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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/11/2025, n. 3026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3026 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del GU. dott. Alfredo Granata, ha pronunciato, decorsi termini ex art. 190 c.p.c. la seguente sentenza
nella causa iscritta a ruolo con il n. 1085/2021 di R.G. avente ad oggetto: domanda di pagamento di somme tra
, rappresentata e difesa dall' avv.to Maddalena Santomassimo, domiciliata come in SOC. Parte 1
,
atti;
OPPONENTE/ATTORE
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Agnese Arbore, domiciliata come in atti;
SOC. CP 1
OPPOSTA/CONVENUTA
conclusioni come da verbale di udienza del 17 giugno 2025
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda in opposizione a decreto ingiuntivo è accolta per quanto di ragione.
Il giudizio ha per oggetto l'opposizione al prefato provvedimento monitorio n.19-2021, afferente il pagamento di forniture supportate da fatture commerciali per un totale di €142.901,12, inerenti l'acquisto di merce (abiti) forniti alla opponente.
Parte attrice nel contestare il rapporto contrattuale sorto eccepisce la prova della mancata consegna unitamente ai vizi afferenti la consegna dei beni commissionati già prima dell'inoltro del provvedimento monitorio e per i quali l'opponente aveva emesso note di credito a seguito de ritiro dei prodotti forniti ai rispettivi clienti finali. Ciò non dimeno, secondo la prospettazione fornita dalla opponente, l' CP 1 provvedeva a consegnare ulteriori capi di abbigliamento nonostante vi fossero in corso trattative per comporre l'insorta controversia tramite istanze di compensazione dei crediti.
Ciò posto, conclude per la revoca del decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale di Nola.
Costituitasi parte opposta, confuta l'opposta tesi adducendo che la fornitura contestata fosse del tutto priva di difetti, deducendo, altresì, che le eventuali doglianze sollevate dalla opponente si configurino del tutto tardive secondo i parametri dispostivi di cui agli artt. 1490/1495 c.c., deducendo che, in ogni caso, la merce oggetto del decreto ingiuntivo opposto fosse stata regolarmente recapitata tramite buoni consegna DDT.
Ritenuto di svolgere una istruttoria in sede orale, rigettata la richiesta di CTU, fondandosi il giudizio su meri punti di diritto esaminabili anche per tabulas, lo stesso veniva introitato in decisione con la concessione dei termini ordinari.
IN PUNTO DI DIRITTO.
Nel merito, è principio asseverato in giurisprudenza granitica che nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto, pur rivestendo la qualità di convenuto processuale, conserva l'essenza di attore sostanziale, dovendo, pertanto comprovare la fonte del proprio credito, mentre l'opponente, ha l'onere di allegare tutti i fatti modificativi, estintivi ed impeditivi del diritto di credito onde scardinare la richiesta espressa nel procedimento monitorio prodromico al giudizio (Cass. S.U n. 13533 -2001).
Ne deriva, dunque, che le parti risultano onerate, nelle rispettive difese processuali, a comprovare le reciproche pretese secondo i dettami posti in essere dall'art. 2697 c.c.
La controversia, pertanto, fondandosi sui diritti di obbligazione pecuniari, può essere agevolmente decisa attraverso il compendio istruttorio documentale reso in atti, avendo i contraddittori versato in atti le allegazioni occorrenti ai fini della delibazione.
Va evidenziato che l'opponente contesta la corresponsione dell'importo ingiunto a titolo di prezzo per la fornitura di beni forniti dalla opposta, eccependo la mancata consegna della merce fornita ed indicata in fatture poste a corredo della ingiunzione di pagamento.
In via preliminare, in tema di contestazione di vizi, la regolamentazione in punto diritto instà nel combinato disposto degli artt. 1490 e 1495 c.c., disponendo il primo ( comma 1) che .. " Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.."; il secondo.." Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.
L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna;
ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.."
Orbene il termine rigoroso e perentorio di decadenza è nell'interesse del venditore, tanto per metterlo in guardia per facile eventualità che egli riconoscendosi in colpa voglia prontamente rimediarvi.
In secondo luogo per metterlo in condizione di far valere le proprie ragioni verso il proprio venditore,
Detto termine va osservato indipendentemente dalla consegna della cosa, atteso che, chi è venuto a conoscenza dei vizi della cosa venduta, anche se non ancora consegnata, e non muove obiezioni, ha inteso evidentemente di rinunciare a farli valere ritenendo ugualmente conveniente l'acquisto fatto. In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore, inoltre, la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c.
