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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 685/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
NA GI, Relatore
DEMONTIS SERGIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 636/2024 depositato il 12/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Rappresentante Legale Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Citta' Metropolitana Di Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1457 DEL 04.12.2023 SA (COMUNALE-PROVINCIALE) 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1010 DEL 09.11.2023 SA (COMUNALE-PROVINCIALE) 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 200/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: in atti
Resistente/Appellato: in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso/reclamo in epigrafe, del 31.01.2024, contro la Città Metropolitana di Palermo,il
Ricorrente_1 in nome del presidente pro tempore Rappresentante_1, con sede in Belmonte Mezzagno (PA), impugnava:
gli avvisi di accertamento per Tosap 2018 n. 1457 del 04.12.2023 in riferimento alla Indirizzo_1 e n. 1010 del 09.11.2023 in riferimento alla Indirizzo_2, per un totale comprensivo di interessi e sanzioni, rispettivamente, di €.1.094,00 e €.17.129,00, notificati, rispettivamente in data 19.12.2023 e
12.12.2023.
Parte ricorrente nel ricorso rilevava:
1.l'infondatezza della superficie imponibile di mq. 34,00 e 355 accertata arbitrariamente dalla Città
Metropolitana di Palermo per il 2018 per 2 attraversamenti sotterranei delle Indirizzo-1,2 per avere imposto un tassa di suolo pubblico, per un occupazione di uso irriguo. Violazione dell'art. 63 della legge n. 549/1995;
2.l'illegittimità dell'avviso di accertamento per avere sottoposto a tassazione l'occupazione di conduttura idrica necessaria all'attività idrica in un comune montano.
La Città Metropolitana di Palermo con istanza del 09.01.2026, chiedeva la consultazione da remoto del fascicolo telematico per un'eventuale costituzione in giudizio.
La Città Metropolitana di Palermo,conseguentemente, si costituiva in giudizio e nelle proprie controdeduzioni rilevava:
1. che l'esonero dalla tassa delle occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola nei comuni classificati montani fosse una possibilità riservata alla Città
Metropolitana di Palermo, non sussistendone alcun obbligo di legge;
2. circa l'eccezione di infondatezza della superficie imponibile rilevata nel 1° motivo del ricorso, veniva rilevato che nel disciplinare tecnico allegato alla Determinazione di Autorizzazione/Concessione n. 336/C del 25/09/2001 erano stati dettagliatamente specificati i parametri di calcolo della superficie occupata corrispondente a quella di cui all'avviso di accertamento in questione;
3. circa il richiamato dispositivo della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Palermo per il 2015 n.
2608/2022 depositata il 30/09/2022 veniva rappresentato che fra i motivi della decisione veniva fatto riferimento all'art. 63 della L. 549/95 laddove come prima rilevato è previsto che i Comuni e le Provincie possono “……..”, cosa non adottata dalla Città Metropolitana di Palermo in base al contenuto del Regolamento T.O.S.AP. per il 2018, pertanto essa non poteva costituire valido precedente generatosi, a causa della impossibilità della propria costituzione in giudizio in quel procedimento, che comunque veniva eseguito nel relativo dispositivo ormai passato in giudicato;
4. circa il richiamato punto 10 delle premesse del ricorso in questione, a supporto della presunta esenzione dal pagamento della tassa di occupazione di area pubblica, laddove veniva richiamato il regolamento successivo a quello in vigore dal 2013 al 2020, che invece doveva essere applicato per l'annualità di che trattasi, veniva specificato che detto nuovo Regolamento era entrato in vigore a partire dall'1/1/2021, dunque non applicabile per i periodi precedenti e da ciò l'assoggettabilità al tributo di che trattasi per l'annualità 2018.
Con ulteriore memoria illustrativa, depositata il 19.01.2026,la Città Metropolitana di Palermo, insistendo in tutto quanto dedotto ed eccepito nell'atto di costituzione in giudizio rappresentava, altresì, chela Società ricorrente era stata titolare di due concessioni amministrative, relative ad occupazione di aree pubbliche e nello specifico di sottosuolo pubblico per attraversamento sotterraneo con condutture idriche, rilasciate rispettivamente con Determinazione Dirigenziale di Autorizzazione/Concessione n. 450 del 9 ottobre 1996
e con Determinazione Dirigenziale di Autorizzazione/Concessione n. 336/C del 25 settembre 2001, entrambe aventi, come espressamente previsto nei relativi provvedimenti, durata ventennale. Risultava pacifico che la Società ricorrente non avesse mai presentato alcuna istanza di rinnovo delle suddette concessioni, con la conseguenza che le stesse erano definitivamente scadute rispettivamente nell'anno 2016 e nell'anno
2021. Ne derivava che, a far data da tali scadenze, l'occupazione delle aree oggetto di concessione doveva qualificarsi a tutti gli effetti come “ abusiva”.
Pertanto, l'eventuale accoglimento del ricorso determinerebbe:
1. • un gravissimo e inammissibile precedente, in quanto finirebbe per legittimare la protrazione dell'occupazione di beni pubblici in assenza di un valido titolo concessorio;
2. • un danno patrimoniale all'Ente che si vedrebbe costretto a riconoscere agevolazioni e/o esenzioni, non contemplate dal Regolamento pro tempore vigente, e per di più su occupazioni abusive per le quali, anche laddove il Regolamento vigente le contemplasse non sarebbero applicabili stante lo stato di
“Occupazione Abusiva”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Occorre preliminarmente esaminare il motivo delle controdeduzioni di parte resistente relativo alla inesistenza dell'esenzione per l'anno 2018 (oggetto dell'imposizione per cui è causa) in quanto, nell'esercizio della facoltà concessa dal legislatore con l'art.63 del L. 549/95 che “i comuni e le province, anche in deroga agli articoli 44 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono con apposite deliberazioni: a) stabilire la non applicazione della tassa sui passi carrabili;
b) esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate o commisurare la tassa alla superficie dei singoli posti assegnati;
c) esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola nei comuni classificati montani;
d) attribuire alle deliberazioni di cui al presente comma anche effetto retroattivo per gli anni nei quali non abbiano applicato la rispettiva tassa anche fin dal 1° gennaio 1988”, il Comune parte resistente per l'annualità 2018 non aveva concesso l'esenzione attraverso l'emanazione del Regolamento per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed Aree pubbliche approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 19 del 21/11/2013.
Nell'Avviso impugnato tale Regolamento è citato a motivazione della richiesta delle somme dovute e per l'applicazione della sanzione. Esaminato questo punto occorre verificare che la somma richiesta sia titolo di tributo che a titolo di sanzione sia corretta atteso che questa è comunque una doglianza del ricorrente.
Anche su questo punto convincono le controdeduzioni del Comune nella misura in cui richiamano i presupposti delle superfici oggetto delle autorizzazioni a suo tempo concesse su richiesta dell'odierno ricorrente.
Alla soccombenza, tuttavia, non segue la condanna alle spese atteso che il susseguirsi dell'esenzione (prima concessa, poi tolta ed infine riconcessa) può avere ingenerato l'errato convincimento del contribuente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
NA GI, Relatore
DEMONTIS SERGIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 636/2024 depositato il 12/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Rappresentante Legale Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Citta' Metropolitana Di Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1457 DEL 04.12.2023 SA (COMUNALE-PROVINCIALE) 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1010 DEL 09.11.2023 SA (COMUNALE-PROVINCIALE) 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 200/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: in atti
Resistente/Appellato: in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso/reclamo in epigrafe, del 31.01.2024, contro la Città Metropolitana di Palermo,il
Ricorrente_1 in nome del presidente pro tempore Rappresentante_1, con sede in Belmonte Mezzagno (PA), impugnava:
gli avvisi di accertamento per Tosap 2018 n. 1457 del 04.12.2023 in riferimento alla Indirizzo_1 e n. 1010 del 09.11.2023 in riferimento alla Indirizzo_2, per un totale comprensivo di interessi e sanzioni, rispettivamente, di €.1.094,00 e €.17.129,00, notificati, rispettivamente in data 19.12.2023 e
12.12.2023.
Parte ricorrente nel ricorso rilevava:
1.l'infondatezza della superficie imponibile di mq. 34,00 e 355 accertata arbitrariamente dalla Città
Metropolitana di Palermo per il 2018 per 2 attraversamenti sotterranei delle Indirizzo-1,2 per avere imposto un tassa di suolo pubblico, per un occupazione di uso irriguo. Violazione dell'art. 63 della legge n. 549/1995;
2.l'illegittimità dell'avviso di accertamento per avere sottoposto a tassazione l'occupazione di conduttura idrica necessaria all'attività idrica in un comune montano.
La Città Metropolitana di Palermo con istanza del 09.01.2026, chiedeva la consultazione da remoto del fascicolo telematico per un'eventuale costituzione in giudizio.
La Città Metropolitana di Palermo,conseguentemente, si costituiva in giudizio e nelle proprie controdeduzioni rilevava:
1. che l'esonero dalla tassa delle occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola nei comuni classificati montani fosse una possibilità riservata alla Città
Metropolitana di Palermo, non sussistendone alcun obbligo di legge;
2. circa l'eccezione di infondatezza della superficie imponibile rilevata nel 1° motivo del ricorso, veniva rilevato che nel disciplinare tecnico allegato alla Determinazione di Autorizzazione/Concessione n. 336/C del 25/09/2001 erano stati dettagliatamente specificati i parametri di calcolo della superficie occupata corrispondente a quella di cui all'avviso di accertamento in questione;
3. circa il richiamato dispositivo della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Palermo per il 2015 n.
2608/2022 depositata il 30/09/2022 veniva rappresentato che fra i motivi della decisione veniva fatto riferimento all'art. 63 della L. 549/95 laddove come prima rilevato è previsto che i Comuni e le Provincie possono “……..”, cosa non adottata dalla Città Metropolitana di Palermo in base al contenuto del Regolamento T.O.S.AP. per il 2018, pertanto essa non poteva costituire valido precedente generatosi, a causa della impossibilità della propria costituzione in giudizio in quel procedimento, che comunque veniva eseguito nel relativo dispositivo ormai passato in giudicato;
4. circa il richiamato punto 10 delle premesse del ricorso in questione, a supporto della presunta esenzione dal pagamento della tassa di occupazione di area pubblica, laddove veniva richiamato il regolamento successivo a quello in vigore dal 2013 al 2020, che invece doveva essere applicato per l'annualità di che trattasi, veniva specificato che detto nuovo Regolamento era entrato in vigore a partire dall'1/1/2021, dunque non applicabile per i periodi precedenti e da ciò l'assoggettabilità al tributo di che trattasi per l'annualità 2018.
Con ulteriore memoria illustrativa, depositata il 19.01.2026,la Città Metropolitana di Palermo, insistendo in tutto quanto dedotto ed eccepito nell'atto di costituzione in giudizio rappresentava, altresì, chela Società ricorrente era stata titolare di due concessioni amministrative, relative ad occupazione di aree pubbliche e nello specifico di sottosuolo pubblico per attraversamento sotterraneo con condutture idriche, rilasciate rispettivamente con Determinazione Dirigenziale di Autorizzazione/Concessione n. 450 del 9 ottobre 1996
e con Determinazione Dirigenziale di Autorizzazione/Concessione n. 336/C del 25 settembre 2001, entrambe aventi, come espressamente previsto nei relativi provvedimenti, durata ventennale. Risultava pacifico che la Società ricorrente non avesse mai presentato alcuna istanza di rinnovo delle suddette concessioni, con la conseguenza che le stesse erano definitivamente scadute rispettivamente nell'anno 2016 e nell'anno
2021. Ne derivava che, a far data da tali scadenze, l'occupazione delle aree oggetto di concessione doveva qualificarsi a tutti gli effetti come “ abusiva”.
Pertanto, l'eventuale accoglimento del ricorso determinerebbe:
1. • un gravissimo e inammissibile precedente, in quanto finirebbe per legittimare la protrazione dell'occupazione di beni pubblici in assenza di un valido titolo concessorio;
2. • un danno patrimoniale all'Ente che si vedrebbe costretto a riconoscere agevolazioni e/o esenzioni, non contemplate dal Regolamento pro tempore vigente, e per di più su occupazioni abusive per le quali, anche laddove il Regolamento vigente le contemplasse non sarebbero applicabili stante lo stato di
“Occupazione Abusiva”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Occorre preliminarmente esaminare il motivo delle controdeduzioni di parte resistente relativo alla inesistenza dell'esenzione per l'anno 2018 (oggetto dell'imposizione per cui è causa) in quanto, nell'esercizio della facoltà concessa dal legislatore con l'art.63 del L. 549/95 che “i comuni e le province, anche in deroga agli articoli 44 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono con apposite deliberazioni: a) stabilire la non applicazione della tassa sui passi carrabili;
b) esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate o commisurare la tassa alla superficie dei singoli posti assegnati;
c) esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola nei comuni classificati montani;
d) attribuire alle deliberazioni di cui al presente comma anche effetto retroattivo per gli anni nei quali non abbiano applicato la rispettiva tassa anche fin dal 1° gennaio 1988”, il Comune parte resistente per l'annualità 2018 non aveva concesso l'esenzione attraverso l'emanazione del Regolamento per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed Aree pubbliche approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 19 del 21/11/2013.
Nell'Avviso impugnato tale Regolamento è citato a motivazione della richiesta delle somme dovute e per l'applicazione della sanzione. Esaminato questo punto occorre verificare che la somma richiesta sia titolo di tributo che a titolo di sanzione sia corretta atteso che questa è comunque una doglianza del ricorrente.
Anche su questo punto convincono le controdeduzioni del Comune nella misura in cui richiamano i presupposti delle superfici oggetto delle autorizzazioni a suo tempo concesse su richiesta dell'odierno ricorrente.
Alla soccombenza, tuttavia, non segue la condanna alle spese atteso che il susseguirsi dell'esenzione (prima concessa, poi tolta ed infine riconcessa) può avere ingenerato l'errato convincimento del contribuente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.