Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 18/12/2025, n. 23042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23042 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23042/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00811/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 811 del 2024, proposto da
Filippo De Jorio, rappresentato e difeso dagli Avvocati Filippo De Jorio e Jean Paul De Jorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Filippo De Jorio, sito in Roma, alla Piazza del Fante n. 10;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento Prot. 0032642.U.29-12-2023, notificato in data 29 dicembre 2023, mediante il quale l’Amministrazione regionale disponeva la cessazione dell'erogazione del vitalizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;
Vista la memoria depositata in data 20.10.2025 con la quale parte ricorrente ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere, insistendo sulle spese di lite;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. NC TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che parte ricorrente, con memoria depositata in data 20.10.2025, da un lato, ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere atteso che “ successivamente alla proposizione del ricorso, ed alla costituzione della Regione Lazio che ne chiedeva il rigetto, la medesima P.A. è stata costretta ad accogliere i rilievi formulati nel gravame dall’odierno deducente, ripristinando il trattamento di quiescenza di quest’ultimo. “Inoltre le pronunce ed i provvedimenti” – medio tempore intervenuti – “risultano dunque pienamente satisfattivi rispetto alle doglianze articolate dal ricorrente in sede di impugnativa, e, conseguentemente, si chiede la cessazione della materia del contendere ”; dall’altro, ha viceversa insistito quanto alla condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite e al rimborso del contributo unificato;
Dato atto che all’udienza del 3.12.2025 la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione, con opposizione della Regione Lazio rispetto alla domanda di condanna alle spese di oltre e accessori;
Preso atto che la materia del contendere risulta effettivamente cessata e che, viceversa, residua unicamente il profilo delle spese di lite;
Ritenuto, quanto a quest’ultimo riguardo, che le spese di lite devono essere effettivamente compensate, stante la non manifesta infondatezza dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IC SA, Presidente
NC TE, Consigliere, Estensore
Virginia Arata, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC TE | IC SA |
IL SEGRETARIO