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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/02/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di assistenza e previdenza promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall' Avv Russo
-Ricorrente- contro
CP_1
rappr. e dif. dall'Avv.
[...]
Controparte_2
e dif dall'Avv. Cicerone - Convenuto-
[...]
OGGETTO: anf
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 11.12.23 la parte ricorrente ha chiesto condannarsi il datore di lavoro al pagamento degli anf.
L si è costituito deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva essendo CP_1
già stati compensati gli anf con la contribuzione dovuta. Si è costituito altresì il datore di lavoro, il quale pure eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in favore dell . CP_1
All'udienza odierna, è stata infine discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è fondato. L ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, invocando il fatto che CP_1
fosse in contestazione non già la sussistenza del diritto agli anf ma solo l'avvenuto pagamento da parte del datore di lavoro in ragione dell'avvenuto conguaglio verso l da cui deriverebbe la esclusiva legittimazione passiva del datore di lavoro per CP_1
il caso in cui l abbia riconosciuto il proprio obbligo e vi abbia adempiuto CP_3
mentre il datore di lavoro abbia trattenuto arbitrariamente le somme dovute al lavoratore. Tale orientamento non è, però, condivisibile per le ragioni esposte dalla
Corte di Cassazione nella sentenza 639/1997 le cui motivazioni di seguito si riportano a costituire anche motivazione della presente decisione ex art. 118 disp att cpc. Premesso, per completezza, che il caso oggetto della sentenza 639/97 riguardava l'indennità di maternità il cui pagamento l aveva rifiutato sul presupposto CP_1
dell'avvenuto pagamento della prestazione stessa da parte del datore di lavoro desunta dall'essere stato il relativo importo posto a conguaglio con i contributi dovuti all'Istituto, e che l aveva eccepito la carenza della propria legittimazione CP_1
invocando proprio la giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di legittimazione passiva del datore per gli assegni non versati al dipendente dal datore anche se conguagliati nel rapporto datore di in essa si legge: ”la CP_4
ricostruzione giuridica della posizione dell e del datore di lavoro nei confronti CP_1
della lavoratrice nella materia “de qua” non può mutare a seconda che il datore di lavoro abbia o non versato alla sua dipendente l'indennità posta a conguaglio delle somme dovute, a titolo di contributi, all è questo che è e rimane in ogni CP_1
caso debitore unico dell'indennità di maternità, essendo il datore di lavoro solo un incaricato al pagamento;
in tal caso può ritenersi ricorrere una ipotesi analoga a quella prevista dall'art. 1228 c.c., il quale stabilisce che il debitore, il quale
“nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro” e “Può aggiungersi, relativamente alla considerazione finale svolta dal ricorrente, che questa Corte non condivide affatto il principio enunciato nella sentenza 0120/1980 secondo il quale “il datore di lavoro è
passivamente legittimato nella controversia promossa dal lavoratore per ottenere il pagamento degli assegni familiari già corrisposti dall al predetto datore di CP_1
lavoro nella sua qualità di adiectus solutionis causa”. Non risultano, del resto,
successive sentenze conformi a tale principio, che è stato, invece, immediatamente contrastato dalla decisione n .1646/1982 la quale ha correttamente distinto l'azione volta a conseguire il risarcimento die danni da mancato pagamento degli assegni familiari, che va diretta nei confronti del datore di lavoro, e l'azione intesa ad ottenere il pagamento degli assegni familiari non erogati, relativamente alla quale la legittimazione passiva non spetta al datore di lavoro bensì all che gestisce la CP_1
Cassa unica per gli assegni familiari, principio questo che, secondo il Collegio è
valido senza eccezione alcuna”. Rilevato, altresì, che non si vede come la legittimazione possa variare in relazione alle difese dell'ente convenuto che, come tali, si concretizzano e vengono a conoscenza del lavoratore solo a processo ormai instaurato, correttamente, pertanto, il ricorrente ha rivolto la domanda nei confronti dell debitore sostanziale della prestazione ed unico legittimato passivo. A CP_1
fronte di un tanto l non ha dedotto –né tantomeno documentato, come pure CP_1
agevole per l un reddito diverso da quello ex adverso documentato e, per CP_3
vero, ha esposto una versione difensiva intrinsecamente contraddittoria, in quanto l'eccezione di avvenuto conguaglio da parte del datore presuppone, logicamente, il previo riconoscimento, da parte dell'istituto che nulla ha eccepito sul conguaglio, del diritto alla percezione da parte del lavoratore degli assegni conguagliati. Quanto,
infine, all'avvenuto pagamento (che pur non espressamente eccepito, dovrebbe essere il presupposto del conguaglio), esso non è stato provato. Per altro verso, l si CP_3
limita a desumere l'avvenuto pagamento al lavoratore dal conguaglio dei relativi importi con i contributi dovuti ,ma è chiaro che il conguaglio riguarda solo i rapporti datore di e nulla dimostra in relazione al pagamento cui il datore, ma CP_4
come semplice adiectus solutionis causa, è tenuto nei confronti del lavoratore, e l'onere della cui prova incombe sul debitore nei cui confronti il datore si pone CP_1
come una sorta di incaricato al pagamento ex art. 1228 c.c. Sul punto si richiama, di nuovo, la pienamente condivisa motivazione della sentenza di legittimità sopra citata laddove argomenta: ”erra l a non richiedere dal datore di lavoro, che pone a CP_1
conguaglio i contributi dovuti, le prestazioni, assegni familiari o indennità di maternità, da lui asseritamente anticipate al lavoratore per conto dell , CP_3
effettivo debitore delle prestazioni medesime, la prova della erogazione, e cioè la quietanza delle somme ricevute dal dipendente, accontentandosi di un semplice prospetto;
un simile negligente comportamento facilita da parte del datore di lavoro la elusione del potere impositivo dell e del diritto del lavoratore alle prestazioni CP_1
assistenziali. E le conseguenze non possono essere né la liberazione dell CP_3
dall'obbligo di corrispondere tali prestazioni né l''accollo a carico del lavoratore dell'onere di agire nei confronti del datore di lavoro per il soddisfacimento del proprio diritto. Nella fattispecie, in conclusione, deve essere l' –tra l'altro CP_1
fornito di ben più idonei mezzi di quanto non sia il lavoratore- a rivalersi dopo
aver pagato le prestazioni di legge all'interessata, nei confronti del datore di
lavoro, inadempiente nei confronti verso esso istituto e non verso la lavoratrice,
di quanto ha dovuto corrispondere a quest'ultima, sua diretta creditrice. Di conseguenza, incombendo proprio all l'onere di provare di avere corrisposto le CP_1
varie indennità a suo carico, non può pretendersi dal lavoratore l'onere di fornire la relativa prova negativa”. Conclusivamente il ricorso va accolto. All'accoglimento del ricorso segue la condanna dell al pagamento delle spese processuali sostenute CP_3
dal ricorrente che si liquidano come da dispositivo, in base ai parametri. Nulla per le spese nei confronti del datore di lavoro stante il difetto di legittimazione passiva dello stesso.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
1. condanna l al pagamento degli anf in favore della ricorrente, oltre CP_1
accessori come per legge;
2. condanna l al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente che liquida CP_1
in € 1300,00 oltre iva e cpa con pagamento a favore del Procuratore
antistatario.
Taranto, 24.2.25
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di assistenza e previdenza promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall' Avv Russo
-Ricorrente- contro
CP_1
rappr. e dif. dall'Avv.
[...]
Controparte_2
e dif dall'Avv. Cicerone - Convenuto-
[...]
OGGETTO: anf
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 11.12.23 la parte ricorrente ha chiesto condannarsi il datore di lavoro al pagamento degli anf.
L si è costituito deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva essendo CP_1
già stati compensati gli anf con la contribuzione dovuta. Si è costituito altresì il datore di lavoro, il quale pure eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in favore dell . CP_1
All'udienza odierna, è stata infine discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è fondato. L ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, invocando il fatto che CP_1
fosse in contestazione non già la sussistenza del diritto agli anf ma solo l'avvenuto pagamento da parte del datore di lavoro in ragione dell'avvenuto conguaglio verso l da cui deriverebbe la esclusiva legittimazione passiva del datore di lavoro per CP_1
il caso in cui l abbia riconosciuto il proprio obbligo e vi abbia adempiuto CP_3
mentre il datore di lavoro abbia trattenuto arbitrariamente le somme dovute al lavoratore. Tale orientamento non è, però, condivisibile per le ragioni esposte dalla
Corte di Cassazione nella sentenza 639/1997 le cui motivazioni di seguito si riportano a costituire anche motivazione della presente decisione ex art. 118 disp att cpc. Premesso, per completezza, che il caso oggetto della sentenza 639/97 riguardava l'indennità di maternità il cui pagamento l aveva rifiutato sul presupposto CP_1
dell'avvenuto pagamento della prestazione stessa da parte del datore di lavoro desunta dall'essere stato il relativo importo posto a conguaglio con i contributi dovuti all'Istituto, e che l aveva eccepito la carenza della propria legittimazione CP_1
invocando proprio la giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di legittimazione passiva del datore per gli assegni non versati al dipendente dal datore anche se conguagliati nel rapporto datore di in essa si legge: ”la CP_4
ricostruzione giuridica della posizione dell e del datore di lavoro nei confronti CP_1
della lavoratrice nella materia “de qua” non può mutare a seconda che il datore di lavoro abbia o non versato alla sua dipendente l'indennità posta a conguaglio delle somme dovute, a titolo di contributi, all è questo che è e rimane in ogni CP_1
caso debitore unico dell'indennità di maternità, essendo il datore di lavoro solo un incaricato al pagamento;
in tal caso può ritenersi ricorrere una ipotesi analoga a quella prevista dall'art. 1228 c.c., il quale stabilisce che il debitore, il quale
“nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro” e “Può aggiungersi, relativamente alla considerazione finale svolta dal ricorrente, che questa Corte non condivide affatto il principio enunciato nella sentenza 0120/1980 secondo il quale “il datore di lavoro è
passivamente legittimato nella controversia promossa dal lavoratore per ottenere il pagamento degli assegni familiari già corrisposti dall al predetto datore di CP_1
lavoro nella sua qualità di adiectus solutionis causa”. Non risultano, del resto,
successive sentenze conformi a tale principio, che è stato, invece, immediatamente contrastato dalla decisione n .1646/1982 la quale ha correttamente distinto l'azione volta a conseguire il risarcimento die danni da mancato pagamento degli assegni familiari, che va diretta nei confronti del datore di lavoro, e l'azione intesa ad ottenere il pagamento degli assegni familiari non erogati, relativamente alla quale la legittimazione passiva non spetta al datore di lavoro bensì all che gestisce la CP_1
Cassa unica per gli assegni familiari, principio questo che, secondo il Collegio è
valido senza eccezione alcuna”. Rilevato, altresì, che non si vede come la legittimazione possa variare in relazione alle difese dell'ente convenuto che, come tali, si concretizzano e vengono a conoscenza del lavoratore solo a processo ormai instaurato, correttamente, pertanto, il ricorrente ha rivolto la domanda nei confronti dell debitore sostanziale della prestazione ed unico legittimato passivo. A CP_1
fronte di un tanto l non ha dedotto –né tantomeno documentato, come pure CP_1
agevole per l un reddito diverso da quello ex adverso documentato e, per CP_3
vero, ha esposto una versione difensiva intrinsecamente contraddittoria, in quanto l'eccezione di avvenuto conguaglio da parte del datore presuppone, logicamente, il previo riconoscimento, da parte dell'istituto che nulla ha eccepito sul conguaglio, del diritto alla percezione da parte del lavoratore degli assegni conguagliati. Quanto,
infine, all'avvenuto pagamento (che pur non espressamente eccepito, dovrebbe essere il presupposto del conguaglio), esso non è stato provato. Per altro verso, l si CP_3
limita a desumere l'avvenuto pagamento al lavoratore dal conguaglio dei relativi importi con i contributi dovuti ,ma è chiaro che il conguaglio riguarda solo i rapporti datore di e nulla dimostra in relazione al pagamento cui il datore, ma CP_4
come semplice adiectus solutionis causa, è tenuto nei confronti del lavoratore, e l'onere della cui prova incombe sul debitore nei cui confronti il datore si pone CP_1
come una sorta di incaricato al pagamento ex art. 1228 c.c. Sul punto si richiama, di nuovo, la pienamente condivisa motivazione della sentenza di legittimità sopra citata laddove argomenta: ”erra l a non richiedere dal datore di lavoro, che pone a CP_1
conguaglio i contributi dovuti, le prestazioni, assegni familiari o indennità di maternità, da lui asseritamente anticipate al lavoratore per conto dell , CP_3
effettivo debitore delle prestazioni medesime, la prova della erogazione, e cioè la quietanza delle somme ricevute dal dipendente, accontentandosi di un semplice prospetto;
un simile negligente comportamento facilita da parte del datore di lavoro la elusione del potere impositivo dell e del diritto del lavoratore alle prestazioni CP_1
assistenziali. E le conseguenze non possono essere né la liberazione dell CP_3
dall'obbligo di corrispondere tali prestazioni né l''accollo a carico del lavoratore dell'onere di agire nei confronti del datore di lavoro per il soddisfacimento del proprio diritto. Nella fattispecie, in conclusione, deve essere l' –tra l'altro CP_1
fornito di ben più idonei mezzi di quanto non sia il lavoratore- a rivalersi dopo
aver pagato le prestazioni di legge all'interessata, nei confronti del datore di
lavoro, inadempiente nei confronti verso esso istituto e non verso la lavoratrice,
di quanto ha dovuto corrispondere a quest'ultima, sua diretta creditrice. Di conseguenza, incombendo proprio all l'onere di provare di avere corrisposto le CP_1
varie indennità a suo carico, non può pretendersi dal lavoratore l'onere di fornire la relativa prova negativa”. Conclusivamente il ricorso va accolto. All'accoglimento del ricorso segue la condanna dell al pagamento delle spese processuali sostenute CP_3
dal ricorrente che si liquidano come da dispositivo, in base ai parametri. Nulla per le spese nei confronti del datore di lavoro stante il difetto di legittimazione passiva dello stesso.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
1. condanna l al pagamento degli anf in favore della ricorrente, oltre CP_1
accessori come per legge;
2. condanna l al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente che liquida CP_1
in € 1300,00 oltre iva e cpa con pagamento a favore del Procuratore
antistatario.
Taranto, 24.2.25