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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 02/10/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 694/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 694/2019 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 22/07/2025, promossa da in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. Parte_1 [...]
nonché dal sig. in proprio, rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Pt_2 Parte_2
Cappellu ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Isernia alla via Umbria, interno b/24;
ATTORI
nei confronti di
rappresentata da , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 Controparte_2
AN RR ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Campobasso alla via Mazzini n° 112;
CONVENUTA
avente ad oggetto: bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Conclusioni come da verbale del 22/07/2025
pagina 1 di 8 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la e il sig. hanno Parte_1 Parte_2 proposto opposizione al decreto ingiuntivo n° 125/2019, emesso dal Tribunale di Isernia in data
4/04/2019, con il quale gli attori opponenti sono stati condannati a pagare, in favore di Controparte_1
la somma di € 83.796,07, oltre interessi come da domanda, e spese della procedura liquidate in €
[...]
1.068,00 per compenso e in € 405,50 per esborsi oltre IVA, cpa e successive occorrende.
A fondamento del ricorso monitorio la ha dedotto di essere creditrice, nei confronti degli CP_3 opponenti, alla data del 23/07/2018 della somma di € 83.796,07, così costituita: € 74.332,11 quale saldo debitore del conto corrente n.40508/1000/1701 intrattenuto dalla società opponente presso la filiale di RO (ora in posizione di sofferenza n.9501/135), comprensivo di interessi al 23/07/2018, asseritamente “dovuti in forza di contratto e di legge, ricondotti nelle soglie stabilite dalla legge
108/1996, ove superiori, oltre ai successivi maturati e maturandi al 14,83% e, comunque, nei limiti della legge 108/1996”; € 9.436,96 quale importo pagato alla Parmalat relativamente alla escussione dell'impegno di firma rilasciato dalla per la somma di € 15.000,00 decurtato del netto ricavo di € CP_3
5.500,00 rinveniente dalla vendita degli strumenti finanziari costituiti in pegno, comprensivo di interessi al tasso legale. Inoltre, nel ricorso monitorio la ha dedotto che la suddetta esposizione è CP_3 garantita da fideiussione del sig. sino a concorrenza della somma di € 96.000,00 e che Pt_2 entrambi i presunti debitori, seppur sollecitati, sono rimasti inadempienti.
Gli opponenti hanno chiesto la revoca o l'annullamento del decreto ingiuntivo in questione eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione sostanziale e processuale della , nel Controparte_2 merito, la insussistenza e/o inesigibilità e/o illiquidità della presunta obbligazione principale e, in via subordinata, la nullità della fideiussione nonché l'estinzione della stessa ex art.1957 c.c.
Si è costituita in giudizio la Banca opposta, contestando in fatto e in diritto quanto sostenuto dagli opponenti, evidenziando l'inammissibilità e l'infondatezza manifesta della spiegata opposizione e chiedendo il rigetto della stessa.
La causa è stata istruita solo documentalmente e, assegnata da ultimo alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 22/07/2025 previa concessione dei termini ridotti ex art.190 comma 2 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.
***
pagina 2 di 8 Parte opponente lamenta, anzitutto, il difetto di legittimazione sostanziale e processuale della
[...]
. CP_2
Premesso, anzitutto, che parte attrice non specifica alcunchè circa il presunto difetto di legittimazione sostanziale, atteso che il contratto di conto corrente che ha generato la gran parte del debito è stato stipulato con tra la e la , poi fusa per incorporazione Parte_1 Controparte_4 nell' , parte, per mezzo della , del presente giudizio, va rilevato, Controparte_5 Controparte_2 quanto al presunto difetto di legittimazione processuale di quest'ultima, che parte opponente afferma che il potere di rappresentanza non è stato giustificato né documentato. Tale eccezione è erronea e da rigettare in quanto la Banca opposta, negli atti di parte (v. doc. 3 – Allegato A, allegati alla comparsa di costituzione e risposta), ha depositato la procura con la quale ha nominato e costituito quale procuratrice la società , poi divenuta a seguito di cambiamento di CP_6 Controparte_2 denominazione (doc.4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). In virtù di tale procura, la medesima società è stata autorizzata a porre in essere, in nome e per conto della opposta, tutti gli CP_3 atti e gli adempimenti necessari e opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione e incasso nonché delle azioni volte al recupero e concernenti le pretese connesse ai crediti di cui la
è titolare in tutti gli atti sostanziali, giudiziali e stragiudiziali aventi ad oggetto ogni posizione di CP_3 credito e ogni rapporto attivo e passivo.
Inoltre, con clausola di salvaguardia, la mandante ha precisato che “Gli atti sopra specificati, posti in essere dalla nominata Mandataria saranno pienamente validi ed efficaci, di per sé, nei confronti di terzi con il semplice utilizzo della presente procura e senza che vi sia necessità alcuna della dimostrazione della sussistenza dei sottostanti poteri ed atti deliberativi […]. Il tutto con dichiarazione di avere per rato e valido l'operato della Mandataria senza bisogno di ulteriori atti di ratifica e/o conferma” (pag. 2 doc. 3).
Nessun dubbio, quindi, sussiste circa la legittimazione processuale di , con conseguente Controparte_2 rigetto di tale motivo di opposizione.
***
Parte opponente ha, poi, sostenuto che la domanda monitoria sarebbe “del tutto generica ed indeterminata perché, pur essendo fondata, pretesamente, su distinte aperture di credito, tuttavia non specifica i singoli criteri di imputazione (né tantomeno la movimentazione) della presunta esposizione debitoria. In ogni caso, in relazione a tali titoli, la Banca opposta ha certamente applicato voci di costo non dovute (ad esempio, relativamente alla cms, la cui clausola deve considerarsi nulla per indeterminatezza del relativo criterio di calcolo) nonché la capitalizzazione trimestrale anche nel pagina 3 di 8 periodo in cui vigeva il relativo divieto assoluto ex L. 147/2013 art. 1 comma 629, a decorrere dal 1 gennaio 2014”.
Con riferimento a tale motivo di doglianza, va evidenziato, anzitutto, che nel presente giudizio la
[...]
ha prodotto il contratto di apertura di credito e sue successive integrazioni sottoscritte CP_1 dall'opponente oltre agli estratti conto integrali relativi alla posizione della debitrice principale, così fornendo la prova del credito dalla stessa vantato nei confronti della stessa.
Inoltre, la censura sollevata da parte opponente e afferente alla presunta usurarietà dei tassi pattuiti è rimasta totalmente sfornita di prova in quanto l'opponente non ha neanche specificato quale sarebbe stato, nel periodo di riferimento, il tasso soglia, quali sarebbero le poste nelle quali si sarebbe verificato lo sforamento e quale era, invece, il tasso applicato dalla Banca.
Le doglianze afferenti all'usura sono rimaste, quindi, totalmente generiche e prive di sostegno probatorio, avendo gli opponenti solo paventato una possibile applicazione di interessi usurari (“In ogni caso, in relazione al rapporto in questione, deve essere condotta una verifica di usurarietà (sia originaria che sopravvenuta) del tasso di interesse convenuto che tenga conto delle coordinate espresse dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (anche per ciò che concerne la incidenza della cms), alle relative conseguenze di legge”).
A tal fine, va rilevato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si assiste ad una scissione tra la veste formale e quella sostanziale delle parti in causa: l'opponente, pur essendo attore in senso formale, dal punto di vista sostanziale è convenuto, con ciò che questo comporta sotto il profilo dell'onere della prova, spettando, quindi, all'opposto-attore sostanziale provare la propria pretesa creditoria e all'opponente-convenuto sostanziale provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi della stessa pretesa. Opera, quindi, il meccanismo di riparto dell'onere della prova sancito dall'art. 2967 c.c., in base al quale, chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi ne eccepisce l'inefficacia deve provare i fatti su cui si fonda l'eccezione.
Pertanto, applicando tali principi al caso di specie, mentre spetta alla dar prova della pretesa CP_3 creditoria azionata nel giudizio monitorio, spetta a colui che eccepisce l'illegittimità delle condizioni relative al rapporto stesso, dar prova – quantomeno mediante allegazione – delle affermazioni fatte valere nel giudizio di opposizione restando, in difetto, tali affermazioni mere considerazioni prive di sostegno probatorio.
La banca ha soddisfatto gli oneri su di essa gravanti mediante la produzione del contratto e degli estratti conto, senza che parte opponente specificasse nulla di più in merito alle proprie pretese e alle presunte illegittimità fatte valere nell'opposizione.
pagina 4 di 8 Per quanto riguarda la questione sollevata dalla parte attrice relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, va rilevato che l'illegittimità dell'anatocismo applicato sino al 30/06/2000 va affermata, come da giurisprudenza ormai consolidata (cfr. Cass. S.U. n.21095 del 04/11/2004). La capitalizzazione degli interessi è consentita, infatti, nei limiti di cui all'art.1283 c.c., secondo cui gli interessi scaduti possono produrre interessi dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi, e può essere derogata da usi contrari, che si identificano negli usi normativi di cui agli artt.1 e 8 delle preleggi.
Dopo una prima e oramai risalente impostazione, che riconosceva l'esistenza dell'uso normativo legittimante l'anatocismo bancario trimestrale, ormai per giurisprudenza consolidata, la capitalizzazione trimestrale degli interessi è un uso negoziale e non normativo, in quanto difetta dei caratteri della costanza, della generalità, della durata e dell'opinio iuris ac necessitatis, che sono propri della norma giuridica consuetudinaria. La clausola contrattuale che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori è, quindi, nulla per contrarietà a norme imperative.
A seguito dell'intervento del legislatore, con il D.lgs. n.342 del 04/08/1999 e la delibera CICR del
09/02/2000, è prevista l'ammissibilità dell'anatocismo bancario per una serie di operazioni bancarie, tra cui i conti correnti, purché sia stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori, secondo il principio di reciprocità. La stessa delibera prevede che l'adeguamento della banca al principio di reciprocità sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, comunicato per iscritto al cliente e da questi approvato.
L'ultimo comma dell'art.7 della citata delibera prevede, infatti, che “Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”. Ebbene, l'applicazione dell'anatocismo trimestrale costituisce un peggioramento delle condizioni economiche del contratto, insito nella previsione di un anatocismo illegittimo e non dovuto e, quindi, necessita di una espressa pattuizione/rinegoziazione tra le parti, oppure di una introduzione unilaterale conforme al meccanismo dello ius variandi disciplinato dall'art.118 d.lgs. 385/1993 (cfr. Tribunale di Lanciano, ord. del 02/05/2014).
Nel caso in esame, la capitalizzazione trimestrale è stata espressamente pattuita, considerato che i contratti in oggetto sono successivi al 30/06/2000 e che, nei contratti (doc.
4-5 del fascicolo monitorio),
è espressamente prevista la capitalizzazione degli interessi debitori e creditori con indicazione dei tassi capitalizzati su base annua. Inoltre, in relazione alla commissione di massimo scoperto, essa non risulta tra le condizioni economiche dei contratti oggetto di causa e neppure negli estratti conto integrali pagina 5 di 8 presenti in atti (cfr. doc. 4 del fascicolo monitorio), né parte opponente ha dato in alcun modo prova che la abbia applicato la CMS senza averla preventivamente pattuita. CP_3
Le doglianze poste in evidenza sono, pertanto, rimaste generiche e in alcun modo rapportate al caso concreto (ove, peraltro, al 01.10.2016 il conto corrente oggetto di causa era già estinto per volturazione alla posizione di sofferenza), essendosi parte opponente limitata ad una mera affermazione di principi generali non attaglianti allo specifico rapporto oggetto di contestazione.
***
Quanto alla censura relativa alla nullità per la natura anticoncorrenziale della fideiussione sottoscritta da per contrasto con il dispositivo dell'articolo 2 della Legge n.287/1990 in quanto Parte_2 contenente le clausole conformi al Modello A.B.I. di cui la Banca d'Italia ha sancito il contrasto con le regole poste a presidio della concorrenza, la domanda non può trovare accoglimento.
