Ordinanza cautelare 9 luglio 2025
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00812/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03018/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3018 del 2025, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo 323;
contro
U.T.G. - Prefettura di Caserta, Ministero dell'Interno, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Stazione di Trentola Ducenta, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Gruppo di Aversa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
a) del 16.4.2025 di divieto alla detenzione del porto d’armi così come notificato in data 17.4.2025 emesso nell’ambito del fascicolo n. 9719/2024/6d/ Area 1 Bis; b) ove e per quanto lesiva della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. -OMISSIS-dell’11.11.2024; c) ove e per quanto lesivo del provvedimento con cui è stato disposto il ritiro cautelare dell’arma e delle munizioni legalmente detenute dal ricorrente così come eseguito in data 18.11.2024 in uno al relativo verbale; d) ove e per quanto lesivo del parere reso dal Comando Gruppo Carabinieri di Aversa con cui è stato ritenuto “opportuna l’emissione del decreto interdittivo”, di data e protocollo sconosciuti e non noto al ricorrente; e) di tutti gli ulteriori atti lesivi nonché per la declaratoria dell’obbligo di riconsegna dell’arma e delle munizioni di proprietà del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Caserta e di Ministero dell'Interno, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Stazione di Trentola Ducenta e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Gruppo di Aversa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. IO FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso notificato e depositato nei termini di rito, -OMISSIS-Istruttore di Vigilanza presso il Comune di Trentola Ducenta, cui è stata attribuita la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, ha impugnato il decreto in epigrafe con cui la Prefettura di Caserta gli ha vietato la detenzione di armi e munizioni.
L'iter procedimentale che ha condotto all'adozione dell'atto gravato ha preso le mosse da una denuncia-querela per il reato di minaccia (art. 612 c.p.) sporta in data 18 novembre 2024 da -OMISSIS-nei confronti dell'odierno ricorrente. Nella medesima data, i Carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta procedevano al ritiro cautelare delle armi legalmente detenute dal sig. -OMISSIS- e, il giorno successivo, proponevano alla Prefettura l'adozione del provvedimento di divieto ex art. 39 T.U.L.P.S..
Avviato il procedimento amministrativo, il ricorrente presentava le proprie memorie difensive, contestando la veridicità dei fatti addebitatigli, sia evidenziando di aver a sua volta sporto, in data 22 novembre 2024, denuncia-querela per minaccia e stalking nei confronti del -OMISSIS-, sia sottolineando la propria specchiata moralità, l'assenza di precedenti e la sua qualifica professionale, che presuppone requisiti di affidabilità.
Ciò nonostante, la Prefettura di Caserta, con il decreto impugnato, disponeva il divieto di detenzione armi, motivando la decisione sulla base della constatazione che, proprio dalla lettura delle memorie difensive e delle querele contrapposte, "viene comprovata la sussistenza di forti dissidi tra le parti, situazione conflittuale che, al di là di quelle che saranno le determinazioni dell'Autorità Giudiziaria in merito ai fatti accaduti, impone l'adozione di misure cautelari al fine di prevenire possibili abusi".
Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha dedotto plurimi motivi di illegittimità, riconducibili alla violazione degli artt. 39 e 43 T.U.L.P.S. e dell'art. 3 della L. 241/1990, nonché all'eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, irragionevolezza, difetto di motivazione e violazione del principio di proporzionalità. In particolare, ha lamentato che l'Amministrazione si sia basata acriticamente su una singola denuncia, senza svolgere alcuna autonoma istruttoria per accertare la veridicità dei fatti, senza considerare la sua contro-querela e gli elementi a discarico forniti (tra cui la presenza di testimoni terzi), e senza operare una valutazione complessiva della sua personalità. Ha inoltre censurato la mancata adozione di una "motivazione rafforzata", necessaria in ragione delle gravi ripercussioni del provvedimento sulla sua attività lavorativa di agente di pubblica sicurezza.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, le quali, con memoria difensiva, hanno sostenuto la legittimità dell'operato, evidenziando l'ampia discrezionalità in materia, l'autonomia del procedimento amministrativo rispetto a quello penale e la sufficienza della mera esistenza di una situazione conflittuale per fondare un giudizio prognostico di inaffidabilità.
Il Collegio, con ordinanza n. 1496/2025 del 9 luglio 2025, ha accolto l'istanza cautelare, rilevando la fondatezza del fumus boni iuris alla luce della sopravvenuta archiviazione del procedimento penale a carico del ricorrente, della mancata valutazione di tale elemento da parte dell'Amministrazione, della carenza di un'approfondita valutazione della personalità del ricorrente e dell'omissione di un'istruttoria adeguata, nonché della necessità di una motivazione rafforzata in considerazione della professione svolta. Conseguentemente, ha ordinato all'Amministrazione di procedere al riesame del provvedimento.
In esecuzione di tale ordinanza, la Prefettura di Caserta, con provvedimento prot. n.-OMISSIS-del 22 luglio 2025, ha disposto la revoca del decreto impugnato, dando atto del contenuto dell'ordinanza cautelare e di una nuova nota del Comando Gruppo Carabinieri di Aversa che confermava l'assenza di ulteriori elementi a carico del sig. -OMISSIS-.
Con memoria depositata in vista dell'udienza di merito, la difesa del ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
All'udienza pubblica del 27 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il Collegio deve, in via preliminare, prendere atto che, in corso di causa, l'Amministrazione resistente ha adottato il provvedimento di revoca prot. n.-OMISSIS-del 22 luglio 2025, con cui ha ritirato in autotutela il decreto prefettizio oggetto del presente gravame. Tale atto, rimuovendo con efficacia ex tunc il provvedimento lesivo, ha determinato il pieno soddisfacimento della pretesa principale del ricorrente, volta alla caducazione del divieto di detenzione armi.
Ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., "qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere". Tale evenienza si è pacificamente verificata nel caso di specie, essendo venuto meno l'oggetto della controversia e, con esso, l'interesse del ricorrente a una pronuncia di merito sull'annullamento dell'atto (Consiglio di Stato, num. 2805 del 2025).
Conseguentemente, dev’essere dichiarata la cessata materia del contendere.
3.- Tuttavia, la declaratoria di cessazione della materia del contendere non esime il giudice dal provvedere alla regolamentazione delle spese di lite. Secondo un principio consolidato, tale statuizione deve avvenire sulla base del criterio della soccombenza virtuale, che impone al giudice di effettuare una valutazione prognostica sulla fondatezza del ricorso e sull'esito che il giudizio avrebbe avuto qualora fosse proseguito fino a una pronuncia di merito.
Nel caso di specie, un'analisi approfondita degli atti di causa e dei motivi di ricorso conduce a ritenere che il gravame, con ogni probabilità, avrebbe trovato accoglimento. Tale valutazione si fonda sulle seguenti considerazioni.
3.1. È pur vero, come sostenuto dalla difesa erariale, che in materia di autorizzazioni di polizia relative alle armi, l'Amministrazione gode di un'ampia discrezionalità, finalizzata a prevenire, con la massima cautela, ogni possibile abuso, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica]. Il porto d'armi non costituisce un diritto soggettivo, ma un'eccezione al generale divieto, e il giudizio di affidabilità del soggetto può essere negato anche in presenza di elementi non penalmente rilevanti, ma sintomatici di una personalità non pienamente affidabile. Tuttavia, tale ampia discrezionalità non può mai trasmodare in arbitrarietà o essere esercitata in assenza di un'adeguata istruttoria e di una congrua motivazione. Il potere prefettizio ex art. 39 T.U.L.P.S., pur avendo natura cautelare e preventiva, deve fondarsi su una valutazione complessiva della personalità del soggetto, basata su elementi fattuali concreti e non su mere congetture o automatismi.
Nel caso in esame, il provvedimento impugnato appare viziato da un evidente difetto di istruttoria e da una motivazione stereotipata. L'Amministrazione ha fondato il proprio giudizio di inaffidabilità sull'unica circostanza della "sussistenza di forti dissidi tra le parti", desunta in modo automatico dalla presenza di denunce-querele reciproche. Così operando, la Prefettura ha omesso di compiere quell'autonoma valutazione dei fatti che le compete, limitandosi a un richiamo acritico della situazione di conflittualità, senza approfondirne la reale natura, la gravità e, soprattutto, senza ponderare gli specifici elementi a discarico forniti dal ricorrente, quali la sua versione dei fatti, la sua qualifica di agente di pubblica sicurezza, la sua condizione di incensurato e la sua indicazione di testimoni terzi presenti all'occorso. Come correttamente rilevato dal Collegio in sede cautelare, la motivazione appare "stereotipata, non calibrata sulla peculiarità del caso concreto".
3.3.- A ciò si aggiunge la violazione del principio di proporzionalità e la mancata adozione di una "motivazione rafforzata". La giurisprudenza ha costantemente affermato che, qualora il provvedimento restrittivo in materia di armi incida direttamente sulla capacità lavorativa del destinatario (come nel caso di guardie particolari giurate o, a maggior ragione, di agenti di pubblica sicurezza), l'Amministrazione è gravata da un onere istruttorio e motivazionale più stringente. Essa deve dar conto di aver operato una valutazione particolarmente rigorosa, ponderando l'impatto del provvedimento sulla posizione professionale dell'interessato e fondando la prognosi di inaffidabilità su fatti concreti e significativi, idonei a dimostrare un pericolo attuale e non meramente ipotetico (Tar Piemonte, sentenza num. 502 del 2025). Nel caso di specie, il decreto prefettizio non contiene alcun cenno alla professione del ricorrente né una ponderazione delle gravissime conseguenze che il divieto avrebbe comportato sul suo status lavorativo.
3.4. Infine, assume un peso decisivo la circostanza che l'intero impianto accusatorio su cui si fondava il provvedimento prefettizio sia venuto meno con il decreto di archiviazione del procedimento penale del 20 giugno 2025. Se è vero che l'esito del giudizio penale non è di per sé vincolante per l'Amministrazione, che può autonomamente valutare i fatti storici, è altrettanto vero che, nel caso di specie, il provvedimento si basava unicamente sull'episodio della denuncia, senza alcun altro elemento a sostegno. La sopravvenuta archiviazione, seppur per remissione di querela, ha svuotato di consistenza l'unico presupposto fattuale posto a fondamento del divieto, rendendo l'assetto motivazionale originario del tutto inattuale e privo di supporto probatorio.
4.- La fondatezza virtuale del ricorso è, da ultimo, inequivocabilmente confermata dal comportamento processuale e procedimentale dell'Amministrazione stessa. La revoca del provvedimento non è scaturita da una spontanea riconsiderazione, ma è stata adottata in esecuzione dell'ordinanza cautelare di questo Tribunale, che già aveva evidenziato i medesimi profili di illegittimità qui ripercorsi. Tale circostanza corrobora il convincimento che, in assenza di tale intervento satisfattivo, il ricorso sarebbe stato accolto nel merito.
Per tutte le ragioni esposte, la soccombenza virtuale va imputata all'Amministrazione resistente.
5.- Le spese di giudizio seguono, pertanto, la soccombenza virtuale e sono liquidate come da dispositivo a carico del Ministero dell'Interno.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l'Amministrazione resistente, in persona del Ministero dell'Interno, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA BB, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
IO FE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO FE | IA BB |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.