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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/05/2025, n. 2279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2279 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 5885/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 5885/2018 R.G., avente ad oggetto: tutela di diritti reali ed azione di risarcimento danni, vertente
TRA
rappresentato e difeso da se stesso e, giusta mandato rilasciato in calce all'atto Parte_1 di citazione, dall'avv. Ludovico Montera, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via Diaz n. 12;
ATTORE
E
e rappresentati e difesi, giusta mandato rilasciato Controparte_1 Controparte_2
su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Vincenzo Di Biase, presso il cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia (SA), alla via
Mazzini n. 116;
CONVENUTI
E
e CP Controparte_4
COVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da rispettive note scritte (cfr., per l'attore, la nota del
28/11/2024; per i convenuti, la nota del 28/11/2024) qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
, e dinanzi al Tribunale di Salerno.
[...] Controparte_2 CP Controparte_4 Premettendo di essere comproprietario per la quota di 96/1000 del fabbricato sito in Battipaglia (SA), alla via Francesco Spirito n. 15, l'odierno attore esponeva che, a seguito della demolizione e ricostruzione dell'immobile ai sensi della legge 219/1981, gli odierni convenuti non acconsentivano alla richiesta di procedere alla divisione del bene affinché ciascun proprietario si intestasse in modo esclusivo la propria unità immobiliare.
In particolare, deduceva che comproprietaria per 192/1000 del fabbricato in Controparte_1 esame, occupava per intero l'appartamento sito al secondo piano dello stabile e che , e CP CP
, comproprietari per la quota di 78/1000 ciascuno, occupavano il modo esclusivo Controparte_4
l'appartamento sito al terzo e quarto piano del fabbricato.
Pertanto, ritenendo sussistente il proprio diritto a conseguire il corrispettivo del godimento degli immobili occupati in via esclusiva dagli altri comproprietari, deduceva di essere creditore nei confronti dei sig.ri della somma di € 2.100,00, e nei confronti di della CP_4 Controparte_1 somma di € 1.900,00.
Ancora, lamentava di aver subito, a seguito della ricostruzione del fabbricato, un danno derivante dalla diminuzione della metratura dell'appartamento originariamente di sua proprietà, passata da
51,69 mq a 48,33 mq, oltre che dalla mancata ricostruzione della cantinola di 11,52 mq sita al piano seminterrato e del sottotetto di 66,78 mq.
Quantificato il danno subito nella complessiva somma di € 24.195,00, concludeva chiedendo che fosse accertato e dichiarato il proprio diritto ad ottenere gli importi a lui spettanti quale comproprietario delle unità immobiliari occupate in via esclusiva dai convenuti, con conseguente condanna degli stessi al pagamento delle somme indicate in citazione. Instava, altresì, per la condanna dei convenuti al risarcimento del danno patito per la sottrazione dell'originaria metratura dei propri beni, da quantificarsi in corso di causa, vinte le spese di lite.
Così instaurato il contraddittorio, all'udienza del 9.1.2019 veniva dichiarata la nullità della notifica dell'atto di citazione nei confronti dei signori e , mentre veniva Controparte_1 Controparte_4
dichiarata la contumacia di e . Controparte_2 CP
Disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei confronti dei predetti convenuti, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.10.2019, si costituivano in giudizio CP_1
e eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per la
[...] Controparte_2 violazione degli art. 163 e ss. c.c. e la carenza della legittimazione attiva dell'attore: sul punto, evidenziavano che era comproprietario, unitamente agli eredi – , Parte_1 Pt_2 Per_1
di un'abitazione sita all'ultimo piano, di un terrazzo di copertura e di un box auto siti nel fabbricato oggetto di causa, per un totale di 143, 03 mq di superficie netta e di 73,60 mq di superficie ragguagliata, con un aumento di 3,84 mq di superficie ragguagliata rispetto alla situazione antecedente all'abbattimento.
Sempre in via preliminare, eccepivano la carenza della propria legittimazione passiva evidenziando che l'attore avrebbe dovuto rivolgere la propria domanda nei confronti degli eredi – Pt_2
o, a tutto voler concedere, nei confronti del Condominio. Per_1
Ancora, deducevano l'inammissibilità dell'avversa domanda in ragione del passaggio in giudicato della sentenza n. 2757/2016, resa a conclusione del giudizio instaurato dall'odierno attore al fine di ottenere l'annullamento della delibera assembleare del 17.12.2006 per una asserita illegittima diminuzione della sua proprietà.
Evidenziavano, inoltre, che si era dichiarato comproprietario per 2/3 Parte_1 dell'appartamento sito nel fabbricato in esame, identificato al locale C.F. al foglio n. 3, p.lla n. 11698, sub 15, tanto in un ulteriore giudizio nel quale, unitamente a e , CP_5 Controparte_2 aveva richiesto il risarcimento del danno agli eredi per un'erronea dichiarazione di Per_2 successione e per un'omessa dichiarazione di successione, quanto in una denuncia presentata alla
Procura della Repubblica e alla Guardia di Finanza in data 28.5.2012.
Ancora, deducevano la prescrizione dell'azione proposta da in quanto l'immobile di Parte_1 cui l'attore risultava comproprietario unitamente agli eredi – veniva individuato Pt_2 Per_2 al momento dell'approvazione e del deposito del progetto di ricostruzione del fabbricato, risalenti all'anno 1996, mentre le tabelle millesimali venivano regolarmente approvate in data 18.4.2006.
Nel merito, rappresentavano che il fabbricato oggetto di causa presentava originariamente sei unità immobiliari che, in seguito all'abbattimento e alla ricostruzione ex lege 219/1981 deliberata all'unanimità da tutti i proprietari, venivano assegnate rispettando la medesima posizione che avevano nel fabbricato originario, sopraelevate di un piano nel rispetto della predetta legge, con assegnazione dei garage effettuata a mezzo di apposita delibera successiva.
Richiamate le concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Battipaglia ai fini della realizzazione dei lavori, deducevano la perfetta corrispondenza tra quanto assentito dall'amministrazione comunale e quanto poi effettivamente realizzato, come da certificato di conformità rilasciato da tecnico comunale a seguito di sopralluogo eseguito in data 18.12.2006.
