TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 30/09/2025, n. 1868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1868 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 257/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI Prima - Famiglia CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Prisca Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 257/2025 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DAIDONE SALVATORE;
RICORRENTE contro
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2 RESISTENTE-CONTUMACE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 24 settembre 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 20.1.25 ha chiesto al Parte_1 Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto in San Vito Lo Capo (TP) in data 19.2.2018 con;
ha dedotto di Controparte_1 vivere ininterrottamente separato dal coniuge in virtù di separazione giudiziale del 16.6.23 divenuta definitiva, che dalla loro unione non erano nati figli e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. All'udienza fissata davanti al giudice delegato è comparsa soltanto la parte ricorrente;
dichiarata la contumacia di precisate dalla parte ricorrente le Controparte_1 conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta. Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con la sentenza depositata il 28.6.23, divenuta irrevocabile;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita. Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
pagina 1 di 2 In considerazione della natura della controversia e della sostanziale non opposizione della parte resistente, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e in San Vito Lo Capo (TP), in data
[...] Controparte_1 19.2.2018; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Vito Lo Capo (TP) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018, atto 1, parte I); dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del Tribunale di Velletri in data 24 settembre 2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Prisca Picalarga dott. Riccardo Massera
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI Prima - Famiglia CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Prisca Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 257/2025 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DAIDONE SALVATORE;
RICORRENTE contro
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2 RESISTENTE-CONTUMACE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 24 settembre 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 20.1.25 ha chiesto al Parte_1 Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto in San Vito Lo Capo (TP) in data 19.2.2018 con;
ha dedotto di Controparte_1 vivere ininterrottamente separato dal coniuge in virtù di separazione giudiziale del 16.6.23 divenuta definitiva, che dalla loro unione non erano nati figli e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. All'udienza fissata davanti al giudice delegato è comparsa soltanto la parte ricorrente;
dichiarata la contumacia di precisate dalla parte ricorrente le Controparte_1 conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta. Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con la sentenza depositata il 28.6.23, divenuta irrevocabile;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita. Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
pagina 1 di 2 In considerazione della natura della controversia e della sostanziale non opposizione della parte resistente, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e in San Vito Lo Capo (TP), in data
[...] Controparte_1 19.2.2018; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Vito Lo Capo (TP) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018, atto 1, parte I); dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del Tribunale di Velletri in data 24 settembre 2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Prisca Picalarga dott. Riccardo Massera
pagina 2 di 2