Ordinanza cautelare 14 settembre 2017
Ordinanza cautelare 12 settembre 2018
Ordinanza presidenziale 5 luglio 2022
Sentenza 18 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1S, sentenza 18/09/2023, n. 13866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13866 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/09/2023
N. 13866/2023 REG.PROV.COLL.
N. 07236/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7236 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da CE CO, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Africa 120;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa richiesta di sospensione,
quanto al ricorso introduttivo:
-delle determinazioni della Commissione esaminatrice relative alla ammissione di coloro che hanno superato la prova scritta del Concorso pubblico per esami per il conferimento di 320 posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 17 dicembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale “Concorsi ed esami” n. 98 del 22 dicembre 2015, nella parte in cui non ammette il ricorrente alla successiva prova di efficienza fisica ed ai successivi accertamenti psico-fisici di cui all'art. 14 del Bando di concorso, pubblicate il giorno 29 maggio 2017 con l'apertura delle buste e l'abbinamento con le generalità del candidato, nel Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per le risorse umane;
-dell'elenco degli ammessi alla prova successiva a quella scritta di cui all'art. 14 del Bando cdi concorso, pubblicate il giorno 29 maggio 2017 con l'apertura delle buste e l'abbinamento con le generalità del candidato, nel Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per le risorse umane nella parte in cui non contempla il sig. CE CO tra gli idonei a sostenere la prova di efficienza fisica ed i successivi accertamenti psico-fisici;
-del verbale del 20 marzo 2016 n. 99 della Commissione esaminatrice nella parte in cui, in ordine all'elaborato del ricorrente identificato con il n. 1487, sono stati riportati i giudizi assegnati all'elaborato in relazione ai criteri predeterminati dalla Commissione nella seduta del 6 ottobre 2016 quali: 1. Correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva: Corretto; 2. Rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta: Non rispondente;3. Coerenza della trattazione e livello di sviluppo dell'argomento: Non coerente;4. Proprietà di linguaggio giuridico, capacità di analisi critica e di approfondimento dei riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali): Linguaggio adeguato ma privo di nozioni qualificante;.
-del verbale del 20 marzo 2016 n. 99 della Commissione esaminatrice nella parte in cui, in ordine all'elaborato del ricorrente identificato con il n. 1487, sulla base dei giudizi di cui al punto precedente è stato attribuito il punteggio complessivo di 4,50 decimi, nonché di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso o successivo a quello impugnato, anche non conosciuto, ivi compresa, se e per quanto occorra, la successiva graduatoria finale da approvarsi;
quanto ai motivi aggiunti, depositati in data 27/08/2018:
-della graduatoria finale di merito, relativa alla procedura concorsuale indetta per il reclutamento 320 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato, successivamente elevati a 768, pubblicata il 12 giugno 2018 relativa al concorso pubblico, per esame, per il reclutamento di 320 posti da allievo vice ispettore della Polizia di Stato, successivamente elevati a 768, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella Polizia di Stato, unitamente ad ogni altro atto connesso e/o collegato, conseguente, antecedente o successivo, comunque lesivo degli interessi del ricorrente;
-del Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno, pubblicato in data 6 luglio 2018, a mezzo del quale è stata rideterminata la graduatoria di merito e dichiarazione con riserva, di due ulteriori vincitori in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, aventi ad oggetto il Concorso pubblico per esami per il conferimento di 320 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 17 dicembre 2015, unitamente ad ogni altro atto connesso e /o collegato, conseguente, antecedente o successivo, comunque lesivo degli interessi del ricorrente;
-del verbale n. 2 novembre 2016 n. 56 della Commissione esaminatrice relativo alla valutazione di 30 elaborati (da nr. 54 a nr. 83) di cui i nr. 62, 69, 72, 80 e 82 aventi esito positivo;
nonché per la condanna dell'amministrazione resistente a procedere, ai fini istruttori, a disporre una verificazione sull'elaborato bocciato dalla Commissione, attribuzione di un valido giudizio di merito e all'esperimento della prova di efficienza fisica e degli accertamenti psico-fisici di cui all'art. 14 del Bando di concorso e, nelle norme della rivalutazione, di voler emanare, in via cautelare, le misura che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare un via interinale gli effetti della decisione sul ricorso;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 luglio 2023 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, Assistente Capo di Polizia, impugna le determinazioni della Commissione esaminatrice nella parte in cui non ammette il ricorrente medesimo alla successiva prova di efficienza fisica ed ai successivi accertamenti psico-fisici di cui all'art. 14 del Bando di concorso pubblico per esami per il conferimento di 320 posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato. Impugna, in particolare, il verbale della Commissione nel quale è stato attribuito il punteggio di 4,50 decimi all’elaborato del ricorrente in diritto penale.
Espone in fatto di aver partecipato al suddetto concorso e, dopo aver superato la prova preselettiva, di aver sostenuto la prova scritta avente ad oggetto la stesura di un elaborato “ vertente su elementi di diritto penale ovvero di diritto processuale penale, con eventuali riferimenti al diritto costituzionale ”. La Commissione, alla luce dei criteri generali di correzione già elaborati nella seduta del 6 ottobre 2016, attribuiva alla suddetta prova il punteggio di 4,50 decimi, valutando l’elaborato non idoneo.
Il ricorrente, dunque, impugna i suddetti atti articolando i seguenti motivi di diritto:
1 . Eccesso di potere per incongruità’, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, ai sensi dell’art. 21-octies legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 29 decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 del verbale della commissione esaminatrice n. 99 del 2017 del concorso pubblico per esami per il conferimento di 320 posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori della polizia di stato, indetto con decreto del ministro dell’interno del 17 dicembre 2015.
Il giudizio negativo della Commissione sull’elaborato di diritto penale redatto del ricorrente sarebbe illegittimo anche alla luce del parere motivato di un avvocato esperto in diritto penale prodotto dalla parte. L’elaborato sarebbe, diversamente da quanto ritenuto dalla Commissione, sia rispondente alla traccia proposta sia coerente nella sua trattazione.
2. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, ed in particolare per illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria desumibili dal verbale del 20 marzo 2016, relativo alla correzione dell’elaborato del ricorrente, da cui si evince l’esiguità del tempo dedicato a questa correzione
A seguito dell’acceso agli atti sarebbe emerso che, mentre per i compiti esaminati prima della pausa pomeridiana, avvenuta tra le 15 e le 15.30, la correzione sarebbe avvenuta in media in 12 minuti, per quelli, come l’elaborato del ricorrente, corretti dopo tale pausa, la media sarebbe stata di 9 minuti e 30 secondi, con asserito difetto di istruttoria che avrebbe generato il travisamento a danno del ricorrente.
2. Con ordinanza n. 4719/2017 è stata respinta la richiesta di misura cautelare avanzata dal ricorrente.
3. Con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 27. 08.2018, il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale di merito del concorso de quo, notificando il ricorso a un controinteressato .
4. Con ordinanza n. 5122/2018 è stata respinta la richiesta cautelare avanzata dalla parte ricorrente con i motivi aggiunti.
5. L’Amministrazione, ritualmente costituitasi, in adempimento dell’ordinanza presidenziale n 5070/2022, ha depositato memoria e documentazione, con cui ha controdedotto alle censure di parte ricorrente, insistendo per la correttezza del proprio operato. Ha chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
6. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 14 luglio 2023, in vista della quale parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1 I provvedimenti della commissione esaminatrice che valutano negativamente le prove scritte vanno considerati di per sé adeguatamente motivati quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 01.08.2018, n. 4746).
Nel caso di specie, la traccia estratta per l’elaborato è stata “Dopo avere evidenziatogli elementi salienti e determinanti dell’art. 56 del codice penale il candidato analizzi, in tutti i suoi aspetti, il reato di strage previsto dall’art. 422 dello stesso codice."
Con verbale n. 51 del 6.10.2016 la Commissione ha individuato i criteri generali ai fini dell’esame degli elaborati in: 1. Correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 2. Rispondenza del contenuto dell’elaborato alla traccia proposta; 3. Coerenza della trattazione e livello di sviluppo dell’argomento; 4. Proprietà di linguaggio giuridico, capacità di analisi critica e di approfondimento dei riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali.
Successivamente, con verbale n. 53 del 20.10.2016, ha determinato i criteri di valutazione specifici per l’elaborato di diritto penale assegnato, ritenendo che uno sviluppo sufficiente dell’elaborato dovesse contenere i seguenti punti: “Struttura dell’art. 56 c.p.; Struttura dell’art. 422 c.p. e suo inserimento comparativo nel sistema penale; Disamina dell’interconnessione tra i due articoli nelle fattispecie concrete.”
All’esito della correzione dell’elaborato del ricorrente, la Commissione ha formulato un giudizio sintetico riferito ad ogni singolo criterio generale individuato, ritenendo che l’elaborato 1) in riferimento alla correttezza grammaticale e sintattica nonché alla chiarezza espositiva fosse “corretto”; 2) in riferimento alla rispondenza del contenuto dell’ elaborato alla traccia proposta fosse “non rispondente”; 3) In riferimento alla coerenza della trattazione e al livello di sviluppo dell’argomento fosse “Non coerente”; 4) In riferimento alla proprietà di linguaggio giuridico, capacità di analisi critica e di approfondimento dei riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali il “Linguaggio fosse adeguato, ma privo di connotazioni qualificanti”.
1.2. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’asserita erroneità di tale giudizio, assumendo, diversamente, la sufficienza e l’adeguatezza del proprio elaborato anche alla luce del parere pro veritate di un esperto in materia, depositato agli atti.
Con riferimento al valore probatorio dei pareri pro veritate depositati dalle parti, la giurisprudenza ha già avuto modo di pronunciarsi affermando che “ non è consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni adottate dalla commissione esaminatrice il parere reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale ed il livello di conoscenze ed esperienze acquisite nelle materie de quibus, non potendosi inoltre ammettere che professionisti scelti ex post dall'interessata, in assenza dell'anonimato e senza poter tenere conto del complessivo andamento delle prove d'esame, effettuino valutazioni rimesse alla specifica competenza della commissione, nella sua collegialità e nel rispetto dell'anonimato (Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 giugno 2009 n. 3991) ”. (T.A.R. Napoli, sez. VIII, 30.09.2013, n.4480).
Con riferimento, inoltre, al giudizio valutativo della Commissione sulle prove in discorso, è stato affermato che " le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti (correzione dell'elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 871; Sez. V, 19 novembre 2018, n. 6518; Sez. IV, 20 dicembre 2017, n. 5982 e 5 gennaio 2017, n. 11) ” . (Consiglio di Stato, Sez. II, 23.02.2021, n. 1568).
Nel caso di specie tali vizi non appaiono sussistenti.
La Commissione, invero, in relazione ai criteri, generali e specifici adottati nelle riunioni del 6 e del 20 ottobre 2016, ha ritenuto che l’elaborato del ricorrente non fosse sufficiente con riferimento alla rispondenza del suo contenuto alla traccia proposta ed alla coerenza della trattazione e al livello di sviluppo dell’argomento. In disparte la considerazione che dall’analisi dell’elaborato emerge come nello stesso non sia stata affrontata l’ interconnessione tra i due articoli menzionati nelle fattispecie concrete e che, pertanto, correttamente la Commissione non l’abbia ritenuto sufficiente in relazione ai criteri sopra menzionati, il giudizio della Commissione è stato espresso in un voto numerico il cui ancoraggio a criteri predeterminati rende evidente l’iter logico argomentativo della Commissione medesima e la motivazione del voto assegnato al ricorrente. (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 1.08.2018, n. 4746).
1.3. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta il difetto di istruttoria derivante dall’ esiguità del tempo medio di correzione degli elaborati.
La censura è infondata.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, infatti, " il tempo medio di correzione degli elaborati non assume un valore di per sé sintomatico di vizio funzionale, sia in quanto non è possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il contestato giudizio sul singolo candidato, sia in quanto i componenti della commissione, in ragione delle loro specifiche competenze, sono perfettamente in grado di valutare rapidamente gli elaborati, sia in quanto nell'arco di una seduta di correzione risulta statisticamente sempre esaminata una quota apprezzabile di compiti molto succinti, non particolarmente 'problematici' o con gravissime lacune, che consentono di 'recuperare' tempo alle operazioni valutative" (cfr. T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. II, Sent. 25 settembre 2018, n. 1626; T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VIII, sent. 21 settembre 2016 n. 1509 ).” (T.A.R. Catania, sez. IV, 04/11/2019, n.2625)
Sfugge, pertanto, al sindacato di legittimità del giudice amministrativo il controllo dei tempi medi di correzione degli elaborati (Consiglio di Stato, sez. IV, 17.09.2004, n. 6155; 7 marzo 2005, n. 900; 5 agosto 2005, n. 4165), salvo che non emergano profili di assoluta arbitrarietà od illogicità dell’azione amministrativa, non presenti, come evidenziato, nel caso di specie.
2. In conclusione, per le ragioni che precedono il ricorso va respinto.
3. Le spese possono essere compensate, sussistendo giustificati motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Roberto Vitanza, Consigliere
Alessandra Vallefuoco, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandra Vallefuoco | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO