritto potestativo stragiudiziale (senza dimenticare che, peraltro, nella materia de qua, si ha una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo adito con cognizione naturalmente estesa all’intero rapporto controverso).
Ne consegue che, nella vicenda che occupa:
- il decorso del termine di prescrizione ordinario decennale si è interrotto per effetto della intrapresa dei suddetti giudizi di impugnazione da parte dell’azienda agricola appellata (rispettivamente nel 1999 e nel 2017) ed è rimasto sospeso sino alla definizione dei medesimi giudizi;
- esso ha quindi ricominciato ex novo da tali date ed è stato, peraltro, ulteriormente interrotto dapprima per la notifica della cartella AGEA.DIRGEN.2012.4963 del 12 settembre 2012 (notificata al produttore in data 28 settembre 2012);
- esso non poteva, per l’effetto, ritenersi maturato all’atto della notifica della intimazione di pagamento gravata in prime cure (che ha avuto luogo il 18 ottobre 2021).
7. Con il secondo dei motivi riproposti ex art. 101, comma 2, c.p.a. (corrispondente al terzo motivo del ricorso di primo grado) si deduce la nullità o comunque illegittimità comunitaria derivata dell’intimazione gravata in prime cure per mancata disapplicazione della normativa interna in materia (stante la sentenza di inadempimento della Corte di Giustizia UE del 24 gennaio 2018 in causa C-433/15 e, per i prelievi dal 1995/96 al 1997/98, anche la sentenza interpretativa della stessa Corte di Giustizia UE 27 giugno 2019 in causa C-348/18) ovvero delle norme attributive del potere di iscrizione a ruolo di prelievi conteggiati dall’amministrazione italiana in aperta violazione dei regolamenti comunitari in materia. E tanto:
- sia in ragione dell’effettuazione di compensazioni/restituzioni eseguite sulla base di norme interne, attributive del potere, che dovrebbero essere disapplicate per contrarietà dal diritto comunitario con conseguente nullità degli atti impugnati, rilevabile in ogni stato e grado ex art. 31, comma 4, c.p.a., e quindi anche d’ufficio dal giudice o comunque illegittimità dei medesimi, sia per violazione di legge che per eccesso di potere;
- sia perché presupporrebbero illegittimamente l’esistenza di un debito certo, liquido ed esigibile per prelievo latte, nonostante lo Stato italiano non sia mai stato in grado di verificare l’effettivo superamento della quota nazionale e, addirittura, che in sede penale sia stato accertato che la produzione italiana è sempre stata inferiore alla quota attribuita in sede di U.E..
Si aggiunge che l’intimazione di pagamento gravata in prime cure sarebbe illegittima anche per violazione del diritto interno (art. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009) che impone all’amministrazione di procedere al recupero dei debiti per prelievo latte “accertati come dovuti”, mentre sarebbe evidente che i debiti per prelievo latte di cui A.G.E.A. pretende il pagamento, non possono essere ritenuti “accertati come dovuti” e non sono nemmeno esigibili, siccome quantificati sulla base di norme interne, attributive del potere, che debbono essere disapplicate, anche d’ufficio, sia dalla stessa amministrazione che dai giudici interni.
Infine si deduce l’illegittimità della predetta intimazione di pagamento anche per eccesso di potere in quanto con essa si pretenderebbe il pagamento di prelievi supplementari che derivano da compensazione illegittime, o meglio radicalmente nulle, siccome emanate sulla base di norme interne, attributive del potere, che debbono essere disapplicate anche d’ufficio dal giudice interno e che, per di più, si basano su dichiarazioni di produzione non accertate dallo Stato italiano nei modi imposti dai regolamenti comunitari in materia.
7.1 La doglianza non merita positivo apprezzamento.
Valgono le considerazioni già svolte al precedente punto 2. con riguardo alla fondatezza del primo motivo di appello.
Come già rilevato in altra occasione da questa Sezione (Cons. Stato, sez. VI, 22 dicembre 2025, n. 10211), l’inammissibilità della domanda caducatoria di prime cure rivolta a vizi c.d. derivati, esonera il Collegio dallo scrutinio delle questioni pregiudiziali proposte ex art. 267 T.F.U.E., qui involgenti il “merito” della pretesa deprivandole di rilevanza: ove pure se ne fossero ravvisati i presupposti (qui carenti), l’obbligo del rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di giustizia UE presuppone l’esistenza non solo di un giudice ma anche di un giudizio correttamente instaurato e altrettanto correttamente celebrato (Cons. Stato, sez. V, n. 5649 del 2012). La stessa Corte di giustizia UE auspica che le questioni in rito vengano risolte anteriormente al rinvio pregiudiziale: cfr. sentenza 10 marzo 1981, C-36/80 e C-71/80, Irish Creamery Milk Suppliers Association, secondo cui “La necessità di giungere ad un’interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale esige […] che sia definito l'ambito giuridico nel quale l'interpretazione richiesta deve porsi. In questa prospettiva, può essere vantaggioso, secondo le circostanze, che i fatti della causa siano accertati e che i problemi di puro diritto nazionale siano risolti al momento del rinvio alla Corte, in modo da consentire a questa di conoscere tutti gli elementi di fatto e di diritto che possono avere rilievo per l'interpretazione che essa deve dare del diritto comunitario” (Cons. Stato, sez. VI, n. 3214 del 2024).
7.2 Con riguardo al secondo profilo di doglianza, in disparte dalla sua genericità, deve poi aderirsi al condivisibile insegnamento di questo Consiglio (da ultimo espresso con la sentenza n. 5858 del 23 agosto 2019) secondo cui “le indagini, finanche governative, scaturite dai dubbi di legittimità del meccanismo (riguardanti l'attendibilità dei dati utilizzati nel tempo dall'AIMA e poi dall'AGEA) non sono in grado di scardinare l'intero sistema nazionale delle c.d. quote latte, né sono sufficienti per far ritenere assolto in capo ai produttori (e quindi agli appellanti) l'onere probatorio al punto da spostare sull'amministrazione l'obbligo di provare la bontà e la stessa veridicità dei dati utilizzati (cfr. al riguardo ex plurimis Cons. Stato, Sez. III, 20 maggio 2019, n. 3202)”. Ciò appare a fortiori condivisibile nel caso in esame atteso che le affermazioni di parte appellata non paiono accompagnate neppure da un principio di prova in ordine al concreto impatto delle ridette indagini sulla attribuzione delle quote e sulla conseguente determinazione del prelievo supplementare dovuto, nello specifico, dalla singola azienda.
8. Con il terzo dei motivi riproposti ex art. 101, comma 2, c.p.a. (corrispondente al terzo motivo del ricorso di primo grado) si deduce la decadenza di A.G.E.A. dal potere di riscossione ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 602/73 secondo cui “Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: [… ] c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio”.
Tale articolo si applicherebbe anche al recupero dei prelievi latte in virtù degli espressi richiami contenuti nell’art. 8-quinquies, comma 10, L. n. 33/09 (anche all’art. 18, del D. Lgs. n. 46/99 che a sua volta richiama le disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del D.P.R. n. 602/73) sia nella precedente che nell’attuale formulazione.
In particolare, si deduce che all’atto della notifica della cartella A.G.E.A. presupposta risultava già ampiamente decorso il termine di decadenza rispetto ai singoli “accertamenti” del prelievo per i periodi indicati nell’intimazione impugnata compiuti ogni fine periodo e “notificati” peraltro solo ai primi acquirenti.