Deducevano che, pertanto, con delibera del 6.6.2008, era stato approvato lo stato finale dei lavori in uno con il quadro delle morosità e delle anticipazioni effettuate da alcuni condomini. Sul punto, evidenziavano che, a causa di gravi morosità di alcuni condomini, tra cui vi erano anche l'odierno attore e gli eredi – , gli altri proprietari erano stati costretti ad anticipare ingenti Per_2 Pt_2
somme di denaro: in particolare, come risultante dalla delibera assembleare del 6.6.2008, la proprietà
anticipava la somma di € 8.703,78; la proprietà anticipava la somma di € 7.184,31; CP_4 CP_1 la proprietà anticipava la somma di € 14.640,83. Si determinava così a carico della Persona_3
proprietà , un debito complessivo pari ad € 20.758,47, di cui € 14.870,16 Parte_3
a carico dell'odierno attore.
Aggiungevano, inoltre, che il perdurare delle evidenziate morosità determinava la mancata realizzazione dell'ascensore e che l'atto di trasferimento per sciogliere la comproprietà formale del fabbricato non veniva effettuato a causa di numerosi problemi connessi alle denunce di successione relative agli eredi e alle conseguenti azioni legali instaurate da Parte_3 [...]
Deducevano, inoltre, che proprio da tali denunce emergeva la consapevolezza dell'odierno Pt_1 attore di essere comproprietario dell'appartamento a lui assegnato sin dall'originario progetto del
1996, dovendosi ritenere che in relazione all'intero fabbricato sussistesse una comproprietà meramente formale, mai sussistita dal punto di vista sostanziale, essendo ogni condomino assegnatario sin dall'origine di specifiche unità immobiliari.
Sicché, gli odierni convenuti deducevano l'insussistenza di una propria responsabilità per il mancato godimento dei beni di proprietà dell'attore che, a tutto voler concedere, avrebbe dovuto rivolgere le proprie pretese nei confronti degli eredi , verso i quali aveva proposto le medesime Persona_4 domane di cui all'odierno giudizio in altri procedimenti civili, già definiti con pronunce di rigetto o ancora pendenti.
In relazione alla domanda risarcitoria relativa all'asserita diminuzione delle superfici dei beni dell'attore a seguito della ricostruzione del fabbricato, i convenuti evidenziavano preliminarmente l'inutilizzabilità della CTU predisposta dall'ing. , essendo la stessa relativa ad una Persona_5
ulteriore causa intentata da decisa con sentenza di rigetto della domanda risarcitoria Parte_1
n. 2757/2016, passata in giudicato. In ogni caso, sottolineavano le varie inesattezze presenti nella predetta relazione peritale e deducevano che la ricostruzione del fabbricato era avvenuta nel pieno rispetto delle prescrizioni della L. 219/1981, come evidenziato da una propria consulenza tecnica depositata agli atti di causa, dalla quale era possibile evincere che la lieve diminuzione della superficie dell'appartamento dell'attore era stata abbondantemente compensata dalle superfici non abitative assegnate a per una complessiva superfice degli immobili di proprietà di quest'ultimo Parte_1
ragguagliata di + 3,84 mq rispetto alla situazione ante ricostruzione.
Contestavano, inoltre, la sussistenza del danno dedotto dall'attore: in primo luogo, rappresentavano che aveva prestato il proprio consenso a tutti gli atti di approvazione del progetto che Parte_1
aveva riguardato il fabbricato oggetto di causa e deducevano che, al caso di specie, non si potessero applicare i principi giuridici del perimento e dell'accessione, in quanto l'abbattimento del fabbricato veniva definito sulla base di un progetto di ricostruzione precedentemente approvato sia dai condomini che dall'amministrazione comunale, con previsione sia delle assegnazioni degli immobili che delle metrature corrispondenti a ciascun condominio, derivanti dall'applicazione delle stringenti indicazioni della legge 219/1981. Deducevano che, pertanto, proprio in applicazione di tale normativa, nella ricostruzione del fabbricato non si dovevano necessariamente e non si potevano rispettare i rapporti vigenti tra le proprietà esistenti dei singoli condomini prima dell'abbattimento, con conseguente infondatezza dell'avversa richiesta risarcitoria.
Tanto premesso, e concludevano chiedendo l'accoglimento Controparte_1 Controparte_2
delle spiegate eccezioni preliminari e, nel merito, instavano per il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite e attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza del 4.12.2024; disposta la sostituzione della stessa ex art. 190 c.p.c., il procedimento veniva riservato in decisione con ordinanza del 31.1.2025, così concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le domande di parte attrice sono infondate e vanno rigettate per quanto di ragione.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata da parte degli odierni convenuti costituiti.
Invero, va ribadito il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, in virtù del quale il vizio dell'atto di citazione attinente all'editio actionis sussiste soltanto quando gli elementi identificativi della domanda risultano assolutamente incerti.
Sotto tale specifico profilo, invero, l'interpretazione costituzionalmente conforme degli artt. 163, nn.
3) e 4) c.p.c. e 164, IV e V comma c.p.c., impone che, nel bilanciamento tra le esigenze di tutela del contraddittorio, del diritto di difesa delle controparti (art. 24 e 111 Cost.), e del giusto processo, da definire in tempi ragionevoli, l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non già soltanto alla stregua della sua formulazione letterale, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio.
Sicché, non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda se non nell'ipotesi in cui il petitum risulti del tutto omesso ovvero assolutamente incerto: tale ipotesi non può riscontrarsi nel caso in cui il petitum sia individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto, non essendo necessario a tal uopo l'utilizzo di formule sacramentali o solenni, giacché è sufficiente che esso risulti dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo (Cass. Civ., Sez., Sez. III, 28.8.2009, n. 18783).
In particolare, l'incertezza dell'editio actionis deve essere vagliata in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità,
l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum): con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni,
l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. Civ., Sez. I, 21.7.2021, n. 20861).
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, quindi, ispirate ad una valutazione non meramente formalistica delle garanzie a tutela del diritto di difesa delle parti, è agevole riscontrare l'infondatezza delle eccezioni a tal uopo dedotta da parte della convenuta.
Ed invero, nonostante la sinteticità dell'atto di citazione, deve rilevarsi come risulti sufficientemente precisato il petitum e la causa petendi della domanda così formulata in giudizio;
a tanto depongono, tra l'altro, le analitiche difese dedotte da parte dei convenuti costituiti, che riscontrano la circostanza che gli stessi avessero ben inteso la portata delle avverse difese.
Sempre in via preliminare, deve evidenziarsi che i signori e Parte_4 Controparte_2
convenuti costituiti, citati in giudizio con invito a comparire per le prime udienze rispettivamente fissate per le date del 21.11.2018 e del 2.10.2019, si costituivano tardivamente in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data 1.10.2019, quindi oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c.
Tale circostanza determina, inevitabilmente, la decadenza di tali parti dalla possibilità di proporre l'eccezione di prescrizione del diritto azionato dall'attore, rientrando la stessa tra le eccezioni in senso proprio, che devono essere dedotte entro il termine della tempestiva costituzione in giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 167, II comma c.p.c. (Cass. Civ., Sez. III, 21.02.2020, n. 4689).
Tanto premesso, è altresì infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda, in ragione della preclusione derivante dal giudicato formatosi con riguardo alla sentenza n. 2757/2016 emessa dal
Tribunale di Salerno in relazione al procedimento recante R.G. n. 20000558/2007 introdotto dall'odierno attore nei confronti del condominio Gorizia n. 18 di Battipaglia. Aldilà del fatto CP_6 che non v'è prova della circostanza che tale sentenza fosse passata in giudicato, non risultando versato in atti, tra l'altro il relativo certificato ex art. 124 disp. att. al c.p.c. (arg. da Cass. Civ., Sez. III,
28.12.2023, n. 36258), deve rilevarsi che il predetto giudizio era stato introdotto nei confronti di una parte non evocata nel presente procedimento. Tra l'altro, la domanda ivi formulata risultava del tutto diversa da quella oggetto del presente giudizio, in quanto aveva ad oggetto l'impugnazione di una delibera condominiale del 7.2.2007 in relazione all'approvazione delle tabelle millesimali ed al recupero del credito per i condomini morosi.
Tanto premesso, occorre rilevare che, dall'esame sistematico delle difese rassegnate dallo stesso attore, lo stesso richiedeva in questo giudizio il pagamento dei frutti ingiustificatamente goduti, da parte dei comproprietari degli immobili oggetto di causa, con riguardo agli appartamenti in uso ai signori , e , nonché alla sig.ra rispettivamente CP CP Controparte_4 Controparte_1
ubicati al terzo/quarto piano dello stabile, ed al secondo piano dello stesso.
Inoltre, instava in questa sede per il pagamento della “somma ritenuta di giustizia”, per “la sottrazione della metratura a danno del sig. ”. Parte_1
Sicché, la prima domanda deve ritenersi riconducibile nell'alveo della richiesta di pagamento dei frutti dovuti da parte del comproprietario, in ragione dell'uso esclusivo del bene in comunione, ai sensi dell'art. 1102 c.c.; la seconda domanda, invece, deve ritenersi piuttosto riconducibile ad un'azione di risarcimento danni, in ragione dell'asserita sottrazione della metratura di cui godeva l'immobile nella disponibilità dell'attore.
Più in particolare, a dire di quest'ultimo, il fabbricato condominiale era stato oggetto di ricostruzione ai sensi della l. n. 219/1981; a seguito della ricostruzione, è emerso che, raffrontando il progetto iniziale e quello finale, l'appartamento nella comproprietà dell'odierno attore aveva subito una riduzione della metratura da 51,69mq a 48,33 mq. Inoltre, la cantinola nel piano seminterrato non gli era stata più assegnata, così come il sottotetto di 66,78mq.
Sicché, a dire dell'attore, ne derivava il “danno totale relativo all'intera superficie convenzionale persa” pari all'importo di € 24.195,00.
Entrambe le domande sono infondate e vanno rigettate per quanto di ragione.
In via del tutto preliminare, invero, non è in alcun modo dato rilevare come e per quali termini le parti in causa fossero comproprietarie del fabbricato in esame (cfr. all. n. 2 alla produzione di parte attrice).
Sotto tale profilo, invero, risulta prodotta in atti la sola visura catastale attinente alle ”unità immobiliari site nel Comune di Battipaglia”, identificate al locale C.F. al Fg. n. 3, p.lla n. 1169, sub da 4 a 15. Ed invero, era in quella sede individuato che, con riguardo al complesso dei predetti immobili, il sig. fosse titolare della quota di 96/1000, mentre i signori Parte_1 CP
, e e erano titolari rispettivamente delle
[...] Controparte_4 CP Controparte_1
quote di 78/1000, 78/1000, 78/1000 e 144/1000. Tale circostanza era parzialmente riscontrata anche sulla base del verbale della Polizia Locale di Battipaglia del 3.2.2018 (cfr. allegato alla seconda memoria istruttoria di parte attrice).
Eppure, non è in alcun modo possibile constatare sulla scorta di quale titolo l'odierno attore fosse contitolare della predetta quota di comproprietà; né può venire in rilievo in questa sede l'elaborato peritale a firma dell'ing. attinente al procedimento recante R.G. n. 200000588/2007, Persona_5
prodotta in atti soltanto in sede di nota 26.11.2021, e pertanto oltre la maturazione delle preclusioni istruttorie.
Sotto tale profilo, con ordinanza del 22.11.2021, le parti erano invitate ad interloquire circa il fatto che non risultava prodotta in atti la predetta relazione, pur indicata, da parte dell'odierno attore, in sede di atto di citazione. Alcuna autorizzazione veniva disposta in merito alla produzione tardiva del predetto documento, né sarebbe stato possibile riconoscere, in assenza di prova dei presupposti di cui all'art. 153, II comma c.p.c., l'utilizzabilità di un documento tardivamente prodotto.
Sicché, in assenza di prova circa la tempestiva produzione in giudizio dell'elaborato, lo stesso non può essere utilizzato in questa sede.
Tra l'altro, e a tutto voler concedere, alcuno specifico riscontro può comunque ricavarsi dalle risultanze di tale elaborato come si avrà modo di evidenziare.
Per altro verso, del tutto irrilevanti risultano pure le delibere assembleari tempestivamente prodotte in atti, oltre che il verbale di accertamento effettuato da parte della Polizia Locale di Battipaglia (SA) del 3.2.2018 (cfr. allegato alla seconda memoria istruttoria di parte attrice), non essendo in alcun modo possibile riscontrare la loro pertinenza rispetto all'oggetto del presente giudizio.
Infine, deve pure evidenziarsi l'inutilizzabilità dei documenti indicati come allegati “B”, “D”, “E” ed
“F” alla comparsa conclusionale di replica di parte attrice, in quanto pure tardivamente prodotti.
Deve infatti evidenziarsi un'ulteriore ragione di infondatezza della domanda così formulata.
È noto che in materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti (arg., ex plurimis, da Cass.
Civ., Sez. II, 18.4.2023, n. 10264).
Sotto tale profilo, pertanto, anche a voler ritenere riscontrata tale situazione di comproprietà, deve evidenziarsi che, sulla scorta di quanto allegato da parte dell'odierno attore, lo stesso fosse comproprietario non già dei singoli appartamenti in uso agli odierni convenuti, quanto dell'intero fabbricato.
Ed è già sulla scorta di quanto dedotto che, tenuto conto dell'autonomia delle singole unità immobiliari, risulta sufficientemente provato che, per contro, l'utilizzo del bene comune fosse stato regolato nelle forme di uso esclusivo, da parte dei singoli comproprietari, per singoli appartamenti dell'immobile.
D'altro canto, non sarebbe diversamente spiegabile in termini ragionevoli la condotta dell'odierno attore, che, pur risultando soltanto comproprietario del fabbricato in esame, aveva comunque il godimento, per quanto è dato rilevare nel presente giudizio, di uno degli appartamenti in esame.
Inoltre, anche a fronte della genericità di tale allegazione, non è stata in alcun modo dedotta altra ragionevole spiegazione alla condotta complessivamente tenuta da parte dei comproprietari del fabbricato.
Tanto, a maggior ragione tenuto conto del fatto che nemmeno è possibile rilevare la configurabilità di un'ingiustificata fruizione esclusiva da parte dei predetti convenuti, a fronte del godimento, da parte dello stesso attore, con esclusione dei medesimi convenuti, di altro appartamento dello stabile.
Ne deriva, pertanto, l'infondatezza di tale domanda.
Analogamente a dirsi con riferimento alla domanda di risarcimento danni formulata da parte dell'odierno attore.
Anche a voler prescindere dall'inutilizzabilità dell'elaborato peritale descritto in precedenza, deve evidenziarsi quanto segue.
A fronte della demolizione del fabbricato comune, laddove venga ricostruito il fabbricato in maniera difforme rispetto a quello preesistente, l'opera così realizzata costituisce una costruzione soggetta alla disciplina dell'accessione, da attribuire secondo le quote originarie ai comproprietari del suolo, a meno che gli effetti dell'accessione, prima del loro verificarsi, non siano esclusi o modificati, in conseguenza di un accordo tra le parti (Cass. Civ., Sez. II, 22.9.1989, n. 3933; Sez. I, 23.2.1999, n.
1543).
Più in particolare, l'odierno attore si doleva del fatto che, confrontando il progetto anteriore alla ristrutturazione del fabbricato con il risultato finale, l'immobile nella disponibilità dell'attore fosse stato svantaggiato: era riportata una metratura pari a 51,69 mq rispetto ai 48,33 mq riportati nel progetto finale;
la cantinola non era più assegnata all'attore, né tantomeno il sottotetto.
Risulta in atti la relazione tecnica depositata presso il Comune di Battipaglia (SA) il 16.6.2008, a firma dell'ing. . Controparte_2
Anzitutto, nella relazione tecnica in esame si faceva riferimento ad un fabbricato composto da piano terra destinato a garage e da quattro livelli con sei unità abitative;
era infine previsto un torrino scala dal quale era possibile l'accesso a due terrazzi praticabili, il tutto servito da una gabbia scala centrale che serviva tutti i piani.
Alcuno specifico riferimento era fatto alla cantinola ed al sottotetto;
né risulta in altro modo possibile rilevare la divergenza di metratura relativa all'abitazione dell'attore da 51,69 mq a 48,33.
Risulta in atti anche il progetto avente ad oggetto lo “stato di fatto”, redatto dal medesimo ingegnere e depositato in data 29.8.1997 presso il Comune di Battipaglia (SA).
Ebbene, anche sulla scorta di tale progetto, a tutto voler concedere, nemmeno risulta in alcun modo meglio precisato come e per quali termini, per contro, la ricostruzione del fabbricato avrebbe dovuto essere disposta nei limiti prospettati da parte dell'odierno attore.
Né risulta in alcun modo documentato, mediante atto negoziale recante la forma scritta ad substantiam, che avrebbe dovuto essere garantito il rispetto dei requisiti indicati in precedenza con riguardo all'immobile nella disponibilità dell'odierno attore.
Per altro verso, nemmeno è in alcun modo dato rilevare per quale ragione, anche a voler ammettere una tale situazione di fatto, la stessa avrebbe dovuto imputarsi agli odierni convenuti.
In altre parole, non v'è prova dell'illecito oggetto di contestazione in questa sede.
Né è in alcun modo allegato, prima ancora che provato, altro e diverso titolo legittimante la pretesa dell'odierno attore, non essendo possibile riscontrare l'imputabilità di tale condotta oggetto di contestazione in questa sede in capo ai predetti convenuti.
Ne consegue, pertanto, il rigetto anche di tale domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi dello scaglione del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (scaglione da € 26.001,00 ad €
52.000,00), tenuto conto della natura giuridica delle questioni dedotte in atti, con attribuzione in favore dell'avv. Vincenzo Di Biase. Non sussistono, però, i presupposti per l'aumento ex art. 4, II comma D.M. n. 55/2014 con riferimento alla posizione dei convenuti costituiti: tanto, tenuto conto dell'assoluta identità della posizione processuale dagli stessi rivestita, oltre che dell'identità della linea difensiva seguita dagli stessi.
Nulla deve essere disposto in relazione alle spese di lite con riferimento alla posizione dei contumaci e . CP Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sulle domande proposta nell'interesse di nei confronti Parte_1
di , , e con atto di citazione CP Controparte_2 Controparte_4 Controparte_1
ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande formulate dall'attore;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di e Parte_1 Controparte_2 di che si liquidano in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso Controparte_1 spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.
Vincenzo Di Biase;
3) nulla per le spese di lite con riferimento alla posizione dei contumaci e CP [...]
. CP_4
Così deciso in Salerno, il 22.5.2025
Il giudice
Dott. Giuseppe Barbato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 5885/2018 R.G., avente ad oggetto: tutela di diritti reali ed azione di risarcimento danni, vertente
TRA
rappresentato e difeso da se stesso e, giusta mandato rilasciato in calce all'atto Parte_1 di citazione, dall'avv. Ludovico Montera, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via Diaz n. 12;
ATTORE
E
e rappresentati e difesi, giusta mandato rilasciato Controparte_1 Controparte_2
su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Vincenzo Di Biase, presso il cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia (SA), alla via
Mazzini n. 116;
CONVENUTI
E
e CP Controparte_4
COVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da rispettive note scritte (cfr., per l'attore, la nota del
28/11/2024; per i convenuti, la nota del 28/11/2024) qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
, e dinanzi al Tribunale di Salerno.
[...] Controparte_2 CP Controparte_4 Premettendo di essere comproprietario per la quota di 96/1000 del fabbricato sito in Battipaglia (SA), alla via Francesco Spirito n. 15, l'odierno attore esponeva che, a seguito della demolizione e ricostruzione dell'immobile ai sensi della legge 219/1981, gli odierni convenuti non acconsentivano alla richiesta di procedere alla divisione del bene affinché ciascun proprietario si intestasse in modo esclusivo la propria unità immobiliare.
In particolare, deduceva che comproprietaria per 192/1000 del fabbricato in Controparte_1 esame, occupava per intero l'appartamento sito al secondo piano dello stabile e che , e CP CP
, comproprietari per la quota di 78/1000 ciascuno, occupavano il modo esclusivo Controparte_4
l'appartamento sito al terzo e quarto piano del fabbricato.
Pertanto, ritenendo sussistente il proprio diritto a conseguire il corrispettivo del godimento degli immobili occupati in via esclusiva dagli altri comproprietari, deduceva di essere creditore nei confronti dei sig.ri della somma di € 2.100,00, e nei confronti di della CP_4 Controparte_1 somma di € 1.900,00.
Ancora, lamentava di aver subito, a seguito della ricostruzione del fabbricato, un danno derivante dalla diminuzione della metratura dell'appartamento originariamente di sua proprietà, passata da
51,69 mq a 48,33 mq, oltre che dalla mancata ricostruzione della cantinola di 11,52 mq sita al piano seminterrato e del sottotetto di 66,78 mq.
Quantificato il danno subito nella complessiva somma di € 24.195,00, concludeva chiedendo che fosse accertato e dichiarato il proprio diritto ad ottenere gli importi a lui spettanti quale comproprietario delle unità immobiliari occupate in via esclusiva dai convenuti, con conseguente condanna degli stessi al pagamento delle somme indicate in citazione. Instava, altresì, per la condanna dei convenuti al risarcimento del danno patito per la sottrazione dell'originaria metratura dei propri beni, da quantificarsi in corso di causa, vinte le spese di lite.
Così instaurato il contraddittorio, all'udienza del 9.1.2019 veniva dichiarata la nullità della notifica dell'atto di citazione nei confronti dei signori e , mentre veniva Controparte_1 Controparte_4
dichiarata la contumacia di e . Controparte_2 CP
Disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei confronti dei predetti convenuti, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.10.2019, si costituivano in giudizio CP_1
e eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per la
[...] Controparte_2 violazione degli art. 163 e ss. c.c. e la carenza della legittimazione attiva dell'attore: sul punto, evidenziavano che era comproprietario, unitamente agli eredi – , Parte_1 Pt_2 Per_1
di un'abitazione sita all'ultimo piano, di un terrazzo di copertura e di un box auto siti nel fabbricato oggetto di causa, per un totale di 143, 03 mq di superficie netta e di 73,60 mq di superficie ragguagliata, con un aumento di 3,84 mq di superficie ragguagliata rispetto alla situazione antecedente all'abbattimento.
Sempre in via preliminare, eccepivano la carenza della propria legittimazione passiva evidenziando che l'attore avrebbe dovuto rivolgere la propria domanda nei confronti degli eredi – Pt_2
o, a tutto voler concedere, nei confronti del Condominio. Per_1
Ancora, deducevano l'inammissibilità dell'avversa domanda in ragione del passaggio in giudicato della sentenza n. 2757/2016, resa a conclusione del giudizio instaurato dall'odierno attore al fine di ottenere l'annullamento della delibera assembleare del 17.12.2006 per una asserita illegittima diminuzione della sua proprietà.
Evidenziavano, inoltre, che si era dichiarato comproprietario per 2/3 Parte_1 dell'appartamento sito nel fabbricato in esame, identificato al locale C.F. al foglio n. 3, p.lla n. 11698, sub 15, tanto in un ulteriore giudizio nel quale, unitamente a e , CP_5 Controparte_2 aveva richiesto il risarcimento del danno agli eredi per un'erronea dichiarazione di Per_2 successione e per un'omessa dichiarazione di successione, quanto in una denuncia presentata alla
Procura della Repubblica e alla Guardia di Finanza in data 28.5.2012.
Ancora, deducevano la prescrizione dell'azione proposta da in quanto l'immobile di Parte_1 cui l'attore risultava comproprietario unitamente agli eredi – veniva individuato Pt_2 Per_2 al momento dell'approvazione e del deposito del progetto di ricostruzione del fabbricato, risalenti all'anno 1996, mentre le tabelle millesimali venivano regolarmente approvate in data 18.4.2006.
Nel merito, rappresentavano che il fabbricato oggetto di causa presentava originariamente sei unità immobiliari che, in seguito all'abbattimento e alla ricostruzione ex lege 219/1981 deliberata all'unanimità da tutti i proprietari, venivano assegnate rispettando la medesima posizione che avevano nel fabbricato originario, sopraelevate di un piano nel rispetto della predetta legge, con assegnazione dei garage effettuata a mezzo di apposita delibera successiva.
Richiamate le concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Battipaglia ai fini della realizzazione dei lavori, deducevano la perfetta corrispondenza tra quanto assentito dall'amministrazione comunale e quanto poi effettivamente realizzato, come da certificato di conformità rilasciato da tecnico comunale a seguito di sopralluogo eseguito in data 18.12.2006.
Deducevano che, pertanto, con delibera del 6.6.2008, era stato approvato lo stato finale dei lavori in uno con il quadro delle morosità e delle anticipazioni effettuate da alcuni condomini. Sul punto, evidenziavano che, a causa di gravi morosità di alcuni condomini, tra cui vi erano anche l'odierno attore e gli eredi – , gli altri proprietari erano stati costretti ad anticipare ingenti Per_2 Pt_2
somme di denaro: in particolare, come risultante dalla delibera assembleare del 6.6.2008, la proprietà
anticipava la somma di € 8.703,78; la proprietà anticipava la somma di € 7.184,31; CP_4 CP_1 la proprietà anticipava la somma di € 14.640,83. Si determinava così a carico della Persona_3
proprietà , un debito complessivo pari ad € 20.758,47, di cui € 14.870,16 Parte_3
a carico dell'odierno attore.
Aggiungevano, inoltre, che il perdurare delle evidenziate morosità determinava la mancata realizzazione dell'ascensore e che l'atto di trasferimento per sciogliere la comproprietà formale del fabbricato non veniva effettuato a causa di numerosi problemi connessi alle denunce di successione relative agli eredi e alle conseguenti azioni legali instaurate da Parte_3 [...]
Deducevano, inoltre, che proprio da tali denunce emergeva la consapevolezza dell'odierno Pt_1 attore di essere comproprietario dell'appartamento a lui assegnato sin dall'originario progetto del
1996, dovendosi ritenere che in relazione all'intero fabbricato sussistesse una comproprietà meramente formale, mai sussistita dal punto di vista sostanziale, essendo ogni condomino assegnatario sin dall'origine di specifiche unità immobiliari.
Sicché, gli odierni convenuti deducevano l'insussistenza di una propria responsabilità per il mancato godimento dei beni di proprietà dell'attore che, a tutto voler concedere, avrebbe dovuto rivolgere le proprie pretese nei confronti degli eredi , verso i quali aveva proposto le medesime Persona_4 domane di cui all'odierno giudizio in altri procedimenti civili, già definiti con pronunce di rigetto o ancora pendenti.
In relazione alla domanda risarcitoria relativa all'asserita diminuzione delle superfici dei beni dell'attore a seguito della ricostruzione del fabbricato, i convenuti evidenziavano preliminarmente l'inutilizzabilità della CTU predisposta dall'ing. , essendo la stessa relativa ad una Persona_5
ulteriore causa intentata da decisa con sentenza di rigetto della domanda risarcitoria Parte_1
n. 2757/2016, passata in giudicato. In ogni caso, sottolineavano le varie inesattezze presenti nella predetta relazione peritale e deducevano che la ricostruzione del fabbricato era avvenuta nel pieno rispetto delle prescrizioni della L. 219/1981, come evidenziato da una propria consulenza tecnica depositata agli atti di causa, dalla quale era possibile evincere che la lieve diminuzione della superficie dell'appartamento dell'attore era stata abbondantemente compensata dalle superfici non abitative assegnate a per una complessiva superfice degli immobili di proprietà di quest'ultimo Parte_1
ragguagliata di + 3,84 mq rispetto alla situazione ante ricostruzione.
Contestavano, inoltre, la sussistenza del danno dedotto dall'attore: in primo luogo, rappresentavano che aveva prestato il proprio consenso a tutti gli atti di approvazione del progetto che Parte_1
aveva riguardato il fabbricato oggetto di causa e deducevano che, al caso di specie, non si potessero applicare i principi giuridici del perimento e dell'accessione, in quanto l'abbattimento del fabbricato veniva definito sulla base di un progetto di ricostruzione precedentemente approvato sia dai condomini che dall'amministrazione comunale, con previsione sia delle assegnazioni degli immobili che delle metrature corrispondenti a ciascun condominio, derivanti dall'applicazione delle stringenti indicazioni della legge 219/1981. Deducevano che, pertanto, proprio in applicazione di tale normativa, nella ricostruzione del fabbricato non si dovevano necessariamente e non si potevano rispettare i rapporti vigenti tra le proprietà esistenti dei singoli condomini prima dell'abbattimento, con conseguente infondatezza dell'avversa richiesta risarcitoria.
Tanto premesso, e concludevano chiedendo l'accoglimento Controparte_1 Controparte_2
delle spiegate eccezioni preliminari e, nel merito, instavano per il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite e attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza del 4.12.2024; disposta la sostituzione della stessa ex art. 190 c.p.c., il procedimento veniva riservato in decisione con ordinanza del 31.1.2025, così concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le domande di parte attrice sono infondate e vanno rigettate per quanto di ragione.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata da parte degli odierni convenuti costituiti.
Invero, va ribadito il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, in virtù del quale il vizio dell'atto di citazione attinente all'editio actionis sussiste soltanto quando gli elementi identificativi della domanda risultano assolutamente incerti.
Sotto tale specifico profilo, invero, l'interpretazione costituzionalmente conforme degli artt. 163, nn.
3) e 4) c.p.c. e 164, IV e V comma c.p.c., impone che, nel bilanciamento tra le esigenze di tutela del contraddittorio, del diritto di difesa delle controparti (art. 24 e 111 Cost.), e del giusto processo, da definire in tempi ragionevoli, l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non già soltanto alla stregua della sua formulazione letterale, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio.
Sicché, non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda se non nell'ipotesi in cui il petitum risulti del tutto omesso ovvero assolutamente incerto: tale ipotesi non può riscontrarsi nel caso in cui il petitum sia individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto, non essendo necessario a tal uopo l'utilizzo di formule sacramentali o solenni, giacché è sufficiente che esso risulti dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo (Cass. Civ., Sez., Sez. III, 28.8.2009, n. 18783).
In particolare, l'incertezza dell'editio actionis deve essere vagliata in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità,
l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum): con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni,
l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. Civ., Sez. I, 21.7.2021, n. 20861).
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, quindi, ispirate ad una valutazione non meramente formalistica delle garanzie a tutela del diritto di difesa delle parti, è agevole riscontrare l'infondatezza delle eccezioni a tal uopo dedotta da parte della convenuta.
Ed invero, nonostante la sinteticità dell'atto di citazione, deve rilevarsi come risulti sufficientemente precisato il petitum e la causa petendi della domanda così formulata in giudizio;
a tanto depongono, tra l'altro, le analitiche difese dedotte da parte dei convenuti costituiti, che riscontrano la circostanza che gli stessi avessero ben inteso la portata delle avverse difese.
