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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 15/11/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 879/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AN
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. LE OL Presidente dott.ssa IA Lo AS Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 879/2025, avente ad oggetto lo “scioglimento del matrimonio civile”, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. DI Parte_1 C.F._1
AN NO
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. BUSCAINO DONATELLA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. formulata all'udienza del
22.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva di aver Parte_1
contratto matrimonio civile con in data 23.10.2017, regolarmente Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani, al n. 53, parte I, ufficio 1, anno
2017, ed altresì che dalla loro unione era nata la figlia (28.01.2018). Per_1
1 Esponeva che il Tribunale di Trapani, in data 10.01.2022, aveva pronunciato la loro separazione personale con decreto di omologa n. 216/2022.
Aggiungeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Sosteneva di aver contribuito con dedizione e continuità alla cura sia morale che materiale della figlioletta.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Trapani il
23/10/2017 tra il sig. e la signora , trascritto al n. 53, Parte_1 Controparte_1
Parte 1, Uff. 1, anno 2017 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Trapani, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2) confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, Per_1
in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale secondo le modalità ed i tempi di cui al su esteso piano genitoriale;
3) revocare l'assegno di mantenimento a carico del sig. ed in favore Parte_1
della sig.ra di cui al punto “6” delle condizioni di separazione e Controparte_1 dichiarare che nessun assegno di divorzio sarà dovuto alla sig.ra ; Controparte_1
4) porre a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore della Parte_1 figlia minore di € 350,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo Per_1
l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, da corrispondersi alla sig.ra CP_1
entro il giorno cinque di ciascun mese;
5) porre a carico della sig.ra il canone di locazione della casa Controparte_1
coniugale ove vive con la figlia e tutte le relative spese per utenze domestiche (luce, gas, Per_1 abbonamento internet) e, per l'effetto, revocare il relativo obbligo di pagamento di tutte le spese a carico del sig. di cui al punto “7” delle condizioni della separazione Parte_1 consensuale su riportate;
6) porre a carico di entrambi i genitori oltre il 50% delle spese straordinarie, mediche
e scolastiche documentate”.
2 Si costituiva la resistente , aderendo alla domanda di scioglimento Controparte_1
del matrimonio e di affidamento condiviso della minore Per_1
Sotto il profilo economico, chiedeva di gravare il ricorrente dell'obbligo di versare mensilmente € 1.000,00, a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre al 70% delle spese straordinarie, e dell'ulteriore obbligo di corrisponderle € 350,00, a titolo di assegno divorzile.
Sottolineava, infatti, il notevole divario tra le posizioni reddituali dei coniugi e la maggiore permanenza della figlia presso di sé.
*****
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 22.10.2025, le stesse venivano liberamente sentite e si dimostravano aperte a valutare la percorribilità di soluzioni conciliative.
A seguito di ampia interlocuzione, le parti raggiungevano l'accordo infra riportato, modellato sulla proposta conciliativa formulata ex art. 185-bis c.p.c. dal G.I.:
“- Affidamento condiviso della minore, con collocamento presso la madre e regime di visita del padre come segue: Settimana A: il padre terrà la minore il lunedì dalle 16:45 alle
21:00 con accompagnamento in palestra e cena compresa, il mercoledì dalle 18:00 alle 21:00 cena compresa, il venerdì dall'uscita da scuola alle 21:00 pranzo e cena compresi.
Settimana B: il lunedì dalle 16:45 alle 21:00 con accompagnamento in palestra e cena compresa, il mercoledì dalle 18 alle 21:00 cena compresa, il venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica ore 18:00.
Festività alternate
- Onere di contribuzione a carico del padre via bonifico entro il giorno 10 di ogni mese della somma omnicomprensiva di € 675,00 riva-lutabili a titolo di contribuzione per la minore e le sue esigenze personali ed abitative;
Assegno Unico integralmente alla madre. Spese straordinarie al 50% secondo il locale Protocollo.
- Spese del giudizio compensate”.
Indi, la causa veniva posta in decisione alle condizioni congiuntamente rassegnate.
*****
Tanto premesso, il Tribunale prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni per la declaratoria di scioglimento del matrimonio civile, essendo trascorso un intervallo di tempo
3 più che sufficiente dalla comparizione delle medesime dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento per separazione personale n. 2232/2021, conclusosi con decreto di omologa n.
216/2022, del 10.01.2022.
Inoltre, l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario all'interesse psico-fisico della prole minore, di cui pertanto ha ritenuto superfluo l'ascolto nel suo superiore interesse, né a norme imperative, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime.
Le spese di lite vanno compensate come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
, in data 23.10.2017, regolarmente trascritto nei Controparte_1
registri dello stato civile del Comune di Trapani, al n. 53, parte I, ufficio 1, anno
2017, alle condizioni di cui alla proposta conciliativa del 22.10.2025;
- dispone che la sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- compensa le spese di lite, come da accordo.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025
Il Giudice rel.
