Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/02/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N . 3 2 7 5 / 2 0 1 9 R . G . A . C .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica ed in persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3275 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, con sede Parte_1
in Roma, via G. Nicotera n. 29, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco P.IVA_1
Menallo giusta procura notarile in atti
E
in Controparte_1 persona del legale rappresentante “p.t.”, elettivamente domiciliata in Palermo, via Villareale n. 6, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo
oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Termini Imerese (n. 510/2019) conclusioni: come da verbale del 06.11.2024
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Con atto di citazione, la (d'ora in Parte_1
avanti solo , proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Termini Parte_1
Imerese n. 510/2019.
L'appellante, nonostante la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ex art. 650 cpc, avanzata da controparte, lamentava l'erroneità della decisione in merito alle spese processuali, avendo ritenuto il Giudice di “prime cure” di disporne la compensazione, senza fornire alcuna motivazione in merito.
Asseriva, pertanto, la violazione dell'art. 92 c.p.c. ritenendo che nel caso di specie, non sussistesse nessuna delle ipotesi previste dalla legge per disporre una compensazione delle spese di lite.
Per tali ragioni chiedeva accogliersi l'appello e, per l'effetto, riformarsi parzialmente la sentenza di primo grado, condannando l'appellato al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio, con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio.
Si costituiva l' (d'ora in avanti Controparte_1
solo ), eccependo, innanzitutto, l'infondatezza dell'appello principale. Controparte_1
Proponeva, altresì, appello incidentale affinché, riformata la sentenza impugnata, fosse annullato di conseguenza il decreto ingiuntivo n. 471/2018 del Giudice di Pace di Termini Imerese, reso nella causa iscritta al n. R.G. 252/2018.
Nello specifico, con l'appello incidentale, l' lamentava l'erroneità della Controparte_1
pronuncia del giudice di Pace per aver dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 471/18 “perché tardivamente proposta in assenza dei presupposti di cui all'art. 650
c.p.c.”. Quanto, invece, alla pretesa creditoria avanzata rilevava il difetto di legittimazione attiva di controparte, ritenendo il credito di cui è causa da imputare alla Inoltre, eccepiva Controparte_2
anche la sussistenza di un giudicato, asserendo, in particolare, che le pretese creditorie avanzate da controparte erano state già oggetto di un'altra opposizione a decreto ingiuntivo all'esito della quale il
Giudice di Pace di Bagheria aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto con sentenza n. 165/2012, non impugnata, e, pertanto, passata in giudicato.
All'udienza del 06.11.2024, parte appellante in via principale precisava le conclusioni e venivano concessi i termini per il deposito di memorie conclusionali.
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Tanto premesso, occorre soffermarsi, innanzitutto, attesa la priorità in ordine logico, sulla fondatezza del primo motivo oggetto dell'appello incidentale.
In particolare, l' sul punto ha, innanzitutto, rilevato che controparte ha Controparte_1
notificato il ricorso e il decreto ingiuntivo emanato dal Giudice di Pace di Termini Imerese direttamente presso la sede di esso opponente, anziché presso la sede dell'Avvocatura CP_1
Distrettuale dello Stato, come invece disposto dall'art. 11 R.D. 1611/1933.
Ciò posto, ha asserito l'erroneità della motivazione del primo giudice per aver ritenuto l'opposizione inammissibile sul presupposto che in qualità di parte opponente si era limitata solo ad evidenziare la irregolare notifica del decreto ingiuntivo (non notificato direttamente all'Avvocatura)
“[…] senza in alcun modo fornire la prova del nesso di causalità tra vizio di notificazione e mancata conoscenza del decreto […]” (cfr. sentenza giudice di Pace).
In particolare, ha asserito che dovesse ritenersi implicita la prova della mancata tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo in ragione del vizio della sua notificazione.
Orbene, si deve premettere che: “ […] ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 c.p.c.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione […]” (cfr. Cass. n. 10386/2012).
