Articolo 32 della Legge 6 febbraio 1941, n. 176
Articolo 31Articolo 33
Versione
4 aprile 1941
Art. 32.

Le campagne di guerra, riconosciute a norma delle relative disposizioni, sono valutate come altrettanti anni di servizio utile, dopo raggiunto il periodo minimo di servizio effettivo necessario, nei singoli casi, per il conseguimento dell'indennita' o della pensione, senza che l'iscritto debba pagare al Monte-pensioni alcun contributo per il relativo aumento della misura dell'indennita' o della pensione.

Le disposizioni di legge riguardanti il riconoscimento delle benemerenze fasciste che siano estese agli insegnanti elementari, si applicano valutando come servizio utile, dopo raggiunto il periodo minimo di servizio effettivo necessario per il conseguimento dell'indennita' o della pensione, senza che l'insegnante debba pagare al Monte-pensioni alcun contributo per l'aumento della misura dell'indennita' o della pensione.


Entrata in vigore il 4 aprile 1941