CA
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 17/06/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI LECCE prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Maurizio Petrelli Presidente dr. Patrizia Evangelista Consigliere avv. Clemi Tinto Giudice Ausiliario est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n 1041 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Annicchiarico, presso il cui studio in Grottaglie (TA) al viale Carlo Marx n. 12 è elettivamente domiciliata in virtù di mandato in atti
APPELLANTE
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, Avv. Andrea Monterisi (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Nicola Luigi Santoro, presso il cui studio - in Ostuni (BR), alla via Miccoli n. 77, è elettivamente domiciliata in virtù di mandato in atti
APPELLATO
All'udienza del 18.10.2023 le parti hanno precisato le conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la
1 decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 8 ottobre 1991, la vendeva a Parte_1 Controparte_1
l'immobile sito in agro di Ostuni (BR), alla via Provinciale per Cisternino, Contrada
[...]
Campanile; la società acquirente costituiva a favore dell'immobile della che Parte_1
accettava, una servitù di utilizzo da esercitare su una striscia della larghezza di circa nove metri, estesa fino all'allineamento con il confine nord delle particelle 140 e 141 e della lunghezza di metri ventotto in allineamento con i lati est ed ovest del fabbricato adibito ad oleificio;
la servitù avrebbe compreso il diritto di scarico e deposito scorie rivenienti dalla lavorazione delle olive e si sarebbe estinto nell'ipotesi di chiusura dell'attività olearia. Successivamente la società acquirente, , modificava la porzione CP_1
di terreno gravata dalla servitù, impedendone l'esercizio. Di conseguenza, la Parte_1
citava in giudizio, innanzi al tribunale di Brindisi, la al fine di
[...] Controparte_1
sentirlo condannare al ripristino dello stato dei luoghi. Il giudizio si concludeva con la condanna di al detto ripristino, “secondo le modalità descritte alle pagine 10, 11, 12 e 13 della relazione del c.t.u. CP_1
ing. depositata il 22.10.2003” oltre il risarcimento del danno. Persona_1
Avverso detta sentenza, proponeva appello. CP_1
La Corte di Appello di Lecce con sentenza n. 243/12 del 27 marzo 2012, ritenuto che “la Controparte_1
nel realizzare il locale interrato, l'accesso allo stesso ed un basso muretto di delimitazione ha occupato, sebbene in parte,
l'area di circa mt 9 x 28 asservita a servitù di utilizzo con il rogito dell'8.10.1991.”, condannava la
[...]
“a ridurre in pristino ll'area gravata dalla servitù di utilizzo costituita in favore Controparte_1
dell'oleificio della con atto pubblico per notaio dell'8.10.1991rep. Parte_2 Persona_2
7219, così come delimitata nell'allegato A della consulenza di parte a firma del C.T.P. Ing. eliminando Persona_3
tutte le opere che impediscono o rendono più difficoltoso l'esercizio di tale servitù.”
Con atto di precetto, la intimava alla di ridurre Parte_3 Controparte_1
in pristino la servitù di utilizzo “mediante la demolizione parziale” del manufatto edilizio costruito dalla stessa sull'area gravata e, decorsi i termini di legge, con ricorso depositato in data 13.11.2013, chiedeva al G.E.,
a norma dell'art. 612 c.p.c., di determinare le modalità di esecuzione dell'obbligo di fare statuito dalla sentenza della Corte di Appello di Lecce.
Il G.E., con ordinanza del 23.12.2013, “ordina che sia data esecuzione alla sentenza n. 243/2012 emessa dalla
2 C.d.A. di Lecce il 26 gennaio/27 marzo 2012, mediante la realizzazione delle opere necessarie per la riduzione in pristino della servitù di utilizzo costituita con atto per notar dell'8.10.1991 in favore della Cooperativa ricorrente, sull'area Per_2
meglio indicata nell'allegato “A” della C.T.P. a firma dell'ing. . Persona_3
La società esecutata proponeva opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., sostenendo la “inammissibilità dell'azione esecutiva per ineseguibilità del titolo”, eccependo di seguito “la mancata determinazione nell'ordinanza delle modalità dell'esecuzione – incertezza e genericità riguardo le opere a realizzarsi”.
La Cooperativa, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per decadenza di cui all'art. 617 del cod. proc. civ. e nel merito il rigetto.
Con ordinanza depositata il 9 aprile 2014 il G.E. rigettava l'istanza di sospensione e concedeva il termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito, che non veniva tuttavia promosso.
