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Ordinanza cautelare 25 maggio 2011
Ordinanza cautelare 25 maggio 2011
Ordinanza cautelare 25 maggio 2011
Accoglimento
Sentenza 21 novembre 2011
Parere definitivo 18 giugno 2013
Rigetto
Sentenza 19 settembre 2022
Ordinanza presidenziale 18 marzo 2023
Inammissibile
Sentenza 7 luglio 2023
Rigetto
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00999/2026REG.PROV.COLL.
N. 07845/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7845 del 2023, proposto da LA AN, rappresentata e difesa dall’avvocato Filiberto Morelli, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
il Comune di Taranto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Maria Buccoliero e Giovanna Liuzzi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maria Antonia Gioffrè in Roma, via Enrico Tazzoli, n. 2;
l’Ader - Agenzia delle entrate - riscossione, in persona del direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sezione prima, n. 301 del 1° marzo 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Taranto e dell’Ader - Agenzia delle entrate - riscossione;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025, il consigliere CE RI e viste le conclusioni scritte depositate, dagli avvocati Filiberto Morelli, Angela Buccoliero e Giovanna Liuzzi per parte appellante, nonché dall’avvocato dello Stato Davide Giovanni Pintus per l’Ader;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
a) dalla cartella di pagamento dell’Ader - Agenzia delle entrate - riscossione (provincia di Taranto) n. 106 2020 00015985 18 000, notificata il 9 novembre 2021, intimante alla signora LA AN, su incarico del Comune di Taranto, il pagamento della complessiva somma di euro 20.623,39 (comprensiva di oneri di riscossione e diritti di notifica) derivante dal ruolo emesso dall’amministrazione comunale impositrice in seguito alla propria ordinanza - ingiunzione n. 33/19 emessa dal settore urbanistica in data 23 marzo 2019;
2) dalla suddetta ordinanza n. 33/2019.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) in data 9 novembre 2021 l’Ader notificò alla signora LA AN la cartella di pagamento n. 106 2020 00015985 18 000, intimante il pagamento della complessiva somma di euro 20.623,19, a titolo di sanzione pecuniaria inflitta dal Comune di Taranto con l’ordinanza ingiunzione n. 33 del 23 maggio 2019, conseguente all’inottemperanza all’ordinanza di demolizione di opere abusive n. 69 del 15 dicembre 2017;
b) dall’ostensione dei documenti in favore dell’interessata emerse che il messo comunale aveva proceduto alla notificazione dei suddetti provvedimenti comunali (ordinanza di demolizione e ordinanza ingiunzione) ai sensi dell’art. 140 del codice di procedura civile.
3. La cartella di pagamento e l’ordinanza ingiunzione sono stati impugnati dalla signora LA AN con il ricorso n. 154 del 2022 proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, e affidato a due motivi (uno avverso la cartella e l’altro avverso l’ordinanza), compendiati rispettivamente in « Violazione dell’art. 140 c.p.c.. Nullità e/o annullabilità della cartella di pagamento n. 106 2020 00015985 18 000 per irrituale notifica dell’atto impositivo presupposto » e in « Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 4 bis del D.P.R. 380/2001. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, manifesta ingiustizia, carenza di potere ».
4. L’Ader - Agenzia delle entrate - riscossione si è costituita nel giudizio di primo grado, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
5. Il Comune di Taranto si è costituito nel giudizio di primo grado, instando per il rigetto del ricorso.
6. Con l’impugnata sentenza n. 301 del 1° marzo 2023 il T.a.r. per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sezione prima, ha respinto il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Taranto, delle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre agli accessori di legge e le ha compensate tra la ricorrente e l’Ader.
7. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 21 settembre 2023 e in data 29 settembre 2023 – LA AN ha proposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando due motivi.
8. In data 11 ottobre 2023 l’Ader - Agenzia delle entrate - riscossione si è costituita in giudizio in resistenza.
9. In data 3 novembre 2025 il Comune di Taranto si è costituito in giudizio, svolgendo puntuali difese e chiedendo il rigetto del gravame.
