Articolo 1685 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 1685. Profilo di carriera e periodi di permanenza minima nel grado 1. Le promozioni al grado superiore possono effettuarsi:
a) fino al grado di colonnello per i medici; b) fino al grado di maggiore per i farmacisti; c) fino al grado di colonnello per i commissari; d) fino al grado di capitano per i contabili. 2. I capitani contabili, se posseggono tutti i requisiti richiesti per far parte del ruolo degli ufficiali commissari e se sono riconosciuti idonei per competenza e per qualita' tecniche e organizzative a ben disimpegnare le funzioni dell'ufficiale superiore commissario, possono essere proposti per l'avanzamento al grado di maggiore commissario. A loro e' riservato solo un quinto dei posti disponibili. 3. Per essere presi in esame agli effetti dell'avanzamento, i candidati devono avere una permanenza minima in ciascun grado cosi' stabilita:
a) ad anzianita':
1) nel grado di sottotenente (medico, chimico farmacista, commissario, contabile): 4 anni;
2) nel grado di tenente (medico, chimico farmacista, commissario, contabile): 7 anni;
3) nel grado di capitano (medico, chimico farmacista): 7 anni;
4) nel grado di maggiore (medico): 4 anni; b) a scelta:
1) nel grado di capitano (commissario): 7 anni;
2) nel grado di maggiore (commissario): 4 anni;
3) nel grado di tenente colonnello (medico e commissario): 3 anni.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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