Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/05/2025, n. 1771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1771 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1979/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da:
brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, Controparte_1
il 29/11/1993, codice fiscale , residente in [...]C.F._1
Campinas, 139, San Paolo/SP, Brasile, CAP: 01404-000;
brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile, il Controparte_2
24/08/1974, codice fiscale , residente in [...], C.F._2
371, Jundiaí/SP, Brasile, CAP: 13212-117;
brasiliano, minorenne, nato il [...], in [...]
San Paolo/SP, Brasile, codice fiscale , rappresentato dal C.F._3
padre precedentemente qualificato, e dalla madre Controparte_2
brasiliana, nata il [...], in [...]/SP, Brasile, Persona_1
codice fiscale , entrambi residenti in [...], 106, C.F._4
San Paolo/SP, Brasile, CAP: 03427-070;
brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile, il Controparte_3
02/03/1990, codice fiscale , residente in [...]de C.F._5
Assis, 885, San Paolo/SP, Brasile, CAP: 5133-100;
pagina 1 di 9
25/04/1960, codice fiscale , residente in [...]e C.F._6
Vinte e Dois, 1453, Ipiranga/SP, Brasile, CAP 4216-001;
brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile, il Parte_2
29/01/1987, codice fiscale , C.F._7
brasiliana, minorenne, nata il [...], in [...]_3
Paolo/SP, Brasile, codice fiscale , rappresentata dal padre C.F._8
precedentemente qualificato, e dalla madre Parte_2 Parte_4
brasiliana, nata il [...], in [...]/SP, Brasile, codice fiscale
[...]
tutti residenti in [...]140, San Paolo/SP, Brasile, C.F._9
CAP 03132-090; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Bonato;
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro, l.r.p.t., Controparte_5
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Il giudice dott.ssa Caterina Condò, all'esito della trattazione cartolare del giorno 20.5.2025 ha pronunciato la seguente,
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, precisate come da ricorso: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare che il ricorrente ( Controparte_1 CP_2
pagina 2 di 9
Controparte_2 Parte_1 CP_3
[...] Controparte_4 Parte_2
sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza Parte_3
di tutti i requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2) ordinare al , in persona del Ministro protempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Controparte_5
Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato
Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. .”
Fatto e diritto
I ricorrenti hanno dedotto di essere discendenti diretti della cittadina italiana per nascita o . Parte_5 Parte_6
Nel ricorso si legge infatti che “i ricorrenti sono discendenti di , nata a [...]_6
Terme (Pisa), in data 29/01/1909, come risulta dall'estratto per riassunto dal registro degli atti di nascita
(v. all. 03).
- non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzata cittadina Parte_6
brasiliana, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia
Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri, prodotto in giudizio nella versione in lingua originale, nonché tradotto e apostillato (v. all. 04).
- ha contratto matrimonio con in data 11/04/1935, nella città di San Parte_6 Persona_2
Paolo (Brasile), come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 05).
- dall'unione coniugale tra (o , e è nato Parte_5 Parte_7 Persona_2 Per_3
in data 22/12/1937, nella città di San Paolo (Brasile), come risulta dal certificato integrale di
[...]
nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 06).
- ha contratto matrimonio con in data 28/05/1959, nella città di San Paolo Persona_3 Per_4
(Brasile) come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio (v. all. 07).
Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Per_4 Parte_8
pagina 3 di 9 - dall'unione coniugale tra e è nata , in [...]_3 Parte_8 Controparte_4
25/04/1960 nella città di San Paolo (Brasile), come risulta dal certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 08).
- dall'unione coniugale tra e è nato in [...]_8 Persona_5
data 21/12/1962 nella città di San Paolo (Brasile), come risulta dal certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 09).
- dall'unione coniugale tra e è nato in [...]_8 Controparte_2
data 24/08/1974 nella città di San Paolo (Brasile), come risulta dal certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all.10).
- ha contratto matrimonio con in data 27/12/1985, Controparte_4 Persona_6
nella città di San Paolo (Brasile) come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio (v. all. 07). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Controparte_4 [...]
Controparte_4
- dall'unione coniugale tra e è nato Controparte_4 CP_3 Persona_6 [...]
in data 29/01/1987 nella città di San Paolo (Brasile), come risulta dal certificato Parte_2
integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all.12).
- dall'unione coniugale tra e è nato Controparte_4 CP_3 Persona_6 [...]
in data 02/03/1990 nella città di San Paolo (Brasile), come risulta dal certificato Controparte_3
integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all.13).
- ha contratto matrimonio con in data 20/02/2016, Parte_2 Parte_4
nella città di San Paolo (Brasile) come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio (v. all. 14).
- dall'unione coniugale tra e è nata Parte_2 Pt_4 Parte_4 Parte_3
in data 21/07/2020, nella città di San Paolo (Brasile), come risulta dal certificato integrale di
[...]
nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all.15).
- ha contratto matrimonio con in data 02/10/2021, Controparte_3 Controparte_6
nella città di San Paolo (Brasile) come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio (v. all. 16).
pagina 4 di 9 - ha contratto matrimonio con in data 07/03/1991, Persona_5 Controparte_7
nella città di San Paolo (Brasile) come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio (v. all. 17). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Controparte_7 [...]
Persona_7
- dall'unione coniugale tra e è nata Persona_5 Persona_7 [...]
in data 29/11/1993, nella città di San Paolo (Brasile), come risulta dal Controparte_1
certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all.18).
- ha contratto matrimonio con in data Controparte_2 Persona_1
12/12/1998, nella città di San Paolo (Brasile) come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio (v. all. 19). Successivamente al matrimonio, passerà a Persona_1
chiamarsi con il nome Tuttavia, i coniugi si sono divorziati in data Parte_9
29/01/2020, tornando a chiamarsi Per_1 Persona_1
- dall'unione coniugale tra e ( è nato Controparte_2 Persona_1 Per_3 [...]
in data 15/11/2006, nella città di San Paolo (Brasile), come risulta dal Parte_1
certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all.20). “
Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni.
Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto
[...]
, in persona del ministro l.r.p.t., deve dichiararsi la sua contumacia. CP_5
La causa è passata in decisione all'esito della trattazione per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex 281sexies cpc, con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. del
20.5.2025.
La parte ricorrente, infatti, nelle note scritte depositate il 13.5.2025 ha insistito per l'accoglimento della domanda.
In via preliminare, deve riconoscersi sussistente il diritto di agire per via giudiziaria dei ricorrenti. La giurisprudenza ha infatti escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della pagina 5 di 9 domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
Inoltre, nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che i ricorrenti deducono la trasmissione della cittadinanza per linea materna prima del 1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del
[...]
n. K28.1/1991 ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure CP_5
sanguininis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. la Circolare è pubblicata sul sito https://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/serviziconsolari/cittadinanza
/circk28_1991.pdf ).
Quanto al merito, la linea di discendenza riportata nel ricorso trova puntuale riscontro nella documentazione, tradotta e apostillata, depositata in atti.
L'attuale normativa in materia di cittadinanza, Legge n. 91 del 5 febbraio 1992, contempla all'art. 1, comma 1 lett. a), la possibilità della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, vista la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della Legge n. 555 del 1912, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983. Tutto ciò, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 4466 del 2009, in cui il diritto alla cittadinanza è stato riconosciuto come imprescrittibile e sempre azionabile in via giudiziaria.
L'articolo 1 della legge 555/12 è stato dichiarato in contrasto con la Carta
Costituzionale del 1948 per effetto della sentenza n. 30 del 09.02.1983 della
Corte Costituzionale. Le norme successive, la legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la legge n. 91 del 05 febbraio 1992, hanno definitivamente eliminato i profili di discriminazione evidenziati nel corso degli anni.
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere quindi che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di o . Parte_5 Parte_6
pagina 6 di 9 Sul punto si richiama altresì la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza del 25 febbraio 2009 n. 4466, per cui “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (art. 3 e 29 cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria;
da quest' ultimo quindi lo stato, per il rapporto di paternità, deve trasmettersi alla figlia, ricorrente in questa sede e alla quale deve riconoscersi.”. Secondo la stessa pronuncia, “La situazione a base delle domande oggetto di questo giudizio, cioè il diritto allo stato di cittadina della ricorrente, perché illegittimamente mai acquisito dal padre figlio di donna che lo ha perduto ingiustamente, è conseguenza “automatica” della applicazione di una legge incostituzionale a decorrere dal
1^ gennaio 1948. Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'articolo 136 della Cost. e dell'articolo 30 della L. 11 marzo 1953 n. 87, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via “automatica” sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia, di padre cittadino per la filiazione da donna che, dal 1 ^ gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1^ gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1^ gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se pagina 7 di 9 permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.”.
Nel merito, dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata, risulta provato che l'ava italiana o ha trasmesso la cittadinanza agli odierni ricorrenti, non Parte_5 Parte_6
rilevandosi tra essi una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da o , con definitivo accoglimento della loro domanda di Parte_5 Parte_6
accertamento della cittadinanza italiana.
Le spese di lite devono essere compensate, considerato l'incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come emerge dalla giurisprudenza di questo Pt_10
Tribunale, che vede l'iscrizione a ruolo di un numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza, e, per lo specifico caso in esame, in conformità alla prevalente giurisprudenza di merito sulla domanda di riconoscimento della cittadinanza per pagina 8 di 9 linea materna, in virtù della mancata opposizione della parte convenuta e dell'origine giurisprudenziale del riconoscimento dello status civitatis per linea femminile (cfr. Tribunale di Bari sez. I, 16/07/2024, (ud. 15/07/2024, dep. 16/07/2024), n.3367, Roma,
09/10/2020, (ud. 09/10/2020, dep. 09/10/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_5
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Firenze, 21.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 9 di 9