Ed ancora, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la notifica del decreto ingiuntivo, eseguita direttamente presso la sede dell'amministrazione pubblica ingiunta e non presso la sede dell'Avvocatura dello Stato è nulla e non inesistente, traendone la conseguenza che il rimedio giurisdizionale attivabile in simile ipotesi è quello dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.; ed ha però poi precisato che alla stregua della citata norma di rito incombe all'Amministrazione l'onere di provare la non tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo a causa della irregolarità della notifica non essendo a tal fine sufficiente la mera attestazione del vizio di notificazione (cfr. Cass. n.
17759/2011).
Gli orientamenti sopra detti appaiono conformarsi a quanto statuito dalla Suprema Corte nella pronuncia a Sezioni Unite n. 14572/2007 secondo cui: “[…] la mancata conoscenza si può ritenere implicita nella notifica a soggetto diverso dal notificando, ma ciò non è sufficiente per la tempestività
n. 3248/2019 r.g.a.c. Pag. 3 della opposizione tardiva, perché occorre anche la data effettiva della conoscenza, al fine di verificare la tempestività della opposizione. Quanto ai mezzi di prova, la dimostrazione della non conoscenza del decreto ingiuntivo notificato in modo irregolare, che è un fatto negativo, si risolve nella prova del fatto positivo di come e quando tale conoscenza si sia avuta. Nella fattispecie esaminata dalla sentenza 9938/2005 di notifica effettuata direttamente all'Amministrazione, anziché all'avvocatura dello Stato domiciliataria, la Corte ha rilevato che può facilmente provarsi la data in cui il decreto stesso è stato trasmesso dall'amministrazione all'avvocatura dello Stato […]”.
Nel caso di specie, l'amministrazione opponente si è limitata a dedurre che la notifica del decreto ingiuntivo andava fatta presso l'Avvocatura distrettuale ai sensi dell'art. 11 RD 1611/33 anziché presso l'amministrazione interessata, ma non ha indicato nel giudizio innanzi al giudice di
Pace alcun elemento concreto circa l'impedimento alla tempestiva conoscenza dell'atto, non avendo, in particolare, provato la data in cui il decreto ingiuntivo le era stato trasmesso dall'Istituto
Professionale.
In merito, si osserva che la documentazione allegata alla comparsa di costituzione del presente grado di giudizio, depositata il 04.12.2019, non può essere presa in considerazione. In particolare, deve essere dichiarata inammissibile il documento di cui all'allegato 2 della comparsa denominato
“nota del 6.11.2018 prot. 10401”; documento avente ad oggetto proprio la comunicazione del decreto ingiuntivo di cui è causa da parte dell' vvocatura. Parte_2
E, infatti, indipendentemente da ogni considerazione sulla data in cui avveniva tale comunicazione, deve considerarsi che, in grado di appello, ai sensi dell'art. 345 co. 3 cpc: “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile […]”.
Nel caso in esame, il documento “de quo” non risulta depositato agli atti del giudizio di primo grado, né nel presente giudizio è stata dimostrata una impossibilità a produrlo innanzi al giudice di
“prime cure” per causa non imputabile.
Pertanto, le considerazioni che precedono portano al rigetto dell'appello incidentale dovendo ritenersi non provata la mancata tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo opposto per irregolarità della notificazione.
Quanto, invece, all'appello principale, con cui è stato avanzato come motivo di doglianza la compensazione delle spese di lite, disposta dal primo giudice, si osserva quanto segue.
n. 3248/2019 r.g.a.c. Pag. 4 È necessario, preliminarmente, procedere all'inquadramento giuridico della questione in esame, sussumibile - a parere di questo giudice - nell'alveo normativo di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. che disciplinano la responsabilità delle parti per le spese processuali.
Ebbene, l'art. 91 c.p.c. enuncia un principio cardine del processo civile: la condanna alle spese a carico della parte soccombente.
In termini più specifici, la norma dispone che il giudice, con la sentenza che definisce il giudizio, condanna la parte soccombente al pagamento delle spese sostenute dalla parte vittoriosa.
L'art. 92 co. 2 c.p.c., invece, pur confermando il principio generale di cui all'art. 91 c.p.c., introduce una serie di deroghe e temperamenti. Il giudice, infatti, è autorizzato a discostarsi dal principio della soccombenza e a disporre la compensazione delle spese, in tutto o in parte, quando sussiste l'assoluta novità della questione trattata o un mutamento della giurisprudenza intervenuto nel corso del giudizio.
Altresì, la Corte costituzionale con sentenza n. 77/2018 ha dichiarato: “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.”.
In particolare, il giudice delle leggi con riferimento alle “gravi ed eccezionali ragioni” ha statuito che: “[…] le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Le quali ultime quindi – l'«assoluta novità della questione trattata» ed il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» – hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale. Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Infine, deve precisarsi che la decisione del giudice in merito alla liquidazione delle spese deve essere adeguatamente motivata al fine di consentire il controllo della legittimità del provvedimento in sede di impugnazione (cfr. Corte costituzionale n. 77/2018 secondo cui: “[…] L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art.
111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati […]”).
n. 3248/2019 r.g.a.c. Pag. 5 Pertanto, applicando questi principi al caso concreto, si ritiene che l'appello principale debba essere accolto per le ragioni che seguono.
Occorre rilevare la totale mancanza di motivazione della sentenza di primo grado in merito alla compensazione delle spese di lite, non risultando la stessa desumibile neppure implicitamente.
Ed infatti, la motivazione “compensa tra le parti le spese di giudizio” non indica le ragioni di tale decisione.
Tale lacuna motivazionale configura una violazione di legge e rende la sentenza impugnabile e meritevole di riforma.
Ciò statuito, nel caso in esame, il giudice di “prime cure”, ha dichiarato inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 471/2018, in quanto tardiva. Pertanto, deve certamente ritenersi esclusa una ipotesi di soccombenza reciproca tra le parti.
Altresì, non si ravvisa, in base al tenore motivazionale della pronuncia impugnata, né una assoluta novità della questione trattata, né un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti il giudizio.
Infine, ritiene lo scrivente non configurante nel caso di specie gravi ed eccezionali ragioni ulteriori e diverse rispetto a quelle sopra già menzionate della “assoluta novità della questione trattata” e del “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
In definitiva, l'appello principale deve essere accolto e la sentenza di primo grado parzialmente riformata, con condanna dell'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in ragione della soccombenza.
L' deve essere, pertanto, condannato, tenuto conto dell'attività difensiva Controparte_1
svolta, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio liquidate ai valori medi, per la fase di studio, introduttiva e decisionale;
nonché condannato al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio liquidate ai valori medi in riferimento alle fasi di studio, introduttiva e ai minimi per la decisionale, tenendo conto che nel corso del presente giudizio la ha cambiato Parte_1 difensore nella persona dell'avv. Francesco Menallo, dichiaratosi antistatario e a cui, pertanto, deve essere attributo l'importo relativo alla fase decisionale del presente giudizio (scaglione da € 1.100 fino a € 5.200).
Il rigetto totale dell'impugnazione incidentale comporta anche l'obbligo per la parte che l'ha proposta del pagamento di un ulteriore importo al titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello incidentale avanzato dall' Controparte_1
;
[...]
b) in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello principale e condanna l' , al pagamento, in Controparte_1
favore della , delle spese di lite Parte_1 del primo grado di giudizio liquidate in € 870,00 per compensi, oltre Iva (se dovuta), Cpa
e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
c) condanna l' al Controparte_1
pagamento, in favore della , Parte_1 delle spese legali del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi €
1.423,00, di cui € 147,00 per esborsi ed € 1.276,00 per compensi, oltre Iva (se dovuta) e
Cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso); somma che per l'importo di € 426,00 viene attribuita all'avv. Francesco Menallo dichiaratosi antistatario;
d) dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'
[...]
di un ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_1 unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 30.5.02 n. 115.
21.02.2025
Il Giudice dott. Andrea Quintavalle
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