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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/01/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10877/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10877/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. GIRAUDO CAROLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Parte_2
TORINO il 19/09/1998.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 999 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 23.02.1999. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 14.04.2005.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 26/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo tra le parti e nulla osta al suo accoglimento.
Nulla in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in
[...] Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO quanto segue:
- il figlio il quale continua a vivere prevalentemente presso la madre, è divenuto Per_1 maggiorenne e che occorrerà pertanto dichiararsi non luogo a provvedere in merito al di lui affidamento e alla regolamentazione dei di lui rapporti con ciascuno dei genitori.
- I sig.ri e dichiarano altresì che: il figlio è da tempo economicamente Pt_1 Pt_2 Per_1 autosufficiente: egli, infatti, lavora regolarmente a far data dal 10/9/2018 presso la ditta "Taddei
e Calcinai s.r.l.", con contratto dapprima di apprendistato professionalizzante (doc. 5) trasformato, a far tempo dal 28/1/2022, in assunzione a tempo indeterminato (doc.6);
- il padre e la madre hanno puntualmente contribuito al di lui mantenimento, come da condizioni separative, sino all'indipendenza economica del ragazzo e, quanto al pregresso, che nulla è dovuto da parte dell'un genitore in favore dell'altro a titolo di contributo al mantenimento del giovane;
pagina 2 di 3 DISPONE revocarsi qualsivoglia forma/obbligo di contributo al mantenimento del figlio da Per_1 parte di entrambi i genitori, nonché dichiararsi non luogo a provvedere in punto assegnazione dell'abitazione ex-coniugale, che, peraltro, a suo tempo era condotta in locazione e dalla quale entrambi i coniugi si allontanavano anni addietro.
DÀ ATTO quanto segue:
- entrambe le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a pretendere l'una dall'altro a titolo di assegno divorzile.
- le parti dichiarano di essersi accordati nel senso che delle spese di lite si faccia carico esclusivo ed integrale il sig. Parte_1
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20/01/2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10877/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. GIRAUDO CAROLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Parte_2
TORINO il 19/09/1998.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 999 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 23.02.1999. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 14.04.2005.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 26/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo tra le parti e nulla osta al suo accoglimento.
Nulla in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in
[...] Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO quanto segue:
- il figlio il quale continua a vivere prevalentemente presso la madre, è divenuto Per_1 maggiorenne e che occorrerà pertanto dichiararsi non luogo a provvedere in merito al di lui affidamento e alla regolamentazione dei di lui rapporti con ciascuno dei genitori.
- I sig.ri e dichiarano altresì che: il figlio è da tempo economicamente Pt_1 Pt_2 Per_1 autosufficiente: egli, infatti, lavora regolarmente a far data dal 10/9/2018 presso la ditta "Taddei
e Calcinai s.r.l.", con contratto dapprima di apprendistato professionalizzante (doc. 5) trasformato, a far tempo dal 28/1/2022, in assunzione a tempo indeterminato (doc.6);
- il padre e la madre hanno puntualmente contribuito al di lui mantenimento, come da condizioni separative, sino all'indipendenza economica del ragazzo e, quanto al pregresso, che nulla è dovuto da parte dell'un genitore in favore dell'altro a titolo di contributo al mantenimento del giovane;
pagina 2 di 3 DISPONE revocarsi qualsivoglia forma/obbligo di contributo al mantenimento del figlio da Per_1 parte di entrambi i genitori, nonché dichiararsi non luogo a provvedere in punto assegnazione dell'abitazione ex-coniugale, che, peraltro, a suo tempo era condotta in locazione e dalla quale entrambi i coniugi si allontanavano anni addietro.
DÀ ATTO quanto segue:
- entrambe le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a pretendere l'una dall'altro a titolo di assegno divorzile.
- le parti dichiarano di essersi accordati nel senso che delle spese di lite si faccia carico esclusivo ed integrale il sig. Parte_1
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20/01/2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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