Si susseguivano una serie di rimessioni di atti al G.E. sulle modalità di ripristino e relative ordinanze: da una parte si individuava la possibilità di evitare la demolizione del locale interrato, potendo la servitù essere esercitata sul relativo solaio;
dall'altra di demolire, invece tutte le opere “di modo da rendere uniforme
l'intera area in cui risulta costituita la servitù di utilizzo”.
Con ordinanza del 7.7.2015, il G.E. confermava la demolizione di tutte le opere edificate sull'area oggetto di servitù.
Seguiva un'ulteriore ordinanza che limitava la demolizione solo ad alcuni manufatti, escludendo il vano interrato.
Con ricorso in opposizione ex art. 617 c.p.c. la appellante impugnava tale ordinanza, Parte_1
chiedendone la revoca.
Il G.E. con ordinanza del 20.7.2016 concedeva termine per l'introduzione del giudizio di merito, rilevando che i lavori erano stati completati e pertanto l'ordinanza non poteva essere revocata.
In data 13.9.2016, con atto di citazione, la introduceva il giudizio di merito Parte_1
dell'opposizione agli atti esecutivi, oggetto della presente impugnazione.
Si costituiva la chiedendo il rigetto della impugnazione Controparte_1
“perché, in rito, assolutamente inammissibile, improponibile e improcedibile e, comunque, nel merito totalmente destituita di fondamento sia in fatto che in diritto”.
Con la sentenza n. 757/2021 del 15 maggio 2021, pubblicata il 18 maggio 2021, il Tribunale di Brindisi rigettava l'opposizione così motivando “Deve quindi ritenersi che le parti abbiano convenuto contrattualmente di
3 conferire alla Cooperativa il (solo) diritto di utilizzo finalizzato al deposito di materiali di risulta della lavorazione delle olive, senza alcun interessamento del sottosuolo (che diversamente sarebbe dovuto risultare esplicitamente); e che la stessa
abbia poi inteso tutelare tale servitù, chiedendo la rimozione delle opere che tale servitù “di scarico e deposito Parte_1
scorie” impedivano.
La richiesta di procedere (in questa sede di esecuzione) all'eliminazione dello opere sottoterra, evidentemente estranee all'atto di concessione della servitù e quindi alla richiesta della , appare perlomeno inusuale. Parte_1
Ciò detto, appare anche pacifico che l'unico ostacolo all'esercizio del diritto di servitù sia stato in passato costituito dal muretto, principale opera – secondo il titolo speso in esecuzione – esplicitamente prevista come da demolirsi.
A tal punto, deve darsi atto che – secondo quanto riferito dal CTU – i lavori di rimozione del muretto (e delle altre opere inerenti al diritto di servitù: individuazione in rettifica dei confini dell'area, pavimentazione in declivio del suolo di calpestio) sono stati ultimati in data 20\6\2016: con la conseguenza che, alla data di proposizione del ricorso de quo, il titolo speso in esecuzione (si ribadisce nei limiti logici e sistematici propri) aveva già avuto integrale attuazione:, manifestandosi, pertanto, del tutto infondato, l'attuale ricorso in opposizione, che deve perciò essere rigettato”.
Avverso tale sentenza, la ha proposto appello, cui ha resistito la Parte_4
. Controparte_1
All'udienza del 18.10.2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. In ordine logico va esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione proposta, sollevata dall'appellato, che precisa che “A norma dell'art. 618 c.p.c. comma secondo e terzo la sentenza emessa al termine del giudizio di merito , nascente dall'opposizione agli atti esecutivi, è unicamente ricorribile per Cassazione ex art. 111 comma 7 Cost.. Nel caso che occupa, essendo la sentenza del Tribunale di Brindisi stata emessa in sede di opposizione agli atti esecutivi, la stessa non è, per legge, appellabile, bensì impugnabile esclusivamente con il ricorso straordinario per Cassazione. Il giudizio di merito in questione, ritualmente introdotto dinanzi al Tribunale dalla
è il seguito di quello cautelare promosso in data Controparte_2
20.5.2016 con il “ Ricorso in opposizione ex art. 617 c.p.c.” dinanzi al Giudice dell'esecuzione dott. Galiano (doc. n.
1)”.
La doglianza è fondata.
4 La corte rileva che lo stesso atto introduttivo del presente giudizio innanzi al Tribunale di Brindisi intitola
“Atto di citazione per l'introduzione del giudizio di merito dell'opposizione agli atti esecutivi”, ed è stato ritualmente introdotto dalla appellante a seguito del giudizio cautelare promosso in data 20.5.2016 con Parte_1
“Ricorso in opposizione ex art. 617 c.p.c..”.
Nella fattispecie, invero, si discute delle modalità di esecuzione e non del diritto del creditore di procedere "in executivis".
Fra le tante, si riporta la sentenza della Cassazione n. 9378/2024 che recita: “In sede esecutiva, al fine della corretta qualificazione della domanda occorre fare riferimento alla causa ND e al ET , che, nell'opposizione all'esecuzione, investono l'an della esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedervi, mentre, nell'opposizione agli atti esecutivi, investono il quomodo , vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva”.
Inoltre, la stessa sentenza su citata recita: “La individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell'affidamento della parte e in ossequio al principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni assunte secondo il rito in concreto adottato, in relazione alla qualificazione dell'azione (giusta o sbagliata che sia) effettuata dal giudice. In particolare l'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda così come è stata qualificata dal giudice (a prescindere dalla correttezza o meno di tale qualificazione), e non come le parti ritengano che debba essere qualificata.”
Qualificata la domanda come opposizione agli atti esecutivi, ne deriva l'applicazione degli artt. 617 e ss.
c.p.c., in particolare, dell'art. 618 che dispone che “La causa è decisa con sentenza non impugnabile”.
Pertanto, le sentenze che definiscono le opposizioni agli atti esecutivi non sono impugnabili per espressa previsione dell'art. 618 c.p.c., ma sono soggette al solo ricorso per Cassazione per violazione di legge ex art. 111 co. 7 Cost., nonché al regolamento di competenza come testualmente previsto dall'art. 187 disp. att. c.p.c.
Orbene, nella fattispecie, l'erronea individuazione del mezzo di impugnazione, avverso la sentenza definitoria della opposizione ex art. 617 c.p.c., nell'appello anziché nel ricorso per cassazione, importa l'inammissibilità della medesima impugnazione proposta dinanzi al giudice funzionalmente incompetente per grado.
Assorbiti ogni altra eccezione e motivo di appello.
5 Tutto ciò argomentato, la corte dichiara l'inammissibilità del presente appello con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellata.
Ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, pronunziando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Brindisi n. 757/2021 del 15 maggio 2021, pubblicata il 18 maggio 2021, dichiara inammissibile l'appello proposto e condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato, liquidate in complessivi €. 4.000,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario in misura del 15%.
Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 3.6.2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott. Maurizio Petrelli)
6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Maurizio Petrelli Presidente dr. Patrizia Evangelista Consigliere avv. Clemi Tinto Giudice Ausiliario est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n 1041 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Annicchiarico, presso il cui studio in Grottaglie (TA) al viale Carlo Marx n. 12 è elettivamente domiciliata in virtù di mandato in atti
APPELLANTE
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, Avv. Andrea Monterisi (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Nicola Luigi Santoro, presso il cui studio - in Ostuni (BR), alla via Miccoli n. 77, è elettivamente domiciliata in virtù di mandato in atti
APPELLATO
All'udienza del 18.10.2023 le parti hanno precisato le conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la
1 decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 8 ottobre 1991, la vendeva a Parte_1 Controparte_1
l'immobile sito in agro di Ostuni (BR), alla via Provinciale per Cisternino, Contrada
[...]
Campanile; la società acquirente costituiva a favore dell'immobile della che Parte_1
accettava, una servitù di utilizzo da esercitare su una striscia della larghezza di circa nove metri, estesa fino all'allineamento con il confine nord delle particelle 140 e 141 e della lunghezza di metri ventotto in allineamento con i lati est ed ovest del fabbricato adibito ad oleificio;
la servitù avrebbe compreso il diritto di scarico e deposito scorie rivenienti dalla lavorazione delle olive e si sarebbe estinto nell'ipotesi di chiusura dell'attività olearia. Successivamente la società acquirente, , modificava la porzione CP_1
di terreno gravata dalla servitù, impedendone l'esercizio. Di conseguenza, la Parte_1
citava in giudizio, innanzi al tribunale di Brindisi, la al fine di
[...] Controparte_1
sentirlo condannare al ripristino dello stato dei luoghi. Il giudizio si concludeva con la condanna di al detto ripristino, “secondo le modalità descritte alle pagine 10, 11, 12 e 13 della relazione del c.t.u. CP_1
ing. depositata il 22.10.2003” oltre il risarcimento del danno. Persona_1
Avverso detta sentenza, proponeva appello. CP_1
La Corte di Appello di Lecce con sentenza n. 243/12 del 27 marzo 2012, ritenuto che “la Controparte_1
nel realizzare il locale interrato, l'accesso allo stesso ed un basso muretto di delimitazione ha occupato, sebbene in parte,
l'area di circa mt 9 x 28 asservita a servitù di utilizzo con il rogito dell'8.10.1991.”, condannava la
[...]
“a ridurre in pristino ll'area gravata dalla servitù di utilizzo costituita in favore Controparte_1
dell'oleificio della con atto pubblico per notaio dell'8.10.1991rep. Parte_2 Persona_2
7219, così come delimitata nell'allegato A della consulenza di parte a firma del C.T.P. Ing. eliminando Persona_3
tutte le opere che impediscono o rendono più difficoltoso l'esercizio di tale servitù.”
Con atto di precetto, la intimava alla di ridurre Parte_3 Controparte_1
in pristino la servitù di utilizzo “mediante la demolizione parziale” del manufatto edilizio costruito dalla stessa sull'area gravata e, decorsi i termini di legge, con ricorso depositato in data 13.11.2013, chiedeva al G.E.,
a norma dell'art. 612 c.p.c., di determinare le modalità di esecuzione dell'obbligo di fare statuito dalla sentenza della Corte di Appello di Lecce.
Il G.E., con ordinanza del 23.12.2013, “ordina che sia data esecuzione alla sentenza n. 243/2012 emessa dalla
2 C.d.A. di Lecce il 26 gennaio/27 marzo 2012, mediante la realizzazione delle opere necessarie per la riduzione in pristino della servitù di utilizzo costituita con atto per notar dell'8.10.1991 in favore della Cooperativa ricorrente, sull'area Per_2
meglio indicata nell'allegato “A” della C.T.P. a firma dell'ing. . Persona_3
La società esecutata proponeva opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., sostenendo la “inammissibilità dell'azione esecutiva per ineseguibilità del titolo”, eccependo di seguito “la mancata determinazione nell'ordinanza delle modalità dell'esecuzione – incertezza e genericità riguardo le opere a realizzarsi”.
La Cooperativa, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per decadenza di cui all'art. 617 del cod. proc. civ. e nel merito il rigetto.
Con ordinanza depositata il 9 aprile 2014 il G.E. rigettava l'istanza di sospensione e concedeva il termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito, che non veniva tuttavia promosso.
Si susseguivano una serie di rimessioni di atti al G.E. sulle modalità di ripristino e relative ordinanze: da una parte si individuava la possibilità di evitare la demolizione del locale interrato, potendo la servitù essere esercitata sul relativo solaio;
dall'altra di demolire, invece tutte le opere “di modo da rendere uniforme
l'intera area in cui risulta costituita la servitù di utilizzo”.
Con ordinanza del 7.7.2015, il G.E. confermava la demolizione di tutte le opere edificate sull'area oggetto di servitù.
Seguiva un'ulteriore ordinanza che limitava la demolizione solo ad alcuni manufatti, escludendo il vano interrato.
Con ricorso in opposizione ex art. 617 c.p.c. la appellante impugnava tale ordinanza, Parte_1
chiedendone la revoca.
Il G.E. con ordinanza del 20.7.2016 concedeva termine per l'introduzione del giudizio di merito, rilevando che i lavori erano stati completati e pertanto l'ordinanza non poteva essere revocata.
In data 13.9.2016, con atto di citazione, la introduceva il giudizio di merito Parte_1
dell'opposizione agli atti esecutivi, oggetto della presente impugnazione.
Si costituiva la chiedendo il rigetto della impugnazione Controparte_1
“perché, in rito, assolutamente inammissibile, improponibile e improcedibile e, comunque, nel merito totalmente destituita di fondamento sia in fatto che in diritto”.
Con la sentenza n. 757/2021 del 15 maggio 2021, pubblicata il 18 maggio 2021, il Tribunale di Brindisi rigettava l'opposizione così motivando “Deve quindi ritenersi che le parti abbiano convenuto contrattualmente di
3 conferire alla Cooperativa il (solo) diritto di utilizzo finalizzato al deposito di materiali di risulta della lavorazione delle olive, senza alcun interessamento del sottosuolo (che diversamente sarebbe dovuto risultare esplicitamente); e che la stessa
abbia poi inteso tutelare tale servitù, chiedendo la rimozione delle opere che tale servitù “di scarico e deposito Parte_1
scorie” impedivano.
La richiesta di procedere (in questa sede di esecuzione) all'eliminazione dello opere sottoterra, evidentemente estranee all'atto di concessione della servitù e quindi alla richiesta della , appare perlomeno inusuale. Parte_1
Ciò detto, appare anche pacifico che l'unico ostacolo all'esercizio del diritto di servitù sia stato in passato costituito dal muretto, principale opera – secondo il titolo speso in esecuzione – esplicitamente prevista come da demolirsi.
A tal punto, deve darsi atto che – secondo quanto riferito dal CTU – i lavori di rimozione del muretto (e delle altre opere inerenti al diritto di servitù: individuazione in rettifica dei confini dell'area, pavimentazione in declivio del suolo di calpestio) sono stati ultimati in data 20\6\2016: con la conseguenza che, alla data di proposizione del ricorso de quo, il titolo speso in esecuzione (si ribadisce nei limiti logici e sistematici propri) aveva già avuto integrale attuazione:, manifestandosi, pertanto, del tutto infondato, l'attuale ricorso in opposizione, che deve perciò essere rigettato”.
Avverso tale sentenza, la ha proposto appello, cui ha resistito la Parte_4
. Controparte_1
All'udienza del 18.10.2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. In ordine logico va esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione proposta, sollevata dall'appellato, che precisa che “A norma dell'art. 618 c.p.c. comma secondo e terzo la sentenza emessa al termine del giudizio di merito , nascente dall'opposizione agli atti esecutivi, è unicamente ricorribile per Cassazione ex art. 111 comma 7 Cost.. Nel caso che occupa, essendo la sentenza del Tribunale di Brindisi stata emessa in sede di opposizione agli atti esecutivi, la stessa non è, per legge, appellabile, bensì impugnabile esclusivamente con il ricorso straordinario per Cassazione. Il giudizio di merito in questione, ritualmente introdotto dinanzi al Tribunale dalla
è il seguito di quello cautelare promosso in data Controparte_2
20.5.2016 con il “ Ricorso in opposizione ex art. 617 c.p.c.” dinanzi al Giudice dell'esecuzione dott. Galiano (doc. n.
1)”.
La doglianza è fondata.
4 La corte rileva che lo stesso atto introduttivo del presente giudizio innanzi al Tribunale di Brindisi intitola
“Atto di citazione per l'introduzione del giudizio di merito dell'opposizione agli atti esecutivi”, ed è stato ritualmente introdotto dalla appellante a seguito del giudizio cautelare promosso in data 20.5.2016 con Parte_1
“Ricorso in opposizione ex art. 617 c.p.c..”.
Nella fattispecie, invero, si discute delle modalità di esecuzione e non del diritto del creditore di procedere "in executivis".
Fra le tante, si riporta la sentenza della Cassazione n. 9378/2024 che recita: “In sede esecutiva, al fine della corretta qualificazione della domanda occorre fare riferimento alla causa ND e al ET , che, nell'opposizione all'esecuzione, investono l'an della esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedervi, mentre, nell'opposizione agli atti esecutivi, investono il quomodo , vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva”.
Inoltre, la stessa sentenza su citata recita: “La individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell'affidamento della parte e in ossequio al principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni assunte secondo il rito in concreto adottato, in relazione alla qualificazione dell'azione (giusta o sbagliata che sia) effettuata dal giudice. In particolare l'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda così come è stata qualificata dal giudice (a prescindere dalla correttezza o meno di tale qualificazione), e non come le parti ritengano che debba essere qualificata.”
Qualificata la domanda come opposizione agli atti esecutivi, ne deriva l'applicazione degli artt. 617 e ss.
c.p.c., in particolare, dell'art. 618 che dispone che “La causa è decisa con sentenza non impugnabile”.
Pertanto, le sentenze che definiscono le opposizioni agli atti esecutivi non sono impugnabili per espressa previsione dell'art. 618 c.p.c., ma sono soggette al solo ricorso per Cassazione per violazione di legge ex art. 111 co. 7 Cost., nonché al regolamento di competenza come testualmente previsto dall'art. 187 disp. att. c.p.c.
Orbene, nella fattispecie, l'erronea individuazione del mezzo di impugnazione, avverso la sentenza definitoria della opposizione ex art. 617 c.p.c., nell'appello anziché nel ricorso per cassazione, importa l'inammissibilità della medesima impugnazione proposta dinanzi al giudice funzionalmente incompetente per grado.
Assorbiti ogni altra eccezione e motivo di appello.
5 Tutto ciò argomentato, la corte dichiara l'inammissibilità del presente appello con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellata.
Ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, pronunziando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Brindisi n. 757/2021 del 15 maggio 2021, pubblicata il 18 maggio 2021, dichiara inammissibile l'appello proposto e condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato, liquidate in complessivi €. 4.000,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario in misura del 15%.
Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 3.6.2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott. Maurizio Petrelli)
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