Art. 3.
Per corrispondere alle eccezionali indilazionabili esigenze di servizio di cui all' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422 , e' istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario 1978, un apposito fondo la cui dotazione sara' annualmente determinata con la legge di bilancio.
Alla ripartizione del fondo di cui al precedente comma provvede il Ministro del tesoro con propri decreti.
Per corrispondere alle eccezionali indilazionabili esigenze di servizio di cui all' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422 , e' istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario 1978, un apposito fondo la cui dotazione sara' annualmente determinata con la legge di bilancio.
Alla ripartizione del fondo di cui al precedente comma provvede il Ministro del tesoro con propri decreti.