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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/09/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3703/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Sezione Lavoro in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata, all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter cpc, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 3703 2024
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Carra' Raffaele Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. Sparacino Maria Grazia e l'Avv. Rizzo Adriana Giovanna;
CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA l'inammissibilità della domanda di riconoscimento dello status di portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, legge 104/92;
DICHIARA che , invalida al 65%, non possiede il requisito sanitario per usufruire Parte_1 dell'assegno mensile di assistenza;
CONDANNA la ricorrente al pagamento delle spese di lite della fase di atp e del giudizio di opposizione in favore del resistente, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 oltre spese generali, con esclusione di iva e cpa.
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO CP_ Con ricorso ex art. 445 bis cpc , contestando il silenzio-rifiuto dell' sulle Parte_1 domande amministrative, ha chiesto al Tribunale l'accertamento dell'invalidità del 100% o, comunque, superiore al 74% ai fini della pensione di inabilità o, in subordine, dell'assegno mensile di assistenza nonché il riconoscimento dello status di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma III, legge 104/1992. CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio nei confronti dell' è stato conferito incarico di consulenza tecnica al Dott. il quale, nella relazione depositata il 26 luglio 2024, ha Persona_1 accertato che la ricorrente non è portatrice di handicap e risulta soggetto invalido con riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 65%.
Depositato l'atto di contestazione nel termine assegnato, ha tempestivamente Parte_1 proposto ricorso ex art. 445 bis comma VI cpc, lamentando, sulla base di una ctp, che il consulente tecnico dell'ufficio ha omesso di valutare la scoliosi convessa, da inquadrare nel codice 7006 e con percentuale di invalidità del 31%.
Sulla scorta di tali motivi, la ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa rinnovazione della consulenza medica, il riconoscimento dell'invalidità del 100% o, comunque, superiore al 74% ai fini della pensione di inabilità o, in subordine, dell'assegno mensile di assistenza nonché il riconoscimento dello status di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma III, legge 104/1992. CP_ Costituendosi tempestivamente in giudizio a mezzo di comparsa di risposta, l' ha chiesto il rigetto del ricorso
La causa, respinta la richiesta di rinnovo della CTU, è stata discussa all'udienza del 3 settembre 2025 ed il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, ha dato lettura della sentenza.
Preliminarmente, va evidenziato che la documentazione prodotta dal ricorrente all'allegato 5 non è
“nuova” essendo già stata esibita al ctu nel corso delle operazioni peritali ed ampiamente valutata.
Conseguentemente, non può giustificarsi un richiamo o un rinnovo della ctu sulla base di documentazione definita come nuova ma che tale non è.
Sempre in via preliminare, non si ravvisa alcuno specifico motivo di contestazione relativamente all'handicap né nel ricorso, in cui la ricorrente si limita a richiedere il beneficio senza, però, sottoporre a vaglio critico la ctu, né nella allegata ctp, che si concentra soltanto sull'invalidità civile e non contiene alcun riferimento all'handicap.
Conseguentemente, data la genericità in parte qua della domanda, non si potrà procedere ad alcun riesame dell'handicap, non riconosciuto dal ctu.
Venendo al merito, si evidenzia che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ctp richiamata dal ricorrente, il ctu non ha affatto omesso di valutare la scoliosi convessa. Ed invero, per un verso, il ctu ha dato atto della patologia alla pag. 2 della relazione, in cui si legge “19/11/2020 Rx rachide in toto: verticalizzazione della fisiologica lordosi cervicale;
scoliosi sx-convessa; accentuazione lordosi lombare;
riduzione dello spazio intersomatico C5-C6 e di più spazi intersomatici L-S; modesta, diffusa spondilartrosi”. Per altro verso il ctu, all'esame obiettivo, ha rappresentato che non c'è “nulla di patologico da rilevare” con riferimento all'apparato osteoarticolare. Ciò significa che la scoliosi, pur presente, è da ritenersi assolutamente irrilevante, non avendo causato alcuna limitazione funzionale meritevole di considerazione alla luce dei parametri stabiliti dal DM 5 febbraio 1992.
Se così è allora l'applicazione del codice 7006, come ha fatto il ctp, equivarrebbe a riconoscere alla ricorrente una patologia del tutto inesistente atteso che una curvatura del rachide addirittura superiore a 60° non risulta affatto dal referto radiologico e, chiaramente, sarebbe stata rappresentata dal ctu, essendo di immediata rilevazione all'esame obiettivo.
Per quanto esposto, escludendo il punteggio del 31% di invalidità associato dal DM 5 febbraio 1992 alla scoliosi a più curve superiori a 60°, va confermata la valutazione del perito, che ha espresso un parere medico-legale congruo e supportato dai necessari rilievi di competenza tecnica.
Ne consegue il rigetto della domanda e la soccombenza di parte ricorrente.
