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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/11/2025, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4342/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. n. 4342/2020
ESITI DELL'UDIENZA DEL GIORNO 04 NOVEMBRE 2025
SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice, dr.ssa Valeria Villani, letto l'art. 127 ter c.p.c., in vigore dal 01/01/2023, il quale ha previsto quanto segue:
“L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”; verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione, a cura della Cancelleria, del decreto con cui l'odierna udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte;
dato atto che le parti hanno provveduto al deposito delle predette note, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, questo Giudice decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.. R.G. n. 4342/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica ed in persona della dr.ssa Valeria Villani, all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 04 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4342 del R.G.A.C. dell'anno 2020 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi
– ingiustificato arricchimento, pendente
TRA
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
26.10.1953 e residente a [...], alla C.da Casalina n. 6, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Gaetano
Milano (C.F. , presso il cui studio è elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliato in Teora (AV), alla via Roma n. 52;
APPELLANTE
E
(C.F. , nato a Controparte_1 CodiceFiscale_3
Benevento il 26.02.1981 e residente a Montefredane (AV) alla via Padre Pio, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Pasqualina Del Giudice (C.F. ), CodiceFiscale_4 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Teora (AV), al Corso Plebiscito n.
71;
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.. R.G. n. 4342/2020
Invero, l'art. 281-sexies c.p.c. consente al Giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre
2006, n. 22409).
2. Ciò posto, con atto di citazione notificato in data 01 ottobre 2020, Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 162/2020, resa in data
[...]
23.06.2020 e depositata il 17.07.2020, con cui il Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi (AV) ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'appellato rispetto alla domanda ex art. 2041 c.c., Controparte_1 volta ad ottenere la condanna del convenuto al Controparte_1 pagamento di € 3.530,60, per aver quest'ultimo usufruito dell'opera professionale prestata, in qualità di architetto, da per il collaudo del bene di cui Parte_1
l'appellato è proprietario.
L'appellante ha premesso in fatto di aver, in data 10.01.2002, ricevuto da
[...]
l'incarico di collaudatore in corso d'opera delle strutture in CP_2 conglomerato cementizio inerenti l'unità immobiliare sita in Montefredane (AV), alla via Padre Pio ed identificata al foglio 3, particella 1291, sub 15-17; che tali opere sono state denunciate all'Ufficio del Genio Civile di Avellino in data 26 luglio
2002 ed, in data 10 gennaio 2003, è stata depositata una variante strutturale relativa al solo corpo A;
che il Direttore dei lavori ha redatto la relazione a struttura ultimata e depositata al Genio Civile in data 26 febbraio 2016, prot.
5292; che ha provveduto, in data 04 aprile 2016, al collaudo Parte_1 delle opere iniziate in data 18.2.2002 e terminate il 10.3.2005; che, a seguito di una procedura di esecuzione forzata instaurata da terzi in danno della
[...]
una delle unità immobiliari è stata venduta all'asta immobiliare ed è CP_2 stata acquistata da il quale si è, dunque, avvantaggiato Controparte_1 dell'opera professionale resa da con indebito arricchimento;
che, Parte_1 pertanto, innanzi al Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi (AV), Parte_1
ha chiesto la condanna di al pagamento in suo
[...] Controparte_1 R.G. n. 4342/2020
favore della somma pari al compenso non ricevuto, a titolo di indebito arricchimento (€ 3.530,60); che il Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi
(AV) ha rigettato la domanda attorea in quanto infondata.
L'appellante ha censurato la decisione del primo Giudice per aver erroneamente qualificato la domanda come domanda di pagamento di prestazione d'opera professionale e non già quale azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041
c.c. e per aver accolto erroneamente l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dal convenuto.
Ha, altresì, censurato la decisione del primo Giudice per erronea valutazione delle prove offerte in giudizio, essendo stata depositata in atti tutta la documentazione comprovante l'attività espletata nell'interesse dell'appellato Controparte_1
e non essendo esperibile altra azione tipica per difetto di titolo a suo
[...] fondamento.
3. Si è costituito, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
10.01.2021, , eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento nonché per violazione dell'art. 342 c.p.c., atteso il difetto di specificità dei motivi di gravame.
