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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 4746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4746 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 4789/2020
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano La Corte d'Appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai Magistrati dr. Giuseppe De Tullio Presidente dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4789/2020 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di
Napoli n. 3511/2020, pubblicata il 19.5.2020 vertente tra
( ), (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
) e (c.f. ), in qualità C.F._2 Parte_3 C.F._3 di eredi di , rapp.ti e difesi dall'avv.to Ugo Cioffi Persona_1
Appellanti
E
(c.f. ) in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e Controparte_1 P.IVA_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
Appellato
CONCLUSIONI: come da note ex art.127ter c.p.c. depositate dall'appellante in data 14.04.2025 e dall'appellato il 23.3.2025.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio innanzi al Persona_1 tribunale di Napoli il per sentire accertarne la responsabilità in relazione Controparte_1 alla mancata diagnosi della patologia neoplastica che lo aveva colpito quando era stato ristretto in
1 R.G. 4789/2020 regime di detenzione carceraria e per ottenere la condanna del convenuto al risarcimento CP_1 di tutti i danni patiti.
In particolare, l'attore, sulla premessa di avere già proposto ricorso ex art. 696-bis c.p.c. e che, in quella sede, attraverso ctu medico-legale, era stato accertato che la patologia era insorta quando egli era ancora detenuto e che una maggiore diligenza avrebbe consentito una più tempestiva diagnosi, aveva addotto l'esclusiva responsabilità dell'amministrazione convenuta, rilevando la sua culpa in vigilando, ed aveva chiesto all'autorità giudiziaria di: “Accertata la responsabilità del
[...]
per quanto di seguito contestato relativamente alle strutture carcerarie che hanno Controparte_1 vigilato, controllato e gestito la vita del detenuto luliano dal 2008 al 2013, responsabilità Per_1 consistita nella specifica omissione di indagini mediche e diagnostiche sulla persona del sig.
[...]
che hanno impedito di individuare la grave patologia dalla quale lo stesso è stato colpito Per_1 durante la detenzione in carcere tanto da far configurare una culpa in vigilando ed una disattenzione notevole al diritto alla salute del detenuto perché era precipuo dovere della struttura garantire il citato diritto anche a seguito della documentazione medico legale formatasi durante il procedimento de libertade;
stabilita la responsabilità di natura extracontrattuale e segnatamente ex art. 2049 c.v. in relazione e combinazione con l'art. 32 Cost.; accertato il nesso di causalità tra la condotta della
P.A.e l'evento dannoso prodotto;
stabilito che, in ogni caso, la struttura ha agito superficialmente e per colpa e comunque in contrasto con una norma specifica che imponeva l'obbligo della cura del paziente/detenuto; stabilire, per conseguenza, e quantificare il danno biologico, relazionale, morale riportato dallo luliano e condannare il al risarcimento di tutti i danni per Controparte_1 perdita di chances e per danni biologico, relazionale, morale nonché per le spese mediche sostenute, per quelle necessarie per chemioterapia e controlli diagnostici e clinici con interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa con attribuzione al sottoscritto avvocato.”
Si costituva in giudizio il eccependo il proprio difetto di legittimazione e, Controparte_1 nel merito, l'infondatezza della domanda.
Con sentenza n. 3511/2020, pubblicata il 19.5.2020, il tribunale di Napoli rigettava le domande proposte dagli eredi di , costituiti in giudizio a seguito del decesso dell'attore, e Persona_1 compensava le spese di lite.
In motivazione, il tribunale affermava che:
-la disciplina fondamentale della sanità penitenziaria, contenuta nell'art. 11, l. n. 354/1975, impone alle strutture penitenziarie di garantire ai detenuti un livello di assistenza e di cura pari a quello garantito dalle strutture ospedaliere, cosicché a detenuti e cittadini liberi sia assicurata la medesima tutela del proprio diritto alla salute;
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-in virtù della richiamata disciplina, la struttura penitenziaria risponde dei danni derivanti ai detenuti secondo i principi e le regole operanti in materia di responsabilità professionale sanitaria;
-secondo la giurisprudenza prevalente, la responsabilità dell'ente ospedaliero nei confronti del paziente ha natura contrattuale (da cd. contatto sociale), sia che consegua ex art. 1218 c.c. dall'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, sia che derivi ex art. 1228 c.c. dall'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario in qualità di suo ausiliario necessario;
-dato il regime probatorio della responsabilità contrattuale, è onere del paziente-creditore fornire la prova, tra l'altro, del nesso di causalità giuridica, ossia il rapporto di causa-effetto tra inadempimento e danno;
-ai fini dell'accertamento del nesso di causalità materiale, si applica la regola probabilistica del “più probabile che non”;
-dalle risultanze della consulenza tecnica svolta in sede di A.T.P., non era possibile ritenere che l'amministrazione penitenziaria avesse omesso di praticare ad gli accertamenti e Persona_1 le indagini necessarie in relazione alla sua condizione clinica;
-il ctu aveva collocato l'insorgenza della patologia tumorale in un momento antecedente di 18-24 mesi la scoperta della malattia e, quindi, tra la fine del 2011 e l'inizio del 2012 (considerato che la malattia era stata diagnosticata nel novembre del 2013): da ciò poteva desumersi che i problemi di salute che avevano interessato nel 2010 non erano sintomi della neoplasia, ma Persona_1 conseguenza del diverso disturbo della sfera psichica, rilevato sia dai consulenti di parte che dai tecnici del tribunale;
-la mancata scoperta precoce del tumore doveva essere ricondotta, quindi, al fatto che la malattia si era sviluppata sotto traccia, manifestandosi solo quando era ad uno stadio già avanzato, e non ad un deficit diagnostico imputabile agli istituti di detenzione presso cui era stato Persona_1 ristretto;
-l'assenza di negligenza diagnostica trovava conferma anche nel fatto che la malattia era stata diagnosticata diversi mesi dopo l'uscita dal carcere (avvenuta a marzo del 2013, momento a partire dal quale l'attore era stato ristretto in regime di detenzione domiciliare).
Il giudizio di appello.
Avverso la sentenza, hanno proposto appello , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...]
Con il primo motivo di gravame, gli eredi di hanno impugnato la sentenza nella Persona_1 parte in cui il giudice di primo grado, pur avendo correttamente individuato la normativa applicabile in tema di tutela della salute dei detenuti e relativi obblighi delle strutture penitenziarie facendo
3 R.G. 4789/2020 richiamo alle risultanze della consulenza svolta in sede di A.T.P., aveva erroneamente ritenuto non sussistente il nesso di causalità tra i fatti e l'evento. Gli appellanti, invocando la citata consulenza, hanno evidenziato che la patologia era sicuramente insorta durante il periodo di detenzione carceraria
(nel 2011) e che, ai fini della diagnosi, trattandosi di malattia “silente”, sarebbero stati necessari approfondimenti specifici, più volte richiesti dal detenuto e dai suoi medici di fiducia, senza che tali richieste fossero accolte dall'amministrazione penitenziaria, la quale, quindi, avrebbe omesso di adempiere al proprio obbligo giuridico di sottoporre a visite e cure mirate per Persona_1 scoprire la patologia all'origine dei dolori lamentati. Gli istanti hanno ribadito, quindi, di aver fornito idonea prova del nesso eziologico tra l'omessa diagnosi della patologia tumorale (e non l'insorgere della patologia, come erroneamente ritenuto dal primo giudice) e l'aggravarsi della malattia, da imputarsi, in tesi, alla circostanza per cui la struttura aveva sottovalutato le richieste di aiuto del detenuto.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato il mancato accoglimento delle richieste istruttorie formulate in primo grado (in particolare, la prova testimoniale), finalizzate ad accertare le condizioni di salute di prima, durante e dopo la detenzione, così da Persona_1 dimostrare la culpa in vigilando della struttura penitenziaria.
Con l'ultimo motivo di appello, hanno evidenziato la contraddittorietà dell'iter logico-giuridico seguito dal tribunale e della motivazione con la quale il giudice, pur ritenendo che l'attore avesse correttamente inquadrato la fattispecie oggetto di causa quale ipotesi di responsabilità contrattuale da contatto sociale, era poi pervenuto inspiegabilmente al rigetto della domanda.