Relativamente alle spese di lite, va riconosciuta l'inidoneità della dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 152 disp. att. cpc depositata dalla ricorrente in quanto riferita al reddito personale e non al reddito dell'intero nucleo familiare.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Sezione Lavoro in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata, all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter cpc, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 3703 2024
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Carra' Raffaele Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. Sparacino Maria Grazia e l'Avv. Rizzo Adriana Giovanna;
CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA l'inammissibilità della domanda di riconoscimento dello status di portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, legge 104/92;
DICHIARA che , invalida al 65%, non possiede il requisito sanitario per usufruire Parte_1 dell'assegno mensile di assistenza;
CONDANNA la ricorrente al pagamento delle spese di lite della fase di atp e del giudizio di opposizione in favore del resistente, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 oltre spese generali, con esclusione di iva e cpa.
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO CP_ Con ricorso ex art. 445 bis cpc , contestando il silenzio-rifiuto dell' sulle Parte_1 domande amministrative, ha chiesto al Tribunale l'accertamento dell'invalidità del 100% o, comunque, superiore al 74% ai fini della pensione di inabilità o, in subordine, dell'assegno mensile di assistenza nonché il riconoscimento dello status di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma III, legge 104/1992. CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio nei confronti dell' è stato conferito incarico di consulenza tecnica al Dott. il quale, nella relazione depositata il 26 luglio 2024, ha Persona_1 accertato che la ricorrente non è portatrice di handicap e risulta soggetto invalido con riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 65%.
Depositato l'atto di contestazione nel termine assegnato, ha tempestivamente Parte_1 proposto ricorso ex art. 445 bis comma VI cpc, lamentando, sulla base di una ctp, che il consulente tecnico dell'ufficio ha omesso di valutare la scoliosi convessa, da inquadrare nel codice 7006 e con percentuale di invalidità del 31%.
Sulla scorta di tali motivi, la ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa rinnovazione della consulenza medica, il riconoscimento dell'invalidità del 100% o, comunque, superiore al 74% ai fini della pensione di inabilità o, in subordine, dell'assegno mensile di assistenza nonché il riconoscimento dello status di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma III, legge 104/1992. CP_ Costituendosi tempestivamente in giudizio a mezzo di comparsa di risposta, l' ha chiesto il rigetto del ricorso
La causa, respinta la richiesta di rinnovo della CTU, è stata discussa all'udienza del 3 settembre 2025 ed il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, ha dato lettura della sentenza.
Preliminarmente, va evidenziato che la documentazione prodotta dal ricorrente all'allegato 5 non è
“nuova” essendo già stata esibita al ctu nel corso delle operazioni peritali ed ampiamente valutata.
Conseguentemente, non può giustificarsi un richiamo o un rinnovo della ctu sulla base di documentazione definita come nuova ma che tale non è.
Sempre in via preliminare, non si ravvisa alcuno specifico motivo di contestazione relativamente all'handicap né nel ricorso, in cui la ricorrente si limita a richiedere il beneficio senza, però, sottoporre a vaglio critico la ctu, né nella allegata ctp, che si concentra soltanto sull'invalidità civile e non contiene alcun riferimento all'handicap.
Conseguentemente, data la genericità in parte qua della domanda, non si potrà procedere ad alcun riesame dell'handicap, non riconosciuto dal ctu.
Venendo al merito, si evidenzia che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ctp richiamata dal ricorrente, il ctu non ha affatto omesso di valutare la scoliosi convessa. Ed invero, per un verso, il ctu ha dato atto della patologia alla pag. 2 della relazione, in cui si legge “19/11/2020 Rx rachide in toto: verticalizzazione della fisiologica lordosi cervicale;
scoliosi sx-convessa; accentuazione lordosi lombare;
riduzione dello spazio intersomatico C5-C6 e di più spazi intersomatici L-S; modesta, diffusa spondilartrosi”. Per altro verso il ctu, all'esame obiettivo, ha rappresentato che non c'è “nulla di patologico da rilevare” con riferimento all'apparato osteoarticolare. Ciò significa che la scoliosi, pur presente, è da ritenersi assolutamente irrilevante, non avendo causato alcuna limitazione funzionale meritevole di considerazione alla luce dei parametri stabiliti dal DM 5 febbraio 1992.
Se così è allora l'applicazione del codice 7006, come ha fatto il ctp, equivarrebbe a riconoscere alla ricorrente una patologia del tutto inesistente atteso che una curvatura del rachide addirittura superiore a 60° non risulta affatto dal referto radiologico e, chiaramente, sarebbe stata rappresentata dal ctu, essendo di immediata rilevazione all'esame obiettivo.
Per quanto esposto, escludendo il punteggio del 31% di invalidità associato dal DM 5 febbraio 1992 alla scoliosi a più curve superiori a 60°, va confermata la valutazione del perito, che ha espresso un parere medico-legale congruo e supportato dai necessari rilievi di competenza tecnica.
Ne consegue il rigetto della domanda e la soccombenza di parte ricorrente.
Relativamente alle spese di lite, va riconosciuta l'inidoneità della dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 152 disp. att. cpc depositata dalla ricorrente in quanto riferita al reddito personale e non al reddito dell'intero nucleo familiare.