Sempre in via preliminare, deve evidenziarsi che i signori e Parte_4 Controparte_2
convenuti costituiti, citati in giudizio con invito a comparire per le prime udienze rispettivamente fissate per le date del 21.11.2018 e del 2.10.2019, si costituivano tardivamente in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data 1.10.2019, quindi oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c.
Tale circostanza determina, inevitabilmente, la decadenza di tali parti dalla possibilità di proporre l'eccezione di prescrizione del diritto azionato dall'attore, rientrando la stessa tra le eccezioni in senso proprio, che devono essere dedotte entro il termine della tempestiva costituzione in giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 167, II comma c.p.c. (Cass. Civ., Sez. III, 21.02.2020, n. 4689).
Tanto premesso, è altresì infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda, in ragione della preclusione derivante dal giudicato formatosi con riguardo alla sentenza n. 2757/2016 emessa dal
Tribunale di Salerno in relazione al procedimento recante R.G. n. 20000558/2007 introdotto dall'odierno attore nei confronti del condominio Gorizia n. 18 di Battipaglia. Aldilà del fatto CP_6 che non v'è prova della circostanza che tale sentenza fosse passata in giudicato, non risultando versato in atti, tra l'altro il relativo certificato ex art. 124 disp. att. al c.p.c. (arg. da Cass. Civ., Sez. III,
28.12.2023, n. 36258), deve rilevarsi che il predetto giudizio era stato introdotto nei confronti di una parte non evocata nel presente procedimento. Tra l'altro, la domanda ivi formulata risultava del tutto diversa da quella oggetto del presente giudizio, in quanto aveva ad oggetto l'impugnazione di una delibera condominiale del 7.2.2007 in relazione all'approvazione delle tabelle millesimali ed al recupero del credito per i condomini morosi.
Tanto premesso, occorre rilevare che, dall'esame sistematico delle difese rassegnate dallo stesso attore, lo stesso richiedeva in questo giudizio il pagamento dei frutti ingiustificatamente goduti, da parte dei comproprietari degli immobili oggetto di causa, con riguardo agli appartamenti in uso ai signori , e , nonché alla sig.ra rispettivamente CP CP Controparte_4 Controparte_1
ubicati al terzo/quarto piano dello stabile, ed al secondo piano dello stesso.
Inoltre, instava in questa sede per il pagamento della “somma ritenuta di giustizia”, per “la sottrazione della metratura a danno del sig. ”. Parte_1
Sicché, la prima domanda deve ritenersi riconducibile nell'alveo della richiesta di pagamento dei frutti dovuti da parte del comproprietario, in ragione dell'uso esclusivo del bene in comunione, ai sensi dell'art. 1102 c.c.; la seconda domanda, invece, deve ritenersi piuttosto riconducibile ad un'azione di risarcimento danni, in ragione dell'asserita sottrazione della metratura di cui godeva l'immobile nella disponibilità dell'attore.
Più in particolare, a dire di quest'ultimo, il fabbricato condominiale era stato oggetto di ricostruzione ai sensi della l. n. 219/1981; a seguito della ricostruzione, è emerso che, raffrontando il progetto iniziale e quello finale, l'appartamento nella comproprietà dell'odierno attore aveva subito una riduzione della metratura da 51,69mq a 48,33 mq. Inoltre, la cantinola nel piano seminterrato non gli era stata più assegnata, così come il sottotetto di 66,78mq.
Sicché, a dire dell'attore, ne derivava il “danno totale relativo all'intera superficie convenzionale persa” pari all'importo di € 24.195,00.
Entrambe le domande sono infondate e vanno rigettate per quanto di ragione.
In via del tutto preliminare, invero, non è in alcun modo dato rilevare come e per quali termini le parti in causa fossero comproprietarie del fabbricato in esame (cfr. all. n. 2 alla produzione di parte attrice).
Sotto tale profilo, invero, risulta prodotta in atti la sola visura catastale attinente alle ”unità immobiliari site nel Comune di Battipaglia”, identificate al locale C.F. al Fg. n. 3, p.lla n. 1169, sub da 4 a 15. Ed invero, era in quella sede individuato che, con riguardo al complesso dei predetti immobili, il sig. fosse titolare della quota di 96/1000, mentre i signori Parte_1 CP
, e e erano titolari rispettivamente delle
[...] Controparte_4 CP Controparte_1
quote di 78/1000, 78/1000, 78/1000 e 144/1000. Tale circostanza era parzialmente riscontrata anche sulla base del verbale della Polizia Locale di Battipaglia del 3.2.2018 (cfr. allegato alla seconda memoria istruttoria di parte attrice).
Eppure, non è in alcun modo possibile constatare sulla scorta di quale titolo l'odierno attore fosse contitolare della predetta quota di comproprietà; né può venire in rilievo in questa sede l'elaborato peritale a firma dell'ing. attinente al procedimento recante R.G. n. 200000588/2007, Persona_5
prodotta in atti soltanto in sede di nota 26.11.2021, e pertanto oltre la maturazione delle preclusioni istruttorie.
Sotto tale profilo, con ordinanza del 22.11.2021, le parti erano invitate ad interloquire circa il fatto che non risultava prodotta in atti la predetta relazione, pur indicata, da parte dell'odierno attore, in sede di atto di citazione. Alcuna autorizzazione veniva disposta in merito alla produzione tardiva del predetto documento, né sarebbe stato possibile riconoscere, in assenza di prova dei presupposti di cui all'art. 153, II comma c.p.c., l'utilizzabilità di un documento tardivamente prodotto.
Sicché, in assenza di prova circa la tempestiva produzione in giudizio dell'elaborato, lo stesso non può essere utilizzato in questa sede.
Tra l'altro, e a tutto voler concedere, alcuno specifico riscontro può comunque ricavarsi dalle risultanze di tale elaborato come si avrà modo di evidenziare.
Per altro verso, del tutto irrilevanti risultano pure le delibere assembleari tempestivamente prodotte in atti, oltre che il verbale di accertamento effettuato da parte della Polizia Locale di Battipaglia (SA) del 3.2.2018 (cfr. allegato alla seconda memoria istruttoria di parte attrice), non essendo in alcun modo possibile riscontrare la loro pertinenza rispetto all'oggetto del presente giudizio.
Infine, deve pure evidenziarsi l'inutilizzabilità dei documenti indicati come allegati “B”, “D”, “E” ed
“F” alla comparsa conclusionale di replica di parte attrice, in quanto pure tardivamente prodotti.
Deve infatti evidenziarsi un'ulteriore ragione di infondatezza della domanda così formulata.
È noto che in materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti (arg., ex plurimis, da Cass.
Civ., Sez. II, 18.4.2023, n. 10264).
Sotto tale profilo, pertanto, anche a voler ritenere riscontrata tale situazione di comproprietà, deve evidenziarsi che, sulla scorta di quanto allegato da parte dell'odierno attore, lo stesso fosse comproprietario non già dei singoli appartamenti in uso agli odierni convenuti, quanto dell'intero fabbricato.
Ed è già sulla scorta di quanto dedotto che, tenuto conto dell'autonomia delle singole unità immobiliari, risulta sufficientemente provato che, per contro, l'utilizzo del bene comune fosse stato regolato nelle forme di uso esclusivo, da parte dei singoli comproprietari, per singoli appartamenti dell'immobile.
D'altro canto, non sarebbe diversamente spiegabile in termini ragionevoli la condotta dell'odierno attore, che, pur risultando soltanto comproprietario del fabbricato in esame, aveva comunque il godimento, per quanto è dato rilevare nel presente giudizio, di uno degli appartamenti in esame.
Inoltre, anche a fronte della genericità di tale allegazione, non è stata in alcun modo dedotta altra ragionevole spiegazione alla condotta complessivamente tenuta da parte dei comproprietari del fabbricato.
Tanto, a maggior ragione tenuto conto del fatto che nemmeno è possibile rilevare la configurabilità di un'ingiustificata fruizione esclusiva da parte dei predetti convenuti, a fronte del godimento, da parte dello stesso attore, con esclusione dei medesimi convenuti, di altro appartamento dello stabile.
Ne deriva, pertanto, l'infondatezza di tale domanda.
Analogamente a dirsi con riferimento alla domanda di risarcimento danni formulata da parte dell'odierno attore.
Anche a voler prescindere dall'inutilizzabilità dell'elaborato peritale descritto in precedenza, deve evidenziarsi quanto segue.
A fronte della demolizione del fabbricato comune, laddove venga ricostruito il fabbricato in maniera difforme rispetto a quello preesistente, l'opera così realizzata costituisce una costruzione soggetta alla disciplina dell'accessione, da attribuire secondo le quote originarie ai comproprietari del suolo, a meno che gli effetti dell'accessione, prima del loro verificarsi, non siano esclusi o modificati, in conseguenza di un accordo tra le parti (Cass. Civ., Sez. II, 22.9.1989, n. 3933; Sez. I, 23.2.1999, n.
1543).
Più in particolare, l'odierno attore si doleva del fatto che, confrontando il progetto anteriore alla ristrutturazione del fabbricato con il risultato finale, l'immobile nella disponibilità dell'attore fosse stato svantaggiato: era riportata una metratura pari a 51,69 mq rispetto ai 48,33 mq riportati nel progetto finale;
la cantinola non era più assegnata all'attore, né tantomeno il sottotetto.
Risulta in atti la relazione tecnica depositata presso il Comune di Battipaglia (SA) il 16.6.2008, a firma dell'ing. . Controparte_2
Anzitutto, nella relazione tecnica in esame si faceva riferimento ad un fabbricato composto da piano terra destinato a garage e da quattro livelli con sei unità abitative;
era infine previsto un torrino scala dal quale era possibile l'accesso a due terrazzi praticabili, il tutto servito da una gabbia scala centrale che serviva tutti i piani.
Alcuno specifico riferimento era fatto alla cantinola ed al sottotetto;
né risulta in altro modo possibile rilevare la divergenza di metratura relativa all'abitazione dell'attore da 51,69 mq a 48,33.
Risulta in atti anche il progetto avente ad oggetto lo “stato di fatto”, redatto dal medesimo ingegnere e depositato in data 29.8.1997 presso il Comune di Battipaglia (SA).
Ebbene, anche sulla scorta di tale progetto, a tutto voler concedere, nemmeno risulta in alcun modo meglio precisato come e per quali termini, per contro, la ricostruzione del fabbricato avrebbe dovuto essere disposta nei limiti prospettati da parte dell'odierno attore.
Né risulta in alcun modo documentato, mediante atto negoziale recante la forma scritta ad substantiam, che avrebbe dovuto essere garantito il rispetto dei requisiti indicati in precedenza con riguardo all'immobile nella disponibilità dell'odierno attore.
Per altro verso, nemmeno è in alcun modo dato rilevare per quale ragione, anche a voler ammettere una tale situazione di fatto, la stessa avrebbe dovuto imputarsi agli odierni convenuti.
In altre parole, non v'è prova dell'illecito oggetto di contestazione in questa sede.
Né è in alcun modo allegato, prima ancora che provato, altro e diverso titolo legittimante la pretesa dell'odierno attore, non essendo possibile riscontrare l'imputabilità di tale condotta oggetto di contestazione in questa sede in capo ai predetti convenuti.
Ne consegue, pertanto, il rigetto anche di tale domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi dello scaglione del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (scaglione da € 26.001,00 ad €
52.000,00), tenuto conto della natura giuridica delle questioni dedotte in atti, con attribuzione in favore dell'avv. Vincenzo Di Biase. Non sussistono, però, i presupposti per l'aumento ex art. 4, II comma D.M. n. 55/2014 con riferimento alla posizione dei convenuti costituiti: tanto, tenuto conto dell'assoluta identità della posizione processuale dagli stessi rivestita, oltre che dell'identità della linea difensiva seguita dagli stessi.
Nulla deve essere disposto in relazione alle spese di lite con riferimento alla posizione dei contumaci e . CP Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sulle domande proposta nell'interesse di nei confronti Parte_1
di , , e con atto di citazione CP Controparte_2 Controparte_4 Controparte_1
ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande formulate dall'attore;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di e Parte_1 Controparte_2 di che si liquidano in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso Controparte_1 spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.
Vincenzo Di Biase;
3) nulla per le spese di lite con riferimento alla posizione dei contumaci e CP [...]
. CP_4
Così deciso in Salerno, il 22.5.2025
Il giudice
Dott. Giuseppe Barbato