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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/06/2025, n. 3236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3236 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel.
Dr. Giorgio Sensale – Consigliere
Dr. Notaro – Consigliere Per_1 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 828 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1464/2019 pronunciata in data 30 agosto 2019 dal Tribunale di Benevento, vertente
TRA
), elettivamente domiciliata in Benevento alla Parte_1 C.F._1
via G. Piranesi n. 5 presso lo studio dell'Avv. Luigi Bocchino, dal quale è rappresentata e difesa appellante
E
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa nel primo grado del giudizio dall'Avv. Massimo Zampese ed elettivamente domiciliata in Treviso alla via Monterumici n. 8 appellata contumace
NONCHE'
( ), in persona del Sindaco Controparte_2 P.IVA_2
pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede Municipale alla via Roma n. 44 appellato contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.4.2014 proponeva opposizione davanti Parte_1 al Tribunale di Benevento avverso l'avviso di avvio di iscrizione di fermo di beni mobili registrati n. 1407 del 21.3.2014, emesso dalla a seguito del CP_1
mancato pagamento delle sanzioni amministrative derivanti dalla violazione delle norme del CdS di cui al verbale di accertamento n. 1258/2008, elevato dal Comando di Polizia Municipale del Comune di per violazione avvenuta il Controparte_2
17.2.2008 del limite di velocità ovvero dell'art. 142, comma 8, in combinato disposto con l'art. 142, comma 1 Codice della Strada, non contestata immediatamente e notificata in data 26.6.2008.
La ricorrente precisava che l' le aveva intimato per la stessa causale, CP_1
in data 7.10.2009, il pagamento di € 309,82 e di aver impugnato detta intimazione dinanzi al Giudice di Pace di San Giorgio del Sannio con il procedimento iscritto al
N.R.G. 1856/A/09, ancora in attesa di essere trattato. Quindi, aggiungeva che successivamente, in data 4.11.2010, l' le aveva nuovamente ingiunto il CP_1 pagamento di € 376,61, in relazione al medesimo verbale e, in data 26.3.2014, le aveva notificato l'avvio della procedura di fermo amministrativo sull'autovettura tg.
BG415YM per l'importo di € 487,42.
Eccepiva, pertanto, la nullità dell'atto impugnato attesa la nullità di tutti gli atti presupposti del provvedimento stesso, nonché l'inesistenza dello stesso per difetto di legittimazione del e per intervenuta prescrizione Controparte_2
quinquennale dei crediti inerenti le violazioni del codice della strada dato che la presunta infrazione era risalente al 17.2.2008.
Instaurato il procedimento, nella contumacia del si Controparte_2
costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto CP_1
la stessa parte ricorrente, nell'atto introduttivo del procedimento, aveva dichiarato che la notificazione del verbale richiamato nell'ingiunzione prodromica all'emissione dell'atto impugnato, vale a dire il n. 1258/08, aveva avuto luogo in data 26.6.2008 per cui il regolare espletamento delle formalità di notifica concernenti il titolo presupposto, in uno con la omessa tempestiva impugnazione di esso nelle sedi competenti, erano valsi a conferire allo stesso forza ed efficacia di titolo esecutivo.
2 Il Tribunale non accoglieva l'istanza di sospensiva formulata dalla ricorrente e, acquisita documentazione varia, definiva il giudizio, in data 30 agosto 2019, con la sentenza n. 1464/2019 con cui rigettava l'opposizione e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' compensandole nei CP_1
confronti del In particolare, il Tribunale, premesso che “la sospensione non CP_2
può essere disposta, sia per la ricordata tardività (che non ha consentito il contraddittorio sui documenti prodotti), sia, soprattutto, perché la , successivamente all'intimazione Pt_1 impugnata, riceveva, come ella stessa dichiara, un'ingiunzione di pagamento: che non impugnava”, riteneva che “La sede per dolersi della mancata definizione della causa avanti al Giudice di pace, insomma, era quella dell'impugnazione dell'atto notificato successivamente all'intimazione impugnata: atto che non è il preavviso di fermo, bensì era l'ingiunzione di pagamento, oramai definitiva per mancata proposizione dell'apposita domanda”; quanto al merito escludeva la denunciata violazione dell'art. 50, D.P.R. 602/1973 in quanto
“prevede un termine per l'inizio dell'espropriazione: quando col preavviso di fermo
l'espropriazione certo non inizia, giacché essa principia col pignoramento” e respingeva l'eccezione di prescrizione dato che “tra la data della notificazione del verbale e quella della notificazione del preavviso di fermo sono decorsi sei anni: ma dopo circa due veniva notificata l'ingiunzione di pagamento (e senza voler considerare anche l'intimazione di pagamento)”.
Avverso detta decisione proponeva appello , con ricorso depositato in Parte_1
data 28.2.2020 e ritualmente notificato in data 25.6.2020 (cfr. ricevute di avvenuta consegna), deducendo, in via preliminare, che il Tribunale avrebbe dovuto stralciare il preavviso di fermo amministrativo in virtù dell'art. 4 D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, che dispone che i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018), di importo non superiore a € 1.000,00, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, sono automaticamente annullati. Lamentava, altresì, la mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento di opposizione avverso l'intimazione di pagamento, emanata successivamente al verbale di contravvenzione, ancora pendente dinanzi al Giudice di Pace di San
Giorgio del Sannio e per essere stato erroneamente ritenuto che, sebbene applicabile
3 al caso di specie l'art. 50 DPR 602/73, lo stesso non potesse essere esteso al preavviso di fermo amministrativo.
Nella contumacia di entrambi gli appellati, acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado del giudizio, il procedimento subiva una serie di rinvii;
quindi, riassegnato il procedimento alla Sesta Sezione Civile, giusto decreto n. 420/2024 della Presidente della Corte d'Appello di Napoli con cui è stato disposto un riequilibrio dei carichi di lavoro tra le sezioni civili ai sensi dell'art.167 della Circolare sulla formazione delle tabelle in attuazione del quale sono stati assegnati alla Sesta Sezione Civile circa 200 procedimenti iscritti nelle annualità tra il 2018 e il 2022, e, quindi, alla dr.ssa Assunta
d'Amore, visto il decreto n.36/25 con cui la Presidente della Corte d'Appello di
Napoli ha fatto proprio il provvedimento di perequazione adottato dalla Presidente della Sesta Sezione Civile in data 26.1.2025, così come integrato con nota del 2.2.2025, la causa veniva riservata in decisione all'udienza dell'8 maggio 2025, con concessione del termine di 50 giorni per il deposito delle comparse conclusionali.
Premessa la tempestività dell'appello essendo stato avanzato entro il termine di cui all'art. 325 c.p.c. in data 28.2.2020 laddove la sentenza è stata pronunciata in data
30.8.2019, lo stesso appare fondato limitatamente al primo assorbente motivo.
Con esso l'appellante chiede “stante la pregiudizialità della pace fiscale introdotta dalla L.
n. 136/2018, riconoscere e dichiarare l'annullamento di tutti gli atti impositivi posti in essere dall' con conseguenziale provvedimento di sgravio da parte dell'Agente di CP_1
Riscossione di cui al verbale n. 1258/2008 del Comune di . Controparte_2
Va, quindi, dato atto che, nelle more del primo grado del giudizio, è stata emanata una disposizione (art. 4 d.l. 119/2018 convertito in legge 136/2018) che prevede lo stralcio ex lege dei debiti - fino alla concorrenza di € 1.000,00 - posti in riscossione nel periodo 2000/2010.
Detta norma, al comma 1, prevede segnatamente che «i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data
4 del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili (..)».
La fattispecie in esame rientra in detta previsione dato che il debito della appellante relativo a parte delle intimazioni di pagamento impugnate unitamente all'atto impugnato (e precisamente intimazione di pagamento n. 11669 del 7/10/2009 e ingiunzione di pagamento n. 13879 del 4/11/2010, sottese all'avvio della procedura di fermo amministrativo impugnato) è inferiore a € 1.000,00 ed è relativo ad annualità compresa tra l'anno 2000 e l'anno 2010.
La Suprema Corte ha ritenuto che l'annullamento del debito disposto dallo ius supervenies opera immediatamente, ipso iure, stante l'espressa automaticità degli effetti previsti dalla norma, pur nelle more - e indipendentemente - dalla successiva adozione, entro il termine ordinatorio del 31 dicembre 2018 stabilito dal medesimo art. 4, comma 1, del consequenziale provvedimento di sgravio da parte dell'agente di riscossione. Trattasi, infatti, di un atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, la cui formalizzazione non è necessaria per il verificarsi dell'effetto sostanziale dell'estinzione del debito (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 15471 del 2019).
Parimenti occorre tener conto che nelle more è intervenuto ulteriore annullamento automatico ex art. 4, comma 4, del d.l. n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021, per i crediti portati da cartelle di pagamento per importi inferiori a
€ 5.000,00 ( «Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010... Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 ... delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.»).
5 L'annullamento ope legis della cartella di pagamento determina la cessazione della materia del contendere.
Le ragioni della decisione, che prescindono dall'accertamento della infondatezza dei motivi di appello (in considerazione dell'irrilevanza del giudizio di impugnazione della intimazione di pagamento notificata il 7.10.2009 non avendo la ricorrente impugnato la successiva ingiunzione di pagamento n. 13879 notificatale il 16.11.2010, onde la definitività di quest'ultima, a cui ha fatto seguito l'avviso di avvio di iscrizione di beni mobili registrati n. 1407 del 21.3.2014 al quale non è applicabile la previsione di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
22018 del 21/09/2017- ), giustificano la compensazione delle spese processuali fra le parti del doppio grado di giudizio.
Non potendosi ravvisare la soccombenza dell'appellante che, peraltro, aveva fatto motivo di censura della decisione impugnata della questione dirimente la controversia, non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1464/2019 pronunciata in data 30 agosto
2019 dal Tribunale di Benevento, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) dichiara compensate le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio il 12 giugno 2025.
La Presidente est.
dr.ssa Assunta d'Amore
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