Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 03/12/2025, n. 7792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7792 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07792/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03774/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3774 del 2025, proposto da Stefania Lorini, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefania Lorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl OL 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rajola Pescarini, Amneris Irace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 1760/2024, pubblicata il 02/10/2024, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata Sezione Lavoro, resa nel giudizio recante r.g. 639/2023, notificata in forma esecutiva il 03/10/2024, non appellata e passata in giudicato come da certificazione dell’11/07/2025, con la quale è stato accolto il ricorso presentato da IN IN, e l’Asl Na 3 Sud è stata condannata al pagamento, previa declaratoria della cessata materia del contendere, delle spese legali in attribuzione allo scrivente procuratore pari ad € 1.350,00 oltre accessori di legge
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl OL 3 Sud;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa SS FU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, con il ricorso in epigrafe, la ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza n. 1760/2024, pubblicata il 02/10/2024, del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, con cui l’Asl Na 3 Sud è stata condannata al pagamento, previa declaratoria della cessata materia del contendere, delle spese legali in attribuzione alla ricorrente medesima, quale procuratore, pari ad € 1.350,00 oltre accessori di legge;
Considerato che la resistente amministrazione, con memoria del 10.11.2025, ha comunicato che, con determina n° 8675 del 03/09/25, sono state liquidate le spese legali relative al titolo azionato e ha chiesto, pertanto, di dichiararsi la cessata materia del contendere;
Considerato che la ricorrente, nell’aderire a tale richiesta, ha tuttavia insistito per la condanna dell’Amministrazione alle spese, in virtù del principio della soccombenza virtuale, tenuto conto che la determina e il mandato di pagamento sono successivi al deposito del ricorso;
Ritenuto di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere, con condanna dell’amministrazione intimata al pagamento delle spese, così come liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio che si liquidano in € 500,00, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MO SA Di OL, Presidente
SS FU, Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS FU | MO SA Di OL |
IL SEGRETARIO