10. In vista dell’udienza di discussione, in data 13 novembre 2025 l’Ader ha depositato una memoria, con cui ha eccepito la sua sostanziale estraneità rispetto alla questione controversa e ha chiesto il rigetto del gravame.
11. In data 14 novembre 2025 l’appellante ha depositato anch’ella una memoria, con cui ha ulteriormente illustrato le proprie tesi e ha insistito sulle proprie posizioni.
12. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 16 dicembre 2025.
13. L’appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni.
14. In via pregiudiziale, si evidenzia che, stante l’infondatezza nel merito dell’appello, il Collegio, in ossequio al principio di economia processuale, reputa di non dover vagliare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, assorbita in primo grado, e riproposta (peraltro oltre il termine di cui all’art. 101, comma 2, c.p.a.) dall’Ader.
15. Tramite il primo motivo d’impugnazione – esteso da pagina 3 a pagina 7 del gravame – l’appellante ha lamentato « Error in iudicando », deducendo, in sintesi, che: « l’impugnazione della cartella con cui è stato ingiunto all’appellante il pagamento di € 20.623,19, viziata a monte dalla nullità della notifica ex art. 140 c.p.c. dell’atto impositivo (ordinanza n°33/2019 inflittiva della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4 bis del D.P.R.380/2001, a sua volta inficiato dalla nullità, per le medesime ragioni, della notifica della precedente ordinanza di demolizione (ordinanza n°69/2017). (…) deve (…) ritenersi nulla la notifica effettuata ex art.140 c.p.c, laddove l’Ente pubblico non esibisca in giudizio l’avviso di ricevimento recante l’annotazione da parte dell’agente postale dell’accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna (…) non v’è dubbio che sussistono i presupposti per riformare la sentenza impugnata, avendo il TAR Lecce erroneamente ritenuto valida la notifica ex art. 140 c.p.c dell’atto impositivo, costituito dall’ordinanza dirigenziale n°33/2019, inflittiva della sanzione pecuniaria (…) dall’esame degli avvisi di ricevimento in questione risulta che non solo mancano le annotazioni attestanti l’attività svolta dall’agente postale – funzionali a provare l’ingresso della raccomandata nella sfera di conoscibilità del destinatario e quindi il perfezionamento della notifica – ma che non v’è prova neanche della spedizione dei citati avvisi da parte dell’ufficio postale incaricato. A tal proposito si osserva che gli stessi risultano soltanto compilati dal messo comunale con la stampigliatura della data di spedizione, ma sono prive dell’indicazione e del timbro dell’Ufficio postale di distribuzione nonché della firma dell’incaricato alla stessa, ossia gli elementi che provano l’avvenuta spedizione della raccomandata (…) il Comune di Taranto ha esibito degli avvisi di ricevimento che – in applicazione dei principi giurisprudenziali innanzi indicati – non provano affatto che le notifiche ex art. 140 c.p.c si siano perfezionate con la conseguenza della loro nullità. Né in senso contrario rileva il timbro di restituzione al mittente per compiuta giacenza presente sul plico postale, in quanto, come ha avuto modo di stabilire la Suprema Corte, “ allorquando gli avvisi di ricevimento non recano alcuna annotazione dell’agente postale sull’accesso presso il domicilio dei destinatari e sulle ragioni della mancata consegna, la notifica non può dirsi perfezionata ove risulti apposta l’attestazione di “compiuta giacenza” all’esito di un procedimento notificatorio non svolto secondo tutti gli adempimenti previsti dall’ art.140 c.p.c, come integrato dalla pronuncia della Corte Costituzionale ” (cfr.Cass. civ. Sez.Lavoro ordinanza n.2683 del 30.1.2019) ».
16. Siffatta doglianza è infondata.
Va premesso che, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., « Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento ».
