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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/12/2025, n. 4576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4576 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
6727/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro nella persona del Giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 17/12/2025 come sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6727/2024 R.G. promosso
DA
nato a [...] o6/12/1954 e res. In San Giovanni La Parte_1
Punta , via Madonna Delle Lacrime 25 , c. f. in giudizio rappresentato e C.F._1 difeso dall'avv. IO EF Esposito come da procura in atti di giudizio , domiciliato presso il suo studio in Catania Piazza Michelangelo Buonarroti 22;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p. t. con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , c. f. in giudizio P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri come da procura in atti, domiciliato in Catania
Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
RESISTENTE
Oggetto : opposizione ad intimazione di pagamento e cartelle
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio depositato in data 11/7/2024 parte ricorrente proponeva opposizione all'intimazione di pagamento 29320229019304664 000 notificata in data 29/12/2023, impugnava altresì le seguenti cartelle di pagamento ad essa sottese: CP_
1 .cartella di pagamento 29320110027906565 dell' di Catania con la quale veniva richiesto il pagamento di euro 1.208,04 , che risultava notificata il 20/05/2011; CP_
2 . avviso di addebito 59320120001507071 dell' di Catania con il quale veniva richiesto il pagamento di euro 4.818,92 che risultava notificata il 21/05/2012; CP_
3 . avviso di addebito 59320120006837082 dell' di Catania con il quale veniva richiesto il pagamento di euro 2.498,45 che risulta notificata il 14/01/2013; CP_
4 . avviso di addebito 59320130000564017 dell' di Catania con il quale viene chiesto il pagamento di euro 1.286,22 che risultava notificato il 09/5/2013; CP_
5 . avviso di addebito 593 2013 000 3364125 dell' di Catania con il quale veniva chiesto il pagamento della somma di euro 2.545,77 che risultava notificato il 15/01/2014; CP_
6 . avviso di addebito 5932014 00 00 701573 dell' di Catania con il quale veniva richiesto il pagamento della somma di euro 2.649,84 che risultava notificato in data 29.06.2014; CP_
7 . avviso di addebito 593 2014 000 6716552 dell' di Catania con il quale veniva richiesto il pagamento della somma di euro 2.686,76 che risultava notificato il 12/02/2015; CP_
8 . avviso di addebito 5932015 000 177348 dell' di Catania con il quale veniva richiesto il pagamento della somma di euro 2.658,19 che risultava notificato il 26/10/2015; CP_
9 . avviso di addebito 5932016 00 00 985791 dell' di Catania con il quale veniva richiesto il pagamento della somma di euro 2.641,33 che risultava notificato il 12.06.2016; CP_
10 . avviso di addebito 5932016 000 5139255 dell' di Catania con il quale veniva richiesto il pagamento di euro 2.603,73 che risultava notificato in data 17/11/2016.
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva e deduceva l'estinzione dei crediti per prescrizione successiva alla notifica dei medesimi, poiché dalla data di notifica di ciascun avviso di addebito l'Ente aveva assunto una completa inerzia sino alla notifica dell'Intimazione di pagamento avvenuta il
29/12/2023. Evidenziava che l'ultimo degli atti opposti era stato notificato il 17/11/2016 e che solo in data 29/12/2023 era stata notificata l'intimazione di pagamento , pertanto chiedeva che il Tribunale accertasse l'avvenuta estinzione di tutti i crediti per prescrizione e dichiarasse nulla l'intimazione di pagamento impugnata e di tutti gli atti per la prescrizione maturata successivamente la notifica di ciascun avviso di addebito e cartella di pagamento, con vittoria di spese di giudizio e distrazione in favore del procuratore del ricorrente che si dichiarava antistatario.
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissava l'udienza di discussione al 16/12/2024. All'esito dell'udienza , acquisita la prova di regolare notifica del ricorso introduttivo del giudizio, il Tribunale, nella persona del Giudice titolare del ruolo, dichiarava la contumacia CP_ dell' e fissava l'udienza di discussione e decisione al 17/11/2025.
