Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13/03/2026, n. 2102
CS
Ordinanza collegiale 1 luglio 2025
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CS
Accoglimento
Sentenza 13 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Sopravvenuta carenza di interesse

    Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse poiché l'amministrazione ha annullato l'atto in autotutela.

  • Accolto
    Contrarietà della normativa nazionale a quella comunitaria

    Il TAR ha ritenuto fondato il motivo relativo alla contrarietà della normativa nazionale rispetto a quella comunitaria circa il metodo di compensazione nazionale utilizzato nel calcolo del prelievo. Ha altresì considerato la sentenza della Corte di Giustizia UE che ha annullato parte dei prelievi.

  • Accolto
    Violazione del principio del giudicato interno

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il motivo di appello, affermando che le questioni relative alle campagne 1995/96, 1996/97 e 1999/00 erano coperte da giudicato interno, rendendo il ricorso inammissibile per tali annualità.

  • Accolto
    Annullamento solo parziale della cartella di pagamento

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il motivo, affermando che l'annullamento dell'intimazione di pagamento doveva essere limitato alla sola annualità 2000/2001, essendo l'atto oggettivamente scindibile.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per giudicato interno

    Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado con riguardo alle annualità 1995/1996, 1996/1997, 1999/2000 a causa del giudicato interno formatosi.

  • Accolto
    Annullamento parziale della cartella

    Il Consiglio di Stato ha annullato l'intimazione di pagamento limitatamente all'annualità 2000/2001.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha esaminato l'appello proposto dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) avverso la sentenza del TAR Emilia-Romagna, sede di Parma, che aveva parzialmente accolto il ricorso della Società Agricola Gavazzoli S.S. La società aveva impugnato due intimazioni di pagamento e un atto di pignoramento presso terzi relativi al prelievo supplementare "quote latte" per diverse campagne, deducendo molteplici motivi di illegittimità, tra cui la nullità della notifica degli atti, la violazione della normativa comunitaria in materia di compensazioni nazionali, la decadenza, la prescrizione del credito, la duplicazione delle procedure di recupero, l'errata quantificazione del debito e la mancata notifica degli atti presupposti. Il TAR aveva dichiarato il difetto di giurisdizione per il pignoramento, l'improcedibilità per carenza di interesse per una delle intimazioni annullata in autotutela, accolto il ricorso per il terzo motivo relativo alla contrarietà al diritto UE e rigettato la domanda risarcitoria. L'AGEA e l'ADER, con l'appello, contestavano l'accoglimento del ricorso di primo grado, sostenendo l'inammissibilità delle questioni sollevate dalla società appellata, in particolare per la formazione di un giudicato interno favorevole all'amministrazione e per la natura degli atti impugnati come meri atti esecutivi. La società appellata, a sua volta, riproponeva i motivi di ricorso originari, insistendo sulla prescrizione, sulla nullità comunitaria derivata, sulla decadenza, sulla duplicazione del ruolo, sull'errata quantificazione del debito, sulla mancata notifica degli atti presupposti e sulla nullità per carenza di motivazione.

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello, riformando parzialmente la sentenza del TAR. Ha innanzitutto disatteso l'eccezione di inammissibilità della documentazione prodotta dall'AGEA, ritenendola indispensabile ai fini della decisione. Nel merito, ha ritenuto fondato il primo motivo di appello, affermando che la violazione del diritto europeo, come quella di legge domestica, configura un vizio di annullabilità e non di nullità dell'atto, con la conseguenza che, se l'atto presupposto non è tempestivamente impugnato, il vizio non è più contestabile impugnando atti a valle. Ha sottolineato il principio di certezza del diritto e la formazione del giudicato interno, che limita l'impugnabilità degli atti divenuti definitivi. Di conseguenza, ha ritenuto che le censure relative alle campagne 1995/96, 1996/97 e 1999/00, per le quali erano intervenuti giudicati favorevoli all'amministrazione o decreti di perenzione, dovessero essere dichiarate inammissibili. Ha altresì accolto il secondo motivo di appello, ritenendo errato l'annullamento integrale dell'intimazione di pagamento da parte del TAR, poiché l'illegittimità accertata per la campagna 2000/2001 (a seguito di sentenza della Corte di Giustizia UE) non poteva estendersi alle altre annualità, data la scindibilità oggettiva dei crediti. Pertanto, ha annullato l'intimazione di pagamento limitatamente all'annualità 2000/2001. Ha infine disatteso i motivi riproposti dalla società appellata, ritenendo infondate le eccezioni di prescrizione, decadenza, nullità comunitaria derivata, duplicazione del ruolo, errata quantificazione del debito e nullità della notifica, in quanto attinenti ad atti presupposti ormai definitivi o comunque infondate nel merito. Le spese del doppio grado di giudizio sono state compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13/03/2026, n. 2102
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2102
    Data del deposito : 13 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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