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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 24/10/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Alessandra Angiuli, in funzione di giudice d'appello, ha pronunciato la seguen-
te
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 545 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
tra
cod. fisc. , in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore, legale rappresentante p.t., Parte_2
, elettivamente domiciliato in Crotone, alla via Firenze, n. 22, presso lo
[...]
studio dell'avv. Silvia Leto (cod. fisc. , pec: C.F._1
, che lo rappresenta e difende per in calce all'atto di ap- Email_1
pello;
- Appellante -
contro
1
nato a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Crotone, alla via XXV C.F._2
Aprile, n. 157, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Medici (cod. fisc.
– pec: , per mandato in cal- C.F._3 Email_2
ce alla comparsa di risposta;
-Appellato e appellante incidentale-
Oggetto: Appello contro la sentenza n. 122/2024, emessa in data
18.3.2024, nella causa civile iscritta al n. 1505/2021 del R.G.A.C., dal Giudice di
Pace di Crotone, notificata il 19.3.2024.
FATTO
Con atto di appello ritualmente notificato, il Parte_1
proponeva gravame avverso la sentenza n. 122/2024, emessa in data 18.3.2024,
nella causa civile iscritta al n. 1505/2021 del R.G.A.C., dal Giudice di Pace di
Crotone, notificata il 19.3.2024, con la quale era stata accolta la domanda for-
mulata in primo grado da e così disposto: “dichiara Controparte_1
l'invalidità delle delibere assembleari del 13.01.2020, 30.01.2020, 20.02.2020,
16.09.2020 nonché del bilancio preventivo, quota per giudizio 2020 con la rela-
tiva ripartizione del bilancio preventivo redazione nuove tabelle 2020 con la re-
lativa ripartizione, annullandole e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
2 100/21 del Giudice di Pace di Crotone”.
In particolare, l'appellante esponeva: che aveva Controparte_1
formulato opposizione al decreto ingiuntivo notificato il 6.7.2021 ed aveva in via riconvenzionale impugnato alcune delibere assembleari, asseritamente non comunicategli;
che la domanda era stata accolta;
che tuttavia la decisione era erronea, in quanto l'importo della somma richiesta in pagamento ammontava ad € 169,00 (per rate condominiali ordinarie) anziché a quella ingiunta di €
189,00, frutto di mero errore materiale, già corretto in sede di pagamento del debitore;
che in realtà le delibere e i verbali relativi alle assemblee condominia-
li del 13.01.2020, 30.01.2020 (data di assemblea inesistente, dovendo ritenersi la data corretta del 28.1.2020), 20.02.2020 e 16.09.2020 erano stati tutti comunicati o alle relative assemblee l' aveva partecipato, anche a mezzo di delegati. CP_1
Chiedeva, pertanto, in accoglimento dell'appello, la riforma della senten-
za appellata, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dall'appellato in primo grado.
Si costituiva con propria comparsa, formulando ap- Controparte_1
pello incidentale ai sensi dell'art. 343, co. 1, c.p.c., chiedendo la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato l'istanza di declara-
toria di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tardività della notifica;
oltre che per omessa pronuncia su più capi della domanda formulati con l'atto di citazione del 06.07.2021 di seguito riportati: “d) Sempre in via riconvenzio-
3 nale, accertare e dichiarare che il signor ha Controparte_1
pagato alla ditta , in luogo del , la fat- Parte_3 Parte_1
tura n°3 del 26.01.2021 di € 549,00, risultando, l'odierno opponente, creditore del della pari somma. Conseguentemente, con- Parte_1
dannare il al pagamento della somma di € 549,00 Parte_1
in favore del signor;
e) Sempre in via riconvenzionale ed Controparte_1
in via subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda di cui al capo c) delle presenti conclusioni, accertare e dichiarare che il signor
[...]
ha pagato alla ditta , in luogo del CP_1 Parte_3 Parte_4
, la fattura n°3 del 26.01.2021 di € 549,00, risultando, l'odierno op-
[...]
ponente, creditore del della somma di € 360,00. Parte_1
Conseguentemente, condannare il al pagamento Parte_1
della somma di € 360,00 in favore del signor ”. Nel merito, Controparte_1
chiedeva il rigetto dell'appello, in quanto in primo grado il odier- Parte_1
no appellante non aveva prodotto alcuna prova a sostegno dei suoi assunti, li-
mitandosi a produrle, in modo inammissibile, a corredo dell'atto di appello.
In assenza di attività istruttoria, ed acquisito il fascicolo di primo grado,
la causa era trattenuta in decisione in data 12.5.2025 con i termini vecchio rito.
MOTIVI
L'appello è solo parzialmente fondato e può essere accolto per quanto di
4 ragione.
E' invece infondato l'appello incidentale formulato da Controparte_2
.
[...]
Con l'atto di appello il ha censurato la sen- Parte_1
tenza del Giudice di Pace di Crotone che aveva accolto l'opposizione formulata da avverso il decreto ingiuntivo n. 100/2021 del medesi- Controparte_1
mo Giudice di Pace, notificato il 28.6.2021, avente ad oggetto il pagamento del-
la somma di € 189,00 a titolo di rate condominiali arretrate.
Dal canto suo, parte appellata, oltre ad aver richiesto il rigetto dell'appello, ha formulato appello incidentale chiedendo la riforma della sen-
tenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività della notifica e aveva ritenuto assorbiti gli altri motivi di opposizione, aventi ad oggetto la compensazione e la condanna del al pagamento di somme in suo favore. Parte_1
Con la sentenza appellata il Giudice di Pace di Crotone aveva in primo luogo rigettato il motivo di opposizione avente ad oggetto l'inefficacia del de-
creto ingiuntivo in quanto notificato tardivamente. Aveva motivato il rigetto sostenendo che “va disattesa l'istanza dell'opponente di inefficacia del d.i. op-
posto per tardività della notifica;
il giudice di pace che ha emesso il d.i. ha ri-
messo nei termini per la notifica il dopo un primo tentativo, am- Parte_1
pliamente nei termini, non andato a buon fine”.
Sebbene con motivazione stringata, tuttavia, deve rilevarsi che la pronun-
5 cia del Giudice di primo grado sul punto deve ritenersi corretta.
L'art. 644 c.p.c. è infatti norma comunemente interpretata nel senso che l'inefficacia del decreto ingiuntivo è dichiarabile nella sola ipotesi in cui man-
chi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta, poi-
ché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla,
è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso;
pertanto, potendo tale nullità od irregolarità essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo art. 650 c.p.c., deve essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della pre-
visione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c. (cfr., Cass., sez. lav., ord. n.
1509/2019). Anche, quindi, ove l'ingiunto proponga opposizione al fine di ec-
cepire l'inefficacia del provvedimento monitorio per tardività della notifica, ciò
non esime il giudice dell'opposizione dall'esaminare nel merito la domanda sottesa all'originario ricorso per ingiunzione.
In ogni caso, la declaratoria di inefficacia non può conseguire alla mera denuncia dell'irregolarità dell'iter notificatorio, come in sostanza ha fatto l'opponente in primo grado, perché siffatta denuncia, ove non accompagnata da contestazioni sulla pretesa creditoria e, dunque, non indirizzata all'apertura del giudizio di merito, non è idonea a raggiungere alcun risultato utile per l'opponente, neppure con riferimento alle spese della fase monitoria (Cass., n.
18791/2009).
Il motivo di impugnazione dell'appello incidentale avente ad oggetto
6 l'omessa pronuncia di inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività della no-
tifica dev'essere pertanto rigettato e la sentenza di primo grado confermata, sul punto.
La questione relativa all'importo ingiunto in pagamento, diverso per me-
ro errore materiale da quello dovuto, si deve ritenere risolta in quanto il Con-
dominio aveva ammesso di aver compiuto un errore di aver accettato il paga-
mento della minor somma come asseritamente dovuta, prima dell'emissione della sentenza di primo grado.
Quanto all'appello principale, parte appellante sostiene che la sentenza,
in punto di accoglimento della domanda riconvenzionale di annullamento di quattro delibere assembleari, sarebbe priva di motivazione, in sostanza.
Il Giudice di Pace sul punto aveva motivato nel modo seguente: “Anche
in merito a quanto dedotto dall'opponente sulla mancata comunicazione dei verbali delle assemblee, delle delibere e dei relativi bilanci preventivi (di cui al-
la documentazione allegata al fascicolo del procedimento monitorio), e sulla regolarità della convocazione alle assemblee, nulla ha contro dedotto l'opposto. D'altra parte nei verbali delle assemblee allegati al fascicolo del pro-
cedimento monitorio ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non compa-
re tra i presenti , né risulta che lo stesso abbia conferito Controparte_1
delega a qualcuno dei presenti a rappresentarlo. In assenza di prova della re-
golarità della costituzione delle assemblee e delle comunicazioni dei relativi verbali all'opponente, prova che avrebbe dovuto fornire il Condominio, attore
7 in senso sostanziale, gli atti devono essere annullati, poiché viziati”.
Tali asserzioni, in realtà, non trovano piena conferma nei verbali deposi-
tati nel fascicolo di primo grado dallo stesso , acquisito al presente. E' ve- CP_1
ro che in appello non possono essere considerati e acquisiti documenti nuovi,
come eccepisce la difesa di parte appellata (come del resto graniticamente rite-
nuto dalla Corte di Cass. sulla base della previsione dell'art. 345 c.p.c. – “il di-
vieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente testo dell'art. 345, comma 3, cod. proc. civ., può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluen-
te l'indispensabilità del documento ai fini del decidere”: cfr. Cass., 23.7.2025, n.
20786), ma è anche vero che il giudice può utilizzare la documentazione pre-
sente nel fascicolo anche se depositata dalla controparte o comunque esibita nella fase monitoria.
Ebbene, dall'analisi dei verbali di assemblea oggetto di impugnazione in primo grado, come sostenuto peraltro dall'appellante, emerge quanto segue:
l'assemblea del 13.1.2020, in seconda convocazione, vedeva la presenza dell'opponente in primo grado ( ) per Controparte_1 Controparte_3
mezzo di delegato ( ; dal verbale di assemblea si evince che Persona_1
l'unica decisione assunta fu quella della conferma dell'amministratore;
l'assemblea del 29.1.2020 (erroneamente indicata come assemblea del
30.1.2020) si svolse in assenza di e il relativo verbale non Controparte_1
8 risulta notificato – sebbene nel presente grado parte appellante abbia deposita-
to inammissibile documentazione dalla quale si evince che in effetti tale verba-
le fu regolarmente notificato, ma la documentazione non è utilizzabile;
l'assemblea del 20.2.2020 vedeva la presenza dell'opponente, personalmente;
l'assemblea del 16.9.2020 si svolse in assenza di e parte Controparte_1
opponente dichiara di aver notificato il verbale, ma di tale notifica non vi è
prova nel fascicolo di primo grado.
Erra, pertanto, il giudice di prime cure nel dichiarare l'invalidità delle de-
libere del 13.1.2020 e del 20.2.2020 in quanto alle stesse fu Controparte_1
presente, personalmente o per mezzo di delegato. Come previsto, infatti,
dall'art. 1337 co. 2 c.c. il condomino presente (personalmente o per delegato)
deve impugnare le delibere assembleari entro 30 gg. dallo svolgimento, e nella fattispecie in esame non le ha impugnate. Per le altre due, Controparte_1
considerato che l' non era presente alle assemblee, la mancata prova in CP_1
primo grado che i verbali furono allo stesso notificati consente al Giudice di
Pace di annullare le relative delibere.
Tuttavia, poiché l'assemblea rilevante per l'approvazione del bilancio
2020, dal quale è scaturito il debito di cui al decreto ingiuntivo, è quella del
29.1.2020, alla quale non risulta che l' partecipò né può essere considerata CP_1
la documentazione esibita per la prima volta in appello al riguardo, ne deriva la conferma della sentenza di primo grado anche sul punto dell'annullamento di tale delibera, anche in punto di approvazione del bilancio per il 2020.
9 Ha errato il Giudice di Pace nell'annullare inoltre le tabelle millesimali del 2020, tenuto conto che in effetti le tabelle nuove non furono approvate nel
2020, come si evince dalla lettura dei verbali impugnati.
In conclusione, l'appello principale va accolto soltanto quanto alle delibe-
re del 29.1.2020 e del 16.9.2020, che non possono essere annullate in quanto il procedimento fu svolto in modo regolare, mentre le delibere assembleari del
13.1.2020 e del 20.2.2020 non devono essere annullate.
Quanto all'appello incidentale, lo stesso non è fondato in quanto è rima-
sta sprovvista di prova l'asserzione di parte appellata secondo la quale il pa-
gamento di € 549,00 fu effettuato dall' in favore del CP_1 Parte_1
Dalla documentazione esibita da parte appellante incidentale – in primo grado – risulta infatti che in effetti corrispose per un in- Controparte_1
tervento tecnico in favore del Condominio il pagamento della somma di €
549,00, con bonifico del 15.3.2021 in favore della ditta . Parte_3
La prova che il pagamento fu corrisposto in favore del Condominio tut-
tavia non è stata fornita dall' , il quale ha esibito due note inviata a mezzo CP_1
mail dalla ditta e dall'amministratore p.t. Pt_3 Parte_2 Parte_5
dalle quali si evince soltanto che: la ditta con mail del 3.3.2021 ri-
[...] Pt_3
chiedeva al Condominio il pagamento della fattura per lavori asseritamente commissionati nel cantinato di proprietà di nel quarto Controparte_1
trimestre 2018; il Condominio non aveva ancora approvato i rendiconti della gestione dell'amministratore precedente fino al 2019 e chiedeva di visionare il
10 contratto per verificare la spettanza delle spese da pagare.
Dallo scambio menzionato non può ricavarsi che l' abbia versato CP_1
somme in adempimento di un'obbligazione condominiale, in quanto non è sta-
to chiarita la tipologia dei lavori compiuti né è stata esibita documentazione per chiarire tale questione, e dalla descrizione sommaria fatta nelle mail sem-
brerebbe trattarsi di lavori eseguiti nel cantinato di proprietà , senza che CP_1
possa neppure dedursi se in effetti siano di competenza condominiale o del singolo proprietario e quali possano essere le eventuali quote di spettanza.
Ne deriva, pertanto, il rigetto dell'appello incidentale.
Appare opportuno disporre la compensazione delle spese di lite del pre-
sente grado, tenuto conto della soccombenza reciproca derivante dal rigetto quasi totale dell'appello principale e del rigetto dell'appello incidentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, definitivamente pro-
nunciando sull'appello avverso la sentenza n. 122/2024, emessa in data
18.3.2024, nella causa civile iscritta al n. 1505/2021 del R.G.A.C., dal Giudi-
ce di Pace di Crotone, notificata il 19.3.2024, proposto da Parte_4
, cod. fisc. , in persona dell'amministratore, legale
[...] P.IVA_1
rappresentante p.t., , contro Parte_2 [...]
nato a [...] il [...], cod. fisc. CP_1
11 , con atto di citazione ritualmente notificato (R.G. n. C.F._2
545/2024), e sull'appello incidentale proposto dall'appellato, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, modifica il primo capo del
P.Q.M.
della sentenza di primo grado nei termini se-
guenti: “dichiara l'invalidità delle delibere assembleari del 29.01.2020
e 16.09.2020 nonché del bilancio preventivo, quota 2020, con relativa ripartizione”;
2) conferma, per il resto, la sentenza impugnata nella parte in cui ha re-
vocato il decreto ingiuntivo n. 100/21 del Giudice di Pace di Crotone;
3) rigetta l'appello incidentale;
4) compensa le spese di lite del presente grado.
Così deciso in Crotone, il 24 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Angiuli
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