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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/11/2025, n. 1767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1767 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4458/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4458/2022 promossa da:
(CF. , rappresentato e difeso dall'avv. TROTTA Parte_1 C.F._1
NA (C.F. ) con studio in Cosenza alla Piazza G. Impastato, n.3, C.F._2 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. Annalisa Trotta
OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona dell'Amm.re p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. COPPOLINO ROSSANA (C.F. ) con C.F._3 studio in Cosenza alla via del Tembien, 18, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
OS PO
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1360/2022 (R.G. n. 3542/2022)
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. , in qualità di usufruttuario Parte_1 dell'unità immobiliare sita nel Condominio “ ”, ha proposto opposizione Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1360/2022 (r.g.n. 3542/2022) emesso dal Tribunale di pagina 1 di 5 Cosenza, con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in solido con la sig.ra Controparte_2
, nuda proprietaria dell'unità immobiliare, la somma di € 8.962,38 oltre interessi e
[...] spese, a titolo di contributi condominiali.
L'opponente ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto e, nel merito, la sua revoca, deducendo la nullità della delibera assembleare del
28.04.2022, posta a fondamento della pretesa creditoria, nonché delle precedenti delibere di approvazione dei rendiconti, sostenendo che il bilancio non fosse veritiero e privo di giustificativi, che la morosità contestata non dovesse essere imputata all'usufruttuario ma alla nuda proprietaria, che il decreto non distinguesse le rispettive quote di debito e che mancasse l'approvazione del piano di riparto, presupposto indispensabile per la concessione della provvisoria esecutività ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. Ha inoltre chiesto, in via riconvenzionale, la declaratoria di nullità della delibera del 28.04.2022, con vittoria di diritti, spese e onorari del giudizio.
Con comparsa del 04.03.2023 si è costituito in giudizio il , Controparte_1 resistendo alle domande dell'opponente in quanto ritenute infondate.
A tal fine, il ha sostenuto che la delibera del 28.04.2022 aveva regolarmente CP_1 approvato il bilancio consuntivo 2021 insieme al riparto delle spese, come risultava dal verbale assembleare. Aggiungeva che eventuali irregolarità riguardavano l'annullabilità e non la nullità, e dovevano essere fatte valere entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137
c.c., ormai scaduto. Ha sostenuto altresì non sussistere i presupposti per la sospensione, mancando sia la fondatezza delle ragioni dell'opposizione sia il pericolo di danno derivante dall'esecuzione e, pertanto, ha chiesto in via preliminare il rigetto della relativa domanda. Ha concluso chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, con condanna di parte opposta per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza del 07.03.2023 il G.I., non ravvisandone i presupposti, ha rigettato la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha assegnato i termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Alla successiva udienza del 09.06.2023 il G.I. ha disposto l'esperimento della procedura obbligatoria di mediazione nei successivi 15 giorni, conclusasi con esito negativo.
La causa, non richiedendo attività istruttoria in quanto documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 09.07.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
pagina 2 di 5 L'opposizione va rigettata in quanto infondata.
In via preliminare, va osservato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si svolge secondo le regole di un giudizio ordinario di cognizione. Ne consegue che la ripartizione dell'onere probatorio si svolge secondo le regole generali dell'art. 2697 c.c.: spetta al creditore opposto, attore in senso sostanziale, dimostrare la sussistenza del credito azionato, mentre incombe sull'opponente/convenuto provare circostanze idonee a paralizzare la pretesa, quali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (Cass. SS.UU., sentenza
30 ottobre 2001, n. 13533).
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla scorta della delibera condominiale del 28.04.2022, che approva il bilancio consuntivo dell'anno 2021 e il relativo piano di riparto delle spese.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che : “La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente del credito del e CP_1 legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del
a pagare le somme nel processo di opposizione a cognizione piena ed CP_1 esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere.” (Cass. civ., Sez.
II, ord. 2 febbraio 2025, n. 2460).
Tale principio è coerente con l'art. 63 disp. att. c.c., che consente all'amministratore di ottenere decreto ingiuntivo sulla base dello stato di ripartizione approvato dall'assemblea.
Ne deriva che il verbale assembleare di approvazione del bilancio consuntivo e del piano di riparto è il documento che fonda l'obbligazione del singolo condomino e consente l'emissione del decreto ingiuntivo e la successiva conferma in fase di opposizione.
In ogni caso, si rileva che, in questa sede, il giudice non è chiamato a riesaminare la legittimità del provvedimento monitorio, ma a verificare la fondatezza della pretesa creditoria sottostante, accertando la sussistenza del credito e l'eventuale prova di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dedotti dall'opponente (Sez. Unite, sent. 30 ottobre 2001, n. 13533;
Cass. Civ., Sez. III, sent. 17 dicembre 2024, n. 32959).
Tale verifica riguarda non solo la sussistenza del credito, ma anche la qualificazione dei vizi dedotti dall'opponente, poiché da essa dipende il regime di invalidità applicabile.
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la nullità delle delibere condominiali pagina 3 di 5 è ipotesi eccezionale e si configura solo in presenza di vizi radicali, come la mancanza degli elementi essenziali, l'impossibilità materiale o giuridica dell'oggetto o il contenuto illecito, contrario a norme imperative o all'ordine pubblico. Diversamente, le violazioni di legge o di regolamento, comprese quelle relative alla redazione del rendiconto o alla mancata allegazione di documenti giustificativi, danno luogo a meri vizi di legittimità che si traducono in annullabilità, da far valere nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137 c.c. (Cass. Sez.
Unite, 14 aprile 2021, n. 9839).
Nel caso di specie, le doglianze dell'opponente attengono a profili contabili e procedurali e non incidono sugli elementi essenziali della delibera, sicché avrebbero dovuto essere fatte valere con tempestiva impugnazione per annullabilità.
Il termine è spirato e la delibera è pertanto pienamente valida ed efficace.
Sulla mancata indicazione delle quote nel decreto ingiuntivo opposto.
L'opponente lamenta altresì la nullità del decreto ingiuntivo per mancata indicazione delle quote imputabili all'usufruttuario e alla nuda proprietaria, assumendo che tale omissione impedirebbe l'eventuale ripetizione tra coobbligati.
Tale censura non merita accoglimento.
Ed invero: “la legge di riforma del condominio entrata in vigore nel 2013 ha sancito la responsabilità solidale del nudo proprietario e dell'usufruttuario per il pagamento di tutti i contributi condominiali dovuti all'amministratore di condominio, senza alcuna distinzione tra opere ordinarie e straordinarie, rilevanti ante riforma, e tale distinzione appare attualmente operativa soltanto nei rapporti interni”. (Tribunale di Padova, sentenza n. 47 dell'11 gennaio
2019).
La giurisprudenza di legittimità ha confermato tale impostazione,statuendo che: ”gli artt. 1004
e 1005 c.c., pur con diversa formulazione – facendo richiamo il primo alla manutenzione ordinaria ed il secondo alle riparazioni straordinarie – operano una ripartizione tra nudo proprietario ed usufruttuario delle spese tutte di manutenzione del bene”. (Cfr. Cass. Civ., sent. n. 22703 del 2015; Cass. Civ., ord. n. 22797 del 2019)
È dunque necessario chiarire che la ripartizione prevista dagli artt. 1004 e 1005 c.c. riguarda esclusivamente i rapporti interni tra usufruttuario e nudo proprietario, mentre nei confronti del condominio opera la responsabilità solidale sancita dall'art. 67 disp. att. c.c., in base al quale pagina 4 di 5 “Il nudo proprietario e l'usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale.”
Pertanto, la mancata indicazione delle quote interne nel decreto ingiuntivo non determina nullità né inefficacia del titolo monitorio. Il decreto si fonda sulla delibera assembleare del
28.04.2022, che ha approvato il bilancio consuntivo e il piano di riparto relativi all'esercizio
2021, delibera valida ed efficace perché non impugnata nei termini di legge.
Ne consegue che il credito azionato è certo, liquido ed esigibile.
Infine, il fatto che il decreto non indichi le quote non preclude l'eventuale azione di regresso, poiché il criterio di ripartizione è fissato dalla legge (artt. 1004 e 1005 c.c.) e non dal titolo monitorio. Dopo il pagamento, ciascun coobbligato potrà esercitare il regresso ex art. 1299
c.c. nei confronti dell'altro per la quota di competenza.
Su tali basi, l'opposizione deve essere rigettata, essendo infondata.
Resta assorbita ogni altra questione, anche nel merito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-Rigetta l'opposizione proposta e per l'effetto conferma l'opposto decreto ingiuntivo n. 1360/2022;
-Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro
919,00 per fase di studio, euro 777,00 per fase introduttiva, euro 1.680,00 per fase istrutt/trattaz, ed euro 1.701,00 per fase decisionale, oltre forfetario 15%, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cosenza, 24 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giuditta Antonella Guaglianone
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