Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/05/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 573/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile – riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 573/2025, avente ad oggetto ricorso ex artt. 337 ter c.c. e 473 bis.51
c.p.c.
TRA
, nata a [...] il [...] - C.F. - residente a[...] Sant'Agnello (Na), e , nato a [...] il [...] - C.F. Parte_2 residente in [...] in Piano di Sorrento (Na) entrambi CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliati in Casoria (Na) alla Via Principe di Piemonte n. 57, presso lo studio dell'avv.
Rosa Tignola che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto di disciplinare i rapporti tra i genitori ed il minore secondo le condizioni già sottoscritte di cui all'atto introduttivo ed alle quali integralmente si sono riportati.
Il P.M., in data 15.05.2025, ha espresso parere favorevole.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.03.2025, le parti in epigrafe indicate hanno dedotto di aver intrapreso una relazione more uxorio dal 2017 al 2022, nel corso della quale è nato il minore Per_1 in data 11.04.2019 a Vico Equense;
che, essendo venuti a mancare i presupposti per la prosecuzione
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Designato il giudice delegato e fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 14.05.2025, sostituita sul loro richiesta dalle note ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dai ricorrenti con ordinanza del 15.05.2025 la causa è stata riservata al collegio per la decisione.
Si evidenzia che, con riferimento alla condizione economico patrimoniale delle parti, dalle allegazioni delle parti risulta che la lavora come agente assicurativo con un reddito annuale di euro Pt_1
8.630,00 (modello 730/2023); che il sig. lavora come agente di commercio con un reddito Pt_2 annuale di euro 5.809,00 (CUD 2024).
Tanto premesso, risultando le condizioni stabilite in ricorso non in contrasto con norme imperative ed essendo, inoltre, conformi all'interesse della prole, possono essere recepite dal Tribunale e poste alla base della decisione.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in causa e dispone che il regime di affidamento del minore nato in data [...] in [...], i tempi e modi di permanenza dello Per_1 stesso presso il genitore non collocatario, nonché i rapporti patrimoniali fra le parti siano disciplinati in conformità agli accordi raggiunti dalle parti e di seguito riportati:
a) affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre residente a[...] Sant'Agnello (Na);
b) il sig. avrà facoltà di tenere con sé il minore il martedì dalle 16,00 sino alle Parte_2 ore 20,30, nonché dal venerdì alle ore 19,00 sino alla domenica alle ore 19,00 a settimane alterne. I genitori potranno accordarsi diversamente di volta in volta in base alle esigenze del minore ed in base alle rispettive esigenze lavorative;
c) il minore trascorrerà le festività di Natale e precisamente il giorno 24- 25 e 26 con il padre ed il giorno 31- 1 e 6 gennaio con la madre, alternativamente di anno in anno, fatti salvi accordi diversi tra i genitori;
d) per le festività pasquali il minore trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e quello di Pasquetta con l'altro;
e) per il periodo estivo il minore trascorrerà con il padre una o due settimane, anche non consecutive, nei mesi di luglio ed agosto, da concordare entro il 30/5 con la madre;
2 f) il minore trascorrerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori. In subordine, laddove non fosse possibile trascorrere tali occasioni insieme, il minore trascorrerà tali giornate con un genitore e poi con l'altro, ad anni alterni;
g) a prescindere dal calendario degli incontri il giorno della festa della mamma e del papà, nonché i loro compleanni, saranno trascorsi con ciascun genitore festeggiato;
h) il sig. verserà alla sig.ra un assegno mensile di € 200,00 a titolo di concorso Pt_2 Pt_1 al mantenimento del minore, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, nonché corrispondere il 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, sportive e scolastiche;
pagherà inoltre la somma di € 54,00 mensili occorrenti per il pagamento del servizio di mensa scolastica;
i) il sig. rinuncia alla quota a lui spettante a titolo di assegno unico autorizzando la Pt_2 sig.ra a richiedere e percepire, sin da subito, in proprio ed esclusivo favore n.q. il Pt_1 versamento nella misura del 100%;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 15.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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