IA Lo AS
Il Presidente
LE OL
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AN
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. LE OL Presidente dott.ssa IA Lo AS Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 879/2025, avente ad oggetto lo “scioglimento del matrimonio civile”, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. DI Parte_1 C.F._1
AN NO
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. BUSCAINO DONATELLA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. formulata all'udienza del
22.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva di aver Parte_1
contratto matrimonio civile con in data 23.10.2017, regolarmente Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani, al n. 53, parte I, ufficio 1, anno
2017, ed altresì che dalla loro unione era nata la figlia (28.01.2018). Per_1
1 Esponeva che il Tribunale di Trapani, in data 10.01.2022, aveva pronunciato la loro separazione personale con decreto di omologa n. 216/2022.
Aggiungeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Sosteneva di aver contribuito con dedizione e continuità alla cura sia morale che materiale della figlioletta.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Trapani il
23/10/2017 tra il sig. e la signora , trascritto al n. 53, Parte_1 Controparte_1
Parte 1, Uff. 1, anno 2017 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Trapani, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2) confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, Per_1
in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale secondo le modalità ed i tempi di cui al su esteso piano genitoriale;
3) revocare l'assegno di mantenimento a carico del sig. ed in favore Parte_1
della sig.ra di cui al punto “6” delle condizioni di separazione e Controparte_1 dichiarare che nessun assegno di divorzio sarà dovuto alla sig.ra ; Controparte_1
4) porre a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore della Parte_1 figlia minore di € 350,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo Per_1
l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, da corrispondersi alla sig.ra CP_1
entro il giorno cinque di ciascun mese;
5) porre a carico della sig.ra il canone di locazione della casa Controparte_1
coniugale ove vive con la figlia e tutte le relative spese per utenze domestiche (luce, gas, Per_1 abbonamento internet) e, per l'effetto, revocare il relativo obbligo di pagamento di tutte le spese a carico del sig. di cui al punto “7” delle condizioni della separazione Parte_1 consensuale su riportate;
6) porre a carico di entrambi i genitori oltre il 50% delle spese straordinarie, mediche
e scolastiche documentate”.
2 Si costituiva la resistente , aderendo alla domanda di scioglimento Controparte_1
del matrimonio e di affidamento condiviso della minore Per_1
Sotto il profilo economico, chiedeva di gravare il ricorrente dell'obbligo di versare mensilmente € 1.000,00, a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre al 70% delle spese straordinarie, e dell'ulteriore obbligo di corrisponderle € 350,00, a titolo di assegno divorzile.
Sottolineava, infatti, il notevole divario tra le posizioni reddituali dei coniugi e la maggiore permanenza della figlia presso di sé.
*****
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 22.10.2025, le stesse venivano liberamente sentite e si dimostravano aperte a valutare la percorribilità di soluzioni conciliative.
A seguito di ampia interlocuzione, le parti raggiungevano l'accordo infra riportato, modellato sulla proposta conciliativa formulata ex art. 185-bis c.p.c. dal G.I.:
“- Affidamento condiviso della minore, con collocamento presso la madre e regime di visita del padre come segue: Settimana A: il padre terrà la minore il lunedì dalle 16:45 alle
21:00 con accompagnamento in palestra e cena compresa, il mercoledì dalle 18:00 alle 21:00 cena compresa, il venerdì dall'uscita da scuola alle 21:00 pranzo e cena compresi.
Settimana B: il lunedì dalle 16:45 alle 21:00 con accompagnamento in palestra e cena compresa, il mercoledì dalle 18 alle 21:00 cena compresa, il venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica ore 18:00.
Festività alternate
- Onere di contribuzione a carico del padre via bonifico entro il giorno 10 di ogni mese della somma omnicomprensiva di € 675,00 riva-lutabili a titolo di contribuzione per la minore e le sue esigenze personali ed abitative;
Assegno Unico integralmente alla madre. Spese straordinarie al 50% secondo il locale Protocollo.
- Spese del giudizio compensate”.
Indi, la causa veniva posta in decisione alle condizioni congiuntamente rassegnate.
*****
Tanto premesso, il Tribunale prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni per la declaratoria di scioglimento del matrimonio civile, essendo trascorso un intervallo di tempo
3 più che sufficiente dalla comparizione delle medesime dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento per separazione personale n. 2232/2021, conclusosi con decreto di omologa n.
216/2022, del 10.01.2022.
Inoltre, l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario all'interesse psico-fisico della prole minore, di cui pertanto ha ritenuto superfluo l'ascolto nel suo superiore interesse, né a norme imperative, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime.
Le spese di lite vanno compensate come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
, in data 23.10.2017, regolarmente trascritto nei Controparte_1
registri dello stato civile del Comune di Trapani, al n. 53, parte I, ufficio 1, anno
2017, alle condizioni di cui alla proposta conciliativa del 22.10.2025;
- dispone che la sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- compensa le spese di lite, come da accordo.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025
Il Giudice rel.
IA Lo AS
Il Presidente
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