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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 28/11/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.TO RA ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1184 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
CA LO e CA CO, ed elettivamente domiciliato in
IN EM
-ricorrente- contro
Controparte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.DI
[...] P.IVA_1
EN NI TI, elettivamente domiciliato in IN EM
-resistente-
OGGETTO: malattia professionale, indennizzo.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 6/11/2025 , da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente , con ricorso depositato in data 09/07/2024, ha evocato Parte_1
in giudizio l' e, premesso di aver prestato attività lavorativa per diversi anni CP_1
quale lavoratore addetto al carico e scarico delle merci dalle navi alla terraferma, ha contestato il giudizio medico legale dell' ,che ha escluso l'origine professionale CP_1
della malattia denunciata il 4/12/2022 (Spondilodiscopatie del tratto lombare).
L' convenuto, costituitosi con memoria difensiva, ha contestato l'assunto CP_1
della ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso, confermando le ragioni del rigetto esposte nella fase amministrativa.
1 La causa è stata istruita con documenti, testi e ctu medico legale.
Il ricorso è fondato e va accolto, per quanto infra.
Premesso che il danno biologico derivante da malattia professionale (o da infortunio sul lavoro) è indennizzabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del D.Lgs. n.
38 del 2000 solo se è pari o superiore al 6%, con la conseguenza che, un danno percentuale inferiore a tale soglia non da diritto al detto indennizzo.(cfr, anche
Cass.15245/2014).
Come noto, in presenza di malattia tabellata, il ricorrente per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo deve provare solo lo svolgimento di mansioni rientranti nelle lavorazioni tabellate, oltre che l'esistenza della malattia indicata nella tabella stessa.(cfr. in tale senso Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 13024 del 24/05/2017 In tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella”).
Invece, nell'ipotesi di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti.”. (Cass. n. 8773/2018).
2 L'espletata istruzione probatoria ha consentito di affermare una assidua attività lavorativa svolta dal ricorrente consistente nel caricare e scaricare le stive delle navi procedendo alla rizzatura delle stesse (ovvero all'operazione con cui vengono fissati i grossi cavi d'acciaio ai container per permettere alle gru di sollevarli e inserirli all'interno della stiva), con la precisazione che nello svolgimento di tale attività lavorativa, veniva eseguito lo spostamento e sollevamento di grossi cavi di acciaio ”per agganciarli e sganciarli manualmente alla merce da caricare sulle navi” (cfr. testi e colleghi di lavoro del Testimone_1 Testimone_2
ricorrente).
Il consulente tecnico d'ufficio Dott. ha concluso la sua Persona_1
relazione affermando: “.. Si può ritenere, pertanto, che l'etiologia della patologia di cui è affetto il ricorrente, possa reputarsi in rapporto di causalità con il servizio prestato, in quanto rispecchia la criteriologia medico legale per il riconoscimento del nesso di causa, e più specificatamente il criterio cronologico “che consiste nel giudicare se l'intervallo di tempo trascorso tra l'azione lesiva e la comparsa delle prime manifestazioni di una determinata malattia sia compatibile o meno con l'esistenza di una relazione causale”, riflette il criterio topografico “che riguarda la corrispondenza tra la regione anatomica interessata dall'azione lesiva e la sede d'insorgenza della malattia” ed esprime il criterio di idoneità qualitativa e quantitativa “che valuta l'idoneità di un'azione lesiva a produrre una malattia con una proporzionalità fra causa ed effetto ed una compatibilità tra la natura dell'azione lesiva e la specie del danno verificatosi”, criterio di esclusione “di ogni altra causa possibile nella produzione dell'effetto” tenuto conto della giovane età
(all'epoca dell'insorgenza dei sintomi) e della gravità delle lesioni riscontrate. Si può, ritenere fondato il profilo concausale efficiente e determinante dovuto al servizio ed agli incarichi espletati, aventi carattere di particolare gravità e stress fisico protratto e a tratti di peculiare intensità, con traumatismi (micro e macro) prolungati e ripetuti, continui e frequenti, legati ai numerosi carichi movimentati in occasione dei servizi, interessanti in modo particolare l'apparato locomotore e più in particolare il rachide lombare, con frequenti esposizioni a rigori climatici.
3 Con apposito ricorso, il Sig. ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1
innanzi codesto TRIBUNALE per vedersi riconosciuto il diritto a prestazioni assicurative a suo dire ingiustamente negate.
Nel caso in esame, come emerge dalla documentazione sanitaria e dall'esame clinico, il ricorrente, dell'età di 62 anni, è affetto da: “Spondiloartrosi lombare con protrusioni discali L3-L4, L4-L5 ed L5-S1 in soggetto con sofferenza neurogena cronica senza attiva denervazione in territorio C6 bilateralmente, L4-L5 bilaterale.”.
Tali lesioni vanno ritenute, in atto, stabilizzate.
Facendo riferimento alla tabella delle menomazioni di cui al Decreto Ministeriale del 12 luglio 2000 si riporteranno analiticamente le singole menomazioni con le relative valutazioni:
Il codice 193 “Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi troficosensitivi anche persisienti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico- strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare ” prevede una valutazione fino a
25%;. Si ritiene corretto attribuire 15 punti percentuali.” (vedasi relazione del
28/08/2025).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali.
La domanda va dunque accolta con condanna dell al pagamento CP_1
dell'indennizzo, sussistendo un danno biologico nella misura accertata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese di consulenza tecnica già liquidate vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
-condanna l' al pagamento dell'indennizzo come in motivazione;
CP_1
4 -condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in euro 2.900,00 per compenso professionale oltre iva e cpa, con distrazione ai procuratori.
-Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1
liquidate.
Trapani, 28/11/2025
Il Giudice del lavoro
TO RA
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.TO RA ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1184 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
CA LO e CA CO, ed elettivamente domiciliato in
IN EM
-ricorrente- contro
Controparte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.DI
[...] P.IVA_1
EN NI TI, elettivamente domiciliato in IN EM
-resistente-
OGGETTO: malattia professionale, indennizzo.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 6/11/2025 , da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente , con ricorso depositato in data 09/07/2024, ha evocato Parte_1
in giudizio l' e, premesso di aver prestato attività lavorativa per diversi anni CP_1
quale lavoratore addetto al carico e scarico delle merci dalle navi alla terraferma, ha contestato il giudizio medico legale dell' ,che ha escluso l'origine professionale CP_1
della malattia denunciata il 4/12/2022 (Spondilodiscopatie del tratto lombare).
L' convenuto, costituitosi con memoria difensiva, ha contestato l'assunto CP_1
della ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso, confermando le ragioni del rigetto esposte nella fase amministrativa.
1 La causa è stata istruita con documenti, testi e ctu medico legale.
Il ricorso è fondato e va accolto, per quanto infra.
Premesso che il danno biologico derivante da malattia professionale (o da infortunio sul lavoro) è indennizzabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del D.Lgs. n.
38 del 2000 solo se è pari o superiore al 6%, con la conseguenza che, un danno percentuale inferiore a tale soglia non da diritto al detto indennizzo.(cfr, anche
Cass.15245/2014).
Come noto, in presenza di malattia tabellata, il ricorrente per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo deve provare solo lo svolgimento di mansioni rientranti nelle lavorazioni tabellate, oltre che l'esistenza della malattia indicata nella tabella stessa.(cfr. in tale senso Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 13024 del 24/05/2017 In tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella”).
Invece, nell'ipotesi di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti.”. (Cass. n. 8773/2018).
2 L'espletata istruzione probatoria ha consentito di affermare una assidua attività lavorativa svolta dal ricorrente consistente nel caricare e scaricare le stive delle navi procedendo alla rizzatura delle stesse (ovvero all'operazione con cui vengono fissati i grossi cavi d'acciaio ai container per permettere alle gru di sollevarli e inserirli all'interno della stiva), con la precisazione che nello svolgimento di tale attività lavorativa, veniva eseguito lo spostamento e sollevamento di grossi cavi di acciaio ”per agganciarli e sganciarli manualmente alla merce da caricare sulle navi” (cfr. testi e colleghi di lavoro del Testimone_1 Testimone_2
ricorrente).
Il consulente tecnico d'ufficio Dott. ha concluso la sua Persona_1
relazione affermando: “.. Si può ritenere, pertanto, che l'etiologia della patologia di cui è affetto il ricorrente, possa reputarsi in rapporto di causalità con il servizio prestato, in quanto rispecchia la criteriologia medico legale per il riconoscimento del nesso di causa, e più specificatamente il criterio cronologico “che consiste nel giudicare se l'intervallo di tempo trascorso tra l'azione lesiva e la comparsa delle prime manifestazioni di una determinata malattia sia compatibile o meno con l'esistenza di una relazione causale”, riflette il criterio topografico “che riguarda la corrispondenza tra la regione anatomica interessata dall'azione lesiva e la sede d'insorgenza della malattia” ed esprime il criterio di idoneità qualitativa e quantitativa “che valuta l'idoneità di un'azione lesiva a produrre una malattia con una proporzionalità fra causa ed effetto ed una compatibilità tra la natura dell'azione lesiva e la specie del danno verificatosi”, criterio di esclusione “di ogni altra causa possibile nella produzione dell'effetto” tenuto conto della giovane età
(all'epoca dell'insorgenza dei sintomi) e della gravità delle lesioni riscontrate. Si può, ritenere fondato il profilo concausale efficiente e determinante dovuto al servizio ed agli incarichi espletati, aventi carattere di particolare gravità e stress fisico protratto e a tratti di peculiare intensità, con traumatismi (micro e macro) prolungati e ripetuti, continui e frequenti, legati ai numerosi carichi movimentati in occasione dei servizi, interessanti in modo particolare l'apparato locomotore e più in particolare il rachide lombare, con frequenti esposizioni a rigori climatici.
3 Con apposito ricorso, il Sig. ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1
innanzi codesto TRIBUNALE per vedersi riconosciuto il diritto a prestazioni assicurative a suo dire ingiustamente negate.
Nel caso in esame, come emerge dalla documentazione sanitaria e dall'esame clinico, il ricorrente, dell'età di 62 anni, è affetto da: “Spondiloartrosi lombare con protrusioni discali L3-L4, L4-L5 ed L5-S1 in soggetto con sofferenza neurogena cronica senza attiva denervazione in territorio C6 bilateralmente, L4-L5 bilaterale.”.
Tali lesioni vanno ritenute, in atto, stabilizzate.
Facendo riferimento alla tabella delle menomazioni di cui al Decreto Ministeriale del 12 luglio 2000 si riporteranno analiticamente le singole menomazioni con le relative valutazioni:
Il codice 193 “Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi troficosensitivi anche persisienti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico- strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare ” prevede una valutazione fino a
25%;. Si ritiene corretto attribuire 15 punti percentuali.” (vedasi relazione del
28/08/2025).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali.
La domanda va dunque accolta con condanna dell al pagamento CP_1
dell'indennizzo, sussistendo un danno biologico nella misura accertata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese di consulenza tecnica già liquidate vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
-condanna l' al pagamento dell'indennizzo come in motivazione;
CP_1
4 -condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in euro 2.900,00 per compenso professionale oltre iva e cpa, con distrazione ai procuratori.
-Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1
liquidate.
Trapani, 28/11/2025
Il Giudice del lavoro
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