Tutto quanto ciò posto, gli appellanti hanno concluso chiedendo di: “riformare l'impugnata sentenza nr. 3511/2020 del Tribunale di Napoli e per l'effetto accogliere la domanda risarcitoria ed indennitaria proposta originariamente da , deceduto e per esso qui i suoi eredi, Persona_1 costituitisi in primo grado, oggi appellanti signori , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
con condanna del in persona del Ministro pro tepore
[...] Controparte_1 domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato al risarcimento dei danni morali e patrimoniali per responsabilità da contatto sociale, per responsabilità aquiliana ex art. 2043 e /o per responsabilità per inadempimento. Conseguentemente condannare il al pagamento delle Controparte_1 spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Si è costituito in giudizio il , riportandosi alle difese già spiegate in primo Controparte_1 grado ed ha chiesto il rigetto del gravame, con vittoria di spese.
Con decreto presidenziale del 19.3.2025 comunicato alle parti, è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c. lo svolgimento dell'udienza del 15.4.2025 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta.
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Con ordinanza del 15.4.2025, la Corte ha riservato la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, l'appello proposto dagli eredi di è Persona_1 infondato e va respinto per i motivi di seguito indicati.
In via preliminare vanno disattese le richieste istruttorie degli appellanti. La richiesta di ammissione di prova testimoniale va rigettata: alcuni capi di prova sono inammissibili in quanto aventi carattere valutativo ( nr.3,6,8 e 9), mentre gli altri risultano ininfluenti, poiché mirano a dimostrare circostanze già acclarate o ad affermare circostanze smentite documentalmente. Con riferimento alla richiesta di procedere a ctu medico-legale al fine di quantificare il danno biologico sofferto da , Persona_1 essa è evidentemente assorbita dall'accertamento dell'insussistenza dell'inadempimento imputabile all'amministrazione convenuta.
e, successivamente, i suoi eredi hanno agito in giudizio allegando Persona_1
l'inadempimento dell'amministrazione penitenziaria in relazione agli obblighi di tutela del diritto alla salute dei detenuti, imposti all'amministrazione dall'art. 11, l. 354/1975.
A fronte di tale allegazione, era onere della amministrazione convenuta in giudizio dimostrare l'adempimento quale fatto estintivo della pretesa attorea, e tanto ai sensi dell'art. 1218 c.c., applicabile al caso di specie in virtù della qualificazione - operata dal tribunale e non oggetto di impugnazione - della responsabilità invocata quale responsabilità contrattuale c.d. da contatto sociale qualificato. Si evidenzia che in ambito civile è configurabile il nesso causale - la cui sussistenza deve essere provata dal danneggiato ai sensi della norma generale prevista dall'art.2967 c.c. - fra il comportamento omissivo del medico e il pregiudizio subito dal paziente qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi ( Cass. civ.,
17/1/2008, n. 867)
L'assenza, nel caso di specie, di una condotta inadempiente imputabile all'amministrazione è stata allegata dalla parte convenuta ed emerge dagli atti di causa.
In particolare, è stato dimostrato che la patologia neoplastica dalla quale fu colpito Persona_1
, ancorché verosimilmente già presente durante l'ultimo periodo di detenzione in carcere, non
[...] poteva essere diagnosticata se non attraverso indagini specifiche che, tuttavia, l'amministrazione non era tenuta ad effettuare, non sussistendo alcun sospetto diagnostico che le rendesse opportune, né essendo le medesime state richieste da . Per_1
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Ai fini di tale convincimento, assumono valore decisivo la consulenza redatta in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. e la ulteriore documentazione medica in atti in ordine allo stato di salute in cui versava (o che, comunque, lo stesso manifestava) durante il Persona_1 periodo di detenzione. Attraverso tali atti è possibile valutare la condotta dell'amministrazione e, in particolare, l'appropriatezza dell'assistenza sanitaria fornita ai sensi dell'art. 11, l. 354/1975 e del d. lgs. 230/1999 ivi richiamato.
Nella richiamata consulenza tecnica (i cui esiti, non contestati dalle parti, sono attendibili e pienamente condivisibili, poiché frutto di seria e approfondita valutazione critica della documentazione e privi di vizi motivazionali e/o di errori logici e giuridici) si legge quanto segue:
“Secondo l'assunto attoreo, vi sarebbe una responsabilità professionale dei curanti durante il periodo di detenzione in carcere, per mancata/ritardata diagnosi di una malattia che, secondo il parere espresso, sarebbe stata già presente in quel periodo, senza peraltro poter indicare una probabile epoca di insorgenza. E' stata ripetutamente esposta e commentata, in narrativa, la grande variabilità del decorso e della evoluzione di questi tumori ( cosa peraltro nota per tutte le neoplasie in genere ), soffermandosi di proposito sull'epoca della diagnosi, che può essere precoce ( come nei casi asintomatici diagnosticati in fase di screening, o nei casi paucisintomatici quando siano presenti sintomi a carattere specifico (melene, rettoragie anche modesta), o quando si tratti di soggetti a rischio (eredofamilarità, alterazioni genetiche), o per la presenza nota di precursori (polipi adenomatosi e soprattutto villosi, i cui portatori sono soggetti a controlli ripetuti); la diagnosi stessa può essere conseguita in una fase più o meno tardiva per assenza di sintomi specifici (sanguinamento, decadimento organico irreversibile, disturbi dell'alvo sotto forma di diarrea e soprattutto di crisi subocclusive recidivanti), o anche unicamente per sopraggiunte complicanze e/o addirittura esclusivamente per la scoperta di lesioni ripetitive a distanza. Questa tipologia di quadro clinico accompagnata da dolore addominale in sede epicritica (complicanza perforativa → fossa iliaca sinistra) è quello che ha indotto il curante che assisteva l'istante al suo domicilio a richiedere quella indagine ecografica che evidenziava la presenza di metastasi epatiche e conduceva successivamente all'espletamento dell'iter diagnostico completo, con possibilità di porre diagnosi di sede e di natura del tumore primitivo. Per i motivi suddetti, per quanto sfortunato, il caso dell'istante, che può definirsi inizialmente “del tipo inizialmente occulto”, sebbene di non frequentissimo riscontro clinico- statistico, non può destare perplessità nel suo inquadramento, non eccezionale, nell'ambito della pratica medica quotidiana. D'altra parte, l'affermazione che la patologia neoplastica era già presente nella fase di detenzione, senza peraltro indicare quale potesse essere l'insorgenza temporale, e quindi senza circoscrivere in alcun modo il campo, non risulta condivisibile nella sua accezione generale, dato il lungo periodo di permanenza in carcere considerato nella sua interezza
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(2008/2013);constatata anche la presenza di segni e sintomi troppo generici (dimagrimento compreso ma con andamento alterno), non sufficienti ad orientare almeno un sospetto diagnostico, in quanto in buona parte e nei tempi più remoti del periodo attribuibili in consistente misura all'aspetto somatoforme del disturbo dell'adattamento più sopra richiamato. A questo proposito va ricordato che anche durante il periodo di detenzione domiciliare vi è stato un lasso di tempo abbastanza lungo di osservazione, alla fine del quale, solo per l'insorgenza di una complicanza, si è proceduto alle indagini appropriate. Vale a dire che anche fuori dell'ambito carcerario, i sintomi presentati dall'istante non generavano, come già detto, un determinato specifico sospetto diagnostico durante la detenzione domiciliare, con quadro clinico invariato, in un arco di tempo di durata non trascurabile (otto mesi circa). In linea generale, cercare di stabilire l'epoca di insorgenza di un tumore costituisce motivo di grande incertezza, tranne forse che in una fase sicuramente iniziale di neoplasia (early colorectal cancer) diagnosticabile, come già esposto, a seguito di programmi di screening, o in corso di monitoraggio continuativo di soggetti a rischio, o