Articolo 40 della Legge 29 ottobre 1974, n. 594
Articolo 39Articolo 41
Versione
15 dicembre 1974
Art. 40.
Nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , sono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 53. - Il titolare di un diritto reale su un immobile, con domanda portante la firma autenticata da un notaio, puo' chiedere l'annotazione tavolare che egli intende alienare tale diritto o sottoporlo ad ipoteca da precisare nel suo ammontare massimo, al fine di riservare, all'alienazione o all'ipoteca da iscriversi, l'ordine di grado corrispondente al momento della presentazione della domanda anzidetta.
L'annotazione e' concessa solo se l'istante, in base allo stato tavolare, e' legittimato ad alienare o ad ipotecare il diritto.

Art. 54. - Il decreto che ordina l'annotazione deve indicare la data di presentazione della domanda. Dello stesso non puo' essere rilasciata al richiedente che una sola copia autentica; del rilascio della copia deve essere fatta annotazione sulla domanda.

Art. 55. - L'annotazione dell'ordine di grado diventa inefficace decorsi cinquanta giorni dalla presentazione della domanda. Scaduto questo termine, in mancanza della presentazione della domanda di intavolazione o prenotazione del relativo diritto, l'annotazione e' cancellata d'ufficio, senza darne notizia al richiedente.
La domanda di annotazione dell'ordine di grado per II medesimo affare non puo' essere ripresentata prima che siano trascorsi quindici giorni da quello in cui e' divenuta inefficace la prima annotazione.

Art. 56. - La domanda per ottenere l'intavolazione o la prenotazione del diritto di proprieta' o di ipoteca nell'ordine di grado annotato, deve essere presentata entro il termine stabilito nell'articolo precedente, con allegati il relativo titolo e la copia autentica del decreto tavolare di annotazione dell'ordine di grado, sulla quale deve essere fatta menzione dell'avvenuta iscrizione.
La intavolazione o la prenotazione del diritto, per il quale e' stata eseguita l'annotazione dell'ordine di grado, possono essere ordinate anche nel caso in cui l'immobile, dopo l'iscrizione dell'annotazione suddetta, sia stato oggetto di trasferimento o sia stato comunque gravato da oneri o da diritti reali.

Art. 57. - A richiesta della parte che ha ottenuto la iscrizione del suo diritto di proprieta' o di ipoteca nell'ordine di grado annotato, saranno cancellate tutte le iscrizioni che, riguardo allo stesso immobile, fossero eventualmente state eseguite dopo l'iscrizione dell'annotazione dell'ordine di grado.

Art. 58. - Prima del decorso del termine stabilito nell'articolo 55, la cancellazione dell'annotazione dell'ordine di grado puo' essere concessa solo se viene prodotta la copia autentica del decreto che l'ha ordinata, sulla quale deve essere indicata l'avvenuta cancellazione".
Entrata in vigore il 15 dicembre 1974