Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 01/04/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 3430/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(SO), il 31/10/1980, residente in [...]
CASTELLETTO 26/0 TER 16132 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. RAGGI BARBARA (C.F.
, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
e
, C.F. nato a [...], il Parte_2 C.F._3
11/08/1976, residente in [...]16/9 16139 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. VIGONE
GUENDALINA (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, C.F._4
come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del
14-17.03.2025;
1
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 20/10/2013 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 397/2024 emessa dal
Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in GENOVA il 20/10/2013 dai Signori e Parte_1 Parte_3
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione prevalente presso la madre e facoltà per il padre di vederla e tenerla
2 con sé secondo le seguenti modalità compatibilmente con i turni di lavoro di quest'ultimo:
a week-end alterni, dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina, allorquando verrà accompagnata presso l'istituto scolastico;
una settimana durante le vacanze natalizie, comprendente Natale (ossia dal 24.12 al 30.12) o Capodanno (ossia dal 31.12 al 6.01), ad anni alterni con il signor durante le vacanze di Carnevale e Pasqua, ad anni alterni con il Parte_2 signor i coniugi concordemente sin d'ora stabiliscono che il genitore Parte_2
che terrà con sé la minore nella settimana comprendente il Natale, terrà, altresì, la stessa durante le successive vacanze scolastiche di Carnevale, mentre il genitore che terrà con sé la minore nella settimana comprendente il Capodanno, terrà, altresì, la stessa durante le successive vacanze scolastiche di Pasqua;
Quindici giorni durante entrambi i mesi di luglio e di agosto, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
2) Il padre durante la settimana potrà vedere e tenerla ogni giorno con Per_1
sé previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici e/o ludici e/o sportivi:
Lunedì: pianoforte 17.15-18.15 via Fieschi, Cosmo Music (solitamente accompagnata e ripresa dalla madre ma capita che venga anche Per_1
accompagnata e ripresa dal padre);
Martedì: Karate a scuola (Mazzini, Corso Firenze) fino alle 17.30 (la ritirano entrambi, dipende dai turni);
Mercoledì: Tessuti aerei dalle 17 alle 18.30 (Synergika, Corso Magenta2)
(accompagnata dal padre compatibilmente con i turni e ritirata dalla madre);
Giovedì: nessuna attività;
Venerdì: nessuna attività;
Sabato: piscina dalle 9.40 alle 11 con la madre (Vita, Via Giovanni Battista
Edoardo Riboli, 20);
N. 2 sabati al mese teatro presso l'asilo Yo-yo in via Cairoli 1/1 (Scuola Teatro
Armadillo);
3) La casa coniugale, sita in Genova Salita Alla Spianata di Castelletto 26/ 0 Ter, verrà assegnata alla signora compresi gli arredi;
Pt_1
3 4) Il signor corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento della figlia Pt_2
la somma di € 250,00.= (duecentocinquanta/00), somma che sarà Per_1
versata a mezzo bonifico bancario sul conto della madre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo al deposito del ricorso per separazione, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese dell'udienza di separazione
(prima rivalutazione l'anno successivo l'udienza di separazione).
L'importo sarà versato alla madre fino a quando la figlia non sarà autonoma;
5) Il Padre terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative alla figlia secondo quanto stabilito nel Verbale della riunione del 15.09.2016 del
Tribunale di Genova e quindi:
1.SPESE SANITARIE
a. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso)
i.Spese per visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante erogati dal SSN
ii.Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale e prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
iii.spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche iv.spese per cure dentistiche presso strutture pubbliche;
v.spese per acquisto di farmaci prescritti dal medico;
vi.spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato vii.esborsi per partecipazione alla spesa sanitaria (tickets sanitari) viii.spese sanitarie urgenti
b.richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa per il rimborso):
i.spese per cure odontoiatriche private, ortodontiche private, oculistiche private;
cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
interventi chirurgici presso strutture private, cicli di psicoterapia e logopedia;
ii.spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.);
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2.SPESE SCOLASTICHE
a.NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
i.tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza per la scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) relative a istituti pubblici (scuole statali e comunali) ii.tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici fino all'ultimo anno della durata legale del corso;
iii.spese per libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno per le scuole sopra indicate;
iv.spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) senza pernottamento;
v.spese per acquisto di titoli di viaggio per il trasporto pubblico (compresi gli scuolabus organizzati dalla scuola) necessari per la frequenza scolastica e/o universitaria
b.richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
i.tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza nonché eventuali rette per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado) imposte da istituti privati
ii.tasse universitarie e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza imposte da
Atenei privati
iii.spese per corsi di specializzazione postuniversitari o successivi alla scuola secondaria superiore;
iv.spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) con pernottamento;
v.spese per corsi di recupero e lezioni private;
vi.costi per l'alloggio presso la sede universitaria. (e relative utenze) vii.costi per la frequenza del cd. pre-scuola viii.costi per la frequenza del cd. doposcuola ix.costi relativi a corsi extracurricolari a pagamento organizzati dagli istituti scolastici;
5 x.costi per Baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire
l'orario di lavoro del genitore che ne usufruisce.
3.SPESE EXTRASCOLASTICHE
a.NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
i.Spese per il conseguimento della patente di guida B
b.richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
i.spese per corsi di istruzione, attività sportive anche a livello agonistico, ricreative e ludiche (di svago) (artistiche) e pertinenti attrezzature;
(e spese di iscrizione); corsi musicali ed acquisto del relativo strumento;
centro estivo;
gruppo estivo
ii.spese per corsi di lingua o attività artistiche (disegno, pittura),
iii.spese per corsi di informatica iv.spese per viaggi e vacanze trascorse senza i genitori.
v.spese relative all'utilizzo (assicurazione e tassa di proprietà) e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, ciclomotore, motociclo); vi.spese per il mantenimento e la cura degli animali domestici già facenti parte del nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preesistente relazione affettiva con i figli stessi.
6) Ai fini fiscali la figlia è a carico del padre al 100% e l'assegno unico sarà percepito unicamente dalla madre, Signora Pt_1
7) I Sigg.ri e concordano, sin d'ora, di gestire le Parte_1 Parte_2
modalità di visita della figlia nell'esclusivo interesse della stessa, al fine di garantire loro la massima tranquillità e di assecondarne, per quanto possibile, le necessità ed aspettative. Entrambi i genitori manterranno, anche congiuntamente, stretti rapporti con il corpo docente della figlia, compatibilmente con le loro esigenze di lavoro e parteciperanno insieme o alternandosi, alle principali tappe educative della minore: colloqui con il corpo docente, recite scolastiche, gite, gare sportive;
8) Entrambi i genitori, anche e soprattutto nel superiore diritto ed interesse della figlia, onde consentire di avere sempre presenti le figure genitoriali di
6 riferimento, eviteranno, altresì, ogni reciproca denigrazione e collaboreranno assiduamente e congiuntamente per mantenere, anche tra loro stessi, un buon rapporto ed eviteranno, pertanto, ogni tipo di conflitto, consentendo alla figlia, giusto l'art. 155 c.c., di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
9) Resta ben inteso che nuovi e duraturi partners dei genitori non dovranno mai sostituirsi e/o intervenire nell'educazione della figlia e nei rapporti interpersonali genitore-figlia, in quanto detto rapporto sarà curato esclusivamente dagli stessi genitori biologici, senza alcun tipo, modalità e/o interferenza dei loro nuovi partners. Entrambi i genitori si obbligano sin d'ora a mantenere estranea la figlia da eventuali nuovi partners, eccezion fatta per l'ipotesi in cui la relazione sentimentale instaurata sia diventata seria, stabile e duratura, tale da scongiurare la possibilità per di assistere a rapporti sentimentali precari e privi di un Per_1
possibile fondamento educativo.
10) Le parti dichiarano che con il puntuale adempimento a quanto sopra nulla hanno reciprocamente a pretendere avendo tra loro definito ogni rapporto economico, patrimoniale e reddituale;
11) Il cane di proprietà di entrambi i coniugi rimarrà collocato presso l'abitazione coniugale ma entrambi i coniugi potranno gestirlo e/o tenerlo compatibilmente con gli impegni e/o turni di lavoro”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2013, Numero 553, Parte I , Serie , Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 28/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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