Occorre considerare, al riguardo, che secondo un indirizzo interpretativo ribadito di recente dalla giurisprudenza di legittimità, da cui non vi è ragione di discostarsi in questa sede, il principio della rilevabilità d'ufficio della nullità, anche parziale, di una fideiussione omnibus dipendente da un'intesa restrittiva della concorrenza "a monte" – tale da rendere inconferenti, in via astratta, le eccezioni di tardività sollevate dalla – è destinato a operare purché risultino dalla Controparte_7 documentazione prodotta tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della patologia negoziale nei rapporti tra le parti (v. Cass. 25/1/2025, n. 1851, nella quale sono citati, tra i precedenti conformi, Cass. 25/3/2024, n. 8023 e Cass. 25/11/2024, n. 30383). Nella pronuncia la Corte di Cassazione, segnatamente, individua come elementi imprescindibili “i)
l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare: fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità
Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, solo rispetto ad essa possedendo l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di modo che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005,
l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole pagina 6 di 8 contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento
n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore” [v. lett. Cass. 1851/2025, cit., in motivazione].
In altre parole, per il periodo successivo all'istruttoria del 2005, infatti, non esistono indizi utili a ritenere che sia riscontrabile come ancora sussistente una condotta collettiva e concordata da parte degli istituti bancari del tipo di quella a suo tempo sanzionata come anticoncorrenziale, non essendovi stato alcun altro formale accertamento da parte dell'Autorità competente. Spetta, quindi, al cliente dar prova del presupposto costituito dall'intesa vietata per poter poi dimostrare la nullità del proprio contratto “a valle” asseritamente attuativo della stessa, secondo gli ordinari principi della ripartizione dell'onere della prova. Ciò in quanto un'applicazione ad infinitum della presunzione ricavabile dal provvedimento di Bankitalia n. 55/2005 in merito alla persistenza di un'intesa illecita, e quindi anche per fideiussioni sottoscritte a distanza di anni da esso, comporterebbe la sanzione della nullità per qualsiasi contratto futuro “a valle”, laddove detta invalidità non sarebbe originata dalla violazione di una specifica norma imperativa (non esistendone alcuna che si opponga alla legittimità delle citate clausole) ma risulterebbe riconducibile in via esclusiva alla pronuncia di un'Autorità amministrativa che, in un determinato momento storico, ha accertato l'esistenza di una intesa illecita tra imprese.
Il provvedimento di Bankitalia, quindi, è utile a dimostrare la sussistenza dell'intesa vietata soltanto per il periodo della relativa istruttoria ovvero, al limite, per condotte degli intermediari di poco successive ad essa (Cass. n. 13846/2019) ma, al di fuori di un preciso nesso causale tra una intesa anticoncorrenziale e singoli contratti “a valle”, eventuali fideiussioni che contenessero clausole identiche a quelle sanzionate nel 2005 costituirebbero solo delle normali garanzie espressione della ordinaria autonomia contrattuale delle parti, del tutto lecite secondo il nostro ordinamento giuridico
(Trib. Milano sez. imprese n. 10296/2023).
Le produzioni documentali e le argomentazioni proposte dagli opponenti con riferimento a tale motivo di doglianza, pur riguardando accordi fideiussori pacificamente firmati nel 2011, sono tutte incentrate sul contenuto dei rilievi mossi dalla Banca d'Italia, nel maggio del 2005, a uno schema trasmessole dall'A.B.I. il 4/7/2003 (cfr. provvedimento Banca d'Italia in atti). In coerenza con le indicazioni offerte dalla Corte di Cassazione al punto III) del capo della motivazione che precede, si deve ritenere che le doglianze degli intimati siano prive di riscontro. Ne deriva, per le ragioni viste, la piena legittimità
pagina 7 di 8 delle fideiussioni oggetto di causa. Rispetto a tali profili della controversia i motivi di opposizione vanno, quindi, necessariamente disattesi.
***
Deve essere, pertanto, integralmente rigettata l'opposizione proposta da e dal Parte_1 sig. , con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Parte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta l'opposizione spiegata da e dal sig. e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 125/2019 emesso dal Tribunale di Isernia il
04/04/2019 e lo dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- Condanna la società e il sig. , in solido tra loro, alla Parte_1 Parte_2 rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla convenuta nel presente giudizio, liquidate in complessivi € 14.103,00, oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge.
