CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 527/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
IA NA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1705/2024 depositato il 13/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San DI - . 89026 San DI RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2024/0000082641 IMU 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2024/0000082641 TARI 2006
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2024/0000082641 TARI 2007
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2024/0000082641 TARI 2008
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2024/0000082641 TARI 2009 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2024/0000082641 TARI 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2024/0000082641 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 272/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato con PEC del 29 aprile 2024 la Signora Ricorrente_1 proponeva formale opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n° 2024/82461 del 15 febbraio 2024 notificato da SO.G.E.T. S.p.A in data 18 marzo 2024, conseguente a sette ingiunzioni di pagamento, tutte notificatele nella sua qualità di erede del Signor Nominativo_1, intese al recupero, per conto del Comune di San DI (RC), della complessiva somma di €. 4.256,42 – comprensiva anche di interessi di mora e spese successive - dovuta anche per TARSU 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, per TARI 2013, per ICI 2011 ed IMU 2013, 2014, 2015 e 2016.
Assumeva parte ricorrente l'erronea individuazione del debitore, non essendo erede e comunque avendo rinunciato all'eredità del sig. Nominativo_1, nonchè la prescrizione della pretesa tributaria
Quindi, concludeva, previa sospensione dell'atto impugnato, all'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
Si costituiva SO.G.E.T. S.p.A. Società di Gestione Entrate e Tributi, in persona del l.r.p.t., eccependo l'incompetenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Catanzaro per essere competente quella di Reggio Calabria;
chiedeva l'integrale rigetto delle richieste, domande e conclusioni ivi contenute.
Con memorie, depositate in data 29.01.2026, parte ricorrente dava atto che, con sentenza n. 8616/2025 la Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria annullava le cartelle sottese all'esecuzione, dichiarandole non dovute;
insisteva nella revoca del Fermo amministrativo esseno venuti meno i presupposti di legge.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare ed assorbente ritiene questa Corte di dover accogliere l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale sollevata da parte resistente.
Ed invero, l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo per debiti tributari va proposta dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ente impositore o l'Agente della Riscossione che ha emesso l'atto.
La competenza territoriale delle CGT è stabilita dall'art. 4 del DLGS 546/92 riformato ad opera dell'art. 9 comma 1 lett. b del DLGS 156/2015 a seguito della sentenza n° 44/2016 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della precedente formulazione del comma 1. Ai fini della individuazione della
CGT competente, la pronuncia ha stabilito che, per le controversie promosse nei confronti dei
Concessionari del servizio di riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del DLGS 446/97, rileva non la sede di questi ma, rispettivamente, la sede dell'Ente Locale concedente e dell'Ente Locale impositore.
Orbene, nel caso di specie la procedura di riscossione nei confronti della Signora Ricorrente_1 è stata attivata da SOGET SpA, Concessionaria per la riscossione delle Entrate del Comune di San
DI (RC), iscritta all'albo di cui all'art. 53 del DLGS 446/97, su impulso dell'Ente creditore per crediti relativi ICI-IMU e TARI.
Da tanto, quindi, ne consegue che territorialmente competente a conoscere della controversia è la CGT 3 di Reggio Calabria, nella cui giurisdizione ricade il Comune di San DI.
Le spese del giudizio, possono essere compensate stante la natura procedurale della pronuncia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, in composizione monocratica, Dichiara
l'incompetenza territoriale della Corte adita.
Compensa le spese del giudizio.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
IA NA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1705/2024 depositato il 13/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San DI - . 89026 San DI RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2024/0000082641 IMU 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2024/0000082641 TARI 2006
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2024/0000082641 TARI 2007
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2024/0000082641 TARI 2008
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2024/0000082641 TARI 2009 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2024/0000082641 TARI 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2024/0000082641 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 272/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato con PEC del 29 aprile 2024 la Signora Ricorrente_1 proponeva formale opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n° 2024/82461 del 15 febbraio 2024 notificato da SO.G.E.T. S.p.A in data 18 marzo 2024, conseguente a sette ingiunzioni di pagamento, tutte notificatele nella sua qualità di erede del Signor Nominativo_1, intese al recupero, per conto del Comune di San DI (RC), della complessiva somma di €. 4.256,42 – comprensiva anche di interessi di mora e spese successive - dovuta anche per TARSU 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, per TARI 2013, per ICI 2011 ed IMU 2013, 2014, 2015 e 2016.
Assumeva parte ricorrente l'erronea individuazione del debitore, non essendo erede e comunque avendo rinunciato all'eredità del sig. Nominativo_1, nonchè la prescrizione della pretesa tributaria
Quindi, concludeva, previa sospensione dell'atto impugnato, all'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
Si costituiva SO.G.E.T. S.p.A. Società di Gestione Entrate e Tributi, in persona del l.r.p.t., eccependo l'incompetenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Catanzaro per essere competente quella di Reggio Calabria;
chiedeva l'integrale rigetto delle richieste, domande e conclusioni ivi contenute.
Con memorie, depositate in data 29.01.2026, parte ricorrente dava atto che, con sentenza n. 8616/2025 la Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria annullava le cartelle sottese all'esecuzione, dichiarandole non dovute;
insisteva nella revoca del Fermo amministrativo esseno venuti meno i presupposti di legge.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare ed assorbente ritiene questa Corte di dover accogliere l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale sollevata da parte resistente.
Ed invero, l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo per debiti tributari va proposta dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ente impositore o l'Agente della Riscossione che ha emesso l'atto.
La competenza territoriale delle CGT è stabilita dall'art. 4 del DLGS 546/92 riformato ad opera dell'art. 9 comma 1 lett. b del DLGS 156/2015 a seguito della sentenza n° 44/2016 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della precedente formulazione del comma 1. Ai fini della individuazione della
CGT competente, la pronuncia ha stabilito che, per le controversie promosse nei confronti dei
Concessionari del servizio di riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del DLGS 446/97, rileva non la sede di questi ma, rispettivamente, la sede dell'Ente Locale concedente e dell'Ente Locale impositore.
Orbene, nel caso di specie la procedura di riscossione nei confronti della Signora Ricorrente_1 è stata attivata da SOGET SpA, Concessionaria per la riscossione delle Entrate del Comune di San
DI (RC), iscritta all'albo di cui all'art. 53 del DLGS 446/97, su impulso dell'Ente creditore per crediti relativi ICI-IMU e TARI.
Da tanto, quindi, ne consegue che territorialmente competente a conoscere della controversia è la CGT 3 di Reggio Calabria, nella cui giurisdizione ricade il Comune di San DI.
Le spese del giudizio, possono essere compensate stante la natura procedurale della pronuncia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, in composizione monocratica, Dichiara
l'incompetenza territoriale della Corte adita.
Compensa le spese del giudizio.