nei casi cosiddetti di incidentaloma, a mezzo di indagini condotte per altre patologie. Le difficoltà di stabilire l'epoca di insorgenza di un tumore dipendono dalla cosiddetta crescita tumorale, la cui velocità viene determinata da tre fattori principali (…). Tenendo presente inoltre che nel caso de quo all'interessamento circonferenziale è subentrata la sua evoluzione (scirrosa ) tendente a restringere il lume del viscere, tanto da non permettere il passaggio della sonda colonscopica, in una fase che può definirsi pre-occlusiva, si potrebbe concludere, sulla base di questi dati, e tenendo anche conto dei tempi biologici delle multiple colonizzazioni a distanza, che al momento dell' esordio clinico il tumore fosse gia presente da un periodo temporale non inferiore ai 18 - 24 mesi, afferente ancora quindi al periodo di detenzione in carcere. È però doveroso aggiungere che come per tutti gli altri tumori, questo criterio è solo in una certa misura applicabile nei suoi termini ai casi singoli, molto numerosi, variabili e di efficacia diversa risultando sia i fattori di crescita che quelli che tendono a ridurre la proliferazione neoplastica. Ricomprendendo tutto quanto è stato detto, si può affermare che per quanto riguarda il tumore stenosante del sigma (adenocarcinoma scirroso), caratterizzato nella fase di esordio clinico da una complicanza distrettuale (perforazione coperta) e da contestuali lesioni ripetitive a livello del lobo sinistro del fegato - da cui risulta affetto il sig. luliano - l'inizio di malattia, inteso nel senso della primitiva insorgenza neoplastica può verosimilmente essere fatto risalire ad una epoca precedente l'esordio di 18-24 mesi circa, sulla base di conoscenze biologiche
e di esperienze di pratica clinica. Mentre per i tumori del retto le possibilità di diagnosi precoci sono maggiori per la più ricca e precoce sintomatologia e la facile esplorabilità, nei tumori del colon
(sigma compreso), che evolvono più lentamente e spesso in modo clinicamente occulto, e nel quale come si è detto, i cosiddetti sintomi di allarme corrispondono troppo spesso a fasi avanzate del
7 R.G. 4789/2020 processo, può maggiore frequenza verificarsi il cosiddetto ritardo diagnostico. (…) La possibilità che la malattia, clinicamente silente, in quanto esprimeva non una sintomatologia caratteristica, non insorgeva in un soggetto a rischio eredo-familiare, in assenza di precursori conosciuti e del quale non erano note anomalie genetiche, in età giovanile, e nel quale il dimagrimento, inteso come compromissione dello stato generale, non era progressivo, ma si dimostrava alternante con recuperi di peso significativi, non assumendo quindi caratteri di una cachessia neoplastica (progressiva ed irreversibile) venisse diagnosticata non appariva, entro certi limiti, particolarmente elevata in quanto le condizioni segnalate non suggerivano l'esecuzione di protocolli diagnostici mirati. Si può ritenere che solo un elevato impegno professionale, corrispondente ad una totale obbligazione di mezzi, potesse pervenire allo scopo;
ma non è sempre facile aderire a tali conclusioni, né si può ritenere in assoluto che anche gli invocati arresti domiciliari avrebbero potuto condurre alla diagnosi - o facilitarla - in quanto, anche in questa evenienza, il prolungato silenzio clinico non ha consentito un approccio appropriato all'iter diagnostico. Ma se risulta obiettivamente difficile esprimere un parere sulla condotta dei curanti nella individuazione di eventuali profili di responsabilità professionale, in uno con le invocate carenze della struttura, bisogna anche sottolineare che, come risulta dagli atti, negli ultimi due anni circa della detenzione carceraria non sono state condotte indagini di alcun tipo, almeno per quanto si può ricavare da una documentazione di per sè peraltro alquanto carente. Non si può quindi escludere, secondo criterio del più probabile che non, che ulteriori continuative osservazioni cliniche ed indagini laboristico-strumentali, con maggiore diligenza e attenzione all'anamnesi riferita con le sue corrette interpretazioni, non avrebbero potuto conseguire in tempi più brevi la diagnosi di neoplasia in atto;
cosa che avrebbe consentito l'adozione di tempestivi e maggiormente efficaci provvedimenti terapeutici - decisamente influenti in maniera favorevole sulla prognosi a distanza - e con possibilità quindi di maggiori chances di sopravvivenza e prospettive di qualità di vita migliore” (pagg. 21-26).
In sintesi, il consulente tecnico di ufficio ha accertato che: i) la patologia neoplastica da cui fu colpito fu del tipo “inizialmente occulto”; ii) i sintomi manifestati da Persona_1 Persona_1 durante il periodo di detenzione furono generici e non tali da generare un sospetto diagnostico, poiché comunque riconducibili all'aspetto somatoforme del riscontrato disturbo dell'adattamento; iii) anche dopo la fine del periodo detenzione penitenziaria, i sintomi rimasero generici, ed infatti per circa otto mesi - durante i quali fu sottoposto alla detenzione domiciliare - il quadro clinico rimase Per_1 inalterato e non sorse alcun sospetto diagnostico;
iv) l'inizio della malattia può essere fatto risalire ad epoca precedente l'esordio di circa 18-24 mesi;
v) in generale, i tumori del colon (come quello del sigma) evolvono lentamente e in modo clinicamente occulto, così determinando frequentemente il ritardo diagnostico;
vi) visti il carattere silente della malattia, l'assenza di sintomi specifici, l'assenza
8 R.G. 4789/2020 di ereditarietà, l'assenza di precursori conosciuti, la giovane età di , l'impossibilità di Per_1 qualificare il dimagrimento di come cachessia neoplastica, non erano particolarmente elevate Per_1 le probabilità di una diagnosi, poiché nulla suggeriva l'esecuzione di protocolli diagnostici mirati;
vii) comunque, dagli atti acquisiti, risulta che negli ultimi due anni della detenzione non furono condotte indagini di alcun tipo, sicché non è possibile escludere che una maggiore diligenza nell'osservazione clinica e nell'indagine laboristico-strumentale avrebbe condotto ad una più celere diagnosi della neoplasia.
Posto che l'inadempimento allegato dall'attore consiste nella omessa diagnosi della malattia, causata
- in tesi - da una carente assistenza sanitaria, bisogna evidenziare che, in base a quanto accertato dal consulente, solo l'esecuzione di “protocolli diagnostici mirati” avrebbe consentito di individuare la patologia ad uno stadio prematuro.
Viene in rilievo, pertanto, la necessità non tanto di accertare se l'amministrazione abbia adempiuto all'obbligo di garantire al detenuto l'assistenza sanitaria ordinaria (che, Persona_1 comunque, non avrebbe consentito la diagnosi) quanto piuttosto quello di verificare se l'amministrazione, nello specifico caso concreto, fosse tenuta allo svolgimento di tali protocolli diagnostici mirati e abbia, quindi, omesso di adempiere a tale obbligo.
Così non si ritiene.
Trattandosi di indagini cliniche specifiche, l'amministrazione penitenziaria sarebbe stata tenuta alla loro esecuzione solo laddove ciò fosse risultato necessario in base al riscontro di elementi clinici oggettivi in tal senso, ovvero in virtù di specifica richiesta da parte del detenuto.
Dal tenore delle richiamate osservazioni svolte dal perito e, in generale, dal complessivo quadro istruttorio, si desume che, sebbene fu colpito da neoplasia del sigma in un Persona_1 momento orientativamente collocabile tra novembre 2011 e maggio 2012, durante il quale era detenuto presso l'istituto di reclusione di Sant'Angelo dei Lombardi ( Avellino), l'insorgenza della malattia non si manifestò con sintomi tali da essere percepiti dal personale sanitario che occasionalmente lo ebbe in cura, né - soprattutto - dallo stesso attore.
Con riferimento al carattere occulto della patologia nel suo stadio iniziale, valgano le già richiamate osservazioni svolte dal consulente tecnico, dott. il quale ha ampiamente illustrato l'assenza Per_2
(non eccezionale per questo tipo di tumore) di una sintomatologia specifica, cui conseguiva una probabilità di diagnosi precoce che “non appariva, entro certi limiti, particolarmente elevata”.
Con riferimento, invece, al fatto per cui lo stesso non espresse all'amministrazione Persona_1
l'esigenza di sottoporsi ad indagini più approfondite sul proprio stato di salute, si osserva quanto segue.