Isernia, lì 2.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 694/2019 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 22/07/2025, promossa da in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. Parte_1 [...]
nonché dal sig. in proprio, rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Pt_2 Parte_2
Cappellu ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Isernia alla via Umbria, interno b/24;
ATTORI
nei confronti di
rappresentata da , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 Controparte_2
AN RR ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Campobasso alla via Mazzini n° 112;
CONVENUTA
avente ad oggetto: bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Conclusioni come da verbale del 22/07/2025
pagina 1 di 8 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la e il sig. hanno Parte_1 Parte_2 proposto opposizione al decreto ingiuntivo n° 125/2019, emesso dal Tribunale di Isernia in data
4/04/2019, con il quale gli attori opponenti sono stati condannati a pagare, in favore di Controparte_1
la somma di € 83.796,07, oltre interessi come da domanda, e spese della procedura liquidate in €
[...]
1.068,00 per compenso e in € 405,50 per esborsi oltre IVA, cpa e successive occorrende.
A fondamento del ricorso monitorio la ha dedotto di essere creditrice, nei confronti degli CP_3 opponenti, alla data del 23/07/2018 della somma di € 83.796,07, così costituita: € 74.332,11 quale saldo debitore del conto corrente n.40508/1000/1701 intrattenuto dalla società opponente presso la filiale di RO (ora in posizione di sofferenza n.9501/135), comprensivo di interessi al 23/07/2018, asseritamente “dovuti in forza di contratto e di legge, ricondotti nelle soglie stabilite dalla legge
108/1996, ove superiori, oltre ai successivi maturati e maturandi al 14,83% e, comunque, nei limiti della legge 108/1996”; € 9.436,96 quale importo pagato alla Parmalat relativamente alla escussione dell'impegno di firma rilasciato dalla per la somma di € 15.000,00 decurtato del netto ricavo di € CP_3
5.500,00 rinveniente dalla vendita degli strumenti finanziari costituiti in pegno, comprensivo di interessi al tasso legale. Inoltre, nel ricorso monitorio la ha dedotto che la suddetta esposizione è CP_3 garantita da fideiussione del sig. sino a concorrenza della somma di € 96.000,00 e che Pt_2 entrambi i presunti debitori, seppur sollecitati, sono rimasti inadempienti.
Gli opponenti hanno chiesto la revoca o l'annullamento del decreto ingiuntivo in questione eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione sostanziale e processuale della , nel Controparte_2 merito, la insussistenza e/o inesigibilità e/o illiquidità della presunta obbligazione principale e, in via subordinata, la nullità della fideiussione nonché l'estinzione della stessa ex art.1957 c.c.
Si è costituita in giudizio la Banca opposta, contestando in fatto e in diritto quanto sostenuto dagli opponenti, evidenziando l'inammissibilità e l'infondatezza manifesta della spiegata opposizione e chiedendo il rigetto della stessa.
La causa è stata istruita solo documentalmente e, assegnata da ultimo alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 22/07/2025 previa concessione dei termini ridotti ex art.190 comma 2 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.
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pagina 2 di 8 Parte opponente lamenta, anzitutto, il difetto di legittimazione sostanziale e processuale della
[...]
. CP_2
Premesso, anzitutto, che parte attrice non specifica alcunchè circa il presunto difetto di legittimazione sostanziale, atteso che il contratto di conto corrente che ha generato la gran parte del debito è stato stipulato con tra la e la , poi fusa per incorporazione Parte_1 Controparte_4 nell' , parte, per mezzo della , del presente giudizio, va rilevato, Controparte_5 Controparte_2 quanto al presunto difetto di legittimazione processuale di quest'ultima, che parte opponente afferma che il potere di rappresentanza non è stato giustificato né documentato. Tale eccezione è erronea e da rigettare in quanto la Banca opposta, negli atti di parte (v. doc. 3 – Allegato A, allegati alla comparsa di costituzione e risposta), ha depositato la procura con la quale ha nominato e costituito quale procuratrice la società , poi divenuta a seguito di cambiamento di CP_6 Controparte_2 denominazione (doc.4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). In virtù di tale procura, la medesima società è stata autorizzata a porre in essere, in nome e per conto della opposta, tutti gli CP_3 atti e gli adempimenti necessari e opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione e incasso nonché delle azioni volte al recupero e concernenti le pretese connesse ai crediti di cui la
è titolare in tutti gli atti sostanziali, giudiziali e stragiudiziali aventi ad oggetto ogni posizione di CP_3 credito e ogni rapporto attivo e passivo.
