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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/10/2025, n. 4044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4044 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO Il Giudice dott.ssa Federica Izzo pronuncia, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate dalle parti, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 6532 /2024
T R A
, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. SALIERNO GIOVANNI, Parte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: opposizione ad atpo
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente contesta l'esito degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento promosso ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., R.G. 8401/2023, all'esito del quale è stata ritenuta a giudizio del CTU la non sussistenza dei requisiti medico-legali per la fruizione della prestazione richiesta (assegno).
CP_ Si è costituito l' resistendo alla domanda.
Disposto il rinnovo della perizia alla luce delle censure sollevate e dell'esame degli atti, e nominato all'uopo nuovo ctu il dott. , letta la perizia e le note scritte depositate dalle parti per Persona_1
l'udienza trattata ex art. 127 ter c.p.c., è pronunciata all'esito la presente sentenza. Va, in primis, verificata la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve quindi darsi atto della tempestività del ricorso.
Nel merito, l'opposizione deve essere rigettata per quanto di seguito si espone.
Sono condivise integralmente e fatte proprie le risultanze della ctu espletata, in quanto logiche e coerenti, esaurientemente e dettagliatamente motivate, e confermate dall'esame degli atti.
Il ctu all'esito dell'esame clinico del ricorrente, ha concluso ritenendo il ricorrente, di anni 67 al momento della visita, affetto da: Cardiopatia sclero/ipertensiva; Broncopatia tabagistica con esiti di infezione da CO AR 2; Spondiloartrosi con periartrite scapolo-omerale; Ipertrofia prostatica benigna.
Alle predette patologie il ctu ha assegnato i seguenti codici: Cardiopatia sclero/ipertensiva: codice
6.442 = 45% ; Broncopatia tabagistica con esiti di infezione da CO AR 2: codice analogico 6.013
= 15%; Spondiloartrosi con periartrite scapolo-omerale: codice analogico 7.008 12% e codice analogico ridotto 7.208 = 12% - per concorrenza 22%; Ipertrofia prostatica benigna: codice 6.204
= 11%; Sindrome depressiva reattiva: codice 2.204 < 11%; Ipoacusia neurosensoriale lieve: codice
4.005 < 11%.
Dette infermità sono in coesistenza, per cui ricorrono le condizioni di applicabilità della formula riduzionistica prevista dal D.M. 05.02.1992: infermità n. 1 + n. 2 = 53% + n. 3 = 64% + n. 4 = 68%.
Quanto alla patologia cardiaca, il ctu afferma che “Il ricorrente è portatore di un'ipertensione arteriosa, infermità che nelle sue complicanze può indurre un impegno cardiaco che nel caso in esame sussiste e che va valutato secondo i seguenti parametri. L'ipotesi sostenuta in opposizione è riferita ad una indagine cardiologica (21.12.2023) che asserisce un'insufficienza cardiaca in terza classe NYHA basandosi su una frazione d'eiezione del 45%. Al riguardo è da osservare che nell'invocata analogia con la relazione cardiologica del 29.03.2023 non vi è ecocardiogramma e il tracciato elettrocardiografico riporta “ritmo sinusale FC 73 bpm rari BESV lievi anomalie del recupero”. Necessitano alcuni dati tecnici: la profondità dell'onda “S” in V1 e dell'onda “R” in V5
è inferiore ai 35 mm. richiesti per dichiarare con certezza un rilevante impegno ventricolare sinistro
( Interpretazione dell' editore . Il 16.06.2023 un ecocardiogramma, CP_2 CP_3 CP_4 eseguito presso l' (a distanza di un trimestre) attesta una frazione d'eiezione del 60% CP_5 comparabile con quella risultante alla R.M. disponibile del 67%. All'esame obiettivo non sono stati rilevati segni quali angina, cardiomiopatia dilatativa, cardiomiopatia ipertrofica, aritmie, edemi declivi, dispnea a riposo. Quanto alla classificazione NYHA occorre dire che la descrizione del livello di attività quotidiana offerta dalla stessa è solo di tipo qualitativo, dato che i pazienti sono valutati in base alla maggiore o minore compromissione nello svolgimento delle attività “ordinarie” la cui intensità assoluta rimane peraltro ignota. È una classificazione di tipo anamnestico e sovente rappresenta l'interpretazione soggettiva, da parte del medico, di quanto riferito ed, in maniera altrettanto soggettiva, di quanto percepito dal paziente il che in ambito medico-legale ove la soggettività viene ad assumere una valenza marginale. Accanto all'anamnesi e all'esame obiettivo vanno considerati altri parametri quali il volume telediastolico che, nella richiamata indagine, risulta di 48 mm (normale) con una F.E. del 45% ai limiti per età, in assenza di alterazioni delle sezioni destre, tanto che il TAPSE (Tricuspid Annular Plane Excursion) che è un parametro ecocardiografico che misura il movimento del piano valvolare tricuspidale durante la contrazione del ventricolo destro ed è un indicatore della disfunzione ventricolare destra ha un valore di 20. Per tali motivi si ritiene di attribuire una valutazione del 45%”.