Successivamente con provvedimento della Presidenza Sezionale, questo giudice veniva delegato per la discussione e decisione del procedimento. Venivano disposte le modalità di trattazione scritta dell'udienza di discussione e decisione già individuata al 17/11/2025, le parti nulla eccepivano in ordine tale modalità di trattazione nel termine all'uopo fissato dal legislatore. CP_ Si costituiva tardivamente nel procedimento all'esame con memoria in cui contestava tutte le deduzioni e le eccezioni sollevate dal ricorrente. Deduceva la tardività dell'opposizione poiché i titoli esecutivi risultavano correttamente notificati e l'impugnazione degli atti portanti i contributi iscritti a ruolo, era avvenuta ben oltre il termine perentorio di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999.
Evidenziava che parte ricorrente, come aveva testualmente indicato in ricorso, impugnava l'intimazione di pagamento con ricorso depositato in data 11/7/2024 mentre l'intimazione medesima era stata notificata in data 29/12/2023, pertanto deduceva l'inammissibilità del ricorso e la tardività dell'opposizione. Evidenziava la carenza di interesse del ricorrente poiché i titoli all'esame di giudizio risultavano stralciati dall' con eccezione degli avvisi di Controparte_2 addebito del 2016, sopra specificati ai numeri: 9) e 10).
Deduceva l'esigibilità e liquidità dei crediti prima dello stralcio avvenuto ad opera dell'Agente di
Riscossione e in riferimento ai titoli esecutivi del 2016 invocava l'applicabilità dell'art. 68 D.L.
18/2020 e dell'art. 12 D.Lgs. 159/2015, richiamando l'applicabilità della sospensione del decorso di prescrizione durante la fase pandemica da covid-19. Richiamava altresì la legislazione indicata per ritenere legittima l'applicabilità alla fattispecie del differimento della prescrizione medesima al secondo anno successivo al termine della sospensione ( 8.03.2020/31.08.2021) pertanto al
31/12/2023. Chiedeva che il Tribunale dichiarasse inammissibile il ricorso per difetto di interesse ad agire in riferimento ai titoli esecutivi oggetto di stralcio, chiedeva il rigetto del ricorso principale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 46/1999; in riferimento all'opposizione all'esecuzione proposta ex art. 615
c.p.c. chiedeva che il Tribunale adito , qualora accertasse intervenuta la prescrizione successiva anche parziale dei crediti , non disponesse l'annullamento dei titoli all'esame, ma dichiarasse estinto il diritto di procedere in esecuzione forzata in capo al Concessionario.
Acquisite le note in atti depositate, la causa viene definita con il presente provvedimento.
÷÷÷÷÷
In via preliminare ritiene il decidente che si possa procedere all'esame delle questioni sottoposte a giudizio secondo il principio della “ragione più liquida” con un approccio interpretativo che prevede la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre( cfr. Cass. sent. 11458/2018).
In via preliminare pertanto deve essere dichiarato lo stralcio dei titoli esecutivi di seguito specificati, eseguito dall' secondo espressa previsione di legge : Controparte_2
1 . cartella di pagamento n. 29320110027906565,notificata il 20/05/2011, come da documentazione in atti depositata, stralciata da Agenzia Entrate Riscossione (ADER) in data 10.01.2024, in forza D.L.
119/2018 41/2021, stralcio 1000euro/5000euro;
2 . avviso di addebito 59320120001507071che risulta notificato il 21.05.2012 come da documentazione depositata dalla resistente, stralciato da ADER in data 10.01.2014;
3 . avviso di addebito 59320120006837082, notificato con racc. il 14/01/2013 , come da a.r. in atti depositato, stralciato ex lege da ADER in data 10.01.2024;
4 . avviso di addebito 59320130000564017, notificato con racc. a. r. il 08/04/2013,per compiuta giacenza, giusta documentazione della resistente, stralciato da ADER in data 10.01.2024;
5 . avviso di addebito59320130003364125, notificato con racc. a. r. 13/12/2013 per compiuta giacenza, stralciato da ADER in data 10.01.2024;
6 . avviso di addebito 593 20140000701573, notificato in data 30/5/2014, come da documentazione in atti e stralciato da ADER in data 10.01.2024;
7 . avviso di addebito 59320140006716552, notificato il 12/02/2015, come da doc. depositati dalla CP_ resistente stralciato da ADER in data 10.01.2024;
8 . avviso di addebito 5932015000177348, notificato il 26/10/2015 , giusta documentazione in atti, stralciato da ADER in data 10.01.2024;
9 . avviso di addebito 59320160000985791 emesso per contributi fissi I-II rata 2015, notificato con raccomandata con avviso di ricevimento , giusta documentazione in atti depositata, in data
12/6/2016 per compiuta giacenza , con avviso di giacenza rilasciato il 12/5/2016, come si evince dalla busta della raccomandata con a. r. depositata in atti;
10 . avviso di addebito 59320160005139255 emesso per i contributi fissi ratta III, IV 2015 notificato con raccomandata a. r. in data 17/11/2016.
Risulta documentata in atti la circostanza che lo stralcio era già avvenuto in data anteriore
(10.01.2024) alla proposizione del ricorso.
Dalla documentazione versata in giudizio lo stralcio pertanto ha riguardato la cartella di pagamento del 2011 e quasi tutti gli avvisi di addebito , con esclusione dei titoli del 2016.
Il riferimento agli avvisi di addebito 59320160000985791 e 59320160005139255 il ricorso proposto appare fondato e merita accoglimento poiché i titoli risultano prescritti , anche a volere applicare alla fattispecie la sospensione del decorso di prescrizione di 542 giorni, che intercorrevano dall'08.03.2020 al 31.12.2021, ai sensi del comma 1 art. 12 D.Lgs. 159/2015 ed ai sensi dell'art. 68 , comma 1 D.L. 18/2020. I titoli, anche a volere applicare la sospensione del decorso di prescrizione risultano prescritti al 2022. Alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (
29/12/2023) il diritto di procedere esecutivamente in forza di tali titoli esecutivi era prescritto in capo al . CP_3
Il ricorso pertanto deve trovare accoglimento.
In riferimento alle spese di giudizio, considerato che gli atti all'esame di giudizio risultavano notificato al ricorrente a mezzo raccomandata e comunque non opposti nel termine di 40 giorni, ritenuto che il ricorso è stato proposto successivamente lo stralcio eseguito dal Concessionario per disposizione , di legge, considerata l'accertata prescrizione dei titoli sopra specificati ,vista la reciproca soccombenza tra le parti ,le spese di giudizio sono compensate nella misura della metà , la rimanente metà è posta a carico dell' e viene liquidata come da dispositivo, con Controparte_4 distrazione in favore del procuratore del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 6727/2024 R.G. rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: CP_ Revoca la contumacia dell'
Dichiara stralciati ex D.L.119/2018 e D.L.41/2021 i seguenti titoli : cartella 29320110027906565;
Dichiara stralciati ex D.L. 119/2018 i seguenti avvisi di addebito: 59320120001507071,
59320120006837082, 59320130000564017, 59320130003364125, 59320140000701573,
59320140006716552, 5932015000177348;
Dichiara prescritto in capo al Concessionario il diritto di agire esecutivamente in riferimento agli avvisi di addebito 59320160000985791, 59320160005139255; CP_ Condanna in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento della metà delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in euro 1863,5 , oltre rimborso forfettario al 15% IVA e
CPA nella misura di legge, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente avv. Esposito
IO EF.
Compensa tra le parti la rimanente metà delle spese di giudizio .
