Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/04/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Il Giudice, lette le note scritte per la partecipazione alla presente udienza tenutasi in modalità cartolare e già fissata ai sensi dell'art 281 sexies cpc, ha pronunciato il seguente provvedimento, da ritenersi allegato al verbale di udienza dell'8/4/2025
N. 3096/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nola PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 3096/2022 R.Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto “lesione personale”
, rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 allegata in atti, dall'Avv. Rossana Colucci, ed elett.te dom.to presso il suo studio in Boscotrecase (Na), alla Via Ugo Foscolo n.72
- Appellante
E
nella qualità di impresa designata dalla Consap Controparte_1 per la Regione Campania alla gestione del FGVS, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano Sorrentino, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Portici (Na) alla Via Dalbono II Fabbricato
Iasiello;
-Appellata
Dandone pubblica lettura all'udienza del 8/4/2025 Conclusioni: le parti hanno concluso come da note e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato Parte_1
la sentenza n. 732/2022, depositata in cancelleria in data 17 febbraio 2022, con la quale il giudice di pace di Nola ha rigettato la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti della nella qualità di Controparte_1
Impresa designata dalla Consap alla gestione del F.G.V.S., per le lesioni riportate in occasione del sinistro verificatosi in data 20.07.2020, alle ore
17.30 circa, in Terzigno (Na), al Corso Leonardo Da Vinci, allorquando l'attore, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, veniva improvvisamente investito da un motociclo proveniente da sinistra, rimasto non identificato, riportando le lesioni meglio descritte nella documentazione medica in atti.
Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda, ritenendola sfornita di adeguata prova del fatto storico.
L'appellante ha dunque proposto gravame censurando la sentenza di primo grado per erronea valutazione delle prove da parte del giudice di prime cure, deducendo che le dichiarazioni rese dal testimone in sede di prova siano state chiare, esaurienti e concordanti e, pertanto, sulla scorta del materiale istruttorio raccolto nel primo grado di giudizio, può desumersi inequivocabilmente la veridicità del fatto storico così come dedotto in citazione;
sulla scorta di tali motivi, concludeva, in riforma della sentenza impugnata, per l'accoglimento dell'appello con conseguente condanna della al pagamento della somma di euro 5.371,17 a titolo di Controparte_1
risarcimento, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita in giudizio la compagnia assicuratrice, la quale ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello per i motivi di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c., e, nel merito, la manifesta infondatezza in
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fatto e in diritto dello stesso, concludendo, pertanto, per la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza di precisazione delle conclusioni, la rinviava per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17.10.2024.
In via preliminare occorre disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata compagnia, atteso che appaiono rispettati i dettami di legge in ordine alla specificità del motivo di impugnazione proposto ed in merito alla corretta individuazione del capo della sentenza impugnato e della parte da censurare, avendo parte appellante esplicitato con sufficiente determinatezza i profili di censura in ordine alla valutazione del materiale probatorio;
sotto tale profilo, l'appello appare dunque ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato;
pertanto, deve considerarsi assorbita l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., come formulata dalla compagnia.
Ebbene, ritiene questo Giudice che vada riconfermata, nel presente giudizio di gravame, l'adottata statuizione di rigetto della domanda originaria per le ragioni che seguono e che vanno ad integrare la motivazione addotta dal
Giudice di prime cure, attesa la mancanza di adeguata prova in ordine alla verificazione del sinistro con le modalità denunciate nell'atto di citazione.
Occorre premettere che, in tema di risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli non identificati, il danneggiato che agisca in giudizio ha l'onere di dimostrare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che quest'ultimo è rimasto sconosciuto (cfr., ex multis, Cass. Sez. III, Sent. n. 1860 del
08/03/1990 - Rv. 465746; Cass. Sez. III, Sentenza n. 12304 del 10/06/2005 -
Rv. 582435).
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In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato ed, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole.
L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio della disposizione normativa sopra richiamata, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 del Codice Civile, ma altresì alla finalità perseguita dal
Legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
Al riguardo, si afferma che è vero che il danneggiato non può essere gravato dall'onere di eseguire personalmente le ricerche del veicolo ignoto, ma è altrettanto vero che egli debba collaborare in maniera diligente con le autorità fornendo tutti gli elementi utili in suo possesso per agevolare l'individuazione del responsabile del sinistro.
Pertanto, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni e/o all'indicazione di testimoni della cui presenza sul luogo dell'incidente si sia venuti a conoscenza anche successivamente;
peraltro, affinché il danneggiato adempia all'onere della prova circa la mancata incolpevole identificazione del danneggiante, non può bastare l'avvenuta presentazione di denuncia o querela contro ignoti a provare la riconducibilità del sinistro alla fattispecie di cui alla L.24 dicembre 1969
n.990, art.19 comma 1 lett.a), trattandosi di elemento che va apprezzato prudenzialmente nell'ambito della ragionevole valutazione complessiva delle
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risultanze processuali demandata all'apprezzamento del giudice (cfr.
Cassazione Civile, sez. III, 03 settembre 2007, n. 18532).
Da quanto detto consegue che nel caso in cui si riscontrino omissioni o incompletezze nel comportamento tenuto dal presunto danneggiato che agisca nei confronti del Fondo non potrà il giudice non attribuirvi rilevanza nella valutazione della dimostrazione del fatto storico, imponendosi un rigore maggiore nelle controversie contro il FGVS in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro da quella prospettata dall'attore stesso, soprattutto laddove manchino rapporti e rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria.
Ed infatti, la più recente giurisprudenza (Cass. 5649 del 2019) ha affermato il principio secondo cui in caso di “azione proposta per il risarcimento dei danni, ai sensi della l. n. 990 del 1969, art. 19 nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicchè il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa” (Cass., sent. n. 18532 del 2007; n. 3019 del 2016; n. 20066 del 2013).
In particolare, è stata fatta applicazione del principio secondo cui, in assenza di "automatismi probatori", la circostanza che “la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno”, se “non costituisce di per sè motivo di rigetto della domanda”, nondimeno “può essere liberamente valutata dal giudice di
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merito" - come avvenuto nel caso di specie – “quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi" (Cass., sent. n. 9939 del 2012).
Ciò premesso, nel caso in esame, ritiene il Tribunale che bene ha fatto il
Giudice di prime cure a ritenere la domanda infondata e non provata, in quanto dalla valutazione complessiva del materiale istruttorio raccolto non può dirsi raggiunta la prova piena e convincente della veridicità del fatto storico, oltre che la prova della impossibilità incolpevole di identificazione del presunto investitore, in mancanza della quale la domanda di risarcimento danni deve essere rigettata.
Sul punto, fatta salva la possibilità del giudice di prime cure di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi ai sensi dell' art. 116 c.p.c., dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, si ritiene necessario integrare quanto da egli statuito, meglio specificando le motivazioni che giustificano il rigetto della domanda.
In primo luogo, nella fattispecie in esame, appare del tutto infondata la doglianza dell'appellante relativa all'aver fondato, il Giudice di Pace, le proprie valutazioni, da un lato, sulla omessa indicazione, nella denuncia – querela, del testimone presente al sinistro e, dall'altro, sulla discrasia tra quanto riferito dal all'atto della denuncia- querela e quanto Parte_1
affermato dal testimone escusso in primo grado.
Da subito, si osserva che l'odierno appellante ha posto in essere un comportamento negligente e non collaborativo per l'identificazione del responsabile, non avendo provveduto all'indicazione dei testimoni al momento della presentazione della denuncia querela, pur nella consapevolezza dell'esistenza di un soggetto, , che aveva Persona_1
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assistito all'investimento e che avrebbe potuto fornire dati utili per le attività investigative;
soggetto, peraltro, facilmente identificabile, in quanto aveva soccorso il danneggiato e gli aveva lasciato le proprie generalità rendendosi disponibile per una eventuale testimonianza.
Per_ Il infatti, è stato tempestivamente indicato in giudizio come testimone nel giudizio civile coltivato nei confronti del fondo ma non è stato, inspiegabilmente, indicato in querela come testimone, nonostante sia emerso dall'istruttoria che i suoi recapiti furono forniti nell'immediatezza dei fatti al
Parte_1
A ciò va aggiunto che non vi è prova delle circostanze che abbiano reso non imputabile alla vittima la mancata identificazione del veicolo.
Ed infatti il era perfettamente lucido al momento dell'impatto, Parte_1 come si evince: dal fatto che il teste non ha riferito della “perdita di lucidità” riferita dal in sede di querela al fine di giustificare la mancata Parte_1
identificazione del veicolo;
dal fatto che le lesioni erano di modesta entità, tanto che si decise a recarsi in ospedale solo il giorno successivo all'incidente; dalla circostanza per cui il motoveicolo frenò bruscamente prima dell'impatto, dovendosi pertanto creare necessariamente un frangente temporale tra a frenata e la ripartenza utile al rilievo della targa;
così come anche il fatto che il motociclo si sia dovuto allontanare in condizioni di traffico non ha di certo aiutato il suo dileguarsi senza lasciar traccia.
A ciò si aggiunga che, nel corso del precedente grado di giudizio, non è emerso alcun ulteriore elemento probatorio che consenta di corroborare la ricostruzione del fatto storico così come narrato dall'attore, atteso che sul luogo dell'incidente non sono sopraggiunte le autorità e che dal certificato di accesso del Pronto Soccorso di Boscotrecase, allegato in atti, si apprende che il danneggiato ha dichiarato esclusivamente che “ mentre percorreva la strada sulle strisce pedonali veniva investito”, senza, tuttavia, fare riferimento
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alla circostanza dell'omissione di soccorso, essendo il relativo spazio sul verbale di pronto soccorso, lasciato in bianco.
Rileva, infine, il ragguardevole lasso di tempo intercorso tra la querela edil presunto sinistro (circa un mese) che di certo ha reso ancor più difficoltosa la ricerca del colpevole.
Orbene, sulla scorta delle emergenze processuali, il fatto storico così come narrato in citazione e prospettato dal danneggiato non può dirsi provato e, pertanto, il gravame va rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata;
nelle motivazioni che precedono rimangono assorbite tutte le ulteriori questioni proposte dalle parti.
Si ricorda che “in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (Cass. 1757/17). Dove “esito complessivo della lite” significa valutazione sulla base di un “criterio unitario e globale” (da ultimo Cass.
11423/16); pertanto, mancando specifico motivo di appello incidentale sul relativo capo da parte dell'appellata, va confermato il regolamento delle spese di lite disposto dal giudice di pace.
Le spese del giudizio d'appello seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto del valore della controversia, della complessità della stessa nonché dell'effettiva attività svolta dal difensore costituito (con esclusione della fase istruttoria), con applicazione dei parametri minimi, in
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considerazione della scarsa complessità della fattispecie, previsti dal D.M.
147 del 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunziando nella controversia civile d'appello promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 732 del 2022 del
Giudice di Pace di Nola;
- condanna l'appellante al pagamento in favore Parte_1 dell'appellata nella qualità, delle spese di lite del Controparte_1
presente grado di giudizio, che si liquidano in euro1.700,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15%), I.V.A. e
C.P.A. come per legge nelle vigenti aliquote.
Così deciso, in Nola l'8/4/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Francesco Fabbri
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