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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 17/02/2026, n. 2471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2471 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2471/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI GERONIMO DESIREE', Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19034/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Capidoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401508847 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401508847 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401508847 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401508847 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401508847 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401508847 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1447/2026 depositato il
10/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la contribuente impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401508847, emesso da Roma Capitale per presunta omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo TEFA per gli anni dal 2018 al 2023.
La ricorrente deduceva, in particolare, il difetto di legittimazione passiva, assumendo che l'atto impositivo fosse riferito a un'utenza e a un immobile non riconducibili alla propria sfera giuridica, nonché, in via subordinata, la prescrizione dell'annualità 2018.
Nonostante la previa presentazione di istanza di autotutela, l'Amministrazione non forniva riscontro, rendendo necessario il ricorso giurisdizionale.
Nel corso del giudizio, con memoria illustrativa, la parte ricorrente dava atto che Roma Capitale, in data
19 marzo 2025, aveva disposto l'annullamento totale in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato, chiedendo pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese di lite.
L'Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo allegato a verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti risulta che l'Amministrazione resistente ha provveduto, in pendenza di giudizio, all'annullamento integrale in autotutela dell'avviso di accertamento esecutivo n.
112401508847, oggetto di impugnazione.
Tale sopravvenienza determina il venir meno dell'interesse alla decisione sul merito, imponendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Resta tuttavia da provvedere in ordine alle spese di giudizio.
Nel caso di specie, il ricorso risulta essere stato necessitato dall'inerzia dell'Amministrazione, la quale ha riconosciuto la fondatezza delle ragioni della contribuente solo successivamente all'instaurazione del giudizio.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per l'applicazione del principio della soccombenza virtuale, dovendosi ritenere che, in assenza dell'annullamento in autotutela, il ricorso sarebbe stato accolto.
Ne consegue la condanna di Roma Capitale alla rifusione delle spese di lite, da liquidarsi in favore della parte ricorrente come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Condanna la resistente alla rifusione delle spese in favore della ricorrente liquidate in euro 250,00 oltre rimborso Cut e accessori di legge.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI GERONIMO DESIREE', Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19034/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Capidoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401508847 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401508847 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401508847 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401508847 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401508847 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401508847 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1447/2026 depositato il
10/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la contribuente impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401508847, emesso da Roma Capitale per presunta omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo TEFA per gli anni dal 2018 al 2023.
La ricorrente deduceva, in particolare, il difetto di legittimazione passiva, assumendo che l'atto impositivo fosse riferito a un'utenza e a un immobile non riconducibili alla propria sfera giuridica, nonché, in via subordinata, la prescrizione dell'annualità 2018.
Nonostante la previa presentazione di istanza di autotutela, l'Amministrazione non forniva riscontro, rendendo necessario il ricorso giurisdizionale.
Nel corso del giudizio, con memoria illustrativa, la parte ricorrente dava atto che Roma Capitale, in data
19 marzo 2025, aveva disposto l'annullamento totale in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato, chiedendo pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese di lite.
L'Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo allegato a verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti risulta che l'Amministrazione resistente ha provveduto, in pendenza di giudizio, all'annullamento integrale in autotutela dell'avviso di accertamento esecutivo n.
112401508847, oggetto di impugnazione.
Tale sopravvenienza determina il venir meno dell'interesse alla decisione sul merito, imponendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Resta tuttavia da provvedere in ordine alle spese di giudizio.
Nel caso di specie, il ricorso risulta essere stato necessitato dall'inerzia dell'Amministrazione, la quale ha riconosciuto la fondatezza delle ragioni della contribuente solo successivamente all'instaurazione del giudizio.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per l'applicazione del principio della soccombenza virtuale, dovendosi ritenere che, in assenza dell'annullamento in autotutela, il ricorso sarebbe stato accolto.
Ne consegue la condanna di Roma Capitale alla rifusione delle spese di lite, da liquidarsi in favore della parte ricorrente come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Condanna la resistente alla rifusione delle spese in favore della ricorrente liquidate in euro 250,00 oltre rimborso Cut e accessori di legge.