Nel merito, ha concluso per il rigetto del gravame, in ragione della correttezza giuridica della sentenza di primo grado, che ha escluso la legittimazione passiva del convenuto in ordine alla pretesa azionata, relativa al pagamento di CP_1 un compenso professionale per attività di collaudo svolta dall'appellante.
Ha aggiunto che l'azione proposta dall'appellante è, infatti, fondata su un errato presupposto di indebito arricchimento, disciplinato dall'art. 2041 c.c., senza tuttavia sussistere alcun nesso causale diretto tra l'impoverimento dell'appellante e l'arricchimento dell'appellato, mancando altresì qualsiasi rapporto giuridico fra le parti, dovendo l'appellante agire direttamente nei confronti della committente, la società che non risulta fallita ovvero insinuarsi nella relativa Controparte_2 procedura esecutiva.
L'appellato ha, poi, reiterato l'eccezione di prescrizione del credito professionale vantato, maturata ai sensi dell'art. 2956 c.c., posto che l'attività oggetto di compenso si è conclusa nel 2005, mentre il primo atto interruttivo risulta tardivo di oltre dieci anni ed il successivo deposito del certificato di collaudo nel 2016 è R.G. n. 4342/2020
qualificato come mera formalità amministrativa, così risultando priva di incidenza sul dies a quo del termine prescrizionale.
L'appellato ha, dunque, concluso chiedendo di rigettare l'appello e, per l'effetto, di confermare la sentenza impugnata nonché di condannare l'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata, stante la temerarietà dell'azione giudiziaria intrapresa. Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
4. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata dall'appellato ai sensi dell'art 342 c.p.c. per non aver esposto i Parte_1 motivi di impugnazione e le circostanze da cui deriva la violazione di legge.
Invero, dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio di appello è possibile evincere con sufficiente chiarezza sia le contestazioni alla pronuncia di primo grado mosse dall'appellante sia le argomentazioni dalla stessa sostenute per confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice.
L'atto di appello risulta, dunque, esser stato formulato in maniera tale da consentire di individuare, non solo le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, ma anche gli errores attribuiti alla sentenza censurata.
5. Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellato a norma dell'art. 348 bis c.p.c..
Tale eccezione deve esser disattesa, in quanto l'art. 348 bis c.p.c., quando allude all'ipotesi in cui l'appello non ha ragionevole probabilità di essere accolto, intende comprendervi sia il caso in cui esso sia tale per manifesta infondatezza nel merito, sia il caso in cui esso sia manifestamente infondato per una qualsiasi ragioni di rito, ivi comprese cause di inammissibilità o improcedibilità espressamente previste dalla legge aliunde.
Se, dunque, la carenza di una ragionevole probabilità di accoglimento deve intendersi, ove riferita al merito, come manifesta infondatezza, essa dovrebbe essere rilevabile anche ad un sommario e superficiale esame dei motivi di gravame. Nel caso di specie, l'appellante contesta le conclusioni cui è giunto il
Giudice di Pace con la sentenza appellata che si dimostra, almeno prima facie, dotata di una qualche plausibilità e che, ove ritenuta corretta, potrebbe condurre ad una riforma della sentenza appellata. R.G. n. 4342/2020
6. Passando ad esaminare il merito della res controversa, va premesso che dalla lettura della sentenza impugnata emerge come il Giudice di prime cure ha espressamente e correttamente qualificato la domanda attorea come arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c., rigettando la domanda per insussistenza dei presupposti per l'esperibilità dell'azione de qua, ai sensi degli artt. 2041 e 2041 c.c.
Invero, come è noto, l'azione di ingiustificato arricchimento può essere proposta solo allorquando ricorrano due presupposti: (a) la mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore dell'impoverito; (b) la unicità del fatto causativo dell'impoverimento sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito, con conseguente esclusione dei casi di cosiddetto arricchimento indiretto, nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito
Dunque, tale azione riveste carattere sussidiario, così come desumibile dalla lettura dell'art. 2042 c.c., ragion per cui non è proponibile allorquando il danneggiato possa esercitare, secondo una valutazione da compiersi in astratto, altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito (Cass. 2015/20871; Cass.
2010/4492; Cass. 2009/8020).
Nel caso di specie, è lo stesso attore - ed il Giudice di Pace ne ha dato conto - ad aver dedotto che il contratto d'opera professionale è intercorso con un terzo soggetto, la che ha conferito a l'incarico di Controparte_2 Parte_1 eseguire le descritte attività di collaudo.
Tuttavia, l'attore non ha allegato, in sede di citazione né in altro momento processuale, né documentato di aver intrapreso alcuna azione nei confronti dell'effettivo debitore, ossia la società committente, né ha dedotto l'insolvenza della medesima società in senso giuridicamente rilevante.
L'appellante ha dedotto, in via esclusiva, di aver subito un impoverimento in conseguenza della mancata corresponsione del compenso per l'attività di collaudo svolta, allegando che di tale attività si sarebbe avvantaggiato l'odierno appellato in qualità di aggiudicatario dell'immobile per il quale è stata resa l'opera professionale.
Neppure risulta che la società conferente l'incarico d'opera professionale sia stata dichiarata fallita né vi è prova alcuna di un impossibile soddisfacimento del credito R.G. n. 4342/2020
attraverso i rimedi ordinari, quali l'insinuazione al passivo fallimentare o l'azione esecutiva.
Inoltre, l'acquisto dell'immobile in sede di esecuzione forzata da parte dell'odierno appellato non comporta, né giuridicamente né economicamente, il trasferimento delle obbligazioni contrattuali o extracontrattuali gravanti sul precedente proprietario, non essendo prevista alcuna successione nei debiti, se non per le specifiche ipotesi normative espressamente previste.
Ne consegue che l'obbligazione relativa al pagamento della prestazione professionale resa dall'appellante rimane, a tutt'oggi, a carico esclusivo della società committente e non può, per evidenti ragioni di diritto sostanziale, essere traslata in capo al terzo acquirente dell'immobile.
7. Alla luce di tali considerazioni, in assenza dei presupposti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza in tema di indebito arricchimento indiretto, l'appello proposto da deve essere rigettato, essendo corretta la statuizione Parte_1 di rigetto della domanda in ragione del difetto di legittimazione passiva del convenuto, in quanto erroneamente l'odierno appellante, pur avendo eseguito una prestazione su incarico della committente ha ritenuto di poter Controparte_2 agire nei confronti dell'aggiudicatario del bene, nella prospettiva che questi si fosse arricchito della prestazione ricevuta senza corrispettivo.
Va, dunque, confermata la sentenza n. 162/2020, emessa dal Giudice di pace di
Sant'Angelo dei Lombardi in data 23 giugno 2023 e depositata il 17 luglio 2020.
8. Deve, infine, esser rigettata la domanda di condanna dell'appellante per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., atteso che tale domanda, anche ai sensi dell'art 96 c. 3 c.p.c., pur non richiedendo la prova del danno, esige comunque sul piano soggettivo la malafede e la colpa grave del soccombente, nella specie non sussistente.
9. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite del presente grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza dell'appellante , ai sensi dell'art. Parte_1
91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (fino a € 5.200,00), valori medi, avuto riguardo alle fasi espletate.
10. Infine, deve darsi atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. R.G. n. 4342/2020
1, comma 17 Lg. 24.12.2012 n. 228 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale,
è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che
l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”), entrata in vigore in data 1.01.2013 ed applicabile dall'1.02.2013 ai giudizi iscritti in grado di appello dal 31.01.2013.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice, dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 162/2020, emessa dal Giudice di Pace di
Sant'Angelo dei Lombardi in data 23.06.2020 e depositata il 17.07.2020, proposto da nei confronti di , disattesa ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1 sentenza n. 162/2020, emessa dal Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi in data 23.06.2020 e depositata il 17.07.2020;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato Parte_1
, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che Controparte_1 liquida in € 1.701,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
- in applicazione della norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115 del
2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , di un ulteriore importo, a titolo di contributo Parte_1 unificato, pari a quello dovuto a mente del comma 1 bis del medesimo articolo.
Così deciso all'udienza del 04 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. n. 4342/2020
ESITI DELL'UDIENZA DEL GIORNO 04 NOVEMBRE 2025
SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice, dr.ssa Valeria Villani, letto l'art. 127 ter c.p.c., in vigore dal 01/01/2023, il quale ha previsto quanto segue:
“L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”; verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione, a cura della Cancelleria, del decreto con cui l'odierna udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte;
dato atto che le parti hanno provveduto al deposito delle predette note, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, questo Giudice decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.. R.G. n. 4342/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica ed in persona della dr.ssa Valeria Villani, all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 04 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4342 del R.G.A.C. dell'anno 2020 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi
– ingiustificato arricchimento, pendente
TRA
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
26.10.1953 e residente a [...], alla C.da Casalina n. 6, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Gaetano
Milano (C.F. , presso il cui studio è elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliato in Teora (AV), alla via Roma n. 52;
APPELLANTE
E
(C.F. , nato a Controparte_1 CodiceFiscale_3
Benevento il 26.02.1981 e residente a Montefredane (AV) alla via Padre Pio, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Pasqualina Del Giudice (C.F. ), CodiceFiscale_4 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Teora (AV), al Corso Plebiscito n.
71;
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.. R.G. n. 4342/2020
Invero, l'art. 281-sexies c.p.c. consente al Giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre
2006, n. 22409).
2. Ciò posto, con atto di citazione notificato in data 01 ottobre 2020, Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 162/2020, resa in data
[...]
23.06.2020 e depositata il 17.07.2020, con cui il Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi (AV) ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'appellato rispetto alla domanda ex art. 2041 c.c., Controparte_1 volta ad ottenere la condanna del convenuto al Controparte_1 pagamento di € 3.530,60, per aver quest'ultimo usufruito dell'opera professionale prestata, in qualità di architetto, da per il collaudo del bene di cui Parte_1
l'appellato è proprietario.
L'appellante ha premesso in fatto di aver, in data 10.01.2002, ricevuto da
[...]
l'incarico di collaudatore in corso d'opera delle strutture in CP_2 conglomerato cementizio inerenti l'unità immobiliare sita in Montefredane (AV), alla via Padre Pio ed identificata al foglio 3, particella 1291, sub 15-17; che tali opere sono state denunciate all'Ufficio del Genio Civile di Avellino in data 26 luglio
2002 ed, in data 10 gennaio 2003, è stata depositata una variante strutturale relativa al solo corpo A;
che il Direttore dei lavori ha redatto la relazione a struttura ultimata e depositata al Genio Civile in data 26 febbraio 2016, prot.
5292; che ha provveduto, in data 04 aprile 2016, al collaudo Parte_1 delle opere iniziate in data 18.2.2002 e terminate il 10.3.2005; che, a seguito di una procedura di esecuzione forzata instaurata da terzi in danno della
[...]
una delle unità immobiliari è stata venduta all'asta immobiliare ed è CP_2 stata acquistata da il quale si è, dunque, avvantaggiato Controparte_1 dell'opera professionale resa da con indebito arricchimento;
che, Parte_1 pertanto, innanzi al Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi (AV), Parte_1
ha chiesto la condanna di al pagamento in suo
[...] Controparte_1 R.G. n. 4342/2020
favore della somma pari al compenso non ricevuto, a titolo di indebito arricchimento (€ 3.530,60); che il Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi
(AV) ha rigettato la domanda attorea in quanto infondata.
L'appellante ha censurato la decisione del primo Giudice per aver erroneamente qualificato la domanda come domanda di pagamento di prestazione d'opera professionale e non già quale azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041
c.c. e per aver accolto erroneamente l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dal convenuto.
Ha, altresì, censurato la decisione del primo Giudice per erronea valutazione delle prove offerte in giudizio, essendo stata depositata in atti tutta la documentazione comprovante l'attività espletata nell'interesse dell'appellato Controparte_1
e non essendo esperibile altra azione tipica per difetto di titolo a suo
[...] fondamento.
3. Si è costituito, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
10.01.2021, , eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento nonché per violazione dell'art. 342 c.p.c., atteso il difetto di specificità dei motivi di gravame.
Nel merito, ha concluso per il rigetto del gravame, in ragione della correttezza giuridica della sentenza di primo grado, che ha escluso la legittimazione passiva del convenuto in ordine alla pretesa azionata, relativa al pagamento di CP_1 un compenso professionale per attività di collaudo svolta dall'appellante.
Ha aggiunto che l'azione proposta dall'appellante è, infatti, fondata su un errato presupposto di indebito arricchimento, disciplinato dall'art. 2041 c.c., senza tuttavia sussistere alcun nesso causale diretto tra l'impoverimento dell'appellante e l'arricchimento dell'appellato, mancando altresì qualsiasi rapporto giuridico fra le parti, dovendo l'appellante agire direttamente nei confronti della committente, la società che non risulta fallita ovvero insinuarsi nella relativa Controparte_2 procedura esecutiva.
L'appellato ha, poi, reiterato l'eccezione di prescrizione del credito professionale vantato, maturata ai sensi dell'art. 2956 c.c., posto che l'attività oggetto di compenso si è conclusa nel 2005, mentre il primo atto interruttivo risulta tardivo di oltre dieci anni ed il successivo deposito del certificato di collaudo nel 2016 è R.G. n. 4342/2020
qualificato come mera formalità amministrativa, così risultando priva di incidenza sul dies a quo del termine prescrizionale.
L'appellato ha, dunque, concluso chiedendo di rigettare l'appello e, per l'effetto, di confermare la sentenza impugnata nonché di condannare l'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata, stante la temerarietà dell'azione giudiziaria intrapresa. Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
4. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata dall'appellato ai sensi dell'art 342 c.p.c. per non aver esposto i Parte_1 motivi di impugnazione e le circostanze da cui deriva la violazione di legge.
Invero, dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio di appello è possibile evincere con sufficiente chiarezza sia le contestazioni alla pronuncia di primo grado mosse dall'appellante sia le argomentazioni dalla stessa sostenute per confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice.
L'atto di appello risulta, dunque, esser stato formulato in maniera tale da consentire di individuare, non solo le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, ma anche gli errores attribuiti alla sentenza censurata.
5. Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellato a norma dell'art. 348 bis c.p.c..
Tale eccezione deve esser disattesa, in quanto l'art. 348 bis c.p.c., quando allude all'ipotesi in cui l'appello non ha ragionevole probabilità di essere accolto, intende comprendervi sia il caso in cui esso sia tale per manifesta infondatezza nel merito, sia il caso in cui esso sia manifestamente infondato per una qualsiasi ragioni di rito, ivi comprese cause di inammissibilità o improcedibilità espressamente previste dalla legge aliunde.
Se, dunque, la carenza di una ragionevole probabilità di accoglimento deve intendersi, ove riferita al merito, come manifesta infondatezza, essa dovrebbe essere rilevabile anche ad un sommario e superficiale esame dei motivi di gravame. Nel caso di specie, l'appellante contesta le conclusioni cui è giunto il
Giudice di Pace con la sentenza appellata che si dimostra, almeno prima facie, dotata di una qualche plausibilità e che, ove ritenuta corretta, potrebbe condurre ad una riforma della sentenza appellata. R.G. n. 4342/2020
6. Passando ad esaminare il merito della res controversa, va premesso che dalla lettura della sentenza impugnata emerge come il Giudice di prime cure ha espressamente e correttamente qualificato la domanda attorea come arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c., rigettando la domanda per insussistenza dei presupposti per l'esperibilità dell'azione de qua, ai sensi degli artt. 2041 e 2041 c.c.
Invero, come è noto, l'azione di ingiustificato arricchimento può essere proposta solo allorquando ricorrano due presupposti: (a) la mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore dell'impoverito; (b) la unicità del fatto causativo dell'impoverimento sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito, con conseguente esclusione dei casi di cosiddetto arricchimento indiretto, nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito
Dunque, tale azione riveste carattere sussidiario, così come desumibile dalla lettura dell'art. 2042 c.c., ragion per cui non è proponibile allorquando il danneggiato possa esercitare, secondo una valutazione da compiersi in astratto, altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito (Cass. 2015/20871; Cass.