Con sentenza n. 3 del 14 gennaio 2010, la Corte costituzionale ha dichiarato tale disposizione costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa, o comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
La disposizione de qua si applica in caso di irreperibilità temporanea nella residenza, dimora o domicilio conosciuti del destinatario della notifica o delle altre persone legittimate a riceverla ai sensi dell’art. 139 c.p.a., nel caso di rifiuto di ricevere l’atto da parte delle persone legittimate diverse dal destinatario o, infine, nel caso di incapacità a riceverlo di queste ultime. La norma, pertanto, presuppone che il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario dell’atto, o eventualmente la sede per la società, siano esattamente individuati e che la copia da notificare non possa essere consegnata per momentanea assenza, incapacità o rifiuto delle persone legittimate a riceverlo (cfr., ex aliis , Cass. civ., sez. III, 16 aprile 2003, n. 6105). Diversamente, l’irreperibilità non temporanea rientra nella previsione dell’art. 143 c.p.c. sulla notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti.
L’attività notificatoria prevista dall’art. 140 c.p.c. a carico dell’ufficiale giudiziario si concretizza in tre consecutive fasi: il deposito di una copia dell’atto presso la sede del comune mediante consegna al segretario comunale o ad un impiegato, l’affissione dell’avviso di deposito (contenente i dati indicati dall’art. 48 disp. att. c.p.c.) alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e la spedizione di una lettera raccomandata con cui si comunica al destinatario il predetto deposito.
La notificazione si perfeziona soltanto al compimento di tali tre adempimenti.
Tanto precisato, si osserva che nel caso di specie le notifiche delle ordinanze sono ambedue avvenute nel rispetto delle su esposte formalità.
In particolare, dagli atti emerge che l’ordinanza ingiunzione n. 33/2029 emessa dal Comune di Taranto nonché la presupposta ordinanza di demolizione, sono state inviate alla notificazione, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., presso la residenza della signora LA AN in Taranto, via Datteri di mare n. 5, e poi, stante la sua assenza, notificate ex art. 140 c.p.c. con il rigoroso rispetto di tutte le previste formalità, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore contestazione.
Del tutto correttamente, il T.a.r. – con osservazione cui il Collegio aderisce pienamente, essendo totalmente coerente con l’univoca documentazione in atti – ha rilevato che « il messo comunale ha dato atto nelle relate di notifica che, per assenza del destinatario e assenza/rifiuto di tutte le persone previste dall’art. 139 c.p.c., si è reso necessario procedere alla notifica mediante deposito alla casa comunale ai sensi dell’art. 140 c.p.c.; i relativi avvisi sono stati affissi alla porta dell’abitazione della ricorrente, in via Datteri di Mare n. 5, località Talsano a Taranto, rispettivamente in data 27.12.2017 (per l’ordinanza di demolizione n. 69/2017) e in data 25.06.2019 (per l’ordinanza ingiunzione n. 33/2019), come si evince dalla documentazione versata in atti dal Comune di Taranto ».
In proposito si osserva che, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante (anche in memoria), gli avvisi ex art. 140 c.p.c., relativi alle notificazioni dell’ordinanza di demolizione n. 69 del 15 dicembre 2017 e dell’ordinanza ingiunzione n. 33 del 23 maggio 2019, contengono entrambi l’indicazione esatta riportata del messo, con timbro lineare, data (per l’ordinanza di demolizione il giorno 27 dicembre 2017 e per l’ordinanza ingiunzione il giorno 25 giugno 2019 ) e firma, delle motivazioni della mancata consegna (in ambedue i casi: « PER ASSENZA DEL DESTINATARIO E ASSENZA/RIFIUTO DI TUTTE LE PERSONE PREVISTE DALL’ART. 139 C.P.C. SI NOTIFICA MEDIANTE DEPOSITO ALLA CASA COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 140 C.P.C. »).
In entrambi i casi, sono state effettuate le relative affissioni alla porta dell’abitazione dell’interessata mediante avviso firmato dal messo comunale, contenente le motivazioni della mancata notificazione ex art. 139 c.p.c., dell’avvenuta conseguente notificazione ex art. 140 c.p.c. e del deposito presso la casa comunale.
Inoltre, differentemente da quanto affermato dall’interessata (anche in memoria), vi è prova in atti delle spedizioni delle pertinenti raccomandate, giacché nel caso di specie non è necessaria l’indicazione e il timbro dell’ufficio postale di distribuzione e la presenza della firma dell’incaricato postale, né di altra annotazione, in quanto le cartoline di spedizioni sono state compilate e timbrate con data di spedizione dal messo comunale Massimo Semeraro, ovverosia da un pubblico ufficiale, specificamente preposto alle notificazioni di atti e dotato di inerenti poteri certificatori.
Il corretto perfezionamento delle notificazioni tanto dell’ordinanza di demolizione quanto dell’ordinanza ingiunzione comportano l’insussistenza della lamentata nullità della cartella esattoriale per mancata notificazione degli atti prodromici e non per vizi propri.
17. Con la seconda censura – esteso da pagina 7 a pagina 9 del gravame – l’interessata ha riproposto, trascrivendolo, il secondo motivo di primo grado, compendiato in « Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 4 bis del D.P.R. 380/2001. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, manifesta ingiustizia, carenza di potere », con l’intenzione di « sottoporre allo scrutinio di questo Ecc.mo Organo Giudicante anche la seconda censura sollevata innanzi al TAR Lecce e ritenuta assorbita, relativa all’illegittimità dell’ordinanza ingiunzione n.33/2019, con cui il Comune di Taranto ha inflitto alla signora AN la sanzione pecuniaria », atteso che « per consolidato orientamento giurisprudenziale, la Suprema Corte legittima l’impugnazione di una cartella esattoriale non solo al fine di far valere la omessa/irrituale notifica dell’atto impositivo prodromico alla stessa, ma anche al fine di censurare nel merito l’atto presupposto non notificato (cfr. Cass. SS.UU. 5791/2008) ».
18. Il motivo è assorbito, anche nel presente grado di giudizio così come avvenuto implicitamente dinanzi al T.a.r., atteso che l’ordinanza ingiunzione avrebbe dovuto essere impugnata immediatamente, stante la sua corretta notificazione, che, una volta acclarata, determina il venir meno del presupposto pregiudiziale della contestazione, come peraltro espressamente affermato dall’appellante, il quale ha svolto la censura di merito sull’espresso presupposto del mancato perfezionamento dalla notificazione dell’ordinanza ingiunzione, atto prodromico alla cartella e che, in tesi, sarebbe stato conosciuto soltanto dopo l’intervenuta notificazione di quest’ultima. Pertanto l’assorbimento è determinato dalla prospettazione della censura come delineata dall’interessato in sede d’appello (e anche in primo grado), avendo di fatto univocamente condizionato il suo vaglio all’accoglimento del primo motivo.
Ad ogni modo, a fronte del perfezionamento della relativa notificazione, l’interessato ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere l’ordinanza ingiunzione sin dal 8 gennaio 2018 (ovverosia 10 giorni dopo la spedizione della raccomandata informativa avvenuta il 28 dicembre 2017, con l’aggiunta di un ulteriore giorno, atteso che il 7 gennaio 2018 cadeva di domenica), sicché la contestazione dell’ordinanza nel merito soltanto successivamente alla notificazione della successiva cartella di pagamento (avvenuta il 9 novembre 2021) mediante ricorso di primo grado notificato il 7 gennaio 2022 è irrimediabilmente irricevibile per tardività, a causa della violazione del termine di 60 giorni di cui all’art. 29 del codice del processo amministrativo.
19. In conclusione l’appello deve essere respinto.
20. La peculiarità, anche in fatto, della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello n. 7845 del 2023, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
ER ZA, Presidente
CE RI, Consigliere, Estensore
CE Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE RI | ER ZA |
IL SEGRETARIO