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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/12/2025, n. 4174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4174 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 13538/2024 R.G.
oggetto: opposizione alla esecuzione ex art. 615 comma 2 cpc, opposizione di terzo ex art. 619 cpc, opposizione di terzo (art. 404, comma 1, e ss c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Francesca Romana Bisegna , in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13538/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa per procura in atti Parte_1 C.F._1 allegata alla comparsa di nuovo difensore dagli avv.ti Claudio Bargellini e Fabio Baldi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze, piazza dell'Indipendenza n. 10
OPPOSTA E ATTRICE IN VIA RICONVENZIONALE
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
) rappresentati e difesi per procura in atti dall'avv. Alessandra Zampini ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Firenze, via del Pignoncino n. 30
OPPONENTI E CONVENUTI IN VIA RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI delle parti:
Per parte attrice:
pagina 1 di 13 “affinché piaccia all'Ill.mo Tribunale ogni diversa e contraria istanza e/o eccezione respinta anche in via istruttoria e incidentale, dichiarare inammissibile o comunque respingere l'opposizione avversaria volendo altresì accogliere la presente opposizione di terzo formulata in via riconvenzionale, ritenuta la nullità la Sentenza 29/30 luglio 2010, n. 2570/2010 emessa dal Giudice del Tribunale di Firenze, Dott.
LF RI fra i soli Signori e , e dichiarata la sua inefficacia nei Controparte_1 CP_2 confronti della comparente ritenendo valida l'iscrizione ipotecaria a suo favore sull'appartamento per civile abitazione già di proprietà del Signor sito in Firenze e compreso nel fabbricato CP_2 condominiale di via Faenza, 68 al piano primo, rappresentato al Catasto fabbricati nel foglio di mappa 158 dalla particella 435, sub. 8; con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese del presente giudizio. In via istruttoria, la comparente, chiede che sia disposto l'ordine di acquisizione del fascicolo R.G. 14149/2008 del Tribunale di Firenze, all'esito del quale è stata emessa la Sentenza
n. 2570/2010 del 29/30 luglio 2010 che ha dichiarato l'usucapione a favore della CP_1 dell'immobile oggetto di esecuzione e dal quale la Signora è stata totalmente pretermessa” Parte_1
Per i convenuti:
“In via incidentale e pregiudiziale: Confermare la sospensione della procedura esecutiva rg.es.
132/2024 per i motivi di cui all'ordinanza di sospensione del 1.10.2024 sussistendo la fondatezza dell'opposizione ed i gravi motivi dedotti dagli opponenti nel procedimento esecutivo rg. 132-1/2024 e nel presente giudizio;
In via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
Sig. con riferimento al pignoramento immobiliare notificato in data 15.4.2024 e al CP_2 giudizio esecutivo rg. es. 132/2024 non essendo più il sig. proprietario dei beni immobili CP_2 sottoposti a pignoramento dalla sig.ra In via principale: Accertare e dichiarare Parte_1
l'ammissibilità e la fondatezza dell'opposizione ex art. 615 e 619 cpc proposta dagli opponenti all'esecuzione rg. es. 132/2024 per l'insussistenza del diritto della pignorante di agire in via esecutiva sugli immobili oggetto di pignoramento stante l'opponibilità alla pignorante della sentenza n.
2570/2010 del Tribunale di Firenze di intervenuta usucapione della proprietà degli immobili pignorati in favore di contro e la sentenza definitiva della Corte di appello di Controparte_1 CP_2
Firenze n. 1456/2023 che ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 404 co. 2 cpc proposta da avverso la suddetta sentenza di accertamento e declaratoria Parte_1 dell'usucapione n. 2570/2010, con conseguente declaratoria di estinzione dell'ipoteca iscritta -e/o rinnovata nel ventennio- da nel periodo anteriore alla trascrizione della sentenza di Parte_1 intervenuta usucapione in favore di e ordine al Conservatore dei RR.II. di Controparte_1 cancellazione del suddetto gravame sull'appartamento di proprietà della sig.ra , sito Controparte_1
pagina 2 di 13 in Firenze via Faenza, 68 al piano primo, rappresentato al Catasto fabbricati nel foglio di mappa 158 dalla particella 435, sub. 8, con spese a carico della pignorante, con estinzione e cancellazione del pignoramento trascritto in favore di;
Sempre in via principale: Respingere la Parte_1 domanda di parte attrice formulata con atto di citazione ex art. 618 co. 2 cpc perché improcedibile, inammissibile, improponibile ed infondata per i motivi in atti dedotti e per l'effetto dichiarare estinta
l'ipoteca iscritta -e/o rinnovata nel ventennio- da sull'appartamento per civile Parte_1 abitazione di proprietà di sito in Firenze via Faenza, 68 al piano primo, Controparte_1 rappresentato al Catasto fabbricati nel foglio di mappa 158 dalla particella 435, sub. 8, ordinandone al Conservatore con sentenza la cancellazione dai RR.II con spese a carico della pignorante, con estinzione e cancellazione del pignoramento trascritto in favore di;
In ipotesi Parte_1 subordinata: accertare e dichiarare che la sentenza dell'intervenuta usucapione della proprietà dei beni immobili in favore di è opponibile alla pignorante stante il mancato intervento Controparte_1 della stessa nel giudizio di accertamento e declaratoria dell'usucapione rg. 14149/2008 promosso da
nei confronti di davanti al Tribunale di Firenze e la notifica alla sig.ra Controparte_1 CP_2 in data 23.9.2008, ad istanza della usucapente della nota di trascrizione della Parte_1 CP_1 domanda di usucapione sui beni pignorati nel procedimento esecutivo n. 58/2005 r.e. pendente davanti al Tribunale di Firenze, in cui la era creditore procedente e comunque avendo la Parte_1 Parte_1 quale creditore ipotecario che non aveva partecipato al giudizio di accertamento dell'usucapione introdotto contro il proprietario formale (id est il debitore ipotecario), impugnato ex art. 404, comma
2, c.p.c. la sentenza n. 2570/2010 del Tribunale di Firenze, confermata in via definitiva dalla sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1456/2023; con conseguente declaratoria di estinzione dell'ipoteca iscritta -e/o rinnovata nel ventennio- da nel periodo anteriore alla trascrizione della Parte_1 sentenza di intervenuta usucapione in favore di e ordine al Conservatore dei RR.II. Controparte_1 di cancellazione del suddetto gravame sull'appartamento di proprietà della sig.ra Controparte_1 sito in Firenze via Faenza, 68 al piano primo, rappresentato al Catasto fabbricati nel foglio di mappa
158 dalla particella 435, sub. 8, con spese a carico della pignorante, con estinzione e cancellazione del pignoramento trascritto in favore di;
Ancora in via principale: Accertare e Parte_1 dichiarare la prescrizione del credito fatto valere da in via esecutiva nei confronti Parte_1 degli opponenti per intervenuta prescrizione decennale ex art. 2953 cc, essendo stato notificato dall'attrice ai convenuti il titolo esecutivo (sentenza 9484/2013 della Corte di Cassazione del
22.1.2013) con pedissequo precetto in data 5.3.2024 dopo la scadenza del termine di prescrizione del
22.1.2023, non avendo nessuna rilevanza la diffida di pagamento inviata dall'attrice in data
16.10.2023 dopo lo spirare del termine di prescrizione decennale del 22.1.2023; In ogni caso: pagina 3 di 13 Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 96 co. 2 cpc dell'attrice nel giudizio esecutivo rg.es.
132/2024 e nel presente giudizio condannando la sig.ra a corrispondere in agli odierni Parte_1 convenuti, a titolo di risarcimento del danno, una somma pari ad € 5.000,00 per ciascuno dei convenuti, oltre interessi legali dal dì del dovuto fino al saldo effettivo;
Sempre in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, instaurava dinanzi l'intestato Parte_2
Tribunale il giudizio di merito relativo all'apposizione di terzo proposta promossa in seno al procedimento esecutivo recante il n. RGE 132/ 24, proponendo altresì domanda riconvenzionale ex art. 404 comma 1 cpc.
