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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/03/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del
26.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 863/2023 R.G., promossa da:
rappresentata e difesa con mandato in atti dall'avv. Landolfo Isabella Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Graziuso come da procura generale indicata nella memoria difensiva
Resistente
Oggetto: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 23.01.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione assistenziale in oggetto;
che la CTU aveva sortito esito negativo, avendo escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Sviluppate le argomentazioni a sostegno della pretesa azionata, chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il diritto all'erogazione della indennità di accompagnamento, con condanna dell' CP_1 al pagamento degli importi conseguentemente dovuti sin dal tempo di presentazione della domanda amministrativa. CP_ Instaurato il contraddittorio, l' contestava in fatto e in diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, all'esito dell'udienza del
26.03.2025 la causa è decisa con la presente sentenza contestuale. * * *
In punto di rito, giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante
“Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Tanto chiarito, venendo al merito, il ricorso è fondato.
Occorre precisare che ai sensi della legge n. 18/80, la concessione dell'indennità di accompagnamento è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socio-economiche in cui lo stesso versi;
il ricovero gratuito in è causa di esclusione del diritto di cui sia stata accertata la CP_1 titolarità ed ha valore ai soli fini della liquidazione della prestazione, non consentendosi che un soggetto usufruisca per lo stesso periodo di due forme di assistenza, sicché la prova del mancato ricovero deve essere fornita agli Enti preposti al pagamento delle prestazioni.
Nel caso di specie, il CTU dott. chiamato a rivalutare il quadro patologico Persona_1 della parte ricorrente, ha riconosciuto la stessa incapace di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Ciò, tuttavia, non dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 18.11.2021 ma da gennaio 2024 (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il
15.10.2024, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte).
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Sussistono dunque i requisiti sanitari richiesti per legge per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 01.01.2024.
In considerazione della data di decorrenza dell'accertamento rispetto a quella di presentazione della domanda amministrativa, le spese di giudizio vanno compensate tra le parti.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto in atti, restano poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara che è in possesso del requisito sanitario per ottenere l'indennità Parte_1 di accompagnamento con decorrenza dal 01.01.2024;
- compensa tra le parti le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separato decreto in CP_1 atti.
Lecce, 26.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del
26.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 863/2023 R.G., promossa da:
rappresentata e difesa con mandato in atti dall'avv. Landolfo Isabella Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Graziuso come da procura generale indicata nella memoria difensiva
Resistente
Oggetto: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 23.01.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione assistenziale in oggetto;
che la CTU aveva sortito esito negativo, avendo escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Sviluppate le argomentazioni a sostegno della pretesa azionata, chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il diritto all'erogazione della indennità di accompagnamento, con condanna dell' CP_1 al pagamento degli importi conseguentemente dovuti sin dal tempo di presentazione della domanda amministrativa. CP_ Instaurato il contraddittorio, l' contestava in fatto e in diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, all'esito dell'udienza del
26.03.2025 la causa è decisa con la presente sentenza contestuale. * * *
In punto di rito, giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante
“Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Tanto chiarito, venendo al merito, il ricorso è fondato.
Occorre precisare che ai sensi della legge n. 18/80, la concessione dell'indennità di accompagnamento è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socio-economiche in cui lo stesso versi;
il ricovero gratuito in è causa di esclusione del diritto di cui sia stata accertata la CP_1 titolarità ed ha valore ai soli fini della liquidazione della prestazione, non consentendosi che un soggetto usufruisca per lo stesso periodo di due forme di assistenza, sicché la prova del mancato ricovero deve essere fornita agli Enti preposti al pagamento delle prestazioni.
Nel caso di specie, il CTU dott. chiamato a rivalutare il quadro patologico Persona_1 della parte ricorrente, ha riconosciuto la stessa incapace di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Ciò, tuttavia, non dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 18.11.2021 ma da gennaio 2024 (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il
15.10.2024, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte).
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Sussistono dunque i requisiti sanitari richiesti per legge per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 01.01.2024.
In considerazione della data di decorrenza dell'accertamento rispetto a quella di presentazione della domanda amministrativa, le spese di giudizio vanno compensate tra le parti.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto in atti, restano poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara che è in possesso del requisito sanitario per ottenere l'indennità Parte_1 di accompagnamento con decorrenza dal 01.01.2024;
- compensa tra le parti le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separato decreto in CP_1 atti.
Lecce, 26.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa