TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 28/11/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
RG Trib. n. 605/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 14/10/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa dai sig.ri:
(cf: ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1 20/5/1975 e ivi residente in [...], in proprio e nella qualità di amministratore unico, a partire dal 17/10/2018, della soc. Parte_2 corrente a Caltanissetta, in Corso Vittorio Emanuele n. 118 (cf e p.iva: n.
[...] Par
e (cf: ), nata a [...] P.IVA_1 Parte_3 CodiceFiscale_2 LD (CL) il 25/04/1973, residente a [...], in proprio e nella qualità di amministratore unico dal 03/10/2016 al 16/10/2018 della predetta soc. rappresentati e difesi, giusta procura Parte_2 analogica posta in calce al ricorso, dall'avv. Salvatore Tranchina (cf:
[...]
), con domicilio fisico eletto presso il suo studio a Caltanissetta, Via C.F._3 Cittadella n. 1 P.zzo Effepi e con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC:
Email_1
- opponente - CONTRO
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. ), rappresentato e P.IVA_2 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta (C.F. ), P.IVA_3 con domicilio fisico presso i suo uffici siti a Caltanissetta in via Libertà n. 174 e con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC Email_2
- opposto convenuto - CONCLUSIONI: come in atti
* * * RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato telematicamente il 24/05/2021, i sig.ri Parte_1
, in qualità di amministratore unico della soc.
[...] Parte_2
[d'ora in avanti anche solo ] a partire dal
[...] Parte_2 17/10/2018 e , in qualità di amministratrice unica della predetta Parte_4 Con società dal 3/10/2016 al 16/10/2018, hanno agito in giudizio contro l' per ottenere l'annullamento delle seguenti ordinanze-ingiunzione: I. nn. 21/0071 prot. n. 3746 e n. 3748 notificate il 23/4/2021 e il 28/4/2021, con cui è stata irrogata a carico del sig. Parte_1
, in qualità di trasgressore principale e alla soc.
[...] Parte_2
come coobbligata solidale, la sanzione pecuniaria di € 2000
[...]
1 (oltre € 19 a titolo di spese di notifica) per la violazione dell'art. 39 commi 1 e 2 Dl 112/2008, conv. in L. 133/2008 determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali;
II. nn. 21/0070 prot. n. 3749 notificata il 28/4/2021, con cui è stata irrogata a carico della sig. , in qualità di Parte_4 trasgressore principale e alla soc. come Parte_2 coobbligata solidale, la sanzione pecuniaria di € 2000 (oltre € 19 a titolo di spese di notifica) per medesima violazione sopra indicata. Avverso i suddetti provvedimenti, la difesa dei ricorrenti ha esposto:
- che i provvedimenti impugnati sono stati preceduti dalla notifica di quattro verbali di accertamento formati ad opera di : CP_3
1. il primo recante n. 2020006796 notificato in data 5/10/2020, con cui è stato chiesto al sig. il pagamento della somma Parte_1 di € 15.638,46 a titolo di contributi e sanzioni conseguenti all'iscrizione alla gestione commercianti della di lui moglie, sig.ra , Parte_5 dal mese di ottobre 2016 in qualità di collaboratrice;
2. il secondo recante n. 2020006968 notificato in pari data, con cui è stato chiesto alla sig.ra il pagamento della somma di € Parte_4 10.563,08 a titolo di contributi e sanzioni conseguenti all'iscrizione alla gestione commercianti del di lei marito, sig. dal Controparte_4 mese di ottobre 2016 al mese di ottobre 2018 in qualità di collaboratore nonché a retrodatare l'iscrizione della ricorrente come titolare commerciante al novembre 2016; 3. gli ultimi due recanti rispettivamente n. 2017021185/T01 e n. 2017021185/T02, notificati il 6/10/2020, con cui è stato chiesto alla soc. il pagamento della complessiva somma di € Parte_2 25.268,39 scaturente: i. dall'annullamento del rapporto di lavoro instaurato con i sig.ri , Parte_5 Controparte_4 Parte_6
e
[...] CP_5 ii. dal ricalcolo dell'imponibile contributivo mensile e dal conseguente addebito di contributi sulle differenze emerse per i <dipendenti: Persona_1 [...]
, , Persona_2 Persona_3 Persona_4
, , Persona_5 Persona_6 [...]
, e >> [pag. Per_7 Persona_8 Persona_9 2 ricorso]; iii. dal recupero dell'incentivo goduto dalla società ex l. 208/2015 per la dipendente da ottobre Persona_4 2016 a gennaio 2018.
- che, con questi due ultimi verbali, è stata applicata anche la sanzione amministrativa per omessa e/o infedele registrazione sul LUL dei dati relativi alle dipendenti e;
Persona_5 Persona_6
- che le pretese contributive azionate da sono state censurate tramite la CP_3 proposizione di un ricorso giurisdizionale contrassegnato da RG 193/2021; Con
- che, successivamente, nelle date sopra riportate, l' di Caltanissetta ha emesso le ordinanze qui impugnate;
- che le stesse sono nulle perché prive di un adeguato apparato motivazionale, avendo descritto la condotta sanzionata con <una formula alternativa che non consente di identificare in modo univoco la condotta illecita che viene contestata al
2 effettuare le prescritte registrazioni sul libro unico ovvero di aver effettuato registrazioni infedeli”, relativamente ai lavoratori e Persona_5
-> [pagine 4 e 5 ricorso]; Persona_6
- che la nullità è ravvisabile anche sotto un distinto profilo, rappresentato dall'omessa esplicitazione dei criteri di quantificazione della sanzione;
- che, in ogni caso, gli illeciti contestati non sussistono e non appaiono supportati da adeguanti elementi di prova che, in ogni caso, dovranno essere forniti dall'autorità amministrativa quale attrice in senso sostanziale;
- che le ore di lavoro supplementare sono state compensate mediante recuperi orari o, laddove ciò non fosse possibile, integralmente remunerate in busta paga. Sono state quindi rassegnate le seguenti conclusioni: < VOGLIA L'ILL.MO SIG. GIUDICE Respinta ogni contraria eccezione e difesa PRELIMINARMENTE:
Disporre la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti opposti, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 150/2011; NEL MERITO: Accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, annullare, dichiarare nulle e/o comunque privare di efficacia le ordinanze di ingiunzione n. 21/0071 prot. nn. 3746 e 3748 e n. 21/0070 prot. n. 3749 tutte del 15.04.2021 e notificate in date 23.04.2021 e 28.04.2021, dichiarando non dovuto l'importo per ognuna di esse pari a € 2.019,00 richiesto a titolo di sanzione amministrativa e spese di notifica;
In via del tutto subordinata, rideterminare l'importo delle sanzioni amministrative, applicandole al minimo edittale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che dichiara aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.>>.
Con 1.1. Fissata l'udienza di comparizione, si è costituito in giudizio l' . L' ha censurato la ricostruzione avversaria, osservando: CP_1
- che non sussiste il denunciato difetto motivazionale;
la doglianza è meramente formalistica e non focalizza i danni che avrebbe subito il diritto di difesa;
- che, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale, è ammissibile anche la motivazione per relationem [vengono richiamate Cass. 3488/2005 e Cass. 3489/2005- cfr. pag. 5 comparsa di costituzione]; e <nella fattispecie in esame… il processo verbale di illecito amministrativo contiene tutti gli elementi, in punto di fatto e di diritto, utili e necessari per l'esatta individuazione e comprensione delle violazioni contestate>> [pag. 5 comparsa di costituzione];
- che la sanzione è stata quantificata in conformità alle indicazioni di legge;
- che le violazione addebitate trovano pieno riscontro negli elementi istruttori acquisiti in sede ispettiva. Con L' ha quindi concluso nei seguenti termini: <Piaccia all'adito Giudice, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, - in via cautelare, denegare la richiesta sospensione della diffida accertativa poiché sono carenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
- nel merito, respingere il ricorso perché infondato in fatto e in diritto con vittoria di spese e compensi>>.
1.2. La causa è risultata matura per la decisione alla luce delle produzioni documentali offerte dalle parti. È stata così rinviata per discussione e decisione, da ultimo, all'udienza del 14/10/2025. Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter cpc.
3 Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. La controversia odierna origina dall'iniziativa intrapresa dai sig.ri Parte_4 Par
e che si sono avvicendati nel ruolo di legali rappresentanti
[...] Parte_1 della soc. la prima ha ricoperto la carica di amministratrice Parte_2 unica dal 3/10/2016 al 16/10/2018, il secondo di amministratore unico dal 17/10/2018 in avanti. In forza di tali qualifiche, gli stessi hanno contestato innanzitutto [tramite un'azione di accertamento negativo che ha dato luogo al giudizio RG 193/2021] la debenza delle somme portate da quattro verbali di accertamento:
1. il primo recante n. 2020006796 notificato in data 5/10/2020, con cui la sig. , previo disconoscimento della propria posizione Parte_5 di lavoratrice subordinata, è stata iscritta d'ufficio alla Gestione Commercianti a partire dall'ottobre 2016 come collaboratrice del di lei marito, sig. ; l' , pertanto, ha richiesto a Parte_1 CP_3 quest'ultimo il pagamento della somma di € 15.638,46 a titolo di contributi e somme aggiuntive;
2. il secondo recante n. 2020006968 notificato in pari data e di tenore analogo al precedente;
con tale atto, è stato disconosciuto l'inquadramento del sig. come lavoratore subordinato Parte_7 e si è provveduto ad iscrivere quest'ultimo nella Gestione Commercianti per il periodo novembre 2016-ottobre 2018 a titolo di collaboratore della di lui moglie, sig.ra ; a carico Parte_4 di questa, è stato così ascritto l'importo contributivo (sempre oltre somme aggiuntive) pari ad € 10.563,08;
3. gli ultimi due recanti rispettivamente n. 2017021185/T01 e n. 2017021185/T02, notificati il 6/10/2020, formati a carico della soc.
[...]
[quello terminante in “…T01” nella persona del sig. Parte_2
, quello in “…T02” nella persona della sig.ra Parte_1 [...]
] ed incentrati sui seguenti provvedimenti: Parte_4 i. annullamento dei rapporti di lavoro instaurati con i sig.ri
, Parte_5 Controparte_4 Parte_6 e CP_5 ii. ricalcolo dell'imponibile contributivo mensile per
, Persona_1 Persona_2 [...]
, , Per_3 Persona_4 Persona_5
, , e Persona_6 Persona_7 Persona_8 ; il ricalcolo è scaturito: da un Persona_9 diverso inquadramento delle dipendenti tenuto conto della classificazione prevista dal CCNL Commercio e Terziario [le prime quattro e l'ultima ( ) Persona_9 sono state inserite nel IV°, le restanti nel V°]; dal riscontro di ore di plus orario non registrate sul LUL limitatamente alle lavoratrici e Persona_6 [...]
Persona_5 iii. recupero dell'incentivo goduto dalla società ex l. 208/2015 per la dipendente da ottobre Persona_4 2016 a gennaio 2018.
4 Con questi due ultimi verbali, gli ispettori hanno addebitato a carico della soc. l'importo complessivo di € 25.268,39, al quale si aggiunge Parte_2 l'irrogazione di una sanzione amministrativa per omessa e/o infedele registrazione sul LUL dei dati relativi alle ore di lavoro prestate dalle dipendenti Persona_5 e
[...] Persona_6 Con Con Sulla base di ciò, l ricevuto rapporto dall'ente previdenziale [doc. 5 ], ha adottato le ordinanze-ingiunzione oggetto della presente lite volte a sanzionare l'illecito emerso dall'indagine amministrativa;
tale illecito, nello specifico, investe la mancata registrazione sul LUL di ore di lavoro supplementare prestate oltre l'orario pattuito.
3. Sintetizzata la cornice delle risultanze cui è giunta la complessiva indagine ispettive, vanno esaminate le singole doglienze articolate dalla difesa attorea. È utile rammentare che <[n]el giudizio di opposizione a ordinanza - ingiunzione disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, i poteri decisori del giudice sono delimitati dalla "causa petendi" fatta valere con l'opposizione stessa, sicché, salve le ipotesi di inesistenza del provvedimento sanzionatorio, non sono rilevabili d'ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto non dedotte dal ricorrente (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva accolto le opposizioni avverso le ordinanze… emesse dall del lavoro non già in forza dell'unico CP_1 motivo dedotto dal datore di lavoro a fondamento delle stesse - il recepimento di accordi di riallineamento ex art. 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 - bensì sul rilievo d'ufficio che le ascritte violazioni relative alla divergenza tra orario lavorativo effettivo e quello "part-time" dichiarato, alla indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro di una dipendente, e alla inesattezza nelle registrazioni sui libretti di lavoro dei tre dipendenti, non erano assistite da prove sufficienti quanto alla responsabilità datoriale)>> [Cass. n. 18288/2010; conf. Cass. n 22637/2013, secondo cui <<… il giudice dell'opposizione ex art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non ha il potere di annullare d'ufficio il provvedimento impugnato per ragioni diverse da quelle indicate nell'atto di opposizione, salve le ipotesi di inesistenza del provvedimento medesimo, le quali ricorrono, tuttavia, solo nel caso di carenza assoluta di potere, quando, cioè, non è dato cogliere alcun collegamento tra l'atto e le attribuzioni del soggetto che lo ha emesso>>; conf. altresì Cass. n. 656/2010].
4. I principi appena ricordati impongono di esaminare il primo motivo di opposizione. Con esso si è lamentata la nullità dei provvedimenti gravati perché recherebbero una motivazione “perplessa”, equivoca in ordine ai comportamenti effettivamente puniti. Il prospettato deficit motivazionale non ricorre. Innanzitutto, le ordinanze-ingiunzione recano la dettagliata descrizione delle condotte cui si correla la potestà sanzionatoria. Lo si può cogliere focalizzando l'attenzione su quanto enunciato nella prima pagina di tali provvedimenti, in corrispondenza dell'inciso “Ritenuto fondato l'accertamento…” dopo il quale si trova la puntuale fotografia delle violazioni prese in considerazione1. Non solo. Nell'incipit delle ordinanze è stato espressamente riportato il richiamo all'illecito n. 210098 ossia l'illecito compendiato nel verbale unico di accertamento Con e notificazione n. 2017021185/T02, notificato in data 6/10/2020 [cfr. doc. 3 che include anche la cartolina di ritorno attestante la consegna del plico]; tale verbale non può certamente dirsi estraneo alla sfera di conoscenza dei ricorrenti, essendo uno degli atti contro cui è stato instaurato il giudizio RG 193/2021. In tale verbale sono focalizzati tutti gli elementi, di fatto e di diritto, utili e necessari per l'esatta individuazione e comprensione delle violazioni contestate. Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che <L'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale. Ne consegue che è ammissibile la motivazione "per relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo, purché tale richiamo consenta l'instaurazione del giudizio di merito sull'esistenza e sulla consistenza del rapporto obbligatorio>>
[Cass. sez. L, 17104/2009 (Rv. 610413 - 01)]. Lungo questa direzione è stato altresì puntualizzato [Cass. sez. L, 3128/2010 (Rv. 612004 - 01)] che l'autorità amministrativa può limitarsi a richiamare il verbale di accertamento quando, come nella specie, l'intimato non abbia avanzato critiche analitiche mediante scritti difensivi [nelle ordinanza si dà atto di aver <verificato Con che non sono pervenuti scritti difensivi – doc. 5 ric. e doc. 6 ]. La stessa difesa attorea non ha in alcun modo prospettato quale vulnus sarebbe stato effettivamente arrecato alle sue prerogative difensive dalla dedotta nullità; nullità che, d'altra parte, sembra difficilmente configurabile tenuto conto che <In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente
Caltanissetta, dalla dichiarazione resa dalle lavoratrici e dall'esame della documentazione di lavoro, è risultato che la IG.ra , quale amministratore legale rappresentante dal 03/10/2016 Parte_4 al 16/10/2018, della società " esercente l'attività di commercio al Parte_2 dettaglio di oggetti preziosi, con sede legale In Caltanissetta Corso V. Emanuele, 118, ha violato la normativa sopra citata. per avere omesso di effettuare le prescritte registrazioni nel LUL ovvero ha effettuato infedeli registrazioni per n. 2 lavoratrici subordinate: 1) nata Persona_5 a Caltanissetta il 03/08/1987, per il periodo da maggio/2017 a dicembre/2017 (8 mesi); 2) Per_6 nata a [...] il [...], per Il periodo da aprile/2018 a settembre/2018 (6 mesi),
[...] per complessivi 14 mesi. La lavoratrice . in servizio presso la sede di Persona_5 Canicattì sita in Via Regina Margherita, 230, assunta a tempo parziale per 18 ore settimanali. dall'accertamento svolto è emerso lo svolgimento di un lavoro supplementare superiore a quello registrato nel LUL. Nel caso in specie, la prestazione lavorativa si svolgeva dal lunedì pomeriggio al sabato, al mattino dalle 8:30 alle 12:30 e il pomeriggio dalle 17:00 alle 20:30 per un totale di ore
6:30 al giorno, tranne il lunedì. La lavoratrice , in servizio presso la sede di Persona_6 Caltanissetta sita In Corso V. Emanuele, 118, assunta a tempo parziale, per 24 ore settimanali. dall'accertamento svolto è emerso, anche per la suddetta, lo svolgimento di un lavoro supplementare superiore a quello registrato nel LUL. La prestazione lavorativa si svolgeva dal lunedì pomeriggio al sabato, al mattino dalle 9:30 alle 13:00 e il pomeriggio dalle 16:30 alle 20:00 per un totale di ore
7:00 al giorno, tranne il lunedì. Il suddetto orario di lavoro corrispondeva a quello di apertura e chiusura del negozio, circostanza confermata dalla IG.ra moglie Parte_5 dell'amministratore unico ), nella dichiarazione resa l'1/09/2020. Ciò ha Parte_1 determinato differenti trattamenti retributivi, previdenziali e fiscali>>.
6 cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto>> [Cass. sez. 2, n. 12503/2018 (Rv. 648753 - 01); in questo senso, cfr. anche Cass. 29315/2024 così massimata: <In tema di sanzioni amministrative, l'opposizione all'ordinanza- ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù dell'art. 23 della l. n. 689 del 1981, il giudice ha il potere-dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa - nell'ambito delle deduzioni delle parti - all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 della legge citata, sulla base di un apprezzamento discrezionale insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici>> (Rv. 673034 - 01)]. Infine, sempre muovendo dal presupposto che siano state avanzate deduzioni difensive in sede amministrativa [situazione che, nella specie, non si è verificata], la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che <L'ordinanza-ingiunzione con cui la P.A., disattendendone le deduzioni difensive, irroghi al trasgressore una sanzione amministrativa è censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, unicamente nel caso in cui sia del tutto priva di motivazione (ovvero questa sia solo apparente) e non anche se la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, concernendo il giudizio di opposizione non l'atto della P.A., ma il rapporto sottostante>> [Cass. sez. 2, n. 14567/2025 Rv. 675371 – 01]. L'itinerario ermeneutico sopra tratteggiato porta alla reiezione del primo motiva di doglianza.
5. Passando ora a trattare i profili di merito [che, da un punto di vista logico- giuridico, vanno affrontati con precedenza rispetto al tema del quantum sanzionatorio], la fattispecie illecita da considerare è chiaramente delineata il seno Con al verbale presupposto [doc. 4 ] ed integralmente recepita nelle ordinanze qui censurate. Essa ruota attorno allo svolgimento da parte delle dipendenti
[...] e di ore di lavoro supplementare in misura Persona_5 Persona_6 superiore a quella registra sul LUL nel periodo maggio-dicembre 2017 (per la prima), aprile-settembre 2018 (per la seconda). Il punto nodale su cui innestare la cognizione è rappresentato dalle dichiarazioni recepite in sede ispettiva. In quel contestato, le lavoratrici interessate hanno offerto le seguenti versioni:
o <Ho cessato di lavorare il 31 agosto 2019, sono stata Persona_6 licenziata per riduzione di personale dal sig. prima titolare Parte_1 della gioielleria sita a Caltanissetta…In negozio è presente soprattutto la moglie di nome che si occupa di dare le direttive Parte_5 al personale unitamente al marito o alla responsabile . Persona_2 Riconoscevo il mio datore di lavoro sia nel sig. che nella Pt_2 moglie . Facevo l'addetta alle vendita, precisamente stavo Pt_5 dietro il bancone e avevo il compito di accogliere il cliente, mostrare
7 la merce, curare la vendita e anche definire il prezzo, capitava anche di completare il pagamento alla cassa. Svolgevo il mio lavoro di commessa alla vendita in piena autonomia, avendo tra l'altro una esperienza pregressa più che decennale come commessa addetta alle vendite. Lavoravo full time pur essendo stata assunta part time, precisamente lavoravo dal lunedì pomeriggio al sabato sera per un totale di 40 ore settimanali mediamente suddivise in sei giorni settimanali. Precisamente il lunedì dalle 16:30 alle 20.00, poi dal martedì al sabato dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 20.00. Lavoravo assieme a che era la figura di riferimento cioè la Per_2 nostra responsabile dopo i titolari. Poi lavoravo con Persona_1 nel negozio di Caltanissetta, eravamo solo noi 3 commesse più i titolari.
era responsabile addetta alle vendite. faceva il Per_2 Persona_1 mio stesso lavoro di commessa addetta alle vendite, anche lei in autonomia e con pregressa esperienza lavorativa. Invece presso il laboratorio di oreficeria ci lavorava e ci lavora attualmente il mio cognato . Lui lavora che io sappia sia al mattino che al Persona_10 pomeriggio. Sia che osservavano il mio stesso orario Per_2 Pt_8 di lavoro che corrispondeva all'orario di apertura e chiusura del negozio. Dell'apertura del negozio si occupavano i signori , Pt_2 in loro assenza la collega . Percepivo mensilmente circa 800 Per_2 euro che corrispondevano a quelli indicati in busta. Anche la titolare
si occupava delle vendite quando era presente, spesso veniva Pt_5 solo il pomeriggio, non osservava il nostro stesso orario di lavoro, si organizzava liberamente in base ai suoi impegni. Il sig. Parte_1
lo vedevo raramente anche perché era spesso fuori in quando si
[...] stava dedicando all'apertura di un altro punto vendita a Palermo>;
o <Ho lavorato presso la Persona_5 Controparte_6
con sede a Canicattì e gestita dalla titolare da
[...] Parte_4 maggio al 31 dicembre 2017. Sono stata assunta con contratto a tempo determinato e per sostituire una ragazza che era in Persona_3 maternità. Io ho lavorato con eravamo solo noi due più Persona_4 la titolare. Occasionalmente vedevo il padre della titolare cioè il sig.
. Il marito della sig.ra cioè il sig. Parte_6 Pt_4 CP_4 lavorava presso il laboratorio della gioielleria che si trovava
[...] al piano di sopra insieme ad un altro ragazzo di nome . Io facevo Per_10 vendita al banco, facevo l'aiuto commessa perché era la mia prima esperienza di commessa in gioielleria pertanto mi appoggiavo alla collega che ci lavorava da più tempo ed anche alla Persona_4 titolare . Il prezzo di vendita veniva definito dalla Parte_4 titolare che si occupava pure della cassa. Lavoravo dal lunedì pomeriggio al sabato osservando i seguenti orari cioè dalle 17 alle 20:30 e al mattino dalle 10.00 alle 12:30/13:00. Osservavo sempre l'orario sopra indicato per un totale di 6 ore e mezza al giorno. La mia collega osservava il mio stesso orario di lavoro, entrambe Persona_4 eravamo part time, lei era presente quando lo ero io. Non mi sono mai assentata dal lavoro. Percepivo circa 850 euro e l'importo corrispondeva a quello indicato in busta, ero pagata con bonifico. Ricevevo le direttive dalla sig.ra . Gli orari che ho Parte_4 indicato in cui io lavoravo corrispondevano a quelli di apertura e
8 chiusura dell'attività. Di aprire e chiudere la gioielleria se ne occupava la titolare la cui madre non l'ho mai vista, il padre ogni tanto. Conosco il sig. che mi viene nominato perché lavorava con il Testimone_1 computer nell'ufficio accanto al laboratorio e gestiva le vendite on- line. Ribadisco che lavoravo sia al mattino che al pomeriggio, tranne il lunedì mattina>>. I dati dichiarativi appena riportati fotografano con precisione i confini temporali che hanno caratterizzato l'impegno lavorativo delle dipendenti in esame;
nello specifico:
o la sig.ra ha rammentato di lavorare dal lunedì pomeriggio al Per_6 sabato sera, per un totale di 40 ore settimanali [nonostante l'assunzione part-time] così distribuite: <il lunedì dalle 16:30 alle 20.00, poi dal martedì al sabato dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 20.00>>;
o la sig.ra ha rappresentato un orario di lavoro sovrapponibile a Per_5 quello precedente, articolato sempre dal lunedì pomeriggio al sabato e così suddiviso: <dalle 17 alle 20:30 e al mattino dalle 10.00 alle 12:30/13:00>>. La suddetta estensione oraria si armonizza con gli orari di apertura e chiusura dei negozi aziendali. Di questi si trova riscontro in quanto riferito:
- dal ricorrente : <Gli orari di apertura e chiusura Parte_1 sono i seguenti: 10:30/12:30 e 17:30/19:30>> [doc.1 pag. 130 del file .pdf]; CP_3
- dalla ricorrente : <…Tutte le commesse che ho Parte_4 menzionato sono state assunte part-time e lavorano un paio di ore al mattino e un paio di ore al pomeriggio. Loro in genere vengono alle 10:15/10:30, noi infatti, cioè io e mio marito apriamo alle 10:00 e restiamo fino alle 12:30. Nel Pomeriggio dalle 17:30 alle 19:30>> [doc.1 pag. 135 del file .pdf]; CP_3
- dalla sig. [moglie del ricorrente ] la Parte_5 Parte_1 quale ha sottolineato che <Le commesse sono tre, cioè ...... che è part time, arriva con me verso le 16:30 e chiudiamo intorno alle 20:00 ..... Di solito il pomeriggio siamo io e .... invece al mattino siamo io e le altre due commesse .... anche loro part time dalle 9:30 alle 13:00 che sono gli orari di apertura e chiusura>> [doc. 1 CP_3 pag. 138 del file .pdf]. Va ricordato che le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti presentano una spontaneità ed una genuinità che non possono essere trascurate tenuto conto che i soggetti intervistati non hanno alcun interesse a riferire fatti non rispondenti al vero
[nella giurisprudenza di merito, si può citare Trib. Milano n. 1625/2009]. La stessa Corte d'Appello di Caltanissetta, con sentenza numero 485/2021, ha riconosciuto che <con particolare riferimento al valore probatorio delle dichiarazioni rese dai terzi - solitamente dipendenti - in sede di accesso ispettivo all'interno dei locali dell'azienda, in caso di contrasto con le successive dichiarazioni (anche testimoniali) la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati e verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio (Cass. N. 17555/02) e in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabile dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prove sufficienti delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione,
9 pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento dell'effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (Cass. N. 11900/03; Cass n. 3527/01; Cass n. 9384/95). Proprio a livello di giurisprudenza di legittimità è stato più volte ribadito, con orientamento costante, che <l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità» (v., in motiv., ex plurimis, Cass. nr. 20019 del 2018)>> [Cass lav 12618/2022]. Le direttrici esegetiche sopra tratteggiate comportano che le dichiarazioni rese ai verbalizzanti possono costituire prova sufficiente delle circostanze quando non vi siano elementi probatori contrari. Ebbene, nella vicenda in esame, non si rintracciano evidenze probatorie di provenienza attorea in grado di intaccare l'accertamento condotto in sede amministrativa. Il ricorso si limita a evidenziare che gli ispettori non avrebbero tenuto in considerazione i recuperi effettuati dalle dipendenti per compensare le eccedenze orarie [pag. 9 ricorso]. L'impostazione attorea, tuttavia, non contesta:
- né che le dipendenti intervistate lavorassero effettivamente per un quantum di ore corrispondente a quello rappresentato agli ispettori;
- né che il LUL riportasse dei dati sul lavoro supplementare eterogenei rispetto a quelli delineati dalle stesse dipendenti. Il compendio sopra riassunto non è stato in alcun modo scalfito dall'impianto del ricorso ed è sorretto da un contenuto probatorio specifico e congruente, che ha reso superfluo l'espletamento della testimonianza [cfr. Cass., n. 22743/2010]. Infatti, gli articolati testimoniali appaiono approssimativi e inconsistenti;
negli stessi:
- si discorre genericamente di una “compensazione oraria” senza però indicare le giornate o quanto meno i periodi interessati dal surplus orario né quelli in cui si sarebbe lavorato di meno al fine di compensare le ore prestate in eccesso;
- mancano riferimenti in ordine alla frequenza di tale meccanismo compensativo e non si rinvengono indicazioni calibrate sullo specifico periodo oggetto dell'accertamento [cioè 03/10/2016-l l/02/2020]. Inoltre, è rimasto nebuloso il profilo concernente l'effettivo pagamento di tale lavoro supplementare ove non recuperato;
non offre ausilio la documentazione prodotta dalla difesa attorea che non permette di ricostruire, con precisione, in quali giornate si collocherebbero le ore in eccesso [il ricorso tace sul punto] e di verificare, consequenzialmente, la loro effettiva remunerazione. Pertanto, rispetto alla questione qui vagliata, il ricorso non merita accoglimento
6. In ultimo, va sindacata la tematica relativa alla corretta quantificazione del carico sanzionatorio. I ricorrenti ne lamentano l'illegittimità perché non sarebbero stati esplicitati i criteri seguiti per la liquidazione dell'importo.
10 L'aspetto valorizzato dalla difesa attorea ha carattere meramente formale e, di per sé, non può ripercuotersi in senso caducatorio sulla potestà sanzionatoria laddove quest'ultima sia stata correttamente esercitata. Nella vicenda in esame, le determinazioni sanzionatorie dell' CP_1 convenuto si sviluppano lungo i seguenti passaggi:
➢ sono state rapportate alla posizione delle due dipendenti interessate: e per Persona_5 Persona_6 la prima sono stati correttamente conteggiati 8 mesi [maggio- dicembre 2017], per la seconda - altrettanto correttamente - 6 mesi [aprile-settembre 2018], per un totale di 14 mesi;
➢ è stata assunta in via parametrica la cornice edittale fissata dall'art. 39, c. 7 Dl 112/2008 conv. con modifiche dalla L. 133/2008, come sostituito dall'art. 22 c. 5 Dlgs 151/2015, per l'ipotesi in cui la violazione abbracci un <periodo superiore a dodici mesi>>; in tal caso, la sanzione oscilla tra un minimo di
€ 1.000 e un massimo di € 6.000;
➢ è stata, conseguentemente, computata l'entità della sanzione [in misura pari a € 2000] che risulta di poco superiore al minimo edittale nonché proporzionata alla gravità del fatto concreto, al numero di persone coinvolte e alla protrazione temporale della condotta antigiuridica. L'ammontare sanzionatorio, dunque, risulta perfettamente armonico con l'impianto costruito a livello di fonte primaria.
7. Alla luce delle superiori coordinate esegetiche, il ricorso in opposizione va respinto.
8. Passando alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse, data la complessità del quadro giuridico e la controvertibilità dei fatti di causa, possono essere integralmente compensate tra le parti [cfr. Cass. n. 9901/2025].
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: i) respinge il ricorso in opposizione;
ii) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Caltanissetta, 28/11/2025 IL GIUDICE Francesco Bongioanni
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il tenore è il seguente: <Ritenuto fondato l'accertamento effettuato nei confronti della signora
[...]
come sopra generalizzata, per le modalità del fatto e per la condotta dell'autore Parte_4 CP_ della violazione. Infatti, a seguito degli accertamenti effettuati da funzionari ispettori dell' di
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 14/10/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa dai sig.ri:
(cf: ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1 20/5/1975 e ivi residente in [...], in proprio e nella qualità di amministratore unico, a partire dal 17/10/2018, della soc. Parte_2 corrente a Caltanissetta, in Corso Vittorio Emanuele n. 118 (cf e p.iva: n.
[...] Par
e (cf: ), nata a [...] P.IVA_1 Parte_3 CodiceFiscale_2 LD (CL) il 25/04/1973, residente a [...], in proprio e nella qualità di amministratore unico dal 03/10/2016 al 16/10/2018 della predetta soc. rappresentati e difesi, giusta procura Parte_2 analogica posta in calce al ricorso, dall'avv. Salvatore Tranchina (cf:
[...]
), con domicilio fisico eletto presso il suo studio a Caltanissetta, Via C.F._3 Cittadella n. 1 P.zzo Effepi e con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC:
Email_1
- opponente - CONTRO
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. ), rappresentato e P.IVA_2 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta (C.F. ), P.IVA_3 con domicilio fisico presso i suo uffici siti a Caltanissetta in via Libertà n. 174 e con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC Email_2
- opposto convenuto - CONCLUSIONI: come in atti
* * * RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato telematicamente il 24/05/2021, i sig.ri Parte_1
, in qualità di amministratore unico della soc.
[...] Parte_2
[d'ora in avanti anche solo ] a partire dal
[...] Parte_2 17/10/2018 e , in qualità di amministratrice unica della predetta Parte_4 Con società dal 3/10/2016 al 16/10/2018, hanno agito in giudizio contro l' per ottenere l'annullamento delle seguenti ordinanze-ingiunzione: I. nn. 21/0071 prot. n. 3746 e n. 3748 notificate il 23/4/2021 e il 28/4/2021, con cui è stata irrogata a carico del sig. Parte_1
, in qualità di trasgressore principale e alla soc.
[...] Parte_2
come coobbligata solidale, la sanzione pecuniaria di € 2000
[...]
1 (oltre € 19 a titolo di spese di notifica) per la violazione dell'art. 39 commi 1 e 2 Dl 112/2008, conv. in L. 133/2008 determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali;
II. nn. 21/0070 prot. n. 3749 notificata il 28/4/2021, con cui è stata irrogata a carico della sig. , in qualità di Parte_4 trasgressore principale e alla soc. come Parte_2 coobbligata solidale, la sanzione pecuniaria di € 2000 (oltre € 19 a titolo di spese di notifica) per medesima violazione sopra indicata. Avverso i suddetti provvedimenti, la difesa dei ricorrenti ha esposto:
- che i provvedimenti impugnati sono stati preceduti dalla notifica di quattro verbali di accertamento formati ad opera di : CP_3
1. il primo recante n. 2020006796 notificato in data 5/10/2020, con cui è stato chiesto al sig. il pagamento della somma Parte_1 di € 15.638,46 a titolo di contributi e sanzioni conseguenti all'iscrizione alla gestione commercianti della di lui moglie, sig.ra , Parte_5 dal mese di ottobre 2016 in qualità di collaboratrice;
2. il secondo recante n. 2020006968 notificato in pari data, con cui è stato chiesto alla sig.ra il pagamento della somma di € Parte_4 10.563,08 a titolo di contributi e sanzioni conseguenti all'iscrizione alla gestione commercianti del di lei marito, sig. dal Controparte_4 mese di ottobre 2016 al mese di ottobre 2018 in qualità di collaboratore nonché a retrodatare l'iscrizione della ricorrente come titolare commerciante al novembre 2016; 3. gli ultimi due recanti rispettivamente n. 2017021185/T01 e n. 2017021185/T02, notificati il 6/10/2020, con cui è stato chiesto alla soc. il pagamento della complessiva somma di € Parte_2 25.268,39 scaturente: i. dall'annullamento del rapporto di lavoro instaurato con i sig.ri , Parte_5 Controparte_4 Parte_6
e
[...] CP_5 ii. dal ricalcolo dell'imponibile contributivo mensile e dal conseguente addebito di contributi sulle differenze emerse per i <dipendenti: Persona_1 [...]
, , Persona_2 Persona_3 Persona_4
, , Persona_5 Persona_6 [...]
, e >> [pag. Per_7 Persona_8 Persona_9 2 ricorso]; iii. dal recupero dell'incentivo goduto dalla società ex l. 208/2015 per la dipendente da ottobre Persona_4 2016 a gennaio 2018.
- che, con questi due ultimi verbali, è stata applicata anche la sanzione amministrativa per omessa e/o infedele registrazione sul LUL dei dati relativi alle dipendenti e;
Persona_5 Persona_6
- che le pretese contributive azionate da sono state censurate tramite la CP_3 proposizione di un ricorso giurisdizionale contrassegnato da RG 193/2021; Con
- che, successivamente, nelle date sopra riportate, l' di Caltanissetta ha emesso le ordinanze qui impugnate;
- che le stesse sono nulle perché prive di un adeguato apparato motivazionale, avendo descritto la condotta sanzionata con <una formula alternativa che non consente di identificare in modo univoco la condotta illecita che viene contestata al
2 effettuare le prescritte registrazioni sul libro unico ovvero di aver effettuato registrazioni infedeli”, relativamente ai lavoratori e Persona_5
-> [pagine 4 e 5 ricorso]; Persona_6
- che la nullità è ravvisabile anche sotto un distinto profilo, rappresentato dall'omessa esplicitazione dei criteri di quantificazione della sanzione;
- che, in ogni caso, gli illeciti contestati non sussistono e non appaiono supportati da adeguanti elementi di prova che, in ogni caso, dovranno essere forniti dall'autorità amministrativa quale attrice in senso sostanziale;
- che le ore di lavoro supplementare sono state compensate mediante recuperi orari o, laddove ciò non fosse possibile, integralmente remunerate in busta paga. Sono state quindi rassegnate le seguenti conclusioni: < VOGLIA L'ILL.MO SIG. GIUDICE Respinta ogni contraria eccezione e difesa PRELIMINARMENTE:
Disporre la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti opposti, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 150/2011; NEL MERITO: Accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, annullare, dichiarare nulle e/o comunque privare di efficacia le ordinanze di ingiunzione n. 21/0071 prot. nn. 3746 e 3748 e n. 21/0070 prot. n. 3749 tutte del 15.04.2021 e notificate in date 23.04.2021 e 28.04.2021, dichiarando non dovuto l'importo per ognuna di esse pari a € 2.019,00 richiesto a titolo di sanzione amministrativa e spese di notifica;
In via del tutto subordinata, rideterminare l'importo delle sanzioni amministrative, applicandole al minimo edittale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che dichiara aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.>>.
Con 1.1. Fissata l'udienza di comparizione, si è costituito in giudizio l' . L' ha censurato la ricostruzione avversaria, osservando: CP_1
- che non sussiste il denunciato difetto motivazionale;
la doglianza è meramente formalistica e non focalizza i danni che avrebbe subito il diritto di difesa;
- che, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale, è ammissibile anche la motivazione per relationem [vengono richiamate Cass. 3488/2005 e Cass. 3489/2005- cfr. pag. 5 comparsa di costituzione]; e <nella fattispecie in esame… il processo verbale di illecito amministrativo contiene tutti gli elementi, in punto di fatto e di diritto, utili e necessari per l'esatta individuazione e comprensione delle violazioni contestate>> [pag. 5 comparsa di costituzione];
- che la sanzione è stata quantificata in conformità alle indicazioni di legge;
- che le violazione addebitate trovano pieno riscontro negli elementi istruttori acquisiti in sede ispettiva. Con L' ha quindi concluso nei seguenti termini: <Piaccia all'adito Giudice, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, - in via cautelare, denegare la richiesta sospensione della diffida accertativa poiché sono carenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
- nel merito, respingere il ricorso perché infondato in fatto e in diritto con vittoria di spese e compensi>>.
1.2. La causa è risultata matura per la decisione alla luce delle produzioni documentali offerte dalle parti. È stata così rinviata per discussione e decisione, da ultimo, all'udienza del 14/10/2025. Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter cpc.
3 Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. La controversia odierna origina dall'iniziativa intrapresa dai sig.ri Parte_4 Par
e che si sono avvicendati nel ruolo di legali rappresentanti
[...] Parte_1 della soc. la prima ha ricoperto la carica di amministratrice Parte_2 unica dal 3/10/2016 al 16/10/2018, il secondo di amministratore unico dal 17/10/2018 in avanti. In forza di tali qualifiche, gli stessi hanno contestato innanzitutto [tramite un'azione di accertamento negativo che ha dato luogo al giudizio RG 193/2021] la debenza delle somme portate da quattro verbali di accertamento:
1. il primo recante n. 2020006796 notificato in data 5/10/2020, con cui la sig. , previo disconoscimento della propria posizione Parte_5 di lavoratrice subordinata, è stata iscritta d'ufficio alla Gestione Commercianti a partire dall'ottobre 2016 come collaboratrice del di lei marito, sig. ; l' , pertanto, ha richiesto a Parte_1 CP_3 quest'ultimo il pagamento della somma di € 15.638,46 a titolo di contributi e somme aggiuntive;
2. il secondo recante n. 2020006968 notificato in pari data e di tenore analogo al precedente;
con tale atto, è stato disconosciuto l'inquadramento del sig. come lavoratore subordinato Parte_7 e si è provveduto ad iscrivere quest'ultimo nella Gestione Commercianti per il periodo novembre 2016-ottobre 2018 a titolo di collaboratore della di lui moglie, sig.ra ; a carico Parte_4 di questa, è stato così ascritto l'importo contributivo (sempre oltre somme aggiuntive) pari ad € 10.563,08;
3. gli ultimi due recanti rispettivamente n. 2017021185/T01 e n. 2017021185/T02, notificati il 6/10/2020, formati a carico della soc.
[...]
[quello terminante in “…T01” nella persona del sig. Parte_2
, quello in “…T02” nella persona della sig.ra Parte_1 [...]
] ed incentrati sui seguenti provvedimenti: Parte_4 i. annullamento dei rapporti di lavoro instaurati con i sig.ri
, Parte_5 Controparte_4 Parte_6 e CP_5 ii. ricalcolo dell'imponibile contributivo mensile per
, Persona_1 Persona_2 [...]
, , Per_3 Persona_4 Persona_5
, , e Persona_6 Persona_7 Persona_8 ; il ricalcolo è scaturito: da un Persona_9 diverso inquadramento delle dipendenti tenuto conto della classificazione prevista dal CCNL Commercio e Terziario [le prime quattro e l'ultima ( ) Persona_9 sono state inserite nel IV°, le restanti nel V°]; dal riscontro di ore di plus orario non registrate sul LUL limitatamente alle lavoratrici e Persona_6 [...]
Persona_5 iii. recupero dell'incentivo goduto dalla società ex l. 208/2015 per la dipendente da ottobre Persona_4 2016 a gennaio 2018.
4 Con questi due ultimi verbali, gli ispettori hanno addebitato a carico della soc. l'importo complessivo di € 25.268,39, al quale si aggiunge Parte_2 l'irrogazione di una sanzione amministrativa per omessa e/o infedele registrazione sul LUL dei dati relativi alle ore di lavoro prestate dalle dipendenti Persona_5 e
[...] Persona_6 Con Con Sulla base di ciò, l ricevuto rapporto dall'ente previdenziale [doc. 5 ], ha adottato le ordinanze-ingiunzione oggetto della presente lite volte a sanzionare l'illecito emerso dall'indagine amministrativa;
tale illecito, nello specifico, investe la mancata registrazione sul LUL di ore di lavoro supplementare prestate oltre l'orario pattuito.
3. Sintetizzata la cornice delle risultanze cui è giunta la complessiva indagine ispettive, vanno esaminate le singole doglienze articolate dalla difesa attorea. È utile rammentare che <[n]el giudizio di opposizione a ordinanza - ingiunzione disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, i poteri decisori del giudice sono delimitati dalla "causa petendi" fatta valere con l'opposizione stessa, sicché, salve le ipotesi di inesistenza del provvedimento sanzionatorio, non sono rilevabili d'ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto non dedotte dal ricorrente (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva accolto le opposizioni avverso le ordinanze… emesse dall del lavoro non già in forza dell'unico CP_1 motivo dedotto dal datore di lavoro a fondamento delle stesse - il recepimento di accordi di riallineamento ex art. 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 - bensì sul rilievo d'ufficio che le ascritte violazioni relative alla divergenza tra orario lavorativo effettivo e quello "part-time" dichiarato, alla indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro di una dipendente, e alla inesattezza nelle registrazioni sui libretti di lavoro dei tre dipendenti, non erano assistite da prove sufficienti quanto alla responsabilità datoriale)>> [Cass. n. 18288/2010; conf. Cass. n 22637/2013, secondo cui <<… il giudice dell'opposizione ex art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non ha il potere di annullare d'ufficio il provvedimento impugnato per ragioni diverse da quelle indicate nell'atto di opposizione, salve le ipotesi di inesistenza del provvedimento medesimo, le quali ricorrono, tuttavia, solo nel caso di carenza assoluta di potere, quando, cioè, non è dato cogliere alcun collegamento tra l'atto e le attribuzioni del soggetto che lo ha emesso>>; conf. altresì Cass. n. 656/2010].
4. I principi appena ricordati impongono di esaminare il primo motivo di opposizione. Con esso si è lamentata la nullità dei provvedimenti gravati perché recherebbero una motivazione “perplessa”, equivoca in ordine ai comportamenti effettivamente puniti. Il prospettato deficit motivazionale non ricorre. Innanzitutto, le ordinanze-ingiunzione recano la dettagliata descrizione delle condotte cui si correla la potestà sanzionatoria. Lo si può cogliere focalizzando l'attenzione su quanto enunciato nella prima pagina di tali provvedimenti, in corrispondenza dell'inciso “Ritenuto fondato l'accertamento…” dopo il quale si trova la puntuale fotografia delle violazioni prese in considerazione1. Non solo. Nell'incipit delle ordinanze è stato espressamente riportato il richiamo all'illecito n. 210098 ossia l'illecito compendiato nel verbale unico di accertamento Con e notificazione n. 2017021185/T02, notificato in data 6/10/2020 [cfr. doc. 3 che include anche la cartolina di ritorno attestante la consegna del plico]; tale verbale non può certamente dirsi estraneo alla sfera di conoscenza dei ricorrenti, essendo uno degli atti contro cui è stato instaurato il giudizio RG 193/2021. In tale verbale sono focalizzati tutti gli elementi, di fatto e di diritto, utili e necessari per l'esatta individuazione e comprensione delle violazioni contestate. Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che <L'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale. Ne consegue che è ammissibile la motivazione "per relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo, purché tale richiamo consenta l'instaurazione del giudizio di merito sull'esistenza e sulla consistenza del rapporto obbligatorio>>
[Cass. sez. L, 17104/2009 (Rv. 610413 - 01)]. Lungo questa direzione è stato altresì puntualizzato [Cass. sez. L, 3128/2010 (Rv. 612004 - 01)] che l'autorità amministrativa può limitarsi a richiamare il verbale di accertamento quando, come nella specie, l'intimato non abbia avanzato critiche analitiche mediante scritti difensivi [nelle ordinanza si dà atto di aver <verificato Con che non sono pervenuti scritti difensivi – doc. 5 ric. e doc. 6 ]. La stessa difesa attorea non ha in alcun modo prospettato quale vulnus sarebbe stato effettivamente arrecato alle sue prerogative difensive dalla dedotta nullità; nullità che, d'altra parte, sembra difficilmente configurabile tenuto conto che <In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente
Caltanissetta, dalla dichiarazione resa dalle lavoratrici e dall'esame della documentazione di lavoro, è risultato che la IG.ra , quale amministratore legale rappresentante dal 03/10/2016 Parte_4 al 16/10/2018, della società " esercente l'attività di commercio al Parte_2 dettaglio di oggetti preziosi, con sede legale In Caltanissetta Corso V. Emanuele, 118, ha violato la normativa sopra citata. per avere omesso di effettuare le prescritte registrazioni nel LUL ovvero ha effettuato infedeli registrazioni per n. 2 lavoratrici subordinate: 1) nata Persona_5 a Caltanissetta il 03/08/1987, per il periodo da maggio/2017 a dicembre/2017 (8 mesi); 2) Per_6 nata a [...] il [...], per Il periodo da aprile/2018 a settembre/2018 (6 mesi),
[...] per complessivi 14 mesi. La lavoratrice . in servizio presso la sede di Persona_5 Canicattì sita in Via Regina Margherita, 230, assunta a tempo parziale per 18 ore settimanali. dall'accertamento svolto è emerso lo svolgimento di un lavoro supplementare superiore a quello registrato nel LUL. Nel caso in specie, la prestazione lavorativa si svolgeva dal lunedì pomeriggio al sabato, al mattino dalle 8:30 alle 12:30 e il pomeriggio dalle 17:00 alle 20:30 per un totale di ore
6:30 al giorno, tranne il lunedì. La lavoratrice , in servizio presso la sede di Persona_6 Caltanissetta sita In Corso V. Emanuele, 118, assunta a tempo parziale, per 24 ore settimanali. dall'accertamento svolto è emerso, anche per la suddetta, lo svolgimento di un lavoro supplementare superiore a quello registrato nel LUL. La prestazione lavorativa si svolgeva dal lunedì pomeriggio al sabato, al mattino dalle 9:30 alle 13:00 e il pomeriggio dalle 16:30 alle 20:00 per un totale di ore
7:00 al giorno, tranne il lunedì. Il suddetto orario di lavoro corrispondeva a quello di apertura e chiusura del negozio, circostanza confermata dalla IG.ra moglie Parte_5 dell'amministratore unico ), nella dichiarazione resa l'1/09/2020. Ciò ha Parte_1 determinato differenti trattamenti retributivi, previdenziali e fiscali>>.
6 cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto>> [Cass. sez. 2, n. 12503/2018 (Rv. 648753 - 01); in questo senso, cfr. anche Cass. 29315/2024 così massimata: <In tema di sanzioni amministrative, l'opposizione all'ordinanza- ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù dell'art. 23 della l. n. 689 del 1981, il giudice ha il potere-dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa - nell'ambito delle deduzioni delle parti - all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 della legge citata, sulla base di un apprezzamento discrezionale insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici>> (Rv. 673034 - 01)]. Infine, sempre muovendo dal presupposto che siano state avanzate deduzioni difensive in sede amministrativa [situazione che, nella specie, non si è verificata], la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che <L'ordinanza-ingiunzione con cui la P.A., disattendendone le deduzioni difensive, irroghi al trasgressore una sanzione amministrativa è censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, unicamente nel caso in cui sia del tutto priva di motivazione (ovvero questa sia solo apparente) e non anche se la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, concernendo il giudizio di opposizione non l'atto della P.A., ma il rapporto sottostante>> [Cass. sez. 2, n. 14567/2025 Rv. 675371 – 01]. L'itinerario ermeneutico sopra tratteggiato porta alla reiezione del primo motiva di doglianza.
5. Passando ora a trattare i profili di merito [che, da un punto di vista logico- giuridico, vanno affrontati con precedenza rispetto al tema del quantum sanzionatorio], la fattispecie illecita da considerare è chiaramente delineata il seno Con al verbale presupposto [doc. 4 ] ed integralmente recepita nelle ordinanze qui censurate. Essa ruota attorno allo svolgimento da parte delle dipendenti
[...] e di ore di lavoro supplementare in misura Persona_5 Persona_6 superiore a quella registra sul LUL nel periodo maggio-dicembre 2017 (per la prima), aprile-settembre 2018 (per la seconda). Il punto nodale su cui innestare la cognizione è rappresentato dalle dichiarazioni recepite in sede ispettiva. In quel contestato, le lavoratrici interessate hanno offerto le seguenti versioni:
o <Ho cessato di lavorare il 31 agosto 2019, sono stata Persona_6 licenziata per riduzione di personale dal sig. prima titolare Parte_1 della gioielleria sita a Caltanissetta…In negozio è presente soprattutto la moglie di nome che si occupa di dare le direttive Parte_5 al personale unitamente al marito o alla responsabile . Persona_2 Riconoscevo il mio datore di lavoro sia nel sig. che nella Pt_2 moglie . Facevo l'addetta alle vendita, precisamente stavo Pt_5 dietro il bancone e avevo il compito di accogliere il cliente, mostrare
7 la merce, curare la vendita e anche definire il prezzo, capitava anche di completare il pagamento alla cassa. Svolgevo il mio lavoro di commessa alla vendita in piena autonomia, avendo tra l'altro una esperienza pregressa più che decennale come commessa addetta alle vendite. Lavoravo full time pur essendo stata assunta part time, precisamente lavoravo dal lunedì pomeriggio al sabato sera per un totale di 40 ore settimanali mediamente suddivise in sei giorni settimanali. Precisamente il lunedì dalle 16:30 alle 20.00, poi dal martedì al sabato dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 20.00. Lavoravo assieme a che era la figura di riferimento cioè la Per_2 nostra responsabile dopo i titolari. Poi lavoravo con Persona_1 nel negozio di Caltanissetta, eravamo solo noi 3 commesse più i titolari.
era responsabile addetta alle vendite. faceva il Per_2 Persona_1 mio stesso lavoro di commessa addetta alle vendite, anche lei in autonomia e con pregressa esperienza lavorativa. Invece presso il laboratorio di oreficeria ci lavorava e ci lavora attualmente il mio cognato . Lui lavora che io sappia sia al mattino che al Persona_10 pomeriggio. Sia che osservavano il mio stesso orario Per_2 Pt_8 di lavoro che corrispondeva all'orario di apertura e chiusura del negozio. Dell'apertura del negozio si occupavano i signori , Pt_2 in loro assenza la collega . Percepivo mensilmente circa 800 Per_2 euro che corrispondevano a quelli indicati in busta. Anche la titolare
si occupava delle vendite quando era presente, spesso veniva Pt_5 solo il pomeriggio, non osservava il nostro stesso orario di lavoro, si organizzava liberamente in base ai suoi impegni. Il sig. Parte_1
lo vedevo raramente anche perché era spesso fuori in quando si
[...] stava dedicando all'apertura di un altro punto vendita a Palermo>;
o <Ho lavorato presso la Persona_5 Controparte_6
con sede a Canicattì e gestita dalla titolare da
[...] Parte_4 maggio al 31 dicembre 2017. Sono stata assunta con contratto a tempo determinato e per sostituire una ragazza che era in Persona_3 maternità. Io ho lavorato con eravamo solo noi due più Persona_4 la titolare. Occasionalmente vedevo il padre della titolare cioè il sig.
