Sentenza breve 4 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza breve 04/05/2026, n. 7957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7957 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07957/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03725/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3725 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi entrambi dagli avvocati Francesco Pinelli e Nunzio Pinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. Nunzio Pinelli in Roma, via Crescenzio, n. 25;
contro
Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione de beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
dell’ordinanza di sgombero ex art. 47 comma 2 d.lgs. 6 settembre 2011, n. -OMISSIS- notificata ai ricorrenti in data 27 gennaio 2026, con la quale l’Agenzia intende conseguire la disponibilità dell’appartamento in Palermo, alla via -OMISSIS- piano 5° salendo le scale a destra e per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di concessione del 10 febbraio 2026, inviata in data 11 successivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione de beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. MA GG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
AT e TO
1. I ricorrenti, occupanti l’immobile descritto in epigrafe, impugnavano l’ordinanza con la quale l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc) disponeva la liberazione del bene, attesa la definitività della confisca di prevenzione disposta dall’autorità giudiziaria ordinaria nei confronti di -OMISSIS- -OMISSIS- (rispettivamente padre e suocero degli odierni esponenti).
2. Si costituiva in resistenza l’Agenzia.
3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto gravato per il cui esame veniva fissata la camera di consiglio del 29 aprile 2026: durante quest’ultima il Collegio avvisava le parti della possibile definizione del ricorso ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e, su tali premesse, la causa veniva trattenuta in decisione.
4. Esaurita l’esposizione dello svolgimento del processo è possibile passare all’esame dell’unico motivo di censura formulato con l’atto d’impugnazione.
5. In particolare, in punto di fatto, i ricorrenti evidenziano come la detenzione dell’immobile troverebbe titolo nel contratto di locazione concluso con l’amministratore giudiziario del bene, aggiungendo che la pronuncia di prevenzione è sottoposta all’esame della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte Edu) ove si è anche evidenziato lo stato di invalidità del -OMISSIS-.
6. In ragione di tali circostanze, l’Agenzia avrebbe illegittimamente ignorato l’istanza inviata dagli interessati dopo la notifica dell’ordinanza, volta a stipulare un nuovo contratto di locazione idoneo a garantire le esigenze abitative.
7. Come può notarsi, sebbene testualmente riunite in un unico motivo, le domande proposte dai ricorrenti sono in realtà due: da un lato, l’annullamento dell’ordinanza, dall’altra, l’accertamento dell’illegittimità del silenzio.
8. Orbene, cosí chiarito il thema decidendum , va rilevato come nessuna domanda meriti l’accoglimento.
9. In particolare, principiando dall’azione avverso il silenzio, va rilevato come non vi sia prova della ricezione dell’istanza: circostanza di per sé sufficiente a dimostrare l’insussistenza dell’inadempimento dell’amministrazione. Difatti, parte ricorrente ha prodotto unicamente la documentazione attestante l’invio della raccomandata, ma non anche quella relativa alla ricezione della stessa: appare evidente che solo da tale data potrebbe, in ipotesi, decorrere un termine entro il quale l’amministrazione avrebbe l’obbligo di provvedere.
10. Peraltro, nei proprî scritti l’Agenzia nega di aver ricevuto tale istanza, risultando quindi indimostrato il presupposto che determinerebbe il decorso del termine per provvedere.
11. Si aggiunga come in ogni caso l’istanza appare tardiva: in tal senso, la fattispecie è notevolmente differente rispetto a quella decisa da Cons. Stato, sez. III, 24 marzo 2025, n. 2411, ove i privati occupanti l’immobile confiscato avevano indirizzato all’Anbsc una domanda di locazione ben prima della notifica dell’ordinanza di sgombero (per inciso, dopo l’annullamento dell’atto dell’Agenzia a mezzo della ridetta pronuncia, la vicenda si è conclusa con un espresso diniego di conclusione del contratto e la conferma della legittimità del provvedimento di liberazione del bene, v. Cons. Stato, sez. III, 8 aprile 2026, n. 2810).
12. Passando quindi alla seconda domanda, va rilevato come, in ogni caso, l’eventuale silenzio dell’Agenzia non determinerebbe l’illegittimità dell’ordinanza, atteso che la posteriore istanza va assimilata ad una sorta di richiesta di autotutela: in relazione a queste ultime è notorio che, salvo casi eccezionali (non ricorrenti nella vicenda all’odierno esame), l’amministrazione non è obbligata a provvedere espressamente (in tal senso v. Cons. Stato, sez. III, 12 giugno 2025, n. 5088, pt. 20).
13. Quanto agli ulteriori elementi fattuali evidenziati nel ricorso, va rilevato come la giurisprudenza è consolidata nel ritenerli inidonei ad infirmare la legittimità dell’ordinanza di liberazione: quest’ultima, infatti, costituisce, come è noto, provvedimento vincolato (sul punto v. da ultimo v. Cons. Stato, sez. III, 30 gennaio 2025, n. 720).
14. Segnatamente, il contratto di locazione, concluso nel 2020 per un periodo di sei mesi, appare scaduto e, non essendo stata prevista alcuna tacita proroga, quindi deve ritenersi sine titulo l’occupazione in essere (sul punto v. Cons. Stato, sez. III, 21 febbraio 2024, n. 1735). Viepiú, l’eventuale ricorso alla Corte Edu non priva di efficacia la confisca disposta dall’autorità giudiziaria: difatti, la Sezione ha già avuto piú volte modo di evidenziare come tale circostanza non determini, di per sé, alcun vizio dell’ordinanza di sgombero (v. Tar Lazio, sez. I, 12 novembre 2021, n. 11711), essendo stata ampiamente dimostrata la compatibilità della normativa italiana con il sistema Cedu, costituendo la confisca di prevenzione uno strumento legittimo di ablazione della proprietà privata in casi di pericolosità sociale (v. da ultimo Corte Edu, sez. I, Garofalo e altri c. Italia, 20 gennaio 2025-13 febbraio 2025, app. n. 47269/18).
15. Allo stesso modo, come frequentemente evidenziato dalla giurisprudenza, la sussistenza di eventuali esigenze abitative, come quelle (pur comprensibili dal punto di vista umano) rappresentate nel caso di specie, non può tradursi – attesa la natura vincolata della decisione autoritativa – in un dovere di bilanciamento dell’interesse pubblico alla acquisizione della disponibilità materiale del bene con quello privato alla conservazione di un immobile, non essendo configurabile in capo agli occupanti alcuna posizione giuridica meritevole di tutela (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 27 novembre 2018 n. 6706).
16. L’esposta infondatezza delle domande determina il rigetto del ricorso.
17. Le spese, stante la natura della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
OB TI, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
MA GG, Primo Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| MA GG | OB TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.