Per quanto concerne la patologia artrosica, il ctu afferma che il quadro è quello di una periartrite scapolo omerale bilaterale con manifestazioni in parte compatibili con il deficit articolare legato all'età anagrafica e chiarisce che l'ipotesi avanzata in ricorso di attribuire “il codice 7.006 dove si fa riferimento specificatamente alla tendinopatia” non sia applicabile al caso di specie sia per il mancato riferimento alla tendinopatia sia per l'insussistenza medico-legale analogica con una “scoliosi a più curve superiore a 60°”.
Quanto alla patologia psichica, il ctu osserva che nel caso in esame non si riscontra una “storia naturale”, non essendovi riscontro in una documentazione adeguata alla realtà clinica di cui non vi è traccia, non essendo il ricorrente in carico a una struttura psichiatrica pubblica o privata di salute mentale, mancando un chiaro inquadramento dell'elemento di riferimento, ossia l'evento scatenante, non essendo detta patologia nemmeno menzionata nel certificato introduttivo, a base dell'istanza ammnistrativa, e atteso infine che al libero colloquio, nel corso dell'esame clinico, non sono stati riscontrati la profonda riduzione del tono dell'umore con forte partecipazione emotiva, la perdita di autostima le idee di colpa o di inadeguatezza, i contenuti del pensiero riferibili all'evento scatenante.
Quanto all'ipoacusia, osserva che danno è localizzato a livello delle vie centrali di trasmissione del segnale nervoso. La perdita di udito interessa sia le frequenze della voce parlata che sono quelle tra i
250 Hz ed i 1.000 Hz con un deficit medio intorno ai 30 dB. Con riferimento all'iperplasia prostatica benigna, il ctu rileva che “la dizione “severa” che si riscontra nella consulenza urologica è riferita alla “nicturia” ossia alla frequenza di minzioni notturne. In primo luogo trattasi di un dato anamnestico che non è l'unico ai fini valutativi: non è portatore di catetere vescicale, non sono documentate infezioni, ha dichiarato di non avere incontinenza urinaria post minzionale, né disturbi dell'erezione e dell'eiaculazione per cui è da condividere l'attribuzione della percentuale minima della fascia”.
In definitiva, viste le censure rivolte alla perizia e le conclusioni del CTU, nonché la documentazione medica depositata, ritiene lo scrivente che non sussistano motivi per disporre il rinnovo della perizia,
o un'integrazione della stessa, e che l'opposizione debba essere rigettata, dovendosi confermare le Per_ conclusioni cui è pervenuto il CTU dott. , che ha ritenuto il ricorrente invalido nella misura del
68%.
Deve quindi rigettarsi la richiesta di rinnovo della perizia, ed il ricorso va rigettato, vista l'infondatezza delle censure.
Val la pena, infine, ribadire all'uopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Le spese di giudizio di entrambe le fasi vanno dichiarate irripetibili letta la dichiarazione reddituale in atti.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto contestuale alla presente sentenza, si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara concluso il procedimento per ATP rg 8401/2023 e ne dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione del CTU come da separato decreto;
- rigetta il ricorso, e per l'effetto dichiara il ricorrente invalido al 68% a far data dal 14.3.2022;
- dichiara irripetibili le spese di lite di entrambe le fasi.
Aversa, 22/10/2025 .
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo