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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/02/2025, n. 2385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2385 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile – Sezione Specializzata in materia di Impresa in persona del Giudice dott.ssa Stefania Garrisi e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 18508 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 proposta da:
e con l'avv. Francesco Longo Bifano Parte_1 Parte_2
APPELLANTE
E in forma abbreviata con Controparte_1 Controparte_2
l'avv. Matteo Chisalberti
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 13439/2020 emessa dal Giudice di Pace di
Roma il 06.08.2020 nel procedimento R.G. n. 41995/2018.
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 18.09.2024 tenutasi “mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2 proponeva appello avverso la sentenza in oggetto indicata, la quale aveva rigettato la loro domanda proposta in primo grado e volta ad ottenere la condanna di al Controparte_2 pagamento di totali € 1.823,62, di cui € 600,00 a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 7 del
Regolamento 261/2004, € 123,62 a titolo di rimborso di spese vive sostenute ed € 500,00 a
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titolo di danno non patrimoniale patito a seguito del ritardo del volo del 21 aprile 2018 con Cod C.F._ itinerario Roma Fiumicino – Boa Vista, con scalo a Lisbona, sui coli TP e TP .
Si costituiva in giudizio la che resisteva nel merito all'appello Controparte_2 chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo di primo grado la causa, all'udienza del 18.09.2024, veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Nel merito, l'appello proposto è fondato e va dunque riformata la sentenza di primo grado.
In particolare, lamentano gli appellanti la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., in riferimento all'art. 1681 cod. civ., all'art. 942 cod. nav., all'art. 19 della Convenzione di
Montreal e agli artt. 6, 7 e 9 del Regolamento CE n. 261 del 2004, in quanto il Giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare correttamente le prove offerte nel giudizio di primo grado e l'applicabilità al caso di specie delle norme internazionali menzionate.
Le questioni da trattare riguardano, dunque, l'applicabilità al caso di specie del Reg. CE
261/2004 e della Convenzione di Montreal e, conseguentemente, le relative problematiche sull'onere della prova.
3. Occorre, preliminarmente, chiarire i rapporti tra il Reg. CE 261/2004 in tema di compensazione e assistenza dei passeggeri in caso di cancellazione o di ritardo del volo e la
Convenzione di Montreal in tema di trasporto aereo internazionale.
L'art. 19, “Ritardo”, della Convenzione di Montreal stabilisce che il vettore aereo non risponde “se prova che esso o suoi incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle”. Ai sensi del successivo art. 22, nel trasporto di persone, in caso di danno da ritardo, così come specificato all'art. 19, la responsabilità del vettore è limitata alla somma di 4.150 diritti speciali di prelievo per passeggero.
Con riferimento alla distinta materia della “compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato” gli artt. 5 e 6 del Reg.
CE 261/2004, in caso di cancellazione o di ritardo, ai passeggeri interessati spettano (trattandosi
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di misure tra loro autonome, in quanto rispondenti a finalità diverse ed intese a rimediare a danni distinti cagionati dai detti ritardi – CGUE 19.11.2009, cause riunite C-402/07 e C432/07) sia l'assistenza da parte del vettore operativo, prevista dagli artt. 9 e 8 sia della compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7 pari a € 600,00 a passeggero nel caso di distanza chilometrica della tratta superiore ai 3.500 Km, salvo che vi sia stata congrua informativa, sino ad un'ora prima della partenza prevista, ovvero si dimostri che la “cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”.
In relazione a tali normative, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza del
23.10.2012, nelle cause riunione C-581/10 e C-629/10, ha puntualizzato il rapporto esistente tra il diritto alla compensazione pecuniaria, fondato sull'art. 7 del Reg. CE 261/2004 e il diritto al risarcimento del danno da ritardo, previsto all'art. 9 della Convenzione di Montreal, tenuto conto dell'esclusione della riparazione a titolo risarcitorio.
Sul punto, infatti, la Corte di Giustizia ha ritenuto che non vi sia alcuna incompatibilità tra i due istituti, trattandosi di due forme di tutela complementari, ma tra loro diverse e compatibili.
L'art. 19 della Convenzione di Montreal, invero, implica che il danno derivi da un ritardo, che sussista il nesso di causalità tra il ritardo e il danno e che il danno sia individualizzato in ragione dei diversi tipi di pregiudizio subiti dai vari passeggeri. Al contrario, la perdita di tempo compensata dal Regolamento comunitario non costituisce, di per sé, un danno derivante da ritardo, ma “costituisce un disagio al pari di altri disagi inerenti alle situazioni di negato imbarco, di cancellazione del volo e di ritardo prolungato che accompagnano tali situazioni, come
l'assenza di comodità o il fatto di essere temporaneamente privati di mezzi di comunicazione normalmente disponibili”.
Ancora, la CGUE ha, altresì, precisato che, date le differenze tra i presupposti e le condizioni previsti dalle due normative, l'obbligo di compensazione pecuniaria derivante dal regolamento n. 261/2004 è complementare all'art. 29 della Convenzione di Montreal: da ciò deriva la facoltà, in capo ai passeggeri coinvolti, di instaurare comunque una causa diretta a ottenere il risarcimento del danno su base individuale alle condizioni di cui alla Convenzione di
Montreal.
Accertata, quindi, la possibilità di applicare al caso di specie delle due norme internazionali, occorre analizzare l'applicabilità delle norme alla fattispecie in esame.
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4. In particolare, il Regolamento (CE) n. 261/2004 si applica: “a) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato;
b) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario “ (v. art.
3.1 del Regolamento). Alla presente controversia, pertanto, è applicabile la normativa citata.
Ora, “in tema di trasporto aereo internazionale di persone, (…) il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero
l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del
Regolamento CE n, 261 del 2004” (Cass. n. 1584/2018).
La conclusione del contratto di trasporto, il ritardo del primo volo causante la perdita di coincidenza del secondo volo e il ritardo di 4 giorni nell'arrivo dei viaggiatori alla destinazione finale, sono pacifici poiché non contestati oltreché dimostrati.
Contrariamente, la compagnia aerea non ha fornito piena prova dell'esistenza dell'asserita circostanza eccezionale alla base del ritardo tale da escludere la responsabilità del vettore aereo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento citato limitandosi a versare in atti un documento attestante la cancellazione di altri voli del giorno a causa di un “improvviso congestionamento del traffico aereo”, senza, peraltro, fornire alcuna prova di aver adottato tutte le misure per eliminare , o comunque, ridurre l'entità del ritardo (considerando che il volo di riprotezione offerto ai passeggeri ha allungato il ritardo a oltre 4 giorni su una vacanza di sette giorni).
Infatti, il ritardo effettivo da considerare non è quello del primo volo ma dell'intero viaggio. Il contratto stipulato dai viaggiatori è un contratto di trasporto aereo corrispondente alla definizione di “volo in coincidenza”, ricavata dalle sentenze della CGUE che hanno interpretato le norme di cui al Regolamento CE 261/2004. “Volo in coincidenza” è definito il
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contratto di trasporto di persone a mezzo aeromobile, con cui il vettore, con un'unica prenotazione, si obbliga a trasportare il cliente da un punto di partenza ad un punto di arrivo finale, tramite lo scalo in un terzo punto, indipendentemente dal fatto se vi sia cambio o meno di aeromobile durante il suddetto scale (CGUE Causa C-11/11, “Folkersts”; CGUE causa
C537/17).
Nel caso di specie, risulta dai biglietti di imbarco in atti che le due tratte del tragitto da
Roma a Lisbona e da Lisbona a Boa Vista sono state prenotate dall'appellante con un'unica prenotazione e con un unico biglietto. Il vettore risulta essere stato la per Controparte_2
l'intero trasporto e le due tratte del trasporto dovevano avvenire con scalo a Lisbona e trasbordo su altro aeromobile. Pertanto, si ritiene che, in fatto, si versi esattamente nella fattispecie di cui alla norma appena citata di “volo in coincidenza”.
Ciò detto, la CGUE ha ripetutamente affermato che un volo con una o più coincidenze, che sia stato oggetto di un'unica prenotazione, va considerato unitariamente ai fini del diritto a compensazione dei passeggeri previsto dal Reg. CE 261/2004 (CGUE sentenza del 11.07.2019,
Causa C-502/18), con la conseguenza che la sussistenza e l'entità del ritardo vanno verificate con riferimento al tempo complessivo durante il quale il trasporto è stato effettuato, dall'imbarco al primo calo allo barco alla destinazione finale.
Nella già citata sentenza 'ER (C-11/11) la CGUE ha affermato che “la valutazione di un ritardo dev'essere effettuata, ai fini della compensazione pecuniaria prevista dall'articolo 7 del regolamento n. 261/2004, rispetto all'orario di arrivo previsto a tale destinazione (cfr. citate sentenze e a., punto 61, nonché e a., punto 40). Orbene, la nozione di Per_1 Per_2
'destinazione finale' è definita all'articolo 2, lettera h), del regolamento n. 261/2004 come la destinazione indicata sul biglietto esibito al banco di accettazione o, in caso di coincidenza diretta, la destinazione dell'ultimo volo.
Ne consegue che, in caso di volo con una o più coincidenze, ai fini della compensazione pecuniaria forfetaria prevista dall'articolo 7 del regolamento n. 261/2004 è determinante soltanto il ritardo riscontrato rispetto all'orario d'arrivo previsto alla destinazione finale, da intendersi come la destinazione dell'ultimo volo sul quale si è imbarcato il passeggero di cui trattasi.”
Nel caso di specie, quindi, la valutazione del ritardo deve essere effettuata rispetto all'arrivo preventivato alla destinazione finale (Boa Vista) pattuito nel contratto di trasporto.
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Risulta, infatti, inconferente e irrilevante la circostanza del ritardo di un'ora accumulato nella prima tratta.
Ora, con riguardo alla risarcibilità del ritardo subito dai passeggeri, nella sentenza
'UR et al.' (CGUE, Cause riunite C-402/07 e C-432/07) la Corte ha stabilito che i passeggeri vittime di ritardi possono subire un danno analogo ai passeggeri il cui volo è stato cancellato, consistente in una determinata perdita di tempo. In base al principio della parità di trattamento,
i passeggeri che raggiungono la destinazione finale con un ritardo di tre ore o più hanno diritto alla stessa compensazione pecuniaria, prevista dall'art. 7 del Regolamento UE 261/2004, dei passeggeri il cui volo è stato cancellato.
La Corte ha basato la sua decisione prevalentemente sull'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del Regolamento, ove sono delineate le conseguenze giuridiche, compreso il diritto alla compensazione pecuniaria, per i passeggeri il cui volo è stato cancellato e a cui non è stato offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto. La Corte ne ha dedotto che il diritto alla compensazione pecuniaria di cui all'articolo 7 del regolamento mira a risarcire una perdita di tempo pari o superiore a tre ore. Tale ritardo non implica il diritto alla compensazione pecuniaria per i passeggeri solo se il vettore aereo è in grado di dimostrare che il ritardo prolungato è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
Nel caso di specie risulta pacifico che gli odierni appellanti sono stati imbarcati su un volo successivo con arrivo alla destinazione finale 4 giorni dopo la data di arrivo programmato.
Dovrà, in definitiva, riconoscersi la compensazione pecuniaria stabilita dal regolamento comunitario. Con riguardo alla determinazione del quantum, si rileva come l'art. 7, paragrafo 1, del Regolamento UE n. 261/2004, che correla la determinazione nel quantum della compensazione alla 'distanza' complessiva del trasporto, debba essere interpretato nel senso che la nozione di 'distanza' include, in caso di collegamenti aerei con una o più coincidenze, solamente la distanza tra il luogo del primo decollo e la destinazione finale, da stabilire secondo il metodo della 'rotta ortodromica', a prescindere dalla distanza di volo effettivamente percorsa.
Pertanto, deve essere riconosciuta la compensazione pecuniaria nella misura di € 600,00 per ogni passeggero, ai sensi dell'art. 7 del Reg. UE 261/2004.
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5. Quanto alla richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali, occorre rilevare che emerge chiaramente l'ulteriore danno patito dai viaggiatori, consistente nelle ulteriori spese sostenute da questi ultimi che hanno dimostrato documentalmente. Tali spese andranno correttamente refuse in applicazione di quanto previsto dall'art. 12 del Regolamento 261/2004, che lascia impregiudicato il risarcimento del danno ulteriore (dimostrato) dagli appellanti.
Sicché andrà riconosciuta anche l'ulteriore somma di € 123,62 a titolo di rimborso delle spese sostenute.
6. Infine, per quanto riguarda il risarcimento del danno non patrimoniale per il disagio subito dai viaggiatori a causa della perdita di coincidenza a Lisbona e del ritardo di quattro giorni con il quale sono giunti nella destinazione finale, stante la cumulabilità tra la misura della compensazione pecuniaria e la richiesta di risarcimento del danno da ritardo e richiamate le note sentenze delle Sezioni Unite nn. 26972-5 del 11.11.2008, si ritiene che gli odierni appellanti abbiano sufficientemente dimostrato l'ulteriore pregiudizio morale ed esistenziale patito a causa dello stress e della stanchezza psicofisica accumulata in seguito al ritardo subito, nonché in seguito alla perdita della coincidenza del volo a Lisbona e, soprattutto, alla decurtazione di quattro giorni rispetto alla programmata vacanza a Boa Vista della durata di soli 7 giorni.
Riguardo alla quantificazione del danno, una volta apprezzati nella cornice dei dati conoscitivi acquisiti agli atti di causa tutti gli elementi di fatto rilevanti nel caso in esame, si ritiene equo quantificarlo in € 500,00.
7. La condanna alle spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da e e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2 in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 13439/2020, accoglie la domanda proposta in primo grado da e e condanna Parte_1 Parte_2 in forma abbreviata al Controparte_1 Controparte_2 pagamento in loro favore e a titolo di risarcimento del danno della somma di € 1.823,62;
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- dichiara tenuto e condanna in forma Controparte_1 abbreviata alla ripetizione in favore di e Controparte_2 Parte_1 Pt_2
delle somme eventualmente versate in suo favore da parte appellata in esecuzione
[...] della sentenza di primo grado;
- condanna in forma abbreviata Controparte_1 CP_2
alla rifusione delle spese di lite dei due gradi di giudizio sostenute da
[...] [...]
e che liquida rispettivamente in € 1.000,00 e in € 2.000,00 per Parte_1 Parte_2 compensi professionali e in € 174,00 per spese di lite di questo grado, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Stefania Garrisi
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