Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/05/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1546/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1546 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione con ordinanza del 26 maggio 2025 avente ad oggetto separazione consensuale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Aversa alla Parte_1 C.F._1
via Nobel palazzo Marianna snc, presso lo studio dell'Avv. Caterina Lini che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Melito di Napoli alla Via A. De Curtis, 35 presso lo studio dell'Avv. Concetta Guarino che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 22 maggio 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 15 aprile 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Sant'Antimo il 23 maggio 2009, dal quale nascevano due figli (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...])- chiedevano Per_1 Per_2
pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 22 maggio 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore con ordinanza del 26 maggio 2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
- i ricorrenti continueranno a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
- i figli vengono affidati ad entrambi i genitori con residenza ed abitazione principale presso la madre sita in Sant'Antimo alla via Ungheria, 24;
- la casa coniugale sarà assegnata alla SI.ra in qualità di coniuge Controparte_1
affidataria dei minori;
- la SI.ra si obbliga ad effettuare entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione CP_1
della presente la voltura della fornitura luce, gas, acqua, tari e di ogni altro tributo e/o utenza strettamente collegato all'abitazione concessa in assegnazione;
- la SI.ra si obbliga a comunicare ogni eventuale cambio di domicilio e/o residenza CP_1
almeno 20 giorni prima di ogni trasferimento;
- quanto alla regolamentazione del diritto di visita, stante quanto disposto nell'allegato piano genitoriale, i minori durante le vacanze natalizie ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre i giorni del 24, 25 e 26 dicembre e con la madre i giorni 31 dicembre e 01 e 06 gennaio e viceversa;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua
e con la madre il giorno del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo di vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 15 giorni anche non consecutivi da stabilirsi concordemente entro il 30 giugno di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno di compleanno e onomastico dei minori si seguirà il criterio di alternanza annuale;
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- si precisa che tali determinazioni hanno solo valore sussidiario, sussistendo la massima libertà tra le parti di autodeterminarsi circa i tempi e le modalità di visita dei figli, previo accordi entro le 24 ore precedenti gli accordi stessi e comunque compatibilmente con le eSIenze dei minori
- il SI. corrisponderà alla SI.ra , quale genitore collocatario, a titolo di Pt_1 CP_1 concorso al mantenimento dei figli minori la somma di € 500,00 (€ 250,00 per ogni figlio) da versarsi entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, con aggiornamento automatico annuale secondo indice
ISTAT, alle seguenti coordinate: [...];
- i coniugi reciprocamente si impegnano a sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie necessarie nell'interesse dei figli preventivamente concordate tra gli stessi e documentate, così come da protocollo del CNF, che le parti sottoscrivono e che costituisce parte integrante del ricorso;
- le spese per il trasporto scolastico del figlio e le spese per il doposcuola del figlio Per_1
nonché quelle per il campo estivo del figlio saranno pagate dai coniugi nella misura Per_2 Per_2
del 50%;
- il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra il 50% dell'assegno unico Pt_1 CP_1
dallo stesso percepito per i figli minori;
- il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra il 50% dell'assegno assegno Pt_1 CP_1
di frequenza che lo stesso percepisce per il figlio;
Per_2
- ogni ulteriore ed eventuale sussidio e/o bonus comunque definito a favore dei minori sarà percepito dai coniugi nella misura del 50% indipendentemente dal conto sul cui lo stesso transiterà;
- ogni viaggio dei minori in uno ai propri genitori dovrà essere comunicato ed autorizzato dall'altro genitore;
- i coniugi si rilasciano fin da questo momento il consenso per il rilascio dei passaporti anche con riguardo ai figli minori;
- la SI.ra si impegna a consegnare al SI. tutti gli effetti personali che CP_1 Pt_1
quest'ultimo ha ancora presso la casa coniugale e ciò non appena il disporrà di una propria Pt_1
abitazione;
- i ricorrenti dichiarano di aver già regolato e definito ogni ulteriore rapporto lavorativo e professionale insorto tra le parti nonché ogni rapporto di natura economico e patrimoniale relativo ai beni in comunione e pertanto, dichiarano di non aver più null'altro a pretendere l'uno dall'altro, rilasciandosi con la sottoscrizione della presente ampia e completa quietanza liberatoria;
- restano salvi ed impregiudicati i rispettivi diritti delle parti per quanto non espressamente previsto nel presente accordo;
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- i patti di cui al presente ricorso si intendono operanti tra le parti dalla sottoscrizione del presente atto;
- le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi della prole il cui ascolto non è, pertanto, necessario, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nato a [...] il [...]) e Parte_1
(nata ad [...] il [...]); Controparte_1
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Antimo (atto n. 17, parte I, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 2009) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di conSIlio del 26 maggio 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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