Di conseguenza, sull'acquirente incombe l'onere della prova, oltreché della tempestività della denuncia, anche dell'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, mentre il venditore deve offrire la prova liberatoria.
Pertanto, il compratore decade dall'azione di garanzia per non aver fornito prova dell'esistenza dei vizi della merce consegnata né della tempestiva denuncia nei termini di legge (Cass. civ. sez. II, 14 maggio 2008, n.
12130; Cass. civ. sez. II, 12 giugno 2007, n. 13695)
V'è più che, con decisione a Sezioni Unite n. 11748/2019, è stato stigmatizzato che il venditore non è tenuto all'obbligo specifico di consegnare la cosa priva di vizi, essendo solamente obbligato a garantire il compratore qualora il bene venduto si dimostri viziato.
Pertanto, la consegna di una cosa venduta viziata non integra un inadempimento in sé alle obbligazioni del venditore, configurandosi tutt'al più quale inesatto adempimento, che genera in capo al venditore una responsabilità diversa e speciale, di tipo assicurativo-garantistico, basata sul solo presupposto oggettivo dell'esistenza dei vizi.
Traslato tale principio nella compravendita, ne deriva che è il compratore a dover dimostrare il presupposto che giustifica l'azione esperita, ovverosia proprio l'esistenza dei vizi.
Va altresì evidenziato, in subiecta materia, che la giurisprudenza si è più volte espressa sul tema della natura e del valore di prova della fattura commerciale, specificando che essa consiste nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti riguardanti un rapporto già costituto, pertanto in caso di contestazione del rapporto tra le parti, la fattura stessa non costituisce un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma viene considerata un mero indizio (così si esprime ad esempio la Corte di Cassazione con la sentenza n° 299 del il
12/01/2016).
Se dunque una parte contesta un credito quale risultante da una fattura commerciale, l'altra parte deve fornire al giudice la prova dell'esatto ammontare del suo credito, oltre che il fondamento contrattuale dal quale ne deriva l'obbligazione di pagamento.
Occorre, pertanto, esaminare, nel caso in esame, se siano stati rispettati i rigidi termini di decadenza della azione proposta dall'opponente.
Orbene, parte opponente, in merito alle fatture n. 28 e 44 del 2020 deduce che la stesse siano riferibili a merci consegnate ma non pagate in virtù delle contestazioni pendenti tra le aziende afferenti precedenti forniture.
Detta allegazione difensiva, da un lato riveste un elemento di incontestabilità della consegna valutabile ex art. 115 cpc, dall'altro postula la sussistenza di contestazioni di vizi di cui deve accollarsi la prova della tempestività e della fondatezza.
Ciò posto occorre evidenziare che la contestazione dei vizi afferenti le fatture 221, 237 del 2019 e della fattura n. 17 -2020 non risultano supportate da documenti dai quali possono trarsi elementi identificativi specifici dei supposti vizi, tanto meno, della rispettiva datazione, non rivestendo le mere note di credito, per le ragioni sopra esposte, prova certa sì come non rivestono prova del credito le fatture commerciali.
Ergo a prescindere dalla vaghezza di cotal contestazioni la prova per testi prodotta dalla opponente alla udienza del 12 03 2024, a mezzo interpello di ha confermato la sussistenza di genericiPersona 1 ' rilievi di vizi afferenti 1100 capi di abbigliamento, senza entrare nello specifico, non contestualizzando in termini temporali tale circostanza.
,Seppur più articolata, poi, la deposizione del teste Testimone 1 escusso alla udienza del 15 06 2023, in merito ai difetti di cucitura dei capi di abbigliamento "sotto le maniche e sul retro delle giacche", la stessa, parimenti alla pregressa testimonianza, non fornisce dati certi circa il momento della contestazione.
Tanto meno emerge con certezza l'esistenza di accordi transattivi finalizzati alla risoluzione della vicenda, i cui estremi non sono emersi in tal sede.
Ne consegue che, limitatamente alla forniture afferenti le fatture n. 28 e 44 del 2020 le allegazioni difensive dell'opponente non colgono nel segno.
Parte opponente, poi, deduce di aver contestato le fatture n. 54-2020, con pec del 06 08 2020, n. 56 -2020 con pec del 03 09 2020, n. 58-2020 con pec del 19 11 2020 in termini tempestivi, asserendo la mancata consegna della merce ivi indicata in causale.
In ordine alle due ultime fatture descritte ( n. 56 e 58) parte assuntasi creditrice si riporta ai descritti ed allegati "buoni di consegna" ( per la n. 56) descriventi i prodotti riportarti nei rispettivi documenti fiscali impugnati, precisando che per la n. 58 la consegna non fu possibile presso la sede della Parte 1 per causa imputabile ad auna avaria del veicolo di trasporto, ma contente la dicitura "MERCE GIACENTE PRESSO NS
DEPOSITO IN VIA C. PEZZULLO, 20 FRATTAMAGGIORE A VS DISPOZIONE, COME DA NS PEC DEL 09/09/2020"
All'uopo, il difensore della Parte 1 , nelle seconde memorie ex art. 183 cpc disconosce la validità in termini di prova di cotal documenti esercitando, altresì, le facoltà previste dall'art. 214 cpc circa la genuinità della loro sottoscrizione.
Orbene, a prescindere dalle qualità intrinseche di siffatte argomentazioni va osservato che, a mente dell'art. 215 cpc..." La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta:
1) se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace, salva la disposizione dell'articolo 293 terzo comma;
2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.."
Orientamento di legittimità, in tal contesto, ha statuito che .." L'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c. è rimessa alla disponibilità della parte che ha prodotto il documento, in quanto unica ad avere interesse a valutare l'utilità di un accertamento positivo della provenienza della scrittura. Essa, di conseguenza, è logicamente incompatibile con l'istanza di verificazione che ne costituisce implicita rinuncia.." (Cass. civ. n. 23636/2019).
Ovvero, a prescindere dalla accertata tardività della contestazione occorre che la parte interessata alla validazione del documento deve eccepirne specificamente la tardività per non incorrere nella eventualità della verificazione.
Ergo, non può revocarsi in dubbio che la contestazione ex art. 214 cpc sia stata formulata dall'opponente solo nella seconda memoria ex art 183 cpc a fronte di una esibizione dei prefati documenti nella comparsa di costituzione, comportandone il rilievo di tardività da parte della opposta nella terza memoria ex art. 183 cpc. ovvero, esercitando quel potere di contestazione riservato alla sola parte interessata in tal guisa da rendere '
inefficace la stessa ai fini della verificazione. Orbene, giurisprudenza costante ha riaffermato il principio sulla scorta del quale la prova della consegna della merce è libera, nel senso che può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti posti dalla legge, e tale rimane anche quando siano state rilasciate bolle di consegna (ex multis Cass. civ. sentenza n.10210/2013).
Supportano, pertanto, l'assunto della parte creditrice del processo, le risultanze istruttorie emerse nel corso della udienza istruttoria tenutasi il giorno 07 02 2023, tramite l'interpello del teste Testimone 2
,
dalla sintesi delle cui deposizioni si traggono i seguenti stralci.." Capo n. 1: è vero, sono stato io a curare la consegna e riconosco il documento fiscale esibitomi;
Capo n 2: è vero, conosco il Tes_3 , le sua mansioni per la Parte 1 e ricordo che alla consegna lo stesso effettuò i controlli di routine;
ADR: circa la discordanza tra le mie dimissioni e la data successiva della fattura preciso che la stessa, come sovente accadeva, veniva emessa in una data successiva al controllo della merce.
ADR; mi recavo, di norma, per tali adempimenti con un collega di nome Persona 2 ;
ADR: tanto accadeva spesso.
ADR: le consegne della mercanzia veniva effettuata con i capi esposti e non imballati..."
Non di meno, assume rilevanza quanto deposto dall'altro teste indicato da parte opposta, Tes_4
[...] dalla sintesi delle cui deposizioni si riporta quanto segue..." ADR:sono stato un dipendente della '
CP 1 sino al mese di maggio forse del 2020 in qualità di operavo in quanto gestivo gli ordine e le commesse della merce.
Sul capo b. 6 risponde;
conosco il Tes_3 in qualità di persona che si occupava dell'aspetto commerciale della Parte 1 e che era presente al momento in cui si consegnava la merce ordinata alla Parte 1
Esibite al teste le due fatture indicate nella capitolazione lo stesso non è ha memoria.
Invero, quando consegnavamo ci occupavamo di far sottoscrivere il DDT mentre la fattura veniva emessa dalla contabilità.
Tuttavia, dall'elenco della merce contenuta nei documenti fiscali riconosco che la stessa era quella di nostra produzione.."
Dalla sintesi delle deposizioni rese, seppur con i dovuti "distinguo", si evince che la merce, di cui si contesta la ricezione, è stata verosimilmente consegnata ad un rappresentante della Parte 1 (tal Tes 3 ) e che la circostanza che il secondo teste escusso non fosse in grado di riconoscere i documenti contabili inerenti deve ragionevolmente rapportarsi al decorso del tempo, non incidendo tale "defalliance" sulla rilevanza della testimonianza.
Ne consegue che, anche per la fattura n. 56 del 2020 non sussistono dubbi circa l'avvenuto adempimento di consegna.
Di contro, non vi è prova della effettiva consegna dei capi inerenti la fattura n. 58, in quanto, a prescindere dalla volontà unilaterale della CP 1 di lasciare gli stessi in deposito in attesa del ritiro da parte della committente, non emerge prova o indizio della condivisione di tale scelta da parte della Parte 1 la quale nelle difese comunque eccepisce la mancata consegna in sede.
Tanto appare verosimile posto che i precedenti tra le aziende depongono per la ricorrenza della prassi della consegna al destinatario committente, conseguendone l'accoglimento della allegazione difensiva espressa sul punto dalla opponente.
Resta da valutare la sorte processuale della fattura n. 54 del 2020, emessa per la consegna di campionatura. Dalle difese espresse dalla parti si evince che tale documento contabile rappresenti una ipotesi di vendita a prova, fattispecie regolamentata dall'art .1521 c.c., ovvero, essa si presume fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all'uso a cui è destinata.
Tale fattispecie è volta a favorire il compratore il quale può immediatamente verificare se il bene ha le qualità concordate e se è idoneo all'uso cui è destinato e, se del caso, determinarne l'inefficacia originaria senza dover ricorrere al più complesso meccanismo di cui alla disciplina generale sulla vendita.
Giurisprudenza di legittimità ha enunciato il principio secondo il quale .." La vendita a prova è un contratto perfetto nei suoi elementi costitutivi ma sospensivamente condizionato all'esito positivo della prova, il cui accertamento attiene ad una verifica obiettiva circa le qualità pattuite del bene compravenduto o la sua idoneità all'uso cui è destinato, sicché, a tal fine, è sufficiente la dimostrazione che la prova sia stata oggettivamente superata, senza necessità di accertare, all'esito di valutazione comparativa, che solo quel bene possa assicurare il risultato programmato dalle parti.." (Cass. civ. n. 8491/2016).
Invero, appare del tutto singolare che a seguito del decorrere del tempo tale campionatura, consegnata, come risulta dalla deposizione del teste Tes_1 sia stata oggetto di una sì lunga valutazione circa l'idoneità, conseguendone che, anche sotto cotal rispetto, l'opposizione si palesa infondata.
In sintesi, l'opposizione va accolta unicamente per quella parte di credito afferente la prova della mancata consegna ed afferente la fattura n. 58 del 2020, portante un importo a credito di € 34.239,42 che va sottratto dal totale di € 142.901,12, conseguendone la revoca del decreto ingiuntivo opposto ma l'accoglimento della domanda di pagamento della residua somma di € 108.661,70. oltre interessi di mora di cui al D.lgs. 231/2002, dalle singole scadenze all'effettivo saldo.
Circa il regime delle spese e competenze di giudizio, stante il parziale accoglimento della opposizione, queste vengono proporzionalmente ridotte tenuto conto della minor somma emersa a credito.
PQM.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. 1085/2021 di R.G., così provvede :
Accoglie per quanto di ragione l'opposizione e per lo effetto revoca il decreto ingiuntivo individuato con il n.19/2021 emesso dal Tribunale di Nola;
Parte 1 al pagamento, inIn accoglimento della domanda di pagamento, condanna la soc favore della opposta, della complessiva somma di € 108.661,70. oltre interessi di mora di cui al
D.lgs. 231/2002, dalle singole scadenze all'effettivo saldo;
condanna la opponente società al pagamento, in favore della opposta, delle spese di lite che liquida in € 7.052,00 oltre accessori di legge con attribuzione.
Rigetta ogni altra domanda formulata.
così deciso in Nola, lì 10 novembre 2025 II G.U
dott. Alfredo Granata
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del GU. dott. Alfredo Granata, ha pronunciato, decorsi termini ex art. 190 c.p.c. la seguente sentenza
nella causa iscritta a ruolo con il n. 1085/2021 di R.G. avente ad oggetto: domanda di pagamento di somme tra
, rappresentata e difesa dall' avv.to Maddalena Santomassimo, domiciliata come in SOC. Parte 1
,
atti;
OPPONENTE/ATTORE
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Agnese Arbore, domiciliata come in atti;
SOC. CP 1
OPPOSTA/CONVENUTA
conclusioni come da verbale di udienza del 17 giugno 2025
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda in opposizione a decreto ingiuntivo è accolta per quanto di ragione.
Il giudizio ha per oggetto l'opposizione al prefato provvedimento monitorio n.19-2021, afferente il pagamento di forniture supportate da fatture commerciali per un totale di €142.901,12, inerenti l'acquisto di merce (abiti) forniti alla opponente.
Parte attrice nel contestare il rapporto contrattuale sorto eccepisce la prova della mancata consegna unitamente ai vizi afferenti la consegna dei beni commissionati già prima dell'inoltro del provvedimento monitorio e per i quali l'opponente aveva emesso note di credito a seguito de ritiro dei prodotti forniti ai rispettivi clienti finali. Ciò non dimeno, secondo la prospettazione fornita dalla opponente, l' CP 1 provvedeva a consegnare ulteriori capi di abbigliamento nonostante vi fossero in corso trattative per comporre l'insorta controversia tramite istanze di compensazione dei crediti.
Ciò posto, conclude per la revoca del decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale di Nola.
Costituitasi parte opposta, confuta l'opposta tesi adducendo che la fornitura contestata fosse del tutto priva di difetti, deducendo, altresì, che le eventuali doglianze sollevate dalla opponente si configurino del tutto tardive secondo i parametri dispostivi di cui agli artt. 1490/1495 c.c., deducendo che, in ogni caso, la merce oggetto del decreto ingiuntivo opposto fosse stata regolarmente recapitata tramite buoni consegna DDT.
Ritenuto di svolgere una istruttoria in sede orale, rigettata la richiesta di CTU, fondandosi il giudizio su meri punti di diritto esaminabili anche per tabulas, lo stesso veniva introitato in decisione con la concessione dei termini ordinari.
IN PUNTO DI DIRITTO.
Nel merito, è principio asseverato in giurisprudenza granitica che nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto, pur rivestendo la qualità di convenuto processuale, conserva l'essenza di attore sostanziale, dovendo, pertanto comprovare la fonte del proprio credito, mentre l'opponente, ha l'onere di allegare tutti i fatti modificativi, estintivi ed impeditivi del diritto di credito onde scardinare la richiesta espressa nel procedimento monitorio prodromico al giudizio (Cass. S.U n. 13533 -2001).
Ne deriva, dunque, che le parti risultano onerate, nelle rispettive difese processuali, a comprovare le reciproche pretese secondo i dettami posti in essere dall'art. 2697 c.c.
La controversia, pertanto, fondandosi sui diritti di obbligazione pecuniari, può essere agevolmente decisa attraverso il compendio istruttorio documentale reso in atti, avendo i contraddittori versato in atti le allegazioni occorrenti ai fini della delibazione.
Va evidenziato che l'opponente contesta la corresponsione dell'importo ingiunto a titolo di prezzo per la fornitura di beni forniti dalla opposta, eccependo la mancata consegna della merce fornita ed indicata in fatture poste a corredo della ingiunzione di pagamento.
In via preliminare, in tema di contestazione di vizi, la regolamentazione in punto diritto instà nel combinato disposto degli artt. 1490 e 1495 c.c., disponendo il primo ( comma 1) che .. " Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.."; il secondo.." Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.
L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna;
ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.."
Orbene il termine rigoroso e perentorio di decadenza è nell'interesse del venditore, tanto per metterlo in guardia per facile eventualità che egli riconoscendosi in colpa voglia prontamente rimediarvi.
In secondo luogo per metterlo in condizione di far valere le proprie ragioni verso il proprio venditore,
Detto termine va osservato indipendentemente dalla consegna della cosa, atteso che, chi è venuto a conoscenza dei vizi della cosa venduta, anche se non ancora consegnata, e non muove obiezioni, ha inteso evidentemente di rinunciare a farli valere ritenendo ugualmente conveniente l'acquisto fatto. In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore, inoltre, la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c.
Di conseguenza, sull'acquirente incombe l'onere della prova, oltreché della tempestività della denuncia, anche dell'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, mentre il venditore deve offrire la prova liberatoria.
Pertanto, il compratore decade dall'azione di garanzia per non aver fornito prova dell'esistenza dei vizi della merce consegnata né della tempestiva denuncia nei termini di legge (Cass. civ. sez. II, 14 maggio 2008, n.
12130; Cass. civ. sez. II, 12 giugno 2007, n. 13695)
V'è più che, con decisione a Sezioni Unite n. 11748/2019, è stato stigmatizzato che il venditore non è tenuto all'obbligo specifico di consegnare la cosa priva di vizi, essendo solamente obbligato a garantire il compratore qualora il bene venduto si dimostri viziato.
Pertanto, la consegna di una cosa venduta viziata non integra un inadempimento in sé alle obbligazioni del venditore, configurandosi tutt'al più quale inesatto adempimento, che genera in capo al venditore una responsabilità diversa e speciale, di tipo assicurativo-garantistico, basata sul solo presupposto oggettivo dell'esistenza dei vizi.
Traslato tale principio nella compravendita, ne deriva che è il compratore a dover dimostrare il presupposto che giustifica l'azione esperita, ovverosia proprio l'esistenza dei vizi.
Va altresì evidenziato, in subiecta materia, che la giurisprudenza si è più volte espressa sul tema della natura e del valore di prova della fattura commerciale, specificando che essa consiste nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti riguardanti un rapporto già costituto, pertanto in caso di contestazione del rapporto tra le parti, la fattura stessa non costituisce un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma viene considerata un mero indizio (così si esprime ad esempio la Corte di Cassazione con la sentenza n° 299 del il
12/01/2016).
Se dunque una parte contesta un credito quale risultante da una fattura commerciale, l'altra parte deve fornire al giudice la prova dell'esatto ammontare del suo credito, oltre che il fondamento contrattuale dal quale ne deriva l'obbligazione di pagamento.
Occorre, pertanto, esaminare, nel caso in esame, se siano stati rispettati i rigidi termini di decadenza della azione proposta dall'opponente.
Orbene, parte opponente, in merito alle fatture n. 28 e 44 del 2020 deduce che la stesse siano riferibili a merci consegnate ma non pagate in virtù delle contestazioni pendenti tra le aziende afferenti precedenti forniture.
Detta allegazione difensiva, da un lato riveste un elemento di incontestabilità della consegna valutabile ex art. 115 cpc, dall'altro postula la sussistenza di contestazioni di vizi di cui deve accollarsi la prova della tempestività e della fondatezza.
Ciò posto occorre evidenziare che la contestazione dei vizi afferenti le fatture 221, 237 del 2019 e della fattura n. 17 -2020 non risultano supportate da documenti dai quali possono trarsi elementi identificativi specifici dei supposti vizi, tanto meno, della rispettiva datazione, non rivestendo le mere note di credito, per le ragioni sopra esposte, prova certa sì come non rivestono prova del credito le fatture commerciali.
Ergo a prescindere dalla vaghezza di cotal contestazioni la prova per testi prodotta dalla opponente alla udienza del 12 03 2024, a mezzo interpello di ha confermato la sussistenza di genericiPersona 1 ' rilievi di vizi afferenti 1100 capi di abbigliamento, senza entrare nello specifico, non contestualizzando in termini temporali tale circostanza.
,Seppur più articolata, poi, la deposizione del teste Testimone 1 escusso alla udienza del 15 06 2023, in merito ai difetti di cucitura dei capi di abbigliamento "sotto le maniche e sul retro delle giacche", la stessa, parimenti alla pregressa testimonianza, non fornisce dati certi circa il momento della contestazione.
Tanto meno emerge con certezza l'esistenza di accordi transattivi finalizzati alla risoluzione della vicenda, i cui estremi non sono emersi in tal sede.
Ne consegue che, limitatamente alla forniture afferenti le fatture n. 28 e 44 del 2020 le allegazioni difensive dell'opponente non colgono nel segno.
Parte opponente, poi, deduce di aver contestato le fatture n. 54-2020, con pec del 06 08 2020, n. 56 -2020 con pec del 03 09 2020, n. 58-2020 con pec del 19 11 2020 in termini tempestivi, asserendo la mancata consegna della merce ivi indicata in causale.
In ordine alle due ultime fatture descritte ( n. 56 e 58) parte assuntasi creditrice si riporta ai descritti ed allegati "buoni di consegna" ( per la n. 56) descriventi i prodotti riportarti nei rispettivi documenti fiscali impugnati, precisando che per la n. 58 la consegna non fu possibile presso la sede della Parte 1 per causa imputabile ad auna avaria del veicolo di trasporto, ma contente la dicitura "MERCE GIACENTE PRESSO NS
DEPOSITO IN VIA C. PEZZULLO, 20 FRATTAMAGGIORE A VS DISPOZIONE, COME DA NS PEC DEL 09/09/2020"
All'uopo, il difensore della Parte 1 , nelle seconde memorie ex art. 183 cpc disconosce la validità in termini di prova di cotal documenti esercitando, altresì, le facoltà previste dall'art. 214 cpc circa la genuinità della loro sottoscrizione.
Orbene, a prescindere dalle qualità intrinseche di siffatte argomentazioni va osservato che, a mente dell'art. 215 cpc..." La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta:
1) se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace, salva la disposizione dell'articolo 293 terzo comma;
2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.."
Orientamento di legittimità, in tal contesto, ha statuito che .." L'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c. è rimessa alla disponibilità della parte che ha prodotto il documento, in quanto unica ad avere interesse a valutare l'utilità di un accertamento positivo della provenienza della scrittura. Essa, di conseguenza, è logicamente incompatibile con l'istanza di verificazione che ne costituisce implicita rinuncia.." (Cass. civ. n. 23636/2019).
Ovvero, a prescindere dalla accertata tardività della contestazione occorre che la parte interessata alla validazione del documento deve eccepirne specificamente la tardività per non incorrere nella eventualità della verificazione.
Ergo, non può revocarsi in dubbio che la contestazione ex art. 214 cpc sia stata formulata dall'opponente solo nella seconda memoria ex art 183 cpc a fronte di una esibizione dei prefati documenti nella comparsa di costituzione, comportandone il rilievo di tardività da parte della opposta nella terza memoria ex art. 183 cpc. ovvero, esercitando quel potere di contestazione riservato alla sola parte interessata in tal guisa da rendere '
inefficace la stessa ai fini della verificazione. Orbene, giurisprudenza costante ha riaffermato il principio sulla scorta del quale la prova della consegna della merce è libera, nel senso che può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti posti dalla legge, e tale rimane anche quando siano state rilasciate bolle di consegna (ex multis Cass. civ. sentenza n.10210/2013).
Supportano, pertanto, l'assunto della parte creditrice del processo, le risultanze istruttorie emerse nel corso della udienza istruttoria tenutasi il giorno 07 02 2023, tramite l'interpello del teste Testimone 2
,
dalla sintesi delle cui deposizioni si traggono i seguenti stralci.." Capo n. 1: è vero, sono stato io a curare la consegna e riconosco il documento fiscale esibitomi;
Capo n 2: è vero, conosco il Tes_3 , le sua mansioni per la Parte 1 e ricordo che alla consegna lo stesso effettuò i controlli di routine;
ADR: circa la discordanza tra le mie dimissioni e la data successiva della fattura preciso che la stessa, come sovente accadeva, veniva emessa in una data successiva al controllo della merce.
ADR; mi recavo, di norma, per tali adempimenti con un collega di nome Persona 2 ;
ADR: tanto accadeva spesso.
ADR: le consegne della mercanzia veniva effettuata con i capi esposti e non imballati..."
Non di meno, assume rilevanza quanto deposto dall'altro teste indicato da parte opposta, Tes_4
[...] dalla sintesi delle cui deposizioni si riporta quanto segue..." ADR:sono stato un dipendente della '
CP 1 sino al mese di maggio forse del 2020 in qualità di operavo in quanto gestivo gli ordine e le commesse della merce.
Sul capo b. 6 risponde;
conosco il Tes_3 in qualità di persona che si occupava dell'aspetto commerciale della Parte 1 e che era presente al momento in cui si consegnava la merce ordinata alla Parte 1
Esibite al teste le due fatture indicate nella capitolazione lo stesso non è ha memoria.
Invero, quando consegnavamo ci occupavamo di far sottoscrivere il DDT mentre la fattura veniva emessa dalla contabilità.
Tuttavia, dall'elenco della merce contenuta nei documenti fiscali riconosco che la stessa era quella di nostra produzione.."
Dalla sintesi delle deposizioni rese, seppur con i dovuti "distinguo", si evince che la merce, di cui si contesta la ricezione, è stata verosimilmente consegnata ad un rappresentante della Parte 1 (tal Tes 3 ) e che la circostanza che il secondo teste escusso non fosse in grado di riconoscere i documenti contabili inerenti deve ragionevolmente rapportarsi al decorso del tempo, non incidendo tale "defalliance" sulla rilevanza della testimonianza.
Ne consegue che, anche per la fattura n. 56 del 2020 non sussistono dubbi circa l'avvenuto adempimento di consegna.
Di contro, non vi è prova della effettiva consegna dei capi inerenti la fattura n. 58, in quanto, a prescindere dalla volontà unilaterale della CP 1 di lasciare gli stessi in deposito in attesa del ritiro da parte della committente, non emerge prova o indizio della condivisione di tale scelta da parte della Parte 1 la quale nelle difese comunque eccepisce la mancata consegna in sede.
Tanto appare verosimile posto che i precedenti tra le aziende depongono per la ricorrenza della prassi della consegna al destinatario committente, conseguendone l'accoglimento della allegazione difensiva espressa sul punto dalla opponente.
Resta da valutare la sorte processuale della fattura n. 54 del 2020, emessa per la consegna di campionatura. Dalle difese espresse dalla parti si evince che tale documento contabile rappresenti una ipotesi di vendita a prova, fattispecie regolamentata dall'art .1521 c.c., ovvero, essa si presume fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all'uso a cui è destinata.
Tale fattispecie è volta a favorire il compratore il quale può immediatamente verificare se il bene ha le qualità concordate e se è idoneo all'uso cui è destinato e, se del caso, determinarne l'inefficacia originaria senza dover ricorrere al più complesso meccanismo di cui alla disciplina generale sulla vendita.
Giurisprudenza di legittimità ha enunciato il principio secondo il quale .." La vendita a prova è un contratto perfetto nei suoi elementi costitutivi ma sospensivamente condizionato all'esito positivo della prova, il cui accertamento attiene ad una verifica obiettiva circa le qualità pattuite del bene compravenduto o la sua idoneità all'uso cui è destinato, sicché, a tal fine, è sufficiente la dimostrazione che la prova sia stata oggettivamente superata, senza necessità di accertare, all'esito di valutazione comparativa, che solo quel bene possa assicurare il risultato programmato dalle parti.." (Cass. civ. n. 8491/2016).
Invero, appare del tutto singolare che a seguito del decorrere del tempo tale campionatura, consegnata, come risulta dalla deposizione del teste Tes_1 sia stata oggetto di una sì lunga valutazione circa l'idoneità, conseguendone che, anche sotto cotal rispetto, l'opposizione si palesa infondata.
In sintesi, l'opposizione va accolta unicamente per quella parte di credito afferente la prova della mancata consegna ed afferente la fattura n. 58 del 2020, portante un importo a credito di € 34.239,42 che va sottratto dal totale di € 142.901,12, conseguendone la revoca del decreto ingiuntivo opposto ma l'accoglimento della domanda di pagamento della residua somma di € 108.661,70. oltre interessi di mora di cui al D.lgs. 231/2002, dalle singole scadenze all'effettivo saldo.
Circa il regime delle spese e competenze di giudizio, stante il parziale accoglimento della opposizione, queste vengono proporzionalmente ridotte tenuto conto della minor somma emersa a credito.
PQM.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. 1085/2021 di R.G., così provvede :
Accoglie per quanto di ragione l'opposizione e per lo effetto revoca il decreto ingiuntivo individuato con il n.19/2021 emesso dal Tribunale di Nola;
Parte 1 al pagamento, inIn accoglimento della domanda di pagamento, condanna la soc favore della opposta, della complessiva somma di € 108.661,70. oltre interessi di mora di cui al
D.lgs. 231/2002, dalle singole scadenze all'effettivo saldo;
condanna la opponente società al pagamento, in favore della opposta, delle spese di lite che liquida in € 7.052,00 oltre accessori di legge con attribuzione.
Rigetta ogni altra domanda formulata.
così deciso in Nola, lì 10 novembre 2025 II G.U
dott. Alfredo Granata