Parte attrice deduceva che e avevano proposto opposizione ex CP_2 Controparte_1 artt. 615 comma 2 e 619 c.p.c. nei confronti dell'atto di pignoramento immobiliare notificato da in forza di una serie di titoli giudiziali, eccependo in via preliminare il difetto di Parte_1 legittimazione passiva di e l'avvenuta prescrizione del credito preteso dalla creditrice e, in via CP_2 principale, l'opponibilità nei confronti della pignorante della sentenza di usucapione resa in favore di dal Tribunale di Firenze con sentenza 29/30 luglio 2010 anche alla luce della pronuncia CP_1 definitiva della Corte di Appello di Firenze che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 404 co. 2 cpc proposta da avverso la precitata pronuncia di usucapione. Nella fase Parte_1 cautelare parte opposta, oggi opponente, aveva eccepito di essere stata pretermessa nel giudizio di usucapione nonostante avesse trascritto ipoteche sull'immobile esecutato sin dal 1994 e di essere quindi legittimata a proporre, in via riconvenzionale, opposizione di terzo ex art. 404 comma 1 c.p.c.
Con provvedimento del primo ottobre 2024, il Tribunale accoglieva l'istanza di sospensione degli opponenti ed assegnava alla parte interessata termine perentorio di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Nei termini indicati, introduceva quindi il presente giudizio deducendo in via Parte_2 preliminare la legittimazione attiva in capo a in quanto originario proprietario CP_2 dell'immobile ipotecato oggetto di azione esecutiva, nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione decennale del credito preteso, data la sua natura alimentare;
nel merito l'attrice insisteva nell'accoglimento, in via riconvenzionale, della formulata opposizione di terzo secondo la forma ordinaria prevista ex art. 404, comma 1 c.p.c. ritenuta l'inopponibilità nei suoi confronti della sentenza di usucapione n. 2570/2010 resa dal Tribunale di Firenze. pagina 4 di 13 Si costituivano in giudizio e deducendo in via preliminare il CP_2 Controparte_1 difetto di legittimazione passiva di in quanto non più proprietario dell'immobile oggetto di CP_2 pignoramento alla luce dell'intervenuta sentenza di usucapione n. 2570/2010 del Tribunale di Firenze, confermata dalla Corte di Appello con sentenza n. 1456/2023 del 4 luglio 2023; nel merito,
l'insussistenza del diritto dell'attrice di procedere ad esecuzione forzata ex art. 404 comma 1 c.p.c. dato che l'opposizione di terzo revocatoria ex art. 404 comma 2 c.p.c. promossa sempre da era Parte_1 stata rigettata dalla precitata sentenza definitiva della Corte di Appello di Firenze e pertanto il diritto acquisito per usucapione sull'immobile pignorato era libero da vincoli e da ogni precedente trascrizione;
deducevano in ogni caso i convenuti, che nel giudizio di usucapione non era Parte_1 stata pretermessa e che, data l'assenza di atti interruttivi, il credito alimentare preteso dall'attrice risultava ormai prescritto. Alla luce dei motivi dedotti e considerata la temerarietà della odierna lite, i convenuti chiedevano la condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c. e concludevano quindi come in epigrafe.
Istruita documentalmente la causa, veniva fissata per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 19 novembre 2025 celebrata secondo le modalità di trattazione scritta, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies comma 1 c.p.c., in conformità con il rito introdotto con il d.lgs. 149/2022.
******
Con la presente domanda, chiede rigettarsi la domanda di opposizione Parte_2 promossa da e avverso l'azione esecutiva azionata e, in via CP_2 Controparte_1 riconvenzionale, accogliersi la propria opposizione di terzo proposta ex art. 404 comma 1 c.p.c., ritenuta l'inefficacia nei suoi confronti della sentenza del 29/30 luglio 2010, n. 2570/2010 emessa
Tribunale di Firenze fra i soli e , e la validità dell'iscrizione ipotecaria Controparte_1 CP_2 trascritta in suo favore sull'appartamento per civile abitazione sito in Firenze, via Faenza n. 68, già di proprietà di , con conseguente riconoscimento del proprio diritto di agire in via esecutiva CP_2 nei confronti dell'immobile esecutato.
La predetta sentenza ha accertato l'acquisto per usucapione ventennale da parte di CP_1
dell'immobile di proprietà di , ex coniuge dell'odierna creditrice
[...] CP_2 Parte_1 come ricordato da entrambe le parti, avverso tale sentenza ha proposto opposizione di terzo Parte_1 ex art. 404 comma 2 c.p.c. accolta in primo grado dal Tribunale di Firenze con sentenza n. 2834/2019 pubblicata il 07 ottobre 2019 e successivamente dichiarata inammissibile dalla competente Corte di
Appello con sentenza n. 1456/2023 del 4 luglio 2023, passata in giudicato. pagina 5 di 13 ha in ogni caso agito in via esecutiva pignorando l'immobile de quo data l'ipoteca Parte_1 trascritta precedentemente alla sentenza di usucapione del 2010 e considerata a lei non opponibile in quanto resa in sua pretermissione ed in ragione della iscrizione ipotecaria in suo favore preesistente alla trascrizione della domanda di usucapione.
La domanda di sospensione dell'esecuzione promossa dagli odierni convenuti in seguito ad opposizione ex artt. 615 comma 2 e 619 c.p.c. (RGE 132/2024), è stata accolta in via cautelare da questo Ufficio e non è stata documentata la proposizione di reclamo ex art. 669 terdecies cpc avverso la pronuncia cautelare.
Tanto premesso, si è visto come l'odierna attrice chieda in via principale ed assorbente che venga accolta la propria opposizione di terzo ex art. 404 comma 1 c.p.c. formulata in via riconvenzionale rispetto a quella proposta ex art. 404 comma 2 c.p.c. e rigettata con sentenza definitiva dalla Corte di Appello di Firenze, con conseguente richiesta di dichiarazione di nullità e/o inefficacia della sentenza di usucapione del 2010 e riconoscimento della ipoteca precedentemente trascritta in suo favore sul bene pignorato.
All'esito del giudizio la domanda attorea azionata in via riconvenzionale è risultata fondata per i motivi e nei limiti di seguito esposti.
In linea con gli orientamenti dei giudici di legittimità, va anzitutto precisato che “Il creditore garantito da ipoteca iscritta nei registri immobiliari anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale di usucapione del medesimo immobile è litisconsorte necessario nel giudizio di usucapione, con la conseguenza che la sentenza pronunciata all'esito di un giudizio al quale non sia stato posto nelle condizioni di partecipare è a lui inopponibile e potrà, semmai, essere prudentemente apprezzata quale mero elemento di prova dal giudice dell'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., promossa dall'usucapente avverso l'espropriazione immobiliare del bene usucapito” (Cass. N. 29325 del 2019), principio pronunciato d'ufficio dalla Suprema Corte su questione ritenuta avente rilievo nomofilattico, in assenza di precedenti specifici in argomento.
Risulta dunque pacifico che il creditore ipotecario pretermesso che abbia iscritto il diritto di prelazione prima della proposizione della domanda, non può ritenersi vincolato dalla sentenza di usucapione: la tutela del creditore ipotecario non può infatti essere ancorata al momento della pronuncia di accertamento dell'usucapione, ma soltanto al tempo dell'iscrizione ipotecaria e del perfezionamento dell'acquisto a titolo originario.
pagina 6 di 13 La Corte ha dunque precisato che l'efficacia retroattiva dell'usucapione compiutasi all'esito di possesso ventennale esercitato da un soggetto privo di titolo, determina l'estinzione delle iscrizioni e trascrizioni risultanti dai registri immobiliari con conseguente estinzione delle iscrizioni pregiudizievoli e pertanto i creditori ipotecari, titolari di diritto reale di garanzia sull'immobile oggetto della domanda di usucapione, devono considerarsi litisconsorti necessari del relativo giudizio.
In altre parole, producendo l'usucapione l'estinzione diretta e contestuale di ogni diritto reale formalmente insistente sul bene, tutti i titolari di relativi diritti, quindi non solo il proprietario formale, ma anche il creditore ipotecario, devono essere necessariamente chiamati nel relativo giudizio e quindi la domanda di usucapione del bene immobile sul quale è iscritta l'ipoteca, come nel caso di specie, non può che rivolgersi anche nei confronti del creditore ipotecario parimenti titolare di un diritto reale risultante dai pubblici registri e opponibile erga omnes che, se pretermesso, potrà azionare il proprio titolo in via esecutiva anche nei confronti dell'usucapente.
In tale ipotesi, l'usucapente esecutato potrà ricorrere ad un unico rimedio processuale, ovvero l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., ma l'efficacia di tale statuizione sarà rimessa al prudente apprezzamento del giudice dell'opposizione esecutiva;
il giudice dell'opposizione all'esecuzione, infatti, non può recepire l'accertamento sull'usucapione ed estendere al creditore ipotecario gli stessi effetti che il dato normativo riconosce agli aventi causa successivi al giudicato, dovendo invece dare corso all'istruzione probatoria (“il giudice dell'esecuzione non potrà riconoscere alla sentenza di usucapione efficacia di giudicato anche nei confronti del creditore ipotecario e dovrà, semmai, tenerne conto, con motivato e logico apprezzamento, solo come un'eventuale prova dell'intervenuta usucapione, in relazione alla cui sussistenza egli è, pertanto, tenuto a dare corso all'istruzione della causa” così Cass. n. 15698 del 2012 richiamata da Cass. n. 18185 del 2023 per la quale “La sentenza di accertamento dell'usucapione, resa all'esito di un giudizio intercorso, in via esclusiva, tra il titolare formale del diritto di proprietà e l'usucapente non ha efficacia di giudicato nel giudizio di opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ. proposta dall'usucapente avverso l'esecuzione immobiliare promossa da un creditore garantito da ipoteca sul bene, potendo essere valutata dal giudice in tale sede adito soltanto come un'eventuale prova dell'intervenuta usucapione”).
Tanto premesso, con il presente giudizio di merito chiede accogliersi l'opposizione Parte_1 formulata ex art. 404 comma 1 c.p.c. considerata la sua pretermissione nel giudizio di usucapione avvenuto inter alios tra gli odierni convenuti ed il riconoscimento del suo diritto ad agire in executivis alla luce delle iscrizioni ipotecarie precedentemente trascritte.
pagina 7 di 13 Ciò posto, va precisato che l'opposizione di terzo ordinaria ex art. 404 comma 1 c.p.c., si caratterizza come mezzo di impugnazione straordinario che può essere esperito senza limite di tempo anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza ed è altresì facoltativo dato che il terzo titolare di un diritto autonomo da quello deciso nel giudizio precedente, può far valere il suo interesse anche mediante una azione separata in luogo dell'opposizione.
Una delle caratteristiche che distingue l'opposizione di terzo ex art. 404 comma 1 cpc, è la novità della domanda che il terzo introduce, destinata ad allargare la materia del contendere rispetto all'oggetto della sentenza impugnata;
accanto alla vicenda processuale tra le parti originarie, si aggiunge infatti anche la vicenda relativa alla situazione giuridica del terzo che può opporsi nelle forme ordinarie proprio in quanto titolare di diritti autonomi e incompatibili. Inoltre, l'opposizione di terzo ordinaria non conosce preclusioni temporali di legge, a differenza dell'opposizione di terzo cd revocatoria prevista dal successivo comma 2 dell'art. 404 c.p.c. che deve essere proposta entro trenta giorni dalla scoperta del comportamento fraudolento.
La principale distinzione tra i due istituti risiede quindi nella causa petendi: l'opposizione revocatoria si basa su dolo o collusione delle parti, mentre quella ordinaria si fonda sul pregiudizio diretto di un diritto autonomo del terzo, il che non determina duplicazione di azioni, ma la possibilità di scegliere lo strumento più idoneo, a patto che si rispettino le condizioni di ciascuna azione.
Va infatti precisato che l'opposizione ordinaria non richiede alcuna frode o collusione risultando sufficiente che la decisione incida negativamente sul diritto del terzo che avrebbe potuto partecipare al processo originario, ma ne è rimasto estraneo, e che in questo caso l'azione promossa dal terzo mira a far dichiarare che gli effetti di quella sentenza non si estendono nei suoi confronti;
diversamente, con l'opposizione di terzo revocatoria, si chiede l'eliminazione radicale della sentenza impugnata, perché frutto di un accordo fraudolento e/o collusivo tra le parti o di un comportamento processuale doloso.
Per quanto sopra, mentre in caso di accoglimento dell'opposizione di terzo revocatoria la pronuncia collusiva viene travolta e privata di effetti erga omnes, in ipotesi di opposizione di terzo ordinaria con l'accoglimento della domanda la sentenza impugnata viene neutralizzata solo rispetto al terzo opponente, senza travolgere necessariamente la sentenza inter alios che può conservare validità fra le parti originarie. La sentenza che accoglie la domanda del terzo opponente ex art. 404 comma 1
c.p.c., infatti può dichiarare che il diritto del terzo opponente sia incompatibile con la sentenza emessa tra le altre parti stabilendo che questa, in caso di pretermissione del litisconsorte necessario, non può essere opposta nei confronti di chi non ha partecipato al relativo giudizio. pagina 8 di 13 Per poter proporre opposizione di terzo, tuttavia, non è sufficiente il non aver assunto la qualità di parte nel processo conclusosi con la sentenza impugnata, ma occorre altresì che l'opponente deduca l'esistenza di un pregiudizio, cagionato dalla sentenza, ai suoi diritti. Dunque, il terzo deve dedurre in giudizio un vero e proprio diritto (Cass.n. 2145/1988). Il diritto vantato dal terzo, poi, deve essere autonomo ed incompatibile con quello affermato dalla sentenza impugnata.
La giurisprudenza consente tuttavia senz'altro ai litisconsorti necessari pretermessi l'esercizio dell'opposizione ordinaria (si veda sul punto la recente pronuncia Cass. n. 20880/2025, secondo cui “Il litisconsorte necessario, pretermesso fin dal primo grado, può proporre opposizione di terzo avverso la sentenza di appello al fine di dedurre esclusivamente la violazione dell'integrità del contraddittorio, in quanto il pregiudizio concretamente patito dal terzo è costituito proprio dalla mancata partecipazione ad un giudizio che non poteva svolgersi senza la sua partecipazione e la lesione di tale diritto processuale "essenziale" determina una nullità insanabile). Si precisa peraltro che il litisconsorte necessario pretermesso non ha l'onere di censurare nel merito la sentenza, in quanto il pregiudizio che legittima l'impugnazione deriva dalla sua mancata partecipazione.
Venendo al caso di specie è senz'altro terzo rispetto alla sentenza impugnata, in Parte_1 quanto non ha preso parte al giudizio teso all'accertamento dell'usucapione in favore di CP_1
È poi titolare di un diritto reale di garanzia (ovvero l'ipoteca iscritta sull'immobile sin dal
[...]
1994) per un credito sorto anteriormente alla proposizione della domanda di usucapione e quindi, per effetto dell'accertamento contenuto nella sentenza conclusiva del giudizio di usucapione, l'attrice, altresì, soffre un pregiudizio in quanto, come visto, l'usucapione è un modo di acquisto a titolo originario nel caso in esame, cosicché il bene è libero da pesi e oneri che, e la sentenza dichiarativa dell'usucapione ha effetto retroattivo, quindi travolge il diritto del creditore ipotecario la cui ipoteca sia stata iscritta anteriormente alla proposizione della domanda di usucapione.
Su questione analoga a quella in esame è di recente intervenuta la Cassazione, con intervento di tipo nomofilattico ai sensi dell'art. 363 comma 3 c.p.c.. Nella pronuncia n. 29325/2019 già richiamata, infatti, la Cassazione ha rilevato che “com'è noto, l'usucapione compiutasi all'esito di possesso ventennale esercitato da un soggetto privo di titolo trascritto estingue le iscrizioni e trascrizioni risultanti a nome del precedente proprietario. Tale effetto estintivo non va ricondotto ad una presunta usucapio libertatis, bensì dipende dall'efficacia retroattiva dell'usucapione stessa (Sez. 2, Sentenza n.
8792 del 28/06/2000, Rv. 538121 - 01). Tuttavia, proprio perché l'usucapione determina l'acquisto
(retroattivo) a titolo originario della proprietà del fondo, con conseguente estinzione delle iscrizioni pregiudizievoli contro il proprietario risultante dai registri immobiliari, i creditori ipotecari, titolari di
pagina 9 di 13 diritto reale (di garanzia) sull'immobile oggetto della domanda di usucapione, devono considerarsi litisconsorti necessari del relativo giudizio. Il creditore ipotecario, infatti, è titolare di un diritto reale parimenti risultante dai pubblici registri e opponibile erga omnes, sicché la domanda di usucapione del bene immobile sul quale è iscritta l'ipoteca si rivolge direttamente anche nei suoi confronti.
L'estinzione della garanzia non costituisce un mero effetto indiretto dell'accertamento dell'usucapione, che si esaurisce nella sfera dei rapporti fra proprietario usucapito e creditore garantito;
al contrario,
l'usucapione produce l'estinzione diretta e contestuale di ogni diritto reale formalmente insistente sul bene, in guisa che tutti i rispettivi titolari sono litisconsorti necessari nel relativo giudizio.
Pertanto, la sentenza di accertamento dell'usucapione, resa all'esito di un giudizio intercorso, in via esclusiva, tra il titolare formale del diritto di proprietà e l'usucapiente, non può spiegare effetti contro il creditore garantito da ipoteca iscritta su quel bene. Con la conseguenza che l'usucapiente non può invocarne l'efficacia diretta nel giudizio di opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ. all'esecuzione immobiliare successivamente da lui proposta. Il giudice dell'esecuzione non potrà riconoscere alla sentenza di usucapione efficacia di giudicato anche nei confronti del creditore ipotecario e dovrà, semmai, tenerne conto, con motivato e logico apprezzamento, solo come un'eventuale prova dell'intervenuta usucapione, in relazione alla cui sussistenza egli è, pertanto, tenuto
a dare corso all'istruzione della causa (Sez. 3, Sentenza n. 15698 del 18/09/2012, Rv. 623790 - 01). “.
Ciò posto ed applicando le considerazioni che precedono al caso in esame, va osservato che quale creditrice ipotecaria, risulta pretermessa nel giudizio di usucapione promossa da Parte_1
, la quale non ha evocato l'odierna attrice nel procedimento n. RG 14149/2008, tenuto Parte_3 dinanzi al Tribunale di Firenze e definito con sentenza n. 2570/2010.
Sul punto, non possono essere accolte le deduzioni di parte convenuta riconducibili alla pronuncia della Corte di Appello dato che in questo caso l'inerzia manifestata da è riferita Parte_1 nei confronti dell'atteggiamento asseritamente collusivo e fraudolento tra le parti in un giudizio la cui causa petendi è diversa rispetto a quella dedotta con l'opposizione ex art. 404 comma 1 c.p.c..
La sentenza della Corte di Appello, va ricordato, è in riforma della sentenza n. 2834/2019 del
Tribunale di Firenze ed ha dichiarato l'inammissibilità per tardività dell'opposizione di terzo formulata ex art. 404 comma 2 c.p.c. e non ha avuto ad oggetto il diritto ipotecario trascritto da né Parte_1 giudicato in merito alla pretermissione di quest'ultima nel precedente giudizio di usucapione concluso con sentenza n. 2570/2010, ove l'odierna attrice, pur se litisconsorte necessaria, non risulta ritualmente evocata in giudizio.
pagina 10 di 13 All'esito del vaglio probatorio eseguito in questa sede pertanto, una volta riconosciuta l'esclusione dell'odierna attrice in un giudizio in cui doveva necessariamente essere parte in causa, consegue che la precitata sentenza di usucapione n. 2570/2010 del Tribunale di Firenze è a lei inopponibile e, fatta salva l'ipoteca trascritta precedentemente, va riconosciuto a il Parte_2 diritto di procedere in via esecutiva nei confronti del bene immobile in oggetto e la revoca dell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione.
Dalle conclusioni che precedono ed alla luce dell'inefficacia della sentenza di usucapione nei confronti dell'attrice, consegue altresì la legittimazione passiva in capo all'originario debitore CP_2
e la infondatezza della opposizione ex art. 619 cpc promossa da
[...] Controparte_1
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dagli odierni convenuti, va precisato che il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, in quanto avente ad oggetto più prestazioni autonome, distinte e periodiche, si prescrive non a decorrere da un unico termine, come dedotto dagli opposti, bensì dalle singole scadenze di pagamento (Cass. n. 6975/2005; Cass. n. 23462/2009). Non trova quindi fondamento l'individuazione del dies a quo della prescrizione da parte convenuta al 22 gennaio che 2013 quale data di pubblicazione della sentenza n. 9484/2013 della Corte di Cassazione che ha definito il giudizio promosso da per la determinazione dell'assegno di mantenimento Parte_1 posto a carico di , bensì le date di maturazione dei singoli ratei. CP_2
Deve quindi escludersi che ai singoli ratei del credito in questione sia applicabile la prescrizione decennale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2953 e 2946 cod. civ., per il fatto di costituire crediti nascenti da sentenza passata in giudicato. Secondo condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, i ratei mensili degli assegni di mantenimento per i figli (così come gli assegni di separazione e di divorzio per il coniuge) costituendo prestazioni che debbono essere pagate periodicamente in termini inferiori all'anno, ai sensi dell'art. 2948 cod. civ., n. 4, si prescrivono in cinque anni, non rilevando, al fine dell'operatività di tale norma, anziché di quella dell'art. 2953 c.c., il fatto che essi siano dovuti in forza di sentenza di separazione o divorzio passata in giudicato, costituendo questa fonte dell'obbligazione periodica e titolo esecutivo per l'esazione dei singoli ratei, ma non costituendo invece giudicato sulla debenza del singolo rateo, tenuto conto della particolare struttura delle obbligazioni in questione.
Ne deriva che, tali essendo le caratteristiche delle obbligazioni periodiche, ove esse trovino la loro fonte in un titolo giudiziale passato in giudicato, questo costituisce giudicato e titolo esecutivo in relazione alla loro periodica debenza, ma non (ove sorga controversia) in relazione alla debenza dei singoli ratei, essendo questi suscettibili di vicende giuridiche autonome quanto all'estinzione del pagina 11 di 13 relativo diritto a percepirli, sia per adempimento sia per altre cause estintive e, quindi, di distinti accertamenti giudiziali. Ne consegue che solo ove venga in contestazione la debenza di uno o più ratei e su tale debenza intervenga un accertamento giudiziale sul quale si formi il giudicato, alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 cod. civ., n. 4, si sostituirà, in relazione ad essi (e solo in relazione ad essi), secondo la statuizione dell'art. 2953 cod. civ., la prescrizione decennale (Cass. civile sez. I,
1.06.2010, n.13414).
Nel caso di specie i provvedimenti giudiziali azionati costituiscono solo la fonte di insorgenza dell'obbligazione in questione, e non anche il giudicato avente ad oggetto la contestata debenza di uno o più ratei dell'assegno dovuto, deve ritenersi operante il termine di prescrizione quinquennale, e pertanto deve escludersi il diritto di credito fatto valere dalla creditrice oltre i cinque anni antecedenti l'intimazione di pagamento del 31 gennaio 2024 di cui all'atto di precetto notificato, dal momento che parte attrice non ha documentato atti interruttivi della prescrizione precedenti. Pertanto, conformemente a quanto dedotto dall'opponente non sono dovuti i ratei maturati dal 2013 al 31 gennaio 2019. CP_2
L'accoglimento della domanda attorea formulata in via riconvenzionale esclude la condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c. come richiesto dalla difesa convenuta. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e quindi debbono porsi a carico di parte convenuta, ma debbono essere compensate per un terzo, dal momento che la opposizione alla esecuzione è risultava fondata in punto di prescrizione e, per altro verso, solo con l'accoglimento della domanda riconvenzionale ex art. 404 comma 1 cpc si è consolidato il diritto di di procedere in via Parte_1 esecutiva sul bene pignorato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa e/o assorbita ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. RG 13528/2024:
- accoglie l'opposizione di terzo ex art. 404 comma 1 c.p.c. proposta da in Parte_2 via riconvenzionale e, per l'effetto, dichiara inefficace nei suoi confronti la sentenza del Tribunale di
Firenze n. 2579/2010 del 29/30 luglio 2010;
- in parziale accoglimento della opposizione ex art. 615 comma 2 cpc, dichiara che non sussiste il diritto a procedere in via esecutiva per i ratei dei crediti alimentari maturati prima del 31.1.2019;
- respinge la opposizione di terzo ex art. 619 cpc;
pagina 12 di 13 - compensa per un terzo le spese del giudizio e conseguentemente, già operata la compensazione, condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite che si liquidano in euro 6.000,00, oltre spese generali, Iva e cpa come per legge
Firenze, 22 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Romana Bisegna
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 13 di 13
oggetto: opposizione alla esecuzione ex art. 615 comma 2 cpc, opposizione di terzo ex art. 619 cpc, opposizione di terzo (art. 404, comma 1, e ss c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Francesca Romana Bisegna , in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13538/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa per procura in atti Parte_1 C.F._1 allegata alla comparsa di nuovo difensore dagli avv.ti Claudio Bargellini e Fabio Baldi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze, piazza dell'Indipendenza n. 10
OPPOSTA E ATTRICE IN VIA RICONVENZIONALE
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
) rappresentati e difesi per procura in atti dall'avv. Alessandra Zampini ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Firenze, via del Pignoncino n. 30
OPPONENTI E CONVENUTI IN VIA RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI delle parti:
Per parte attrice:
pagina 1 di 13 “affinché piaccia all'Ill.mo Tribunale ogni diversa e contraria istanza e/o eccezione respinta anche in via istruttoria e incidentale, dichiarare inammissibile o comunque respingere l'opposizione avversaria volendo altresì accogliere la presente opposizione di terzo formulata in via riconvenzionale, ritenuta la nullità la Sentenza 29/30 luglio 2010, n. 2570/2010 emessa dal Giudice del Tribunale di Firenze, Dott.
LF RI fra i soli Signori e , e dichiarata la sua inefficacia nei Controparte_1 CP_2 confronti della comparente ritenendo valida l'iscrizione ipotecaria a suo favore sull'appartamento per civile abitazione già di proprietà del Signor sito in Firenze e compreso nel fabbricato CP_2 condominiale di via Faenza, 68 al piano primo, rappresentato al Catasto fabbricati nel foglio di mappa 158 dalla particella 435, sub. 8; con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese del presente giudizio. In via istruttoria, la comparente, chiede che sia disposto l'ordine di acquisizione del fascicolo R.G. 14149/2008 del Tribunale di Firenze, all'esito del quale è stata emessa la Sentenza
n. 2570/2010 del 29/30 luglio 2010 che ha dichiarato l'usucapione a favore della CP_1 dell'immobile oggetto di esecuzione e dal quale la Signora è stata totalmente pretermessa” Parte_1
Per i convenuti:
“In via incidentale e pregiudiziale: Confermare la sospensione della procedura esecutiva rg.es.
132/2024 per i motivi di cui all'ordinanza di sospensione del 1.10.2024 sussistendo la fondatezza dell'opposizione ed i gravi motivi dedotti dagli opponenti nel procedimento esecutivo rg. 132-1/2024 e nel presente giudizio;
In via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
Sig. con riferimento al pignoramento immobiliare notificato in data 15.4.2024 e al CP_2 giudizio esecutivo rg. es. 132/2024 non essendo più il sig. proprietario dei beni immobili CP_2 sottoposti a pignoramento dalla sig.ra In via principale: Accertare e dichiarare Parte_1
l'ammissibilità e la fondatezza dell'opposizione ex art. 615 e 619 cpc proposta dagli opponenti all'esecuzione rg. es. 132/2024 per l'insussistenza del diritto della pignorante di agire in via esecutiva sugli immobili oggetto di pignoramento stante l'opponibilità alla pignorante della sentenza n.
2570/2010 del Tribunale di Firenze di intervenuta usucapione della proprietà degli immobili pignorati in favore di contro e la sentenza definitiva della Corte di appello di Controparte_1 CP_2
Firenze n. 1456/2023 che ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 404 co. 2 cpc proposta da avverso la suddetta sentenza di accertamento e declaratoria Parte_1 dell'usucapione n. 2570/2010, con conseguente declaratoria di estinzione dell'ipoteca iscritta -e/o rinnovata nel ventennio- da nel periodo anteriore alla trascrizione della sentenza di Parte_1 intervenuta usucapione in favore di e ordine al Conservatore dei RR.II. di Controparte_1 cancellazione del suddetto gravame sull'appartamento di proprietà della sig.ra , sito Controparte_1
pagina 2 di 13 in Firenze via Faenza, 68 al piano primo, rappresentato al Catasto fabbricati nel foglio di mappa 158 dalla particella 435, sub. 8, con spese a carico della pignorante, con estinzione e cancellazione del pignoramento trascritto in favore di;
Sempre in via principale: Respingere la Parte_1 domanda di parte attrice formulata con atto di citazione ex art. 618 co. 2 cpc perché improcedibile, inammissibile, improponibile ed infondata per i motivi in atti dedotti e per l'effetto dichiarare estinta
l'ipoteca iscritta -e/o rinnovata nel ventennio- da sull'appartamento per civile Parte_1 abitazione di proprietà di sito in Firenze via Faenza, 68 al piano primo, Controparte_1 rappresentato al Catasto fabbricati nel foglio di mappa 158 dalla particella 435, sub. 8, ordinandone al Conservatore con sentenza la cancellazione dai RR.II con spese a carico della pignorante, con estinzione e cancellazione del pignoramento trascritto in favore di;
In ipotesi Parte_1 subordinata: accertare e dichiarare che la sentenza dell'intervenuta usucapione della proprietà dei beni immobili in favore di è opponibile alla pignorante stante il mancato intervento Controparte_1 della stessa nel giudizio di accertamento e declaratoria dell'usucapione rg. 14149/2008 promosso da
nei confronti di davanti al Tribunale di Firenze e la notifica alla sig.ra Controparte_1 CP_2 in data 23.9.2008, ad istanza della usucapente della nota di trascrizione della Parte_1 CP_1 domanda di usucapione sui beni pignorati nel procedimento esecutivo n. 58/2005 r.e. pendente davanti al Tribunale di Firenze, in cui la era creditore procedente e comunque avendo la Parte_1 Parte_1 quale creditore ipotecario che non aveva partecipato al giudizio di accertamento dell'usucapione introdotto contro il proprietario formale (id est il debitore ipotecario), impugnato ex art. 404, comma
2, c.p.c. la sentenza n. 2570/2010 del Tribunale di Firenze, confermata in via definitiva dalla sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1456/2023; con conseguente declaratoria di estinzione dell'ipoteca iscritta -e/o rinnovata nel ventennio- da nel periodo anteriore alla trascrizione della Parte_1 sentenza di intervenuta usucapione in favore di e ordine al Conservatore dei RR.II. Controparte_1 di cancellazione del suddetto gravame sull'appartamento di proprietà della sig.ra Controparte_1 sito in Firenze via Faenza, 68 al piano primo, rappresentato al Catasto fabbricati nel foglio di mappa
158 dalla particella 435, sub. 8, con spese a carico della pignorante, con estinzione e cancellazione del pignoramento trascritto in favore di;
Ancora in via principale: Accertare e Parte_1 dichiarare la prescrizione del credito fatto valere da in via esecutiva nei confronti Parte_1 degli opponenti per intervenuta prescrizione decennale ex art. 2953 cc, essendo stato notificato dall'attrice ai convenuti il titolo esecutivo (sentenza 9484/2013 della Corte di Cassazione del
22.1.2013) con pedissequo precetto in data 5.3.2024 dopo la scadenza del termine di prescrizione del
22.1.2023, non avendo nessuna rilevanza la diffida di pagamento inviata dall'attrice in data
16.10.2023 dopo lo spirare del termine di prescrizione decennale del 22.1.2023; In ogni caso: pagina 3 di 13 Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 96 co. 2 cpc dell'attrice nel giudizio esecutivo rg.es.
132/2024 e nel presente giudizio condannando la sig.ra a corrispondere in agli odierni Parte_1 convenuti, a titolo di risarcimento del danno, una somma pari ad € 5.000,00 per ciascuno dei convenuti, oltre interessi legali dal dì del dovuto fino al saldo effettivo;
Sempre in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, instaurava dinanzi l'intestato Parte_2
Tribunale il giudizio di merito relativo all'apposizione di terzo proposta promossa in seno al procedimento esecutivo recante il n. RGE 132/ 24, proponendo altresì domanda riconvenzionale ex art. 404 comma 1 cpc.
Parte attrice deduceva che e avevano proposto opposizione ex CP_2 Controparte_1 artt. 615 comma 2 e 619 c.p.c. nei confronti dell'atto di pignoramento immobiliare notificato da in forza di una serie di titoli giudiziali, eccependo in via preliminare il difetto di Parte_1 legittimazione passiva di e l'avvenuta prescrizione del credito preteso dalla creditrice e, in via CP_2 principale, l'opponibilità nei confronti della pignorante della sentenza di usucapione resa in favore di dal Tribunale di Firenze con sentenza 29/30 luglio 2010 anche alla luce della pronuncia CP_1 definitiva della Corte di Appello di Firenze che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 404 co. 2 cpc proposta da avverso la precitata pronuncia di usucapione. Nella fase Parte_1 cautelare parte opposta, oggi opponente, aveva eccepito di essere stata pretermessa nel giudizio di usucapione nonostante avesse trascritto ipoteche sull'immobile esecutato sin dal 1994 e di essere quindi legittimata a proporre, in via riconvenzionale, opposizione di terzo ex art. 404 comma 1 c.p.c.
Con provvedimento del primo ottobre 2024, il Tribunale accoglieva l'istanza di sospensione degli opponenti ed assegnava alla parte interessata termine perentorio di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Nei termini indicati, introduceva quindi il presente giudizio deducendo in via Parte_2 preliminare la legittimazione attiva in capo a in quanto originario proprietario CP_2 dell'immobile ipotecato oggetto di azione esecutiva, nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione decennale del credito preteso, data la sua natura alimentare;
nel merito l'attrice insisteva nell'accoglimento, in via riconvenzionale, della formulata opposizione di terzo secondo la forma ordinaria prevista ex art. 404, comma 1 c.p.c. ritenuta l'inopponibilità nei suoi confronti della sentenza di usucapione n. 2570/2010 resa dal Tribunale di Firenze. pagina 4 di 13 Si costituivano in giudizio e deducendo in via preliminare il CP_2 Controparte_1 difetto di legittimazione passiva di in quanto non più proprietario dell'immobile oggetto di CP_2 pignoramento alla luce dell'intervenuta sentenza di usucapione n. 2570/2010 del Tribunale di Firenze, confermata dalla Corte di Appello con sentenza n. 1456/2023 del 4 luglio 2023; nel merito,
l'insussistenza del diritto dell'attrice di procedere ad esecuzione forzata ex art. 404 comma 1 c.p.c. dato che l'opposizione di terzo revocatoria ex art. 404 comma 2 c.p.c. promossa sempre da era Parte_1 stata rigettata dalla precitata sentenza definitiva della Corte di Appello di Firenze e pertanto il diritto acquisito per usucapione sull'immobile pignorato era libero da vincoli e da ogni precedente trascrizione;
deducevano in ogni caso i convenuti, che nel giudizio di usucapione non era Parte_1 stata pretermessa e che, data l'assenza di atti interruttivi, il credito alimentare preteso dall'attrice risultava ormai prescritto. Alla luce dei motivi dedotti e considerata la temerarietà della odierna lite, i convenuti chiedevano la condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c. e concludevano quindi come in epigrafe.
Istruita documentalmente la causa, veniva fissata per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 19 novembre 2025 celebrata secondo le modalità di trattazione scritta, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies comma 1 c.p.c., in conformità con il rito introdotto con il d.lgs. 149/2022.
******
Con la presente domanda, chiede rigettarsi la domanda di opposizione Parte_2 promossa da e avverso l'azione esecutiva azionata e, in via CP_2 Controparte_1 riconvenzionale, accogliersi la propria opposizione di terzo proposta ex art. 404 comma 1 c.p.c., ritenuta l'inefficacia nei suoi confronti della sentenza del 29/30 luglio 2010, n. 2570/2010 emessa
Tribunale di Firenze fra i soli e , e la validità dell'iscrizione ipotecaria Controparte_1 CP_2 trascritta in suo favore sull'appartamento per civile abitazione sito in Firenze, via Faenza n. 68, già di proprietà di , con conseguente riconoscimento del proprio diritto di agire in via esecutiva CP_2 nei confronti dell'immobile esecutato.
La predetta sentenza ha accertato l'acquisto per usucapione ventennale da parte di CP_1
dell'immobile di proprietà di , ex coniuge dell'odierna creditrice
[...] CP_2 Parte_1 come ricordato da entrambe le parti, avverso tale sentenza ha proposto opposizione di terzo Parte_1 ex art. 404 comma 2 c.p.c. accolta in primo grado dal Tribunale di Firenze con sentenza n. 2834/2019 pubblicata il 07 ottobre 2019 e successivamente dichiarata inammissibile dalla competente Corte di
Appello con sentenza n. 1456/2023 del 4 luglio 2023, passata in giudicato. pagina 5 di 13 ha in ogni caso agito in via esecutiva pignorando l'immobile de quo data l'ipoteca Parte_1 trascritta precedentemente alla sentenza di usucapione del 2010 e considerata a lei non opponibile in quanto resa in sua pretermissione ed in ragione della iscrizione ipotecaria in suo favore preesistente alla trascrizione della domanda di usucapione.
La domanda di sospensione dell'esecuzione promossa dagli odierni convenuti in seguito ad opposizione ex artt. 615 comma 2 e 619 c.p.c. (RGE 132/2024), è stata accolta in via cautelare da questo Ufficio e non è stata documentata la proposizione di reclamo ex art. 669 terdecies cpc avverso la pronuncia cautelare.
Tanto premesso, si è visto come l'odierna attrice chieda in via principale ed assorbente che venga accolta la propria opposizione di terzo ex art. 404 comma 1 c.p.c. formulata in via riconvenzionale rispetto a quella proposta ex art. 404 comma 2 c.p.c. e rigettata con sentenza definitiva dalla Corte di Appello di Firenze, con conseguente richiesta di dichiarazione di nullità e/o inefficacia della sentenza di usucapione del 2010 e riconoscimento della ipoteca precedentemente trascritta in suo favore sul bene pignorato.
All'esito del giudizio la domanda attorea azionata in via riconvenzionale è risultata fondata per i motivi e nei limiti di seguito esposti.
In linea con gli orientamenti dei giudici di legittimità, va anzitutto precisato che “Il creditore garantito da ipoteca iscritta nei registri immobiliari anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale di usucapione del medesimo immobile è litisconsorte necessario nel giudizio di usucapione, con la conseguenza che la sentenza pronunciata all'esito di un giudizio al quale non sia stato posto nelle condizioni di partecipare è a lui inopponibile e potrà, semmai, essere prudentemente apprezzata quale mero elemento di prova dal giudice dell'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., promossa dall'usucapente avverso l'espropriazione immobiliare del bene usucapito” (Cass. N. 29325 del 2019), principio pronunciato d'ufficio dalla Suprema Corte su questione ritenuta avente rilievo nomofilattico, in assenza di precedenti specifici in argomento.
Risulta dunque pacifico che il creditore ipotecario pretermesso che abbia iscritto il diritto di prelazione prima della proposizione della domanda, non può ritenersi vincolato dalla sentenza di usucapione: la tutela del creditore ipotecario non può infatti essere ancorata al momento della pronuncia di accertamento dell'usucapione, ma soltanto al tempo dell'iscrizione ipotecaria e del perfezionamento dell'acquisto a titolo originario.
pagina 6 di 13 La Corte ha dunque precisato che l'efficacia retroattiva dell'usucapione compiutasi all'esito di possesso ventennale esercitato da un soggetto privo di titolo, determina l'estinzione delle iscrizioni e trascrizioni risultanti dai registri immobiliari con conseguente estinzione delle iscrizioni pregiudizievoli e pertanto i creditori ipotecari, titolari di diritto reale di garanzia sull'immobile oggetto della domanda di usucapione, devono considerarsi litisconsorti necessari del relativo giudizio.
In altre parole, producendo l'usucapione l'estinzione diretta e contestuale di ogni diritto reale formalmente insistente sul bene, tutti i titolari di relativi diritti, quindi non solo il proprietario formale, ma anche il creditore ipotecario, devono essere necessariamente chiamati nel relativo giudizio e quindi la domanda di usucapione del bene immobile sul quale è iscritta l'ipoteca, come nel caso di specie, non può che rivolgersi anche nei confronti del creditore ipotecario parimenti titolare di un diritto reale risultante dai pubblici registri e opponibile erga omnes che, se pretermesso, potrà azionare il proprio titolo in via esecutiva anche nei confronti dell'usucapente.
In tale ipotesi, l'usucapente esecutato potrà ricorrere ad un unico rimedio processuale, ovvero l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., ma l'efficacia di tale statuizione sarà rimessa al prudente apprezzamento del giudice dell'opposizione esecutiva;
il giudice dell'opposizione all'esecuzione, infatti, non può recepire l'accertamento sull'usucapione ed estendere al creditore ipotecario gli stessi effetti che il dato normativo riconosce agli aventi causa successivi al giudicato, dovendo invece dare corso all'istruzione probatoria (“il giudice dell'esecuzione non potrà riconoscere alla sentenza di usucapione efficacia di giudicato anche nei confronti del creditore ipotecario e dovrà, semmai, tenerne conto, con motivato e logico apprezzamento, solo come un'eventuale prova dell'intervenuta usucapione, in relazione alla cui sussistenza egli è, pertanto, tenuto a dare corso all'istruzione della causa” così Cass. n. 15698 del 2012 richiamata da Cass. n. 18185 del 2023 per la quale “La sentenza di accertamento dell'usucapione, resa all'esito di un giudizio intercorso, in via esclusiva, tra il titolare formale del diritto di proprietà e l'usucapente non ha efficacia di giudicato nel giudizio di opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ. proposta dall'usucapente avverso l'esecuzione immobiliare promossa da un creditore garantito da ipoteca sul bene, potendo essere valutata dal giudice in tale sede adito soltanto come un'eventuale prova dell'intervenuta usucapione”).
Tanto premesso, con il presente giudizio di merito chiede accogliersi l'opposizione Parte_1 formulata ex art. 404 comma 1 c.p.c. considerata la sua pretermissione nel giudizio di usucapione avvenuto inter alios tra gli odierni convenuti ed il riconoscimento del suo diritto ad agire in executivis alla luce delle iscrizioni ipotecarie precedentemente trascritte.
pagina 7 di 13 Ciò posto, va precisato che l'opposizione di terzo ordinaria ex art. 404 comma 1 c.p.c., si caratterizza come mezzo di impugnazione straordinario che può essere esperito senza limite di tempo anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza ed è altresì facoltativo dato che il terzo titolare di un diritto autonomo da quello deciso nel giudizio precedente, può far valere il suo interesse anche mediante una azione separata in luogo dell'opposizione.
Una delle caratteristiche che distingue l'opposizione di terzo ex art. 404 comma 1 cpc, è la novità della domanda che il terzo introduce, destinata ad allargare la materia del contendere rispetto all'oggetto della sentenza impugnata;
accanto alla vicenda processuale tra le parti originarie, si aggiunge infatti anche la vicenda relativa alla situazione giuridica del terzo che può opporsi nelle forme ordinarie proprio in quanto titolare di diritti autonomi e incompatibili. Inoltre, l'opposizione di terzo ordinaria non conosce preclusioni temporali di legge, a differenza dell'opposizione di terzo cd revocatoria prevista dal successivo comma 2 dell'art. 404 c.p.c. che deve essere proposta entro trenta giorni dalla scoperta del comportamento fraudolento.
La principale distinzione tra i due istituti risiede quindi nella causa petendi: l'opposizione revocatoria si basa su dolo o collusione delle parti, mentre quella ordinaria si fonda sul pregiudizio diretto di un diritto autonomo del terzo, il che non determina duplicazione di azioni, ma la possibilità di scegliere lo strumento più idoneo, a patto che si rispettino le condizioni di ciascuna azione.
Va infatti precisato che l'opposizione ordinaria non richiede alcuna frode o collusione risultando sufficiente che la decisione incida negativamente sul diritto del terzo che avrebbe potuto partecipare al processo originario, ma ne è rimasto estraneo, e che in questo caso l'azione promossa dal terzo mira a far dichiarare che gli effetti di quella sentenza non si estendono nei suoi confronti;
diversamente, con l'opposizione di terzo revocatoria, si chiede l'eliminazione radicale della sentenza impugnata, perché frutto di un accordo fraudolento e/o collusivo tra le parti o di un comportamento processuale doloso.
Per quanto sopra, mentre in caso di accoglimento dell'opposizione di terzo revocatoria la pronuncia collusiva viene travolta e privata di effetti erga omnes, in ipotesi di opposizione di terzo ordinaria con l'accoglimento della domanda la sentenza impugnata viene neutralizzata solo rispetto al terzo opponente, senza travolgere necessariamente la sentenza inter alios che può conservare validità fra le parti originarie. La sentenza che accoglie la domanda del terzo opponente ex art. 404 comma 1
c.p.c., infatti può dichiarare che il diritto del terzo opponente sia incompatibile con la sentenza emessa tra le altre parti stabilendo che questa, in caso di pretermissione del litisconsorte necessario, non può essere opposta nei confronti di chi non ha partecipato al relativo giudizio. pagina 8 di 13 Per poter proporre opposizione di terzo, tuttavia, non è sufficiente il non aver assunto la qualità di parte nel processo conclusosi con la sentenza impugnata, ma occorre altresì che l'opponente deduca l'esistenza di un pregiudizio, cagionato dalla sentenza, ai suoi diritti. Dunque, il terzo deve dedurre in giudizio un vero e proprio diritto (Cass.n. 2145/1988). Il diritto vantato dal terzo, poi, deve essere autonomo ed incompatibile con quello affermato dalla sentenza impugnata.
La giurisprudenza consente tuttavia senz'altro ai litisconsorti necessari pretermessi l'esercizio dell'opposizione ordinaria (si veda sul punto la recente pronuncia Cass. n. 20880/2025, secondo cui “Il litisconsorte necessario, pretermesso fin dal primo grado, può proporre opposizione di terzo avverso la sentenza di appello al fine di dedurre esclusivamente la violazione dell'integrità del contraddittorio, in quanto il pregiudizio concretamente patito dal terzo è costituito proprio dalla mancata partecipazione ad un giudizio che non poteva svolgersi senza la sua partecipazione e la lesione di tale diritto processuale "essenziale" determina una nullità insanabile). Si precisa peraltro che il litisconsorte necessario pretermesso non ha l'onere di censurare nel merito la sentenza, in quanto il pregiudizio che legittima l'impugnazione deriva dalla sua mancata partecipazione.
Venendo al caso di specie è senz'altro terzo rispetto alla sentenza impugnata, in Parte_1 quanto non ha preso parte al giudizio teso all'accertamento dell'usucapione in favore di CP_1
È poi titolare di un diritto reale di garanzia (ovvero l'ipoteca iscritta sull'immobile sin dal
[...]
1994) per un credito sorto anteriormente alla proposizione della domanda di usucapione e quindi, per effetto dell'accertamento contenuto nella sentenza conclusiva del giudizio di usucapione, l'attrice, altresì, soffre un pregiudizio in quanto, come visto, l'usucapione è un modo di acquisto a titolo originario nel caso in esame, cosicché il bene è libero da pesi e oneri che, e la sentenza dichiarativa dell'usucapione ha effetto retroattivo, quindi travolge il diritto del creditore ipotecario la cui ipoteca sia stata iscritta anteriormente alla proposizione della domanda di usucapione.
Su questione analoga a quella in esame è di recente intervenuta la Cassazione, con intervento di tipo nomofilattico ai sensi dell'art. 363 comma 3 c.p.c.. Nella pronuncia n. 29325/2019 già richiamata, infatti, la Cassazione ha rilevato che “com'è noto, l'usucapione compiutasi all'esito di possesso ventennale esercitato da un soggetto privo di titolo trascritto estingue le iscrizioni e trascrizioni risultanti a nome del precedente proprietario. Tale effetto estintivo non va ricondotto ad una presunta usucapio libertatis, bensì dipende dall'efficacia retroattiva dell'usucapione stessa (Sez. 2, Sentenza n.
8792 del 28/06/2000, Rv. 538121 - 01). Tuttavia, proprio perché l'usucapione determina l'acquisto
(retroattivo) a titolo originario della proprietà del fondo, con conseguente estinzione delle iscrizioni pregiudizievoli contro il proprietario risultante dai registri immobiliari, i creditori ipotecari, titolari di
pagina 9 di 13 diritto reale (di garanzia) sull'immobile oggetto della domanda di usucapione, devono considerarsi litisconsorti necessari del relativo giudizio. Il creditore ipotecario, infatti, è titolare di un diritto reale parimenti risultante dai pubblici registri e opponibile erga omnes, sicché la domanda di usucapione del bene immobile sul quale è iscritta l'ipoteca si rivolge direttamente anche nei suoi confronti.
L'estinzione della garanzia non costituisce un mero effetto indiretto dell'accertamento dell'usucapione, che si esaurisce nella sfera dei rapporti fra proprietario usucapito e creditore garantito;
al contrario,
l'usucapione produce l'estinzione diretta e contestuale di ogni diritto reale formalmente insistente sul bene, in guisa che tutti i rispettivi titolari sono litisconsorti necessari nel relativo giudizio.
Pertanto, la sentenza di accertamento dell'usucapione, resa all'esito di un giudizio intercorso, in via esclusiva, tra il titolare formale del diritto di proprietà e l'usucapiente, non può spiegare effetti contro il creditore garantito da ipoteca iscritta su quel bene. Con la conseguenza che l'usucapiente non può invocarne l'efficacia diretta nel giudizio di opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ. all'esecuzione immobiliare successivamente da lui proposta. Il giudice dell'esecuzione non potrà riconoscere alla sentenza di usucapione efficacia di giudicato anche nei confronti del creditore ipotecario e dovrà, semmai, tenerne conto, con motivato e logico apprezzamento, solo come un'eventuale prova dell'intervenuta usucapione, in relazione alla cui sussistenza egli è, pertanto, tenuto
a dare corso all'istruzione della causa (Sez. 3, Sentenza n. 15698 del 18/09/2012, Rv. 623790 - 01). “.
Ciò posto ed applicando le considerazioni che precedono al caso in esame, va osservato che quale creditrice ipotecaria, risulta pretermessa nel giudizio di usucapione promossa da Parte_1
, la quale non ha evocato l'odierna attrice nel procedimento n. RG 14149/2008, tenuto Parte_3 dinanzi al Tribunale di Firenze e definito con sentenza n. 2570/2010.
Sul punto, non possono essere accolte le deduzioni di parte convenuta riconducibili alla pronuncia della Corte di Appello dato che in questo caso l'inerzia manifestata da è riferita Parte_1 nei confronti dell'atteggiamento asseritamente collusivo e fraudolento tra le parti in un giudizio la cui causa petendi è diversa rispetto a quella dedotta con l'opposizione ex art. 404 comma 1 c.p.c..
La sentenza della Corte di Appello, va ricordato, è in riforma della sentenza n. 2834/2019 del
Tribunale di Firenze ed ha dichiarato l'inammissibilità per tardività dell'opposizione di terzo formulata ex art. 404 comma 2 c.p.c. e non ha avuto ad oggetto il diritto ipotecario trascritto da né Parte_1 giudicato in merito alla pretermissione di quest'ultima nel precedente giudizio di usucapione concluso con sentenza n. 2570/2010, ove l'odierna attrice, pur se litisconsorte necessaria, non risulta ritualmente evocata in giudizio.
pagina 10 di 13 All'esito del vaglio probatorio eseguito in questa sede pertanto, una volta riconosciuta l'esclusione dell'odierna attrice in un giudizio in cui doveva necessariamente essere parte in causa, consegue che la precitata sentenza di usucapione n. 2570/2010 del Tribunale di Firenze è a lei inopponibile e, fatta salva l'ipoteca trascritta precedentemente, va riconosciuto a il Parte_2 diritto di procedere in via esecutiva nei confronti del bene immobile in oggetto e la revoca dell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione.
Dalle conclusioni che precedono ed alla luce dell'inefficacia della sentenza di usucapione nei confronti dell'attrice, consegue altresì la legittimazione passiva in capo all'originario debitore CP_2
e la infondatezza della opposizione ex art. 619 cpc promossa da
[...] Controparte_1
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dagli odierni convenuti, va precisato che il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, in quanto avente ad oggetto più prestazioni autonome, distinte e periodiche, si prescrive non a decorrere da un unico termine, come dedotto dagli opposti, bensì dalle singole scadenze di pagamento (Cass. n. 6975/2005; Cass. n. 23462/2009). Non trova quindi fondamento l'individuazione del dies a quo della prescrizione da parte convenuta al 22 gennaio che 2013 quale data di pubblicazione della sentenza n. 9484/2013 della Corte di Cassazione che ha definito il giudizio promosso da per la determinazione dell'assegno di mantenimento Parte_1 posto a carico di , bensì le date di maturazione dei singoli ratei. CP_2
Deve quindi escludersi che ai singoli ratei del credito in questione sia applicabile la prescrizione decennale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2953 e 2946 cod. civ., per il fatto di costituire crediti nascenti da sentenza passata in giudicato. Secondo condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, i ratei mensili degli assegni di mantenimento per i figli (così come gli assegni di separazione e di divorzio per il coniuge) costituendo prestazioni che debbono essere pagate periodicamente in termini inferiori all'anno, ai sensi dell'art. 2948 cod. civ., n. 4, si prescrivono in cinque anni, non rilevando, al fine dell'operatività di tale norma, anziché di quella dell'art. 2953 c.c., il fatto che essi siano dovuti in forza di sentenza di separazione o divorzio passata in giudicato, costituendo questa fonte dell'obbligazione periodica e titolo esecutivo per l'esazione dei singoli ratei, ma non costituendo invece giudicato sulla debenza del singolo rateo, tenuto conto della particolare struttura delle obbligazioni in questione.
Ne deriva che, tali essendo le caratteristiche delle obbligazioni periodiche, ove esse trovino la loro fonte in un titolo giudiziale passato in giudicato, questo costituisce giudicato e titolo esecutivo in relazione alla loro periodica debenza, ma non (ove sorga controversia) in relazione alla debenza dei singoli ratei, essendo questi suscettibili di vicende giuridiche autonome quanto all'estinzione del pagina 11 di 13 relativo diritto a percepirli, sia per adempimento sia per altre cause estintive e, quindi, di distinti accertamenti giudiziali. Ne consegue che solo ove venga in contestazione la debenza di uno o più ratei e su tale debenza intervenga un accertamento giudiziale sul quale si formi il giudicato, alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 cod. civ., n. 4, si sostituirà, in relazione ad essi (e solo in relazione ad essi), secondo la statuizione dell'art. 2953 cod. civ., la prescrizione decennale (Cass. civile sez. I,
1.06.2010, n.13414).
Nel caso di specie i provvedimenti giudiziali azionati costituiscono solo la fonte di insorgenza dell'obbligazione in questione, e non anche il giudicato avente ad oggetto la contestata debenza di uno o più ratei dell'assegno dovuto, deve ritenersi operante il termine di prescrizione quinquennale, e pertanto deve escludersi il diritto di credito fatto valere dalla creditrice oltre i cinque anni antecedenti l'intimazione di pagamento del 31 gennaio 2024 di cui all'atto di precetto notificato, dal momento che parte attrice non ha documentato atti interruttivi della prescrizione precedenti. Pertanto, conformemente a quanto dedotto dall'opponente non sono dovuti i ratei maturati dal 2013 al 31 gennaio 2019. CP_2
L'accoglimento della domanda attorea formulata in via riconvenzionale esclude la condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c. come richiesto dalla difesa convenuta. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e quindi debbono porsi a carico di parte convenuta, ma debbono essere compensate per un terzo, dal momento che la opposizione alla esecuzione è risultava fondata in punto di prescrizione e, per altro verso, solo con l'accoglimento della domanda riconvenzionale ex art. 404 comma 1 cpc si è consolidato il diritto di di procedere in via Parte_1 esecutiva sul bene pignorato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa e/o assorbita ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. RG 13528/2024:
- accoglie l'opposizione di terzo ex art. 404 comma 1 c.p.c. proposta da in Parte_2 via riconvenzionale e, per l'effetto, dichiara inefficace nei suoi confronti la sentenza del Tribunale di
Firenze n. 2579/2010 del 29/30 luglio 2010;
- in parziale accoglimento della opposizione ex art. 615 comma 2 cpc, dichiara che non sussiste il diritto a procedere in via esecutiva per i ratei dei crediti alimentari maturati prima del 31.1.2019;
- respinge la opposizione di terzo ex art. 619 cpc;
pagina 12 di 13 - compensa per un terzo le spese del giudizio e conseguentemente, già operata la compensazione, condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite che si liquidano in euro 6.000,00, oltre spese generali, Iva e cpa come per legge
Firenze, 22 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Romana Bisegna
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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