8.1 La doglianza non coglie nel segno.
E, infatti, come di recente chiarito dalla giurisprudenza di questa Sezione (nella già citata sentenza del 9 febbraio 2024 n. 1316), i termini di decadenza previsti dall’art. 25 del d.P.R. 602/1973 “si applicano solo alle imposte dirette e all’I.V.A. (imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo la sentenza della Corte Cost. del 7-15 luglio 2005, n. 280, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 in parte qua) sicché è sufficiente rilevare in argomento che il credito per cui si procede non ha carattere tributario, anche se utilizza gli stessi strumenti di riscossione coattiva delle obbligazioni tributarie, per cui è sottoposto alla disciplina sostanziale dei crediti ordinari (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2023, n. 9772). Il rinvio all’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, contenuto nel previgente art. 8-quinquies comma 10-bis del d.l. 5/2009, non implica pertanto l’introduzione di decadenze sostanziali o la rinuncia dello Stato a recuperare il prelievo supplementare dopo il termine indicato dall’art. 25 comma 1, del d.P.R. n. 602/1973 (due anni dall’accertamento del debito)”.
9. Con il quarto dei motivi riproposti ex art. 101, comma 2, c.p.a. (corrispondente al sesto e settimo motivo del ricorso di primo grado) si deduce, sotto un primo profilo, che il “residuo ruolo” di cui all’intimazione gravata in prime cure sarebbe del tutto illegittimo essendo lo stesso il residuo di un ruolo che deriverebbe da una illegittima duplicazione dell’unico ruolo previsto per i recuperi dei prelievi latte, derivante dall’iscrizione nel Registro debitori ex art. 8-ter L. n. 33/09 (ruolo, quest’ultimo, utilizzato da AGEA per operare illegittimamente il recupero dei prelievi, gravati di interessi non dovuti, anche se non definitivamente accertati, attraverso la compensazione con i premi PAC liquidati all’azienda ricorrente – alla data di presentazione del ricorso, per oltre € 43.753,55).
Sotto un secondo profilo si deduce poi l’illegittimità dell’intimazione gravata in prime cure, sia con riferimento all’ an che al quantum debeatur perché nella medesima risultano esposte a debito somme non dovute, stante l’annullamento dei corrispondenti titoli legittimanti l’iscrizione a ruolo, già (illegittimamente) recuperate per compensazione da A.G.E.A. con i premi PAC liquidati all’azienda odierna appellata.
9.1 Le doglianze non colgono nel segno.
Un’eventuale duplicazione del ruolo non costituisce un vizio di illegittimità posto che la disciplina di cui agli art. 8-ter e 8-quinquies, della L. n. 33/09 non prevede testualmente che l’incaricato della riscossione possa procedere alla riscossione coattiva dei debiti in materia di prelievo supplementare unicamente ed in via esclusiva in forza del ruolo derivante dall’iscrizione nel registro debitori (Cons. stato, sez. VI, 9 luglio 2024, n. 6127).
In questo senso va osservato che l'iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti di cui all'art. 8 ter, 1° comma, della legge n. 33 del 2009, istituito presso A.G.E.A., è equiparata all'iscrizione a ruolo delle somme dovute, ex art. 8 ter, 2° comma, L. n. 33/2009, ma ciò non comporta che il debito venga riscosso due volte (in termini Cons. Stato, sez. III, n. 5281 del 2021).
Assolutamente generico appare, infine, il secondo profilo di censura il quale non specifica in alcun modo l’importo delle somme non dovute e le ragioni per cui costituirebbero un indebito. A fronte di siffatta apodittica deduzione non si può peraltro sostenere, come fa parte appellata, che possa operare il principio di non contestazione ex art. 64 c.p.a..
10. Con il quinto dei motivi riproposti ex art. 101, comma 2, c.p.a. (corrispondente all’ottavo motivo del ricorso di primo grado) si deduce che i debiti per prelievo latte inseriti nella intimazione di pagamento qui impugnata, derivano da atti di accertamento/imputazione del prelievo a carico dell’azienda odierna appellata formati dall’amministrazione con riferimento ad ogni singola campagna che sono a tutti gli effetti da qualificarsi quali “provvedimenti amministrativi limitativi della sfera giuridica dei privati” e, come tali, “recettizi”, in quanto destinati a produrre direttamente i propri effetti (negativi) nella sfera giuridica dei produttori di latte, destinatari del pagamento indicato nei medesimi. Per tale motivo, l’efficacia degli atti di accertamento/imputazione del prelievo supplementare presupposti ai debiti indicati nella cartella impugnata, non potrebbe prescindere da una valida notifica dei medesimi ai soggetti interessati ai sensi dell’art. 21-bis della l. n. 241/90. Inoltre, la validità della cartella qui impugnata dipenderebbe dall’effettiva e validità notifica anche delle presupposte intimazioni di versamento ex l. n. 33/09.
In particolare, si deduce che A.G.E.A. avrebbe mancato di fornire prova dell’avvenuta notifica, all’azienda appellata, degli atti di accertamento del prelievo relativi alle annualità 1997/98 e 1998/99.
10.1 La censura appare mal calibrata.
Quelli dedotti a mezzo di essa sono, infatti, profili (come l’asserita irritualità della notifica dell’atto di accertamento a monte e della incompletezza dei riferimenti ivi contenuti) che potevano, al più, integrare vizi di legittimità dell’atto impositivo a monte e che andavano tempestivamente dedotti avverso di esso. Gli stessi, proprio inerendo atti di accertamento divenuti definitivi non sono, per contro, qui più deducibili.
11. Con il sesto dei motivi riproposti ex art. 101, comma 2, c.p.a. (corrispondente all’undicesimo motivo del ricorso di primo grado) si deduce che l’illegittimità ovvero la nullità degli atti impugnati, per mancata indicazione della data in cui il “residuo ruolo” è stato reso esecutivo. Ciò in quanto:
- ai sensi dell’art. 25, comma 2-bis, D.P.R. 602/73 “La cartella di pagamento contiene anche l’indicazione della data in cui è ruolo è stato reso esecutivo”;
- nel caso di specie la riattivazione sarebbe avvenuta sulla base di un ruolo diverso da quello indicato nella presupposta cartella A.G.E.A. e quindi l’A.D.E.R. avrebbe dovuto procedere alla notifica di una nuova cartella esattoriale o quantomeno avrebbe dovuto indicare nell’intimazione de qua, quando il “residuo ruolo” formato da AGEA ex D.L. 27/2019 è stato reso esecutivo.
11.1 La doglianza non merita positivo apprezzamento.
Al di là della considerazione che la mancata indicazione della data di definitività costituisce al più una mera irregolarità della cartella di pagamento, trattasi di vizio proprio di quest’ultima che per le medesime ragioni esposte ai punti precedenti andava dedotto tempestivamente avverso questa e non fatto valere surrettiziamente in questa sede avverso l’intimazione di pagamento a valle.
12. Con il settimo dei motivi riproposti ex art. 101, comma 2, c.p.a. (corrispondente al decimo motivo del ricorso di primo grado) si deduce la nullità (per mancanza dei requisiti essenziali, in punto di motivazione dell’atto ex art. 21-septies, L. n. 241/90) e/o comunque l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere (per quanto indicato in rubrica) dell’intimazione di pagamento gravata in prime cure, per assoluta carenza di motivazione in ordine agli importi esposti a residuo debito, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, anche di mora.
Con riferimento sia all’ an che al quantum debeatur degli interessi, si richiama quanto già sopra motivato in relazione al fatto che, essendo mancata la “notifica” degli atti di accertamento presupposti (notificati solo ai primi acquirenti) o comunque risultando radicolarmente nulla la stessa (motivi I e VII), non sono dovuti gli interessi.
Si deduce poi (anche in funzione dello scorporo dei recuperi PAC) che ai sensi dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/2003 il legislatore avrebbe espressamente previsto che, i prelievi imputati per tutti i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002 vengano versati senza interessi.
Ancora, si contesta la debenza degli interessi anche ai sensi degli artt. 8-ter, 3° e 4° comma, 8-quater, 3° comma, e 8-quinquies, comma 1, della L. n. 33/2009. Ed infatti, per quanto espressamente indicato nei richiamati articoli di legge, le “somme” da iscrivere nel registro debitori, e quindi eventualmente da recuperare, sarebbero solo le “imputazioni di prelievo” (peraltro solo se ed in quanto definitivamente accertate) e non gli interessi sulle stesse.
Inoltre, si contesta l’imputazione degli interessi di mora osservando che:
- l’A.D.E.R. nell’impugnata comunicazione indica che gli interessi di mora sono stati calcolati ai sensi dell’art. 30, DP.R. n. 602/73, ma detta pretesa non troverebbe alcun reale fondamento, perché nel caso di specie si tratterebbe di prelievi latte, per i quali gli interessi, in caso di mancato pagamento, sono specificamente indicati nei sovraordinati regolamenti comunitari in materia (art. 3 Reg. (CEE) n. 536/93, art. 8 Reg. (CEE) n. 1392/2001 e art. 15 Reg. (CEE) n. 595/2004) sicché la pretesa del loro pagamento risulterebbe totalmente infondata e, priva di congrua motivazione (anche perché, mancando l’indicazione della data in cui il “residuo ruolo” è divenuto esecutivo, non sarebbe dato capire la data di decorrenza, impendendo ogni verifica a riguardo);
- gli interessi di mora sarebbero fatti decorrere anche sugli interessi iscritti nel “residuo” ruolo, l’imputazione degli stessi sicché la loro imputazione sarebbe stata effettuata anche in violazione dell’art. 1283 c.c. (divieto di anatocismo);
- gli interessi di mora sarebbero stati calcolati in maniera anomala, date le differenze negli stessi tra la prima intimazione, datata 15 ottobre 2021, che riporta somma inferiori, e la seconda, datata 14 ottobre 2021, che riporta somme superiori.
Sotto altro profilo, si censura l’atto gravato in prime cure per difetto di motivazione in ordine alla decorrenza e quindi al calcolo degli interessi, anche di mora, e all’importo capitale sul quale sono stati calcolati, in violazione dell’art. 7 dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000), nonché dell’art. 3, L. 241/90 che stabiliscono che ogni atto posto in essere dell’amministrazione deve essere debitamente motivato, in modo da consentire la ricostruzione dell’ter logico giuridico alla base della pretesa.
Infine:
- con riferimento agli “Oneri di riscossione” si deduce che gli stressi non sarebbero stati conteggiati nella presupposta cartella di pagamento AGEA e che non sarebbero pertanto dovuti anche perché non puntualmente quantificati;
- con riferimento al “residuo ruolo” indicato nell’intimazione gravata in prime cure si torna ad eccepire la nullità dell’intimazione per mancata indicazione della data in cui il nuovo “residuo ruolo” formato da A.G.E.A. ex D.L. n. 27/19 è stato reso esecutivo, in violazione della normativa in materia di riscossione (art. 25, comma 2-bis, D.P.R. n. 602/73).
12.1 Le suddette doglianze sono, anche alla luce delle considerazioni svolte in ordine agli altri motivi riproposti, infondate.
Anzitutto, le doglianze in parola andavano, ancora una volta, per quanto si è in precedenza rilevato, tempestivamente mosse avverso la cartella di pagamento a monte.
In ogni caso, la cartella di pagamento a monte risulta sorretta da adeguata e congrua motivazione, onere che è stato assolto per relationem ex art. 3, comma 3, l. n. 241 del 1990 mercè il richiamo al Ruolo n. 2018/000003 (di cui è stata indicata anche la data di esecutività – 12 ottobre 2018).
12.2 Ciò vale anche con riguardo alla quantificazione degli interessi dovuti.
Infatti, per orientamento di questa Sezione (da ultimo sentenza n. 64 del 2024), anche sulla scorta dell’insegnamento della giurisprudenza di legittimità in materia tributaria, “allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, e dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori” (così Cass. civ., Sez. Un., 14 luglio 2022, n. 2228).