Catania 20/12/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro nella persona del Giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 17/12/2025 come sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6727/2024 R.G. promosso
DA
nato a [...] o6/12/1954 e res. In San Giovanni La Parte_1
Punta , via Madonna Delle Lacrime 25 , c. f. in giudizio rappresentato e C.F._1 difeso dall'avv. IO EF Esposito come da procura in atti di giudizio , domiciliato presso il suo studio in Catania Piazza Michelangelo Buonarroti 22;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p. t. con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , c. f. in giudizio P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri come da procura in atti, domiciliato in Catania
Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
RESISTENTE
Oggetto : opposizione ad intimazione di pagamento e cartelle
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio depositato in data 11/7/2024 parte ricorrente proponeva opposizione all'intimazione di pagamento 29320229019304664 000 notificata in data 29/12/2023, impugnava altresì le seguenti cartelle di pagamento ad essa sottese: CP_
1 .cartella di pagamento 29320110027906565 dell' di Catania con la quale veniva richiesto il pagamento di euro 1.208,04 , che risultava notificata il 20/05/2011; CP_
2 . avviso di addebito 59320120001507071 dell' di Catania con il quale veniva richiesto il pagamento di euro 4.818,92 che risultava notificata il 21/05/2012; CP_
3 . avviso di addebito 59320120006837082 dell' di Catania con il quale veniva richiesto il pagamento di euro 2.498,45 che risulta notificata il 14/01/2013; CP_
4 . avviso di addebito 59320130000564017 dell' di Catania con il quale viene chiesto il pagamento di euro 1.286,22 che risultava notificato il 09/5/2013; CP_
5 . avviso di addebito 593 2013 000 3364125 dell' di Catania con il quale veniva chiesto il pagamento della somma di euro 2.545,77 che risultava notificato il 15/01/2014; CP_
6 . avviso di addebito 5932014 00 00 701573 dell' di Catania con il quale veniva richiesto il pagamento della somma di euro 2.649,84 che risultava notificato in data 29.06.2014; CP_
7 . avviso di addebito 593 2014 000 6716552 dell' di Catania con il quale veniva richiesto il pagamento della somma di euro 2.686,76 che risultava notificato il 12/02/2015; CP_
8 . avviso di addebito 5932015 000 177348 dell' di Catania con il quale veniva richiesto il pagamento della somma di euro 2.658,19 che risultava notificato il 26/10/2015; CP_
9 . avviso di addebito 5932016 00 00 985791 dell' di Catania con il quale veniva richiesto il pagamento della somma di euro 2.641,33 che risultava notificato il 12.06.2016; CP_
10 . avviso di addebito 5932016 000 5139255 dell' di Catania con il quale veniva richiesto il pagamento di euro 2.603,73 che risultava notificato in data 17/11/2016.
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva e deduceva l'estinzione dei crediti per prescrizione successiva alla notifica dei medesimi, poiché dalla data di notifica di ciascun avviso di addebito l'Ente aveva assunto una completa inerzia sino alla notifica dell'Intimazione di pagamento avvenuta il
29/12/2023. Evidenziava che l'ultimo degli atti opposti era stato notificato il 17/11/2016 e che solo in data 29/12/2023 era stata notificata l'intimazione di pagamento , pertanto chiedeva che il Tribunale accertasse l'avvenuta estinzione di tutti i crediti per prescrizione e dichiarasse nulla l'intimazione di pagamento impugnata e di tutti gli atti per la prescrizione maturata successivamente la notifica di ciascun avviso di addebito e cartella di pagamento, con vittoria di spese di giudizio e distrazione in favore del procuratore del ricorrente che si dichiarava antistatario.
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissava l'udienza di discussione al 16/12/2024. All'esito dell'udienza , acquisita la prova di regolare notifica del ricorso introduttivo del giudizio, il Tribunale, nella persona del Giudice titolare del ruolo, dichiarava la contumacia CP_ dell' e fissava l'udienza di discussione e decisione al 17/11/2025.
Successivamente con provvedimento della Presidenza Sezionale, questo giudice veniva delegato per la discussione e decisione del procedimento. Venivano disposte le modalità di trattazione scritta dell'udienza di discussione e decisione già individuata al 17/11/2025, le parti nulla eccepivano in ordine tale modalità di trattazione nel termine all'uopo fissato dal legislatore. CP_ Si costituiva tardivamente nel procedimento all'esame con memoria in cui contestava tutte le deduzioni e le eccezioni sollevate dal ricorrente. Deduceva la tardività dell'opposizione poiché i titoli esecutivi risultavano correttamente notificati e l'impugnazione degli atti portanti i contributi iscritti a ruolo, era avvenuta ben oltre il termine perentorio di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999.
Evidenziava che parte ricorrente, come aveva testualmente indicato in ricorso, impugnava l'intimazione di pagamento con ricorso depositato in data 11/7/2024 mentre l'intimazione medesima era stata notificata in data 29/12/2023, pertanto deduceva l'inammissibilità del ricorso e la tardività dell'opposizione. Evidenziava la carenza di interesse del ricorrente poiché i titoli all'esame di giudizio risultavano stralciati dall' con eccezione degli avvisi di Controparte_2 addebito del 2016, sopra specificati ai numeri: 9) e 10).
Deduceva l'esigibilità e liquidità dei crediti prima dello stralcio avvenuto ad opera dell'Agente di
Riscossione e in riferimento ai titoli esecutivi del 2016 invocava l'applicabilità dell'art. 68 D.L.
18/2020 e dell'art. 12 D.Lgs. 159/2015, richiamando l'applicabilità della sospensione del decorso di prescrizione durante la fase pandemica da covid-19. Richiamava altresì la legislazione indicata per ritenere legittima l'applicabilità alla fattispecie del differimento della prescrizione medesima al secondo anno successivo al termine della sospensione ( 8.03.2020/31.08.2021) pertanto al
31/12/2023. Chiedeva che il Tribunale dichiarasse inammissibile il ricorso per difetto di interesse ad agire in riferimento ai titoli esecutivi oggetto di stralcio, chiedeva il rigetto del ricorso principale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 46/1999; in riferimento all'opposizione all'esecuzione proposta ex art. 615
c.p.c. chiedeva che il Tribunale adito , qualora accertasse intervenuta la prescrizione successiva anche parziale dei crediti , non disponesse l'annullamento dei titoli all'esame, ma dichiarasse estinto il diritto di procedere in esecuzione forzata in capo al Concessionario.
Acquisite le note in atti depositate, la causa viene definita con il presente provvedimento.
÷÷÷÷÷
In via preliminare ritiene il decidente che si possa procedere all'esame delle questioni sottoposte a giudizio secondo il principio della “ragione più liquida” con un approccio interpretativo che prevede la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre( cfr. Cass. sent. 11458/2018).
In via preliminare pertanto deve essere dichiarato lo stralcio dei titoli esecutivi di seguito specificati, eseguito dall' secondo espressa previsione di legge : Controparte_2
1 . cartella di pagamento n. 29320110027906565,notificata il 20/05/2011, come da documentazione in atti depositata, stralciata da Agenzia Entrate Riscossione (ADER) in data 10.01.2024, in forza D.L.
119/2018 41/2021, stralcio 1000euro/5000euro;
2 . avviso di addebito 59320120001507071che risulta notificato il 21.05.2012 come da documentazione depositata dalla resistente, stralciato da ADER in data 10.01.2014;
3 . avviso di addebito 59320120006837082, notificato con racc. il 14/01/2013 , come da a.r. in atti depositato, stralciato ex lege da ADER in data 10.01.2024;
4 . avviso di addebito 59320130000564017, notificato con racc. a. r. il 08/04/2013,per compiuta giacenza, giusta documentazione della resistente, stralciato da ADER in data 10.01.2024;
5 . avviso di addebito59320130003364125, notificato con racc. a. r. 13/12/2013 per compiuta giacenza, stralciato da ADER in data 10.01.2024;
6 . avviso di addebito 593 20140000701573, notificato in data 30/5/2014, come da documentazione in atti e stralciato da ADER in data 10.01.2024;
7 . avviso di addebito 59320140006716552, notificato il 12/02/2015, come da doc. depositati dalla CP_ resistente stralciato da ADER in data 10.01.2024;
8 . avviso di addebito 5932015000177348, notificato il 26/10/2015 , giusta documentazione in atti, stralciato da ADER in data 10.01.2024;
9 . avviso di addebito 59320160000985791 emesso per contributi fissi I-II rata 2015, notificato con raccomandata con avviso di ricevimento , giusta documentazione in atti depositata, in data
12/6/2016 per compiuta giacenza , con avviso di giacenza rilasciato il 12/5/2016, come si evince dalla busta della raccomandata con a. r. depositata in atti;
10 . avviso di addebito 59320160005139255 emesso per i contributi fissi ratta III, IV 2015 notificato con raccomandata a. r. in data 17/11/2016.
Risulta documentata in atti la circostanza che lo stralcio era già avvenuto in data anteriore
(10.01.2024) alla proposizione del ricorso.
Dalla documentazione versata in giudizio lo stralcio pertanto ha riguardato la cartella di pagamento del 2011 e quasi tutti gli avvisi di addebito , con esclusione dei titoli del 2016.
Il riferimento agli avvisi di addebito 59320160000985791 e 59320160005139255 il ricorso proposto appare fondato e merita accoglimento poiché i titoli risultano prescritti , anche a volere applicare alla fattispecie la sospensione del decorso di prescrizione di 542 giorni, che intercorrevano dall'08.03.2020 al 31.12.2021, ai sensi del comma 1 art. 12 D.Lgs. 159/2015 ed ai sensi dell'art. 68 , comma 1 D.L. 18/2020. I titoli, anche a volere applicare la sospensione del decorso di prescrizione risultano prescritti al 2022. Alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (
29/12/2023) il diritto di procedere esecutivamente in forza di tali titoli esecutivi era prescritto in capo al . CP_3
Il ricorso pertanto deve trovare accoglimento.
In riferimento alle spese di giudizio, considerato che gli atti all'esame di giudizio risultavano notificato al ricorrente a mezzo raccomandata e comunque non opposti nel termine di 40 giorni, ritenuto che il ricorso è stato proposto successivamente lo stralcio eseguito dal Concessionario per disposizione , di legge, considerata l'accertata prescrizione dei titoli sopra specificati ,vista la reciproca soccombenza tra le parti ,le spese di giudizio sono compensate nella misura della metà , la rimanente metà è posta a carico dell' e viene liquidata come da dispositivo, con Controparte_4 distrazione in favore del procuratore del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 6727/2024 R.G. rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: CP_ Revoca la contumacia dell'
Dichiara stralciati ex D.L.119/2018 e D.L.41/2021 i seguenti titoli : cartella 29320110027906565;
Dichiara stralciati ex D.L. 119/2018 i seguenti avvisi di addebito: 59320120001507071,
59320120006837082, 59320130000564017, 59320130003364125, 59320140000701573,
59320140006716552, 5932015000177348;
Dichiara prescritto in capo al Concessionario il diritto di agire esecutivamente in riferimento agli avvisi di addebito 59320160000985791, 59320160005139255; CP_ Condanna in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento della metà delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in euro 1863,5 , oltre rimborso forfettario al 15% IVA e
CPA nella misura di legge, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente avv. Esposito
IO EF.
Compensa tra le parti la rimanente metà delle spese di giudizio .
Catania 20/12/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo