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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 18/03/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1805/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza.
Enna, 18 marzo 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al n. 1805/2022 R.G. promossa da elettivamente domiciliato in Leonforte presso lo studio dell'Avv. Cesare La Parte_1
Porta – C/so Umberto 326 – C.F. - che lo rappresenta e difende C.F._1
ricorrente
contro
, in persona del legale rappr. pro tempore, elettivamente Controparte_1
domiciliata in via Libero Grassi n.18, presso lo studio dell'avv. Valentina Divita, (CF CP_1
), che la rappresenta e difende C.F._2
resistente
Avente ad oggetto: diritto alla quota di TFR relativa a servizio pre-ruolo
All'udienza odierna, trattata ex art 127 ter cpc, i procuratori delle parti concludevano come in atti (
note sostitutive d'udienza) depositati telematicamente .
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6 dicembre 2022, il ricorrente indicato in epigrafe premesso:
che in data 01.03.1982 veniva assunto dalla ex Unità Sanitaria Locale n° 20 di Agira, con contratto a tempo determinato di corsista, in virtù della legge Regionale Siciliana n° 08/1981 del 30.01.81 art. 5,
7 e 8, con trattamento base minimo previsto per i dipendenti non di ruolo dello Stato adibiti a mansioni identiche od analoghe;
che l'orario di utilizzazione veniva fissato in 36 ore settimanali;
che con delibera n° 648 del 23.10.1986 in esecuzione dell'art. 7 L.R. n° 39/1985 veniva stabilizzato in posizione soprannumeraria a seguito di giudizio di idoneità con la qualifica di assistente amministrativo 6° livello, con decorrenze giuridica ed economica dal 01.06.1986 per i soggetti iscritti nella graduatoria pubblicata nella G.U.R.S. parte 1° n° 28 del 31.05.1986;
che con successivo atto deliberativo n° 746 del 28.09.1989 gli veniva riconosciuta l'anzianità di servizio maturata precedentemente alla data di immissione in ruolo a far data dal 01.03.1982.
Ciò premesso, lamentava che una volta posto in quiescenza a decorrere dall'01.01.2020, ai fini del calcolo del TFR/TFS, il periodo lavorativo preruolo di anni 4 e mesi 10 non veniva conteggiato ai fini della liquidazione del TFS.
Formulava le seguenti conclusioni:
Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere
il presente ricorso e per l'effetto voglia condannare la , con sede Controparte_1
legale in Viale Diaz 7, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore
del Sig. della somma di € 7,686,51, al loro delle ritenute di legge, a titolo di mancato Parte_1
versamento del TFS/TFR per il periodo pre ruolo 01.03.1982 al 01.01.1987 data di iscrizione al
Fondo, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge.
La resistente azienda si costituiva con memoria del 8 febbraio 2024 ed eccepiva in via preliminare,
la prescrizione del diritto e l'infondatezza nel merito della pretesa in assenza di continuità del rapporto di lavoro (in relazione a tale ultimo motivo eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva).
Segnatamente sosteneva la resistente che parte ricorrente avrebbe dovuto rivolgere entro i termini
prescrizionali la propria istanza all'ente utilizzatore, e non alla resistente, anche in considerazione
che non sussiste alcuna continuità di servizio tra quello svolto in attuazione della legge
sull'occupazione giovanile L.R.81/1981 e quello successivo, trattandosi di rapporti distinti ed
autonomi.
Indi all'odierna udienza la causa è stata decisa come da sentenza.
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Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Il secondo argomento difensivo impiegato dall' è agevolmente superabile alla luce delle CP_2
allegazioni e della documentazione prodotta dal ricorrente atta a dimostrare appunto la continuità del rapporto di lavoro.
Si premetta che la legittimazione passiva, quale condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, va riscontrata esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dalla parte ricorrente, senza compiere alcuna indagine in merito all'effettiva titolarità del rapporto giuridico dedotto in causa, che invece investe i concreti requisiti di accoglibilità della domanda (tra le tante, Cass. 30.05.2008, n. 14468; Cass. 28.10.2002, n.15177;
Cass. 09.05.2000, n.5877; Cass. 3.07.1999, n. 6894; Cass. 8.04.1998, n. 3639).
Ne consegue che la legittimazione a contraddire deve essere riconosciuta in capo al convenuto per il solo fatto che l'attore ha affermato che il soggetto evocato in giudizio è il soggetto che la norma che regola la fattispecie considera destinatario passivo della pretesa, ovvero il titolare dell'obbligo, primario o derivato, dalla stessa imposto, laddove l'accertamento della sussistenza della pretesa creditoria nei confronti di colui che si assume essere debitore di un credito, riguardando la fondatezza della domanda, va condotto in concreto, secondo l'ordinaria disciplina dell'onere probatorio,
concorrendo a segnare i confini soggettivi e oggettivi degli effetti della pronuncia giudiziale di merito
(tra le varie, Cass. n. 14468/2008; Cass. n. 11284/2010; Cass. n. 14177/2011; Cass. n. 15759/2014).
Ciò posto l'eccezione facente leva sulla prospettata assenza di continuità nel rapporto è infondata.
Assume e documenta il ricorrente di essere stato assunto in data 01.03.1982 presso la ex Unità
Sanitaria Locale n° 20 di Agira;
è poi fatto notorio ( non contestato dalla resistente) che la predetta unità sanitaria è stata assorbita con legge regionale presso ASP 4 di CP_1
Del resto è lo stesso articolo 8 della l.r. Sicilia n. 5/2009 a prevedere al comma 2, dopo aver istituito le nuove aziende sanitarie provinciali (tra cui l' nate dalla soppressione di quelle CP_2
esistenti (tra cui appunto l' che Parte_2
2. Le costituite Aziende sanitarie provinciali e Aziende ospedaliere subentrano nelle funzioni, nelle
attività e nelle competenze delle Aziende soppresse e succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi di qualunque genere nonché nel patrimonio già di titolarità delle soppresse , secondo CP_1
le corrispondenze sopra stabilite.
Risulta poi dai documenti versati in atti da parte ricorrente, l'avvenuta parificazione del pregresso rapporto di lavoro a quella instaurato successivamente alla stabilizzazione, sotto il profilo della anzianità di servizio
Deposita infatti parte ricorrente copia delibera n° 746 del 28.09.89 USL 20 Agira, avente per oggetto:
personale assunto ex L.R. n. 39/85 riconoscimento servizio pregresso all'immissione in ruolo, con cui si DELIBERAVA:
1) “riconoscere ai dipendenti in premessa citati , odierno ricorrente ed altri, che qui Parte_1
si intendono ripetuti e trascritti, l'anzianità maturata precedentemente alla data dell'immissione in
servizio in ruolo presso questa;
Pt_2 2) Provvedere con successivi singoli atti alla determinazione e alla liquidazione dei conguagli da
corrispondere ai dipendenti di seguito specificati, ed altri, dalla data di maturazione Parte_1
del nuovo trattamento economico.
La superiore delibera, inoltre, statuiva che lo status di detto personale per nulla differisce da quello del restante personale di ruolo presso l'ente cui è destinato.
In ordine alla eccepita prescrizione del diritto, punctum pruriens della questione sottoposta all'attenzione del decidente è quello attinente alla decorrenza della prescrizione del diritto.
A dire della parte resistente la cessazione del servizio si configura al momento della immissione nei ruoli della Regione o dell'Ente Locale e conseguentemente il diritto alla corresponsione dell'indennità di buonuscita spetta, matura ed è esigibile al momento del passaggio in ruolo.
Richiama a tale proposito giurisprudenza del Consiglio di Stato che con sentenza n.2411 del 6.5.2002
ha affermato che “l'indennità di fine rapporto correlata alla cessazione del rapporto non di ruolo,
maturata al momento dell'ingresso in ruolo, va rivalutata al momento in cui diventa esigibile, che va individuato nel momento di cessazione del rapporto di servizio con l'amministrazione di appartenenza ed il passaggio ad altro rapporto di servizi”.
Di contro ritiene questo decidente di aderire (condividendolo) ai più recenti orientamenti della giurisprudenza a mente dei quali il diritto al pagamento dell'indennità di cessazione dal servizio relativa al periodo precedente l'immissione in ruolo non matura al momento della cessazione del periodo di servizio non di ruolo, ma al momento della definitiva conclusione del rapporto,
proseguendo il rapporto alle dipendenze del medesimo ente.
Corrobora infatti tale conclusione quanto affermato dalla Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 24280 del 14.11.2014 ha avuto modo di affermare che se il rapporto di lavoro continua con il medesimo ente lo stesso deve considerarsi unitario con la conseguenza che anche il trattamento di fine servizio è unitario e non può che essere chiesto al momento della definitiva cessazione del rapporto. L'indennità in discussione, cioè, matura al momento della cessazione dal servizio di ruolo prestato alle dipendenze dello stesso ente locale presso il quale si era svolto il servizio non di ruolo, proseguito senza soluzione di continuità e in realtà non cessato ma mutato nel titolo (in tal senso CdS
n. 355/2008), sottolineandosi che l'intervenuta stabilizzazione del rapporto non ha prodotto alcun effetto novativo sulla anzianità di servizio e sulla quantità della prestazione stessa che vanno valutate nel loro complesso. “Ne consegue che, sebbene il diritto al TFS maturi alla scadenza del periodo di pre-ruolo, trattandosi di obbligazione retributiva differita, l'esigibilità del credito si perfeziona soltanto all'atto della cessazione definitiva del servizio”.
Pertanto, solo dal momento della cessazione del rapporto di lavoro può ritenersi decorra il termine quinquennale e nel caso di specie, essendo il rapporto alle dipendenze del medesimo ente ( sulla continuità vedansi le considerazioni di cui sopra) cessato in data 01.01.2020 e alla luce degli atti di diffida e messa in mora in atti (il primo dei quali inviato via pec in data 07.04.2022), nessuna prescrizione è maturata.
Del resto va altresì evidenziato che anche la giurisprudenza amministrativa più recente -in sede di esame di questioni aventi ad oggetto l'individuazione del termine di prescrizione cui è soggetto il credito per indennità di fine rapporto spettante per il servizio prestato in posizione non di ruolo- ha ritenuto, in punto di fatto, che il termine di prescrizione dell'indennità di che trattasi comincia a decorrere dalla cessazione definitiva del rapporto di lavoro (cfr. C.d.S., sez. V, 7 settembre 2004, n.
5821; C.d.S, sez. V, 28 aprile 2004, n. 2583).
Priva di pregio ai fini che qui occupano è poi la recente sentenza citata nelle note conclusive dalla resistente (sentenza n. 36197 del 28.12.2023), con cui la Cassazione a Sezioni Unite enuclea il seguente principio di diritto: “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus.”. La cassazione individua il dies a quo di decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi originati dalla cessazione del rapporto (tra cui appunto il tfr) nella cessazione del rapporto, ma ha riguardo unicamente (per quel che riguarda le vicende di pluralità di contratti) alla ipotesi di successione di contratti a tempo determinato, che è fattispecie ben distinta dalla vicenda, del tutto peculiare, sub iudice che riguarda il trattamento di fine servizio dovuto per il periodo preruolo e rispetto al quale risultano invece pertinenti (giacchè attinenti al medesimo casus) le specifiche argomentazioni già
spiegate dalla Cassazione nella sentenza sopra citata, cui si ribadisce di prestare adesione.
In conclusione, accertata la continuità del rapporto di lavoro del ricorrente e la mancata prescrizione del diritto, la domanda nei confronti dell' deve essere accolta con conseguente condanna CP_2
della stessa a corrispondere la differenza tra il TFS liquidato e quello che sarebbe dovuto spettare al ricorrente tenendo conto del servizio prestato prima della sua immissione in ruolo, dal 01.03.1982 al
01.01.1987.
In ordine al quantum debeatur in presenza di una contestazione generica dei calcoli che non individua né il vizio del metodo impiegato dal ricorrente né propone il criterio alternativo ritenuto corretto, ben può ritenersi corretta la quantificazione delle somme indicate in ricorso.
Tenuto conto della complessità della fattispecie esaminata e dell'esistenza di orientamenti non sempre univoci sulla questione sottoposta a giudizio, le spese legali devono compensarsi per 1/ 2 mentre per la parte residue seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale d Enna, definitivamente pronunziando;
disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione o difesa, così statuisce: - accoglie la domanda del ricorrente e per l'effetto condanna l' , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dello steso della somma di € 7,686,51, al loro delle ritenute di legge, a titolo di mancato versamento del TFS/TFR per il periodo pre ruolo 01.03.1982 al 01.01.1987 data di iscrizione al Fondo, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge.
Compensa le spese per ½ e condanna parte resistente alla rifusione delle spese residue liquidate in €
981,00 oltre a spese generali ad iva e cpa come per legge.
Enna, 18 marzo 2025