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Nel periodo di restrizione in carcere (anche precedente rispetto al momento di plausibile insorgenza della malattia), aveva chiesto più volte di essere ammesso alle misure alternative Persona_1 alla detenzione invocando, tra le altre cose, l'incompatibilità della detenzione carceraria con il proprio stato di salute;
è stato, di conseguenza, sottoposto a plurimi controlli specialistici, sia da parte di professionisti di fiducia che di personale sanitario dell'amministrazione. In quelle occasioni furono effettivamente riscontrate talune condizioni patologiche che resero necessari ulteriori approfondimenti diagnostici e per le quali fu suggerito l'espletamento di specifiche terapie, anche farmacologiche: tuttavia, i problemi di salute lamentati dall'attore ed effettivamente riscontrati non erano correlati alla neoplasia della cui omessa diagnosi di discute che, del resto, ebbe ad insorgere in un momento successivo.
In particolare, agli atti risulta acquisito che:
-con consulenza tecnica medico-legale di parte, redatta dal dott. , specialista in Per_3 neurofisiopatologia, a seguito di visita effettuata in data 21.4.2010, fu affermata l'esistenza, a carico del periziando, di un disturbo depressivo maggiore (per il cui trattamento fu suggerita l'attuazione di una terapia antidepressiva, ansiolitica e neurolettica), nonché l'incompatibilità della misura detentiva carceraria con le sue condizioni psicopatologiche;
Pers
-con relazione di consulenza medico-legale e psichiatrico-forense del 4.10.2010, redatta dal dott.
, specialista in psichiatria, su incarico di , fu confermata la presenza di un disturbo psichico,
[...] Per_1 il quale fu specificamente individuato quale causa diretta della rilevante perdita di peso.In particolare, lo specialista affermò che: “Lo è affetto da una patologia psichica che ha prodotto un Per_1 gravissimo dimagrimento (salvo che ci sia una eziologia organica, ipotesi più preoccupante, ma meno probabile e a tutt'oggi non dimostrata)”;
-con perizia tecnica recante data 09.11.2010, i dott.ri e rispettivamente specialista in Per_5 Per_6 psichiatria e in medicina legale, nominati dal tribunale di Bologna, smentendo le conclusioni dei periti di parte, affermarono che “è invece in primo piano una sintomatologia a prevalente espressività somatoforme, calo ponderale in primis, che può trovare giustificazione in una reazione di disadattamento al regime carcerario e che trova più pertinente collocazione nosografica nell'ambito dei Disturbi dell'Adattamento” e consigliarono “al fine di evitare un ulteriore peggioramento del quadro clinico, di collocare il detenuto presso una centro clinico, con stretto monitoraggio sia da un punto di vista psichiatrico che clinico”;
-dal 27.12.2010, fu ricoverato presso il Centro Clinico Persona_1 Controparte_2
; durante la degenza, furono eseguiti indagini di laboratorio e strumentali, tra cui consulenza
[...] cardiologica, visita oculistica, due visite psichiatriche, visita fisiatrica, RX cranio per riferita cefalea persistente, TC encefalo, EGDS;
10 R.G. 4789/2020
-in data 26.01.2011, formulava istanza di revisione del diniego del beneficio di Persona_1 cui all'art. 47-ter, L. 354/1975 al Tribunale di Sorveglianza presso la Corte di Appello di Bologna e motivava la stessa come segue: “vi chiedo (…) di volermi ammettere a beneficiare degli arresti ospedalieri chiedendovi solamente di applicare la legge, ma non perché qui non mi assistono, anzi, ma perché i mezzi a disposizione sono relativamente inefficienti e obsoleti, quantunque ho bisogno delle cure amorevoli che solo la famiglia mi può dare. (…)”;
-con istanza del 30.3.2012, chiedeva nuovamente, tra le altre cose, di essere Persona_1 ammesso alla detenzione domiciliare ex art. 47-ter, co.
1.ter, l. 354/75 oppure a quella speciale ex art. 47-quinquies, co. 1, l.O.P. invocando, a tale scopo, l'incompatibilità della detenzione carceraria con le proprie condizioni di salute per come accertate dai consulenti di parte, nonché da quelli d'ufficio incaricati nel 2009 dal tribunale di Bologna.
Le circostanze richiamate attestano, innanzitutto, come l'amministrazione penitenziaria non abbia in alcun caso sottovalutato le condizioni di salute di , né abbia ignorato le sue Persona_1 richieste di cura. Al contrario l'amministrazione è intervenuta autorizzando visite mediche da specialisti di fiducia, nominando periti di ufficio incaricati di verificare il suo stato di salute e l'eventuale presenza di patologie gravi e, infine, disponendo il ricovero del detenuto presso il centro clinico del carcere.
Inoltre è emerso che, durante il periodo di plausibile insorgenza della malattia (novembre 2011- maggio 2012) non manifestò mai il bisogno di ricevere assistenza sanitaria Persona_1 specifica.
Del resto, sebbene il consulente non abbia categoricamente escluso la possibilità in astratto di pervenire ad una diagnosi precoce qualora l'amministrazione avesse provveduto ad una più attenta assistenza sanitaria negli ultimi due anni di detenzione carceraria, a questa Corte paiono decisive le seguenti circostanze. Come detto, non v'è prova che, nel predetto periodo, abbia Persona_1 richiesto di essere sottoposto a visite specialistiche per disturbi a carico del colon sigmoideo e che tali richieste siano state ignorate dall'amministrazione. Peraltro, si sottopose ad Persona_1 esami specialistici, utili all'individuazione della malattia, soltanto nel novembre 2013, circa otto mesi dopo l'ammissione alla detenzione domiciliare: ciò lascia ragionevolmente presumere che, durante l'ultimo periodo di detenzione in carcere, i sintomi avvertiti e manifestati dall'attore non fossero tali da determinare sospetti diagnostici. Il che vale, altresì, ad escludere che, ove concessa prima, la misura alternativa della detenzione domiciliare avrebbe consentito all'attore di ricevere più celermente la diagnosi. Del resto la conferma dell'assenza di negligenza diagnostica da parte della
Amministrazione si rinviene nel tempo intercorso tra la sottoposizione dello al regime degli Per_1 arresti domiciliari e l'individuazione della patologia tumorale. Durante questo intervallo temporale,
11 R.G. 4789/2020 iniziato nel marzo del 2013 e terminato nell'ottobre dello stesso anno ( fine dell'espiazione della pena), in una condizione di restrizione personale che sicuramente consentiva, previa autorizzazione del giudice, di eseguire accertamenti e cure mediche, non risulta che abbia effettuato indagini Per_1 finalizzate ad individuare la malattia (dal che si deduce che non vi erano sintomi significativi della presenza della grave patologia che lo ha poi colpito).
Alla luce delle circostanze sopra riportate, nessun inadempimento può essere ascritto all'amministrazione penitenziaria.
Per i motivi esposti, la Corte condivide l'iter logico-giuridico esposto dal tribunale nella sentenza impugnata nella quale è stato ampiamente ed esaustivamente esaminato ogni profilo della vicenda.
Sulla scorta delle riportate argomentazioni l'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza, ex art. 91 cpc, e vengono liquidate, così come in dispositivo, secondo i parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrati dal d.m. 147/2022, avuto riguardo ai criteri previsti dall'art. 4 comma 1, alla natura e al valore della controversia, ritenuto indeterminabile- art. 5 comma 6 d.m.55/2014 ( tabella 12 – Giudizi innanzi alla Corte di Appello –).
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e nei confronti del Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, avverso la sentenza del tribunale di Napoli 19.5.2020, n. 3511, così decide: Controparte_1
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 3511/2020 del tribunale di Napoli, pubblicata il 19.5.2020;
b) condanna , e al pagamento in favore Parte_1 Parte_2 Parte_3 del , delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € Controparte_1
5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario di spese generali al 15% e accessori di legge;
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002
n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte degli appellanti , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23.9.2025
Il Presidente
12 R.G. 4789/2020
dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est. dott.Rosanna De Rosa
13
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano La Corte d'Appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai Magistrati dr. Giuseppe De Tullio Presidente dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4789/2020 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di
Napoli n. 3511/2020, pubblicata il 19.5.2020 vertente tra
( ), (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
) e (c.f. ), in qualità C.F._2 Parte_3 C.F._3 di eredi di , rapp.ti e difesi dall'avv.to Ugo Cioffi Persona_1
Appellanti
E
(c.f. ) in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e Controparte_1 P.IVA_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
Appellato
CONCLUSIONI: come da note ex art.127ter c.p.c. depositate dall'appellante in data 14.04.2025 e dall'appellato il 23.3.2025.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio innanzi al Persona_1 tribunale di Napoli il per sentire accertarne la responsabilità in relazione Controparte_1 alla mancata diagnosi della patologia neoplastica che lo aveva colpito quando era stato ristretto in
1 R.G. 4789/2020 regime di detenzione carceraria e per ottenere la condanna del convenuto al risarcimento CP_1 di tutti i danni patiti.
In particolare, l'attore, sulla premessa di avere già proposto ricorso ex art. 696-bis c.p.c. e che, in quella sede, attraverso ctu medico-legale, era stato accertato che la patologia era insorta quando egli era ancora detenuto e che una maggiore diligenza avrebbe consentito una più tempestiva diagnosi, aveva addotto l'esclusiva responsabilità dell'amministrazione convenuta, rilevando la sua culpa in vigilando, ed aveva chiesto all'autorità giudiziaria di: “Accertata la responsabilità del
[...]
per quanto di seguito contestato relativamente alle strutture carcerarie che hanno Controparte_1 vigilato, controllato e gestito la vita del detenuto luliano dal 2008 al 2013, responsabilità Per_1 consistita nella specifica omissione di indagini mediche e diagnostiche sulla persona del sig.
[...]
che hanno impedito di individuare la grave patologia dalla quale lo stesso è stato colpito Per_1 durante la detenzione in carcere tanto da far configurare una culpa in vigilando ed una disattenzione notevole al diritto alla salute del detenuto perché era precipuo dovere della struttura garantire il citato diritto anche a seguito della documentazione medico legale formatasi durante il procedimento de libertade;
stabilita la responsabilità di natura extracontrattuale e segnatamente ex art. 2049 c.v. in relazione e combinazione con l'art. 32 Cost.; accertato il nesso di causalità tra la condotta della
P.A.e l'evento dannoso prodotto;
stabilito che, in ogni caso, la struttura ha agito superficialmente e per colpa e comunque in contrasto con una norma specifica che imponeva l'obbligo della cura del paziente/detenuto; stabilire, per conseguenza, e quantificare il danno biologico, relazionale, morale riportato dallo luliano e condannare il al risarcimento di tutti i danni per Controparte_1 perdita di chances e per danni biologico, relazionale, morale nonché per le spese mediche sostenute, per quelle necessarie per chemioterapia e controlli diagnostici e clinici con interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa con attribuzione al sottoscritto avvocato.”
Si costituva in giudizio il eccependo il proprio difetto di legittimazione e, Controparte_1 nel merito, l'infondatezza della domanda.
Con sentenza n. 3511/2020, pubblicata il 19.5.2020, il tribunale di Napoli rigettava le domande proposte dagli eredi di , costituiti in giudizio a seguito del decesso dell'attore, e Persona_1 compensava le spese di lite.
In motivazione, il tribunale affermava che:
-la disciplina fondamentale della sanità penitenziaria, contenuta nell'art. 11, l. n. 354/1975, impone alle strutture penitenziarie di garantire ai detenuti un livello di assistenza e di cura pari a quello garantito dalle strutture ospedaliere, cosicché a detenuti e cittadini liberi sia assicurata la medesima tutela del proprio diritto alla salute;
2 R.G. 4789/2020
-in virtù della richiamata disciplina, la struttura penitenziaria risponde dei danni derivanti ai detenuti secondo i principi e le regole operanti in materia di responsabilità professionale sanitaria;
-secondo la giurisprudenza prevalente, la responsabilità dell'ente ospedaliero nei confronti del paziente ha natura contrattuale (da cd. contatto sociale), sia che consegua ex art. 1218 c.c. dall'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, sia che derivi ex art. 1228 c.c. dall'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario in qualità di suo ausiliario necessario;
-dato il regime probatorio della responsabilità contrattuale, è onere del paziente-creditore fornire la prova, tra l'altro, del nesso di causalità giuridica, ossia il rapporto di causa-effetto tra inadempimento e danno;
-ai fini dell'accertamento del nesso di causalità materiale, si applica la regola probabilistica del “più probabile che non”;
-dalle risultanze della consulenza tecnica svolta in sede di A.T.P., non era possibile ritenere che l'amministrazione penitenziaria avesse omesso di praticare ad gli accertamenti e Persona_1 le indagini necessarie in relazione alla sua condizione clinica;
-il ctu aveva collocato l'insorgenza della patologia tumorale in un momento antecedente di 18-24 mesi la scoperta della malattia e, quindi, tra la fine del 2011 e l'inizio del 2012 (considerato che la malattia era stata diagnosticata nel novembre del 2013): da ciò poteva desumersi che i problemi di salute che avevano interessato nel 2010 non erano sintomi della neoplasia, ma Persona_1 conseguenza del diverso disturbo della sfera psichica, rilevato sia dai consulenti di parte che dai tecnici del tribunale;
-la mancata scoperta precoce del tumore doveva essere ricondotta, quindi, al fatto che la malattia si era sviluppata sotto traccia, manifestandosi solo quando era ad uno stadio già avanzato, e non ad un deficit diagnostico imputabile agli istituti di detenzione presso cui era stato Persona_1 ristretto;
-l'assenza di negligenza diagnostica trovava conferma anche nel fatto che la malattia era stata diagnosticata diversi mesi dopo l'uscita dal carcere (avvenuta a marzo del 2013, momento a partire dal quale l'attore era stato ristretto in regime di detenzione domiciliare).
Il giudizio di appello.
Avverso la sentenza, hanno proposto appello , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...]
Con il primo motivo di gravame, gli eredi di hanno impugnato la sentenza nella Persona_1 parte in cui il giudice di primo grado, pur avendo correttamente individuato la normativa applicabile in tema di tutela della salute dei detenuti e relativi obblighi delle strutture penitenziarie facendo
3 R.G. 4789/2020 richiamo alle risultanze della consulenza svolta in sede di A.T.P., aveva erroneamente ritenuto non sussistente il nesso di causalità tra i fatti e l'evento. Gli appellanti, invocando la citata consulenza, hanno evidenziato che la patologia era sicuramente insorta durante il periodo di detenzione carceraria
(nel 2011) e che, ai fini della diagnosi, trattandosi di malattia “silente”, sarebbero stati necessari approfondimenti specifici, più volte richiesti dal detenuto e dai suoi medici di fiducia, senza che tali richieste fossero accolte dall'amministrazione penitenziaria, la quale, quindi, avrebbe omesso di adempiere al proprio obbligo giuridico di sottoporre a visite e cure mirate per Persona_1 scoprire la patologia all'origine dei dolori lamentati. Gli istanti hanno ribadito, quindi, di aver fornito idonea prova del nesso eziologico tra l'omessa diagnosi della patologia tumorale (e non l'insorgere della patologia, come erroneamente ritenuto dal primo giudice) e l'aggravarsi della malattia, da imputarsi, in tesi, alla circostanza per cui la struttura aveva sottovalutato le richieste di aiuto del detenuto.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato il mancato accoglimento delle richieste istruttorie formulate in primo grado (in particolare, la prova testimoniale), finalizzate ad accertare le condizioni di salute di prima, durante e dopo la detenzione, così da Persona_1 dimostrare la culpa in vigilando della struttura penitenziaria.
Con l'ultimo motivo di appello, hanno evidenziato la contraddittorietà dell'iter logico-giuridico seguito dal tribunale e della motivazione con la quale il giudice, pur ritenendo che l'attore avesse correttamente inquadrato la fattispecie oggetto di causa quale ipotesi di responsabilità contrattuale da contatto sociale, era poi pervenuto inspiegabilmente al rigetto della domanda.
Tutto quanto ciò posto, gli appellanti hanno concluso chiedendo di: “riformare l'impugnata sentenza nr. 3511/2020 del Tribunale di Napoli e per l'effetto accogliere la domanda risarcitoria ed indennitaria proposta originariamente da , deceduto e per esso qui i suoi eredi, Persona_1 costituitisi in primo grado, oggi appellanti signori , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
con condanna del in persona del Ministro pro tepore
[...] Controparte_1 domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato al risarcimento dei danni morali e patrimoniali per responsabilità da contatto sociale, per responsabilità aquiliana ex art. 2043 e /o per responsabilità per inadempimento. Conseguentemente condannare il al pagamento delle Controparte_1 spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Si è costituito in giudizio il , riportandosi alle difese già spiegate in primo Controparte_1 grado ed ha chiesto il rigetto del gravame, con vittoria di spese.
Con decreto presidenziale del 19.3.2025 comunicato alle parti, è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c. lo svolgimento dell'udienza del 15.4.2025 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta.
4 R.G. 4789/2020
Con ordinanza del 15.4.2025, la Corte ha riservato la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, l'appello proposto dagli eredi di è Persona_1 infondato e va respinto per i motivi di seguito indicati.
In via preliminare vanno disattese le richieste istruttorie degli appellanti. La richiesta di ammissione di prova testimoniale va rigettata: alcuni capi di prova sono inammissibili in quanto aventi carattere valutativo ( nr.3,6,8 e 9), mentre gli altri risultano ininfluenti, poiché mirano a dimostrare circostanze già acclarate o ad affermare circostanze smentite documentalmente. Con riferimento alla richiesta di procedere a ctu medico-legale al fine di quantificare il danno biologico sofferto da , Persona_1 essa è evidentemente assorbita dall'accertamento dell'insussistenza dell'inadempimento imputabile all'amministrazione convenuta.
e, successivamente, i suoi eredi hanno agito in giudizio allegando Persona_1
l'inadempimento dell'amministrazione penitenziaria in relazione agli obblighi di tutela del diritto alla salute dei detenuti, imposti all'amministrazione dall'art. 11, l. 354/1975.
A fronte di tale allegazione, era onere della amministrazione convenuta in giudizio dimostrare l'adempimento quale fatto estintivo della pretesa attorea, e tanto ai sensi dell'art. 1218 c.c., applicabile al caso di specie in virtù della qualificazione - operata dal tribunale e non oggetto di impugnazione - della responsabilità invocata quale responsabilità contrattuale c.d. da contatto sociale qualificato. Si evidenzia che in ambito civile è configurabile il nesso causale - la cui sussistenza deve essere provata dal danneggiato ai sensi della norma generale prevista dall'art.2967 c.c. - fra il comportamento omissivo del medico e il pregiudizio subito dal paziente qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi ( Cass. civ.,
17/1/2008, n. 867)
L'assenza, nel caso di specie, di una condotta inadempiente imputabile all'amministrazione è stata allegata dalla parte convenuta ed emerge dagli atti di causa.
In particolare, è stato dimostrato che la patologia neoplastica dalla quale fu colpito Persona_1
, ancorché verosimilmente già presente durante l'ultimo periodo di detenzione in carcere, non
[...] poteva essere diagnosticata se non attraverso indagini specifiche che, tuttavia, l'amministrazione non era tenuta ad effettuare, non sussistendo alcun sospetto diagnostico che le rendesse opportune, né essendo le medesime state richieste da . Per_1
5 R.G. 4789/2020
Ai fini di tale convincimento, assumono valore decisivo la consulenza redatta in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. e la ulteriore documentazione medica in atti in ordine allo stato di salute in cui versava (o che, comunque, lo stesso manifestava) durante il Persona_1 periodo di detenzione. Attraverso tali atti è possibile valutare la condotta dell'amministrazione e, in particolare, l'appropriatezza dell'assistenza sanitaria fornita ai sensi dell'art. 11, l. 354/1975 e del d. lgs. 230/1999 ivi richiamato.
Nella richiamata consulenza tecnica (i cui esiti, non contestati dalle parti, sono attendibili e pienamente condivisibili, poiché frutto di seria e approfondita valutazione critica della documentazione e privi di vizi motivazionali e/o di errori logici e giuridici) si legge quanto segue:
“Secondo l'assunto attoreo, vi sarebbe una responsabilità professionale dei curanti durante il periodo di detenzione in carcere, per mancata/ritardata diagnosi di una malattia che, secondo il parere espresso, sarebbe stata già presente in quel periodo, senza peraltro poter indicare una probabile epoca di insorgenza. E' stata ripetutamente esposta e commentata, in narrativa, la grande variabilità del decorso e della evoluzione di questi tumori ( cosa peraltro nota per tutte le neoplasie in genere ), soffermandosi di proposito sull'epoca della diagnosi, che può essere precoce ( come nei casi asintomatici diagnosticati in fase di screening, o nei casi paucisintomatici quando siano presenti sintomi a carattere specifico (melene, rettoragie anche modesta), o quando si tratti di soggetti a rischio (eredofamilarità, alterazioni genetiche), o per la presenza nota di precursori (polipi adenomatosi e soprattutto villosi, i cui portatori sono soggetti a controlli ripetuti); la diagnosi stessa può essere conseguita in una fase più o meno tardiva per assenza di sintomi specifici (sanguinamento, decadimento organico irreversibile, disturbi dell'alvo sotto forma di diarrea e soprattutto di crisi subocclusive recidivanti), o anche unicamente per sopraggiunte complicanze e/o addirittura esclusivamente per la scoperta di lesioni ripetitive a distanza. Questa tipologia di quadro clinico accompagnata da dolore addominale in sede epicritica (complicanza perforativa → fossa iliaca sinistra) è quello che ha indotto il curante che assisteva l'istante al suo domicilio a richiedere quella indagine ecografica che evidenziava la presenza di metastasi epatiche e conduceva successivamente all'espletamento dell'iter diagnostico completo, con possibilità di porre diagnosi di sede e di natura del tumore primitivo. Per i motivi suddetti, per quanto sfortunato, il caso dell'istante, che può definirsi inizialmente “del tipo inizialmente occulto”, sebbene di non frequentissimo riscontro clinico- statistico, non può destare perplessità nel suo inquadramento, non eccezionale, nell'ambito della pratica medica quotidiana. D'altra parte, l'affermazione che la patologia neoplastica era già presente nella fase di detenzione, senza peraltro indicare quale potesse essere l'insorgenza temporale, e quindi senza circoscrivere in alcun modo il campo, non risulta condivisibile nella sua accezione generale, dato il lungo periodo di permanenza in carcere considerato nella sua interezza
6 R.G. 4789/2020
(2008/2013);constatata anche la presenza di segni e sintomi troppo generici (dimagrimento compreso ma con andamento alterno), non sufficienti ad orientare almeno un sospetto diagnostico, in quanto in buona parte e nei tempi più remoti del periodo attribuibili in consistente misura all'aspetto somatoforme del disturbo dell'adattamento più sopra richiamato. A questo proposito va ricordato che anche durante il periodo di detenzione domiciliare vi è stato un lasso di tempo abbastanza lungo di osservazione, alla fine del quale, solo per l'insorgenza di una complicanza, si è proceduto alle indagini appropriate. Vale a dire che anche fuori dell'ambito carcerario, i sintomi presentati dall'istante non generavano, come già detto, un determinato specifico sospetto diagnostico durante la detenzione domiciliare, con quadro clinico invariato, in un arco di tempo di durata non trascurabile (otto mesi circa). In linea generale, cercare di stabilire l'epoca di insorgenza di un tumore costituisce motivo di grande incertezza, tranne forse che in una fase sicuramente iniziale di neoplasia (early colorectal cancer) diagnosticabile, come già esposto, a seguito di programmi di screening, o in corso di monitoraggio continuativo di soggetti a rischio, o nei casi cosiddetti di incidentaloma, a mezzo di indagini condotte per altre patologie. Le difficoltà di stabilire l'epoca di insorgenza di un tumore dipendono dalla cosiddetta crescita tumorale, la cui velocità viene determinata da tre fattori principali (…). Tenendo presente inoltre che nel caso de quo all'interessamento circonferenziale è subentrata la sua evoluzione (scirrosa ) tendente a restringere il lume del viscere, tanto da non permettere il passaggio della sonda colonscopica, in una fase che può definirsi pre-occlusiva, si potrebbe concludere, sulla base di questi dati, e tenendo anche conto dei tempi biologici delle multiple colonizzazioni a distanza, che al momento dell' esordio clinico il tumore fosse gia presente da un periodo temporale non inferiore ai 18 - 24 mesi, afferente ancora quindi al periodo di detenzione in carcere. È però doveroso aggiungere che come per tutti gli altri tumori, questo criterio è solo in una certa misura applicabile nei suoi termini ai casi singoli, molto numerosi, variabili e di efficacia diversa risultando sia i fattori di crescita che quelli che tendono a ridurre la proliferazione neoplastica. Ricomprendendo tutto quanto è stato detto, si può affermare che per quanto riguarda il tumore stenosante del sigma (adenocarcinoma scirroso), caratterizzato nella fase di esordio clinico da una complicanza distrettuale (perforazione coperta) e da contestuali lesioni ripetitive a livello del lobo sinistro del fegato - da cui risulta affetto il sig. luliano - l'inizio di malattia, inteso nel senso della primitiva insorgenza neoplastica può verosimilmente essere fatto risalire ad una epoca precedente l'esordio di 18-24 mesi circa, sulla base di conoscenze biologiche
e di esperienze di pratica clinica. Mentre per i tumori del retto le possibilità di diagnosi precoci sono maggiori per la più ricca e precoce sintomatologia e la facile esplorabilità, nei tumori del colon
(sigma compreso), che evolvono più lentamente e spesso in modo clinicamente occulto, e nel quale come si è detto, i cosiddetti sintomi di allarme corrispondono troppo spesso a fasi avanzate del
7 R.G. 4789/2020 processo, può maggiore frequenza verificarsi il cosiddetto ritardo diagnostico. (…) La possibilità che la malattia, clinicamente silente, in quanto esprimeva non una sintomatologia caratteristica, non insorgeva in un soggetto a rischio eredo-familiare, in assenza di precursori conosciuti e del quale non erano note anomalie genetiche, in età giovanile, e nel quale il dimagrimento, inteso come compromissione dello stato generale, non era progressivo, ma si dimostrava alternante con recuperi di peso significativi, non assumendo quindi caratteri di una cachessia neoplastica (progressiva ed irreversibile) venisse diagnosticata non appariva, entro certi limiti, particolarmente elevata in quanto le condizioni segnalate non suggerivano l'esecuzione di protocolli diagnostici mirati. Si può ritenere che solo un elevato impegno professionale, corrispondente ad una totale obbligazione di mezzi, potesse pervenire allo scopo;
ma non è sempre facile aderire a tali conclusioni, né si può ritenere in assoluto che anche gli invocati arresti domiciliari avrebbero potuto condurre alla diagnosi - o facilitarla - in quanto, anche in questa evenienza, il prolungato silenzio clinico non ha consentito un approccio appropriato all'iter diagnostico. Ma se risulta obiettivamente difficile esprimere un parere sulla condotta dei curanti nella individuazione di eventuali profili di responsabilità professionale, in uno con le invocate carenze della struttura, bisogna anche sottolineare che, come risulta dagli atti, negli ultimi due anni circa della detenzione carceraria non sono state condotte indagini di alcun tipo, almeno per quanto si può ricavare da una documentazione di per sè peraltro alquanto carente. Non si può quindi escludere, secondo criterio del più probabile che non, che ulteriori continuative osservazioni cliniche ed indagini laboristico-strumentali, con maggiore diligenza e attenzione all'anamnesi riferita con le sue corrette interpretazioni, non avrebbero potuto conseguire in tempi più brevi la diagnosi di neoplasia in atto;
cosa che avrebbe consentito l'adozione di tempestivi e maggiormente efficaci provvedimenti terapeutici - decisamente influenti in maniera favorevole sulla prognosi a distanza - e con possibilità quindi di maggiori chances di sopravvivenza e prospettive di qualità di vita migliore” (pagg. 21-26).
In sintesi, il consulente tecnico di ufficio ha accertato che: i) la patologia neoplastica da cui fu colpito fu del tipo “inizialmente occulto”; ii) i sintomi manifestati da Persona_1 Persona_1 durante il periodo di detenzione furono generici e non tali da generare un sospetto diagnostico, poiché comunque riconducibili all'aspetto somatoforme del riscontrato disturbo dell'adattamento; iii) anche dopo la fine del periodo detenzione penitenziaria, i sintomi rimasero generici, ed infatti per circa otto mesi - durante i quali fu sottoposto alla detenzione domiciliare - il quadro clinico rimase Per_1 inalterato e non sorse alcun sospetto diagnostico;
iv) l'inizio della malattia può essere fatto risalire ad epoca precedente l'esordio di circa 18-24 mesi;
v) in generale, i tumori del colon (come quello del sigma) evolvono lentamente e in modo clinicamente occulto, così determinando frequentemente il ritardo diagnostico;
vi) visti il carattere silente della malattia, l'assenza di sintomi specifici, l'assenza
8 R.G. 4789/2020 di ereditarietà, l'assenza di precursori conosciuti, la giovane età di , l'impossibilità di Per_1 qualificare il dimagrimento di come cachessia neoplastica, non erano particolarmente elevate Per_1 le probabilità di una diagnosi, poiché nulla suggeriva l'esecuzione di protocolli diagnostici mirati;
vii) comunque, dagli atti acquisiti, risulta che negli ultimi due anni della detenzione non furono condotte indagini di alcun tipo, sicché non è possibile escludere che una maggiore diligenza nell'osservazione clinica e nell'indagine laboristico-strumentale avrebbe condotto ad una più celere diagnosi della neoplasia.
Posto che l'inadempimento allegato dall'attore consiste nella omessa diagnosi della malattia, causata
- in tesi - da una carente assistenza sanitaria, bisogna evidenziare che, in base a quanto accertato dal consulente, solo l'esecuzione di “protocolli diagnostici mirati” avrebbe consentito di individuare la patologia ad uno stadio prematuro.
Viene in rilievo, pertanto, la necessità non tanto di accertare se l'amministrazione abbia adempiuto all'obbligo di garantire al detenuto l'assistenza sanitaria ordinaria (che, Persona_1 comunque, non avrebbe consentito la diagnosi) quanto piuttosto quello di verificare se l'amministrazione, nello specifico caso concreto, fosse tenuta allo svolgimento di tali protocolli diagnostici mirati e abbia, quindi, omesso di adempiere a tale obbligo.
Così non si ritiene.
Trattandosi di indagini cliniche specifiche, l'amministrazione penitenziaria sarebbe stata tenuta alla loro esecuzione solo laddove ciò fosse risultato necessario in base al riscontro di elementi clinici oggettivi in tal senso, ovvero in virtù di specifica richiesta da parte del detenuto.
Dal tenore delle richiamate osservazioni svolte dal perito e, in generale, dal complessivo quadro istruttorio, si desume che, sebbene fu colpito da neoplasia del sigma in un Persona_1 momento orientativamente collocabile tra novembre 2011 e maggio 2012, durante il quale era detenuto presso l'istituto di reclusione di Sant'Angelo dei Lombardi ( Avellino), l'insorgenza della malattia non si manifestò con sintomi tali da essere percepiti dal personale sanitario che occasionalmente lo ebbe in cura, né - soprattutto - dallo stesso attore.
Con riferimento al carattere occulto della patologia nel suo stadio iniziale, valgano le già richiamate osservazioni svolte dal consulente tecnico, dott. il quale ha ampiamente illustrato l'assenza Per_2
(non eccezionale per questo tipo di tumore) di una sintomatologia specifica, cui conseguiva una probabilità di diagnosi precoce che “non appariva, entro certi limiti, particolarmente elevata”.
Con riferimento, invece, al fatto per cui lo stesso non espresse all'amministrazione Persona_1
l'esigenza di sottoporsi ad indagini più approfondite sul proprio stato di salute, si osserva quanto segue.