12.3 Generiche risultano, infine, le doglianze mosse con riguardo tanto al calcolo degli interessi di mora (avendo mancato l’azienda agricola ricorrente in primo grado di specificare se la differenza di importo tra prima e seconda imputazione sia effettivamente dovuta ad un errore) che agli oneri di riscossione (i quali peraltro sono dovuti, per definizione, in relazione anche ad adempimenti esecutivi successivi alla cartella di pagamento sicché non possono all’evidenza essere puntualmente quantificati già in questa).
13. Con l’ottavo dei motivi riproposti ex art. 101, comma 2, c.p.a. (corrispondente al primo motivo del ricorso di primo grado) si deduce l’inesistenza, ovvero la nullità insanabile degli atti impugnati, siccome effettuata dall’A.D.E.R. a mezzo PEC, ma da un indirizzo di posta elettrica non inserito nei pubblici registri.
13.1 La censura appare mal calibrata.
L’asserito vizio inficiante la notifica vale ad integrare, al più, una causa di nullità e non certo di giuridica inesistenza della stessa (Cons. stato, sez. VI, 9 luglio 2024, n. 6127).
Quest’ultima ipotesi –limite ricorre infatti nel solo caso di “totale mancanza materiale dell’atto” nonché “nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” (Cass. civ., Sez. Un., nr. 14916 e 14917 del 20 luglio 2016). Tanto con la precisazione che “il luogo in cui la notificazione viene eseguita non costituisce elemento costitutivo essenziale dell'atto e che i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc” (sempre Cass. civ., Sez. Un., nr. 14916 e 14917 del 20 luglio 2016).
Facendo applicazione di dette coordinate ermeneutiche al caso di specie deve, quindi, ritenersi che la notificazione dell’atto effettuata da indirizzo che non compare nei registri pubblici Reginde, ipa, pp.aa, ini-pec (e, quindi, per analogia, in un domicilio telematico diverso da quello previsto dalla legge) sia solo invalida sub specie di nullità e non tout court inesistente.
Ne discende che può farsi applicazione nella vicenda che occupa della sanatoria generale del raggiungimento dello scopo ex art. 156 e 160 c.p.c..
In particolare, deve rilevarsi che la notificazione presso indirizzo mail diverso da quello indicato nei pubblici registri non ha impedito all’azienda agricola odierna appellata di conoscere e di impugnare nei termini gli atti proponendo ricorso dinanzi al T.A.R. (in termini Cassazione civile, sez. trib., 17/01/2019, n. 1156).
14. In conclusione, per le ragioni esposte, l’appello è fondato e va accolto.
Per l’effetto, disattesi i motivi riproposti da parte appellata ex art. 101, comma 2, c.p.a., in parziale riforma della sentenza impugnata, rispetto alla domanda di annullamento originariamente proposta avverso l’intimazione di pagamento n. 078 2021 90002612 88/000, il ricorso di primo grado va:
- in parte dichiarato inammissibile con riguardo alle annualità 1995/1996, 1996/1997, 1999/2000;
- in parte accolto.
Di conseguenza va annullata l’intimazione di pagamento n. 078 2021 90002612 88/000 gravata in prime cure limitatamente alla sola annualità 2000/2001.
15. Sussistono nondimeno, anche in ragione delle condizioni subiettive di parte appellata e della reciproca complessiva soccombenza (legata anche al carattere solo parziale dell’appello proposto avverso la sentenza di primo grado), giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, disattesi i motivi riproposti da parte appellata ex art. 101, comma 2, c.p.a., in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara, in parte, nei sensi di cui in motivazione, inammissibile e, in parte, accoglie il ricorso di primo grado e, di conseguenza, annulla l’intimazione di pagamento n. 078 2021 90002612 88/000 limitatamente all’annualità 2000/2001.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO DO, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
IO AL, Consigliere, Estensore
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO AL | LO DO |
IL SEGRETARIO