Inoltre, con clausola di salvaguardia, la mandante ha precisato che “Gli atti sopra specificati, posti in essere dalla nominata Mandataria saranno pienamente validi ed efficaci, di per sé, nei confronti di terzi con il semplice utilizzo della presente procura e senza che vi sia necessità alcuna della dimostrazione della sussistenza dei sottostanti poteri ed atti deliberativi […]. Il tutto con dichiarazione di avere per rato e valido l'operato della Mandataria senza bisogno di ulteriori atti di ratifica e/o conferma” (pag. 2 doc. 3).
Nessun dubbio, quindi, sussiste circa la legittimazione processuale di , con conseguente Controparte_2 rigetto di tale motivo di opposizione.
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Parte opponente ha, poi, sostenuto che la domanda monitoria sarebbe “del tutto generica ed indeterminata perché, pur essendo fondata, pretesamente, su distinte aperture di credito, tuttavia non specifica i singoli criteri di imputazione (né tantomeno la movimentazione) della presunta esposizione debitoria. In ogni caso, in relazione a tali titoli, la Banca opposta ha certamente applicato voci di costo non dovute (ad esempio, relativamente alla cms, la cui clausola deve considerarsi nulla per indeterminatezza del relativo criterio di calcolo) nonché la capitalizzazione trimestrale anche nel pagina 3 di 8 periodo in cui vigeva il relativo divieto assoluto ex L. 147/2013 art. 1 comma 629, a decorrere dal 1 gennaio 2014”.
Con riferimento a tale motivo di doglianza, va evidenziato, anzitutto, che nel presente giudizio la
[...]
ha prodotto il contratto di apertura di credito e sue successive integrazioni sottoscritte CP_1 dall'opponente oltre agli estratti conto integrali relativi alla posizione della debitrice principale, così fornendo la prova del credito dalla stessa vantato nei confronti della stessa.
Inoltre, la censura sollevata da parte opponente e afferente alla presunta usurarietà dei tassi pattuiti è rimasta totalmente sfornita di prova in quanto l'opponente non ha neanche specificato quale sarebbe stato, nel periodo di riferimento, il tasso soglia, quali sarebbero le poste nelle quali si sarebbe verificato lo sforamento e quale era, invece, il tasso applicato dalla Banca.
Le doglianze afferenti all'usura sono rimaste, quindi, totalmente generiche e prive di sostegno probatorio, avendo gli opponenti solo paventato una possibile applicazione di interessi usurari (“In ogni caso, in relazione al rapporto in questione, deve essere condotta una verifica di usurarietà (sia originaria che sopravvenuta) del tasso di interesse convenuto che tenga conto delle coordinate espresse dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (anche per ciò che concerne la incidenza della cms), alle relative conseguenze di legge”).
A tal fine, va rilevato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si assiste ad una scissione tra la veste formale e quella sostanziale delle parti in causa: l'opponente, pur essendo attore in senso formale, dal punto di vista sostanziale è convenuto, con ciò che questo comporta sotto il profilo dell'onere della prova, spettando, quindi, all'opposto-attore sostanziale provare la propria pretesa creditoria e all'opponente-convenuto sostanziale provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi della stessa pretesa. Opera, quindi, il meccanismo di riparto dell'onere della prova sancito dall'art. 2967 c.c., in base al quale, chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi ne eccepisce l'inefficacia deve provare i fatti su cui si fonda l'eccezione.
Pertanto, applicando tali principi al caso di specie, mentre spetta alla dar prova della pretesa CP_3 creditoria azionata nel giudizio monitorio, spetta a colui che eccepisce l'illegittimità delle condizioni relative al rapporto stesso, dar prova – quantomeno mediante allegazione – delle affermazioni fatte valere nel giudizio di opposizione restando, in difetto, tali affermazioni mere considerazioni prive di sostegno probatorio.
La banca ha soddisfatto gli oneri su di essa gravanti mediante la produzione del contratto e degli estratti conto, senza che parte opponente specificasse nulla di più in merito alle proprie pretese e alle presunte illegittimità fatte valere nell'opposizione.
pagina 4 di 8 Per quanto riguarda la questione sollevata dalla parte attrice relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, va rilevato che l'illegittimità dell'anatocismo applicato sino al 30/06/2000 va affermata, come da giurisprudenza ormai consolidata (cfr. Cass. S.U. n.21095 del 04/11/2004). La capitalizzazione degli interessi è consentita, infatti, nei limiti di cui all'art.1283 c.c., secondo cui gli interessi scaduti possono produrre interessi dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi, e può essere derogata da usi contrari, che si identificano negli usi normativi di cui agli artt.1 e 8 delle preleggi.
Dopo una prima e oramai risalente impostazione, che riconosceva l'esistenza dell'uso normativo legittimante l'anatocismo bancario trimestrale, ormai per giurisprudenza consolidata, la capitalizzazione trimestrale degli interessi è un uso negoziale e non normativo, in quanto difetta dei caratteri della costanza, della generalità, della durata e dell'opinio iuris ac necessitatis, che sono propri della norma giuridica consuetudinaria. La clausola contrattuale che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori è, quindi, nulla per contrarietà a norme imperative.
A seguito dell'intervento del legislatore, con il D.lgs. n.342 del 04/08/1999 e la delibera CICR del
09/02/2000, è prevista l'ammissibilità dell'anatocismo bancario per una serie di operazioni bancarie, tra cui i conti correnti, purché sia stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori, secondo il principio di reciprocità. La stessa delibera prevede che l'adeguamento della banca al principio di reciprocità sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, comunicato per iscritto al cliente e da questi approvato.
L'ultimo comma dell'art.7 della citata delibera prevede, infatti, che “Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”. Ebbene, l'applicazione dell'anatocismo trimestrale costituisce un peggioramento delle condizioni economiche del contratto, insito nella previsione di un anatocismo illegittimo e non dovuto e, quindi, necessita di una espressa pattuizione/rinegoziazione tra le parti, oppure di una introduzione unilaterale conforme al meccanismo dello ius variandi disciplinato dall'art.118 d.lgs. 385/1993 (cfr. Tribunale di Lanciano, ord. del 02/05/2014).
Nel caso in esame, la capitalizzazione trimestrale è stata espressamente pattuita, considerato che i contratti in oggetto sono successivi al 30/06/2000 e che, nei contratti (doc.
4-5 del fascicolo monitorio),
è espressamente prevista la capitalizzazione degli interessi debitori e creditori con indicazione dei tassi capitalizzati su base annua. Inoltre, in relazione alla commissione di massimo scoperto, essa non risulta tra le condizioni economiche dei contratti oggetto di causa e neppure negli estratti conto integrali pagina 5 di 8 presenti in atti (cfr. doc. 4 del fascicolo monitorio), né parte opponente ha dato in alcun modo prova che la abbia applicato la CMS senza averla preventivamente pattuita. CP_3
Le doglianze poste in evidenza sono, pertanto, rimaste generiche e in alcun modo rapportate al caso concreto (ove, peraltro, al 01.10.2016 il conto corrente oggetto di causa era già estinto per volturazione alla posizione di sofferenza), essendosi parte opponente limitata ad una mera affermazione di principi generali non attaglianti allo specifico rapporto oggetto di contestazione.
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Quanto alla censura relativa alla nullità per la natura anticoncorrenziale della fideiussione sottoscritta da per contrasto con il dispositivo dell'articolo 2 della Legge n.287/1990 in quanto Parte_2 contenente le clausole conformi al Modello A.B.I. di cui la Banca d'Italia ha sancito il contrasto con le regole poste a presidio della concorrenza, la domanda non può trovare accoglimento.
Occorre considerare, al riguardo, che secondo un indirizzo interpretativo ribadito di recente dalla giurisprudenza di legittimità, da cui non vi è ragione di discostarsi in questa sede, il principio della rilevabilità d'ufficio della nullità, anche parziale, di una fideiussione omnibus dipendente da un'intesa restrittiva della concorrenza "a monte" – tale da rendere inconferenti, in via astratta, le eccezioni di tardività sollevate dalla – è destinato a operare purché risultino dalla Controparte_7 documentazione prodotta tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della patologia negoziale nei rapporti tra le parti (v. Cass. 25/1/2025, n. 1851, nella quale sono citati, tra i precedenti conformi, Cass. 25/3/2024, n. 8023 e Cass. 25/11/2024, n. 30383). Nella pronuncia la Corte di Cassazione, segnatamente, individua come elementi imprescindibili “i)
l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare: fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità
Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, solo rispetto ad essa possedendo l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di modo che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005,
l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole pagina 6 di 8 contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento
n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore” [v. lett. Cass. 1851/2025, cit., in motivazione].
In altre parole, per il periodo successivo all'istruttoria del 2005, infatti, non esistono indizi utili a ritenere che sia riscontrabile come ancora sussistente una condotta collettiva e concordata da parte degli istituti bancari del tipo di quella a suo tempo sanzionata come anticoncorrenziale, non essendovi stato alcun altro formale accertamento da parte dell'Autorità competente. Spetta, quindi, al cliente dar prova del presupposto costituito dall'intesa vietata per poter poi dimostrare la nullità del proprio contratto “a valle” asseritamente attuativo della stessa, secondo gli ordinari principi della ripartizione dell'onere della prova. Ciò in quanto un'applicazione ad infinitum della presunzione ricavabile dal provvedimento di Bankitalia n. 55/2005 in merito alla persistenza di un'intesa illecita, e quindi anche per fideiussioni sottoscritte a distanza di anni da esso, comporterebbe la sanzione della nullità per qualsiasi contratto futuro “a valle”, laddove detta invalidità non sarebbe originata dalla violazione di una specifica norma imperativa (non esistendone alcuna che si opponga alla legittimità delle citate clausole) ma risulterebbe riconducibile in via esclusiva alla pronuncia di un'Autorità amministrativa che, in un determinato momento storico, ha accertato l'esistenza di una intesa illecita tra imprese.
Il provvedimento di Bankitalia, quindi, è utile a dimostrare la sussistenza dell'intesa vietata soltanto per il periodo della relativa istruttoria ovvero, al limite, per condotte degli intermediari di poco successive ad essa (Cass. n. 13846/2019) ma, al di fuori di un preciso nesso causale tra una intesa anticoncorrenziale e singoli contratti “a valle”, eventuali fideiussioni che contenessero clausole identiche a quelle sanzionate nel 2005 costituirebbero solo delle normali garanzie espressione della ordinaria autonomia contrattuale delle parti, del tutto lecite secondo il nostro ordinamento giuridico
(Trib. Milano sez. imprese n. 10296/2023).
Le produzioni documentali e le argomentazioni proposte dagli opponenti con riferimento a tale motivo di doglianza, pur riguardando accordi fideiussori pacificamente firmati nel 2011, sono tutte incentrate sul contenuto dei rilievi mossi dalla Banca d'Italia, nel maggio del 2005, a uno schema trasmessole dall'A.B.I. il 4/7/2003 (cfr. provvedimento Banca d'Italia in atti). In coerenza con le indicazioni offerte dalla Corte di Cassazione al punto III) del capo della motivazione che precede, si deve ritenere che le doglianze degli intimati siano prive di riscontro. Ne deriva, per le ragioni viste, la piena legittimità
pagina 7 di 8 delle fideiussioni oggetto di causa. Rispetto a tali profili della controversia i motivi di opposizione vanno, quindi, necessariamente disattesi.
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Deve essere, pertanto, integralmente rigettata l'opposizione proposta da e dal Parte_1 sig. , con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Parte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta l'opposizione spiegata da e dal sig. e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 125/2019 emesso dal Tribunale di Isernia il
04/04/2019 e lo dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- Condanna la società e il sig. , in solido tra loro, alla Parte_1 Parte_2 rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla convenuta nel presente giudizio, liquidate in complessivi € 14.103,00, oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge.
Isernia, lì 2.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
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