9 R.G. 4789/2020
Nel periodo di restrizione in carcere (anche precedente rispetto al momento di plausibile insorgenza della malattia), aveva chiesto più volte di essere ammesso alle misure alternative Persona_1 alla detenzione invocando, tra le altre cose, l'incompatibilità della detenzione carceraria con il proprio stato di salute;
è stato, di conseguenza, sottoposto a plurimi controlli specialistici, sia da parte di professionisti di fiducia che di personale sanitario dell'amministrazione. In quelle occasioni furono effettivamente riscontrate talune condizioni patologiche che resero necessari ulteriori approfondimenti diagnostici e per le quali fu suggerito l'espletamento di specifiche terapie, anche farmacologiche: tuttavia, i problemi di salute lamentati dall'attore ed effettivamente riscontrati non erano correlati alla neoplasia della cui omessa diagnosi di discute che, del resto, ebbe ad insorgere in un momento successivo.
In particolare, agli atti risulta acquisito che:
-con consulenza tecnica medico-legale di parte, redatta dal dott. , specialista in Per_3 neurofisiopatologia, a seguito di visita effettuata in data 21.4.2010, fu affermata l'esistenza, a carico del periziando, di un disturbo depressivo maggiore (per il cui trattamento fu suggerita l'attuazione di una terapia antidepressiva, ansiolitica e neurolettica), nonché l'incompatibilità della misura detentiva carceraria con le sue condizioni psicopatologiche;
Pers
-con relazione di consulenza medico-legale e psichiatrico-forense del 4.10.2010, redatta dal dott.
, specialista in psichiatria, su incarico di , fu confermata la presenza di un disturbo psichico,
[...] Per_1 il quale fu specificamente individuato quale causa diretta della rilevante perdita di peso.In particolare, lo specialista affermò che: “Lo è affetto da una patologia psichica che ha prodotto un Per_1 gravissimo dimagrimento (salvo che ci sia una eziologia organica, ipotesi più preoccupante, ma meno probabile e a tutt'oggi non dimostrata)”;
-con perizia tecnica recante data 09.11.2010, i dott.ri e rispettivamente specialista in Per_5 Per_6 psichiatria e in medicina legale, nominati dal tribunale di Bologna, smentendo le conclusioni dei periti di parte, affermarono che “è invece in primo piano una sintomatologia a prevalente espressività somatoforme, calo ponderale in primis, che può trovare giustificazione in una reazione di disadattamento al regime carcerario e che trova più pertinente collocazione nosografica nell'ambito dei Disturbi dell'Adattamento” e consigliarono “al fine di evitare un ulteriore peggioramento del quadro clinico, di collocare il detenuto presso una centro clinico, con stretto monitoraggio sia da un punto di vista psichiatrico che clinico”;
-dal 27.12.2010, fu ricoverato presso il Centro Clinico Persona_1 Controparte_2
; durante la degenza, furono eseguiti indagini di laboratorio e strumentali, tra cui consulenza
[...] cardiologica, visita oculistica, due visite psichiatriche, visita fisiatrica, RX cranio per riferita cefalea persistente, TC encefalo, EGDS;
10 R.G. 4789/2020
-in data 26.01.2011, formulava istanza di revisione del diniego del beneficio di Persona_1 cui all'art. 47-ter, L. 354/1975 al Tribunale di Sorveglianza presso la Corte di Appello di Bologna e motivava la stessa come segue: “vi chiedo (…) di volermi ammettere a beneficiare degli arresti ospedalieri chiedendovi solamente di applicare la legge, ma non perché qui non mi assistono, anzi, ma perché i mezzi a disposizione sono relativamente inefficienti e obsoleti, quantunque ho bisogno delle cure amorevoli che solo la famiglia mi può dare. (…)”;
-con istanza del 30.3.2012, chiedeva nuovamente, tra le altre cose, di essere Persona_1 ammesso alla detenzione domiciliare ex art. 47-ter, co.
1.ter, l. 354/75 oppure a quella speciale ex art. 47-quinquies, co. 1, l.O.P. invocando, a tale scopo, l'incompatibilità della detenzione carceraria con le proprie condizioni di salute per come accertate dai consulenti di parte, nonché da quelli d'ufficio incaricati nel 2009 dal tribunale di Bologna.
Le circostanze richiamate attestano, innanzitutto, come l'amministrazione penitenziaria non abbia in alcun caso sottovalutato le condizioni di salute di , né abbia ignorato le sue Persona_1 richieste di cura. Al contrario l'amministrazione è intervenuta autorizzando visite mediche da specialisti di fiducia, nominando periti di ufficio incaricati di verificare il suo stato di salute e l'eventuale presenza di patologie gravi e, infine, disponendo il ricovero del detenuto presso il centro clinico del carcere.
Inoltre è emerso che, durante il periodo di plausibile insorgenza della malattia (novembre 2011- maggio 2012) non manifestò mai il bisogno di ricevere assistenza sanitaria Persona_1 specifica.
Del resto, sebbene il consulente non abbia categoricamente escluso la possibilità in astratto di pervenire ad una diagnosi precoce qualora l'amministrazione avesse provveduto ad una più attenta assistenza sanitaria negli ultimi due anni di detenzione carceraria, a questa Corte paiono decisive le seguenti circostanze. Come detto, non v'è prova che, nel predetto periodo, abbia Persona_1 richiesto di essere sottoposto a visite specialistiche per disturbi a carico del colon sigmoideo e che tali richieste siano state ignorate dall'amministrazione. Peraltro, si sottopose ad Persona_1 esami specialistici, utili all'individuazione della malattia, soltanto nel novembre 2013, circa otto mesi dopo l'ammissione alla detenzione domiciliare: ciò lascia ragionevolmente presumere che, durante l'ultimo periodo di detenzione in carcere, i sintomi avvertiti e manifestati dall'attore non fossero tali da determinare sospetti diagnostici. Il che vale, altresì, ad escludere che, ove concessa prima, la misura alternativa della detenzione domiciliare avrebbe consentito all'attore di ricevere più celermente la diagnosi. Del resto la conferma dell'assenza di negligenza diagnostica da parte della
Amministrazione si rinviene nel tempo intercorso tra la sottoposizione dello al regime degli Per_1 arresti domiciliari e l'individuazione della patologia tumorale. Durante questo intervallo temporale,
11 R.G. 4789/2020 iniziato nel marzo del 2013 e terminato nell'ottobre dello stesso anno ( fine dell'espiazione della pena), in una condizione di restrizione personale che sicuramente consentiva, previa autorizzazione del giudice, di eseguire accertamenti e cure mediche, non risulta che abbia effettuato indagini Per_1 finalizzate ad individuare la malattia (dal che si deduce che non vi erano sintomi significativi della presenza della grave patologia che lo ha poi colpito).
Alla luce delle circostanze sopra riportate, nessun inadempimento può essere ascritto all'amministrazione penitenziaria.
Per i motivi esposti, la Corte condivide l'iter logico-giuridico esposto dal tribunale nella sentenza impugnata nella quale è stato ampiamente ed esaustivamente esaminato ogni profilo della vicenda.
Sulla scorta delle riportate argomentazioni l'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza, ex art. 91 cpc, e vengono liquidate, così come in dispositivo, secondo i parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrati dal d.m. 147/2022, avuto riguardo ai criteri previsti dall'art. 4 comma 1, alla natura e al valore della controversia, ritenuto indeterminabile- art. 5 comma 6 d.m.55/2014 ( tabella 12 – Giudizi innanzi alla Corte di Appello –).
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e nei confronti del Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, avverso la sentenza del tribunale di Napoli 19.5.2020, n. 3511, così decide: Controparte_1
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 3511/2020 del tribunale di Napoli, pubblicata il 19.5.2020;
b) condanna , e al pagamento in favore Parte_1 Parte_2 Parte_3 del , delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € Controparte_1
5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario di spese generali al 15% e accessori di legge;
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002
n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte degli appellanti , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23.9.2025
Il Presidente
12 R.G. 4789/2020
dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est. dott.Rosanna De Rosa
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