2010/4492; Cass. 2009/8020).
Nel caso di specie, è lo stesso attore - ed il Giudice di Pace ne ha dato conto - ad aver dedotto che il contratto d'opera professionale è intercorso con un terzo soggetto, la che ha conferito a l'incarico di Controparte_2 Parte_1 eseguire le descritte attività di collaudo.
Tuttavia, l'attore non ha allegato, in sede di citazione né in altro momento processuale, né documentato di aver intrapreso alcuna azione nei confronti dell'effettivo debitore, ossia la società committente, né ha dedotto l'insolvenza della medesima società in senso giuridicamente rilevante.
L'appellante ha dedotto, in via esclusiva, di aver subito un impoverimento in conseguenza della mancata corresponsione del compenso per l'attività di collaudo svolta, allegando che di tale attività si sarebbe avvantaggiato l'odierno appellato in qualità di aggiudicatario dell'immobile per il quale è stata resa l'opera professionale.
Neppure risulta che la società conferente l'incarico d'opera professionale sia stata dichiarata fallita né vi è prova alcuna di un impossibile soddisfacimento del credito R.G. n. 4342/2020
attraverso i rimedi ordinari, quali l'insinuazione al passivo fallimentare o l'azione esecutiva.
Inoltre, l'acquisto dell'immobile in sede di esecuzione forzata da parte dell'odierno appellato non comporta, né giuridicamente né economicamente, il trasferimento delle obbligazioni contrattuali o extracontrattuali gravanti sul precedente proprietario, non essendo prevista alcuna successione nei debiti, se non per le specifiche ipotesi normative espressamente previste.
Ne consegue che l'obbligazione relativa al pagamento della prestazione professionale resa dall'appellante rimane, a tutt'oggi, a carico esclusivo della società committente e non può, per evidenti ragioni di diritto sostanziale, essere traslata in capo al terzo acquirente dell'immobile.
7. Alla luce di tali considerazioni, in assenza dei presupposti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza in tema di indebito arricchimento indiretto, l'appello proposto da deve essere rigettato, essendo corretta la statuizione Parte_1 di rigetto della domanda in ragione del difetto di legittimazione passiva del convenuto, in quanto erroneamente l'odierno appellante, pur avendo eseguito una prestazione su incarico della committente ha ritenuto di poter Controparte_2 agire nei confronti dell'aggiudicatario del bene, nella prospettiva che questi si fosse arricchito della prestazione ricevuta senza corrispettivo.
Va, dunque, confermata la sentenza n. 162/2020, emessa dal Giudice di pace di
Sant'Angelo dei Lombardi in data 23 giugno 2023 e depositata il 17 luglio 2020.
8. Deve, infine, esser rigettata la domanda di condanna dell'appellante per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., atteso che tale domanda, anche ai sensi dell'art 96 c. 3 c.p.c., pur non richiedendo la prova del danno, esige comunque sul piano soggettivo la malafede e la colpa grave del soccombente, nella specie non sussistente.
9. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite del presente grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza dell'appellante , ai sensi dell'art. Parte_1
91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (fino a € 5.200,00), valori medi, avuto riguardo alle fasi espletate.
10. Infine, deve darsi atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. R.G. n. 4342/2020
1, comma 17 Lg. 24.12.2012 n. 228 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale,
è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che
l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”), entrata in vigore in data 1.01.2013 ed applicabile dall'1.02.2013 ai giudizi iscritti in grado di appello dal 31.01.2013.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice, dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 162/2020, emessa dal Giudice di Pace di
Sant'Angelo dei Lombardi in data 23.06.2020 e depositata il 17.07.2020, proposto da nei confronti di , disattesa ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1 sentenza n. 162/2020, emessa dal Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi in data 23.06.2020 e depositata il 17.07.2020;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato Parte_1
, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che Controparte_1 liquida in € 1.701,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
- in applicazione della norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115 del
2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , di un ulteriore importo, a titolo di contributo Parte_1 unificato, pari a quello dovuto a mente del comma 1 bis del medesimo articolo.
Così deciso all'udienza del 04 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani