Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 527
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Accolto
    Eccezione di incompetenza territoriale

    La Corte ritiene fondata l'eccezione di incompetenza territoriale, poiché l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo per debiti tributari va proposta dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ente impositore o l'Agente della Riscossione che ha emesso l'atto. Nel caso di specie, la procedura è stata attivata da SOGET SpA, concessionaria per la riscossione delle entrate del Comune di San DI (RC), quindi territorialmente competente è la CGT di Reggio Calabria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 527
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 527
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

    Testo completo