. Il marito della sig.ra cioè il sig. Parte_6 Pt_4 CP_4 lavorava presso il laboratorio della gioielleria che si trovava
[...] al piano di sopra insieme ad un altro ragazzo di nome . Io facevo Per_10 vendita al banco, facevo l'aiuto commessa perché era la mia prima esperienza di commessa in gioielleria pertanto mi appoggiavo alla collega che ci lavorava da più tempo ed anche alla Persona_4 titolare . Il prezzo di vendita veniva definito dalla Parte_4 titolare che si occupava pure della cassa. Lavoravo dal lunedì pomeriggio al sabato osservando i seguenti orari cioè dalle 17 alle 20:30 e al mattino dalle 10.00 alle 12:30/13:00. Osservavo sempre l'orario sopra indicato per un totale di 6 ore e mezza al giorno. La mia collega osservava il mio stesso orario di lavoro, entrambe Persona_4 eravamo part time, lei era presente quando lo ero io. Non mi sono mai assentata dal lavoro. Percepivo circa 850 euro e l'importo corrispondeva a quello indicato in busta, ero pagata con bonifico. Ricevevo le direttive dalla sig.ra . Gli orari che ho Parte_4 indicato in cui io lavoravo corrispondevano a quelli di apertura e
8 chiusura dell'attività. Di aprire e chiudere la gioielleria se ne occupava la titolare la cui madre non l'ho mai vista, il padre ogni tanto. Conosco il sig. che mi viene nominato perché lavorava con il Testimone_1 computer nell'ufficio accanto al laboratorio e gestiva le vendite on- line. Ribadisco che lavoravo sia al mattino che al pomeriggio, tranne il lunedì mattina>>. I dati dichiarativi appena riportati fotografano con precisione i confini temporali che hanno caratterizzato l'impegno lavorativo delle dipendenti in esame;
nello specifico:
o la sig.ra ha rammentato di lavorare dal lunedì pomeriggio al Per_6 sabato sera, per un totale di 40 ore settimanali [nonostante l'assunzione part-time] così distribuite: <il lunedì dalle 16:30 alle 20.00, poi dal martedì al sabato dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 20.00>>;
o la sig.ra ha rappresentato un orario di lavoro sovrapponibile a Per_5 quello precedente, articolato sempre dal lunedì pomeriggio al sabato e così suddiviso: <dalle 17 alle 20:30 e al mattino dalle 10.00 alle 12:30/13:00>>. La suddetta estensione oraria si armonizza con gli orari di apertura e chiusura dei negozi aziendali. Di questi si trova riscontro in quanto riferito:
- dal ricorrente : <Gli orari di apertura e chiusura Parte_1 sono i seguenti: 10:30/12:30 e 17:30/19:30>> [doc.1 pag. 130 del file .pdf]; CP_3
- dalla ricorrente : <…Tutte le commesse che ho Parte_4 menzionato sono state assunte part-time e lavorano un paio di ore al mattino e un paio di ore al pomeriggio. Loro in genere vengono alle 10:15/10:30, noi infatti, cioè io e mio marito apriamo alle 10:00 e restiamo fino alle 12:30. Nel Pomeriggio dalle 17:30 alle 19:30>> [doc.1 pag. 135 del file .pdf]; CP_3
- dalla sig. [moglie del ricorrente ] la Parte_5 Parte_1 quale ha sottolineato che <Le commesse sono tre, cioè ...... che è part time, arriva con me verso le 16:30 e chiudiamo intorno alle 20:00 ..... Di solito il pomeriggio siamo io e .... invece al mattino siamo io e le altre due commesse .... anche loro part time dalle 9:30 alle 13:00 che sono gli orari di apertura e chiusura>> [doc. 1 CP_3 pag. 138 del file .pdf]. Va ricordato che le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti presentano una spontaneità ed una genuinità che non possono essere trascurate tenuto conto che i soggetti intervistati non hanno alcun interesse a riferire fatti non rispondenti al vero
[nella giurisprudenza di merito, si può citare Trib. Milano n. 1625/2009]. La stessa Corte d'Appello di Caltanissetta, con sentenza numero 485/2021, ha riconosciuto che <con particolare riferimento al valore probatorio delle dichiarazioni rese dai terzi - solitamente dipendenti - in sede di accesso ispettivo all'interno dei locali dell'azienda, in caso di contrasto con le successive dichiarazioni (anche testimoniali) la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati e verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio (Cass. N. 17555/02) e in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabile dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prove sufficienti delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione,
9 pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento dell'effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (Cass. N. 11900/03; Cass n. 3527/01; Cass n. 9384/95). Proprio a livello di giurisprudenza di legittimità è stato più volte ribadito, con orientamento costante, che <l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità» (v., in motiv., ex plurimis, Cass. nr. 20019 del 2018)>> [Cass lav 12618/2022]. Le direttrici esegetiche sopra tratteggiate comportano che le dichiarazioni rese ai verbalizzanti possono costituire prova sufficiente delle circostanze quando non vi siano elementi probatori contrari. Ebbene, nella vicenda in esame, non si rintracciano evidenze probatorie di provenienza attorea in grado di intaccare l'accertamento condotto in sede amministrativa. Il ricorso si limita a evidenziare che gli ispettori non avrebbero tenuto in considerazione i recuperi effettuati dalle dipendenti per compensare le eccedenze orarie [pag. 9 ricorso]. L'impostazione attorea, tuttavia, non contesta:
- né che le dipendenti intervistate lavorassero effettivamente per un quantum di ore corrispondente a quello rappresentato agli ispettori;
- né che il LUL riportasse dei dati sul lavoro supplementare eterogenei rispetto a quelli delineati dalle stesse dipendenti. Il compendio sopra riassunto non è stato in alcun modo scalfito dall'impianto del ricorso ed è sorretto da un contenuto probatorio specifico e congruente, che ha reso superfluo l'espletamento della testimonianza [cfr. Cass., n. 22743/2010]. Infatti, gli articolati testimoniali appaiono approssimativi e inconsistenti;
negli stessi:
- si discorre genericamente di una “compensazione oraria” senza però indicare le giornate o quanto meno i periodi interessati dal surplus orario né quelli in cui si sarebbe lavorato di meno al fine di compensare le ore prestate in eccesso;
- mancano riferimenti in ordine alla frequenza di tale meccanismo compensativo e non si rinvengono indicazioni calibrate sullo specifico periodo oggetto dell'accertamento [cioè 03/10/2016-l l/02/2020]. Inoltre, è rimasto nebuloso il profilo concernente l'effettivo pagamento di tale lavoro supplementare ove non recuperato;
non offre ausilio la documentazione prodotta dalla difesa attorea che non permette di ricostruire, con precisione, in quali giornate si collocherebbero le ore in eccesso [il ricorso tace sul punto] e di verificare, consequenzialmente, la loro effettiva remunerazione. Pertanto, rispetto alla questione qui vagliata, il ricorso non merita accoglimento
6. In ultimo, va sindacata la tematica relativa alla corretta quantificazione del carico sanzionatorio. I ricorrenti ne lamentano l'illegittimità perché non sarebbero stati esplicitati i criteri seguiti per la liquidazione dell'importo.
10 L'aspetto valorizzato dalla difesa attorea ha carattere meramente formale e, di per sé, non può ripercuotersi in senso caducatorio sulla potestà sanzionatoria laddove quest'ultima sia stata correttamente esercitata. Nella vicenda in esame, le determinazioni sanzionatorie dell' CP_1 convenuto si sviluppano lungo i seguenti passaggi:
➢ sono state rapportate alla posizione delle due dipendenti interessate: e per Persona_5 Persona_6 la prima sono stati correttamente conteggiati 8 mesi [maggio- dicembre 2017], per la seconda - altrettanto correttamente - 6 mesi [aprile-settembre 2018], per un totale di 14 mesi;
➢ è stata assunta in via parametrica la cornice edittale fissata dall'art. 39, c. 7 Dl 112/2008 conv. con modifiche dalla L. 133/2008, come sostituito dall'art. 22 c. 5 Dlgs 151/2015, per l'ipotesi in cui la violazione abbracci un <periodo superiore a dodici mesi>>; in tal caso, la sanzione oscilla tra un minimo di
€ 1.000 e un massimo di € 6.000;
➢ è stata, conseguentemente, computata l'entità della sanzione [in misura pari a € 2000] che risulta di poco superiore al minimo edittale nonché proporzionata alla gravità del fatto concreto, al numero di persone coinvolte e alla protrazione temporale della condotta antigiuridica. L'ammontare sanzionatorio, dunque, risulta perfettamente armonico con l'impianto costruito a livello di fonte primaria.
7. Alla luce delle superiori coordinate esegetiche, il ricorso in opposizione va respinto.
8. Passando alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse, data la complessità del quadro giuridico e la controvertibilità dei fatti di causa, possono essere integralmente compensate tra le parti [cfr. Cass. n. 9901/2025].
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: i) respinge il ricorso in opposizione;
ii) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Caltanissetta, 28/11/2025 IL GIUDICE Francesco Bongioanni
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il tenore è il seguente: <Ritenuto fondato l'accertamento effettuato nei confronti della signora
[...]
come sopra generalizzata, per le modalità del fatto e per la condotta dell'autore Parte_4 CP_ della violazione. Infatti, a seguito degli accertamenti effettuati da funzionari ispettori dell' di
5